PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET
MODELLO DI CONTRATTO PER MOBILITA’ INDIVIDUALI
PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET
PRAC.T.I.C. - UNA GUIDA PRATICA ALLA DEFINIZIONE DI PROGETTI DI WORK- BASEDLEARNING
CONVENZIONE N° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016227 CUP: I29J21014410001
Settore: Vocational Education and Training Denominazione dell’Organismo di invio:Liceo Statale "Xxxxxx Xxxx" |
Indirizzo completo: xxx X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx, 00000 Xxxxxxxx -XX Identificativo del progetto: PRAC.T.I.C. - Una guida pratica alla definizione di progetti di Work-based Learningn° 2021-1-IT01-KA122-VET-000016227 |
di seguito denominato “l’Organismo” rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da (nome, cognome, funzione)
da una parte, e
Nome e cognome del Partecipante |
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Data di nascita |
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Indirizzo completo |
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Telefono |
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Indirizzo mail |
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Sesso (M/F) |
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Titolo di studio conseguito | DIPLOMA ISTITUTO |
Settore professionale-Codice ISCED | 4 |
Per i Partecipanti che ricevono direttamente il supporto finanziario:
Titolare del conto (se diverso dal Partecipante) |
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Denominazione della banca |
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Codice IBAN |
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di seguito denominato “il Partecipante”
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le CondizioniParticolari e gli Allegatiche costituiscono parte integrante del presente contratto (“il contratto”).
Allegato I Erasmus+ Learning Agreement
Allegato II Condizioni Generali
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 L’Organismo fornirà il supporto finanziario al Partecipante per realizzare un’attività di mobilitànell’ambito del Programma Erasmus+-KA1 VET.
1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all’Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.
ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 Il contratto entra in vigore con l’apposizione della firma dell’ultima parte contraente.
2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio il 07/09/2022 e si concluderà il 08/10/2022. La data di iniziodel periodo di mobilitàè ilprimo giorno di presenza del Partecipantepresso l’organismo ospitante e la data di fine del periododi mobilità è l'ultimo giorno di presenza delPartecipantepresso l’organismo ospitante. Il tempo del viaggio (due giorni complessivi) può essere incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale. Le date di cui sopra elencate potrebbero subire variazioni per esigenze organizzative.
2.3Il Partecipante riceve un sostegno finanziario per un periodo di 30 giorni più 2 di viaggio.
2.4 Il Certificato/Attestazione di tirocinio, rilasciato dall’organismo ospitante, deve fornire e confermare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO
3.1 Il finanziamento del tirocinio avviene attraverso l’erogazione di:
SERVIZI:
□ Individuazione dell’organismo ospitante il tirocinio; il partecipante sarà tenuto ad effettuare dei colloqui con l’azienda ospitante prima della partenza tramite conference call e/o de visu all’arrivo nel Paese ospitante.
□ Preparazione pedagogica e culturale;
□ Supporto alla preparazione linguistica tramite la piattaforma per il sostegno linguistico online Erasmus+ (Online Linguistic Support - OLS);
□ Polizza assicurativa (infortuni- Rc);
□ Viaggio (n. 1 viaggio aereo di Andata e n. 1 Viaggio di ritorno). I voli saranno prenotati e pagati esclusivamente per le date corrispondenti all’inizio e al termine della mobilità;
□ Copertura dei costi di alloggio (comprese le spese di utenze ed Internet) in aparthotel o residence condiviso (in camera doppia – tripla - quadruple) con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi), soluzione full board;
□ Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
□ Certificazioni ed attestati;
□ Supporto individuale: l’Organismo assicurerà che nel fornire tale supporto siano rispettati gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
3.2 Il supporto finanziarioperilperiodo di mobilitàè calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma
3.3 Il Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per 32giorni (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio)
3.4 Il totale del supporto finanziario ammonta a complessivi1.640,00 EUROper la copertura delle spese relative al supporto individuale dei 32 giorni. Il sostegno finanziario prevede un importo pari a 275,00€ per le spese di viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione.
3.5 L’Organismo fornisce al Partecipanteuna soluzione full board e trasporti locali in aggiunta ai beni e servizi resi per viaggio/supporto individuale/supporto linguistico/quote di iscrizione/ supporto all’inclusione.l’Organismodeve assicurareche l’erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualitàe di sicurezzanecessari.L’ammontare definitivo del pocket money sarà determinato sulla base della effettiva durata della Mobilità. Il partecipante deve fornire prova della effettiva data di inizio e di conclusione del Tirocinio, consegnando all’organismo le carte di imbarco del volo di andata e di ritorno per e da Valencia.
3.6Il supporto finanziarionon può essere utilizzatoper coprire eventuali costigià finanziati daifondi dell'Unione.
3.7 In deroga all'Articolo3.5, il supporto finanziarioè compatibilecon qualsiasialtrafonte di finanziamento, non dell’Unione, incluse le entratecheil Partecipantepotrebbe riceverelavorandooltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descrittenell'Allegato I.
3.8Il sostegno finanziario o parte di esso dovrà essere reso all’Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Se il Partecipante interrompe il periodo di mobilità prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già versato e non usufruito poiché non maturato. Tuttavia, se il Partecipante non ha portato a termine l’attività di mobilità, come descritto
nell'Allegato I, per causa di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo della sovvenzione corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati. Tali casi dovranno essere, comunque, segnalati dall’Organismo e accettati dall'Agenzia Nazionale.
3.9 Non è possibile interrompere/sospendere il tirocinio o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della Borsa di Mobilità già erogato/impegnato e non usufruito, sia monetariamente, tramite l’acconto del pocket-money, sia sotto forma di servizi indicati all’art. 3.1 del presente contratto.
3.10 Il partecipante, espressamente, si obbliga:
□ a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli allegati allo stesso e le disposizioni del “regolamento alloggio”, eventualmente predisposto dal partner estero individuato dall’Organismo, che regola il soggiorno presso l’unità abitativa, comprese quelle relative alla richiesta di una cauzione, a copertura dei danni o difformità rispetto allo stato iniziale dell’appartamento. Tale cauzione potrà, qualora il partner lo motivi adeguatamente all’Organismo, essere restituita, al Partecipante, in toto o in parte, ad insindacabile autorizzazione dell’Organismo, al rientro in Italia;
□ a rispettare i tempi e le modalità di svolgimento del tirocinio, così come stabiliti dall’Organismo;
□ a rispettare il regolamento dell’azienda ospitante, i suoi orari e ad assumere comportamenti improntati alla buona condotta e alla correttezza professionale. Si precisa che l’Organismo, in cooperazione con l’organismo ospitante, provvederà ad individuare l’azienda ospitante secondo il profilo professionale del partecipante rilevato in fase di selezione e nel rispetto dei settori economico professionali previsti dal progetto. Pertanto, l’azienda ospitante assegnata al Partecipante non potrà essere sostituita, salvo nell’esclusivo caso di non allineamento verificato e comprovato dagli Organismi d’invio ed ospitante;
□ a produrre tutta la documentazione necessaria, indicata nel Vademecum della mobilità consegnato al Partecipate dall’Organismo durante la preparazione pedagogico – culturale pre-partenza, nei tempi e nelle modalità richieste dall’Organismo;
□ ad accettare variazioni dell’ubicazione del proprio alloggio e qualunque altra modifica ritenuta necessaria dall’Organismo, per esigenze organizzative e/o logistiche;
□ a condividere con altri inquilini (italiani o di altri Paesi) la camera per tutta la durata della mobilità;
□ in caso di infortunio, a darne tempestivamente notizia e a trasmettere all’Organismo, entro e non oltre le 24 ore dall’evento, la documentazione amministrativo/sanitaria necessaria per gli adempimenti del caso;
□ a restituire l’intero importo della borsa di mobilità non usufruito poiché non maturato, nel caso in cui l’Organismo accertasse la carenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dal progetto e dal Programma Erasmus+ .
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.2 La presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al temine del periodo di mobilità, unitamente alla documentazione di progetto richiesta dall’Organismo e alla finalizzazione del II assessment OLS, saranno considerati come richiesta per il riconoscimento del sostegno finanziario.
4.3 Il contributo finanziario potrà essere richiesto dall’organismo a copertura di somme dovute dal partecipante per eventuali danni causati e altri oneri ad esso imputabili.
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE
5.1 L’Organismo deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio. Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 5.3, deve essere allegato al presente contrattoun documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante.
5.2 La coperturaassicurativadeve includere: assicurazioneresponsabilità civile e infortuni. In caso di mobilità in UE, l'assicurazione sanitaria nazionale del partecipante includerà una copertura di base durante il soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la tessera europea di assicurazione. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni devono coprire i danni causati dal partecipante o al partecipante durante la permanenza all'estero.
5.3 La parte responsabile che si occuperà della stipula della copertura assicurativa è: Liceo Statale “Xxxxxx Xxxx”
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
6.1. Il Partecipante deve effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima dell’inizio del periodo di mobilità.
6.2 Il Partecipante deve seguire il corso di lingua OLS, non appena riceve l'accesso al sistema. Il Partecipanteinformaimmediatamente l’Organismo qualora non fosse in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi.
ARTICOLO 7 – INDAGINE UE
7.1. Il Partecipantedevecompilare e inviareon-lineil questionarioUE al termine del periodo di mobilità e comunqueentro10 giorni di calendariodal ricevimento dell’Invito acompletare il relativo
questionario da parte dell’Organismo. Ai partecipantiche non abbiano compilato e inviatoon-line il questionario, l’Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziarioricevuto.
7.2 Un’intervistaon–line complementarepuò essere somministrata al Partecipanteal fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall’Organismo all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.
ARTICOLO 8 –TRATTAMENTO DATI
8.1 L’Organismo fornisce ai Partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici UE per la gestione delle mobilità Erasmus+.
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
ARTICOLO 9 – RIENTRO ANTICIPATO E RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO
9.1 In caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Organismo abbia già sostenuto e/o impegnato delle spese imputabili al partecipante, questi sarà obbligato a rimborsarle.
9.2 Non è possibile interrompere/sospendere il tirocinio o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della Borsa di Mobilità già erogata/impegnata, sia monetariamente, tramite l’acconto del pocket money, sia sotto forma di servizi (alloggio, assicurazioni e viaggio di andata, laddove non sia stata effettuata già anche la prenotazione per il ritorno);
9.3 Gli unici casi in cui è possibile interrompere/sospendere il tirocinio sono: cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio grave del partecipante; morte o grave malattia di un familiare di primo grado. Unicamente al verificarsi di uno o più di questi casi, debitamente documentati, la Borsa di Mobilità sarà comunque ridotta in maniera proporzionale al periodo di soggiorno effettivamente realizzato, con la possibilità, quindi, di dover restituire l’ammontare del pocket money erogato anticipatamente, ma riferito al periodo di soggiorno non realizzato.
ARTICOLO 10 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
10.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
10.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l’Organismo e il Partecipante in merito all’applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
FIRME
Per il Partecipante Per l’Organismo
[nome/cognome] [nome/cognome/funzione]
[firma] [firma]
Fatto a ………. il ……………. Fatto a ………. il ……………..
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna parte contraente esonera l’altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell’esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.
L’Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l’Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.
Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto
In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.
Articolo 3: Recupero del supporto finanziario
Il supporto finanziario, o parte di esso, deve essere recuperato dall’Organismo se il Partecipante non rispetta i termini dell'accordo. Qualora il Partecipante rescinda il contratto prima della scadenza, per cause non imputabili alla forza maggiore, dovrà restituire l'importo del contributo già versato, salvo diverso accordo con l'Organismo. L’accordo deve essere indicato chiaramentedall’Organismo e accettato dall'Agenzia Nazionale.
Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l’ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all’estero. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita, salvo diversamente concordato con l’Organismo.
Articolo 3: Trattamento dei dati
I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglioin materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l’implementazione e il follow-up del contratto da parte dell’organismo di invio, dell’Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria1 (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).
1 Ulteriori informazioni sullo scopo del trattamento dei dati personali, quali dati raccogliamo, chi vi ha accesso e come sono protetti, sono disponibili all'indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali all’Organismo e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare un reclamo, riguardo il trattamento dei suoi dati sensibili, al garante europeo per la privacy in relazione all’uso dei dati da parte della Commissione europea.
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall’Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.
Il partecipante si rende, altresì, disponibile a prendere parte alle azioni di monitoraggio e di valutazione promosse dall’Agenzia nazionale nei 24 mesi successivi alla data di chiusura delle attività progettuali e, nei limiti delle sue possibilità, a comunicare all’Organismo l’eventuale variazione della sua residenza.
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