REGIONE VENETO
REGIONE VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
CAPITOLATO D’ONERI ATTREZZATURE SANITARIE E NON SANITARIE
* * * * * *
Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2010
Art. n. 1.
Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura
Il presente Capitolato d’oneri unico e indistinto pubblicato nella sezione bandi sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx ha per oggetto la disciplina regolante tutte le forniture di attrezzature sanitarie e non sanitarie per l’Azienda Ospedaliera di Padova nel caso di acquisti fino all’importo stabilito dalla normativa comunitaria, pari a € 193.000,00 oltre IVA (o la diversa soglia fissata dalla Comunità Europea).
Le caratteristiche dei prodotti da fornire (eventualmente: per ciascun lotto) sono analiticamente descritte nel relativo Disciplinare di Gara allegato alla lettera d’invito.
Nello stesso Disciplinare di Xxxx è, altresì, fissato e indicato (eventualmente: per ciascun lotto) il prezzo a base di gara presunto, e i quantitativi da fornire.
Art. n. 2
Deposito cauzionale definitivo
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, se richiesto formalmente dalla Stazione Appaltante.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell’Amministrazione e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Amministrazione, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 X.Xxx. 163/2006.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Si prescinde dal richiedere la costituzione della cauzione definitiva qualora il valore della fornitura non superi l’importo di € 20.000,00.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto.
E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione (segue se del caso) nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, co. 3, D.Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%.
Art. n. 3 Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Amministrazione, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i..
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Amministrazione si riserva la facoltà
di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
Art. n. 4
Esecuzione del contratto – consegne
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri e dalla relativa documentazione di gara.
La ditta dovrà consegnare le attrezzature sulla base della tempistica prevista e del relativo ordinativo di fornitura (ordine) e documentazione emessa dalla stazione appaltante con le modalità ivi indicate, franco da ogni rischio e spesa (porto franco), previo accordi con il Magazzino Tecnico Economale di x. Xxxxxxxxxxx
x. 0, xxxxxx xx xxxx di utilizzo e provvedere alla loro attivazione.
La merce dovrà essere esattamente conforme a quella presentata in offerta di gara e accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all’ordine di fornitura ricevuto con l’esatta indicazione delle quantità e della tipologia della merce da consegnare.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente dell’Azienda Sanitaria; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto o attrezzatura.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti; in deroga all’articolo 1510, 2° comma, del Codice Civile la cons egna s’intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).
Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo con la stazione appaltante.
Nel caso di innovazioni migliorative sotto il profilo tecnico intervenute tra il momento dell’aggiudicazione e quello di consegna delle apparecchiature, la Ditta dovrà consegnare le apparecchiature nella configurazione rispondente all’ultimo prodotto di mercato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante rispetto ai prezzi definiti al momento dell’aggiudicazione.
D’altra parte, tale adeguamento alle innovazioni tecnologiche del mercato non potrà essere motivo per omettere o ritardare la consegna, facendo riferimento esclusivamente ad apparecchiature già disponibili nel periodo suddetto.
La consegna delle attrezzature sanitarie e non sanitarie dovranno essere effettuate presso i reparti o nei siti indicati, in assenza di attività e con le indicazioni e prescrizioni di legge previste e fornite se dal caso dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Art. n. 5. Collaudo
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, al collaudo tecnico di tutte le apparecchiature da effettuarsi al momento dell’installazione e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla stessa, alla presenza di un funzionario incaricato dell’Ingegneria Clinica e dal Responsabile del Servizio utilizzatore. Esso è teso a verificare che le apparecchiature fornite siano conformi ai tipi o ai modelli descritti e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste anche sulla scorta di tutte le prove funzionali stabilite nella documentazione fornita dalla ditta fornitrice.
Il collaudo dovrà, inoltre, accertare che l’intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nei documenti di gara.
In particolare, in sede di collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà:
⮚ consegnare, oltre al manuale d’uso in lingua italiana, il manuale tecnico e fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza come previsto nella guida CEI 62 – 122 capitolo 4.;
⮚ eseguire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
⮚ fare o programmare, previo accordi con l’Ingegneria Clinica e con il personale dell’U.O. destinataria, la formazione all’utilizzo: sarà cura del Responsabile dell’U.O. individuare gli
operatori che dovranno parteciparvi;
⮚ prendere contatti con l’Ingegneria Clinica per la formazione dei propri tecnici alla manutenzione preventiva e correttiva di 1° livello e formare il personale utilizzatore al corretto uso dell’apparecchiatura
Il servizio di manutenzione dovrà essere svolto durante il periodo normale di lavoro dal lunedì al venerdì; eventuali interventi su chiamata saranno effettuati entro otto ore lavorative successive alla richiesta telefonica.
Art. n. 6.
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
L’Azienda Ospedaliera si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche delle attrezzature consegnate con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta ed alle prestazioni dichiarate in sede di gara.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Gli imballaggi che, a giudizio del personale delle Aziende, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
Ai sensi dell’art. 38, co. 4 D.Lgs. 22/1999 (decreto “Ronchi”) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Art. n. 7.
Garanzia/scadenza
Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che la fornitura sia conforme a quanto dichiarato ed offerto e sia immune da vizi che la renda inidonea allo specifico utilizzo.
La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al fornitore avverrà, in deroga all’articolo 1495 del c.c., entro 20 giorni dalla scoperta.
Fino alla scadenza della garanzia, il fornitore ha l’obbligo di fornire la necessaria assistenza tecnica e di provvedere alla manutenzione a titolo gratuito delle apparecchiature, compresa la sostituzione di tutte le parti deteriorate; la garanzia deve prevedere l’impegno alla sostituzione dell’apparecchiatura o di parti di essa qualora, nonostante interventi manutentivi, si registri una persistente inoperatività.
Dovrà essere garantita, inoltre, la disponibilità di pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di collaudo definitivo.
Art. n. 8.
Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.
Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’espletamento della fornitura anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. n. 9.
Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e collaudato, per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate e installate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera.
La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Art. n. 10.
Contestazioni e controversie-Penali
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:
In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti l’Azienda Sanitaria respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata, con un minimo di €. 250,00= e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.
In caso di mancata sostituzione di quanto contestato, la stazione appaltante, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, potrà procedere alla risoluzione contrattuale in danno al fornitore inadempiente.
Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti nell’articolo 4 del presente capitolato, l’Azienda Sanitaria potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di € 100,00= (die), per i primi 30 giorni consecutivi e di € 150,00= (die), per i successivi 15 giorni, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Ospedaliera, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Ospedaliera stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. n. 11.
Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
⮚ in caso di frode accertata nella fornitura;
⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 12. Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 13.
Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. n. 14.
Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera; il responsabile del trattamento è il responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Ospedaliera a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. n. 15.
Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
* * * * * *