ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO POST- LAUREAM
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO POST- LAUREAM
Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream emanato con il D.R. n. 800/2021 prot. n. 12807 del 04/02/2021.
Le presenti istruzioni operative descrivono in dettaglio le attività e gli adempimenti da adottare per l’attivazione e il conferimento delle borse per attività di ricerca ed alta formazione post-laurea disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream (da qui in poi “Regolamento”), emanato con il D.R. n. 800/2021 prot. n. 12807 del 04/02/2021 e dalla normativa vigente in materia con l’obiettivo di standardizzare le azioni e i comportamenti da parte dei vari soggetti e strutture dell’Ateneo coinvolti, a vario titolo, nel corso dell’iter procedimentale.
Le istruzioni operative sono articolate in quattro paragrafi.
• Natura, finalità delle borse e fonti di finanziamento
• Procedura istitutiva
• Iter procedurale di attribuzione e rinnovo
• Aspetti generali
I NATURA, FINALITÀ DELLE BORSE E FONTI DI FINANZIAMENTO
I.1 NATURA E FINALITA’ DELLE BORSE
Il Comma 2 dell’art. 1 del vigente Regolamento recita: “Le borse di studio sono finalizzate all’approfondimento di tematiche di ricerca, nonché alla formazione dei borsisti medesimi circa le principali metodologie della ricerca scientifica.”
L’oggetto delle borse di studio riguarda la ricerca/formazione che deve necessariamente essere preponderante nell’ambito dell’attività svolta dal borsista e deve risultare chiaramente esplicitato nel titolo dell’attività stessa, ma, più ancora, nel “programma della ricerca”, più avanti descritto. Attività a carattere meramente esecutivo, attività di management (quali, a titolo d’esempio, attività di coordinamento o collegamento tra i partner progettuali o di supporto agli adempimenti di rendicontazione), attività di prestazioni d’opera non potranno essere oggetto di borsa di studio, in quanto tipiche di altre fattispecie di collaborazione professionale e/o ben specifiche e differenti rispetto alla figura del borsista.
Il conferimento della borsa di studio non dà luogo ad alcun rapporto lavorativo di qualsiasi genere inteso, l’ erogazione a favore del borsista non costituisce, infatti, il corrispettivo di
un'attività lavorativa, ma unicamente il sostegno economico ad un'attività di ricerca ed alta formazione.
Questo giustifica, tra l’altro, il trattamento fiscale e previdenziale di particolare favore di cui gode.
I.2 FINANZIAMENTI
L’art. 2 del Regolamento individua le tipologie di finanziamento a valere sulle quali è possibile attivare borse di studio finalizzate alla ricerca.
Si tratta, di quei finanziamenti erogati da soggetti esterni all’Ateneo, nell’ambito di programmi o accordi/convenzioni che abbiano, tra le finalità, lo svolgimento di attività, per l’appunto, di ricerca scientifica. Tra i finanziamenti sono da considerare anche le economie di progetti di ricerca scaduti.
II - PROCEDURA ISTITUTIVA
L’art. 3 del Regolamento elenca puntualmente le informazioni che devono essere contenute nell’atto deliberativo assunto dal Consiglio del Centro Gestionale interessato (Dipartimento, Polo Territoriale) con il quale viene richiesta l’attivazione della borsa di studio, nonché la documentazione da allegarsi a tal fine. La richiesta di attivazione della borsa può essere adottata direttamente con Decreto del Direttore della struttura proponente da far ratificare successivamente da parte del Consiglio.
In questa sede, appare opportuno soffermarsi su alcuni di questi punti ed, in particolare:
• Programma della ricerca: la descrizione del programma di ricerca rappresenta uno strumento assai valido al fine di meglio esplicitare la natura dell’attività di ricerca enunciata nel titolo della borsa di studio, nonché chiarire al potenziale candidato il grado del proprio coinvolgimento all’interno dell’attività stessa e l’impegno richiestogli per il conseguimento degli obiettivi che la borsa si prefigge. In tal senso, pur essendo sempre utile accennare, nel testo, ai generali presupposti da cui muove il programma di ricerca complessivamente inteso, sarà fondamentale indicare le specifiche attività che il borsista dovrà svolgere, i risultati attesi e le metodologie applicate per ottenerli;
• Importo e durata della borsa di studio: l’importo mensile della borsa di studio deve essere compreso tra € 800,00 ed € 1.800,00 mentre la durata deve essere pari ad un minimo di n. 6 ed un massimo di 12 mesi.
• Fonte di finanziamento: al fine di soddisfare i necessari criteri di trasparenza circa le attività istituzionalmente svolte dall’Ateneo, è quanto mai opportuno che, nei bandi di concorso (come pure nei successivi atti che scandiscono la procedura selettiva) venga citata, con ogni chiarezza e precisione possibili, la fonte di finanziamento su cui grava la borsa di studio. In particolare è d’uopo indicare gli estremi identificativi dell’atto da cui il finanziamento medesimo scaturisce (es. decreto di ammissione a finanziamento, grant agreement, contratto di sovvenzione,
convenzione o accordo di collaborazione scientifica, etc.). A tal riguardo, al fine di ottimizzare i tempi di istituzione della borsa di studio, limitando al minimo il ricorso ad integrazioni documentali, è opportuno che, soprattutto nei casi di finanziamenti che scaturiscono da contratti o atti sottoscritti direttamente dal Dipartimento con il soggetto finanziatore, che, pertanto, non sono acquisibili d’ufficio, venga allegata alla richiesta di attivazione della borsa, anche una copia dell’atto medesimo;
• Laurea prevista per l’accesso alla procedura selettiva: La laurea costituisce l’unico requisito di accesso. A differenza di quanto avviene per gli assegni di ricerca o per altre formule di collaborazione scientifico-professionale, per le quali l’elemento curriculare assume un valore preponderante, le borse di studio post lauream rappresentano, per loro stessa dichiarata finalità, uno strumento propedeutico ad un accesso pieno e consapevole al mondo della ricerca scientifica. In quest’ottica, il requisito di partecipazione resta il solo diploma di laurea ed eventuali richieste in ordine a ulteriori requisiti, siano essi accademici o curriculari, non potranno essere tenuti in considerazione ai fini della stesura del dettato concorsuale (salvo i casi previsti al comma 3, art. 3 del Regolamento). Resta inteso che la Commissione potrà, comunque, tenere in considerazione il possesso di ulteriori titoli e/o pubblicazioni presentati dai candidati ed attribuire ad essi il relativo punteggio, secondo la parametrizzazione di massima indicata dal bando di concorso, ai fini della valutazione del candidato. Appare, infine, utile ricordare che, nel variegato scenario, determinato dall’avvicendarsi, negli anni, dei diversi ordinamenti, l’indicazione, nella richiesta di attivazione, della classe di laurea (secondo l’ordinamento vigente) in luogo della sua denominazione (o unitamente a essa) appare sempre la scelta migliore. Per l’eventuale equiparazione, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi di lauree conseguite secondo ordinamenti pregressi o, semplicemente, con diversa denominazione tra un ateneo e l’altro, si farà, comunque, riferimento a quanto stabilito dagli appositi decreti assunti dai competenti Ministeri;
• Ambiti di competenza scientifica della borsa: fermo restando quanto sopra detto, in ordine al requisito di accesso, sarà comunque possibile (nonché consigliato) indicare, con maggior dettaglio, gli ambiti di competenza scientifica della borsa. Su tali ambiti/tematiche, infatti, verterà principalmente l’esame dei candidati. Indicarli nel bando, costituirà un utile strumento per questi ultimi al fine di meglio prepararsi in vista dello svolgimento del concorso;
• Referente scientifico afferente ad un SSD coerente con il programma di ricerca: nell’ambito di programmi di ricerca multidisciplinari, ove si richieda il sinergico contributo di competenze spesso assai diverse tra loro, accade sovente che il Responsabile Scientifico stimi necessario individuare, quale Referente di una borsa di studio, un altro docente afferente a un SSD coerente con l’attività della borsa stessa. Tale scelta è sempre auspicabile, sia per le ovvie ragioni di competenza scientifica, che al fine di razionalizzare, anche sotto l’aspetto formale, il percorso accademico del giovane ricercatore, dato che, all’atto della registrazione dell’attività svolta da quest’ultimo, nelle banche dati di competenza, egli verrà associato al SSD del proprio Referente.
• Struttura presso cui verrà svolta l’attività di ricerca: la sede dove verrà espletata l’attività di ricerca è normalmente il Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della borsa di studio o quello del referente se diverso dal Dipartimento richiedente.
• Attestazione allocazione budget per il pagamento del personale strutturato su progetto reale: questo documento è indispensabile e propedeutico alla predisposizione di un bando di concorso perché perche assicura la corretta copertura dei costi della borsa di studio nel budget del Dipartimento.
III - ITER PROCEDURALE DI ATTRIBUZIONE E RINNOVO
III.1 PROCEDURA ATTRIBUZIONE
Una volta chiariti gli aspetti relativi all’iter istitutivo, vale la pena soffermarsi, con un rapido excursus, sui diversi passaggi che scandiscono cronologicamente la procedura di attribuzione della borsa di studio. I principali attori di tale iter sono: la struttura richiedente l’attivazione della borsa, Dipartimento o Polo Territoriale (da qui in poi, Dipartimento), la Commissione giudicatrice (Commissione) e l’ U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca (da qui in poi, ufficio).
• Bando di concorso: Il bando di concorso è predisposto dall’Ufficio e riporta, tra le altre, le informazioni salienti contenute nell’atto deliberativo del Dipartimento sopra trattate. Per esigenze di celerità della procedura concorsuale legate allo svolgimento delle attività di ricerca, nel bando può essere inserita la data del colloquio nel rispetto del termine di preavviso, pari a 20 giorni, da garantire ai candidati. Il Regolamento prevede che il termine minimo di validità del bando, per la presentazione delle istanze da parte dei candidati, sia pari a giorni 15, ciò posto il Dipartimento può chiedere anche un termine maggiore.
Rispetto al termine di scadenza, il bando precisa due aspetti importanti: 1) il termine per la presentazione delle candidature è fissato alla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, ciò in virtù del fatto che l’utilizzo della PEC per l’inoltro delle istanze supera il limite imposto dall’orario lavorativo; 2) il predetto termine fa esplicito riferimento all’invio dell’istanza e non alla sua registrazione. Ciò vuol dire che, anche quando l’istanza venga protocollata successivamente alla scadenza del termine, farà comunque fede la data e l’orario di presa in carico da parte del sistema di gestione di posta certificata;
• Scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione: Allo scadere del termine di presentazione delle candidature, qualora ne sia utilmente pervenuta almeno una, l’ufficio provvede a comunicare al Dipartimento che è possibile procedere con la proposta di Commissione. Si intendono “utilmente” pervenute quelle istanze che siano state redatte e trasmesse conformemente a
quanto previsto dal bando di concorso. L’ufficio preposto non effettua valutazioni del candidato in quanto tale, ma prende in esame tutti quegli aspetti formalmente rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’istanza di partecipazione. Qualora, dall’esame di un’istanza, emergano elementi di irregolarità, vizi o omissioni tali da non consentirne l’accoglimento, l’ufficio stesso provvederà a comunicare al candidato la sua esclusione dalla procedura;
• Procedure “deserte” e riproposizione bando: Nel caso che, allo scadere dei termini, non risulti utilmente pervenuta alcuna candidatura, la procedura viene considerata “deserta” e tale circostanza comunicata al Dipartimento interessato e al Responsabile Scientifico. Quest’ultimo, valutatane l’opportunità, potrà richiedere all’ufficio, con propria formale nota, che il bando di concorso venga riproposto una seconda volta, ciò a patto che questo non comporti alcun cambiamento nelle caratteristiche della borsa di studio esitate dal Dipartimento. Qualsivoglia modifica in tal senso dovrà, infatti, essere oggetto di nuova deliberazione da parte della predetta struttura;
• Proposta di Commissione e nomina: il Dipartimento procede, quindi, a proporre la Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento. Sulla base della predetta proposta, il Rettore nomina formalmente la Commissione, con proprio decreto. Solo successivamente a tale nomina del Rettore, la Commissione ha titolo a convocarsi, su invito del proprio Presidente e ad accedere alla documentazione relativa ai candidati, secondo le modalità descritte ai successivi paragrafi. Vale la pena sottolineare che, il succitato articolo 7, descrive accuratamente le modalità di integrazione e/o sostituzione di componenti in seno a Commissioni già formalmente nominate. Esse prevedono invariabilmente il ricorso a un nuovo Decreto Rettorale. Per tale motivo, ancorché non obbligatorio, è sempre auspicabile, all’atto della proposta, indicare uno o più componenti supplenti che potranno, così, sostituire, il membro effettivo eventualmente indisponibile senza ricorso a ulteriori passaggi amministrativi, salvo la messa a verbale di tale circostanza. La sostituzione del Presidente, invece, resta prerogativa del Rettore. Nell’eventualità che debba ricorrersi alla sostituzione di un componente della Commissione, avendo quest’ultima già esperito parte dei suoi adempimenti (per esempio allorquando sia stata già effettuata la valutazione dei titoli e debba procedersi all’esame-colloquio dei candidati), il componente subentrante, presa visione degli atti già esitati dalla Commissione giudicatrice, dovrà far mettere a verbale il proprio parere in ordine a quanto sin qui assunto. Va, comunque, precisato che, in caso di impedimento di uno o più componenti effettivi, di natura temporanea e tale da non pregiudicare il normale avvio dell’attività di ricerca, il Presidente potrà, in luogo del ricorso alla sostituzione dei predetti membri, optare per il differimento, a data successiva, della seduta di Commissione, previa comunicazione all’ufficio competente, che provvederà a darne avviso agli interessati con le modalità ritenute più opportune;
• 1° Verbale: Una volta nominata la Commissione, l’ufficio trasmette al Presidente della stessa, copia del Decreto Rettorale di nomina, del bando di concorso, nonché il format di 1° Verbale, relativo ai criteri adottati dalla Commissione per la
valutazione dei candidati e la relativa parametrizzazione dei punteggi assunta. In tale fase della procedura, la Commissione non sarà ancora a conoscenza del numero dei candidati e della loro identità. Il 1° Verbale, redatto in ogni sua parte e firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere inoltrato al competente ufficio dal Presidente della Commissione, a mezzo mail istituzionale, mettendo in copia il Direttore del Dipartimento e il Responsabile Amministrativo o per il tramite del Dipartimento, a mezzo protocollo informatico (stessa cosa dicasi per i successivi verbali 2° e 3°);
• 2° e 3° Verbale: ricevuto il 1° Verbale, l’ufficio trametterà al Presidente il plico contenente le istanze di partecipazione, corredate di ogni allegato e i format relativi al 2° e 3° Verbale. Il verbale 2° è relativo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, e dovrà contenere le indicazioni relative allo svolgimento dell’esame- colloquio, in particolare dovranno essere riportati data, orario e luogo di svolgimento della prova. Il verbale 2° deve essere trasmesso all’ufficio almeno cinque giorni prima della data del colloquio stabilita dalla Commissione. Qualora, per esigenze della Commissione, sia necessario esperire l’esame-colloquio in un termine più breve rispetto a quello sopra indicato, le informazioni relative alla suddetta prova orale potranno essere anticipate all’ufficio, dal Presidente, con propria separata comunicazione, onde dar modo di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di colloquio all’Albo di Ateneo con adeguate tempistiche. Il verbale 3° riporterà lo svolgimento dell’esame colloquio, il punteggio assegnato, la somma dei punteggi di titoli ed esame-colloquio, nonché il giudizio finale della Commissione (Idoneo / Non idoneo);
• Modalità “a distanza”: Il Regolamento prevede la possibilità di svolgimento dei lavori della commissione in modalità telematica. In questo caso, verranno forniti alla Commissione degli ulteriori format, relativi alle dichiarazioni da allegarsi ai verbali. Qualora l’esame-colloquio si svolga mediante piattaforma telematica, il relativo avviso pubblicato, dovrà contenere tutte le informazioni utili ai potenziali interessati ad assistere alla prova per assicurare la massima trasparenza e pubblicità (per esempio, indicando il link per accedere alla “stanza virtuale” di svolgimento del colloquio);
• Approvazione atti e nomina vincitore: sulla base dei verbali della Commissione, trasmessi dal Presidente, l’ufficio, verificata la conformità al Regolamento, predisporrà il relativo Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali, con contestuale approvazione della graduatoria di merito e nomina del/i vincitore/i;
• Accettazione e inizio attività: Successivamente alla pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina del/i vincitore/i, l’ufficio trasmette al/i medesimo/i la documentazione necessaria a formalizzare la propria accettazione della borsa. Il Vincitore ha tempo 7 giorni per accettare, pena la decadenza. Come previsto all’art. 8 del Regolamento, l’attività deve decorrere dal 1° del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento della borsa pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che la mera nomina del vincitore non integra, di per se, attribuzione della borsa di studio, poiché la piena titolarità della stessa non può prescindere dalla manifesta e formale
accettazione di tale beneficio (nonché degli obblighi connessi) da parte del vincitore, né è ipotizzabile una decorrenza retroattiva rispetto a tale dichiarazione di accettazione. Il conferimento della borsa, quindi, deve intendersi concretato con l’atto di accettazione della stessa. Sarà cura del Direttore di Dipartimento di afferenza del Referente Scientifico, su richiesta dello stesso referente che ne attesta l’effettivo inizio dell’attività di ricerca, trasmettere all’Ufficio formale attestazione di inizio dell’attività di ricerca da parte del borsista.
• Differimento e sospensione: il già citato art. 8 prevede una serie di casi in cui sia possibile differire l’inizio dell’attività, ovvero sospendere una borsa già in itinere. Sorvolando sui casi di sospensione, in definitiva dettati dalle vigenti forme di tutela e sostegno previste dalla legge, vanno evidenziati due aspetti relativi al differimento dell’inizio dell’attività: 1) il differimento non può essere sine die, ma è limitato ad un massimo di un mese; 2) laddove si parli di autorizzazione del Direttore del Dipartimento, si rileva che la formula ritenuta più idonea per la formale assunzione di tale atto, appare essere quella del decreto.
III.2 PROCEDURA DI RINNOVO E PROROGA
Come previsto all’art. 12 del Regolamento è possibile rinnovare una borsa di studio per una sola volta e per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi facendola gravare sullo stesso fondo della borsa originaria o, anche in parte, su un fondo avente la medesima finalità della ricerca.
Tale richiesta, con relativa attestazione di allocazione budget, dovrà pervenire dal Dipartimento interessato con appropriata delibera (o Decreto del Direttore in casi di urgenza) prima della conclusione della borsa e, comunque, almeno 15 giorni prima della suddetta conclusione.
Al rinnovo della borsa si provvederà con apposito decreto rettorale che decorrerà dal 1 giorno del mese successivo alla data di emanazione.
Al fine di poter procedere al completamento delle previste attività di ricerca è possibile prorogare la borsa di studio per una sola volta, per un massimo di 3 (tre) mesi.
La borsa prorogata non potrà essere rinnovata.
L’importo mensile del rinnovo e/o della proroga della borsa di studio dovrà essere pari a quello della borsa posta a bando.
III.3 ATTRIBUZIONE DIRETTA DELLA BORSA
L’art. 9 del Regolamento disciplina il conferimento diretto di borse di studio post-lauream. Tale fattispecie si applica ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal MIUR, che prevedano, a seguito di valutazione, l’identificazione del beneficiario e lo svolgimento della relativa attività di ricerca, quale sede ospitante, presso
l’Università di Palermo. In tale caso verranno recepiti i risultati della selezione effettuata dall’ente erogatore del finanziamento, fermo restando il rispetto degli articoli 1 e 5 del Regolamento, riguardanti rispettivamente, la “Natura e finalità” ed i “Requisiti di ammissione e incompatibilità” La borsa potrà avere durata e importo così come definiti nel progetto finanziato, in deroga a quanto previsto dal Regolamento. La borsa è conferita con Decreto Rettorale su richiesta del Dipartimento sede di svolgimento del progetto di ricerca, previa delibera del relativo organo collegiale.
IV ASPETTI GENERALI
• Pagamento borse di studio: le borse di studio sono pagate in ratei mensili posticipati. Posto che, nella maggioranza dei casi, le borse di studio gravano su progetti gestiti direttamente dai dipartimenti, sono questi ultimi ad aver titolo a emettere il relativo provvedimento di liquidazione. Il provvedimento di liquidazione deve essere trasmesso tramite “TITULUS” al Settore Retribuzioni e all’ufficio. Al fine di snellire le procedure di pagamento è prassi consolidata che venga emesso un unico provvedimento, per l’intero importo della borsa, specificando, tuttavia, che il predetto ammontare venga erogato in ratei mensili pari alla durata della borsa e, altresì, inserendo la clausola relativa alla sospensione dei pagamenti in concomitanza di rinunzie da parte dei titolari, ovvero perdita del diritto all’ulteriore fruizione. Il pagamento dell’ultimo rateo è subordinato “alla trasmissione, da parte del borsista, di una relazione sull’attività svolta, accompagnata da un’attestazione di avvenuta conclusione, da parte del Referente scientifico e relativa approvazione da parte dell’organo collegiale”. A tal riguardo, va chiarito che il destinatario di tale trasmissione da parte del borsista, non è l’ufficio in prima battuta, bensì il proprio Referente. Sarà, infatti, per il tramite di questi che la relazione verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento e, solo successivamente, inoltrata all’ufficio unitamente a copia delle delibera de quo;
• Assicurazione: Per quanto concerne l’obbligo di stipula di una copertura assicurativa, da parte del borsista, a proprie spese, va precisato che tale obbligo sussiste limitatamente a quei casi in cui particolari attività che il medesimo debba svolgere per esigenze della ricerca, configurino fattispecie di rischio non coperte dalla polizza generale sottoscritta dall’Ateneo valida anche per i borsisti. Appare quindi opportuno, che il Referente scientifico al momento dell’avvio delle attività segnali al borsista le specifiche attività che dovranno essere svolte, identificando quelle che, eventualmente, comportino la necessità di una polizza aggiuntiva ad hoc. Copia della polizza assicurativa aggiuntiva dovrà essere trasmessa all’ufficio e al Dipartimento;
• Rinuncia a perdita della borsa: il borsista può rinunciare in qualsiasi momento alla borsa di studio mediante formale dichiarazione da inoltrarsi all’ufficio e al proprio Referente. Non sono previsti, in atto, termini di preavviso, va comunque precisato che, come previsto da Regolamento, non verranno corrisposte somme relative a
frazioni di mensilità inferiori a 15 giorni. Resta inteso che il borsista è comunque tenuto a trasmettere la propria relazione, ancorchè relativa ad attività non conclusa; il Regolamento prevede, inoltre, la possibilità che al borsista, per gravi e ripetute mancanze, venga revocata la borsa di studio, con conseguente perdita del diritto all’ulteriore fruizione. La segnalazione, in tal senso, partirà del Referente della borsa medesima e verrà sottoposta al Consiglio del Dipartimento. Il Regolamento non detta specifiche modalità procedurali in tal senso, si propone a riguardo la nomina di una commissione interna, formata da docenti esperti negli ambiti di ricerca della borsa che, valutata l’attività documentabile svolta dal borsista, formula un parere al Consiglio del proprio Dipartimento.
Incompatibilità. Si segnala, infine, di prestare particolare attenzione alle situazioni di incompatibilità, nella contestuale fruizione delle borse di studio post-lauream, con le situazioni disciplinate dall’art. 5 del Regolamento:
a) borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
b) borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89 e successive modifiche e integrazioni;
c) borsa di studio per la frequenza di master;
d) assegno di ricerca;
e) contratto di formazione specialistica di cui alla Legge 368/99;
f) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite fatta eccezione per le borse di soggiorno all’estero previste dalla vigente normativa in materia;
g) lo svolgimento di attività libero professionali in assenza di apposita autorizzazione da parte del Responsabile scientifico;
h) la titolarità di rapporti di convenzione con la P.A. ovvero con la legale rappresentanza o l’appartenenza a organi deliberanti di società legate alla P.A. da suddetti rapporti.
Come previsto al comma 8 dello stesso articolo “Il vincitore della borsa di studio che si trovi nella condizione di iscritto a corso di Dottorato di Ricerca senza borsa o Scuola di Specializzazione di area non medica senza borsa o Master senza borsa dovrà, all’atto dell’accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del Master attestante il parere favorevole espresso dall’Organo deliberante in merito allo svolgimento dell’attività di ricerca che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell’iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo.
Entrerà in vigore, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, la previsione in base alla quale Non potranno essere ammessi alla selezione i candidati che hanno cumulato contratti o borse di studio per attività di ricerca per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 anni.
Inoltre la borsa di studio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato) tranne che non si opti per il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata della borsa.