COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI XXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXX
Nella seduta del 27/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso pervenuto l’1/06/2015, il ricorrente espone che, avendo già sottoscritto un contratto preliminare di vendita per l’acquisto di un appartamento, ha incaricato il suo commercialista affinché si adoperasse per ricercare una tipologia di mutuo conveniente per finanziare l’operazione. Il 6.3.2013 ha formulato una richiesta di preventivo tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, ottenendo la fissazione di un appuntamento per il 18.3.2013 presso l’intermediario resistente. L’appuntamento era volto a dare seguito alla concretizzazione delle specifiche condizioni di mutuo dettagliatamente indicategli in sede di accettazione della sua richiesta. Nel corso di tale appuntamento, il responsabile dell’Ufficio Mutui della banca ha prospettato l’apertura di un nuovo rapporto di conto corrente presso l’intermediario resistente come condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto di mutuo, condizione che non era prevista nelle condizioni di mutuo che erano state allegate alla comunicazione di fissazione dell’appuntamento. A seguito di questo episodio, il ricorrente ha provato più volte a contattare telefonicamente il direttore della filiale, al fine di ottenere delucidazioni, ma senza esito. Con lettera raccomandata del 2.4.2013, ritualmente notificata il 5.4.2013, il ricorrente ha richiesto delucidazioni e di addivenire alla sottoscrizione del contratto di mutuo alle condizioni indicate nella modulistica del prodotto offerto in sottoscrizione. Atteso il mancato riscontro
da parte della banca, nonché l’urgenza di ottenere il finanziamento, il ricorrente ha reiterato le proprie richieste all’intermediario con raccomandata del 22.4.2013, notificata il 3.5.2013. Data la mancata risposta da parte dell’intermediario anche a fronte di questa ulteriore comunicazione, con nota del 6.6.2014, notificata a mezzo PEC, il ricorrente ha richiesto alla banca, che versa in culpa in contrahendo, di risarcire le spese che il ricorrente stesso ha inutilmente sostenuto per la prestazione dell’intermediario finanziario, resasi necessaria per la ricerca di un altro finanziamento, a seguito del fallimento delle trattative con l’intermediario resistente. Nessun riscontro da parte dell’intermediario ha fatto seguito a questa comunicazione.
In considerazione del comportamento tenuto dall’istituto di credito, il ricorrente ha stipulato un contratto di mutuo con un altro intermediario a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle prospettate in origine dalla banca resistente. Da ultimo, il ricorrente evidenzia che quest’ultima ha violato l’art. 1337 c.c. secondo cui “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Il ricorrente chiede:
1. la condanna della banca a risarcirgli l’aggravio economico subito, quantificabile nella differenza fra gli interessi complessivamente dovuti con l’applicazione dello spread del 2,85% previste dal contratto di mutuo effettivamente stipulato con l’altro intermediario, a seguito del fallimento delle trattative con l’intermediario resistente e quelli che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere con l’applicazione dello spread del 2,80% di cui allo specifico prodotto offerto dall’intermediario resistente;
2. la condanna della banca al rimborso delle spese, nella misura risultante dalle fatture allegate o in quella ritenuta equitativamente congrua, per:
- la prestazione professionale del commercialista per l’assistenza fornita nel corso della richiesta di mutuo e nella fase delle trattative;
- la prestazione resa dall’intermediario finanziario, a seguito del fallimento delle trattive con l’intermediario resistente;
- la consulenza professionale prestata nel corso del presente procedimento dinanzi all’ABF.
3. accertare la condotta non collaborativa della banca ed impedire che la stessa possa servirsi della piattaforma web suindicata per pubblicizzare i propri prodotti di mutuo.
Con controdeduzioni del 16/07/2015, la resistente sostiene l’infondatezza delle domande del ricorrente, chiedendone l’integrale rigetto. Espone che il ricorrente è venuto a conoscenza del mutuo de quo attraverso un sito internet di una società terza ed autonoma rispetto alla banca resistente stessa (si tratta di una piattaforma comparativa dei mutui offerti dai diversi intermediari). Inoltre, nella pagina web di questa piattaforma dedicata al prodotto che ha dato origine alla controversia si legge, al termine della descrizione del mutuo, che le informazioni fornite dal sito sono da considerarsi indicative e non costituiscono offerta da parte della banca. Il materiale messo a disposizione di tale sito web non costituisce dunque un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. Si è svolto un solo incontro in filiale con il ricorrente, nel corso del quale non è stato stipulato nessun contratto preliminare, né è stata formulata una promessa verbale di erogazione del mutuo da parte del personale della filiale. Le trattative sono state abbandonate da parte del ricorrente nonostante la banca avesse chiarito che la stipula di un contratto di conto corrente contestualmente al mutuo non fosse obbligatoria. A quest’ultimo proposito, l’istituto di credito espone che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, essa ha risposto tempestivamente (il 24/4/2013), alla lettera inviatagli il 2/4/2013. In particolare, la banca ha chiarito che il direttore della filiale aveva soltanto messo in luce l’opportunità di accedere un conto corrente bancario, sul quale fare transitare l’importo del mutuo eventualmente concesso ma che, ai fini dell’erogazione del mutuo, non era obbligatoria.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese affrontate per rivolgersi ad un commercialista, la banca nega di poter essere chiamata a rimborsarle, in quanto il ricorrente si è avvalso del professionista per svolgere attività che la quasi totalità della clientela svolge autonomamente. Nello stesso ricorso, il ricorrente ha dichiarato di essersi avvalso della prestazione del commercialista anche prima di entrare in contatto con l’intermediario resistente, al fine di individuare una tipologia di mutuo conveniente. Non vi è dunque alcun nesso logico tra gli addebiti mossi alla banca e i costi sostenuti per l’attività del consulente.
DIRITTO
Il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Il sito indicato dal ricorrente, gestito da una società terza, è dichiaratamente volto a fornire un quadro comparativo delle condizioni offerte sul mercato dei mutui dagli intermediari che su di esso operano. Quanto in esso indicato non può essere considerato alla stregua di una proposta contrattuale dei singoli intermediari, sì che il privato possa rivendicare poi, a mera richiesta, la conclusione di un contratto sulla base di quelle condizioni.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1