ROMA CAPITALE
ROMA CAPITALE
Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti Xxxxx Xxxxxxx x.00 - 00000 Xxxx CONTRATTO
NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 118 WC CHIMICI, DI CUI N. 2 AD USO DISABILE, PRESSO GLI INSEDIAMENTI ROM DI CUI ALL’ORDINANZA N. 80 DEL 1996.
Periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2019-
CIG 729247009F– Numero di gara 6915960.
L'anno duemiladiciotto addì del mese di
tra
ROMA CAPITALE - Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti - con sede in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx x. 00 (C.F.: 02438750586) nella persona del Direttore ad interim, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Ceccano (Fr) il 17/01/1970, (in seguito denominato "Amministrazione") abilitato alla sottoscrizione del presente contratto;
e
SEBACH S.r.l., UNIPERSONALE, con sede in Certaldo (FI), Via Fiorentina n. 109 (P. Iva/C.F.: 03912150483), in persona dell legale rappresentante pro-tempore Xxxxxxxxx Xxxxx, nata a Milano (MI) il 04/08/1968 (nel prosieguo, “Organismo Affidatario”);
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il presente contratto ha per oggetto il servizio di:
1) noleggio, posizionamento, ritiro - a fine contratto - e manutenzione ordinaria
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di n. 000 XX, di cui 2 ad uso diversamente abili, da posizionare all’interno degli insediamenti di persone di etnia Rom Sinti e Caminanti, di cui all’ordinanza n. 80 del 1996;
2) di trasporto, posizionamento, ritiro a conclusione del contratto, attività di pulizia, igienizzazione, manutenzione a cadenza trisettimanale, spurgo e smaltimento dei reflui aspirati.
1.2 L’Organismo Affidatario si impegna a garantire le predette attività del servizio de quo come da offerta presentata in sede di gara.
1.3 Le attività di cui al co. 1 lettere n. 1) e 2) supra devono essere svolte dall’Organismo Affidatario con la massima cura e senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto, nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni previste, peraltro, nella lettera di invito, che costituisce parte integrante della determinazione dirigenziale n. QE/4420 del 30/11/2017 di “Approvazione procedura di gara per il noleggio, servizio di pulizia e manutenzione ordinaria di n. 118 WC chimici, e che qui si intende integralmente richiamata .
Art. 2 – LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Villaggi e Centri
Mun Indirizzo
Xxxx Xxxxxxx
XX
Xxx xxx Xxxx Xxxxxxx
0
Ortolani
Salviati
X
IV
Via Ortolani/Via Lenormant
Via Salviati 70
9
/
1
/
WC
WC per disabili
2.1 Le attività saranno svolte presso:
2
i
Spellanzon | IV | Via Spellanzon/X. Xxxxx | 9 | |
Schiavonetti | VII | Xxx Xxxxxxxxxxxx 000 | 10 | |
Barbuta | VII | Via di Ciampino 63 | 36 | |
Monachina | XIII | Xxxxxxxx Xx 00 Xxxxxxx | 00 | |
EX FIERA | VIII | Via dell’Arcadia | 5 | 1 |
via Aldisio | IV | Vicino a xxx Xxxxxxxx (000 x) | 0 | |
Xxxxxx Xxxxxx | IX | Via Pontina 2501 | 6 | |
Grisolia | IV | Xxx Xxxxxxxx | 0 tti a n. 3 enti i re le e, nel WC, all | |
Art. 3 – ARTICOLAZION 3.1 I n. 118 bagni chim pulizia settimanali. 3.2 L’intervento di pulizia 1) aspirazione del li 2) reinmissione di deodorizzanti; 3) lavaggio interno 4) trasporto ed avvi 3.3 L’Organismo Affida manutenzione ordinaria risultino insoddisfacenti i dello stesso. | E E M ci posi consis quido es nuovo ed ester o allo s tario s che do n relazi | ODALITA’ DEL SERVIZIO zionati dovranno essere sogge te in: aurito; liquido con aggiunta di elem no del bagno chimico; maltimento dei liquami. i impegna, inoltre, ad effettua vessero rendersi necessarie one alla corretta utilizzabiltà del | interventi di gienizzanti e operazioni di caso queste a sostituzione | |
Art. 4 – DURATA DEL CO 4.1 Il contratto ha come | NTRA durata | TTO E CORRISPETTIVO dal 01/04/2018 al 31/03/2019. | ||
3 |
4.2 Il corrispettivo onnicomprensivo dell’Organismo Affidario è pari a € 85.181,55 (€ 69.820,94 per imponibile ed € 15.360,61 per Iva al 22%), di cui € 3.850,00 (Iva compresa) per oneri della sicurezza per interferenza (non soggetti a ribasso).
Art. 5 - REFERENTE E PERSONALE
5.1 L’Organismo Affidatario comunica all’Amministrazione che il nominativo del
Responsabile referente del servizio è
, (C.F.:
), nato il
/ / a
, il cui recapito telefonico è
, in merito all’espletamento
del servizio ed in caso d’urgenza.
5.2 Ogni variazione derl nominativo del predetto Responsabile, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione.
5.3 Il Responsabile referente ha il compito di mantenere i rapporti con l’Amministrazione, comunicare tempestivamente alla stessa qualsiasi problematica e/o disservizio, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio.
Deve operare inoltre nel rispetto del piano organizzativo del servizio disposto dall’Amministrazione, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente contratto
5.4 L’Organismo Affidatario si impegna formalmente a rispettare, nei confronti dei lavoratori, la normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dagli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.
5.5 L’Organismo Affidatario si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in applicazione alla vigente normativa in materia
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previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Art. 6 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA ED ALL’IGIENE.
6.1 L’Organismo Affidatario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. inerenti l’organizzazione del servizio di noleggio e la formazione del personale.
6.2 Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso di condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
6.3 L’Organismo Affidatario deve dotare il personale dei mezzi, delle attrezzature e/o disponibilità di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal citato decreto, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
6.4 L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con la mancata osservanza di tali obblighi da parte dell’Organisno Affidatario.
Art. 7 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI
7.1 L’Organismo Affidatario svolge il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1655 c.c.
7.2 L’Organismo Affidatario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecate a persone o cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere.
7.3 L’Amministrazione, è altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni
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od altro che dovessero accadere al personale dell’Organismo Affidatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
7.4 È obbligo della dell’Organismo Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA
8.1 L’Organismo Affidatario, al momento della sottoscrizione del presente contratto, è obbligato a costituire e produrre la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.
8.2 L’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
Art. 9 –VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
9.1 L’Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui all'art. 1 del presente contratto.
9.2 Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività e l’organizzazione del servizio dovessero risultare non conformi, anche in conformità a quanto declinato nella RDO (MEPA) n. 1830874 del 22/12/2017, tali inadempienze saranno fromalmente contestate all'Organismo affidatario.
9.3 In caso di inadempienza anche parziale del servizio e in genere per ogni
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inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione per l’esecuzione del servizio potrà rivolgersi ad altro Organismo affidatario, senza formalità di sorta, con rivalsa delle spese a carico dell’Organismo affidatario inadempiente e ciò indipendentemente dall’eventuale risarcimento dei danni.
Art. 10 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
10.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimentoo per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
10.2 L’Organismo Affidatario si impega ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dall’Amministrazione.
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Art. 11 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
11.1 L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva la facoltà di porre in capo all’appaltatore l’obbligo di eseguire le medesime prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario, alle stesse condizioni ivi previste
11.2 In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
11.3 Esclusivamente in caso si rendano necessarie variazioni riguardanti il numero dei WC chimici il prezzo giornaliero per singolo WC è stabilito forfettariamente in € 1,57 (IVA al 10% esclusa).
Art. 12 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL
VERBALE DI SOSPENSIONE
12.1 Il direttore dell’esecuzione o il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
12.2 La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
12.3 Il direttore dell’esecuzione del contratto o il RUP, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore
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dell’esecuzione o il RUP redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttoreo il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
13.1 L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
13.2 Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.
13.3 Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Art. 14 - TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI
COMPETENTI AD EFFETTUARLA
14.1 La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
14.2 La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione
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contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
14.3 L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
Art. 15 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
15,1 La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
15.2 La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Art. 15 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
15.1 Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento contrattulae e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’Amministrazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Organismo Affidatario penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dell’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell’intera fornitura.
15.2 L’eventuale applicazione delle penali non esime l’Organismo Affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
15.3 Il RUP o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo.
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L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
15.4 Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell’Amministrazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio da parte dell’Organismo Affidatario e di affidarla, anche provvisoriamente, ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
15.5 Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16.1 Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario.
16.2 Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
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1) frode nella esecuzione dell’appalto;
2) mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;
3) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
5) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per
……… giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
6) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
7) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
8) utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
9) ìconcordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Organismo Affidatario;
10) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
11) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
16.3 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.
16.4 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al
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risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Art. 17 - RECESSO
17.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
17.2 In caso di recesso l’Organismo Affidatario ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle sole prestazioni (purché correttamente) eseguite, oltre ad 1/10 dei servizi non eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.
Art. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA
18.1 A copertura di tutti i rischi per eventuali furti, infortuni e/o incidenti e/o disservizio che potrebbero verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, l’Organismo Affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa anche nei confronti di qualsivoglia soggetto terzo danneggiato.
18.2 L’Amministrazione non è tenuta al risarcimento dei prodotti noleggiati in caso di furto e/o incendio.
In caso di furto, incendio e/o gravi danni, l’Organismo affidatario ha l’obbligo di sostituire immediatamente il prodotto noleggiato, senza oneri a carico
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dell’Amministrazione, e di sporgere denuncia presso gli Organi di Polizia e di segnalare tempestivamente l’evento all’Amministrazione
Art. 19 - PAGAMENTI
19.1 L’Amministrazione si impegna a corrispondere all’Organismo Affidatario l’importo complessivo dovuto pari a € 66.665,20 oltre € 14.666,34 per IVA al 22% e oltre € 3.850,00 Iva inclusa per oneri della sicurezza.
19.2 I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del presente atto.
19,3 Ai fini del pagamento, si precisa che la ditta incaricata dovrà produrre la documentazione di seguito specificata in allegato ad ogni fattura presentata:
1) attestazione dell’avvenuta consegna e posizionamento di n. 118 WC chimici da parte del responsabile dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti;
2) formulari rifiuti in copia cartacea leggibile con espressa indicazione dei siti oggetto dell’intervento;
3) attestazione numero interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria di tutti i WC chimici.
19.4 Al pagamento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione di regolari fatture e previo accertamento da parte dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti, dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto oltre che le verifiche di legge.
19.5 Le attività relative ai costi della sicurezza per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali dovranno essere rendicontati e giustificati da idonea documentazione a
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supporto pena l’inammissibilità degli stessi e inderogabilmente previsti dietro presentazione di regolare fattura da presentare nell’anno 2018.
19.6 Al riguardo, si precisa che ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a
214 relativa all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione è indispensabile indicare sia il Codice Univoco Ufficio: XXB87U che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, sia l’oggetto del contratto ed il CIG
n. 729247009F
19.7 I pagamenti verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione della fattura.
19.8 La fatturazione sarà effettuata come di seguito elencato:
n. 8 fatture (riferite ai mesi da aprile a novembre 2018) dell’importo di € 6.777,62
n. 1 fattura (riferita al mese di dicembre 2018 compresi gli oneri per la sicurezza) dell’importo di € 10.627,70
n. 3 fatture (riferite ai mesi da gennaio a marzo 2019) dell’importo di € 6.777,63
Art. 20 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
20.1 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.
20.2 L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art. 21 - REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE
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21.1 La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’Organismo Affidatario.
21.2 Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla camera di commercio del comune di Roma.
21.3 Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).
Art. 22 - CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE
22.1 Per l’esecuzione del presente appalto, al fine di garantire il livello occupazionale, l’Organismo Affidatario, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale indicato nell’elenco depositato presso l’Amministrazione, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario.
22.2 Le spese di copie, imposte, bollo e di registro relative al presente atto sono a carico dell’Organismo ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
23.1 È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 24 - CONTRATTO
24.1 La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula
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del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
24.2 L’’Organismo Affidatario dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
Art. 25- NUOVE CONVENZIONI CONSIP
25.1 In conformità a quanto disposto dall’art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
25.2 L’Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
25.3 In caso di recesso l’Amministrazione provvederà a corrispondere all’’Organismo Affidatario il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 26 - FORO COMPETENTE
26.1 Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
26.2 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016
26.3 Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma.
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Art. 27- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
27.1 L’Organismo Affidatario si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 2010 (come modificato dal D.L. n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. n. 217 del 2010), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
27.2 A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula del contratto a comunicare alla committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.
27.3 Il CIG (Codice Identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all’esecuzione del presente atto è 729247009F.
Letto, confermato e sottoscritto.
x. Xxxxxx S.r.l. Unipersonale p. Roma Capitale – Ufficio Speciale
Rom, Sinti e Caminanti
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il Legale Rappresentante Il Direttore ad Interim Xxxxxxx Xxxxxxx
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