CONTRATTO DI FORNITURA di CIPPATO DI LEGNA (BIOMASSA COMBUSTIBILE)
CONTRATTO DI FORNITURA di CIPPATO DI LEGNA (BIOMASSA COMBUSTIBILE)
Tra
la con sede legale in , -
Il cliente: Il fornitore:
P.IVA rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig.
di seguito denominata “Fornitore”,
e la
Provana Calore S.r.l. con sede legale in Xxxxx (XX), XXX 00000, Xxx Xxxxxxxx n. 47/a - P. I.V.A.08250190017 rappresentata dall’Xxx. Xxxx Xxxx in qualità di Amministratore Unico, di seguito denominata “Acquirente”
qui di seguito denominate anche congiuntamente “le Parti”.
Premesso che:
1. l’Acquirente gestisce l’impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa della città di Leinì (TO), la cui centrale è sita in Xxx Xxxxxxxx 00/x, nel medesimo Comune di Leinì (TO), è autorizzata dalla Provincia di Torino con determina n. 94-175790/2006 ed è ammessa ad utilizzare biomassa combustibile così come individuata nell’Allegato X, parte II, Sezione 4, alla parte V del Dlgs 152/2006 e s.m.i;
2. in conformità con le autorizzazioni di cui sopra, i materiali ammessi come combustibili alla centrale non comprendono in alcun modo legno trattato;
3. l’Acquirente ha inviato una richiesta di offerta a diversi fornitori per assicurare l’approvvigionamento di biomassa combustibile (cippato di legna) all’impianto di teleriscaldamento nel Comune di Leini per la stagione 2018/2019;
4. in data 10/07/2018 nella sede operativa della Provana Calore S.r.l., ubicata in Xxx Xxxxxxxx x. 00/x, xx è riunita la Commissione preposta alla determinazione della graduatoria dei fornitori nella quale è rientrato il Fornitore.
le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 1 – Oggetto della Fornitura
Il Fornitore si obbliga a fornire e consegnare all'Acquirente presso la centrale termica sita in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00/x, e l’acquirente si obbliga ad acquistare, ritirare e pagare, la quantità di biomassa combustibile da questi richiesta ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.
Il Fornitore dichiara, con la firma del presente contratto, che “il materiale fornito è biocombustibile solido così come individuato alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte V del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”.
Art. 2 – Quantitativo contrattuale, programmazione consegne e penali
La Fornitura viene valutata in metri cubi, unità di misura nel seguito convenzionalmente abbreviata in “mc”.
La quantità della fornitura sarà pari ad almeno mc dei
«qtà_offerta» messi a disposizione dal Fornitore, fermo restando che all’intero quantitativo messo a disposizione si applicheranno le presenti condizioni contrattuali nel periodo ottobre 2018 – maggio 2019.
Il cliente: Il fornitore:
L’Acquirente si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate se nel corso della fornitura le quantità mensili consegnate saranno inferiori al 90% delle quantità concordate e riportate nel programma di consegna mensile, debitamente sottoscritto dalle Parti. La penale che il Fornitore dovrà riconoscere all’Acquirente sarà pari al 15% dell’importo della fornitura mancante, rispetto alla soglia di tolleranza definita del 90%. La penale dovrà essere corrisposta dal Fornitore entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta scritta inviatagli dall’Acquirente, da recapitarsi a mezzo raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC); in alternativa, a discrezione dell’Acquirente, la penale verrà scontata dall’ammontare fatturato della fornitura sino ad allora effettuata.
In caso di mancata o insufficiente fornitura protratta per più di 30 giorni consecutivi solari, l’Acquirente ha il diritto di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Per “insufficiente fornitura” si intende una fornitura inferiore al limite di tolleranza sopra indicato.
Art. 3 – Prezzo della fornitura
Il Prezzo della Fornitura, comprensivo di tutti gli oneri di carico e scarico franco centrale termica di Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 00/x, è stabilito in:
€ ( ) al mc oltre iva di legge (attualmente il 10%).
Verranno riconosciuti i metri cubi rilevati al momento dello scarico, che, salvo evidenti mancanze, corrisponderanno al volume netto in metri cubi del cassone/rimorchio di trasporto del combustibile.
In caso di evidenti colme del cassone, ad esclusiva discrezione dell’Acquirente, potranno essere riconosciuti i metri cubi eccedenti. Dette condizioni rimarranno invariate sino alla data del 31 maggio 2019.
Art. 4 – Qualità della Biomassa, detrazioni e accettazione
Il Fornitore si impegna a fornire, nel corso della stagione di riscaldamento 2018/2019, cippato di legna con umidità media del % e umidità massima del %. Provana Calore
S.r.l. misurerà ad ogni carico l’umidità del materiale ed effettuerà le verifiche di seguito descritte.
Verifica umidità massima (mensile)
Nel caso in cui la media dei valori di umidità massima del materiale rilevati in un mese completo di fornitura sia superiore alla soglia di umidità massima contrattualmente prevista del
«Umidità_mas»% il volume in metri cubi dei carichi che hanno concorso a definire la suddetta media verrà ridefinito riducendo il volume fornito di una percentuale calcolata come differenza fra il valore medio dei valori di umidità massima misurati e il valore contrattualmente previsto, rapportata a quest’ultimo.
Esempio: media mensile dei valori massimi di umidità misurata = 49,5% valore dell’umidità massima contrattualmente pattuito = 45% differenza = 49,5 – 45 = 4,5%
Il cliente: Il fornitore:
rapporto = 4,5/45 = 0,1 corrispondente al 10% riduzione apportata al volume mensile fornito = 10%
Nota: l’esempio sopra riportato serve unicamente a dimostrare la procedura di ridefinizione della volumetria fornita in caso di mancato rispetto dei valori di umidità media massima contrattualmente pattuita, senza specifico riferimento al valore offerto dal Fornitore.
Verifica umidità media (annuale)
Nel caso in cui la media dei valori di umidità del combustibile fornito, rilevati nell’intera stagione (da ottobre 2018 ad maggio 2019), sia superiore alla soglia di umidità media contrattualmente prevista del
%, il volume in metri cubi dei carichi che hanno concorso a definire la media verrà ridefinito riducendo il volume fornito di una percentuale calcolata come differenza fra il valore medio di umidità misurata e il valore contrattualmente previsto, rapportata a quest’ultimo.
Esempio: media annuale dei valori di umidità misurata = 44%
valore dell’umidità media contrattualmente pattuito = 40% differenza = 44 – 40 = 4%
rapporto = 4/40 = 0,1 corrispondente al 10% riduzione apportata al volume medio fornito = 10%
Nota: l’esempio sopra riportato serve unicamente a dimostrare la procedura di ridefinizione della volumetria fornita in caso di mancato rispetto dei valori di umidità media massima contrattualmente pattuita, senza specifico riferimento al valore offerto dal Fornitore.
Le forniture che rilevino una umidità massima superiore al % potranno comunque essere respinte, ad insindacabile giudizio dell’Acquirente.
Il peso specifico del materiale non dovrà comunque essere inferiore a 190 kg/mc, in caso contrario si ridurranno i mc in maniera proporzionale.
Il Fornitore accetta di sottoporre il proprio materiale a controlli da effettuarsi al momento della consegna presso gli impianti; tali controlli sono a cura dell’Acquirente. Per eventuali forniture non conformi al presente contratto l’Acquirente dovrà tempestivamente comunicare il risultato delle analisi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax o Posta Elettronica Certificata (PEC) ed in tal caso i costi relativi ai controlli saranno addebitati al Fornitore. La percentuale di ceneri non deve essere superiore al 3,0%.
Qualora il materiale consegnato sia ritenuto “non idoneo” da parte dell’Acquirente, potrà non esserne autorizzato lo scarico presso i depositi e l’Acquirente, in tal caso, emetterà documento di trasporto con dicitura “Reso non conforme” per effettuare la restituzione del materiale all’opificio del Fornitore con spese di trasporto a cura di quest’ultimo. Per materiale “non idoneo” si intende quello che non rispetti i parametri chimico-fisici specificati nelle condizioni di Fornitura.
La biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, etc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.), o altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione della biomassa stessa. La parte fine (dimensioni inferiori a 5 mm) dovrà essere inferiore all’1% in peso.
Il cliente: Il fornitore:
Eventuali danni e/o fermo impianto con conseguente mancata produzione provocati all’Acquirente da eventuali corpi estranei contenuti nel materiale fornito saranno integralmente addebitati al Fornitore.
Il ripetersi per più di 3 (tre) consegne di forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte dell’Acquirente con comunicazione al Fornitore mediante Raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), così come previsto al successivo articolo 9.
Art. 5 – Programmazione delle consegne e documentazione accompagnatoria
Il quantitativo di materiale che la ditta fornitrice si impegna a fornire, di cui al precedente art. 2, sarà suddiviso in quantità mensili definite dall’Acquirente e comunicate al Fornitore almeno 15 giorni solari prima dell’inizio di ciascun mese a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o fax, successivamente l’Acquirente richiederà le consegne attraverso la predisposizione di un piano di acquisto settimanale, comunicato telefonicamente o via email alla ditta fornitrice.
I documenti di trasporto dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera – vedi allegato 1) del paragrafo 1 – sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura).
Anche se la fornitura viene remunerata in base al volume consegnato (metri cubi), ai documenti di trasporto dovranno comunque essere allegati i tagliandi di riscontro del peso del materiale, in quanto l’Acquirente utilizzerà tali valori per propri fini statistici.
Art. 6 – Modalità di pagamento e fatturazione
Le forniture saranno fatturate a fine mese, riportando in fattura gli estremi dei documenti di trasporto; entrambi i documenti dovranno riportare la seguente dicitura: “biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera – vedi allegato 1) del paragrafo 1 – sezione 4 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – prodotto nell’anno (specificare anno) dall’impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura).
Le fatture verranno pagate mediante XX.XX o B.B. a 90 gg d.f.f.m. Eventuali contestazioni o importi differenti dovranno essere gestiti e concordati tra le parti (note credito, storni, ecc.).
Le fatture saranno assoggettate al regime della “scissione dei pagamenti” ai sensi del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 e della Legge n. 190/2014, come meglio specificato nella circolare allegata.
Il cliente: Il fornitore:
Art. 7 – Durata
Il presente Contratto avrà validità dal 15 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 con facoltà delle Parti di rinnovarlo alle stesse condizioni sino al 31 maggio 2019, mediante semplice appendice sottoscritta dalle Parti medesime.
Art. 8 – Forza maggiore – Impossibilità sopravvenuta
Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per l’Acquirente il ritiro della Biomassa oggetto del Contratto, l’Acquirente ne darà immediata comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax. Qualora la causa di Forza Maggiore attenga all’intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora la Forza maggiore sia solo parziale o temporanea, l’Acquirente potrà recedere dal Contratto con preavviso di 10 (dieci) giorni. Qualora l’Acquirente non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione.
Qualora sopraggiunga una causa di Forza Maggiore che renda in tutto o in parte impossibile per il Fornitore la consegna della Biomassa oggetto del Contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione all’Acquirente mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax. Qualora la Forza Maggiore attenga all’intera fornitura, il Contratto si risolverà a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora il Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione. Qualora la Forza Maggiore sia solo parziale o temporanea troverà applicazione l’art. 1464 del codice civile.
Art. 9 – Risoluzione del contratto – Xxxxxxxx risolutiva espressa
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, le Parti avranno la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione da inviarsi all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) qualora il Fornitore ometta di consegnare al Luogo di Consegna dell’Acquirente, entro la data prevista dal Piano di Consegna, n. 5 (cinque) consegne di merce consecutive, fatti salvi i limiti di tolleranza e le penali previsti al precedente art. 2;
b) ritardo da parte dell’Acquirente nel pagamento del corrispettivo della merce superiore a 180 giorni (art. 6);
c) ritardo da parte del Fornitore nel pagamento delle penali contrattualmente previste superiore a 180 giorni;
Il cliente: Il fornitore:
d) qualora il Fornitore effettui per più di 3 (tre) consegne consecutive forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati;
e) stato di insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimento o sia in stato di liquidazione o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura volta alla liquidazione
f) in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi nei confronti di terzi, subappaltatori e/o collaboratori derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nessuno escluso;
g) cessione del credito e/o del contratto non espressamente autorizzate dall’Acquirente.
Nei casi di risoluzione di cui alla precedente clausola, è fatto salvo ed impregiudicato il diritto dell’Acquirente di richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti, sia per quanto attiene il danno emergente, sia per quanto riguarda il lucro cessante secondo le disposizioni del Codice Civile in materia, a cui le parti espressamente rinviano.
Art. 10 – Responsabilità
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a quest’ultimo a causa ed in conseguenza di eventuali malfunzionamenti e/o interruzioni del servizio di teleriscaldamento connessi:
1. alla mancata consegna delle quantità di biomassa combustibile (cippato di legna) contrattualmente previste;
2. alla mancata rispondenza della biomassa combustibile (cippato di legna) fornita alle specifiche tecniche indicate nel contratto;
3. ai ritardi nella consegna della biomassa combustibile (cippato di legna).
A tal fine, il Fornitore dichiara di ben conoscere che l’Acquirente fornisce il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Leinì (TO) a favore di utenti privati e pubblici.
Art. 11 – Domicilio contrattuale
Salvo che sia diversamente previsto in singoli articoli del Contratto, tutte le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
Provana Calore S.r.l. | |
Xxx Xxxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxx (XX) | |
tel: 011/0000000 | |
fax: 011/0000000 | |
email: | e-mail: |
PEC: |
Art. 12 – Divieto di cessione
Il presente Xxxxxxxxx intervenuto tra le Parti circa le attività ed i contenuti in esso indicati e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta tra le medesime.
Il Contratto potrà essere oggetto di revisione a seguito di modifiche normative e delle autorizzazioni all’esercizio della centrale da parte del Comune di Leinì. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.
Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Contratto e o i crediti derivanti da esso, in tutto o in parte, e/o trasferire a qualsiasi titolo i diritti e/o gli obblighi che ne derivano senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra che siano in violazione di una o più disposizioni del presente Contratto non potrà costituire rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni rispetto alle quali l’inadempimento si è verificato.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Il cliente: Il fornitore:
In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto
Il cliente: Il fornitore:
saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, previsti dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dall’art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie, anche con riferimento all’obbligo di comunicare all’utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, in particolare la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 130 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.
Art.14– Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’acquirente ed il fornitore in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Torino.
Art. 15 – Oneri di sicurezza e obblighi delle parti
Il Fornitore dichiara, ai sensi del Dlgs 81/08, Art. 26 comma 5, che l’importo destinato agli oneri di sicurezza ai fini dell’esecuzione del presente contratto ammonta al 5% dell’importo, già ricompreso nel prezzo €/mc contrattualizzato.
Il Fornitore si obbliga a svolgere i servizi di cui all’oggetto con organizzazione dei mezzi necessari in completa autonomia, pianificando e concordando modalità e tempistiche di prelievo/consegna con
l’operatore incaricato allo scarico o al responsabile di centrale che sarà successivamente indicato, nel rispetto delle procedure di pianificazione adottate dall’Acquirente.
Eventuali variazioni ai programmi, dovuti a fattori esogeni o comunque non dipendenti dalla volontà delle parti, dovranno essere comunicati in anticipo, in modo da consentire una differente pianificazione delle attività a ciascuna delle parti.
Il Fornitore effettuerà i servizi oggetto del presente contratto, secondo le cadenze che verranno definite in accordo tra le Parti.
Con riferimento al personale impiegato dal Fornitore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:
a) che è in essere con ciascuno degli stessi un rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto comunque in ottemperanza alla normativa applicabile;
Il cliente: Il fornitore:
b) di applicare il regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, e di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia di lavoro;
c) di adempiere correttamente a tutti i propri obblighi legali e contrattuali nei confronti degli addetti;
d) di effettuare e versare correttamente e regolarmente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente degli addetti e di versare correttamente e regolarmente i contributi previdenziali ed i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni e le malattie professionali degli addetti, anche in conformità alle disposizioni di cui all’art. 35, commi 28 e seguenti, del D.lgs. n. 223/06 così come convertito in L. n. 248/06;
e) di adempiere ad ogni altro obbligo ed onere in relazione agli addetti, nessuno escluso o eccettuato, di tipo retributivo e contributivo (a fini assistenziali, infortunistici, previdenziali, assicurativi ed accessori);
f) di applicare ogni altra disposizione per la tutela degli addetti, ivi incluse tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tutelarne l’incolumità e l’integrità fisica, previste dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica.
g) di fornire a propria cura e spese, periodicamente e comunque all’atto del pagamento delle forniture, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In ottemperanza, per quanto occorresse, al D.Lgs. 81/2008:
• viene allegato al presente contratto certificato di iscrizione alla camera di Commercio del Fornitore ed autocertificazione del medesimo Fornitore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
• viene predisposto ed allegato, a cura dell’Acquirente, Documento informativo sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare il Fornitore (DUVRI);
• viene allegato il Verbale di sopralluogo e coordinamento eseguito congiuntamente dall’Acquirente e dal Fornitore per prendere visione dei luoghi, dei rischi presenti, delle misure di prevenzione da adottare, della procedura da seguire per l’accesso alla centrale e la movimentazione nei piazzali.
Il Fornitore si impegna a dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Nel caso il Fornitore, per svolgere i servizi oggetto del presente contratto, si avvalga di trasportatori terzi, questi dovranno consegnare la stessa documentazione richiesta al Fornitore; detti trasportatori terzi, ove risultati in regola, verranno preventivamente autorizzati dall’Acquirente in tempi congrui alle necessità del servizio.
Letto, confermato, sottoscritto
Data: 04/08/2018
Il cliente: Il fornitore:
L’Acquirente Il Fornitore
Le Parti dichiarano espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile di aver letto attentamente e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Quantitativo contrattuale, programmazione consegne e penali); art. 4 (qualità della biomassa ed accettazione); art. 8 (forza maggiore
– impossibilità sopravvenuta); art. 9 (risoluzione del contratto- clausola risolutiva espressa); art. 10 ( Responsabilità); art. 12 (divieto di cessione); art. 14 (Controversie).
Data: 04/08/2018
L’Acquirente Il Fornitore