CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE TRA UNA SOCIETÀ ITALIANA ED UNA SOCIETÀ FRANCESE E VIZI DEL BENE VENDUTO
Avv. XXXXXXX XXXXXXXXX – Avv. XXXXXX XXXXXXXX
Studio XXXXXX
In collaborazione con XXXXXXXXX XXXXXX
CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE TRA UNA SOCIETÀ ITALIANA ED UNA SOCIETÀ FRANCESE E VIZI DEL BENE VENDUTO
Qual’è la normativa più favorevole per il venditore italiano? quale per il compratore italiano?
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Gli obblighi del venditore: duplicità ed unicità di discipline a confronto.
2.1 La normativa della Convenzione
2.1.1 Le obbligazioni del venditore
2.1.2 La violazione delle obbligazioni del venditore
2.2. Le normative italiana e francese.
2.2.1. l’obbligo di garanzia per i vizi
2.2.2 l’obbligo di consegna
3. La responsabilità del venditore
3.1 La nozione giuridica.
3.1.1 La disciplina della Convenzione
3.1.2 Discipline italiana e francese
3.2. Le presunzioni legali
3.2.1 La disciplina italiana
3.2.2 La disciplina francese
3.3 L’obbligo di denuncia dei vizi e di esame dei beni
3.4. L’onere della prova del compratore.
4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione
4.1. La prescrizione dell’azione di responsabilità per i vizi del bene venduto
4.1.1 La determinazione della legge applicabile
4.1.2. Le discipline italiana e francese
4.1.3. il problema dell’incidenza della convenzione sulla normativa interna italiana
4.2. La previsione di clausole limitative della responsabilità per vizi del bene venduto
4.2.1 La disciplina francese
4.2.2 La disciplina italiana
5. Conclusioni.
1. PREMESSA.
Quando una società commerciale avente sede in uno Stato si obbliga a consegnare determinati beni, a trasferirne la proprietà ed a rilasciare tutti i documenti ad essi relativi, ad una società commerciale avente sede in un altro Stato, dietro corrispettivo del pagamento di un prezzo, si è in presenza di un contratto di vendita internazionale.
Tale tipo contrattuale risulta disciplinato in modo uniforme a livello internazionale dalla Convenzione di Vienna del 1980, applicabile quando risulta soddisfatta una delle due condizioni alternative previste dal suo articolo 1:
1) quando la sede di ambo le parti è situata in uno Stato contraente o
2) quando le norme di diritto internazionale privato rinviano all’applicazione della legge di uno Stato contraente1.
1 Art. 1 della Convenzione di Vienna:“1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
In caso di compravendita conclusa tra due società aventi sede rispettivamente in Francia ed in Italia, tale normativa può trovare applicazione, dal momento che la Convenzione di Vienna è stata ratificata sia dall'Italia2 che dalla Francia3 ed è entrata in vigore in entrambi gli Stati il 1° gennaio 1988.
In quanto accordo di diritto materiale uniforme, la Convenzione prevale su ogni altro accordo che sia invece dedicato esclusivamente alla risoluzione dei conflitti tra più leggi astrattamente applicabili, come la Convenzione di Roma del 1980 (e a fortiori il Regolamento CE Roma I 593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili materiali.
E' opportuno rilevare che la disciplina uniforme può, e non deve necessariamente trovare applicazione in presenza di una vendita internazionale: l'art. 6 della Convenzione sancisce, infatti, il principio dell'autonomia delle parti nella scelta del diritto applicabile al contratto. Data la natura dispositiva delle norme predisposte dalla Convenzione, i contraenti hanno dunque la facoltà di escluderne l'applicazione.
A questo riguardo è però doveroso sottolineare che solo un’esclusione espressa può esplicare pienamente la sua efficacia. Una cd. esclusione implicita, che si verifica quando le parti designano la legge che deve regolare il rapporto contrattuale, permette invece di scartare l'applicazione della Convenzione solo nel caso in cui la legge designata sia quella di uno Stato non contraente. Se, viceversa, la scelta cade sulla legge di un qualsiasi Stato contraente, l'applicabilità della Convenzione non può dirsi esclusa, poiché “la Convenzione di Vienna è convenzione di diritto materiale uniforme e prevale sulle norme di diritto internazionale privato rispetto alle quali è norma speciale”4; a tal riguardo, la Corte di cassazione francese ha inoltre precisato che una clausola contrattuale che si limiti a fare riferimento alle “leggi francesi” in generale, e non precisamente al “diritto francese della vendita” non esclude l’applicabilità della Convenzione al contratto, poiché la Convenzione fa parte del diritto sostanziale francese5.
Date queste premesse sono due le questioni fondamentali che debbono porsi le società italiane che si trovano ad operare in veste di venditori o compratori sul mercato francese:
1) È davvero conveniente escludere l'applicazione della Convenzione optando per il diritto nazionale?
2) Considerato che la Convenzione potrebbe trovare applicazione in caso di mancata esclusione espressa e che essa non regola delle questioni cruciali legate al contratto di vendita
– come il termine di prescrizione o la validità di eventuali clausole limitative della responsabilità del venditore previste dal contratto6 – quale è il diritto applicabile e quale diritto converrebbe eventualmente scegliere di applicare alle materie non disciplinate dalla Convenzione?
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente”.
2 Legge italiana n. 765 del 11 dicembre 1985.
3 Decreto francese n. 87-1045 del 22 dicembre 1987.
4 Tribunale di Padova, sez. Este, sentenza del 11/01/2005.
5 Cass.. Com., 13/09/2011, n° 09-70.305, Sté Cd System c/ Sté Cybernetic.
6 Art. 4 della Convenzione di Vienna: “La presente Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:
(a) la validità del contratto o di singole sue clausole o degli usi;
(b) gli effetti che dal contratto possono derivare sulla proprietà dei beni venduti”.
La risposta a tali interrogativi non può che variare in funzione del punto di vista adottato – quello del venditore italiano o del compratore italiano.
La presente analisi del regime di responsabilità del venditore secondo un’ottica comparativa tra le tre fonti giuridiche in questione – la Convenzione di Vienna, il diritto italiano ed il diritto francese - è volta a permettere alle parti contraenti di operare una scelta consapevole del diritto da applicare al contratto.
2. GLI OBBIGHI DEL VENDITORE: DUPLICITA’ ED UNICITA’ DI DISCIPLINE A CONFRONTO
I sistemi giuridici italiano e francese presentano un’impostazione notevolmente diversa rispetto a quella adottata dalla Convenzione di Vienna quanto agli obblighi del venditore: se le normative interne istituiscono una duplice disciplina, la fonte internazionale propende per una nozione unica dell’obbligazione gravante sul venditore.
2.1 LA NORMATIVA DELLA CONVENZIONE.
2.1.1 LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
L’art. 30 della Convenzione di Vienna individua le obbligazioni del venditore nell’”obbligo di consegnare i beni, trasferirne la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi”, e l’art. 35 co. 1 specifica quanto all’obbligo di consegna che “il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto, e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto”.
Sebbene ad un primo sguardo la Convenzione sembri aver voluto sancire una triplice obbligazione a carico del venditore, una lettura attenta di tali disposizioni rivela che in realtà l’obbligazione gravante sul venditore si riduce ad una soltanto, l’obbligo di consegna conforme.
Da un lato, infatti, l’obbligo di rilascio dei documenti relativi ai beni venduti può essere sostanzialmente ricondotto all’obbligo di consegna, di cui costituisce solo una specificazione ulteriore.
Dall’altro lato, anche se la Convenzione menziona l’obbligo di trasferire la proprietà, essa non si occupa in realtà di stabilire il modo in cui il trasferimento si realizza né gli effetti che ne derivano (art. 4 lett. (b) ), per non identificarsi con nessun sistema in particolare e potersi, quindi, coniugare sia con quelli che riconoscono la categoria del contratto con effetti reali, come la Francia e l’Italia, nei quali il trasferimento della proprietà si realizza di norma per effetto della conclusione del contratto di compravendita, che con quelli che ammettono solo il contratto con effetti obbligatori7, per esempio il diritto tedesco8.
Ne consegue pertanto che, nella presente analisi, il riferimento a tale obbligo deve essere interpretato secondo l’impostazione che contraddistingue i sistemi italiano e francese, per cui il trasferimento della proprietà costituisce, di norma, un effetto della conclusione del contratto di compravendita e non un’obbligazione per il venditore.
L ’obbligazione posta dalla Convenzione a carico del venditore può essere individuata pertanto in un unico obbligo di consegna di uno o più beni conformi quanto a qualità, quantità, descrizione ed imballaggio alle previsioni contrattuali (art. 35 co. 1).
7C. Dalia, Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, in Codice della Vendita a cura di X. Xxxxxxxxx x X. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
8 Il diritto tedesco distingue in modo netto il contratto di compravendita (Verpflichtungsgeschäft) con il quale il venditore si obbliga a consegnare la cosa ed a trasferirne la proprietà e reciprocamente il compratore si obbliga a pagare il prezzo, dal successivo atto di disposizione del diritto (Verfügungsgeschäft), con il quale il venditore, ancora proprietario della cosa, ne trasferisce la proprietà al compratore.
2.1.2 LA VIOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Per quanto concerne la violazione dell’obbligazione principale del venditore, la Convenzione di Vienna, al suo articolo 35, stabilisce che essa si identifica nella consegna di beni non conformi al contratto.
La nozione unitaria di "difetto di conformità" dei beni venduti opera secondo la Convenzione in quattro casi:
inidoneità del bene all'uso abituale (a)
inidoneità del bene allo specifico uso contrattualmente stipulato (b)
mancata corrispondenza della qualità del bene a quanto previsto dal contratto (c)
mancata corrispondenza tra la sistemazione o l’imballaggio (d) e quanto previsto dal contratto (co. 2)9.
L a Convenzione individua dunque un’unica obbligazione gravante sul venditore, l’obbligo di
consegna conforme, ed un’unica violazione possibile di tale obbligo, la consegna di beni non conformi al contratto.
Diversa è l’impostazione adottata dal diritto italiano e dal diritto francese.
2.2. LE NORMATIVE ITALIANA E FRANCESE.
Malgrado alcune differenze di formulazione dovute all’attitudine alla puntualizzazione del legislatore italiano contrapposta alla concisione del legislatore francese, è possibile riscontrare una sostanziale concordanza di principio tra le due discipline nel sancire una duplice obbligazione principale in capo al venditore.
L'art. 160310 del Codice civile francese e l'art. 147611 del Codice civile italiano individuano, infatti, nell'obbligo di garantire il compratore per i vizi del bene venduto e nell'obbligo di consegnare il bene al compratore le obbligazioni principali nascenti in capo al venditore per effetto della conclusione del contratto di compravendita12.
9 Art. 35 della Convenzione di Vienna: “ [...] 2.Salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono conformi al contratto se non:
(a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
(b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento;
(c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;
(d) sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni.. [...]”.
10 Art. 1603 del Codice civile francese: “[ Il venditore] ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.”
11 Art. 1476 del Codice civile italiano: “Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa”.
12 L’art. 1476 del Codice civile italiano al n. 2 specifica inoltre l’obbligo del venditore di far acquistare la proprietà della cosa o il diritto al compratore, ma riguarda soltanto i casi in cui la vendita non produce effetti reali immediati; tale obbligo grava altresì anche sul venditore francese nonostante il Codice napoleonico non lo precisi, dal momento che in entrambi i sistemi giuridici la vendita è un contratto consensuale ad effetti reali, dunque in linea di principio il passaggio del diritto – e della proprietà della cosa – dalla sfera giuridica del venditore a quella del compratore si produce automaticamente per effetto del consenso manifestato dalle parti.
Entrambi i sistemi giuridici prevedono due tipi di garanzia, la garanzia per vizi e la garanzia per evizione13.
In questa sede, nel quadro dell’analisi della nozione di conformità del bene venduto, ci occuperemo esclusivamente della garanzia per i vizi del bene venduto.
2.2.1. L’OBBLIGO DI GARANZIA PER I VIZI.
L’obbligo di garanzia per i vizi del bene venduto è disciplinato in modo pressoché analogo dalle normative italiana e francese ed è definito come l'obbligo per il venditore di garantire che la cosa venduta non abbia vizi che:
1. ne determinino l’inidoneità o
2. ne diminuiscano il possibile utilizzo.
Il primo tipo di vizi è indicato esattamente negli stessi termini nell’ambito delle due normative: si tratta dei vizi che “rendono la cosa inidonea all'uso a cui è destinata”14.
Il secondo tipo di vizi, anche se sostanzialmente equivalente, è descritto in termini leggermente diversi dalle due normative: mentre l’art. 1490 del Codice civile italiano fa riferimento ai vizi della cosa che «ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore», l’art. 1641 del Codice civile francese indica i vizi «che diminuiscono l’uso [possibile] della cosa a tal punto che il compratore non l’avrebbe acquistata o avrebbe versato un minor prezzo, se li avesse conosciuti».
La garanzia per i vizi del bene venduto disciplinata dai sistemi giuridici francese ed italiano costituisce – essenzialmente – un pendant di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 35 della Convenzione, poiché disciplina i casi di inidoneità del bene all’uso abituale.
È da notare tuttavia una differenza notevole: la Convenzione non prevede l’ipotesi di vizi che si limitano a ridurre il possibile utilizzo e quindi il valore del bene venduto, senza renderlo però del tutto inidoneo.
Da questo punto di vista, pertanto, la Convenzione risulta più favorevole per il venditore italiano, che dovrà rispondere solo in caso di vizi che rendono il bene inidoneo, mentre le normative nazionali – italiana e francese - favoriscono il compratore italiano, che potrà agire contro il venditore anche quando i vizi riscontrati hanno soltanto diminuito il possibile utilizzo del bene.
In presenza di vizi del bene venduto, entrambe le normative – francese ed italiana - offrono al compratore tre mezzi di tutela:
- l’azione redibitoria (domanda di risoluzione del contratto);
- l’azione estimatoria (domanda di riduzione del prezzo)
- l’azione risarcitoria.
13 Art. 1626 del Codice civile francese: “Anche in assenza di previsione contrattuale espressa, il venditore è tenuto a garantire il compratore dall’evizione totale o parziale della cosa venduta, o dagli oneri o diritti gravanti sulla cosa, taciuti dal venditore al momento della conclusione del contratto”.
Art 1483 del Codice civile italiano: “Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa , il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”.
Art. 1484 del Codice civile italiano: “In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente”.
14 Art. 1641 del Codice civile francese: ”Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine […]”; art. 1490 del Codice civile italiano: ”Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata [...]”.
Sia il diritto francese che il diritto italiano prevedono inoltre un termine di prescrizione dell’azione molto più breve rispetto alla prescrizione ordinaria15.
Una peculiarità del diritto italiano consiste nell’equiparazione, dal punto di vista della tutela, tra la garanzia per i vizi del bene venduto ed un altro istituto, disciplinato dall’art. 1497 del Codice civile italiano, la cd. mancanza di qualità promesse o essenziali, che richiama la lettera
c) dell’art. 35 della Convenzione. Si tratta degli attributi “inerenti alla natura della merce” e riguardanti “tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra”16, ad esempio il colore, il tessuto o la materia.
2.2.2 L’OBBLIGO DI CONSEGNA.
L’art. 1604 del Codice civile francese e la dottrina italiana concordano nel definire la consegna come “il passaggio della cosa venduta nel potere e nel possesso del compratore”. L’obbligo di consegna consiste nel consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il Codice civile italiano include nel suddetto obbligo anche la consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa venduta17, che richiama la lett. d) dell’art. 35 della Convenzione.
Il diritto francese, dopo aver a lungo assimilato le due nozioni, distingue ormai attualmente in modo netto la garanzia per vizi, azionabile in caso di inidoneità del bene all'uso abituale, dall’obbligo di consegna conforme, che riguarda esclusivamente l’idoneità della cosa allo specifico uso stipulato dalle parti al momento della conclusione del contratto – che costituisce, pertanto, un pendant di quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 35 della Convenzione.
Un’ulteriore peculiarità del diritto italiano in tale ambito è rinvenibile nella distinzione tra la consegna di un bene viziato ed il c.d. aliud pro alio18.
L’obbligo di garanzia per vizi risulta, pertanto, formalmente separato dall’obbligo di consegna, nonostante in realtà, nelle situazioni concrete, la distinzione tra i tre istituti giuridici risulti spesso difficile.
Premesse tali considerazioni sulla disciplina italiana, francese ed internazionale delle obbligazioni del venditore, nella presente analisi ci occuperemo della responsabilità del venditore per i vizi del bene venduto, mettendo a confronto le diverse normative applicabili per evidenziare quelle più favorevoli al venditore ed al compratore italiano.
15 cfr. infra, 4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità.
16 Cass. Civ., Sez. II, 13/01/1997 n. 224.
17 Art. 1477 del Codice civile italiano: “La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”.
Art. 1614 del Codice civile francese: “La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita. Da tale giorno, tutti i frutti appartengono al compratore”.
Art. 1615 del Codice civile francese: “L’obbligo di consegnare la cosa comprende i suoi accessori e tutto ciò che è stato destinato al suo uso perpetuo”.
18 L’aliud pro alio si configura quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito; è il caso della vendita di un quadro d’autore falso (Corte di Appello di Firenze, sent. del 18/3/1996) o di una varietà di pianta diversa (Cass. Civ., Sez. III, 19/01/1995, n. 593).
3. LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.
Sotto il profilo della responsabilità del venditore, se la disciplina della Convenzione si discosta dalla tradizionale impostazione dei sistemi giuridici romanistici, l’apparente uniformità tra le normative francese ed italiana cela in realtà molteplici differenze.
3.1. LA NOZIONE GIURIDICA.
3.1.1. DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE.
In base all’art. 36 della Convenzione il venditore è contrattualmente responsabile sia per i difetti di conformità esistenti al momento del passaggio del rischio al compratore19, anche se essi si manifestano solo dopo quel momento (co. 1), sia per quelli successivi, dovuti all’inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate (co. 2) 20.
Secondo il primo comma di tale disposizione, per poter invocare la responsabilità del venditore, il compratore deve fornire la prova di un difetto di conformità, palese o occulto, derivante da fatto proprio del venditore, preesistente al momento del passaggio del rischio.
Il secondo comma, inoltre, stabilisce una presunzione di responsabilità in capo al venditore per i difetti di conformità verificatisi dopo il momento del passaggio del rischio al compratore e che sono riconducibili all’inadempimento di una delle sue obbligazioni.
3.1.2. DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
Le normative italiana e francese prevedono la responsabilità del venditore solo per i vizi già esistenti al momento della conclusione del contratto, e quindi del passaggio del rischio, ma con una differenza considerevole: la normativa francese riconosce la responsabilità del venditore esclusivamente nel caso in cui il compratore dimostri l’esistenza di un vizio occulto21; viceversa, l’art. 1491 del Codice civile italiano sancisce che «non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi».
A tal riguardo, è da rilevare che il vizio facilmente riconoscibile non consiste nel vizio apparente ma in un difetto più palese, che non presuppone un particolare sforzo di diligenza nell’operare il controllo; si tratta pertanto del vizio individuabile ictu oculi22.
Le normative italiana ed internazionale sembrano pertanto più convenienti per il compratore italiano, poiché la nozione di difetto coperto dalla garanzia è più ampia rispetto a quella prevista dalla disciplina francese che, viceversa, favorisce il venditore italiano, responsabile esclusivamente per i vizi occulti del bene venduto.
19 Si ricorda che sia il diritto italiano che il diritto francese prevedono che normalmente il passaggio del rischio dal venditore al compratore si produca al momento della conclusione del contratto.
20 Art. 36 della Convenzione: “1. Il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione per un difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento.
2. Il venditore è anche responsabile per un difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel comma precedente e che è dovuto all’inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate”.
21Art. 1642 del Codice civile francese: “Il venditore non è tenuto a garantire il compratore dai vizi apparenti e di cui il compratore ha potuto convincersi da solo”.
22 X. Xxxxxxx, Manuale di diritto privato, Napoli, 2003 , pag. 1073.
3.2. PRESUNZIONI LEGALI.
Per quanto riguarda l’onere della prova, le normative italiana e francese agevolano considerevolmente il compito del compratore introducendo delle presunzioni legali in capo al venditore, sconosciute alla Convenzione23.
3.2.1. LA DISCIPLINA ITALIANA.
Conformemente all’art. 1494 del Codice civile italiano, “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. / Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.”. Ne risulta quindi che, come affermato dalla Corte di Cassazione, “l’azione di risarcimento dei danni presuppone di per sé la colpa [del venditore], consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa”24.
Il compratore italiano che voglia far riconoscere la responsabilità per vizi del venditore dovrà quindi dimostrare solo l’esistenza di un vizio della cosa al momento della conclusione del contratto; spetterà poi al venditore fornire la prova contraria per potersi liberare da tale responsabilità25.
3.2.2 LA DISCIPLINA FRANCESE.
Dal combinato disposto degli articoli 164326 e 164527 del Codice civile francese, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, emerge l’esistenza di una presunzione di mala fede in capo al venditore professionista: “Il venditore professionista non può ignorare i vizi della cosa venduta, anche se [venduta] ad un [compratore] professionista”28; “[poiché il venditore professionista] deve conoscere i vizi della cosa, la sua buona fede non lo esonera dall’obbligo di risarcire i danni subiti dal compratore”29: si tratta quindi di una presunzione iuris et de iure, che esclude la prova contraria.
Sotto questo profilo, per il venditore italiano la disciplina più conveniente è quella prevista dalla Convenzione, che non prevede alcun tipo di presunzione legale a suo carico, mentre il regime più favorevole al compratore italiano risulta essere quello predisposto dal diritto francese30, che considera in ogni caso il venditore professionista a conoscenza dei vizi del bene venduto.
23 È opportuno precisare a tal riguardo che la presunzione di mala fede prevista dal diritto francese concerne esclusivamente i venditori presi in considerazione nella presente analisi, ossia i venditori professionisti.
24 Cass. Civ., 07/03/2007, n. 5202 cit. in X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, Manuale del diritto privato, Zanichelli Bologna, 2010, pag. 556.
25 Codidetta presunzione “iuris tantum”.
26 Art. 1643 del Codice civile francese: “[Il venditore] risponde dei vizi occulti, anche nell’ipotesi in cui non li avesse conosciuti, a meno che, in tal caso, egli abbia stipulato un’esonerazione dalla garanzia”.
27 Art. 1645 del Codice civile francese: “Se il venditore conosceva i vizi della cosa, egli è obbligato, oltre che alla restituzione dell’importo ricevuto, anche al risarcimento di tutti i danni subiti dal compratore”.
28 Cass. Com., 27/1/1991: Bull. Civ. IV, n° 367; Cass. Civ. II, 30/03/2000: Bull. Civ. II, n° 57.
29 Cass. Civ. I, 16/04/1996: Bull. civ. V, n° 188.
30 È opportuno però rilevare che tale constatazione concernente il punto di vista del compratore vale soltanto in assenza di clausole di limitazione della responsabilità del venditore; in caso di introduzione nel contratto di clausole di questo tipo, i regimi francese ed italiano presentano, invece, una disciplina sostanzialmente uniforme (per la trattazione di tale questione, si rinvia alla prossima sezione relativa alle nozioni non regolamentate dalla Convenzione, cfr. infra, 4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità).
3.3 L’OBBLIGO DI DENUNCIA DEI VIZI E DI ESAME DEI BENI
La scelta della Convenzione di Vienna da parte del venditore italiano e del diritto francese da parte del compratore italiano appare conveniente anche riguardo all’obbligo di denuncia dei vizi.
La normativa internazionale prevede, infatti, due obbligazioni gravanti sul compratore, quella di esaminare i beni e quella di denunciarne i vizi, mentre alcuna previsione è stabilita dal diritto interno francese.
La disciplina italiana, sotto questo profilo, si colloca in posizione intermedia tra i due suddetti estremi, ponendo a carico del compratore solo una delle due obbligazioni previste dalla Convenzione: l’obbligo di denuncia dei vizi.
3.3.1. DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione stabilisce due obbligazioni in capo al compratore che voglia far valere la responsabilità del venditore per i vizi della cosa acquistata: quella di “esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze” (art. 38 co. 1°)31 e quella di denunziare i vizi entro un tempo ragionevole dalla scoperta (art. 39 co. 1) ed al più tardi entro due anni dalla consegna (art. 39 co. 2)32.
L’esame dei beni si pone pertanto come condizione necessaria per la scoperta dei difetti di conformità, la cui denuncia tempestiva consente al compratore di avvalersi dei rimedi a lui garantiti dalla Convenzione in caso di inadempimento del venditore.
Le due disposizioni risultano strettamente connesse: “la verifica dei beni è momento rilevante per la decorrenza del termine di decadenza per la denunzia del difetto di conformità”33.
Il termine per l’esame dei beni decorre dal momento della consegna; il limite temporale entro il quale effettuare l’esame, individuato dall’espressione “nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze”, consiste – sostanzialmente – in pochi giorni lavorativi.
Anche in relazione al termine indicato per adempiere all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 39, il legislatore uniforme ha utilizzato la nozione indeterminata di “tempo ragionevole”, assegnando alla giurisprudenza il compito di stabilire di volta in volta se un dato periodo di tempo utilizzato da un compratore per la denuncia può essere considerato ragionevole o meno.
La ragionevolezza del tempo dipende essenzialmente dalle circostanze di ciascun caso, come la natura deperibile o il carattere stagionale dei beni; il termine si abbrevia, inoltre, in caso di difetti apparenti o facilmente riconoscibili34.
Quanto al termine di due anni previsto dal co. 2°, una pronuncia recente della Corte di cassazione francese ne ha precisato la natura, affermando che si tratta di un “termine di denuncia del difetto di conformità e non di un termine per agire”35. Esso è, quindi, un termine decadenziale assoluto, che decorre dal momento in cui i beni sono effettivamente consegnati
31Il secondo comma dell’art. 38 precisa inoltre che tale esame può essere differito fino al momento dell’arrivo dei beni a destinazione in caso di trasporto dei beni.
32 Art. 39 della Convenzione: “1. L'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo.
2. In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale”.
33 X.Xxxxx, Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, in Codice della Vendita a cura di X. Xxxxxxxxx x X. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
34 Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 31/01/1996, ha considerato ad esempio che la misura eccessiva di un capo di abbigliamento è difetto apparente, tenuto conto della qualità di esperto rivestita dal compratore in quel determinato settore; il termine per la denuncia, quindi, deve essere ridotto. Nel caso di specie, il periodo di ventitré giorni dalla consegna rende quest’ultima tardiva.
35 Cass. Com., 03/02/2009, JCP E 2009, 1408, nota di X. Xxxxxxxx; Contrats conc. Consom. 2009, comm. 96, nota di X. Xxxxxxxx.
al compratore o xxxxx a sua disposizione e che impedisce quindi al compratore di denunciare un vizio successivamente alla scadenza del suddetto termine36, in ossequio al principio di certezza del diritto.
Ne consegue che, in relazione a vizi già presenti al momento del passaggio del rischio ma apparsi appena prima della fine del biennio,“anche se effettuata entro un termine ragionevole, la loro denuncia sarà inefficace se interverrà più di due anni dopo la consegna effettiva della merce al compratore; [...] a fortiori, ogni denuncia di vizi apparsi a seguito della scadenza del termine sarà totalmente inutile”37.
Tale termine biennale non costituisce quindi un termine di prescrizione, poiché “la denuncia di un difetto non comporta ipso facto l’esercizio di una azione in giustizia”38; a sostegno di tale affermazione è peraltro opportuno ricordare che la prescrizione è una delle materie non disciplinate dalla Convenzione e sarebbe pertanto del tutto illogico interpretare il termine decadenziale previsto al secondo comma dell’articolo 39 della Convenzione come un termine di prescrizione39.
La Convenzione di Vienna si mostra dunque complessivamente molto esigente verso il compratore professionista; ciononostante, quest’ultimo dispone comunque di un’“ancora di salvezza”40, che consiste nella possibilità di provare la mala fede o l’ignoranza colposa del venditore: l’articolo 40 prevede infatti che il compratore è liberato dall’onere di esaminare i beni e di denunciarne le irregolarità “se il difetto di conformità riguarda fatti di cui il venditore era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare e che non aveva rivelato al compratore”. Tale previsione è volta a sanzionare il comportamento reticente del venditore nell’adempimento del proprio dovere di informazione, che consiste in una specificazione del generale principio di buona fede di cui all’art. 741 della Convenzione.
3.3.2. DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
A differenza della Convenzione di Vienna, il diritto italiano si limita a prevedere l’obbligo di denuncia dei vizi dei beni: in conformità all’art. 1495 del Codice civile italiano, il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla consegna del bene, se si tratta di vizi apparenti, e dalla scoperta, in caso di vizi occulti, mentre la denuncia non è necessaria se il venditore ha ammesso l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
Il diritto francese, dal canto suo, si pone agli antipodi rispetto alla severità della Convenzione nei confronti del compratore, dal momento che non predispone né un’obbligo di esame dei beni, né un’obbligo di denuncia dei vizi a suo carico.
L’analisi delle differenze tra le normative internazionale, italiana e francese riguardo all’obbligo di denuncia dei vizi e di esame dei beni rileva ai fini della nostra trattazione per la loro incidenza sull’onere della prova del compratore.
36 Cass. Com., 8/04/2009, RTD civ. 2009. 688, osservazioni P. Remy-Corlay.
00 X. Xxxxx, Xx vente internationale de marchandises, Droit uniforme, LGDJ, 2000, n° 312, p. 275.
38 M. B . Audit, La vente internationale des marchandises, LGDJ, 1990, n° 104, p. 102.
39 Quanto alle difficoltà di calcolo del termine di prescrizione in caso di applicazione della Convenzione ad un contratto di compravendita internazionale di merci e sui problemi di articolazione del termine decadenziale di cui all’art. 39 co. 2 della Convenzione con il termine di prescrizione previsto dal diritto interno – francese ed italiano-, cfr. infra, 4. Le questioni non affrontate dalla Convenzione: prescrizione e clausole limitative della responsabilità.
00 X-X. Xxxxxx, Xxxxxx et Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale des marchandises, RDC Octobre 2009
41 Art. 7 della Convenzione:
“1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione, nonchè di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.
2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato”.
3.4 L’ONERE DELLA PROVA DEL COMPRATORE.
In base al combinato disposto degli articoli 38 e 39 della Convenzione, sul compratore incombe l’onere di dimostrare:
1) che il venditore non ha adempiuto una sua obbligazione essenziale;
2) di aver esaminato i beni nel più breve tempo possibile
3) di aver denunciato i difetti di conformità dei beni entro un tempo ragionevole e di aver specificato la natura dei difetti.
In caso di applicazione del diritto italiano, il compratore deve fornire la prova:
1) dell’esistenza di un vizio dei beni venduti al momento della conclusione del contratto
2) di aver denunciato i vizi dei beni venduti entro otto giorni dalla consegna in caso di vizi apparenti o dalla scoperta in caso di vizi occulti.
Il diritto francese impone invece al compratore esclusivamente di dimostrare l’esistenza di un vizio occulto dei beni al momento della conclusione del contratto.
Nello schema seguente sono messe a confronto le discipline internazionale, italiana e francese concernenti gli oneri gravanti sul compratore per far valere un difetto del bene venduto.
CONVENZIONE DI VIENNA | DIRITTO ITALIANO | DIRITTO FRANCESE | |
ESAME DELLE MERCI | «nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze» (art. 38) | Non richiesto | Non richiesto |
DENUNCIA DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ | «entro un tempo ragionevole» dall’esame delle merci (art. 39 co. 1); decadenza: due anni dalla consegna (art. 39, co. 2) | «entro otto giorni» dalla consegna in caso di vizi apparenti o dalla scoperta in caso di vizi occulti (art. 1495, co. 1, c.c.) | Non richiesto |
ONERE DELLA PROVA | 1. inadempimento del venditore 2.esame dei beni nel più breve tempo possibile 3.denuncia dei difetti di conformità dei beni entro un tempo ragionevole, con precisazione della natura dei difetti | 1. esistenza di un vizio dei beni al momento della conclusione del contratto 2. denuncia del vizio entro otto giorni -dalla consegna se vizio apparente, - dalla scoperta se vizio occulto | 1. esistenza di un vizio occulto dei beni al momento della conclusione del contratto |
Dal punto di vista degli oneri imposti al compratore, è pertanto possibile consigliare ancora una volta al compratore italiano di scegliere l’applicazione del diritto francese ed al venditore italiano di propendere per l’applicazione della Convenzione di Vienna.
4. LE QUESTIONI NON DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE
Prima di poter stabilire con certezza quale sia il diritto più favorevole per il compratore italiano e quale per il venditore italiano nell’ambito di un contratto di vendita concluso con un operatore francese, è tuttavia necessario tenere in considerazione il fatto che la Convenzione di Vienna non disciplina questioni cruciali legate al contratto di vendita, come il termine di prescrizione e la validità di eventuali clausole limitative della responsabilità del venditore previste dal contratto.
Prendendo atto di tale circostanza, è allora opportuno stabilire, per ognuna di queste materie, quale sia il diritto applicabile al contratto secondo le regole di diritto internazionale privato (salvo in caso di esclusione espressa dell’applicazione della Convenzione di Vienna), per poi analizzare le discipline previste dal diritto italiano e dal diritto francese al fine di constatare quale diritto risulti più conveniente per il venditore italiano e quale per il compratore italiano.
4.1. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER VIZI DEL BENE VENDUTO
Nel caso in cui le parti contraenti italiana e francese non abbiano escluso espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna, si pone il problema del calcolo del termine di prescrizione, stante il silenzio della Convenzione stessa su tale questione.
4.1.1 LA DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE.
La legge applicabile alla prescrizione deve essere determinata secondo le norme sul conflitto di leggi; a tal proposito, sia il Regolamento Roma I CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sia la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili materiali, prevedono che la prescrizione sia disciplinata dalla legge del contratto, cioè dalla legge scelta dalle parti contraenti o, in mancanza di scelta, dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale.
La legge applicabile al calcolo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità per vizi del bene venduto sarà dunque la legge italiana in caso di venditore italiano e la legge francese in caso di compratore italiano.
4.1.2. LE DISCIPLINE ITALIANA E FRANCESE.
La normativa italiana prevede una prescrizione ordinaria di dieci anni che decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato42; tuttavia l’art. 1495 co. 3° del Codice civile italiano introduce un’eccezione alla prescrizione decennale in materia di garanzia per i vizi del bene venduto (a cui è equiparata la mancanza di qualità), fissando la prescrizione dell’azione in un anno dalla consegna del bene43.
L’art. 2224 del Codice civile francese istituisce invece un termine di prescrizione quinquennale in materia mobiliare, che decorre dal giorno in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che permettono l’esercizio dell’azione; un’eccezione è prevista anche in questo caso in materia di vizi del bene venduto dall’art. 1648
42 Art. 2946 del Codice civile italiano: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”; art. 2935 del Codice civile italiano: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
43 Art. 1495 del Codice civile italiano: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna (1522; att. 172)”.
co. 1 del Codice civile francese, che fissa la prescrizione dell’azione in due anni dalla scoperta del vizio44.
Nello schema seguente sono messe a confronto le due discipline, italiana e francese, in materia di prescrizione del diritto di agire contro il venditore.
Diritto italiano | Diritto francese | Diritto italiano | Diritto francese |
Garanzia per vizi (o mancanza di qualità) | Garanzia per vizi occulti | Prescrizione ordinaria (Aliud pro alio) | Prescrizione ordinaria |
1 anno dalla consegna | 2 anni dalla scoperta | 10 anni dalla conoscenza/ conoscibilità dei fatti | 5 anni dalla conoscenza/ conoscibilità dei fatti |
4.1.3. IL PROBLEMA DELL’INCIDENZA DELLA CONVENZIONE SULLA NORMATIVA INTERNA ITALIANA.
In caso di applicazione del diritto italiano in materia di prescrizione, si pone il problema di accordare il termine biennale di decadenza dell’obbligo di denuncia dei vizi, previsto dalla Convenzione di Vienna, con il termine annuale di prescrizione previsto dal Codice civile italiano.
Benché né la giurisprudenza né la dottrina si siano ancora espresse al riguardo, la soluzione contenuta in una sentenza del 200345 su una questione molto simile, seppur relativa al trasporto internazionale di merci, potrebbe essere applicata alla vendita internazionale di merci: “il legislatore internazionale, prevedendo un termine di decadenza superiore al termine di prescrizione in vigore nei sistemi giuridici nazionali, ha voluto stabilire un termine ultimo oltre il quale l’azione di responsabilità non può più essere esercitata; e questo allo scopo di evitare che tramite continue interruzioni della prescrizione, il diritto possa essere fatto valere perpetuamente”.
Secondo quest’impostazione, se il compratore vuole agire contro il venditore, oltre a denunciare il vizio del bene in un «termine ragionevole» ed in ogni caso nel termine di due anni, deve interrompere la prescrizione nell’anno seguente alla consegna della merce.
Dalla presente analisi delle discipline francese ed italiana in materia di prescrizione si evince che l’applicazione del diritto francese è più conveniente per il compratore italiano, che
dispone di due anni dalla scoperta del vizio per esercitare l’azione, mentre la normativa italiana favorisce il venditore italiano, poiché in tal caso il compratore sarebbe obbligato ad agire entro un anno dalla consegna del bene venduto.
4.2. LA PREVISIONE DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITÀ PER VIZI DEL BENE VENDUTO.
Come per la prescrizione, in assenza di disciplina predisposta dalla Convenzione relativamente alla validità di eventuali clausole limitative della responsabilità del venditore per i vizi del bene venduto, la legge applicabile a tale questione cruciale del contratto di compravendita di merci deve essere determinata in base alle regole di diritto internazionale privato, secondo le quali la validità del contratto o di una sua disposizione si stabilisce in base alla legge che sarebbe applicabile se il contratto o la disposizione fossero validi46.
44 Art. 2224 del Codice civile francese: “Le azioni personali o reali mobiliari si prescrivono in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il titolare del diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che ne permettono l’esercizio”; art. 1648 co. 1 del Codice civile francese: “l’azione in materia di garanzia per vizi deve essere esercitata dal compratore entro due anni dalla scoperta del vizio”.
45 Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4006 del 25/10/2003.
46 Art. 10 Regolamento CE Roma I n. 593/2008.
Ne consegue, pertanto, che in caso di compratore italiano risulterà applicabile la legge francese, in caso di venditore italiano la legge italiana 47.
4.2.1. LA DISCIPLINA FRANCESE.
In base all’articolo 164348 del Codice civile francese, è possibile inserire nel contratto di compravendita una clausola limitativa della responsabilità del venditore per i vizi del bene venduto. Una clausola di questo tipo non poò però essere efficacemente opposta al compratore:
- in caso di mala fede del venditore o
- se il compratore non ha prestato il suo consenso alla previsione della clausola. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che una clausola figurante esclusivamente sulla fattura e non sul buono d’ordine sottoscritto dal compratore non può trovare applicazione49.
Nonostante la disposizione del Codice civile sembri ammettere testualmentela validità di clausole contrattuali limitative della responsabilità del venditore, tale ammissione vale in realtà pienamente soltanto in caso di contratto concluso da un venditore non professionista.
Come già precisato50, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto, infatti, una presunzione assoluta di mala fede in capo al venditore professionista, non soltanto in caso di contratti stipulati con un consumatore o con un non professionista, categorie di compratori coperti da una disciplina molto protettiva contenuta nel Codice del consumo francese51, ma anche in caso di compravendita conclusa con un compratore professionista.
Tale presunzione incide sulla disciplina delle clausole limitative della responsabilità del venditore professionista, comportando per lui la perdita della possibilità di poter stipulare clausole di questo tipo.
La Corte di Cassazione afferma, infatti, che il venditore professionista, “tenuto a conoscerli, non può far valere una clausola di esclusione anticipata della sua garanzia per vizi occulti”52; la stessa soluzione vale anche in caso di clausole che limitano la garanzia53.
Il diritto francese, a differenza di quello italiano, stabilisce, inoltre, che in caso di contratti conclusi fra venditori e compratori professionisti della stessa specialità, è possibile la previsione una clausola limitativa della responsabilità del venditore per i vizi del bene venduto54, ma tale clausola non potrà trovare applicazione in caso di dolo o colpa grave del venditore55.
4.2.2. LA DISCIPLINA ITALIANA.
In base al secondo comma dell’art. 149056 del Codice civile italiano, la garanzia per i vizi del bene venduto può essere limitata convenzionalmente; le clausole utilizzate più
47 cfr. infra, 4. A. I. La prescrizione dell’azione di responsabilità per vizi del bene venduto – La determinazione della legge applicabile.
48 Art. 1643 del Codice civile francese: “Il venditore risponde dei vizi occulti, anche se non li conosceva, a meno che, in questo caso, non abbia stipulato che non è tenuto ad alcuna garanzia”.
49 Cass. Com. 7/12/2010, n° 09-71.355.
50 cfr. infra, 3. B. II. Presunzioni legali – La disciplina francese.
51 Ordinanza n. 2005-136 del 17 febbraio 2005.
52 Cass. Civ. III, 3/01/1984 : Xxxx. xxx. XXX, xx 0; Cass. Com. 17/12/1973: Bull. civ. IV, n° 367.
53 Cass. Com. 4/06/1969 : D. 1970. 51 ; Cass. Civ. I, 5/05/1982: Bull. Civ. I, n° 163.
54 Cass. Com. 6/11/1978 e Cass. Civ. III, 30/10/1978: JCP 1979. II. 19178; Cass. Com. 3/12/1985: Bull. Civ. IV, n° 287;
Cass. Civ. I, 20/02/1996: Bull. Civ. I, n° 86; Cass. Civ. III, 27/09/2000.
55 Cass. Civ. I, 24/02/1993 : Xxxx. xxx. X, xx 00.
56 Art. 1490 del Codice civile italiano: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
frequentemente sono la clausola “visto ed accettato nello stato in cui si trova” e la clausola “vista e piaciuta”57.
La clausola contrattuale limitativa della garanzia per i vizi dovuta dal venditore è, però, nulla e se il venditore ha in mala fede (cioè con dolo o colpa grave) taciuto al compratore i vizi della cosa, in applicazione della regola generale fissata dall’art. 122958 del Codice civile. Una tale clausola è, infatti, considerata vessatoria e deve pertanto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 134159 del Codice civile60.
Come il diritto francese, anche il diritto italiano, in attuazione dell’art. 7 della Direttiva 1999/44/CE, esclude la possibilità di inserire clausole limitative o esoneratorie della responsabilità del venditore professionista in caso di vendita conclusa con un compratore consumatore: l’art. 134 del Codice del consumo italiano dispone infatti che “è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti” al compratore consumatore.
Il diritto italiano, al contrario di quello francese, non estende però la nullità delle clausole limitative della responsabilità anche ai contratti conclusi fra venditori e compratori professionisti, dimostrandosi quindi più favorevole per il venditore di quanto non lo sia la disciplina francese.
In questo schema sono riassunte le discipline italiana e francese della clausola limitativa della garanzia per i vizi.
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA PER VIZI | DIRITTO ITALIANO | DIRITTO FRANCESE |
Contratto tra venditore non professionista e compratore non professionista | Xxxxxx salvo mala fede | Valida salvo mala fede |
Contratto tra venditore professionista e consumatore | Nulla | Nulla |
Contratto tra venditore professionista e compratore professionista | Xxxxxx salvo mala fede | Nulla |
Contratto tra venditore e compratore professionisti della stessa specialità | Valida salvo mala fede | Valida salvo mala fede |
In questa materia, quindi, la normativa italiana risulta più conveniente per il venditore italiano, mentre la disciplina francese favorisce il compratore italiano.
57 La giurisprudenza ha precisato che la clausola “vista e piaciuta”, la quale ha per scopo di accertare consensualmente che il compratore abbia preso visione della cosa venduta, vale ad escludere la garanzia per i vizi soltanto “qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede” (Cass. Civ. Sez. II, 3/07/1979 n. 3741).
58 Art. 1229 del Codice civile italiano: “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilit del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).
E’ nullo (1421 e seguenti) altres qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilit per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31)”.
59 Art. 1341 del Codice civile italiano: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorit giudiziaria”.
60 Cass. Civ. Sez. II, 23/12/1993 n. 12759. Tale principio vale anche per i contratti internazionali, cfr. X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx, Condizioni generali e Convenzione di Vienna, in “Diritto e formazione”, n° 1-2011, x. 00 xx.
0. CONCLUSIONI.
Quanto ai quesiti posti nella premessa, sulla base di una valutazione complessiva delle differenze riscontrate tra i diritti francese, italiano ed internazionale in materia di vendita internazionale di merci, è pertanto possibile consigliare:
- al venditore italiano, di adoperarsi affinché NON venga prevista un’esclusione espressa d ell’applicazione della Convenzione di Vienna al contratto, in modo tale che il contratto risulti disciplinato dalla Convenzione di Vienna e, per le questioni non trattate dalla Convenzione, dal diritto italiano, applicabile secondo le regole di diritto internazionale privato ed in particolare dell’articolo 4 1. a) del Regolamento CE Roma I n. 593/2008, che designa la legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale.
- al compratore italiano, di fare in modo che v enga inserita un’esclusione espressa
dell’applicazione della Convenzione di Vienna al contratto, che risulterà allora integralmente disciplinato dalla legge francese, applicabile conformemente alle regole di diritto internazionale privato.