INDICE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
INDICE
CAPO I. DEFINIZIONI 7
Articolo 1. Ambito di applicazioni 7
Articolo2. Classificazione degli scarichi 7
Articolo3. Impianti di fognatura 7
CAPO II. MODALITA’ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 8
Articolo4. Scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilati 8
Articolo5. Scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999 9
Articolo 6. Scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni in deroga ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999 10
Articolo 7. Scarichi di sostanze pericolose 13
Articolo 8. Installazione campionatore automatico 13
Articolo 9. Scarichi vietati 13
Articolo 10. Limiti dell’autorizzazione allo scarico 14
CAPO III. CONFERIMENTI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 15
Articolo 11. Tipologie di acque reflue ammesse 15
Articolo 12. Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti 15
Articolo 13. Convenzione per il trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni conferiti all’impianto 16
Articolo 14. Documentazione per i conferimenti diretti presso l’impianto 16
Articolo 15. Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti 16
Articolo 16. Controlli e campionamenti 17
Articolo 17. Responsabilità nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 00
XXXX XX. OBBLIGHI, PROCEDURE E NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ALLACCIAMENTO 18
Articolo 18. Obbligo di immissione in fognatura 18
Articolo 19. Termine di allacciamento alla pubblica fognatura 18
Articolo 20. Obbligo di allacciamento per varianti od ampliamenti alla rete pubblica fognaria 18
Articolo 21. Prescrizione per gli allacciamenti in fognatura 19
Articolo 22. Opere in suolo pubblico 19
Articolo 23. Allacciamenti d’ufficio 19
Articolo 24. Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura 20
Articolo 25. Allacciamento Comunale a più fabbricati o servente un fabbricato di diversi proprietari 20
Articolo 26. Servitù di fognatura 20
Articolo 27. Allacciamento provvisori 20
Articolo 28. Allacciamenti parziali 21
Articolo 29. Riparazioni dei fognoli di allacciamento 21
Articolo 30. Proprietà delle tubazioni 21
Articolo 31. Diritto di passaggio di acquedotto – attraversamento proprietà private 21
Articolo 32. Visita tecnica – visita d’ufficio 22
Articolo 33. Fognature interne – prescrizioni tecniche 22
Articolo 34. Determinazione dell’importo dei lavori eseguiti d’ufficio 24
CAPO V. CONTROLLI E SANZIONI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
Articolo 35. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenzia di Polizia Giudiziaria 25
Articolo 36. Esecuzione dei controlli 25
Articolo 37. Modalità di esecuzione delle ispezioni 25
Articolo 38. Prelievo dei campioni 26
Articolo 39. Conservazione dei campioni 27
Articolo 40. Disposizioni operative 27
Articolo 41. Xxxxxxxx, revoche e risarcimento danni 27
Articolo 42. Provvedimenti amministrativi 28
Articolo 43. Conferimento di reflui non conformi 28
CAPO VI. CANONI E TARIFFE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
Articolo 44. Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni 28
Articolo 45. Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto 29
Articolo 46. Modalità e termini di pagamento della tariffa 30
VII. NORME CAPO FINALI E TRANSITORIE 30
Articolo 47. Presunzione di stato di conformità 30
Articolo 48. Validità delle autorizzazioni e delle conservazioni relative agli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni 30
Articolo 49. Applicabilità di altre normative 31
Articolo 50. Rinvio ad altre normative 31
ALLEGATI 33
Allegato 1. Limiti massimi di concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni previste all’articolo 6 del regolamento 35
Allegato 2. Fac-simile della dichiarazione da inoltrare a cura degli insediamenti contemplati dall’articolo 6, punto 3, del Regolamento 37
Allegato 3. Fac-simile della domanda di licenza al conferimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue tramite autobotte agli impianti di depurazione 39
Allegato 4. Fac-simile della denuncia annuale della quantità e qualità delle acque scaricate da insediamenti produttivi 41
Allegato 5. Fac-simile della denuncia annuale della quantità e utilizzo delle acque autonomamente prelevate 43
Allegato 6. Fac-simile della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi in rete fognaria 45
Allegato 7. Fac- simile della domanda di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi in rete fognaria 51
Allegato 8. Schema di pozzetto per prelievo campioni 53
Allegato 9. Fac-simile della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi in rete fognaria con i valori limite di emissione di cui all’articolo 6 del Regolamento comunale 55
Allegato 10. Fac- simile della dichiarazione da inoltrare a cuio degli insediamenti contemplati dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento 57
Allegato 11. Specifiche tecniche del campionatore di acque reflue 59
Allegato 12. Tabella aliquote per il campionamento di acque reflue industriali 61
Allegato 13. Fac-simile dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi in rete fognaria con i valori limite di emissione di cui all’articolo 6 del Regolamento comunale 63
CAPO I. DEFINIZIONI
Articolo 1. Ambito di applicazioni
1. L’ambito di applicazioni delle presenti norme, finalizzate alla previsione, al controllo ed alla repressione dell’inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti di acque reflue nella pubblica fognatura comunale, derivanti da insediamenti civili o produttivi, ed ai conferimenti di rifiuti costituiti da acque reflue all’impianto comunale di depurazione.
Articolo 2. Classificazione degli scarichi
1. Ai fini del presente Regolamento, in accordo con la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie:
- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- “acque reflue produttive”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Articolo 3. Impianti di fognatura
1. Per impianto di fognatura si intende un complesso di canalizzazione, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare acque meteoriche e reflue, provenienti da attività umane in genere, e stabilmente allacciato all’impianto comunale di depurazione.
2. Il sistema fognario del Comune di Canelli è costituito da canalizzazione a sistema misto, in quanto raccoglie nelle stesse condotte sia le acque meteoriche che reflue.
3. A seconda della funzione svolta dai diversi tratti della rete fognaria si classificano:
a) FOGNOLO: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita delle singole utenze fino all’allacciamento della fogna.
b) FOGNA: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori.
c) COLLETTORE: canalizzazione costituente l’ossatura principale della rete che raccoglie le acque provenienti dalla fogna ed eventualmente anche quelle ad essi direttamente addotte da fognoli e caditoie; i collettori a loro volta confluiscono nell’impianto di depurazione.
d) EMISSARIO: l’ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce l’effluente depurato al corpo recettore.
CAPO II. MODALITA’ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Articolo 4. Scarichi provenienti da insediamenti civili o assimilati
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano nella rete fognaria sono sempre ammessi purchè osservino i disposti del presente Regolamento e fatto salvo l’ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. ai sensi dell’articolo 28, comma7, del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque provenienti da:
a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. La presenza di 340 Kg. di azoto è valutabile su base annua.
c. Imprese dedite alle attività in cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
Articolo 5. Scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o produttive di beni nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999.
1. Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni (ivi comprese le acque di dilavamento dei piazzali nei casi consentiti) aventi come scarico finale le pubbliche fognature, sono ammessi nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. medesimo, per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.
2. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al facsimile di cui all’allegato n. 6.
3. In presenza di scarichi prodotti unicamente da servizi igienici e/o mense o comunque assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi del precedente articolo, il legale rappresentante dell’attività produttiva dovrà presentare apposita dichiarazione redatta in conformità al facsimile di cui all’allegato n. 10.
4. L’utente è tenuto a segnalare le variazioni che possono modificare l’autorizzazione entro 30 gg. Dall’accadimento (modificazione dello scarico, variazioni nella titolarità dell’insediamento, ecc.). Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.
5. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (autorizzazione integra ambientale), l’autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 45 del d.Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all’allegato n. 7.
6. Le attività di verifica e ispezione, presso le attività produttive, previste dagli articoli 28, 49 e 50 del D. Lgs. 152/99, sono effettuate dal Personale del Comune di Canelli all’uopo incaricato che riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia Giudiziaria, secondo le modalità di cui al Capo V del presente regolamento.
7. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all’allegato n. 8, posto nella parte terminale del canale prima dell’immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 34, comma 3, del D.Lgs 152/99. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d’ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purchè siano soluzioni che permettono l’esercizio dell’attività di controllo.
8. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell’utente.
9. L’allocazione del pozzetto dovrà consentire il diritto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l’area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l’accesso all’area, da parte del personale del Comune di Canelli, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.
10. Qualora l’autorizzazione allo scarico sia revocata, l’utente non potrò scaricare in pubblica fognatura reflui diversi da quelli originati da servizi igienici e mensa e il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla documentazione normale, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.
Articolo 6. Scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni in deroga ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999.
11. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni di cui al presente articolo sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:
a) Oltre al rispetto dei limiti in concentrazione inderogabile previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura- dell’allegato 5 al D.Lgs 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato, è prescritto unicamente il rispetto dei limiti di seguito riportati che sono stabili in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico:
1) Scarichi derivanti da attività di macellazione animali e lavorazione carni
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali e lavorazioni carni o di origine animale in genere.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della tabella 2 dell’allegato 1 al presente Regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabile previsti dalla tabella 3- scarico in pubblica fognatura – dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 del presente regolamento).
2) Scarichi derivanti da attività industriali di produzione alimentare
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamento si applicano i limiti massimi di concentrazione in cui alla tabella 4 dell’allegato 1 del presente regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabile previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
3) Scarichi derivanti da attività di lavanderie e autolavaggi
In funzione del volume annuo gli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderie e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:
- Volume sino a 2.000 mc/anno: nessun limite in concentrazione analogamente agli insediamenti di cui all’art. 4 del presente regolamento;
- Volume superiore a 2.000 mc/anno: i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 3 dell’allegato 1 del presente regolamento.
Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
4) Scarichi derivanti da attività connesse ai senvizi di trasporto
In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della tabella 3 dell’allegato 1 del presente regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 – scarichi in fognatura pubblica – dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
5) Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o materiali inerti
Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei
R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi impianti di smaltimento,
appartenenti alla categoria I e II A di cui alla D.C.I. 27/07/1984 e successive modificazioni, e gli impianti di compostaggio e selezione degli R.S.U.
In considerazione dell’opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell’impianto centralizzato di depurazione viene stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 5.000 mc per la somma delle utenze di questa tipologia. Il volume annuo massimo scaricabile da ciascun utente, verrà espressamente indicato nell’atto autorizzativo.
Sotto il profilo della quantità, gli scarichi di questi insediamenti devono risultare allineati ai limiti massimi di concentrazione di cui alla tabella 5 dell’allegato 1 del presente regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
6) Scarichi di biomasse
Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici effettuati presso stabilimenti industriali, che dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della tabella 6 dell’allegato 1 del pressente regolamento, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
7) Scarichi da insediamenti diversi
Agli scarichi da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali-quantitativa, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura- dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla tabella 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell’allegato 1 del presente regolamento).
b) Lo scarico non deve determinare alcuna alterazione al processo biologico dell’impianto di depurazione o danni alla rete fognaria;
c) Lo scarico con parametri in deroga ai limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i., deve essere tale da consentire l’ordinario esercizio della rete fognaria e dell’impianto di depurazione ed il loro allineamento ai limiti della tabella 1 del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i.
d) Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 con atto esplicito del Comune di canelli rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al fac-simile allegato n. 9.
e) Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate da Comune di Canelli conformemente al fac-simile allegato n. 13.
f) Il legale rappresentante dell’insediamento che richiede l’autorizzazione dovrà prevalentemente sottoscrivere per accettazione le condizioni generali per
l’esercizio dell’autorizzazione allo scarico, facenti parte del suddetto allegato n.13.
g) Salva l’applicazione di sanzione ed oneri conseguenti, le autorizzazioni del presente articolo sono sempre revocabili, sia in caso di inosservanza delle prescrizioni, modalità ed obblighi di cui sopra, sia ove siano rilevati danni alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o dell’impianto di depurazione, nonché durante le operazioni di manutenzione dello stesso impianto o per intervenute modificazioni alla vigente normativa in materia.
Articolo 7. Scarichi di sostanze pericolose
1. Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A, dell’allegato 5, del D.Lgs. 152/99 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal sopracitato fac-simile allegato n.6 per la parte relativa.
2. Per gli scarichi di cui al comma precedente, oltre ai limiti di cui alla tabella 3 – scarico in pubblica fognatura – del medesimo allegato, ai sensi dell’articolo 34, comma 3 del D.Lgs. 152/99, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante di cui alla citata tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.
Articolo 8. Installazione campionatore automatico
1. Per tutti gli scarichi derivanti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni ed in particolare per quelli individuati ai comma 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del presente articolo 6, il Comune di Canelli può prescrivere l’installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato n. 11 dovranno essere installati a cura e spese dell’utente.
2. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del Personale del Comune di Canelli all’uopo incaricato. L’utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
Articolo 9. Scarichi vietati
1. Nella pubblica fognatura non possono essere introdotti:
a) Sostanze infiammabili od esplosive quale benzolo, olio combustibile e simili; sostanze che sviluppino gas o vapori tossici.
b) Qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in qualità tali ( sia in azione diretta che combinazione con altri prodotti) da danneggiare o interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l’incolumità degli uomini e degli animali, creare
pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognaria;
c) Sostanze radioattive;
d) Scarichi di acque di raffreddamento o provenienti da linee produttive con temperature superiori ai 35 gradi centigradi;
e) Sostanze solide o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognatura;
f) Rifiuti, anche se triturati, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore.
Articolo 10. Limiti dell’autorizzazione allo scarico
1. L’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura è limitata all’insediamento in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai dati depositati presso il Comune.
2. Non sono quindi autorizzate allo scarico dei reflui altre parti dello stabile o di stabili contigui anche se relativi al medesimo insediamento in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o del medesimo proprietario.
3. Qualora siano presenti più insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni in un unico stabile,non potranno recaitare le proprie acque reflue in un unico fognolo ma dovranno separare le infrastrutture per lo scarico e, conseguentemente, l’autorizzazione allo scarico terminale sarà concessa ad ogni singola attività.
4. In caso di cessazione dello scarico produttivo l’intestatario dell’autorizzazione dovrà darne notizia al Comune entro 60 (sessanta) giorni.
CAPO III . CONFERIMENTI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Articolo 11. Tipologie di acque reflue ammesse
1. Possono essere conferite tramite autobotti per il trattamento presso l’impianto di depurazione i rifiuti liquidi previsti dal comma 3 dell’articolo 36 del D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/2000, costituite da acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura e cioè:
a) i reflui aventi caratteristiche quali-quantitative già riportate nel Capo II;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 258/00;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile;
d) acque reflue di origine mista derivanti da operazioni si spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali delle reti fognarie e da fognature private.
2. I conferimenti di cui al presente articolo, sono ammessi solo se provenienti dall’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano – Monferrato” di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, il Comune di Canelli si riserva di definire con apposito atto le condizioni economiche così come disposto dal comma 6 dell’articolo 36 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
Articolo 12. Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti
1. il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
. iscrizione all’Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l’autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l’iscrizione all’Albo.
. licenza rilasciata dal Comune di Canelli per il conferimento di liquami presso l’impianto.
2. La licenza sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e poi dovrà essere rinnovata. L’istanza per il rilascio della licenza o per il rinnovo dovrà essere presentata in conformità all’allegato
n. 3; con la presentazione della domanda l’istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all’impianto.
Articolo 13. Conservazione per il trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni conferiti all’impianto
1. I conferimenti di acque reflue provenienti da insediamenti di cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita conservazione nella quale verranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue da attività produttive in rete fognaria) e le condizioni economiche.
Articolo 14. Documentazione per i conferimenti diretti presso l’impianto
1. Il produttivo ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo furmulario di identificazione rifiuti in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.
3. Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del Comune di Canelli, saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare a sua richiesta l’altra copia al mittente del carico, la terza copia è trattenuta dal Comune di Canelli.
Articolo 15. Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti
1. Presso l’impianto di depurazione, di norma di conferimento potrà essere effettuato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 16,00 di ciascun giorno feriale (sabato escluso) senza alcuna limitazione in ordine a quantitativi e località di produzione del refluo, purchè originato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.5 “Astigiano –Monferrato” di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13.
2. Il Comune di Canelli sulla base di particolari richieste può consentire l’effettuazione del conferimento con orari diversi.
3. Lo scarico deve essere effettuato autonomamente mediante manichette di diametro opportuno, come riportato in licenza, ad attacco rapido nell’apposito punto di immissione localizzato nel sistema fognario in testa all’impianto alla persona presente del personale tecnico del Comune di Canelli.
4. Non sono in ogni caso ammessi scarichi a mezzo di autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie comunali.
Articolo 16. Controlli e campionamenti
1. E’ facoltà del Comune di Canelli eseguire, all’atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi con le modalità nel seguito illustrate:
• per i rifiuti di cui al punto a) del precedente articolo 11, mediante il campionamento del refluo nel corso dello scarico con le stesse modalità di cui al successivo articolo 38.
• In tal caso l’eventuale contenitore per l’utente sarà consegnato al vettore unitamente alla copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso; sarà altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa la data e l’ora di inizio delle analisi.
• Per i rifiuti di cui ai punti c)e d) del precedente articolo 11, mediante verifica documentale, ovvero del disco cronotachigrafo in dotazione all’automezzo, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi. In questi casi, quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, il comune di Canelli si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni. Inoltre per i rifiuti di cui al punto c) il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del ritiro da spirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. Il comune di Canelli potrà procedere a verifiche presso il mittente.
Articolo 17. Responsabilità nel corso dei conferimenti
1. Il Comune di Canelli declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all’automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.
CAPO IV. OBBLIGHI, PROCEDURE E NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO
Articolo 18. Obbligo di immissioni in fognatura
1. Tutte le utenze in cui scarico terminale sia posto a distanza inferiore o uguale a m. 100 dalla pubblica fognatura hanno l’obbligo di immettere in essa i propri reflui, con i limiti quali/quantitativo di cui al presente Regolamento.
2. Nei limiti previsti dal primo comma, l’Autorità comunale può altresì obbligare all’ammissione in fognatura anche le utenze autorizzate a scaricare liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura.
3. Nel provvedimento saranno indicati di volta in volta le modalità e i tempi di esecuzione.
4. L’Autorità Comunale può a richiesta motivata dalla situazione altimetrica o da necessità di attraversamento di corpi idrici superficiali o comunque da altri notevoli impedimenti tecnici, ove ritenuta fondata, esentare l’utenza da tale obbligo.
Articolo 19. Termine di allacciamento alla pubblica fognatura
Per gli edifici di nuova costruzione l’allacciamento del fognolo di scarico alla fognatura stradale dovrà effettuarsi prima che l’edificio sia abitato o comunque adibito a qualsiasi uso.
Articolo 20. Obbligo di allacciamento per varianti od ampliamenti alla rete pubblica fognaria
1. I proprietari di fabbricati per i quali, in seguito a variante o ampliamento della rete fognaria, incorre l’obbligo di allacciamento ai sensi dell’articolo 18, devono provvedere a loro cura e spesa, all’eliminazione di eventuali xxxxx xxxx, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e nello stesso tempo all’allacciamento della canalizzazione interna alla rete pubblica con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L’allacciamento dovrà aver luogo con l’esecuzione dei lavori, le modalità, le condizioni e le prescrizioni, di cui al Regolamento entro il termine di anni 2 (due) dalla data che sarà indicata in apposito avviso o comunicazione.
Articolo 21. Prescrizione per gli allacciamenti in fognatura
1. Per ogni scarico nella fognatura Comunale, dovrà essere predisposto apposito pozzetto sifonato.
2. Per le utenze produttive tale pozzetto dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 5.
3. L’ammissibilità degli allacciamenti alla fognatura pubblica potrà essere subordinata a specifiche prescrizioni anche al fine di razionalizzare le immissioni di fognatura.
Articolo 22. Opere in suolo pubblico
1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica ed alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico-edilizie.
2. L’utente, nell’effettuare le opere deve attenersi scrupolosamente alle modalità e ai tempi prescritti nel provvedimento autorizzativo.
3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dell’utente con verifica dei competenti uffici comunali.
4. Il riempimento degli scavi di ripristino dalla pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manimesso per l’allacciamento alla pubblica fognatura dovranno essere effettuati a perfetta regola d’arte con materiali e tecniche ammesse dai competenti uffici comunali.
5. Nei casi in cui l’utente non esegua i lavori entro i termini ed in conformità a quanto stabilito dal presente articolo l’Autorità Comunale potrà, ove lo ritenga necessario, fare eseguire i lavori d’ufficio addebitandone le spese.
Articolo 23. Allacciamenti d’ufficio
1. Oltre a quanto previsto dalla legge a titolo di sanzioni, nel caso di adozione di provvedimenti cautelativi e d’urgenza da parte del sindaco, qualora i proprietari provvedano alla realizzazione degli allacciamenti nei termini ed in conformità al presente Regolamento, il Sindaco potrà, ove lo ritenga indispensabile, ordinare l’esecuzione d’ufficio di un allacciamento provvisorio dello scarico di canalizzazione interna o delle opere ritenute necessarie a tutela della rete fognaria pubblica.
2. Ogni spesa è posta a carico del proprietario.
Articolo24. Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura
1. Nel caso di estrazione o modifica della pubblica fognatura ed anche nel caso di riforma della sistemazione stradale, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali, i proprietari terreni interessati e dei fabbricati preesistenti, dovranno fornire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, le necessarie indicazioni degli scarichi esistenti e di quelli previsti.
2. In caso di mancata comunicazione delle indicazioni richieste, il Comune provvederà d’ufficio.
3. La spesa delle opere eseguite d’ufficio in sede stradale per l’allacciamento dei fabbricati esistenti o di quelli di imminente edificazione sarà addebitata ai rispettivi utenti.
Articolo 25. Allacciamento comunale a più fabbricati o servente un fabbricato di diversi proprietari
1. Qualora sia riconosciuta impossibile tecnicamente l’esecuzione di un fognolo o cunicolo che consenta l’allacciamento diretto alla fognatura stradale, potrà essere consentito lo scarico nei tubi o canale più vicino, pubblici o privati, con l’osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e fatti salvi i diritti dei terzi.
2. Quando da un fabbricato anche di più proprietari, derivino più canalizzazioni che comportino o possano comportare più allacciamenti alla fognatura stradale, può essere fatto obbligo agli utenti di riunire le predette canalizzazioni in uno o più fognoli onde limitare le manomissioni della rete fognaria.
Articolo 26. Servitù di fognatura
1. Quando il proprietario del fondo non ha possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, e quindi dovrà passare su un fondo servente, per ottenere l’autorizzazione all’allacciamento, dovrà dimostrare di averne titolo.
Articolo 27. Allacciamento provvisori
1. L’Autorità Comunale, su richiesta motivata, può autorizzare allacciamenti provvisori a servizio a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi edifici.
2. Ove possibile, gli allacciamenti provvisori devono essere conformi anche ai fini della successiva utilizzazione definitiva per i costruendi edifici.
Articolo 28. Allacciamenti parziali
1. Nel caso in cui non vi sia possibile collegare con un unico scarico terminale l’intero stabile alla fognatura, potranno essere autorizzati più allacciamenti parziali a servizio dell’immobile.
Articolo 29. Riparazioni dei fognoli di allacciamento
1. Verificandosi guasti o intoppi nei fognoli di allacciamento in sede stradale, l’utente interessato, previo nulla osta dell’Autorità Comunale, provvederà all’occorrente riparazione e spurgo. In ogni caso, salvo vi sia addebito ad attività del Comune, le spese saranno a carico del privato, sempre senza pregiudizio delle penalità conseguenti all’eventuale violazione incorsa. La richiesta del nulla-osta deve essere fatta per iscritto all’Autorità Comunale o in casi urgenti potrà essere presentata direttamente all’Ufficio competente.
2. La presentazione in via d’urgenza della medesima consente, l’esecuzione dei lavori di ripristino, salvo eventuali altri obblighi connessi all’intervento.
Articolo 30. Proprietà delle tubazioni
1. Tutti i manufatti fognari, in sede di marciapiede e stradale, collegati alla rete pubblica, passano a lavori ultimati, ove riscontrati regolari, di proprietà della Amministrazione Comunale anche se costruiti da privati.
Articolo 31. Diritto di passaggio acquedotto – attraversamento proprietà private
1. Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto.
2. Pertanto il Comune di Canelli ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.
3. Il personale incaricato dal Comune di Canelli ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezione, verifiche e manutenzione.
4. Il Comune di Canelli si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.
5. Il proprietario dell’immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l’esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.
Articolo 32. Visita tecnica – visita d’ufficio
1. Per i fabbricati di nuova costruzione, la canalizzazione interna è soggetta a verificare del competente Ufficio Comunale anche ai fini dell’abitabilità od agibilità.
2. Le opere relative alle canalizzazione di fabbricati già esistenti, sono soggette a verifiche ad ultimazione dei lavori.
3. La verifica di cui ai precedenti commi deve essere richiesta con domanda scritta all’Autorità Comunale.
4. Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od un suo incarico, con il personale necessario, che dovrà prestarsi a richiesta del funzionario comunale in tutto quanto occorra per la verifica.
5. La verifica è limitata alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità, al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento.
6. Dall’effettuazione della verifica e dell’esito di essa non deriverà al comune alcuna responsabilità.
7. Sia in assenza della richiesta sia in corso d’opera potrà procedersi alla visita di Ufficio. Ove alla visita conseguano particolari prescrizioni per la regolarizzazione della canalizzazione, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione della regolarità delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare per ciascuna visita ordinaria o straordinaria, a titolo di diritto e di rimborso, le relative spese.
8. In modo analogo si procederà ove la verifica non abbia luogo per inadempienza del proprietario.
Articolo 33. Fognature interne – prescrizioni tecniche
1. Tutti gli edifici ed i manufatti, ove non specificatamente diversamente ammesso, devono essere allacciati mediante idonee tubazioni, alla fognatura comunale.
2. Le condutture interne, levigate ed impermeabili, devono essere di gres, di ghisa o comunque in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all’azione chimica
e meccanica delle acque che le percorrono. Solamente per i condotti delle pluviali al pozzetto di raccolta sono ammissibili tubi di cemento.
3. Nel sotterraneo le tubazioni vanno collocate al di sopra del pavimento, possono altresì essere collocate in apposite incassature di muro o di pavimento facilmente ispezionabile, ovvero si può sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete, necessitando in tal caso di un sostegno ad ogni giunto. Le tubazioni dei collettori vanno poste sotto regolari livellette con pendenza non inferiore al 3 % tanto all’interno quanto all’esterno dei fabbricati e devono avere i giunti e i tappi d’ispezione a perfetta chiusura, così da impedire ogni fuga di liquido o di gas, salvo ulteriori prescrizioni che potranno di volta in volta essere date dall’Ufficio Tecnico Comunale.
4. Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l’interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l’esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.
5. Tutti gli apparecchi per l’evacuazione della materia di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria interna devono essere muniti di chiusura idraulica e sifoni a tenuta stagna.
6. Le colonne verticali di scarico collettrici degli apparecchi sanitari ed i collettori principali della rete fognaria interna devono essere prolungati fino al di sopra dei tetti per renderne possibile la ventilazione. Ai piedi delle colonne verticali e nei punti d’incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti d’ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiale.
7. Le acque piovane, colanti dalle falde del tetto verso l’interno dello stabile vanno condotte ai pozzetti a sifone aperto nei cortili e da questi condotte poi alla canalizzazione sotterranea dello stabile.
8. I doccioni devono essere di sezione sufficiente ma di sezione interna non maggiore di cm2 150 e in numero non inferiore e in numero non inferiore di uno ogni 70 mq. Di tetto misurato in posizione orizzontale.
9. Le acque piovane colanti dai teti verso l’interno dello stabile vanno condotte ai pozzetti a sifone aperto nei cortili e da questi condotte poi alla canalizzazione sotterranea dello stabile.
10. E’ vietato introdurre nei doccioni scarichi diversi dall’acqua piovana.
11. Le sezioni dei condotti di scarico, per quanto dipende dalle acque piovane, devono essere calcolate in base all’intensità oraria di almeno mm. 90, pari ad un afflusso per minuto secondo di l. 25 d’acqua per ogni 1.000 mq. di tetto, terrazza o cortile pavimentato.
12. Per spazi di minore impermeabilità si faranno le riduzioni del caso. I doccioni verso strada devono essere incassati nel muro di facciata, se questo è a filo di strada, possibilmente fino a m. 1,50 a misurare dal piano stradale.
13. Alla formazione dell’incassatura, alla fornitura del relativo tubo a gomito finale, nonché alla loro posa in opera, deve provvedere direttamente il proprietario a propria cura e spesa. Nel progetto della rete di fognatura di uno stabile da costruire si deve tenere conto dell’ubicazione e degli imbocchi predisposti nella fognatura stradale.
14. Le informazioni relative saranno date dall’Ufficio Tecnico Comunale ogni volta che ne sia richiesto.
15. Non è consentita nessuna immissione nella rete fognaria interna a livello inferiore dell’extra-dosso della fognatura stradale.
16. In casi particolari possono essere concesse deroghe alle seguenti condizioni:
a) Che siano adottati provvedimenti atti ad evitare rigurgiti ed a garantire la continuità e regolarità dello scarico.
b) Che il proprietario dello stabile rilasci dichiarazione scritta con la quale esenti il Comune da ogni responsabilità per danni che, nonostante le precauzioni prese, possano derivare allo stabile od a terzi per eventuali rigurgiti o altro.
17. Le diverse colonne verticali di scarico devono essere collegate, tramite la rete interna al collettore d’uscita. Quest’ultimo deve essere dotato di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
18. Un altro pozzetto per le ispezioni al fognolo di allacciamento deve essere ubicato in sede stradale o in marciapiede.
19. L’Autorità Comunale potrà richiedere i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevole dimensioni.
Articolo 34. Determinazioni dell’importo dei lavori eseguiti d’ufficio
1. L’importo dei lavori eseguiti d’ufficio e quello per le visite tecniche ordinarie e straordinarie saranno determinate in relazione ai costi reali e ai tariffari adottati dall’Amministrazione.
2. La richiesta con la quantificazione dell’importo sarà opportunamente comunicata ai proprietari affinchè provvedano al pagamento entro il termine di 30 giorni al ricevimento della medesima, salva per gli inadempimenti la riscossione nei modi e con le forme di legge.
CAPO V. CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 35. Qualificazione degli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria
1. Nell’ambito dell’organizzazione del personale del Comune di Canelli agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli articoli 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 del codice di Procedura Penale (CPP).
Articolo 36. Esecuzioni dei controli
1. Le verifiche sulla quantità degli scarichi allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate in esecuzione di apposito ordine di servizio emesso sulla base di un programma predisposto dal Comune di Canelli che, in ottemperanza al dispositivo dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi l’agente con il grado più elevato presente procederà senza ulteriori indugi con l’obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all’indagine eseguita.
Articolo 37. Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l’assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell’insediamento, o da persona da esso incaricata, per poter accedere all’ultimo punto accessibile prima dell’immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
2. In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell’assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell’eventuale verbale di prelievo.
3. Il responsabile degli scarichi dell’insediamento, o chi per esso, verrà diffidato fin dall’inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.
4. Solo dopo aver preso visione dell’esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all’eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l’utilizzo dell’acqua, sulla base delle disposizioni impartite con l’ordine di servizio relativo.
5. Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all’ispezione; ultimata la relazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.
Articolo 38. Prelievo dei campioni
1. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato deve essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
2. In applicazione al dispositivo di cui al punto 1.2 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell’arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.
3. Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc..) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campionamento più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.
4. Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.
5. Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, le modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.
6. Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare, secondo quanto previsto dall’allegato 12.
7. Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori del Comune di Canelli e dall’incaricato dell’insediamento presente al prelievo.
8. Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell’insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.
9. I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del Comune di Canelli, nel più breve tempo possibile, ai Laboratori dell’A.R.P.A. Piemonte (o di altro laboratorio incaricato) per le analisi di xxxx.
Articolo 39. Conservazione dei campioni
1. Dal momento del prelievo sino alla consegna ai Laboratori dell’A.R.P.A. Piemonte (o di altro laboratorio incaricato), i campioni sono conservati, a xxxxx XXXXXXX, refrigerati a 4 +/-3°C.
2. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.
Articolo 40. Disposizioni operative
1. L’adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all’effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati dal Comune di Canelli.
Articolo 41. Sanzioni, revoche e risarcimento danni
1. Per la violazione delle norme del presente Regolamento o delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (ventisei) a euro 517 (cinquecentodiciassette) da accertarsi e sanzionarsi con la procedura ed in conformità alla legge 24/11/1981 n. 689 e del Regolamento Comunale delle sanzioni amministrative pecuniarie per le inosservanze dei regolamenti e delle ordinanze del Sindaco.
2. L’Autorità Comunale oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, può emettere provvedimento di sospensione, di decadenza o di revoca dell’autorizzazione allo scarico nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. L’utente che causa un danno alle strutture fognarie e/o depurative o provoca inconvenienti al servizio suddetto, è tenuto al pagamento del risarcimento dei danni diretti od indiretti causati, fermo restando comunque la responsabilità diretta dell’utente per danni causati terzi.
4. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 54 del decreto medesimo, il Comune di Canelli provvederà a determinare l’importo della sanzione in base alla disposizione di cui agli articoli 56 e 57 del citato decreto.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 59 del D.Lgs. 152/99 che prevedono l’applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
Articolo 42. Provvedimenti amministrativi
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all’articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 152/99.
2. Il Comune di Canelli provvederà all’annullamento della autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.
Articolo 43. Conferimento di reflui non conformi
1. Il superamento dei limiti in concentrazione stabili dalle conservazioni di cui al precedente articolo 13, o comunque il conferimento dei rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dall’articolo 11 del presente Regolamento comporterà:
a) La sospensione della licenza al conferimento presso l’impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;
b) La sospensione dei conferimenti da parte del produttore del rifiuto per un periodo di tempo commisurato all’entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.
2. Il Comune di Canelli si riserva comunque di rilevarsi sui responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.
CAPO VI. CANONI E TARIFFE
Articolo 44. Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni
1. Tutti gli utenti produttivi titolati di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo al Comune di Canelli una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell’anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.
2. La qualità delle acque scaricate, ai fini della tariffazione, è determinata sulla base delle seguenti tipologie:
- TIPO 1 corrispondente allo scarico che rientra nei limiti previsti dall’allegato 5 tabella 3 colonna “scarico in acque superficiali” del D.Lgs. 152/99 (ex tabella A della Legge 319/76);
- TIPO 2 corrispondente allo scarico che rientra nei limiti dell’allegato 5 tabella 3 colonna “scarico in rete fognaria” del D.Lgs. 152/99;
- TIPO 3 corrispondente agli scarichi che rientrano nei limiti in deroga previsti dall’articolo 6 del presente Regolamento.
3. La denuncia è redatta sull’apposito modello di cui all’allegato 4.
4. Gli utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla quantità delle acque scaricate dovranno segnalare l’evento nel termine di 30 giorni dall’accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
5. Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.
6. In caso di allacciamento all’acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.
7. Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo da Comune di Canelli ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore.
8. Nel caso di prelievo da corpi d’acqua superficiali di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.
Articolo 45. Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto
1. Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acque al di fuori del servizio di acquedotto debbono presentare entro il 31 marzo al Comune di Canelli una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell’anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata. La denuncia è redatta sull’apposito modello di cui all’allegato 5.
2. Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la quantità annua prelevata è presunta non inferiore a 502 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.
Articolo 46. Modalità e termini di pagamento della tariffa
1. Agli utenti civili, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l’addebito è effettuato con apposita fattura emessa dal comune di Canelli sulla base della denuncia annuale presentata dagli accertamenti eseguiti.
2. Gli utenti produttivi saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e dagli accertamenti eseguiti.
3. Le tariffe per le utenze civili in ragione dell’approvvigionamento idrico e le tariffe per le utenze produttive diversificate in ragione della quantità e della qualità delle acque scaricate sono stabilite ed approvate annualmente dal Comune di Canelli con apposito provvedimento.
CAPO VII. NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47. Presunzione di stato di conformità
1. Sono ritenute conformi e quindi autorizzati gli scarichi ed i relativi allacciamenti provenienti da insediamenti di tipo residenziale già esistenti ed eseguiti in conformità alla precedente normativa.
2. E’ comunque data facoltà all’Autorità Comunale, per motivi igienico sanitari o di sicurezza e funzionalità degli impianti fognari depurativi, di ordinare modifiche ed adeguamenti degli scarichi e dei relativi allacciamenti, nonché dalla fognatura interna per conformarli anche alla presente normativa.
3. Il presente articolo non si applica ai casi di scarichi vietati o di violazione o di condotta penalmente sanzionati dalla vigente normativa.
Articolo 48. Validità delle autorizzazioni e delle conservazioni relative agli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni
1. Le autorizzazioni relative agli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni legittimamente rilasciate in conformità alla precedente normativa, in vigore o per le quali è in corso la procedura di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la loro efficacia, indipendentemente dalla data del rilascio, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Entro tale data i titolari degli scarichi suddetti dovranno produrre nuova istanza di autorizzazione in conformità alle procedure indicate al Capo II.
3. Le conservazioni stipulate relativamente agli scarichi da insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni in deroga ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999 cessano di avere efficacia e dovranno essere rinnovate entro tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento, nelle forme previste al precedente articolo 6 e fatto salvo l’obbligo in tale periodo di adeguare comunque gli scarichi ai limiti di cui all’allegato 1 del presente Regolamento.
Articolo 49. Applicabilità di altre normative
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano regolamenti di edilizia e d’igiene, di polizia urbana e rurale, nonché le disposizioni del
T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n. 1265 del 27/7/1934 e le altre norme generali e speciali in materia.
Articolo 50. Rinvio ad altre normative
1. Oltre alle norme ed alle prescrizioni qui contenute o richiamate in quanto applicabili per materia, si fa rinvio alla relativa specifica normativa per le occupazioni di suolo pubblico, per le norme finanziarie e per le opere pubbliche.
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
a) è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto numero 57 nella seduta del 19/09/2002;
IL SEGRETARIO GENERALE