UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Istituto Oncologico del Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Allegato 02
CAPI T O L AT O S PE CI A L E D’ APPAL T O NO RME G E NE RAL I C ON D I ZION I D I
ESEC U Z ION E
Articolo 1. – Oggetto dell’appalto
“Affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi finalizzato all’individuazione dell’operatore economico col quale sottoscrivere un accordo quadro biennale dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni esterne carrabili/pedonali in misto calcareo o in blocchi, presso la sede dell’Ospedale Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova. Comm. IOV1252- 11 - CIG8825110727”
L'appalto ha per oggetto l’affidamento diretto di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esterne carrabili/pedonali in misto calcareo sia cementate che incoerenti nonché pavimentazioni esterne in blocchi artificiali o naturali, presso le sedi dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova Comm. IOV1252-11 CIG 8825110727 facenti parte di immobile con vincolo storico-architettonico ai sensi D.lgs. 42/2004 e smi, comprensiva della realizzazione di opere compiute, fornitura di materiali, mano d'opera, mezzi d'opera e tutto quanto occrrente per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Resta inteso che la disciplina dell’accordo quadro definisce le condizioni per l’applicazione ai futuri contratti, se e quando saranno conclusi in relazione all’insorgere delle effettive necessità ed alla disponibilità finanziaria dell’ente, senza che da ciò nascano immediati legami di diritto-obbligo.
La stipula del contratto di presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all’invio di apposite lettere d’ordine nelle quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di lavorazioni da eseguire, le quantità, ecc., per la sottoscrizione dei contratti applicativi come da allegato schema al netto del ribasso offerto.
Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore prenderà visione della documentazione tecnica specifica per singola opera, dello stato dei luoghi e di ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento dei lavori come indicate dal direttore dei lavori e dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della manodopera, oltre che ai noli e trasporti. Successivamente all’accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire alcuna riserva.
Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.- Ospedale Busonera – via Gattamelata 64 – 00000 Xxxxxx –P.I./C.F. 04074560287; xxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 2. – Ammontare dell‘appalto
L'importo dei lavori e delle forniture ammonta presumibilmente ad euro 149.009,10 (oltre iva) di cui euro 144.200,00 per opere soggette a ribasso di gara ed euro 4.809,10 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara per il periodo di due anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Trattandosi di attività da svolgere in ambienti di tipo Socio-Sanitario le cui esigenze non sono sempre prevedibili, la cifra sopraindicata potrà variare in più od in meno, entro la misura massima del quinto d’obbligo, e ciò senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati o prezzi diversi da quelli indicati nel relativo elenco prezzi od oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.
Le opere da realizzare nell’ambito dell’appalto sono classificabili come appartenenti alla categoria OG2, classifica I di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010.
Trattandosi di lavori < 150.000,00 euro, sono eseguibili da imprese prive di attestazione SOA qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art.90 DPR 207/2010):
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.
Articolo 3 – Designazione sommaria delle opere e delle categorie di lavori
Le opere formanti oggetto d'appalto, sono tutte quelle per interventi inerenti le manutenzioni nelle aree esterne delle pavimentazioni in misto calcareo, così come individuati all'art.1 da eseguirsi nelle sedi dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova.
Per la descrizione generale delle opere di manutenzione si prenda visione del capitolato tecnico (Allegato 2): le lavorazioni di dettaglio verranno definite in dettaglio nei singoli ordini o contratti derivati.
Le opere rientrano nella categoria SOA OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”.
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE
Codice | Descrizione | Importo in cifre | Importo in lettere | % |
OG2 Classe I | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | 149.009,10 | Centoquarantanovemilanove/10 | 100% |
Di cui Lavori soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza | 144.200,00 4.809,10 | Centoquarantaquattromiladuecento/00 Quattromilaottocentonove/10 | 97,2% 2,8% |
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.
Articolo 3.1 – Sedi di espletamento delle attività in oggetto
L’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere eseguito presso le sedi come descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
Articolo 4 – Durata dell’appalto
L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) dalla data di consegna del primo lavoro oggetto di successivo contratto applicativo, con opzione di estensione temporale,esercitabile a esclusiva discrezione della stazione applatante, fino ad ulteriori anni 2 (due) per un totale massimo di anni quattro.
La data di inizio dei lavori prevista per ogni cantiere assegnato verrà indicata nella lettera d’ordine e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori in questione. In ogni caso, per lavori di modesta entità (es.: riparazione di buche, betonelle, livellamento avvallamenti, crepe e similari), l’intervento dovrà essere garantito entro 2 giorni alvorativi.
Non è ammessa la proroga nemmeno tecnica in attesa della definizione di un nuovo contratto anche qualora i lavori non siano ultimati.
Articolo 5 – Osservanza del capitolato generale e della normativa regionale
L’Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000) per le parti in vigore per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto d’appalto e nel presente Capitolato Speciale.
Si richiama altresì all'osservanza delle Linee Guida previste dall’ANAC in relazione al D.Lgs. 50/2016 e smi, lo stesso D.Lgs. 50/2016 e smi nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il DM 49/2018 sullo svolgimento delle funzioni della direzione lavori, il DM 11.10.2017 sui Criteri Ambientali Minimi nonché le norme derivate dal decreto semplificazioni di cui alla L.120/2021, il cd milleproroghe di cui alla L.21/2021, ecc.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità:
- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell’appalto, dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili;
- ai regolamenti edilizi, d’igiene e di Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell’appalto.
Articolo 6 – Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione
L’Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie, ecc.), del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza” ed all'adempimento di quanto altro disposto dalle vigenti leggi in materia di assegni familiari.
Resta stabilito che, in caso di inadempienza e su denuncia delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, come successivamente riportato alla lettera b dell’articolo 21.
E' tenuto altresì all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati, ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevate la Committente e la Direzione Lavori.
Lo stesso Appaltatore è pienamente responsabile dei danni alle opere dell'edificio per fatto proprio o dei propri dipendenti.
Articolo 7 - Subappalto
Il subappalto dei lavori sarà regolato dalle disposizioni nazionali vigenti, in particolare dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 e smi e dalla Legge 55/1990 e smi.
La quota subappaltabile è pari al 50% del valore. Tale valore è commisurato al valore del singolo contratto applicativo e non all’accordo quadro nel suo complesso,
L’affidamento del subappalto dovrà essere preventivamente richiesto alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dalle vigenti norme.
S’intende però che l’autorizzazione dei lavori in subappalto a ditte specializzate in ordine con i requisiti generali e speciali, non esonera in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità assunte col presente Capitolato Speciale d’Appalto, essendo unica e sola responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi dei lavori subappaltati e in materia di prevenzione infortuni.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Stazione Appaltante se micro/piccole/medie imprese, dall’Appaltatore se imprese non rientranti nella precedente fattispecie ed è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Articolo 8 – Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa
La ditta aggiudicataria dovrà assoggettarsi a tutti gli accertamenti ed adempimenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge 55/1990 e smi, dal D.Lgs. 50/2016 e smi e altre norme vigenti in materia.
Articolo 9 – Forma dell’appalto
L'appalto verrà eseguito ai sensi dell’art.35, c.11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero ai sensi dell’art.36 c.2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 120/2020, secondo le modalità indicate nella lettera d’invito e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
Articolo 10 - Garanzie
L’affidatario dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La cauzione definitiva è svincolata alla scadenza contrattuale, attestata la regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. mediante idonea certificazione.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria definitiva, prevista pari al 10% dell’importo contrattuale (redatta come sopra specificato), è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 10% ove il ribasso superi il 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Inoltre la somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in euro 500.000,00. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale pari a euro 500.000,00, ai sensi dell’art.103, c.7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Articolo 11 - Spese, tasse ed oneri a carico dell’appaltatore
Gli eventuali oneri contrattuali, l'imposta di registro e quelle di bollo e gli eventuali altri oneri fiscali inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori compresi nel presente appalto, saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
L'imposta sul Valore Aggiunto, invece, deve intendersi a carico dell'Amministrazione dell’Istituto Oncologico Veneto, secondo le vigenti disposizioni fiscali in materia.
Articolo 12 – Consegna ed esecuzione dei lavori
Della consegna dei lavori verrà redatto regolare verbale e da tale data decorrerà il termine di durata del contratto.
All'atto della consegna generale dei lavori, l'Appaltatore stesso dovrà dichiarare per iscritto il nome, la professione ed il domicilio del responsabile tecnico incaricato a condurre i lavori per conto dell’esecutore secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di qualifiche tecniche e di ricevere ed eseguire gli ordini del Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto che svolgerà funzione di Direzione Lavori per ogni opera del presente appalto.
L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata tenendo presente le particolari necessità dei servizi sanitari ed ospedalieri.
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contatto a norma di legge.
Eventuali sospensioni ed interruzioni dei lavori appaltati per motivi inerenti all'attività di diagnosi e cura, svolta dall’Istituto Oncologico Veneto, nonché quelle richieste dai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'appaltatore.
Articolo 13 – Ordini della direzione dei lavori
L’Appaltatore per il tramite del direttore tecnico di cantiere dovrà recarsi nella sede del servizio tecnico ogni qualvolta sarà interpellato dalla Direzione Lavori per ricevere indicazioni e precisazioni sull'andamento delle opere, per la firma degli ordini di servizio e per qualsiasi altra richiesta della Direzione Lavori.
Tutti i lavori e richieste di somministrazioni verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante ordini debitamente numerati e firmati che saranno anticipati per mezzo e-mail alla sede dell’Appaltatore.
Resta inteso, comunque, che la Direzione Lavori potrà effettuare anche ordinativi telefonici, salvo successivamente ratificarli come sopra specificato.
Al fine di permettere un regolare recapito degli ordini, l’Appaltatore dovrà, alla consegna dei lavori, rendere noto a questa Stazione Appaltante il preciso indirizzo, il numero telefonico e la mail anche certificata.
Ogni intervento per il quale l’Amministrazione dell’Istituto Oncologico Veneto disponga l’inizio e l’esecuzione immediata anche con carattere di urgenza ed indifferibilità, non darà diritto all’Appaltatore ad alcun compenso straordinario.
Nessun lavoro o fornitura può essere eseguito senza ordine scritto della Direzione Lavori ed in caso contrario resta a carico dell’Appaltatore ogni lavoro eseguito.
Tutti i lavori che non fossero riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori per la loro esecuzione e per i materiali impiegati, dovranno venire immediatamente demoliti dall’Appaltatore e non verranno contabilizzati.
Articolo 14 – Termine per l’esecuzione dei lavori - Penalità
L'ordine scritto di esecuzione dei lavori di cui al secondo comma del precedente articolo 13, porterà, oltre l'indicazione dei lavori e forniture, anche quella dell'edificio nel quale i lavori e le forniture stesse dovranno essere eseguiti ed il tempo fissato dalla Direzione Lavori per la ultimazione delle opere. Ai sensi dell’113-bis comma 4 del Codice Contratti, le penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore saranno commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattualePer ogni ordine di servizio dovrà corrispondere un foglio di lavoro e relativa contabilità. Alla fine di ogni lavoro, l’intera documentazione in originale e la relativa contabilità, redatta dalla Direzione Lavori secondo il DM 49/2018 in contraddittorio con l’Appaltatore, rimarrà agli atti presso il Servizio Tecnico.
Articolo 15 – Caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature
I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno essere di prima qualità, con campionatura approvata dalla Direzione Lavori prima del loro utilizzo, se richiesta come previsto dal DM 49/2018.
Articolo 16 – Modalità di esecuzione
Il Direttore Lavori verificherà, anche a mezzo degli assistenti, l’esecuzione dei lavori che dovranno essere realizzati secondo la buona tecnica di applicazione suggerita dalla casa produttrice del materiale.
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito nel computo metrico estimativo o quanto concordato anche per le vie brevi.
Articolo 17 – Prestazioni obbligatorie dell’assuntore
L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:
a) alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
b) alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
c) alla fornitura per l'Ente dei materiali indicati nel presente Capitolato, qualora il Servizio Tecnico lo ritenga necessario;
d) alla pulizia quotidiana e finale del luogo di lavoro e dei luoghi usati per i lavori;
e) a trasmettere alla Direzione Lavori tutti i dati statistici inerenti all'impiego della mano d'opera all'ultimo giorno di ogni mese e ogni volta che venissero richiesti;
f) alla sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento dell'Amministrazione perché a giudizio della Direzione Lavori non idonei e fattivi;
g) alla installazione presso la sede dell’Appaltatore di una segreteria telefonica per la registrazione di messaggi urgenti durante i periodi non presidiati;
h) è fatto infine obbligo all’Appaltatore di contattare giornalmente il Servizio Tecnico, anche tramite telefono, per eventuali ordini o comunicazioni.
Articolo 18 – Responsabilità ed obblighi dell’assuntore
L'Assuntore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della Direzione Lavori.
La ditta aggiudicataria dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Se si verificassero dei danni a cose o persone e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, l’Appaltatore sarà tenuto responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Amministrazione appaltante, quanto la Direzione Lavori e sarà tenuta al risarcimento di danni.
L’Appaltatore inoltre dovrà osservare le seguenti norme:
- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle categorie di appartenenza e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura, dimensione, dai ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’ Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non si sia accertato presso la Direzione Provinciale del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
Articolo 19 – Disposizioni in materia di sicurezza
La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’appalto è regolata dall’attuazione del D.Lgs n.81/2008. In particolare, gli obblighi connessi al contratto d’appalto relativo al presente capitolato speciale sono regolati dall’ art.26 del D.Lgs 81/2008.
Di seguito vengono elencati in particolare una serie di obblighi applicabili nell’ambito dell’appalto in applicazione di quanto previsto dall’ art.26 del D.Lgs 81/2008, con le opportune disposizioni per l’appalto in oggetto.
Ai sensi del Comma 1 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, il Committente Istituto Oncologico Veneto per mezzo del Responsabile dei Lavori con affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell’Istituto Oncologico Veneto procede con:
- la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare nell’ambito dell’appalto. In particolare, nell’ambito dell’appalto in oggetto la verifica dovrà essere eseguita con le modalità previste dall’Allegato XVII del D.Lgs 81/2008. In particolare, l’idoneità tecnico professionale dovrà essere valutata previa trasmissione obbligatoria al Committente o al Responsabile dei lavori della seguente documentazione:
a1) Per le Imprese:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008;
a2) Per i lavoratori autonomi:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;
a3) Per i subappalti:
- In caso di subappalto, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente Punto a1);
- nonché fornisce alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In sede di Appalto tali indicazioni sono fornite con la trasmissione del documento D.U.V.R.I.
Ai sensi del c.2 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavori, ivi compresi i subappaltatori:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Ai sensi del c.3 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto. Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Ai sensi del c.4 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni specifiche non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Ai sensi del c.5 dell’art.26 del D.Lgs 81/2008, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai sensi del c.8 dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
È allegato al Piano di Sicurezza di Coordinamento il piano anti contagio da Covid 19 (PAC), i cui oneri verranno riconosciuti all’appaltatore una volta verificata l’attuazione dei protocolli come previsti e sulla scorta della dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 20 – Contabilità dei lavori
La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo le previsioni dell’art.111 del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché secondo quanto disposto dal DM 49/2018.
I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere e della contabilizzazione in contraddittorio con l’Appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla prescritta documentazione contabile.
Per le prestazioni di manodopera in economia, la contabilizzazione verrà fatta sul tempo effettivo impiegato per la prestazione con esclusione di quello impiegato dalle maestranze per raggiungere il posto di lavoro e da questo a quello della sede dell’Appaltatore.
Articolo 21 - Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, previa constatazione della buona esecuzione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore.
I lavori saranno pagati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura per le lavorazioni effettuate, dopo che la stessa fattura è stata opportunamente liquidata dal Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto.
Articolo 22 – Periodo della manutenzione
A partire dalla data di ultimazione di ogni singolo lavoro l'Appaltatore è tenuto, per la durata di 3 mesi, (novanta giorni), all'accurata e gratuita manutenzione delle opere eseguite e quindi a sostituire tutti i materiali non corrispondenti alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e degradazioni avvenuti nelle opere eseguite, non però dei guasti e delle usure che possono verificarsi per effetto dell'uso.
Articolo 23 – Lavori non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà secondo le previsioni dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché il DM 49/2018 anche con la determinazione dei nuovi prezzi in analogia al DPR 207/2010 per la relativa componente di validità definita all’art.217 del D.Lgs 50/2016 e smi, ovvero si procederà in economia con gli operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'Appaltatore a norma del Regolamento stesso.
Articolo 24 – Validità prezzi dell’appalto – Revisione prezzi
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e smi, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Articolo 25 – Risoluzione del contratto
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Nel caso che la rescissione avvenga per colpa della Ditta, per ritardi o per difetti di esecuzione dei lavori, si procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi.. Ogni maggior costo dei lavori rifatti, comprese le eventuali spese per atti, resta a carico della Ditta, mentre gli eventuali utili restano a favore della Stazione Appaltante.
Articolo 26 – Risoluzione del contratto per volontà della stazione appaltante
E’ facoltà dell’Ente Appaltante di risolvere il contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento sia del lavori eseguiti e sia del valore del materiale esistente in cantiere, oltre ad un decimo dell’importo delle opere non eseguite fino ai 4/5, a termini dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016 e smi escluso ogni altro compenso.
Articolo 27 – Verifiche e prove preliminari
Durante lo svolgimento dei lavori e, in ogni caso, prima della dichiarazione della loro ultimazione, l'Amministrazione Appaltante potrà effettuare verifiche e prove preliminari sui materiali impiegati in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e DM 49/2018.
Dette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti sarà compilato regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati ottenuti in quanto non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell’Appaltatore sono state eseguite le modifiche, le aggiunte ed i ripristini necessari.
Tuttavia, malgrado l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari di cui trattasi, l’Appaltatore rimarrà responsabile, anche dopo il collaudo definitivo e sino alla scadenza della prevista garanzia, delle eventuali ulteriori deficienze che avessero a riscontrarsi successivamente alle verifiche e prove medesime.
In particolare, le verifiche e prove preliminari predette potranno consistere:
- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quanto stabilito e prescritto;
- nel controllo che le lavorazioni e le installazioni siano state effettuate secondo quanto suggerito dalla fabbrica o convenuto;
- in prove di laboratorio, ecc..
Articolo 28 – Domicilio dell’appaltatore
Per tutti gli effetti del presente appalto, l’Appaltatore elegge il domicilio presso la sede dell’Amministrazione dell’Istituto Oncologico Veneto.
Articolo 29 – Elenco prezzi e computo metrico estimativo
L’elenco prezzi unitari di riferimento, ed i relativi capitoli (sigla, codice e descrizione) è il Prezziario Regionale Lavori Pubblici, sulla base del quale è stato redatto apposito Computo metrico estimativo sul quale la Ditta aggiudicataria ha formulato la propria offerta economica.
Per le manutenzioni ordinarie i prezzi d’applicazione per l’esecuzione dei lavori saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari del Prezziario Regionale, ovvero eventuali Nuovi Prezzi, sui quali si applicherà integralmente il ribasso d’asta offerto in sede di gara. Per quanto riguarda invece le prestazioni in economia, quali la manodopera, la fornitura a piè d’opera di materiali e l’esecuzione noli, i cui prezzi riportati dell’Elenco Prezzi Unitari non sono comprensivi di spese generali (15%) e utile d’impresa (10%), lo sconto va applicato sull’intero importo come determinato dalla sommatoria delle singole voci costituenti il prezzo unitario.
Per eventuali prezzi unitari non indicati nell'elenco allegato si farà riferimento, ove possibile, al prezzario regionale dei lavori pubblici vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, con calcolo tramite analisi prezzi; oppure si procederà alla determinazione di nuovi prezzi o in economia, come sopra riportato all’art.24. Sull’importo totale per gli eventuali Nuovi Prezzi, comprensivo di paga oraria tabellare, spese generali ed utile d’impresa, sarà applicato integralmente il ribasso percentuale offerto dalla Ditta, come per qualsiasi altro prezzo per lavoro finito di elenco.
Per i lavori di manutenzione saranno utilizzati i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari del Prezziario Regionale, sui quali si applicherà integralmente il ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Articolo 30 - Controversie
Ai sensi dell’art.205 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora in corso d’opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al c.1, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al c.1.
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo xxxxxxx è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al c.1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Articolo 31 – Termini per il pagamento delle somme contestate
Ai sensi dell’art.205, c.6, del D.Lgs. 50/2016 e smi il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
Articolo 32 – Spese contrattuali imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, c.1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.