ACCORDO
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2468 DEL 16 DICEMBRE 2016
ACCORDO
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE (S.I.I.R.)
TRA
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “▇▇▇▇▇▇▇”), ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇ 1, codice fiscale n. 80014930327, nella persona di --, nato a – il --, che interviene in nome e per conto della stessa in qualità di --, ai sensi della l.r. 14 luglio 2011, n. 9, giusto decreto del -- n. -- dd. --;
l’Ente del Servizio sanitario regionale o soggetto ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, della l.r. 9/2011 (di
seguito “Ente”), con sede in -- (--), via --, codice fiscale n. -, nella persona di --, nato a -- il --, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di --, autorizzato alla stipula del presente atto con
-- ;
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO
− che la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:
a. lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
b. il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;
c. lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;
− che la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, definisce gli Enti del Servizio sanitario regionale;
− che il S.I.I.R., ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l.r. 9/2011, è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti del servizio sanitario regionale, e comprende il complesso delle basi dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
− che il S.I.I.R., ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, della l.r. 9/2011 il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue aventi sede nel territorio regionale;
− che nell’ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.S.S.R., il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
− che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito “Repertorio”;
− che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità attuative di utilizzo sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione;
− che, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;
− che di conseguenza l’Ente, con provvedimento --, n. ----, ha deciso di sottoscrivere il presente Accordo per accedere ai servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel cd. “Repertorio” approvato con provvedimento della Giunta Regionale 1163 del 23 giugno 2016 per l’esercizio delle suddette funzioni.
Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina:
a. l’erogazione all’Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal
S.I.I.R. ed elencati nel documento “Repertorio”, allegato sub “A” al presente Accordo;
b. l’erogazione all’Ente da parte della Regione di servizi di connettività ed in particolare la connessione alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR);
Art. 2
Rapporti di collaborazione e referente ICT
a. monitorare le attività correlate all’attuazione del presente Accordo ;
b. monitorare la corretta fruizione ed erogazione dei servizi resi disponibili dalla Regione;
c. individuare eventuali iniziative e progetti di cui all’art. 4 da realizzare;
d. integrare, ove possibile, i rispettivi sistemi informativi;
2. A tal fine, l’Ente comunica alla Regione il nome del proprio referente ICT, contestualmente alla sottoscrizione; in caso di mancata comunicazione il firmatario del presente atto sarà considerato il referente dell’Ente. L’erogazione dei servizi previsti a “Repertorio”, allegato sub “A”, avverrà su richiesta formale.
Art. 3
Prodotti e servizi del “Repertorio”
1. La Regione rende disponibili all’Ente i prodotti ed i servizi elencati nel documento “Repertorio”, nei limiti delle risorse stanziate nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si impegna a:
a. erogare le attività sui prodotti e sui servizi indicati nel “Repertorio” di seguito elencate:
i. fornitura di sistemi e applicativi software, in modalità client/server, web e cloud per il tramite della RUPAR e della server farm regionale;
ii. manutenzione ordinaria, correttiva, evolutiva del software applicativo in caso di variazioni di legge e/o di subentro di nuove norme e/o di nuovi adempimenti, tali da indurre modifiche, in tutto o in parte, alle funzionalità presenti e già disponibili;
iii. avviamento mediante supporto specialistico nelle fasi iniziali di utilizzo dell’applicazione in produzione;
iv. assistenza post avviamento tramite assistenza telefonica, tele-assistenza, assistenza di II livello;
b. attività di formazione tramite corsi di prima formazione presso l’Ente o altra idonea sede, nella fase di avviamento dei prodotti e dei servizi elencati nel “Repertorio” e riproposizione di corsi di formazione per il personale neoassunto o comunque non ancora formato, da effettuarsi con modalità centralizzate o in modalità e-learning;
c. attivare le norme di sicurezza presso la server farm regionale;
3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare:
a. la ridefinizione degli standard tecnologici e d’ambiente che consentono il funzionamento dei moduli componenti il repertorio applicativo messo a disposizione dell’Ente in base all’evoluzione nel settore dell’ICT.
b. l’adeguamento e l’ampliamento dei prodotti e dei servizi previsti nel “Repertorio” anche al verificarsi di condizioni di opportunità economica e tecnologica che dovessero intervenire nel corso del ciclo di vita del software o nell’ipotesi di formale richiesta dell’Ente stesso e, più specificatamente:
i. integrare ed aggiornare i moduli esistenti;
ii. aggiungere nuovi moduli o prodotti;
iii. accorpare uno o più moduli esistenti;
iv. eliminare prodotti o servizi a “Repertorio”, eliminare dai servizi previsti nel “Repertorio” uno o più moduli obsoleti o non più utilizzabili;
v. integrare i prodotti ed i servizi previsti nel “Repertorio” con eventuali soluzioni di mercato, soluzioni a riuso o quanto prodotto congiuntamente con gli Enti;
Art. 4 Progetti Congiunti
1. La Regione e l’Ente posso stipulare appositi accordi per la realizzazione congiunta di progetti relativi a prodotti e servizi non compresi nel “Repertorio”; i prodotti e servizi così realizzati potranno essere inseriti nel “Repertorio” .
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti di interesse comune all’amministrazione regionale e agli enti contraenti gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni
3. Tali prodotti e servizi sono in comproprietà tra Regione ed Ente e possono essere posti a riuso o messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni su decisione concordata tra le Parti. Ogni altro aspetto è disciplinato nell’accordo avente ad oggetto il progetto congiunto.
Art. 5 Impegni dell’Ente
1. Con la sottoscrizione della presente convenzione l’Ente si impegna a:
a. rispettare le modalità e le misure di sicurezza minime per la gestione dei sistemi al fine di non esporre a rischi il S.I.I.R. nel suo complesso;
b. segnalare tempestivamente alla Regione eventuali malfunzionamenti e disservizi su prodotti e servizi a “Repertorio”;
c. segnalare eventuali migliorie da apportare ai prodotti ed ai servizi;
d. adeguarsi agli standard di interoperabilità;
e. comunicare alla Regione il nominativo del proprio referente informatico provvedendo all’aggiornamento in caso di variazioni;
f. non divulgare alcuno dei contenuti tecnologici di cui venga a conoscenza nell’uso del software applicativo, di base e di ambiente, reso disponibile dalla Regione, salvo per iniziative concordate con la medesima;
g. dotarsi delle risorse informatiche strumentali adatte a conseguire il migliore utilizzo delle procedure software messe a disposizione dalla Regione in conformità agli standard regionali previsti;
2. Il contenuto delle basi informative gestite dall’Ente, tramite le funzionalità del software applicativo messo a disposizione dalla Regione, rimane di proprietà dell’Ente stesso.
Art. 6
Criteri di ripartizione degli oneri
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dall’oggetto del presente Accordo gravano sul bilancio regionale.
Art. 7
Obbligo di riservatezza dei dati
1. Per tutto quanto attiene alla raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di riservatezza dei dati.
Art. 8
Modifiche e Foro competente
1. Il presente Accordo, e relativi allegati, possono essere integrati o modificati anche unilateralmente dalla Regione, previo avviso all’Ente, ai fini del migliore perseguimento delle finalità previste dall’atto.
2. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione o attuazione del presente Accordo . Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria è competente il Foro di Trieste.
Art. 9 Durata
1. Il presente Accordo ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020; tale termine può essere prorogato per un periodo di un anno, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza.
Art. 10 Registrazione e spese contrattuali
1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
2. Tutti gli altri oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli fiscali sono a carico dell’Ente.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia ▇.▇▇.
Per l’Ente ▇.▇▇
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
