CONTRATTO
CONTRATTO
PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMERGENZA, DI UN SISTEMA BPM PER LA GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA CON LA PEC, DI HW E SW PER LA FIRMA DIGITALE CENTRALIZZATA E UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO.
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito indicato come “Amministrazione”), Direzione Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione con sede in Roma, Viale dell’Arte n. 16 c.a.p. 00144 codice fiscale 97532760580, nella persona del Dott. xxxxxxxx, il quale dichiara di intervenire alla stipulazione e firma del presente atto in nome e per conto dell’Amministrazione, giusta delega conferita con D.D. n. XXXX del XXXXX allegato in copia conforme al presente atto, alla lettera “A”
E
la Società/R.T.I. XXXXXXXX (di seguito indicato come la Società), atto del notaio XXXXXX xxx XXXXXX, repertorio n. XXXX, raccolta n. XXXX, registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx XXXX 0 il XXXXX, serie XXXXX con sede legale in XXXXXXXX codice fiscale e partita IVA n. XXXXXXX nella persona del Sig. XXXXXXXXX,in qualità di XXXXXX, giusti poteri di rappresentanza sociale conferiti con procura n. XXXXX di Repertorio e n XXXXX di raccolta a rogito Notaio XXXXXX del Collegio Notarile di XXXXX in data XXXXX (registrata presso l’Agenzia delle
Entrate di XXXXX in data XXXXX, al n. XXXXX), allegata in copia conforme al presente atto, alla lettera “B”.
Si prende atto del certificato C.C.I.A.A. di XXXXX della Società, prot. n. XXXXX xxx XXXXX, xxxxxxx xxxxx xxxx ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni, nel quale si attesta che la Società è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo fallita, non versando in stato di concordato preventivo, di liquidazione o di amministrazione controllata
PREMESSO CHE
1. L’Amministrazione in forza dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” ha acquisito i codici sorgente relativi all’ambiente Folium per la gestione del protocollo informatico;
2. In forza di quanto sopra l’Amministrazione utilizza dal 2004 il software di protocollo informatico Folium versione 4.5 prodotto dalla Agorà Telematica S.P.A.;
3. L’Amministrazione ha la necessità di implementare le funzionalità del software di cui sopra per la fornitura, installazione e configurazione del protocollo di emergenza, di un sistema BPM per la gestione documentale integrata con la pec, di HW e SW per la firma digitale centralizzata e un servizio di assistenza e manutenzione per il protocollo informatico;
4. a tal fine, la competente Divisione tecnica della Direzione Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato un capitolato tecnico;
5. l’Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006 e successive modificazioni, n. CIG 081424503B, alla quale hanno partecipato n. xxxxxx concorrenti;
6. la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. XXX del XX XXXX, ha redatto apposita classifica in cui la Società XXXX è risultata prima in graduatoria, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e ne ha dato comunicazione all’Amministrazione;
7. la Società é stata dichiarata aggiudicataria della fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva n. XXXX del XXXXX;
8. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara, nonché ad agevolare la conclusione del presente contratto;
9. la Società dichiara, infine, che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico, nonché dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;
10. la Società ha presentato la dichiarazione con la quale assicura il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza delle apparecchiature, per la tutela delle persone e degli impianti;
11. la Società ha prodotto, altresì, certificazione rilasciata dall’Autorità competente, dalla quale si evince che la stessa è in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
12. La Società ha presentato la comunicazione che attesta, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la propria composizione societaria ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia.
13. La realizzazione e le funzionalità sopra descritte sono disciplinate anche dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale;
Tutto ciò premesso e convenuto tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati, norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le parti convengono che le premesse, l’Offerta Tecnica (All. x) presentata dalla Società, il Capitolato Tecnico (All. x) e relativi allegati sottoscritti dalla Società in sede di offerta, l’Offerta economica (All. x) ed i documenti citati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L’esecuzione del contratto é regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura di cui al contratto medesimo;
b) dal D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche;
c) dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs 30.12.2010 n. 235;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro, per quanto non regolato dalle clausole del presente contratto;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato nei precedenti punti a), b), c) e d).
Articolo 2 Oggetto del contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, installazione e configurazione del protocollo di emergenza, di un sistema BPM per la gestione documentale integrata con la PEC, di hw e sw per la firma digitale centralizzata e un servizio di assistenza e manutenzione per il protocollo informatico.
In particolare per la fornitura oggetto del presente contratto, la Società si impegna a consegnare, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico:
1.1. un “nuovo registro d’emergenza” (SW);
1.2. un sistema BPM integrato con l’applicativo FOLIUM che consenta la realizzazione di flussi integrati tra le caselle PEC e la firma digitale;
1.3. un sistema centralizzato di Firma Digitale anch’esso integrato con l’applicativo FOLIUM comprensivo di hardware, dimensionato secondo quanto specificato nel capitolato tecnico al punto 3.3 del capitolo II, nonché la fornitura di 1.000 certificati di firma digitale.
In particolare per i servizi oggetto del presente contratto, la Società si impegna ad erogare, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico:
1.4. gestione sistemistica, (Patch management, NLB, clustering, ecc.), sicurezza e tuning dei database (Oracle) – (SYS);
1.5. consolidamento del sistema di Business Intelligence (B.I.) e sua integrazione con FOLIUM e ambiente SAP HCM;
1.6. assistenza applicativa (APPL);
1.7. manutenzione correttiva (MAC).
1.8. garanzia.
2. La Società si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare i servizi sopra descritti nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei requisiti dettati per gli stessi nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnico-economica.
3. Le attività di cui al presente contratto saranno programmate ed eseguite secondo i criteri previsti dal Piano di Progetto di cui al successivo art. 5 comma 2.
4. La Società curerà la realizzazione, la messa in linea, l’aggiornamento, la gestione di un Portale di Governo della Fornitura, di cui al successivo art. 9, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
5. Le quantità espresse in giorni/persona indicate nel Capitolato Tecnico sono state determinate al meglio delle conoscenze attuali
dell’Amministrazione, la quale si riserva di modificarle nel corso di esecuzione del presente contratto, in relazione alle reali esigenze operative, tenendo presente gli importi contrattuali e comunque entro i limiti del valore complessivo del contratto stesso.
Articolo 3 Efficacia e durata
1. Il presente contratto, mentre è vincolante per la Società dalla data di sottoscrizione, esplicherà la sua efficacia per l’Amministrazione a decorrere dalla data di ricezione da parte della Società, della comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto di approvazione (data di inizio lavori) da parte dell’Amministrazione.
2. Il presente contratto ha la durata complessiva di 30 (trenta) mesi, decorrenti dalla data di efficacia di cui al precedente comma, così suddivisi:
• 12 (dodici) mesi per la realizzazione della fornitura e per
l’erogazione dei servizi, comprensivi di garanzia (FASE 1 e 2 del progetto di cui al successivo art. 5 comma 6);
• 18 (diciotto) mesi per l’erogazione della sola garanzia del software
prodotto. (FASE 3 del progetto di cui al successivo art. 5 comma 6).
Articolo 4 Obblighi della Società
1. La Società si impegna ad eseguire le attività tutte derivanti a qualunque titolo dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute, senza avere diritto ad
alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 18 del presente contratto.
2. Le attività necessarie per la realizzazione della fornitura e per l’erogazione dei servizi di cui al presente contratto, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.
3. Il personale utilizzato dalla Società potrà accedere agli uffici dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.
4. Sono a carico della Società, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività di servizio che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. La Società si obbliga ad eseguire tutte le attività a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata contrattuale.
6. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di
cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualunque titolo collaboreranno all’esecuzione del presente contratto, i rispettivi C.C.N.L. di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando esplicitamente l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.
8. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell’Amministrazione e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 22.
Articolo 5
Prestazioni della Società e modalità di esecuzione
1. Le specifiche prestazioni richieste alla Società, le modalità di svolgimento, la documentazione da produrre e la periodicità di trasmissione della suddetta documentazione sono riportati nel Capitolato Tecnico.
2. La Società dovrà presentare all’Amministrazione il “Piano di Progetto” ed il “Piano di Qualità” entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di inizio lavori di cui al precedente art. 3 comma 1, secondo le modalità ed i contenuti definiti nel Capitolato Tecnico ed in linea con il GANTT di progetto presentato in fase di offerta.
3. Il “Piano di Progetto” di cui al precedente comma sarà oggetto di
consolidamento/revisione con cadenza trimestrale; pertanto, la Società si impegna, entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla scadenza di ogni trimestre, a sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione il suddetto documento aggiornato, comprensivo dello stato di avanzamento lavori, ivi compresa l’eventuale revisione del “Piano di Qualità”, qualora lo stesso sia oggetto di modifica.
4. Il “Piano di Progetto” ed il “Piano di Qualità” dovranno essere approvati dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 6, entro 10 giorni (dieci) lavorativi successivi alla consegna, come indicato nel Capitolato Tecnico.
5. In caso di richieste da parte dell’Amministrazione di modifiche/integrazioni, la Società si impegna ad aggiornare il relativo documento nel termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l’applicazione delle penali per ritardata consegna, di cui al successivo art. 17.
6. Il “Piano di Progetto” dovrà essere articolato su tre fasi principali secondo la seguente tempistica:
FASE 1 (completamento entro il 6° mese dalla data di inizio lavori):
• Avvio, dalla data di inizio lavori, della gestione sistemistica, assistenza applicativa, manutenzione correttiva dell’attuale Sistema di protocollo su piattaforma FOLIUM, del consolidamento del sistema di Business Intelligence (BI) di cui ai punti da 1.4, a 1.7 del precedente art. 2;
• Analisi di dettaglio, predisposizione ed esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dei tre oggetti di fornitura di cui ai
punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, che dovranno essere “pronti al collaudo” entro il termine massimo di cinque (5) mesi dalla data di inizio lavori, ovvero entro il minor periodo indicato nell’offerta tecnico-economica;
• Avvio operativo, a seguito di collaudo positivo, dei tre oggetti di
fornitura di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, che dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dal “pronti al collaudo” di cui al precedente punto;
FASE 2 (completamento entro il 12° mese dalla data di inizio lavori):
• prosecuzione della gestione sistemistica, assistenza applicativa, manutenzione correttiva dell’attuale Sistema di protocollo su piattaforma FOLIUM, del consolidamento del sistema di Business Intelligence (BI) di cui ai punti da 1.4, a 1.7 del precedente art. 2, nonché dell’intero sistema comprensivo degli oggetti di fornitura di FASE 1 e della relativa garanzia di cui al punto 1.8;
FASE 3 (completamento entro il 30° mese dalla data di inizio lavori):
• prosecuzione dell’erogazione della garanzia sul software prodotto, oggetto del presente contratto.
Articolo 6
Direttore dei lavori del fornitore e Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione
1. La Società si impegna a nominare, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di inizio lavori di cui al precedente art. 3 comma 1, il Direttore dei Lavori del Fornitore (DLF) responsabile delle attività contrattuali, che svolgerà anche le funzioni di Referente per la Società e
a darne comunicazione all’Amministrazione.
2. Il DLF dovrà possedere i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico.
3. L’Amministrazione, a sua volta, indicherà, entro la stessa data di cui al precedente comma 1, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), che costituirà l’interlocutore diretto tra la Società e l’Amministrazione e al quale sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori e ne darà comunicazione alla Società.
4. Con riferimento alle prestazioni della Società ed ai documenti previsti dal precedente art. 5, tutta la documentazione sottoposta dalla Società all’approvazione dell’Amministrazione dovrà essere:
- esplicitamente e formalmente validata dal DLF del Fornitore;
- consegnata al Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione per le successive verifiche ed approvazioni ove previsto dal capitolato e dal presente contratto.
Articolo 7 Verifiche e collaudi
1. La fornitura oggetto del presente contratto, di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, così come descritta nel Piano di Progetto approvato dall’Amministrazione, sarà sottoposta a collaudo, che dovrà avvenire entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione, del “pronti al collaudo” della Società. A tal proposito l’Amministrazione nominerà, entro il termine di tre mesi dalla data di avvio delle attività, un’apposita Commissione che dovrà procedere, in contraddittorio con i rappresentanti della Società, al collaudo e alla verifica di funzionalità dei prodotti forniti, in conformità con quanto
previsto dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico.
2. I servizi di cui ai punti da 1.4 a 1.8 del precedente art. 2, saranno trimestralmente sottoposti ad una specifica verifica ed approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, attraverso reports emessi da un apposito “Portale di Governo della Fornitura”, di cui al successivo art. 9, istituito a spese della Società e messi a disposizione dell’Amministrazione.
3. Attraverso il Portale di Governo della Fornitura, l’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, potrà accedere a tutta la documentazione relativa all’intero progetto, visionarla, stamparla e disporne come meglio crede.
4. Mensilmente la Società trasmetterà al Direttore dell’esecuzione del contratto, reports ed informazioni sullo stato avanzamento lavori che dovranno prevedere almeno:
• Pianificazione delle attività;
• Aggiornamenti sulla pianificazione;
• Documenti di analisi tecnica;
5. Con cadenza trimestrale, l’Amministrazione procederà inoltre alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai servizi per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, attraverso reports rilasciati dall’apposito “Portale di Governo della fornitura”, approvando o meno i singoli SAL. Tale verifica riguarderà:
– Il rispetto delle tempistiche indicate nel Piano di Progetto approvato dall’Amministrazione;
– Analisi delle nuove eventuali problematiche e risoluzione delle
stesse;
– la conformità dei profili professionali e dell’impegno delle risorse utilizzate rispetto a quanto previsto contrattualmente.
6. Inoltre all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di procedere al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in qualsiasi momento di efficacia del presente contratto. La Società s’impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Amministrazione lo svolgimento di tali controlli.
7. La commissione di collaudo procederà a redigere apposito verbale di Collaudo che verrà consegnato al Fornitore entro il quinto (5°) giorno successivo dal termine del Collaudo stesso.
8. Il collaudo si intenderà positivamente superato solo se la soluzione informatica realizzata risulterà correttamente funzionante e rispondente alle richieste dell’Amministrazione secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Progetto approvato.
9. In caso di esito negativo del Collaudo, il Fornitore avrà a disposizione, a decorrere dalla data di consegna del verbale, i successivi dieci (10) giorni per rimuovere, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, i vizi e le difformità riscontrati dalla Commissione e riportati nel verbale. In tale ipotesi l’Amministrazione procederà nuovamente al Collaudo non prima che siano trascorsi i predetti dieci (10) giorni e non dopo i successivi cinque (5).
10. Nell’ipotesi in cui anche il secondo Collaudo dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, dovrà assegnare al Fornitore un nuovo termine, non inferiore a sette (7) giorni lavorativi per l’eliminazione delle anomalie.
11. Successivamente alla scadenza di tale termine, l’Amministrazione dovrà effettuare un nuovo Collaudo e, qualora dalle operazioni dello stesso risulti la perdurante sussistenza delle anomalie, avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto, incamerando la cauzione. I prodotti rifiutati sono posti a disposizione della Società, che deve provvedere al loro ritiro a sua cura e spese entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, in tal caso, ha la facoltà di commissionare la fornitura a terzi in danno della Società.
12. L’esito positivo del collaudo e delle verifiche di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per il pagamento e propedeutiche all’emissione della relativa fattura.
Articolo 8 Documentazione da produrre
1. I documenti oggetto di approvazione formale da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, sono come previsto dal “Capitolato Tecnico”:
- Piano di progetto (comprensivo di GANTT di Progetto, Piano di Base del Progetto, Piano di dettaglio delle Attività, Piano dei Rilasci, Stato avanzamento lavori e Rendicontazione risorse);
- Piano di qualità secondo le indicazioni elencate nel capitolato tecnico;
- Manualistica e documentazione tecnica di riferimento per i tre prodotti di fornitura, come previsto nel capitolato tecnico;
- Piano di formazione di cui al successivo art. 13 comma 3.
2. I documenti relativi al pre-collaudo effettuato dalla Società relativi alla funzionalità dei prodotti oggetto di fornitura.
3. Tutta la documentazione sarà redatta utilizzando prodotti della suite Microsoft Office (compreso Microsoft Project), resa disponibile esclusivamente su supporto digitale, anche nel formato sorgente di ogni singolo tool utilizzato, ed inserita nel Portale di governo della fornitura.
Articolo 9 Portale di governo
1. La Società si obbliga a rendere disponibile su apposito server un Portale di governo della fornitura come previsto nel Capitolato tecnico.
2. La Società si obbliga, altresì, ad acquisire digitalmente tutti gli atti cartacei comunque prodotti e rilevanti ai fini del contratto stesso e renderli disponibili all’Amministrazione attraverso il suddetto Portale.
Articolo 10
Qualità della fornitura e dei servizi
1. Il fornitore dovrà possedere la certificazione ISO 9001:2000 – EA 33 – 34 – 35 secondo quanto indicato nel capitolato tecnico;
2. La qualità della fornitura e dei servizi dovrà essere assicurata tramite l’applicazione del Piano di Qualità approvato dall’Amministrazione entro dieci (10) giorni dalla data inizio lavori;
3. Il Piano di Qualità costituirà il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dal Fornitore all’interno dei propri gruppi di lavoro, e dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione incaricato degli adempimenti contrattuali di verifica della consegna, approvazione ed accettazione.
4. Allo scopo di rendere misurabile la qualità totale dei servizi previsti, l’Amministrazione utilizzerà gli indicatori descritti nel Capitolato tecnico.
Articolo 11 Livelli di servizio
1. La Società dovrà erogare i servizi e, comunque, le attività stabilite nel presente contratto, nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico.
2. La valutazione del rispetto dei livelli di servizio sarà effettuata dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, anche sulla base delle relazioni riepilogative della Società.
3. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 17 del presente contratto.
Articolo 12
Forma e proprietà dei prodotti forniti
1. L’Amministrazione, acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Società o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente incarico.
2. L’Amministrazione potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale; detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo
perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
3. La Società si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione, in eventuali registri od elenchi pubblici, nonché a fornire i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate.
4. Le licenze d’uso dei prodotti dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti stessi da parte del personale dell’Amministrazione e di terzi da essa autorizzati.
5. La Società assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparati hardware o software o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
6. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, la società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
7. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto la società delle iniziative giudiziarie di cui al comma 6.
8. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 6, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le
somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che la società ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
9. Ogni idea, concetto, know–how o tecnica relativa all’oggetto di una fornitura e/o servizio, sviluppata o fornita da una delle parti o da entrambe congiuntamente, nell’esecuzione contrattuale, può, fermi restando gli eventuali brevetti o i diritti d’autore applicabili, essere liberamente utilizzata da ciascuna delle Parti.
Articolo 13 Training on the job
1. La società si impegna ad erogare un corso di affiancamento operativo presso gli Uffici dell’Amministrazione attraverso una fase di training on the job del personale tecnico di gestione e degli addetti operativi della Server farm dove verranno installati gli apparati. Tale attività non potrà avere durata inferiore ai 10 giorni lavorativi.
2. Per la formazione del personale dovrà essere prodotto un WBT da installare presso la sede dell’Amministrazione, così da consentire agli utenti di acquisire le capacità operative necessarie alla apposizione della firma digitale.
3. Sarà cura della Società redigere un apposito Piano di formazione che dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di collaudo positivo dell’ultimo oggetto di fornitura sottoposto a collaudo. L’Amministrazione potrà accettare il Piano proposto, oppure chiedere delle modifiche che dovranno essere apportate dalla Società nei
successivi 5 (cinque) giorni solari;
4. La Società dovrà, al termine delle attività di formazione, rilasciare una attestazione che riepiloghi l’attività di formazione svolta, incluse le risorse e gli strumenti utilizzati, e che riporti una valutazione sull’efficacia del processo formativo svolto.
5. Il fornitore si impegna altresì a consentire l’affiancamento di personale dell’Amministrazione, ove ritenuto necessario dalla stessa, per incrementare il livello di know-how del proprio personale tecnico.
Articolo 14 Risorse professionali
1. La Società si impegna ad utilizzare per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste nel presente contratto, le risorse professionali costituenti il Gruppo di lavoro, indicate nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica ricorrendo, ove necessario, all’istituto dell’avvalimento, con le modalità prescritte dal D.Lgs. 163/2006.
2. La Società garantisce che il personale dedicato all’espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività;
3. La Società si impegna, comunque, ad adoperarsi affinché il personale impiegato per i servizi previsti dal presente contratto possa mutare solo in caso di comprovate esigenze per cause di forza maggiore. In tal caso, la Società può proporre la sostituzione del personale dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione ed esplicitandone le motivazioni;
4. La Società nell’esecuzione dei servizi relativi al presente contratto è
comunque obbligata ad utilizzare personale di gradimento dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di ricusare, a suo insindacabile giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali persone della Società ritenute non idonee. In questo caso la Società si impegna a sostituirle con risorse di pari requisiti, in possesso di profilo corrispondente a quelli previsti dal Capitolato Tecnico come requisito di partecipazione;
5. La Società, nel caso intendesse procedere alla sostituzione di proprio personale impegnato nei servizi oggetto del presente contratto, dovrà presentare all’Amministrazione una formale richiesta di sostituzione, unitamente ai curricula del personale subentrante, che sarà approvata dall’Amministrazione nell’ambito del conseguente aggiornamento del Piano di Progetto.
6. In caso di sostituzione di personale, la Società dovrà garantire la continuità operativa dei servizi, nonché assicurare il rispetto di tutti i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico.
7. La Società dovrà sostituire il personale interessato entro il termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dalla data di approvazione di cui al precedente comma 5.
8. Il personale della Società preposto alla esecuzione delle attività, potrà accedere ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
Articolo 15
Servizi di Garanzia
1. La Società, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, dovrà fornire la garanzia sull’hardware e sul software prodotto per l’intera durata contrattuale pari a trenta (30) mesi, con il rispetto dei livelli di servizio indicati nel capitolato tecnico.
2. La garanzia dovrà essere erogata secondo le modalità ed i livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico.
3. A tutela della corretta esecuzione degli interventi in garanzia, per il periodo successivo al dodicesimo mese di vigenza contrattuale, l’Amministrazione potrà rivalersi, qualora sia rilevato un inadempimento della Società, sulla polizza fideiussoria di cui al successivo art. 16.
Articolo 16 Cauzione
1. La Società, a garanzia degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, ha prestato cauzione secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di Euro xxxxx (xxxxxxx), pari a circa il xx % dell’importo contrattuale, con riduzione del 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7, giusto quanto risulta dalla fideiussione bancaria n. xxxxxx rilasciata in data xxxxx da xxxxxx., che si allega in copia conforme, All. “x”.
2. La cauzione s’intende prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà avere una validità fino a 3 mesi successivi alla scadenza del
presente contratto. La cauzione verrà svincolata sulla base degli stati di avanzamento lavori e previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso la Società stessa, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito e secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Resta, quindi, inteso che per il periodo successivo ai 12 mesi di vigenza contrattuale e sino ai successivi tre mesi dalla scadenza del contratto, il valore della polizza fideiussoria dovrà essere di almeno il 25% del valore originariamente garantito.
Articolo 17 Penali
1. Le penali verranno applicate secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione del nominativo del Direttore dei Lavori del Fornitore (DLF) di cui al precedente art. 6, potrà essere applicata una penale pari a € 500,00.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’inizio delle attività di cui al precedente art. 3, rispetto alla data stabilita, nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano di Progetto e del Piano di Qualità, di cui al precedente art. 5 comma 2, potrà essere applicata una penale pari a € 1.000,00.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’aggiornamento del Piano di Progetto e/o del Piano di Qualità, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, valutate le deduzioni del Fornitore, ne comunichi la mancata
approvazione, potrà essere applicata una penale pari a € 500,00.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento dei prodotti a corpo di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, previsti dal Piano di Progetto potrà essere applicata una penale pari allo 0,5% del corrispettivo del prodotto stesso.
6. In caso di esito negativo del Collaudo della fornitura di cui ai punti 1.1,
1.2. e 1.3 del precedente art. 2, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni concessi dall’Amministrazione per la ripresentazione del Pronti al Collaudo da parte della Società, potrà essere applicata una penale pari allo 0,2% del corrispettivo del prodotto stesso.
7. Nell’ipotesi in cui anche il secondo Collaudo dia esito negativo, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari allo 0,5% del corrispettivo del prodotto per ogni giorno successivo alla data del relativo verbale, fermo restando che la Società dovrà provvedere all’eliminazione delle anomalie entro 7 giorni da tale data, trascorsi i quali l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto.
8. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio relativamente all’assistenza applicativa e alla manutenzione correttiva saranno applicate le penali indicate nella tabella di cui al capitolato tecnico.
9. In caso di ritardo nell’erogazione della garanzia rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico, sarà facoltà dell’Amministrazione applicare le penali nella misura dello 0,5% del corrispettivo dello specifico oggetto di fornitura, per ogni giorno di ritardo.
10. In caso di mancato aggiornamento del Portale di governo della
Fornitura, la penale applicata sarà pari allo 0,1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione, per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia (10 gg) rappresentativo del livello di servizio.
11. La somma delle penali applicabili non potrà comunque eccedere, per tutta la durata del contratto, il dieci per cento (10%) del valore del corrispettivo complessivo. Nel caso in cui la somma delle penali applicabili ecceda detto limite, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione in danno del contratto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 23.
12. L’importo della penale applicabile sarà decurtato dalle fatture emesse dal Fornitore qualora ci siano ancora fatture da pagare, ovvero il relativo importo potrà essere escusso rivalendosi su deposito cauzionale. In tale ultimo caso il fornitore dovrà reintegrare la polizza per lo stesso importo entro massimo 10 giorni.
13. Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà rilasciare all’Amministrazione una certificazione trimestrale attestante lo svolgimento delle attività di cui punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 del precedente art. 2, il rispetto dei livelli di servizio, nonché la verifica degli obiettivi funzionali realizzati attraverso gli sviluppi stessi, in accordo con quanto contenuto nel Piano del Progetto e nel Piano della Qualità.
14. Il Fornitore si impegna, nel caso in cui l’Amministrazione non possa servirsi in tutto o in parte dei prodotti consegnati a causa di astensioni collettive (sciopero) dal lavoro del personale del Fornitore stesso, a mettere in atto ogni utile iniziativa che garantisca il ripristino della
piena funzionalità del sistema dal cessare della causa impediente.
15. Nel caso in cui le cause delle astensioni collettive di cui sopra siano imputabili al Fornitore, salvo che questi non ne fornisca prova contraria, rimangono a carico dello stesso Fornitore tutte le relative responsabilità e fatta salva l’applicazione delle penali previste nelle specifiche tecniche.
16. In ogni caso l’Amministrazione applicherà per ogni giorno di sciopero (in 8 ore) una detrazione pari alle tariffe giornaliere moltiplicate per il numero di risorse che vi hanno aderito, secondo le relative tariffe professionali, ovvero in alternativa, per scioperi di durata inferiore, una detrazione per ogni ora di sciopero pari alle tariffe orarie moltiplicate per il numero delle risorse che vi hanno aderito. A tal fine la Società provvederà a comunicare all’Amministrazione l’elenco delle qualifiche professionali che hanno aderito allo sciopero.
Articolo 18 Importo contrattuale
1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà alla Società l’importo massimo complessivo di Euro xxxxxxxxxxxxx IVA esclusa, derivante dall’erogazione delle prestazioni previste contrattualmente da parte della Società, come da offerta economica, così ripartito:
• Euro xxxxxxxxxx per la fornitura del nuovo Registro di
Emergenza, comprensivo di manutenzione e garanzia;
• Euro xxxxxxxxxx per la fornitura di un sistema di Business Process Management, comprensivo di manutenzione e
garanzia;
• Euro xxxxxxxxxx per la fornitura di un sistema di firma digitale, comprensivo di manutenzione e garanzia;
• Euro xxxxxxxxxxx per l’erogazione dei servizi di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 dell’art. 2 del presente contratto.
Articolo 19 Pagamenti
I pagamenti relativi alla fornitura e ai servizi oggetto del presente contratto, saranno effettuati, secondo le modalità e nei tempi di seguito riportati:
1. Il pagamento relativo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del precedente art. 2, dell’importo complessivo di Euro xxxxxxxxxxx, sarà effettuato a seguito del collaudo positivo di cui al precedente art. 7, in unica soluzione per tutti e tre gli oggetti di fornitura.
2. Il pagamento relativo all’erogazione dei servizi di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, del precedente art. 2, dell’importo complessivo massimo di Euro xxxxxxxxxxx, sarà effettuato con cadenza trimestrale posticipata, a seguito delle verifiche positive, da parte del DEC di cui al precedente art. 7. Tale formale verifica costituisce requisito per l’emissione della relativa fattura.
Articolo 20
Modalità di pagamento e obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società, a pena di nullità del contratto, assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di inadempimento di quanto disposto dal presente articolo e dal successivo art. 23, l’Amministrazione procederà all’immediata risoluzione del presente contratto.
3. I pagamenti da corrispondere a fronte delle prestazioni di cui al presente contratto, saranno effettuati dall’Amministrazione esclusivamente su conto corrente dedicato, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13.08.2010, n. 136.
4. La Società si impegna a dare comunicazione formale all’Amministrazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al precedente comma.
5. La Società, a seguito delle prestazioni contrattuali, dovrà emettere una fattura dettagliata, secondo le cadenze specificate al precedente art. 19, riportando il prezzo unitario di ogni singolo prodotto e servizio fatturato, tale da consentire all’Amministrazione, la relativa presa in carico, ove necessario.
6. Le fatture potranno essere emesse dalla Società, a pena di irricevibilità, solo a seguito di collaudo positivo della fornitura e di regolare certificazione dell’erogazione dei servizi da parte dell’Amministrazione.
7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro novanta (90) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a disposizioni legislative che non garantiscono le necessarie coperture di cassa sul competente capitolo del bilancio dello Stato, non saranno dovuti interessi di
mora.
8. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione indirizzata all’Amministrazione, eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 1 avranno effetto liberatorio.
9. In caso di applicazione delle penali di cui all’art. 17, sarà facoltà dell’Amministrazione compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 16, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Articolo 21
Consenso al trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto esecutivo medesimo.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Amministrazione e la Società tratteranno i dati necessari alla
esecuzione del presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.
Articolo 22
Impegni delle parti - Riservatezza
1. L’Amministrazione, al fine di consentire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, autorizzerà l’accesso del personale della Società ai luoghi e beni dell’Amministrazione stessa nell’osservanza delle disposizioni di ordine interno.
2. La Società è tenuta ad osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni di ordine interno, ivi compresa l’eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento, di ciascun tecnico addetto al servizio. In particolare il personale tecnico della Società è tenuto inoltre ad osservare la più rigorosa riservatezza in ordine a segreti di ufficio dell’Amministrazione ed a qualsiasi altra notizia di cui venga a conoscenza in occasione od a causa dell’attività svolta.
3. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni – ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso la società si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione. Il divieto di divulgazione non si applicherà qualora:
• l'informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che la
Società sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Società medesima abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
• l’Amministrazione abbia autorizzato, per iscritto, la Società a
divulgare l'informazione a specifici soggetti.
4. La Società dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
5. E’ vietato alla Società di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione.
6. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 23 Risoluzione del contratto
1 Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà dell’esecuzione in danno, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del presente contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso, nei termini di cui al successivo comma 2.
2 L’Amministrazione, accertato l’inadempimento, lo contesterà alla Società mediante apposita lettera raccomandata A/R nella quale fisserà alla Società medesima un termine, non inferiore comunque a quindici (15) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza del termine, l’inadempimento persista, l’Amministrazione avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto.
3 Il presente contratto verrà risolto anche nel caso in cui la Società perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Società si è
aggiudicata il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo.
4 Qualora poi, per cause imputabili agli interventi di manutenzione, dovessero risultare compromesse le funzionalità di significativi componenti dei prodotti software, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
5 Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all’art. 16 ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6 Se la risoluzione è dichiarata quando l’Amministrazione è già in possesso delle apparecchiature, ove previsto, e queste non sono state ritirate dalla Società entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della risoluzione del contratto, l’Amministrazione è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare gli apparati, a spese e rischio della Società, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico all’Amministrazione.
2. La Società dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate
nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la Società è tenuta a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, all’atto esecutivo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
3. Sono inoltre a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli art. 16 bis e 16 ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923 n. 2440, ai sensi della legge 27.12.1975 n. 790, le spese relative a registrazione, carta bollata e quante altre inerenti al contratto, secondo le tariffe prefissate dal Ministero del Tesoro con D.M. 0505 del 1980 n. 226.
4. L’attestato del versamento dell’imposta di registro (mod. F23), effettuato a cura della Società, dovrà essere prodotto all’Amministrazione entro e non oltre cinque (5) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto per essere allegato al decreto di approvazione e con esso le marche da bollo all’uopo indicate dal l’Ufficiale Rogante o suo sostituto, per la registrazione del presente contratto.
Articolo 25 Subappalto
1 E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Qualora la Società dichiari, in sede di offerta, di riservarsi la facoltà di subappaltare, dovrà rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2 La Società sarà responsabile dei danni che dovessero derivare
all’Amministrazione per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3 Il subappaltatore dovrà possedere e mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; ove ciò non avvenisse l’Amministrazione avrà facoltà di revocare l’autorizzazione al subappalto.
4 La Società si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti (20) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto ed una dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i. Con il deposito del contratto di subappalto la Società dovrà altresì trasmettere la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazioni richiesti alla Società in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese. In caso di mancato deposito del contratto di subappalto entro il termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5 In caso di mancata o incompleta presentazione dei documenti allegati al contratto di subappalto entro il termine previsto, l’Amministrazione richiederà alla Società l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tal fine un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di
autorizzazione del subappalto previsto all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7 La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti a qualunque titolo imputabili al subappaltatore.
8 La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, le vengano comunicati per iscritto dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice, nonché nel caso previsto dal successivo comma 12; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto.
9 La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore.
10 La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti (20) per cento.
11 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ove ciò non avvenisse, l’Amministrazione avrà facoltà di revocare l’autorizzazione al subappalto.
12 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi 3, 8, 9 e 10, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e cessione di credito
1 In base a quanto disposto dall’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società non può cedere in nessun caso e in nessun modo il presente contratto.
2 La Società può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, con le modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
3 E’ fatto altresì divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4 In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 27 Clausola risolutiva espressa
1 La Società prende atto che l’Amministrazione può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo
l’approvazione del medesimo anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio. In tale ipotesi la Società avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso ed al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività residue.
Letto, approvato e sottoscritto Roma, lì
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LA SOCIETA’