INDICE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ( RM TC RX) CON RELATIVI LAVORI DI POSA IN OPERA E COMPLEMENTARI E PRESTAZIONI ACCESSORIE, CON OPZIONE DI ESTENSIONE RELATIVA AL LOTTO 3
INDICE
1) OGGETTO DEL CONTRATTO; OBIETTIVI PERSEGUITI
2) CLAUSOLA D’ESTENSIONE
3) CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI PREVISTI IN FORNITURA
4) AMMONTARE DELL’APPALTO
5) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA -INDEROGABILITA’ DEL TERMINE DI ESECUZIONE
6) FONTE DI FINANZIAMENTO – FATTURAZIONE – PAGAMENTI
7) RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER LA QUALITA E PROVENIENZA DEI BENI FORNITI NONCHE’ PER LA LORO POSA IN OPERA FINO ALLA CONSEGNA DELLA STAZIONE APPALTANTE
8) OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
9) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
10) SUBAPPALTO-AVVALIMENTO
11) COLLAUDO
12) ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI FORNITURE E LAVORI RIFIUTATI AL COLLAUDO
13) GARANZIE SUI BENI PRE E POST COLLAUDO – OBBLIGO DI GARANTIRE I RICAMBI
14) FORMAZIONE DEL PERSONALE
15) GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI
16) PENALI IN CASO DI RITARDO
17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
18) CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE
19) REFERENTE DELL’IMPRESA PER LA FORNITURA E/O L’ESECUZIONE DEI LAVORI
20) ONERI DI INFORMAZIONE
21) RISERVATEZZA
22) CONTROVERSIE
23) DISCIPLINA DEL CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - OBIETTIVI PERSEGUITI
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiature radiologiche e i relativi lavori come descritti dagli allegati tecnici ed è suddiviso in tre lotti. Per tutti e tre i lotti trattasi di contratto misto, qualificato come “appalto pubblico di forniture” ai sensi dell’art. 2 comma 2 L.R.5/2007 (art.14 comma 2, lett.a) del D.lgs 163/2006) essendo le forniture l’oggetto prevalente dei contratti, di cui costituiscono altresì la parte prevalente dal punto di vista economico.
Gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire con l’acquisizione dei nuovi sistemi sono i seguenti:
• aumentare le capacità diagnostiche in termini di qualità, efficienza, produttività e ridurre i tempi del processo;
• garantire le migliori condizioni di lavoro al proprio personale;
• ridurre il costo per esame;
• integrare i nuovi sistemi radiologici in un ambiente informatizzato (PACS-RIS) ed in rete informatica in una logica “film-less” e “paper-less”.
I lotti sono i seguenti:
RIFERIMENTO LOTTO | DENOMINAZIONE LOTTO |
1 | Risonanza Magnetica – Olbia |
2 | Tomografo computerizzato multislice top di gamma - Olbia |
3 | Sistema di diagnostica radiologica scheletrica – La Maddalena |
Sinteticamente, ciascun lotto comprende quanto di seguito descritto, oltre gli oneri di progettazione specificati nel seguito separatamente per ciascun lotto:
Lotto 1
Fornitura in opera di un’apparecchiatura a risonanza magnetica e relativi accessori con le caratteristiche tecniche descritte in allegato tecnico e relativi lavori di ristrutturazione e completamento come da progetto preliminare.
Al presente capitolato sono allegati sub 1:
1a Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e relativi accessori; 1b Clausole contrattuali specifiche per il lotto 1;
1c Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e completamento dei locali dedicati.
Lotto 2
Fornitura in opera di un Tomografo computerizzato “multislice top di gamma” e relativi accessori con le le caratteristiche tecniche descritte in allegato tecnico e relativi lavori di ristrutturazione e completamento come da progetto preliminare. Al presente Capitolato sono allegati sub 2:
2a Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e relativi accessori; 2b Clausole contrattuali specifiche per il lotto 1;
2c Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e completamento dei locali dedicati.
Lotto 3
Fornitura di un Sistema di diagnostica radiologica scheletrica e relativi accessori, avente le caratteristiche tecniche descritte in allegato tecnico e relativi lavori di ristrutturazione e completamento come da progetto preliminare. Al presente Capitolato sono allegati sub 3:
3a Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e relativi accessori;
3b Clausole contrattuali specifiche per il lotto 1;
3c Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e completamento dei locali dedicati.
Quanto previsto nel seguito del presente CSA al di fuori degli allegati 1, 2 e 3 costituisce le condizioni generali di capitolato e si applica indistintamente a tutti i lotti salvo diversa previsione espressa; nell’ipotesi di contrasto tra le previsioni generali di capitolato e le previsioni specifiche riferite ai diversi lotti contenute negli allegati 1, 2 e 3, prevarranno le previsioni specifiche relative ai diversi lotti.
Per i lotti 1 e 2 è richiesta in fase di gara la progettazione definitiva dei lavori mentre sarà a carico degli aggiudicatari la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; per il lotto 3 è richiesta in fase di gara la progettazione esecutiva dei lavori compreso piano della sicurezza (i riferimenti ai livelli di progettazione sono quelli contenuti nel DPR 554/99). La progettazione definitiva per i lotti 1 e 2 e la progettazione esecutiva ed il piano della sicurezza per il lotto 3 non sono retribuite.
Tutte le progettazioni richieste, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, per il lotto 3, il piano della sicurezza in cantiere devono essere realizzati da un professionista abilitato iscritto al relativo albo professionale.
La progettazione dei lavori dovrà essere realizzata conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti, tra le quali sono di particolare rilevanza i criteri per l’accreditamento fissati con Decreto A.R.I.S. Sardegna n.1957/3° Serv. Del del 29/06/1998, nonché le linee guida e le direttive impartite dall’ISPELS e dai Vigili del Fuoco.
Nel progetto (complessivo) dovranno essere comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti previste dalla normativa vigente.
Il progetto dei lavori dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere e gli impianti (impianti elettrici, telefonici, interfonici, trasmissione dati, condizionamento dell’aria, indricosanitari, gas medicali, dispositivi di sicurezza, ove previsto gabbia di Xxxxxxx, schermature a radiofrequenze e/o magnetiche ecc) perfettamente integrati e connessi con le opere e gli impianti esistenti, nel rispetto delle vigenti normative, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate del materiale di risulta. Si precisa che i punti di attacco agli impianti esistenti indicati nei progetti preliminari sono meramente indicativi: gli offerenti hanno l’obbligo di verificare l’esistente e di indicare esattamente in progetto tecnico dei lavori i collegamenti all’esistente nei punti ottimali che dovranno essere realizzati senza oneri diversi per l’Azienda dal pagamento del prezzo offerto in gara, anche qualora in seguito dovesse accertarsi che è necessario provvedere ad attacchi diversi da quelli indicati.
I requisiti e le prescrizioni d’appalto indicati in CSA e relativi allegati 1, 2 e 3 sono da considerarsi come requisiti e prescrizioni minimi di fornitura e di esecuzione dei lavori.
L’appalto è concepito come obbligazione di risultato: le apparecchiature ed i lavori complementari dovranno, pertanto, essere resi perfettamente operativi, e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta ed anche se correttiva di errori o integrativa di incompletezze progettuali senza alcuna maggiorazione di costo rispetto al prezzo offerto in gara.
Il progetto esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e dei lavori e in particolare:
a) in esito a prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché a operazioni di collaudo parziali o specifiche;
b) qualora sia richiesto dall’Ufficio Tecnico Aziendale per motivi tecnici.
Ai lavori si applicano altresì le disposizioni normative vigenti, tra le quali in particolare: le Leggi della Regione Sardegna 14/2002 e 5/2007, il D. Lgs. 163/2006, il
D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000, il D.M. LL.PP. 145/2000 per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale.
E’ infine onere degli appaltatori predisporre tutti gli elaborati tecnici necessari per i prescritti pareri ed autorizzazioni che devono essere richiesti agli enti competenti (VV.F. compreso dichiarazioni e collaudi specialistici pertinenti, ASL, Comune di Olbia, ISPESL, Ministero della salute ecc.).
ART.2 – CLAUSOLA D’ESTENSIONE
L’Azienda si riserva (diritto potestativo), nel biennio successivo allo scadere del termine per il deposito delle offerte, di acquistare fino a 2 ulteriori apparecchiature della tipologia inclusa nel lotto 3, con o senza lavori complementari, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo d’aggiudicazione.
ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI PREVISTI IN FORNITURA
Xxxx esclusione dalla gara, le apparecchiature proposte dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici rispondenti ai requisiti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 (Recepimento Direttiva Europea 93/42); di ognuna dovrà essere allegata opportuna certificazione.
Le apparecchiature dovranno essere altresì:
- essere conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dall’Impresa;
- essere conformi agli standard DICOM e IHE ove applicabili;
- essere conformi alle disposizioni e normative nazionali applicabili.
Ulteriori norme specifiche riferite ai vari lotti potranno essere elencate negli allegati 1, 2 e 3.
ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
I valori dei lotti ed i valori a base d’asta sono riportati nella seguente tabella (tutti gli importi sono netto IVA):
Colonna I Colonna II Colonna III Colonna IV
Lotto | Importo a base d'asta (vedasi nota) | Oneri sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso) | Valore totale del lotto | ||||
1 | a b c | € | 1.300.000,00 € 300.000,00 € 15.000,00 | € | 9.000,00 | ||
Totale lotto 1 | € 1.615.000,00 | € | 9.000,00 | € | 1.624.000,00 | ||
2 | a b c | € | 830.000,00 € 130.000 € 9.000,00 | € | 5.000,00 | ||
Totale lotto 2 | € 969.000,00 | € | 5.000,00 | € | 974.000,00 | ||
3 | a b | € | 65.000,00 € 15.000,00 | € | 1.000,00 | ||
Totale lotto 3 | € 80.000,00 | € | 1.000,00 | € | 81.000,00 | ||
Nota: Lotti 1 e 2: l’importo è dato dalla somma delle seguenti voci: a) importo forniture (apparecchiatura e relative forniture complementari); b) importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza in cantiere; c) importo delle spese di progettazione esecutiva e di progettazione del piano della sicurezza e coordinamento Lotto 3: l’importo è dato dalla somma delle seguenti voci: a) importo forniture (apparecchiatura e relative forniture complementari); b) importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza in cantiere |
Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alle basi d’asta dei singoli lotti riportate in colonna 2.
Ai soli fini IVA, si precisa che trattasi di forniture di attrezzature sanitarie e lavori annessi di ristrutturazione e completamento, questi ultimi soggetti ad IVA agevolata (10%). L’importo contrattuale, a corpo, corrisponderà all’importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario si intenderà fisso ed invariabile: non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto dell’aggiudicazione a qualsiasi titolo richieste.
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 29. c. 1 del D. Lgs.
163/2006, è di € 2.841.000,00 netto IVA così ripartito :
- lotto 1 € 1.624.000,00
- lotto 2 € 974.000,00
- lotto 3 € 81.000,00
- clausola d’estensione € 162.000,00
ART. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA – INDEROGABILITA’ DEL TERMINE DI ESECUZIONE
La stipulazione di ciascun contratto dovrà aver luogo nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione, a mezzo fax, dell’aggiudicazione definitiva, pena, in difetto, ove il ritardo dipenda da causa imputabile all’appaltatore, l’applicazione di una penale come indicato dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora il ritardo ecceda i dieci giorni dal predetto termine, è diritto dell’Azienda di revocare il provvedimento d’aggiudicazione e aggiudicare l’appalto al miglior offerente che segue in graduatoria. Pertanto, il termine per la stipulazione del contratto risultante dalla somma del termine ordinatorio (40 giorni) e del massimo ritardo ammissibile (10 giorni) è termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile. In caso di impossibilità di stipulare il contratto entro il termine previsto per causa non imputabile all’appaltatore, si provvederà all’esecuzione anticipata del contratto stesso, in pendenza della stipulazione, ai sensi dell’art. 15 L.R.5/2007 (art. 11 del D. Lgs. 163/06).
Il tempo utile per adempiere a tutti gli obblighi di cui al contratto (consegna in opera della fornitura e ultimazione di tutti i lavori, oneri connessi come definiti in CSA parte generale e speciale), con la sola esclusione degli obblighi formativi e della fase di prova (disciplinate separatamente in altra parte del presente disciplinare), è stabilito per ciascun lotto negli allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato Speciale.
ART. 6 – FONTE DI FINANZIAMENTO – FATTURAZIONE - PAGAMENTI
L’Appalto è finanziato parte con finanziamenti appositi in conto capitale parte con risorse proprie di bilancio:
Lotto 1:
- art. 20 l. 67/88 II fase, rimodulazione intervento NP 28 “Completamento del I lotto del nuovo ospedale di Olbia”
- finanziamento regionale Piano Investimenti 2008
- spese correnti di bilancio Lotto 2
Finanziamento regionale piano investimenti 2008 Lotto 3
Finanziamento regionale piano investimenti 2007
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.L. n. 79 del 29/03/97, convertito con l. n. 140 del 28/05/97 non saranno corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo in unica soluzione all’esito positivo del collaudo (vedasi il seguito del presente CSA), entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, di data non antecedente a quella del verbale di collaudo positivo; in ipotesi di RTI i pagamenti saranno effettuati nei confronti della capogruppo.
La proposta di un maggior termine di pagamento e l’accettazione della seguente clausola saranno considerate in fase di gara per l’attribuzione del punteggio relativo alle condizioni contrattuali:
“In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003”.
Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo.
L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; l’Aggiudicatario potrà richiedere che i pagamenti abbiano luogo, ad esempio, a mezzo bonifico, ed in tali casi i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli d’emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamento.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER LA QUALITA’ E PROVENIENZA DEI BENI FORNITI NONCHE’ PER LA LORO POSA IN OPERA FINO ALLA CONSEGNA ALLA STAZIONE APPALTANTE
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione dell’appalto (forniture, lavori e progettazione) che dovranno essere:
- eseguiti in conformità alle migliori regole dell’arte;
- rispondenti alle condizioni contrattuali, sempre nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.
Le disposizioni impartite dall’Azienda, la presenza nel luogo di consegna del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti e qualunque intervento dell’Azienda appaltante devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della stessa e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo esclusivo dall’inizio della fornitura sino al collaudo.
I beni da fornire saranno trasportati in cantiere nell’imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno. Sempre e comunque, tutte le spese di imballaggio, trasporto, compreso l’utilizzo di eventuali macchine di sollevamento e le eventuali aperture nelle pareti e relativo ripristino, ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico dell’aggiudicatario. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare il bene in danno dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto a segnalare ogni modifica alla normativa vigente, in riferimento all’utilizzo delle apparecchiature (o dei beni in genere).
Tutti i beni, fino al collaudo positivo, certificato per iscritto, sono di proprietà esclusiva dell’appaltatore, sul quale ricade la responsabilità e l’obbligo di custodia dei beni fino a tale momento.
ART. 8 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1) L’obbligo, ove necessario, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, legge 46/1990), come da progetto fornito;
2) Sarà a carico dell’impresa assegnataria ogni onere incluso tutte le pratiche, inerenti l’autorizzazione all’installazione di apparecchiature RMN, TC e SISTEMA DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA SCHELETRICA e i permessi necessari per la realizzazione e messa in esercizio della diagnostica medesima secondo quanto previsto dalla normativa vigente
3) L’obbligo di allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilità, dopo aver effettuato le verifiche necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo esplicita autorizzazione del Servizio Tecnico del P.O.
4) L'obbligo di non danneggiare, con la fornitura e/o durante l'esecuzione dei lavori, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni di eventuali danneggiamenti. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a non apportare alcun intralcio non indispensabile al funzionamento dei servizi ospedalieri ed a provvedere alla pulizia necessaria dopo l’esecuzione dell’appalto;
5) La fornitura del fascicolo di manutenzione e di manuali d’uso in lingua italiana e in lingua inglese, così come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro; più dettagliatamente, l’Appaltatore:
a) dovrà consegnare in triplice copia al Committente i seguenti elaborati:
- Il manuale operativo;
- Il catalogo meccanico, che dovrà contenere quanto segue:
• Descrizione dell’apparecchiatura;
• lista disegni (con numero e titolo), compreso quello dei fornitori;
• istruzioni operative e di manutenzione;
• quanto altro indicato e richiesto nelle relazioni specialistiche;
b) pur se la garanzia full risk richiesta include gli interventi manutentivi preventivi e correttivi, dovrà depositare il piano di manutenzione programmata dell’apparecchiatura di cui alla presente fornitura e delle sue parti;
6) La fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura e i relativi lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente all’offerta accettata e, per i lotti 1 e 2, relativamente ai lavori, in seguito approvato, ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d’arte;
7) l'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a persone (sia terzi che dipendenti della A.S.L.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
8) l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dell’appalto, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
9) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;
10) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dell’appalto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti o sottrazioni di qualsiasi genere e per qualsiasi causa ai beni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
11) il rapido smaltimento dei detriti, scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; il costo degli smaltimenti e di trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;
12) La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed istallazione dell’apparecchiatura completamente e perfettamente funzionante di cui al Capitolato d’appalto con le integrazioni di cui all’offerta tecnica dell’aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, se consentito, in attesa della posa in opera;
13) I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
14) il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l’incolumità del personale a qualunque titolo impiegato nell’appalto e di terzi. L’Appaltatore è tenuto a fornire all’Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all’utilizzo dei beni offerti;
15) le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte occorra.
16) la garanzia full risk sulle apparecchiature, comprensiva di manutenzione preventiva e correttiva e, per i software, evolutiva nel periodo intercorrente dal collaudo almeno per i successivi 12 mesi, con gli unici limiti ammessi in atti di gara, se l’impresa vorrà avvalersi di detta facoltà; per quanto attiene i lavori, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di responsabilità dell’appaltatore, inclusa la responsabilità per vizi occulti dell’opera;
17) l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il DURC (certificazione di regolarità contributiva);
18) l’obbligo di assicurare al personale dipendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel luogo ove dev’essere eseguito l’appalto; tale obbligo si estende ai subappaltatori e alle ditte di cui l’aggiudicatario si avvalga;
19) l’adozione, nell’esecuzione di tutte le lavorazioni connesse al montaggio, istallazione e posa in opera dell’attrezzatura e nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull’appaltatore restandone sollevata l’amministrazione appaltante nonché la direzione lavori ed il personale da essa dipendente;
20) la dichiarazione, relativamente ai rifiuti eventualmente prodotti dall’attrezzatura, della categoria di rifiuti prevista dalla normativa in vigore nella quale essi sono ricompresi, precisando le relative modalità di smaltimento in ottemperanza alla suddetta normativa;
21) tutte le spese inerenti il collaudo (compresi materiali di consumo, energia elettrica ecc.) escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati dall’Azienda e che operano per essa;
22) L’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dell’attrezzatura, secondo quanto riportato dal presente Capitolato Speciale d’appalto;
23) L’obbligo di designare, alla stipulazione del contratto, un Responsabile di Cantiere.
In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare l’appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.
ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non sia esplicitamente disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato, l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza di tutte le normative vigenti. Qualora entrino in vigore nuove normative in corso d’appalto, sia di tipo prescrittivo giuridico – amministrativo, sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente.
L'entrata in vigore di nuove normative, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi.
L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme regolamentari in vigore e che saranno emanate fino al momento del collaudo positivo, senza che eventuali adeguamenti degli accordi contrattuali alle nuove disposizioni diano all’Appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell’aggiudicazione.
Qualora nell’appalto, in base all’offerta tecnica accettata, fossero incluse provviste assimilabili per tipologia ad arredi, la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni e autocertificazioni attestanti:
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI.
ART. 10 – SUBAPPALTO-AVVALIMENTO
Subappalto
Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo al singolo lotto;
b) che l’impresa aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile. L’appaltatore effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore,
trasmettendo alla stazione appaltante copia delle relative fatture quietanzate nei venti giorni successivi.
In materia di versamento dell’I.V.A. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del
D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e dalla legge 296/2006.
Avvalimento
Il concorrente (soggetto singolo o composito), potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto , ai sensi degli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CEE.
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario, ai fini dell’ammissione alla procedura, si sia avvalso di detto istituto, nei limiti previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara, il contratto sarà, in ogni caso, stipulato dall’impresa aggiudicataria.
ART. 11 – COLLAUDO
Eseguite perfettamente le obbligazioni inerenti la consegna in opera delle forniture perfettamente funzionanti e, per i lotti 1 e 2, interfacciate al sistema RIS-Pacs e l’ultimazione di tutti i lavori, verranno eseguite congiuntamente dall’Impresa e dal personale dell’Azienda (addetti all’ingegneria clinica, alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico, ingegneri collaudatori dei lavori) le prove di accettazione della fornitura e dei lavori che dovranno accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che essa ed i lavori siano conformi alle indicazioni previste nel disciplinare di gara e relativi allegati, in offerta accettata e in progetto approvato. In tale sede si procederà altresì alla verifica di rispondenza delle capacità prestazionali delle apparecchiature a quelle dichiarate in sede di offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza a tempo pieno di un tecnico esperto per tutto il tempo previsto per le prove di accettazione.
I tempi massimi per l’effettuazione di dette operazioni sono dieci giorni.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o inadempienze riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione. Al termine delle prove di accettazione, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall’ultimazione della formazione, l’Azienda si riserva un periodo di prova delle apparecchiature di trenta giorni per i lotti 1 e 2 e di dieci giorni per il lotto 3, al termine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse e dei lavori su modulistica dell’Azienda.
All’impresa Aggiudicataria, fino all’esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale ASL solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all’installazione; l’eventuale modulistica di collaudo della ditta sarà firmata solo in seguito alla firma del collaudo su modulistica ASL.
In particolare ed in ordine sequenziale:
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le misure di sicurezza sull’apparecchiatura e la stessa dovrà fornire al Servizio aziendale competente una relazione sulle prove eseguite.
Sono eseguite le prove fisiche di accettazione
L’impresa dovrà occuparsi di eseguire la formazione di base degli operatori clinici e tecnici; l’impresa dovrà impegnarsi a raccogliere le firme degli operatori che avranno seguito la formazione e di consegnare la relativa modulistica al Servizio aziendale competente.
Al termine della formazione di base, avrà inizio il collaudo clinico (periodo di prova) durante il quale la ASL si riserva di effettuare una serie di esami e di valutarne la qualità diagnostica. Solo alla conclusione positiva di questa fase si intende superato il collaudo della apparecchiatura.
Nel caso di rilevata difformità della apparecchiatura consegnata, rispetto a quanto forma oggetto dell’accordo contrattuale posto in essere, o in caso di esito sfavorevole del collaudo, l’Ente ha diritto di rifiutare la fornitura e di ottenere l’immediata sostituzione a tutte spese del fornitore, compreso l’eventuale risarcimento danni, entro 30 giorni dalla consegna stessa o dalla data del verbale di collaudo o dalla data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale l’Ente ha notificato l’esito sfavorevole del collaudo.
In tal caso, le operazioni prodromiche al collaudo saranno ripetute nella misura e nelle parti necessarie dopo l’eliminazione dei difetti riscontrati.
Dalla data dell’esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post- collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura e dei lavori, e prima
della redazione del verbale di collaudo, l’appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali d’uso e manutenzione, le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti ivi compresi quella rispondente alle prescrizioni dell’art. 6.
L’appaltatore dovrà fornire tutta l’assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l’espletamento delle operazioni di collaudo.
L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.
Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica, ma vengono in seguito accertati.
ART. 12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI FORNITURE E LAVORI RIFIUTATI AL COLLAUDO
L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spese, il prodotto non accettato al collaudo e di porre rimedio ai difetti costruttivi entro il termine assegnato ai sensi del precedente articolo.
Decorso inutilmente tale termine, l’Azienda ha facoltà di spedire all’appaltatore il bene rifiutato, se trattasi di fornitura.
Tutte le spese, comprese quelle di facchinaggio e spedizione del bene rifiutato, ed altresì i rischi connessi (ad esempio, trasporto) sono a carico dell’appaltatore; è facoltà dell’Azienda, in alternativa, trattenere tale bene nei magazzini o nei locali destinati, senza obblighi di custodia.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente articolo per porre rimedio ai vizi contestati dai collaudatori, l’Azienda ha il diritto di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario.
ART. 13 – GARANZIE SUI BENI PRE E POST COLLAUDO – OBBLIGO DI GARANTIRE I RICAMBI
Tutti gli oneri previsti dal presente articolo a carico dell’appaltatore sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.
Le offerte dovranno indicare la durata della garanzia sulla fornitura, che non potrà avere durata inferiore a 12 mesi, con gli unici limiti ammessi in atti di gara, se l’impresa vorrà avvalersi di detta facoltà.
Il periodo di garanzia delle opere oggetto del presente capitolato è fissato in anni 2 decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo (che comprende il certificato di regolare esecuzione dei lavori) o dal termine ultimo per l’effettuazione del collaudo, se il ritardo non dipenda da causa imputabile all’appaltatore e se il collaudo, una volta eseguito, abbia avuto esito positivo; durante tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; resta impregiudicata la responsabilità decennale prevista dall’articolo 1669 del codice civile.
La garanzia sull’apparecchiatura, comprensiva di manutenzione preventiva e correttiva e, per i software, evolutiva, è di tipo “full risk”: come detto sopra, saranno ammesse solo eventuali clausole limitative di responsabilità nei limiti previsti in disciplinare di gara e relativi allegati.
La garanzia avrà decorrenza dal verbale di collaudo positivo o dal termine ultimo per l’effettuazione del collaudo, se il ritardo non dipenda da causa imputabile all’appaltatore e se il collaudo, una volta eseguito, abbia avuto esito positivo.
Fino al collaudo positivo e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, se esitato anche in data successiva positivamente per causa dipendente dall’Azienda, sull’appaltatore grava ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione dei beni tutti, nelle condizioni e nel grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali sono forniti e costruiti.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione dell’appalto e l’emissione del certificato di Xxxxxxxx, salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1699 C.C., l’Appaltatore è quindi garante dell’appalto, obbligandosi a sostituire quanto si mostrasse non rispondente alle prescrizioni contrattuali.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo.
Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione preventiva (compreso ad esempio rabbocco liquido criogeno) e/o correttiva necessari, le verifiche di sicurezza, per la RM il controllo annuale della gabbia di Xxxxxxx, e le tarature (es. rivelatore ossigeno) che si renderanno eventualmente necessarie al fine di ottenere un’ottimizzazione delle prestazioni dell’apparecchiatura. La ditta dovrà specificare in offerta tecnica il numero di interventi di manutenzione preventiva annui che saranno effettuati nel periodo di garanzia, compatibilmente a quanto previsto dal costruttore. Le condizioni di garanzia si applicano anche alle dotazioni accessorie. Gli aggiornamenti hardware e software del sistema dovranno essere compresi nella garanzia.
Nel periodo di garanzia:
LOTTI 1 e 2
il tempo massimo di intervento tecnico è di 5 ore lavorative ed il tempo massimo di soluzione guasto è di 40 ore lavorative, considerando lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30.
LOTTO 3
il tempo massimo di intervento tecnico è di 5 ore lavorative ed il tempo massimo di soluzione guasto è di 25 ore lavorative, considerando lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30.
L’Appaltatore, per tutti i lotti, è obbligato, per non meno di 7 anni dal collaudo positivo, a garantire i ricambi per tutti i beni forniti, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare una regolare e tempestiva assistenza tecnica da parte dell’appaltatore designato dall’Azienda, chiunque esso sia, con limiti di tempi di intervento e di soluzione guasto non superiori a quelli definiti nel presente CSA per i fornitori dei vari lotti.
L’Appaltatore, per tutti i lotti, deve altresì non superare i tempi massimi annui di fermo macchina per manutenzioni programmate dichiarati in offerta tecnica; il superamento di detti limiti costituirà motivo di applicazione delle penali previste dal presente CSA.
ART. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’impresa dovrà garantire: a) un adeguato piano di corsi di addestramento sull’utilizzo delle apparecchiature rivolto al personale medico, sanitario e tecnico designato dall’Azienda, compreso il personale del Servizio di Ingegneria Clinica; b) l’informazione scritta al personale dell’Ufficio Tecnico in ordine alle manutenzioni previste per le componenti impiantistiche dei lavori; c) la formazione del personale del Servizio di Fisica Sanitaria per la gestione delle Procedure di Sicurezza e Controlli di qualità. L’addestramento dovrà essere svolto, previo accordo con gli operatori coinvolti, presso il luogo di installazione della apparecchiatura e relativamente a tutte le parti fornite.
Durante il corso di formazione l’impresa dovrà fornire indicazioni circa la “Procedura breve per la messa in servizio”. Tale procedura dovrà anche essere esposta in prossimità dello strumento stesso.
La formazione dovrà trattare anche i controlli di funzionalità e stato delle attrezzature fornite.
L’Appaltatore è obbligato a tenere un corso nel caso di aggiornamento della apparecchiatura per tutto il periodo del suo mantenimento in esercizio, compresi gli aggiornamenti software; scaduto il periodo di garanzia detto corso sarà retribuito dall’Azienda al prezzo negoziato direttamente con l’Appaltatore.
Il concorrente, per i lotti 1 e 2, deve inoltre presentare per i 3 anni successivi al termine previsto per il collaudo un programma dettagliato di formazione avanzata delle figure professionali coinvolte, in centri di riferimento presso cui perfezionare l’addestramento, specificando numero, durata e contenuti dei corsi che saranno valutati in sede di valutazione qualitativa perché inclusi (salvo le relative spese di trasferta) nel prezzo d’aggiudicazione.
La formazione dovrà riguardare specificamente tutte le apparecchiature offerte (ad esempio, ove prevista una seconda consolle di comando si dovrà avere formazione specifica).
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento agli obblighi stessi (ivi compresi l’incasso delle penali e il risarcimento delle spese per una nuova procedura d’appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti) l’Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e, in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della stipulazione del contratto (attualmente, art. 54 c. 2 della L.R. Sardegna n. 5/2007, sotto sindacato di costituzionalità; la legislazione nazionale vigente, difforme da quella citata regionale, è portata dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006). L’importo contrattuale è comprensivo di IVA.
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicataria sia in possesso di certificazione della qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema riferiti all’oggetto del contratto nelle parti ulteriori rispetto ai requisiti di ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 54 c. 11 della
L.R. 5/2007 l’importo della garanzia è ridotto del 50%. A tal fine l’aggiudicataria dovrà trasmettere, unitamente alla fidejussione, se non già allegato agli atti di gara o se fosse necessario il rinnovo, un certificato in corso di validità o copia autenticata della predetta certificazione, ovvero certificato recante la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema UNI CEI ISO 9001:2000.
In ipotesi di RTI o Consorzio o GEIE da costituirsi, a pena di esclusione: la garanzia deve essere rilasciata nei confronti di tutti i concorrenti, citati nominativamente; qualora solo uno o più componenti, ma non tutti, siano in possesso della certificazione ISO o della dichiarazione attestante la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la garanzia è ridotta solo in ipotesi di RTI verticale, e solo per le quote parti da eseguirsi da parte delle imprese certificate, mentre in caso di RTI orizzontale NON potrà essere ridotta.
Tale garanzia rimarrà ferma ed invariabile fino al collaudo positivo dell’appalto, non essendo previste anticipazioni sul prezzo contrattuale; a quella data, con le modalità di
legge, si effettuerà lo svincolo del 95% della garanzia; il rimanente 5% sarà svincolato allo scadere della garanzia biennale sui lavori.
La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:
- validità fino a svincolo espresso da parte della stazione appaltante;
- nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
- il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- rinuncia al termine semestrale di cui all’art. 1957 – 1° comma del codice civile;
- dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale, con particolare riferimento al capitolato speciale ed al progetto offerta, e, in quest’ambito, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.
N.B:
la garanzia non dovrà essere prestata secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che è specifico per gli appalti di lavori pubblici; in particolare non sarà ritenuta valida se recante le clausole limitative di responsabilità previste dallo schema tipo predetto.
ART. 16 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in contratto per l’ultimazione dell’appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo potrà essere applicata una penale pari al 3 per mille (euro tre e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale netto IVA.
La penale, per ogni giorno e nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, potrà trovare applicazione anche in caso di:
a) ritardo nella stipulazione del contratto per causa imputabile all’appaltatore;
b) ritardo nella conclusione del collaudo per fatto imputabile all’appaltatore;
c) ritardo nei tempi massimi d’intervento e di soluzione guasto:
d) eccedenza del tempo annuo di fermo macchina per manutenzioni programmate rispetto al tempo massimo annuo indicato in offerta.
Dette penali saranno contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 15 per cento dell’importo contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti anche in altri articoli del CSA e negli altri atti di gara, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda
A) DI DIRITTO
• per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
• per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;
• nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
• nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (escluso il caso dell’impresa sottoposta ad “amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”, (D. Lgs. n. 270/99) e salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte in contratto e atti connessi previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);
• in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’impresa aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo intero ammontare, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
ART. 18 – CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata registrata per tutti i lotti.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione, anche per eventuali atti aggiuntivi al contratto originario.
A carico dell'appaltatore restano inoltre, con la sola esclusione dell’IVA, le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravino sulla fornitura oggetto dell'appalto.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge, differenziata per forniture e lavori, come specificato in altra parte del presente capitolato speciale .
ART. 19 – REFERENTE DELL’IMPRESA PER LA FORNITURA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’impresa aggiudicataria, non appena avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà designare una persona con funzioni di Unico Responsabile tecnico-supervisore per l’Impresa Aggiudicataria dell’appalto, il cui nominativo dovrà essere segnalato all’Azienda - Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale - per tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato nulla escluso.
In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell’incaricato, l’Impresa dovrà comunicare immediatamente il nominativo e l’indirizzo del sostituto.
ART. 20 – ONERI DI INFORMAZIONE
L'appaltatore, per i controlli delle Autorità competenti, è tenuto a tenere sempre disponibili nel luogo della fornitura l'elenco giornaliero dei dipendenti impegnati nell’appalto, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici o di cui si avvale, con la relativa qualifica.
L’appaltatore è inoltre tenuto a munire i dipendenti che opereranno nei cantieri di apposito cartellino di riconoscimento secondo le stesse modalità individuate L.248/2006; i lavoratori dovranno esporre tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibili dal personale dell’Azienda.
ART. 21 – RISERVATEZZA
In materia di riservatezza, all’appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici o commerciali, si applicano:
- l’art. 6 della Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 196/2003;
- il D. Lgs 163/2006.
ART. 22 – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.
ART. 23 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, dai suoi allegati, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.