CONVENZIONE PER
CONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NEL SUB AMBITO 3 DELL’UMBRIA
Approvata con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 30/10/2020
INDICE
PREMESSE ED ELEZIONE DI DOMICILIO 3
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1: Definizioni e Glossario 4
Articolo 2: Oggetto 6
Articolo 3: Regime giuridico per la gestione del servizio 6
Articolo 4: Perimetro delle attività affidate 6
Articolo 5: Durata della convenzione 7
Titolo II: PIANO D'AMBITO 8
Articolo 6: Contenuto del Piano d'Ambito 8
Articolo 7: Aggiornamento del Piano d'ambito 9
Titolo III: STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10
Articolo 8: Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario 10
Articolo 9: Istanza di riequilibrio economico finanziario 10
Articolo 10: Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 10
Articolo 11: Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 11
Articolo 12: Svolgimento del servizio 11
Titolo IV: CESSAZIONE E SUBENTRO 13
Articolo 13: Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 13
Titolo V: ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 14
Articolo 14: Ulteriori obblighi dell'EGA e del Gestore 14
Articolo 15: Ulteriori obblighi del Gestore 15
Articolo 16: Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 16
Titolo VI: PENALI E SANZIONI E CLAUSOLA RISOLUTORIA 16
Articolo 17: Penali 16
Articolo 18: Sanzioni, clausola risolutoria, recesso 17
Titolo VII: DISPOSIZIONI FINALI 17
Articolo 19: Garanzie 17
Articolo 20: Assicurazioni 18
Articolo 21: Manuale sicurezza e clausola compromissoria 18
Articolo 22: Modalità di aggiornamento della convenzione 18
Articolo 23: Allegati 18
PREMESSE ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Con la presente convenzione l'AURI, Autorità Xxxxx Xxxxxxx ed Idrico, Ente di Governo dell'Ambito territoriale istituito con L.R. 11/2013, definito territorialmente dall’intera Regione Umbria da una parte, e la Valle Umbra Servizi SpA gestore del servizio idrico integrato nei 22 Comuni del Sub Ambito 3 dall'altra, rappresentati rispettivamente dal Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, intendono sostituire la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato stipulata il 17/01/2017 che a sua volta sostituiva quella stipulata in data 27/12/2001 ai sensi della Deliberazione dell'assemblea consortile dell'AATO Umbria 3 n. 17 del 27/12/2001. La nuova stipula si rese necessaria in attuazione della deliberazione dell'AEEGSI n. 656/2015 e della Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci dell'ATI 3 Umbria n. 5 dell'11/5/2016.
Conseguentemente considerato che senza modifica alcuna al testo originario della convenzione del 27/12/2001, con deliberazione dell'Assemblea consortile dell'AATO Umbria 3 n. 6 dell'8/6/2007 è stata disposta la revoca dell'affidamento a società mista non essendo mai stata espletata la gara per il socio privato, e disposto un nuovo affidamento in house alla VUS SpA del
S.I.I. ai sensi dell'art. 113 comma 5, lettera c) del Tuel n. 267/2000, affidamento in house di cui sono state integrate le motivazioni con deliberazione dell'Assembla consortile n. 11 del 30/11/2007 recependo le prescrizioni del CO.VI.R.I. di cui al prot. n. 911 del 26/11/2007, fermo l'affidamento in house alla VUS SpA attualmente in essere conforme alla normativa comunitaria,
CONFERMANO
alle nuove condizioni tutte contenute nella presente nuova convenzione, l'affidamento del servizio idrico integrato nel Sub Ambito 3 della Regione Umbria alla società VALLE UMBRA SERVIZI SPA con sede legale in SPOLETO VIA XXXXXXX XXXXXXX N. 38/40, C.F/P.IVA 02569060540 rappresentata, come sopradetto Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx nella sua qualità di PRESIDENTE in forza delle disposizioni contenute nello statuto sociale e nell'atto costitutivo della predetta società d'ora in avanti "Gestore",
CHE ACCETTA
il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nel Sub Ambito 3 dell’Umbria sopraddetto.
Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di affidamento a società in house providing.
La durata dell'affidamento è stabilita all'art. 5, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.
Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente
• L’AURI, “EGA”, in Foligno Xxxxxx XX Xxxxxxxxx x. 00 (XX) c/o Palazzo Xxxxxxx Xxxxxxx
• la Valle Umbra Servizi SpA, “Gestore”, in Spoleto Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 (XX). Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Definizioni e Glossario
1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
• Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
• Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
• Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre- trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
• Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
• Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
• Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
• Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici condominiali o singoli — e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
• EGA è l’Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale definito secondo la normativa regionale (AURI per la Regione Umbria);
• Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
• Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
• Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
• Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
• Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;
• Gestione conforme (non prevista nel Sub Ambito 3) soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ratione temporis vigente.
Articolo 2: Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3: Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all’esercizio del servizio idrico integrato in regime di " in house providing" in adempimento alle deliberazioni dell’EGA citati nella premessa, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4: Perimetro delle attività affidate
4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività rimangano trasferite al medesimo.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nel territorio del Sub Ambito 3 della Regione Umbria definito nelle
premesse secondo le definizioni riportate nelle "Definizioni e Glossario” della presente convenzione.
4.3 Il contenuto dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione. È fatto divieto al Gestore il sub-affidare, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
• BEVAGNA
• CAMPELLO SUL CLITUNNO
• CASCIA
• CASTEL RITALDI
• CERRETO Dl SPOLETO
• FOLIGNO
• GIANO DELL'UMBRIA
• GUALDO CATTANEO
• MONTEFALCO
• XXXXXXXXXX Dl SPOLETO
• XXXXXX UMBRA
• NORCIA
• POGGIODOMO
• PRECI
• SANTANATOLIA Dl NARCO
• SCHEGGINO
• SELLANO
• SPELLO
• SPOLETO
• TREVI
• VALLO Dl NERA
• VALTOPINA.
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Assetto Territoriale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite integrazione della presente convenzione.
Articolo 5: Durata della convenzione
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo articolo, la durata dell'affidamento è confermata in anni trenta decorrenti dall' 1/1/2002.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell’ARERA.
5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all’ARERA. L’EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all’ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 6: Contenuto del Piano d'Ambito
6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PDI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione è redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. Ai sensi della Delibera ARERA 27 dicembre 2019 580/2019/R/idr viene introdotto il Piano per le Opere Strategiche (POS), strumento attraverso il quale l'EGA, indica gli interventi infrastrutturali dedicati ad opere complesse, con vita utile superiore ai 20 anni e considerate prioritarie per garantire nel tempo la qualità del servizio agli utenti con particolare attenzione alla futura disponibilità di risorsa idrica anche in relazione ai cambiamenti climatici. Per interventi di valenza strategica o riguardanti vari soggetti istituzionali, L’EGA si riserva la possibilità di nominare i collaudatori delle opere previa comunicazione al Gestore entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’avvio dell’intervento come definito nel Programma degli Interventi. In ogni caso il Gestore ha l’obbligo di consegnare all’EGA copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo dei lavori eseguiti.
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa intesa come numero complessivo e sua articolazione funzionale-organizzativa mediante la quale il
Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF) che, nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA, prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a Fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi dei gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il Piano, composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, cosi come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario potrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione qualora necessario al fine di ottenere i finanziamenti necessari altrimenti non reperibili al fine della realizzazione degli interventi.
e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
6.2 L’EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
6.3 Per quanto riguarda le opere realizzate dai Comuni le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione delle disposizioni del D.Lvo n. 152/2006. A tal fine EGA, Gestore e Comuni possono stipulare accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 7: Aggiornamento del Piano d’Ambito
7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l'EGA, all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti, elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate anche su proposta del Gestore mediante la compilazione di schede identificative di intervento), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PDl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA,
l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
7.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III
STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO
Articolo 8: Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario
8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dall’ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 9: Istanza di riequilibrio economico finanziario
9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
9.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 10: Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’ARERA, con particolare riferimento a:
• trattamento dei costi di morosità;
• allocazione temporale dei conguagli;
• rideterminazione del deposito cauzionale;
• revisione dell'articolazione tariffaria;
• rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell’ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
10.3 Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l’adozione delle predette misure avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.
Articolo 11: Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all’ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
11.2 L’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l’ARERA può disporre misure cautelari.
11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Articolo 12: Svolgimento del servizio
12.1 Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti dall’ARERA nella Delibera n.655/2015 e successive integrazioni.
12.2 Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella Delibera AEEGSI n.655/2015 e successive integrazioni. La Carta dei servizi è allegata alla presente convenzione. Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.
12.3 Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore, sopportando i relativi costi, può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, altri soggetti istituzionali, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati. Le aree di salvaguardia e relativa disciplina attuativa sono disciplinate dal Piano di tutela delle aree di salvaguardia approvato secondo la normativa regionale.
12.4 Il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio, affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza e nel miglior stato di uso compatibilmente con l’usura. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio delle reti, al fine di assicurare e mantenere nel tempo la migliore efficienza possibile delle stesse e al corretto funzionamento degli impianti di depurazione al fine di garantire una capacità depurativa adeguata agli agglomerati serviti ed un refluo in uscita che garantisca la qualità presente e futura dei corpi idrici e dell’ambiente in generale. Il Piano degli interventi, oltre ad investimenti territorialmente dettagliati prevede Fondi di Ambito destinati al rinnovo, manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di settore di reti e impianti per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Il Gestore è tenuto ad informare l’EGA della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria non programmati e non previsti dal Piano degli interventi del piano di Ambito. Per essi, salvo casi di straordinaria urgenza nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio, e/o evitare danni a persone o cose, dandone comunque immediata notizia all’EGA verificatane la necessità e congruità, l’EGA presterà assenso inserendoli nel Piano degli interventi previsti per quell’anno, tenendone conto nell’adeguamento annuale della tariffa. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra gli investimenti a carico del Gestore e sono utili alla definizione della tariffa.
12.5 Per tutta la durata della presente Convenzione il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del funzionamento e dell’erogazione dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, dei relativi allegati e di tutta la normativa in vigore relativa ai servizi pubblici locali. È esclusa qualsiasi responsabilità dell’EGA per infortuni al personale del Gestore o a terzi che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività date al Gestore. Il Gestore dovrà attivare un sistema di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
12.6 L’EGA, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, delega al Gestore l’esercizio dei poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui il medesimo EGA risulti titolare ai sensi di legge. La delega comprende tutte le fasi e tutti gli atti del procedimento ablativo di
espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione della indizione e conduzione della Conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis D. Lgs. n. 152/2006, salvo diversa previsione contenuta in apposito regolamento. Il Gestore dovrà informare l’EGA di qualunque procedura avviata.
12.7 Fanno carico al Gestore il pagamento di tutti i canoni e servitù attinenti al SII compresi quelli di cui al T.U. n. 1775 del 1933 e successive modificazioni. A tal proposito il Gestore dovrà provvedere entro un anno dalla stipula del presente documento alla voltura di tutti gli atti autorizzativi a qualunque titolo connessi all’espletamento del S.I.I. Alla scadenza dell’affidamento, qualora necessario, il Gestore si impegna a favorire l’ulteriore voltura degli stessi atti.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 13: Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all’ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell’ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell’ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all’ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all’ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L’ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle
condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, è soggetto al passaggio al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi , attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
Titolo V
ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 14: Ulteriori obblighi dell'EGA e del Gestore
14.1 L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti qualora operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell’ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’ARERA medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ARERA.
Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell’EGA del corretto esercizio del servizio. A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento
agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.
L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
L'Autorità opera comunque una verifica annuale, nella quale saranno presi in esame:
• l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
• il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
• nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.
L'Autorità, indipendentemente dalla verifica sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:
• effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
• assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.
In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
L’EGA mediante la presente convenzione, delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:
• a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
• a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.
Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, o oneri nei riguardi dell'Autorità.
L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici, nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.
Articolo 15: Ulteriori obblighi del Gestore
15.1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell’ARERA e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell’ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione
dell’ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento della Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell’ARERA e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell’ARERA e dalla presente, convenzione.
Articolo 16: Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
16.1 Le parti danno atto che non sussistono grossisti di acqua nel Sub Ambito 3 dell’Umbria.
Titolo VI
ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 17: Penali
17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
17.2 L'EGA comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 18: Sanzioni, clausola risolutoria, recesso.
18.1 L'EGA è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al
S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità EGA potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.
Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:
a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;
d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo, eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di 5 (cinque) anni consecutivi.
Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente.
L'Autorità, EGA a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.
L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.
È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.
La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19: Garanzie
19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, sono confermate le garanzie rilasciate e le condizioni al momento della sottoscrizione originaria della convenzione del 27/12/2001.
19.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
19.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 20: Assicurazioni
20.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
a) Responsabilità Civile verso Terzi, non inferiore ad un massimale del 10% del fatturato dell'anno precedente, del S.I.I.
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, non inferiore ad un massimale del 10% del valore di bilancio degli stessi.
Articolo 21: Clausola compromissoria
21.1 Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I. Eventuali controversie possono essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.
Il Collegio arbitrale avrà sede presso l'Autorità e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.
Articolo 22: Modalità di aggiornamento della convenzione
22.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.
Articolo 23: Allegati
23.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante formale e sostanziale della presente convenzione:
a) Deliberazione dell'EGA n.6 del 8 giugno 2007 (scelta della forma di gestione);
b) Deliberazione dell'EGA n. 17 del 27 novembre 2001 (affidamento del servizio);
c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 5 del 11 maggio 2016;
d) Carta del Servizio;
e) Disciplinare tecnico vigente per quanto non in contrasto con la presente convenzione e con le disposizioni dell’ARERA;
f) Regolamento di utenza vigente.
Foligno, 09/11/2020
Autorità Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx
Il Presidente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(documento elettronico firmato digitalmente)
Valle Umbra Servizi SpA
Il Presidente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
(documento elettronico firmato digitalmente)