TRA
Rep. n. del / /
“Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione delle reti e impianti afferenti il servizio idrico integrato gestiti da AM+ SpA” con più operatori economici.
LOTTO 1 (ACQ) : CIG 903962675B LOTTO 2 (FGN/DEP) : CIG 90396413BD
TRA
AM+ SPA, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx 0, C.F./P.IVA 02668270065, in persona del Dirigente Responsabile Amministrativo Rag. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nata ad Asti il 21/07/1961, in forza della procura rep. n. 1117 racc. 868 del 14/07/2021 – Notaio Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxx 0 (nel seguito per brevità anche “Stazione appaltante”);
E
PER LOTTO 1:
1° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. _ (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
2° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
3° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
PER LOTTO 2:
1° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
2° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
3° operatore classificato con sede legale in ( ), Via n. , C.F. e P.
I.V.A. , in persona del Legale Rappresentate Sig.
nato a ( ) il / / , residente in
( ), Via n. (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore” o “Operatore Economico”)
PREMESSO CHE
- in data il Consiglio di Amministrazione di AM+
approvava l'indizione della PROCEDURA APERTA, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e
manutenzione delle reti e impianti afferenti il servizio idrico integrato gestiti da AM+ SpA con più operatori economici con più
operatori economici per complessivi €. 4.400.00,00 come di seguito
suddivisi:
- LOTTO 1 Acqua – 2.400.000,00
- LOTTO 2 Fognatura – 2.000.000,00
mediante procedura ai sensi dell’art. dell’art. 54 comma 4, lett c) del D.lgs. 50/2016;
- ”Offerta economica” di (Allegato n. ), la Relazione tecnica, l’Elenco Prezzi Unitari, il Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Generale (DM 145/200 – articoli non abrogati dal DPR 207/2010), sono parte integrante del presente contratto di Accordo Quadro, ancorché non allegati;
- Ciascun Operatore Economico riconosce che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti sopra citati, che costituiscono parte integrante del contratto, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite ad AM+ SPA e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta;
- Con la conclusione del presente Accordo Quadro le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni in base ai quali AM+ SPA, in conformità ai termini dei Documenti di Gara, potrà affidare all'Operatore Economico/agli Operatori Economici in epigrafe al presente atto l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione delle reti e impianti afferenti il servizio idrico integrato gestiti da AM+ SpA ad ognuno per il lotto di competenza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 PREMESSE
Tutte le summenzionate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 OGGETTO
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione Appaltante dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di prestazione aventi ad oggetto l’esecuzione dei “lavori di pronto intervento e manutenzione delle reti e impianti afferenti il servizio idrico integrato gestiti da AM+ SpA - LOTTO 1 (ACQ) e LOTTO 2 (FGN/DEP) che potranno essere stipulati, previo
rilancio del confronto negoziale tra gli Operatori Economici parti del presente Accordo, sulla base delle specifiche esigenze dell’Azienda.
Gli Operatori Economici firmatari del presente Accordo Quadro si impegnano ad effettuare le attività oggetto del medesimo, per il lotto di competenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza professionale, nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecnici, delle tempistiche di cui al Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto.
Dovranno, altresì, eseguire le attività secondo le modalità ed i termini contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica nonché economica prodotte dall’aggiudicatario in sede di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Accordo Quadro. L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro:
a) Durata dell’accordo quadro
b) Importo dell’accordo quadro
c) Disposizioni relative ai contratti attuativi
d) Tempo utile per l’esecuzione dell’affidamento e degli interventi
e) Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dei contratti attuativi
f) Penalità
g) Inderogabilità dei termini di esecuzione
h) Accertamento delle opere, contabilità e misura dei lavori
i) Pagamenti
j) Collaudo dei lavori – saldo finale
k) Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
l) Modifiche del contratto
m)Xxxxx cagionati da forza maggiore
n) Xxxxx a cose e persone
o) Norme di sicurezza generali
p) Sicurezza sul luogo di lavoro
q) Denuncia Enti previdenziali – Piano misure di sicurezza
r) Disposizioni in materia di subaffidatari, personale e sicurezza dei lavoratori
s) Subappalto – responsabilità in materia – pagamento dei subappaltatori – tracciabilità dei flussi finanziari
t) Accordo bonario e transazione
u) Trattamento e tutela dei lavoratori
v) Risoluzione del contratto
w) Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
x) Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
ART. 3 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale AM+ SPA potrà stipulare i singoli Contratti Attuativi.
Il termine di validità contrattuale dell’Accordo cessa indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno l’importo a base di gara nel termine succitato oppure nel caso in cui si raggiunga l’importo massimo previsto in tempi minori.
Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota delle prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Qualora alla data di scadenza del termine fossero in corso l’esecuzione e/o il completamento di lavori afferenti “Contratti Attuativi” emessi da AM+ SPA, l’Accordo Quadro si intenderà prorogato del tempo previsto dallo specifico Contratto Attuativo.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, AM+ SPA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso e eventualmente indire apposite procedure di gara extra accordo per
l’affidamento dei lavori oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso alla ditta aderente all’Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
AM+ SPA si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l’Accordo Quadro qualora allo scadere della Convenzione dell’Affidamento con ATO2, AM+ non gestisse più il Servizio Idrico Integrato sul territorio.
ART. 4 IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE
L’importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata del presente Accordo Quadro, non vincolante per AM+ SPA è così suddiviso:
- con riferimento al Lotto 1 (ACQUA) l’importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata biennale dell’accordo Quadro, è pari ad € 2.400.000,00 (euro duemilioniquattrocentomila /00) di cui € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- con riferimento al Lotto 2 (FOGNATURA) l’importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata triennale dell’accordo Quadro, è pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) di cui € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
AM+ SPA non è comunque obbligata a richiedere l’esecuzione integrale delle prestazioni correlate all’importo massimo spendibile come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa esecuzione.
ART. 5 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura, oltre alle ipotesi esplicitamente dettate ai commi 1 lett. b), c) e d) e 2 del succitato articolo, anche qualora nell’elenco prezzi contrattuale non siano previsti specifici prezzi e si procederà quindi alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento – art. 106 co. 1 lett. a) e s.m.i. del codice dei contratti.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106 comma 11, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare i contratti in corso di esecuzione per il periodo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere.
Infine, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’appalto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come previsto dal comma 12 dell’art. 106 del codice de contratti. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 6 PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI DERIVANTI DALL’ACCORDO QUADRO
Nel corso della durata dell’Accordo Quadro, nell’ambito di ciascun Lotto, gli Operatori economici individuati verranno convocati per nuovi confronti competitivi finalizzati alla conclusione di Contratti attuativi, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso invio di richiesta di offerta da parte di AM+ Spa, sulla base di specifiche esigenze che dovessero presentarsi, nell’ambito delle medesime tipologie di prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
La richiesta di offerta indicherà l’importo delle prestazioni a base di gara, la tipologia della prestazione, la decorrenza, la durata ed eventuali ulteriori elementi di valutazione per lo specifico appalto.
Il rilancio competitivo dovrà essere esclusivamente riferito alla componente economica e sarà finalizzato al miglioramento del ribasso dell’offerta economica presentata da ciascun operatore per l’Accordo Quadro.
I Contratti Attuativi saranno aggiudicati mantenendo inalterato il punteggio dell’Offerta Tecnica attribuita in sede di gara di Accordo Quadro e ridefinendo il punteggio dell’Offerta Economica sulla base del nuovo ribasso offerto nel corso della procedura di rilancio.
Ciascun operatore non potrà pertanto offrire una percentuale di ribasso inferiore a quella presentata in sede di gara per la conclusione dell’Accordo Quadro, che costituirà pertanto graduatoria di partenza per il rilancio competitivo.
In caso di mancata presentazione dell’offerta di rilancio varranno i ribassi % offerti per la conclusione dell’Accordo Quadro.
Tutte le spese e gli oneri dell’Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all’erogazione della prestazione lavorativa oggetto di Contratto Attuativo sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo del Contratto di appalto. Sono infine comprese le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita.
Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo verranno separatamente indicati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sino al raggiungimento dell’importo massimo indicato per gli oneri complessivi riferiti alla sicurezza di cui al Lotto di appartenenza.
A seguito della nuova competizione verranno stipulati con i rispettivi aggiudicatari gli specifici Contratti Attuativi, alle condizioni in parte fissate dall’Accordo Quadro e in parte definite in esito al nuovo confronto competitivo.
ART. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI ATTUATIVI ED AI RELATIVI CONTRATTI D'APPALTO
Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo l’importo contrattuale sarà dato dallo sconto offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara, così come definito a seguito del nuovo confronto competitivo. che non potrà essere inferiore a quello offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Ogni contratto attuativo verrà a sua volta registrato
Entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del Contratto Attuativo l’Appaltatore - come da offerta tecnica presentata dovrà aver costituito una sede logistico-operativa, non su proprietà della Committenza, (l’area di
ricovero mezzi in uso esclusivo per AM+, il locale spogliatoio del personale, i servizi igienici per il personale);
Inoltre l’aggiudicatario dovrà segnalare i nominativi dell’Assistente/Direttore di Cantiere ed un eventuale sostituto trasmettere l’elenco del personale dedicato ai cantieri AM+ e l’elenco dei mezzi d’opera ed attrezzature in esclusiva per i cantieri AM+.
Il singolo Contratto Attuativo decorrerà dal giorno della sottoscrizione del Verbale di consegna lavori redatto dal Direttore Xxxxxx.
committente.
ART. 8 PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori con risorse dallo stesso dirette e coordinate, i quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con AM+ SPA, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa.
A tali risorse sarà consentito l’ingresso e la permanenza nelle sedi di AM+ SPA nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza.
Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore/Assistente di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell’Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore, tramite il Direttore/Assistente di cantiere o il Capo cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
ART. 9 ASSISTENTI/DIRETTORI TECNICI DESIGNATI DALLE PARTI
Gli Operatori Economici firmatari del presente Accordo, in fase di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, dovranno farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Questi dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi ad AM+ SPA al momento della sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo.
L’incaricato, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano tale contratto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.
In caso di impedimento personale, al Direttore/Assistente Tecnico dovrà subentrare un sostituto come previsto da Capitolato Speciale
d’Appalto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
Con la sottoscrizione del Contratto Attuativo AM+ SPA renderà noto all’Appaltatore il nominativo del proprio Direttore dei Lavori ed Assistente Tecnico per la gestione dei rapporti con lo stesso.
ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
13.1 NEI CONFRONTI DI AM+ SPA
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori affidati con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso AM+ SPA del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività di AM+ SPA, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro, tenuto conto in particolare dello specifico servizio di pubblica utilità che AM+ SPA svolge.
L’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da AM+ SPA, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose di AM+ SPA o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti alle reti di distribuzione e raccolta, attrezzature ed immobili.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a manlevare AM+ SPA da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Accordo nonché di ogni Appalto Specifico, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
Art. 13.2 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE – FIDEJUSSIONE
L’Appaltatore è tenuto a stipulare nei confronti di AM+ SPA una fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto e dovrà valere entro
il limite di 2 anni dalla cessazione dello specifico Contratto Attuativo, ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
L’appaltatore, in caso di subappalto, nell’ottica della tutela di cui sopra, è tenuto a richiedere al subappaltatore la stipula di analoga fidejussione pari al 10%, a favore di AM+ SPA.
Art. 13.3 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori.
L’Appaltatore è tenuto inoltre ad agire, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
L’Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non
aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
Art. 13.4 – SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto, AM+ SPA e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiareranno di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.), qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza.
In particolare, l’Appaltatore ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto dei successivi Contratti d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione . Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del ART. 11 PAGAMENTI
I lavori verranno pagati a stati di avanzamento mensili (salvo per casi particolari o per chiusure contabili annuali come da D.M. 49/2018), fino al raggiungimento del 90% dell’importo di contratto, che dovranno essere redatti entro il mese successivo al mese di riferimento e saranno emessi entro 20 gg dal raggiungimento della precedente condizione. Il relativo certificato di pagamento sarà emesso entro 45 giorni dalla data di emissione del SAL, previa verifica della regolarità dei pagamenti contributivi, mediante certificazione DURC acquista d’ufficio attraverso gli strumenti informatici predisposti.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento la quota pari all’inadempimento e provvederà a versare direttamente la stessa all’ente previdenziale creditore così come previsto dall’art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le modalità previste all’art. 26 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Le fatture emesse nei confronti di AM+ SPA dovranno essere soggette allo split payment, fatta eccezione per i regimi speciali IVA (ad es. reverse charge).
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 s.m.i.
L’appaltatore assume tali obblighi anche nei confronti dei propri subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’appalto.
ART. 13 SUBAPPALTO
Le parti precisano che la ditta aggiudicataria non si avvarrà di Subappaltatori nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa
oppure
Le parti precisano che la ditta ha presentato in sede di gara dichiarazione recante l’elencazione delle parti di servizio che intende affidare in subappalto ed nello specifico:
, con la precisazione che tali opere non saranno subappaltate in misura superiore al 50% dell’importo del contratto, a norma dell’art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016.
I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
AM+ non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori salvo le ipotesi indicate al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa, altresì, che è onere dell’Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori.
AM+ SPA provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della disposizione citata.
L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore agli obblighi retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto e all'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 29 co. 2 della D.Lgs. n. 276/2003 e smi.
L’Appaltatore è inoltre solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 PENALI
Per quanto attiene i casi e le modalità di applicazione delle penali, il relativo importo nonché il procedimento di incameramento, si rimanda all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
ART. 15 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Per la risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all’art. 108 del d.lgs. 50/2016 nonché l’art. 46 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto sarà senz’altro risolto qualora i pagamenti inerenti lo stesso non venissero eseguiti tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il contratto sarà risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nel caso si accertino elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa al D.Lgs 159/2011 e s.m.i..
E’ altresì prevista la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 356-bis c.p.
In tal caso l’esercizio di tale potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’ANAC che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria.
In caso di risoluzione, AM+ SPA non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell’Appaltatore dei maggiori danni subiti da AM+ SPA.
ART. 16 RECESSO DI AM+ SPA DAL CONTRATTO D'APPALTO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione la disposizione di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 nonché gli artt. 47 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’AM+ SPA, a seguito di eventuali modifiche societarie che potrebbero sopraggiungere prima della scadenza contrattuale, si
riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione, tramite lettera raccomandata, tre mesi prima. In tal caso, nessuna somma sarà a qualunque titolo dovuta dal Committente, ivi compreso il mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite dall’Appaltatore, salvo quanto previsto dal comma precedente. Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 18 CONTROVERSIE
In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall’Accordo Quadro e dai successivi Contratti Attuativi d'appalto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, AM+ SPA si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Per qualunque controversia che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., Xxxx competente esclusivo sarà a tutti gli effetti quello di Alessandria, eletto
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto Attuativo.
E’ esclusa la clausola arbitrale.
ART. 19 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese di contratto, di registro ed accessorie inerenti e conseguenti alla stipulazione dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi d'appalto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
prestazioni contrattuali.
ART. 20 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del presente contratto, nonché di ciascun Contratto Attuativo, le modalità di svolgimento delle prestazioni, il riscontro alle contestazioni riferite all’applicazione di penali, dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Direttore dei Lavori individuato.
Le comunicazioni devono pervenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal presente Contratto, dal Contratto Attuativo o dalla Documentazione di Gara nel suo complesso.
AM+ SPA si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente contatto sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. secondo le modalità descritte nell’informativa sottoscritta all’atto della partecipazione alla gara d’appalto.
ART. 22 CODICE ETICO DEGLI APPALTI
Gli Operatori Economici firmatari, con la stipula del presente Accordo Quadro, dichiarano di accettare il Codice Etico degli Appalti adottato dal Gruppo AMC e di uniformarsi, senza riserva alcuna, ai principi ivi contenuti.
ART. 23 RINVIO
Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Xxxx e nel presente contratto di Accordo, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 24 SEPARABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI
L’eventuale nullità di una delle singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Il presente contratto viene sottoscritto in duplice copia, una con firma digitale ed una copia con firma autografa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Casale Monferrato, lì / /
p. L'AM+ S.P.A.
p. L’IMPRESA
All. ) Offerta economica