Indice
U.O. Risorse Umane – Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro Servizio Tecnico | |||
PROGETTO DEFINITIVO | |||
N° progetto | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE -ANNO 2020 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO Rimodulato a seguito di aggiudicazione | ||
30/09/2020 | |||
Aggiornamento | |||
importo lavori ribassato del 32,81% 498.658,81 € | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 41.890,08 € | importo stimato costi manodopera 332.136,18 € | |
Opere in economia €uro | Rimborso fatture (IVA compresa) €uro | importo totale appalto 540.548,89 € | |
Il Comandante Generale | Xxxx. Xxx Xxxxxxxx | ||
Il Dirigente Responsabile della U. O. | Gen. Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Il Responsabile del Procedimento | Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | ||
I Progettisti | F.P.I. Xxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxxxx | ||
Coordinatore per la Sicurezza | Geom. Xxxxxx Xxxxxxx | ||
Impresa | |||
Legale Rappr. | |||
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Ribasso contrattuale | |||
Importo netto |
Per l’Impresa EDIL MA. VI TORINO S.R.L. | Il Responsabile del procedimento Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | I progettisti F.P.I. Xxxxx Xxxxxxx Geom. Xxxxxx Xxxxxxx |
Indice
SCHEMA DI CONTRATTO
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 Ammontare dell’appalto e categorie 4
Quadro Economico 4
quadro costo dalla MDO 5
Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori 5
Art. 3 Forma dell’Appalto 6
Art. 4 Disposizioni Generali 6
Art. 5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale 7
Art. 6 Documenti del contratto 7
Art. 7 Elezione del domicilio e rappresentante dell’appaltatore 8
Art. 8 Cauzioni e garanzie 8
Cauzione provvisoria 8
Cauzione definitiva 9
Requisiti di concorrenti riuniti 9
Art. 9 Obblighi di tracciabilità finanziaria rispetto normativa subappalto ed antimafia 10
Obblighi di tracciabilità 10
Art. 10 Fallimento dell’Appaltatore 10
Art. 11 Subappalto: condizioni generali 11
Pagamento dei subappaltatori 12
Subappalto: condizioni aggiuntive 12
Art. 12 Antimafia 13
Art. 13 Clausole aggiuntive 13
Art. 14 Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro. Contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza 14
Art. 15 Direzione lavori, Direzione del cantiere 15
Direzione lavori 15
Direzione del cantiere 15
Art. 16 Norme di sicurezza generali - piani di sicurezza - adempimenti ex d.lgs 81/08 e s.m.i 17
Art. 17 Controllo del personale di cantiere 19
Art. 18 Occupazione di suolo pubblico 19
Art. 19 Ritrovamento di oggetti e materiali 20
Art. 20 Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori 20
Art. 21 Composizione societaria - fusioni - trasferimenti d’azienda - cessione del credito21
SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI 22
Art. 22 Criterio di gestione 22
Art. 23 Consegna dei lavori 22
Art. 24 Durata - ultimazione dei lavori 24
Ultimazione dei lavori 25
Ultimazione per ordinativi i cui tempi d’esecuzione superino la scadenza contrattuale 25
Art. 25 Condotta dei lavori 25
Norme generali condotta dei lavori 25
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera 26
Xxxxxx, comunicazioni, istruzioni 26
Disposizioni generali di cantiere 27
Emissioni sonore 27
Art. 26 Penali 27
Art. 27 Sospensioni e proroghe dei lavori 28
Art. 28 Oneri generali 30
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 30
Art. 29 Oneri di cantiere 30
Oneri a carico dell'Appaltatore 30
Art. 30 Responsabilità dell’appaltatore per danni 31
Art. 31 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 32
Art. 32 Misurazione dei lavori e delle forniture 33
Art. 33 Valutazione dei lavori a misura 33
Art. 34 Pagamenti in acconto e ritenute 33
Art. 35 Conto finale 33
Art. 36 Tracciabilità 34
Art. 37 Spese contrattuali imposte tasse 35
Art. 38 Accettazione; qualità ed impiego dei materiali 35
Art. 39 Riserve 36
Art. 40 Definizione delle controversie 36
PARTE SECONDA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LAVORAZIONI 37
Art. 41 Lavorazioni oggetto di appalto 37
Art. 42 Ulteriori attività ed opere 39
SCHEMA DI CONTRATTO
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati:
“Lavori di manutenzione ordinaria delle strutture in uso al Corpo di Polizia Locale Roma Capitale per l’anno 2020”
Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell’elenco prezzi, consistono in interventi non predeterminati nel numero e nel tempo ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità del Corpo.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi, trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
I lavori, i servizi, e le forniture sono definiti in dettaglio nel “CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI”.
Art. 2 Ammontare dell’appalto e categorie
A seguito dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta EDIL MA. VI TORINO S.R.L. (Giusta Determinazione Dirigenziale prot RH/256662/2020 del 22/12/2020) Il quadro economico dell’appalto, viene come di seguito rimodulato:
QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Ordinaria delle strutture in uso alla P.L.R.C anno 2020/2021 | |||||||
DESCRIZIONI | Netto | IVA | Totale | ||||
A | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | ||||||
A1 | importo lavori | € 498658,81 | € | 109.704,94 | € | 608.363,75 | |
A2 | costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 41.890,08 | € | 9.215,82 | € | 51.105,90 |
Tot.importo di aggiudicazione | € 540.548,89 | € 118.920,76 | € | 659.469,65 | |||
B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. | ||||||
B1 | incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 | € | 12.435,87 | ||||
Totale Generale Progetto (A+B) | € | 671.905,52 |
Come si evince dal quadro economico soprastante, l’importo dei lavori d’appalto,
comprensivo dei costi per la sicurezza, ammonta a € 540.548,89 esclusa IVA.
L’importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs 81/2008 e s.m.i., è stimato in € 41. 890,08 esclusa IVA.
I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate di seguito nel presente contratto.
Per la valutazione economica dei lavori e la stima dei costi della sicurezza, è stata utilizzata la Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 412/012, pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto 2012, n.41 supplemento 1 e adottata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 197 - 8 maggio 2013 dal quale sono state estrapolate le voci di prezzo che congiuntamente a n. 48 nuovi prezzi elaborati in fase progettuale configurano l’ elenco prezzi posto a base di gara.
I costi della sicurezza sono stati stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, valutando i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Occorre evidenziare che, per quanto riguarda gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria
a rottura che dovessero necessitare, non ancora individuati in dettaglio, non è stato possibile stabilire con certezza le lavorazioni ed i costi della sicurezza che si renderanno necessari adottare.
Pertanto, la stima potrà essere oggetto di modifica, in aumento o in riduzione, sia delle voci che
delle quantità, nel rispetto dell’importo totale affidato.
Sono esclusi dalla stima, i costi inerenti gli oneri aziendali della sicurezza, ovvero quota parte delle spese generali che il datore di lavoro deve sostenere per un determinato cantiere/intervento al fine della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori.
Lavori di Manutenzione Ordinaria per le sedi della Polizia Locale di Roma Capitale ANNO 2020 | ||||
STIMA DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA PER CATEGORIE DI LAVORO | ||||
CATEGORIE | TOTALE DELLE CATEGORIE DI LAVORI | Incid.% M.O. D.D. 11/12/78 | COSTI PER M.O. | |
n. | descrizione | |||
1 | DEMOLIZIONE, RIMOZIONI, TRASPORTI | € 13.745,32 | 80,00% | € 10.996,26 |
2 | OPERE MURARIE | € 22.733,69 | 42,00% | € 9.548,15 |
3 | IMPERMEABILIZZAZIONI | € 32.844,90 | 40,00% | € 13.137,96 |
4 | SOTTOFONDI, XXXXXXXX, PAVIMENTAZIONI | € 38.338,51 | 42,00% | € 16.102,17 |
5 | CONTROSOFFITTI | € 2.829,87 | 40,00% | € 1.131,95 |
6 | OPERE DA FABBRO | € 10.714,93 | 40,00% | € 4.285,97 |
7 | OPERE DA PITTORE | € 312.053,45 | 40,00% | € 124.821,38 |
8 | OPERE DI RIPRISTINO FUNZIONALE | € 140.216,81 | 55,00% | € 77.119,25 |
9 | IMPIANTO ELETTRICO | € 143.792,09 | 45,00% | € 64.706,44 |
10 | IMPIANTO IDRICO SANITARIO | € 21.683,47 | 43,00% | € 9.323,89 |
11 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO | € 3.209,20 | 30,00% | € 962,76 |
TOTALI | € 742.162,24 | MEDIA 44,75% | € 332.136,18 |
Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori
Categoria prevalente | Classifica | Importo dei lavori |
OG1 | II | € 438.749,39 |
Categorie scorporabili | Classifica | Importo effettivo dei lavori |
OG2 | I | € 152.033,13 |
OS30 | I | € 151.379,72 |
Schema di Contratto e Capitolato d'Appalto manutenzione locali in uso alla Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2020 | Visto: Il Responsabile del Procedimento | pag. 5 di 39 |
Art.3 Forma dell'appalto
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) del D. Lgs.
50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010.
L’importo contrattuale, così come determinato in sede di gara può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 comma 12, del Nuovo Codice degli Appalti (c.d. “Quinto d’obbligo”) e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
Sono escluse le opere/forniture/servizi relative a lavori necessitanti di tecniche specializzate d’intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che la Stazione Appaltante ritenga di far eseguire da altre Imprese.
Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rimanda alla PARTE
SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO.
Art. 4 Disposizioni Generali
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas S.p.a., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L e ulteriori enti competenti, circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato Speciale di Appalto.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L’appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione della Stazione Appaltante (S. A.) in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 Documenti di contratto
Integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
a) Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. noto come Codice degli Appalti e dei contratti pubblici e s.m.i.;
b) Legge n. 120 del 11.09.2020
c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e xx.xx. ii. noto come testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) D.lgs 42 del 22.01.2004 noto come Codice dei beni Culturali e del Paesaggio
e) Codice Civile;
f) Vigenti normative in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;
g) Vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato e successive modifiche e integrazioni;
h) La legge 741/81; Legge 486/97, DPR 252/98;
i) Regolamento d’esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
cioè il DPR 207/201° nella parte ancora in vigore;
j) Le Direttive, i Regolamenti e le Linee Guida dell’ANAC in materia di Appalti e Concessioni, in particolare il Protocollo d’intesa tra ANAC e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014: “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture – UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa;
k) Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8
del 07/03/2013;
l) Protocollo d’Intesa siglato tra Prefettura- UTG di Roma e Roma Capitale in data 21 luglio 2011;
m) Patto d’integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015 s.m.i;
n) il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
o) Il Piano di Sicurezza e coordinamento dei lavori
p) il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale;
q) tutti gli elaborati del progetto;
r) la tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina
n. 197 del giorno 8 maggio 2013;
s) Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D, Lgs 50/2016 nonché le altre polizze ivi previste.
t) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), previsto dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016
che ha recepito l’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE.
I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d'appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, e il DGUE, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Art. 7 Elezione del domicilio e rappresentante
dell’appaltatore
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Roma presso
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente alla Stazione Appaltante, con formalizzazione tramite pec entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l’effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l’Amministrazione della Stazione Appaltante, a sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto all’ Ordine o Collegio professionale.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art.8 Xxxxxxxx e garanzie
Cauzione provvisoria
Poichè non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, la cauzione provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 120 del 11.09.2020
Schema di Contratto e Capitolato d'Appalto manutenzione locali in uso alla Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2020 | Visto: Il Responsabile del Procedimento | pag. 8 di 39 |
Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, al momento della sottoscrizione del contratto e/ o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fideiussoria), sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7, per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte
In particolare l’Amministrazione della S. A. potrà avvalersi di tale garanzia per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori (art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016).
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento.
Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione di atto unilaterale scritto e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
La suddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di opera, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore
risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Foro competente è quello di Roma.
Requisiti di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria definitiva (103 comma 10 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) è costituita, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità “pro-quota” nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale.
Schema di Contratto e Capitolato d'Appalto manutenzione locali in uso alla Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2020 | Visto: Il Responsabile del Procedimento | pag. 9 di 39 |
Art. 9 Obblighi di tracciabilità finanziaria - rispetto normativa subappalto ed antimafia
Obblighi di tracciabilità
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui agli artt. 3 e 6 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. A tal riguardo l’ANAC ha adottato tre atti di determinazione rispettivamente, n.8 del 18.10.2010, n.10 del 22.12.2010, e per ultimo n. 4 del 2011 recante “Linee Guida sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla
L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 10 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D. Lgs. 50/2016 così come novellato dalla L.58/2019
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Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Art.11 Subappalto: condizioni generali
Le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità specificate nel disciplinare, nonché di quanto prescritto dall’art.105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività - ovunque espletate - che richiedano l'impiego di manodopera (forniture con posa in opera, noli a caldo) se l’importo relativo superi:
a) singolarmente il 2% dell’importo delle prestazioni affidate;
b) il valore di 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
È vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore a quanto previsto all’art. 105 comma 2 e, in ogni caso, superiore al 40%. L’autorizzazione al subappalto/cottimo va richiesta alla stazione appaltante che, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni della richiesta stessa, mentre per i subappalti e cottimi di importo inferiore al 2%, l’autorizzazione ai sensi del medesimo comma, verrà rilasciata entro quindici giorni.
I suddetti termini possono essere prorogati una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto.
In particolare, ai sensi dei commi 2, 4, 9 e 14 dell’art. 105 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l’autorizzazione è subordinata a:
1) indicazione dell’appaltatore, all’atto dell’offerta o nell’atto d’obbligo nel caso di varianti in corso d’opera, dei lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto e che sia qualificato nella relativa categoria;
3) presentazione, a corredo dell’istanza di subappalto/cottimo, di:
1. contratto di subappalto/cottimo, contenente esplicita clausola da cui risulti che l’impresa corrisponderà, per i lavori e le opere in subappalto/cottimo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, con l’espressa indicazione della sopra riportata clausola di tracciabilità ex ’art. 3 comma nono della legge 136/2010;
2. certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore e/o cottimista, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto/cottimo, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A;
3. certificazione di non sussistenza, nei confronti del subappaltatore/cottimista, di alcuno dei divieti previsti dal d.lgs 159/2011 e s.m.i.
4. dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 C.C., con il subappaltatore/cottimista;
5. dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l’eseguita verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
6. nel caso di associazione temporanea, società o consorzio, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da ciascuna delle imprese partecipanti.
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Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art.105 D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
Sussiste obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla Direzione dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento con copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici, o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.
In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.
Subappalto: condizioni aggiuntive
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto/cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione della S. A., l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione della S. A. stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia di inizio lavori, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.
L’Appaltatore e, per il suo tramite, le Imprese subappaltatrici dovranno produrre
periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere entro quindici giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione della S. A., ogni modificazione intervenuta nei loro assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.
Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., ove nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente articolo.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs.
276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
-di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
-di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati.
-che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali al fine di non rientrare in una delle clausole di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 12 Antimafia
Ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, la Stazione Appaltante fino all'attivazione della banca dati, acquisisce d'ufficio tramite le Prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le Prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92 del menzionato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
Art. 13 Clausole aggiuntive
A seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data 21 luglio 2011, da parte di Roma Capitale del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Roma, relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione dei lavori in questione, relativamente, in particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati:
• Trasporto di materiali a discarica;
• Trasporto e smaltimento dei rifiuti;
• Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• Fornitura e trasporto di calcestruzzo;
• Fornitura e/o trasporto di bitume;
• Noli a freddo di macchinari;
• Fornitura di ferro lavorato;
• Fornitura con posa in opera;
• Noli a caldo;
• Autotrasporti;
• Guardiania di cantieri.
La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca
dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub-contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
Art. 14 Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro. contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza
Nell'esecuzione dei lavori e servizi del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio 1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.
Al fine di garantire i livelli occupazionali, l’eventuale impresa subentrante è tenuta ad assumere, alle condizioni di cui al precedente comma, i lavoratori già impiegati nell’appalto di che trattasi.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni bimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione della S.
A. o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, oltre i provvedimenti
previsti dalla norma in materia, si applicherà l’apposita penale.
In caso di ritardo, da parte dell’appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dalla normativa vigente.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità siano state sanate. L’Amministrazione della S. A. può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Art. 15 Direzione lavori - Direzione del cantiere
Direzione lavori
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dalla Stazione Appaltante.
Direzione del cantiere
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione della S. A., per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.
Nell’accettazione dell’incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt.25 “condotta dei lavori”,16 “piano per la sicurezza ed igiene del lavoro”,15 “direttore di cantiere”,17 “controllo del personale di cantiere” del contratto e del capitolato speciale di appalto».
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
a) dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni di capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori
b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente schema di contratto e capitolato speciale d’appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il Piano Operativo della Sicurezza (POS), predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell’immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da atti deliberativi della Stazione Appaltante;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nel libro unico di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n.133 dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 13 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione dello stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.
Art. 16 Norme di sicurezza generali -Piani di Sicurezza - Adempimenti ex D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Conformemente al D.lgs. 81/2008, è stato elaborato il P.S.C. che sarà messo a disposizione dell’impresa affidataria per la redazione del proprio P.O.S.; lo stesso elaborato dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori.
L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L’Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:
- la documentazione per verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
- le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio nel piano di sicurezza e coordinamento;
L’Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifica dell’Appaltatore, ravvisatone la
validità, ha facoltà di adeguare il PSC.
Il Piano della sicurezza così eventualmente adeguato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia di:
- proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l’appalto.
Piano Operativo di Sicurezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori nella fase di esecuzione; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione della S. A. non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di 10
giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione della S. A. può affidare l’esecuzione dei lavori all’impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre 10 giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all’impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di
sicurezza, il Direttore Tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L’Appaltatore è obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008, ad
inserire nel “piano operativo di sicurezza”:
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: xxxxxxx, sbadacchi, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura
dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 Controllo del personale di cantiere
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,
n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.
Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L’appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Art. 18 Occupazione di suolo pubblico
L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerato dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’impresa occuperà un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Tecnico Capitolino alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.
Art. 19 Ritrovamento di oggetti e materiali
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della S. A. abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione della S. A. si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione della S. A. e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegole ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.
Art. 20 Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei
lavori
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317- 318-319- 319 bis- 000 xxx -000 xxxxxx- 320 – 322 – 322 bis – 346 bis – 353 – 353 bis del Codice Penale.
L’appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal Capitolato Generale di Roma Capitale, approvato con Deliberazione C.C. del 18 gennaio 1983 anche nei casi contemplati dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In dettaglio:
1) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del
subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
2) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Amministrazione della S. A., per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
3) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- violazioni definitivamente accertate in merito agli obblighi previsti dall’art. 80 D.Lgs.
50/2016;
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione della S. A.
La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le norme di cui all’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 21 Composizione societaria – fusioni - trasferimenti
d’azienda - cessione del credito
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, l’Amministrazione della S. A. provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione della S. A., fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’ art 84 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
Ai sensi della normativa vigente, nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione della
S. A. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui al D. Lgs 159/2011.
Decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende
tacita a tutti gli effetti di legge.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di trasferimento d’azienda.
Ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l'eventuale cessione del credito, da stipularsi, ai fini dell’opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificata agli Uffici Capitolini.
L’atto di cessione indica gli estremi del contratto al quale si riferisce e reca in ogni caso la clausola secondo cui l’Amministrazione della S. A. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
L’Amministrazione della S. A. provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
E’ in ogni caso vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 22 Criterio di gestione
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazioni delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera, nonché di sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 23 Consegna dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e segnatamente:
se trattasi di impresa:
- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007 una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo,
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ave espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e
c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato:
- Nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
- elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n, 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro, ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
Detti adempimenti devono essere assolti:
- dalla singola impresa aggiudicataria
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 14 e 15, del Codice dei Contratti;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante,
- sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L'aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, In
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 40.
Art. 24 Durata - ultimazione dei lavori
La durata dell’appalto è di giorni 360 (diconsi trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, salvo gli interventi contenuti negli ordinativi emessi entro tale data per i quali la D.L. d’intesa con il Responsabile del procedimento concederà un congruo lasso di tempo.
L’impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto
termine per le seguenti cause:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente;
f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del contratto.
Ultimazione dei lavori
L’impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante PEC l’avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l’accertamento in contraddittorio previa convocazione dell’appaltatore.
Di tale accertamento il Direttore dei lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto
dall’appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.
Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di
personale effettivamente utilizzata per l’appalto.
L’ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto della consegna dei lavori.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di contratto.
Ultimazione per ordinativi i cui tempi d’esecuzione superino la scadenza contrattuale
Qualora siano stati emessi entro i tempi contrattuali ordinativi per i quali i tempi tecnici di esecuzione oltrepassassero la scadenza contrattuale, o riguardassero aree non consegnate per momentanea inagibilità e/o consegnate recentemente, il Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del procedimento procederà alla proroga - oltre la detta scadenza - del numero di giorni necessari al compimento delle opere ordinate.
In tal caso non si procederà alla certificazione di ultimazione ma ad apposita verbalizzazione, in cui si esplicita la presenza dei casi suddetti, assegnando i tempi di proroga che non supererà il tempo massimo di tre mesi.
Alle relative scadenze la D.L. procederà, in contraddittorio con l’impresa, alle apposite constatazioni per la certificazione di ultimazione, secondo modalità identiche a quelle previste nel punto precedente.
Art. 25 Condotta dei lavori
Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle XX.XX. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver immediatamente pronti - e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto - gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore, per iscritto e consegnate tramite e-mail (posta elettronica) e fax.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., tramite PEC, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero o alla ricezione degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.
Analogamente l’Appaltatore è obbligato a comunicare, con PEC entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità, anche con prestazione festive e/o notturne.
I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell’ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d’intervento.
Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto. Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amministrazione della S.
A. verso l'Impresa inadempiente:
1) il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
2) la mancata esecuzione degli ordini;
3) ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati
negli ordinativi.
Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, si applicheranno le penali di cui all’art.27
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.
Disposizioni generali di cantiere
Sono a totale carico dell’impresa gli oneri per:
a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere;
b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
d) l’allontanamento di ogni risulta;
e) la sicurezza nel caso in cui, contemporaneamente nello stesso cantiere, vengano svolti lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.
Emissioni sonore
L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dalle disposizioni della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dai conseguenti Decreti attuativi.
Per il cantiere sarà prodotto l’impatto acustico previsionale ed in caso di eccedenza dai limiti acustici di zona sarà richiesta l’autorizzazione in deroga al preposto Dipartimento. Nel predetto impasto acustico sarà disciplinato l’uso delle attrezzature rumorose sia per la salvaguardia dei lavoratori, che per quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 dovranno utilizzare le opportune protezioni individuali, sia per il rispetto degli ambienti abitativi circostanti. In ogni caso le attrezzature rumorose saranno di tipo silenziato ed il loro utilizzo sarà limitato al massimo; se necessario saranno predisposti opportuni schermi protettivi. In caso di violazione accertata del disturbo arrecato si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione della S. A. provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
Art. 26 Penali
Generalità
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione della S. A. ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 comma 3 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo del Contratto.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio del lavoro, anche in caso di lavoro conto terzi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
b) nella ripresa del lavoro, anche nel caso di lavoro conto terzi, seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non eseguiti, non accettabili o danneggiati;
d) nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori.
e) nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari rispetto al termine (15 gg.) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa o negli organismi Tecnici ed Amministrativi e, suo tramite, dei suoi appaltatori/cottimisti
La penale di cui alla lettera a) e alla lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo,
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le del D. Lgs n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica Il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
AI di fuori delle penali sopra indicate, per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora - dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli "ordini" della direzione lavori - l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienza singola o categorie di inadempienze, è passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari allo 0,3 (zero-virgola-tre) per mille dell'importo del Contratto per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:
• omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore dei Lavori;
• omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
• rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, accertati dal Responsabile del Procedimento;
• fornitura di dati insufficienti od errati;
• vestiario indecoroso del personale operativo;
• mancato rispetto delle norme di sicurezza;
• ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi al Responsabile del Procedimento o
al Direttore dei Lavori;
• insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
• omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
• mancata o ritardata risposta a richieste del Responsabile del Procedimento.
Art. 27 Sospensioni e proroghe dei lavori
La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento.
Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
l’apposito verbale.
Il responsabile del procedimento può, inoltre, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblico, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall’appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto nel DPR 207/2010.
Non verrà riconosciuto alcun compenso all’impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione.
In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.
L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe
determinano l’onere in capo all’appaltatore di aggiornare il programma lavori.
Proroghe
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel disciplinare e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine stesso.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
I termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.
Art. 28 Oneri generali
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
Oltre agli oneri generali e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti oneri o obblighi:
1. Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti all'appalto.
2. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovranno esser forniti:
a) le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario;
b) documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari);
c) di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
d) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, ai sensi dell’art. 7 del
D.M. 37/2008 da parte di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di
cui all’art. 4 dello stesso D.M.,
e) fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.
Art. 29 Oneri di cantiere
Oneri a carico dell'Appaltatore
1. Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante.
2. Approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori. In carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire la regolare esecuzione dei lavori.
3. Vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la zona dei lavori, indipendentemente dall’estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. Tale Sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione della S. A. da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
4. Raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico dei materiali di risulta nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella giornaliera. Indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione Lavori ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, materiali, risulte che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L’opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.
5. Costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature; disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati; pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/od in corso di ultimazione, anche
se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione della S. A.; adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola; mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati:
6. custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione della S. A. da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
Art. 30 Responsabilità dell’appaltatore per danni
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione sia già ultimate, e dovrà provvedersi all’uopo delle polizze assicurative di cui al successivo art. 32.
L’Appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione della S. A., verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori sia comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni capitolini, l’Amministrazione della S. A. si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta di manutenzione.
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore ad € 12.911,42, dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore è obbligato ad aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’Impresa si obbliga ad intervenire all’udienza e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come valida nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusa tra la Stazione Appaltante e il cittadino istante.
Nel caso in cui l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.
L’Impresa si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da Xxxxx contro la Stazione Appaltante in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 c.p.c., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del c.p.c., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove
acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, alla Stazione Appaltante, tutte le spese a quest’ultima addebitate.
Si impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta dell’Amministrazione della S. A., tutte le somme eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l’Amministrazione della S. A. non preferisca prelevarli dai crediti che l’Impresa vanta, a qualunque titolo, nei confronti di ROMA CAPITALE.
Sarà, infine, obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia che qui si intendono integralmente riportate.
Art. 31 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto.
La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.
In particolare:
• una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contratto;
• una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori.
L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente contratto a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell'Aggiudicatario.
Art. 32 Misurazione dei lavori e delle forniture
Tutti i lavori e le forniture saranno accertati utilizzando i metodi di misurazione (geometrici, a numero, a peso ecc.) previsti nella Tariffa dei prezzi di Roma Capitale approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013.
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.
Esclusivamente per voci non comprese nella tariffa prezzi si potranno occasionalmente utilizzare le voci presenti in elenchi prezzi già autorizzati dal Comune di Roma economicamente aggiornate all’anno in corso.
Art. 33 Valutazione dei lavori a misura
La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite, misurate
secondo l’art. 32, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di contratto
Art. 34 Pagamenti in acconto e ritenute
La stazione appaltante emetterà un certificato di pagamento, durante il corso dei lavori, al raggiungimento di € 150.000,00 (diconsi Euro c/00), contabilizzato al lordo del ribasso offerto.
Alla determinazione di tale importo concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa a detti oneri previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Sui certificati di pagamento verranno applicate le seguenti ritenute di legge sull'importo netto progressivo dei lavori: 0,50% (zerocinquantapercento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute saranno restituite dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dagli artt. 143 e 144 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve essere coerente con le quote di lavoro indicate in sede di gara.
La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all’Amministrazione della S. A. comporta la sospensione del pagamento, senza diritto per l’appaltatore a riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Art. 35 Conto finale
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del Regolamento d’attuazione e esecuzione del C.C.P. approvato con D.P.R. 207/2010; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione, senza che tale
pagamento costituisca presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 secondo
comma del codice civile.
Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del procedimento che provvederà ai sensi dell’articolo Controversie
Il conto finale deve essere sottoscritto, entro trenta giorni dalla sua redazione, per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CCP, approvato con D.P.R. 207/2010.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
La rata di saldo è pagata entro novanta giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
Art. 36 Tracciabilità
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
• per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
• i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;
• i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
• I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
La violazione delle prescrizioni di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
la violazione delle prescrizioni di cui sopra, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento: in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 37 Spese contrattuali imposte tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)le spese contrattuali;
b)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al presente articolo le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 38 Accettazione; qualità ed impiego dei materiali
I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico - fisiche -meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i lavori pubblici (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L. ecc.) integrate dalle disposizioni del presente contratto.
Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.
Per i materiali strutturali valgono le disposizioni del capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008. I prodotti da costruzione devono soddisfare le prescrizioni del Regolamento UE del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011.
I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa; in caso d’inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all’allontanamento in danno all’Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 39 Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui
all’art. 191 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici.
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento, ex art.205 e 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione della S. A., entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo xxxxxxx.
Con apposito atto, l’Amministrazione della S. A., entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
In ogni caso il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica e validazione ai sensi dell’art. 112 del C.C.P.
Art. 40 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione finale con esclusione della competenza arbitrale.
Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente è quello di Roma.
Adesione alla procedura conciliativa.
L’impresa si impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procura conciliativa prevista dalla Deliberazione C.C. n. 126/1996, come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 con i poteri del Consiglio Comunale del 9 aprile 2008 che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga apposita istanza. L’impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la compagnia di assicurazione, con la quale ha stipulato apposita polizza per responsabilità civile e la manleva. La mancata partecipazione alla suddetta procedura, è motivo di risoluzione del presente contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
Fine Schema di contratto
A norma e per gli effetti degli articoli art.1341 e 1342 del C.C. l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, approva specificamente tutti gli articoli del presente Contratto e Capitolato Speciale.
PARTE SECONDA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SEZIONE 1: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LAVORAZIONI
Art. 41 lavorazioni oggetto di appalto
La Polizia Locale di Roma Capitale ha in uso, per i propri compiti d’istituto, edifici utilizzati come sedi di gruppi operativi, distaccamenti, magazzini, depositi, cabine protettive etc, con annesse aree di parcheggio e aree verdi, dislocati sull’intero territorio comunale e distribuiti su una superficie di circa 140.000 mq.
I predetti beni sono stati affidati al Corpo di Polizia Locale dall’Amministrazione Comunale che
ne è proprietaria, affittuaria o beneficiaria a vario titolo.
Le strutture, realizzate in epoche differenti e con diverse tipologie costruttive, necessitano di molteplici e continui interventi di manutenzione ordinaria.
Al fine, pertanto, di intervenire e risolvere le problematiche derivanti dal deterioramento degli elementi edilizi di finitura e impiantistici, provocato dalla vetustà e dall’usura dei medesimi, è stato redatto un progetto, della durata annuale, per l’esecuzione di azioni di cura distinte in interventi di manutenzione ordinaria programmata e interventi di manutenzione a rottura.
Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell’elenco prezzi allegato al progetto, consistono in interventi non predeterminati nel numero e nel tempo ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità del Corpo.
Tenuto conto, in linea generale, del carente stato manutentivo delle strutture edilizie assegnate alla Polizia Locale, dovuto alla mancanza negli anni di adeguata assegnazione di fondi, che ha generato l’aggravarsi della condizione anche sotto il profilo igienico/Sanitario, è previsto sin dai primi giorni, un importante intervento di sanificazione tramite un intervento di tinteggiatura dei locali interni alle varie strutture, che andrà ad impegnare una parte rilevante dello stanziamento assegnato. (Via della Consolazione 4, Xxx Xxxxxxxx 00, Xxx xxxxx Xxxxx 0, Xxx Xxxxx,00, Xxx Xxxxxxxxx 000, Xxx Xxxxx Xxxxxxx ostiense 5, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0000/00, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxx xxx Xxxxx 0, Viale Trastevere 18). Altro importante ed urgente intervento da eseguire, considerato la vetustà degli impianti tecnologici (idraulico e elettrico) che ha generato in passato copiosi interventi “a guasto”, riguarda la revisione,integrazioni e sostituzioni
di tratti ammalorati ed obsolescenti e la relativa assistenza muraria per il ripristino/rifacimento delle finiture xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (Xxx xxx Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, Via Caprilli, Xxx Xxxxx 00, etc.). È atteso anche un cospicuo intervento manutentivo di ripristino riguardo i serramenta esterni degli edifici e delle cabine protettive e l’ingrassaggio dei cardini delle porte d’ingresso di quest’ultime. Per le altre lavorazioni previste, stante le peculiarità proprie della manutenzione in generale e in special modo quella “a rottura” legata all’imprevedibilità degli eventi, e alla specificità tipologica, non è possibile prevedere né una programmazione cronologica né localizzativa che sarà definita solo in fase esecutiva e al bisogno.
Tuttavia stante l’esperienza maturata nel corso degli anni, è stato elaborato un computo metrico
estimativo sulla base delle seguenti tipologie di intervento:
• Interventi su infissi in legno, ferro e PVC con sostituzione, ove occorra, della ferramenta; (Revisione, Riparazione e o sostituzione di finestre, persiane, serrande, veneziane, vasistas, porte, maniglie,cerniere, maniglioni antipanico, cancelli, recinzioni e quant'altro riscontrato inerente la categoria di lavoro.
• Interventi per revisione ed integrazione di impianti elettrici; Riparazione/sostituzione di punti luce Interni ed esterni all'edificio, neon e lampade illuminazione interna ed esterna, Illuminazione di emergenza, riparazione/sostituzione interruttori, quadri e sottoquadri, differenziali, magnetotermici, serraggio cavi, interventi su impianti citofonici, impianti sonori, impianti audio/video e quant'altro riscontrato inerente la categoria di lavoro.
• Interventi per lavori di riqualificazione e sanificazione di ambienti di lavoro e spazi comuni per mezzo di tinteggiatura di pareti e soffitti;
• Interventi per il rifacimento di intonaci ammalorati
• Interventi su degli impianti idrico-sanitari per assicurare il perfetto funzionamento e utilizzo da parte degli utenti o del personale. (Revisione di servizi igienici, impianti idrico sanitario, con riparazione e/o sostituzione rubinetteria, cassette, wc, lavabi, orinatoi, tubazioni, sturatura di vasi, sifoni, pilette, griglie, pozzetti, fognature e tubazioni anche con ausilio di canal-jet, riparazione di perdite anche sotto traccia, e quant'altro riscontrato inerente la categoria di lavoro.
• Interventi sulle linee fognarie interne, con eventuale rifacimento di tratti fatiscenti;
• Interventi di impermeabilizzazione e revisione di coperture;
• Interventi da falegname;
• Interventi da muratore;
• Interventi da fabbro e da vetraio;
• Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici.
• Ripristino/sostituzioni corpi illuminanti e lampade di emergenza
• Interventi di adeguamento a norma degli edifici (D.lgs. 81/08);
• Interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
Riguardo quest’ultima tipologia d’intervento sarà posta particolare attenzione alle indicazioni fornite dal RSPP per rendere i locali, utilizzati dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale, idonei ed adeguati all'attività lavorativa.
Le lavorazioni previste saranno eseguite nell’ ambito degli immobili sopra elencati secondo un cronoprogramma dei lavori redatto in fase esecutiva che terrà conto dell’ analisi delle priorità al momento riscontrate e delle esigenze logistiche delle strutture interessata dagli interventi.
Considerato l’esiguo numero di personale tecnico addetto a questo servizio, non sarà possibile
procedere con la divisione in lotti.
Art. 42 ulteriori attività ed opere
L'Impresa, inoltre, a richiesta della D.L., è tenuta ad operare su aree e manufatti di proprietà comunale e non, per eseguire opere di risanamento e ripristini conseguenti a danni provocati da impianti in uso od assegnati alla Polizia Roma Capitale. Inoltre il Contratto si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio di Roma Capitale, a qualsiasi titolo, ed assegnati alla Polizia Locale, successivamente alla sua stipula, senza che l’Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Fine capitolato speciale