DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L’EDILIZIA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L’EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE
Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’A.N.A.S. S.p.A.
Premesso:
- che con decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, l’Ente nazionale per le strade ANAS istituito con decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143, è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di “ANAS Società per azioni – anche ANAS”, organismo di diritto pubblico ai sensi delle Direttive CEE nn. 93/36, 93/37 e 92/50 ;
- che lo stesso decreto legge prevede che i rapporti relativi ai compiti attribuiti in concessione ad ANAS S.p.A. dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono regolati da
apposita convenzione il cui schema è da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari;
- che lo stesso decreto legge (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178 all’articolo 7, comma 6, prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze esercita i diritti
dell’azionista d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- che ai sensi del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti in concessione all’A.N.A.S. S.p.A. i compiti di cui all’art. 2,
co.1., lett. da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell’ambito della quale la stessa esercita i diritti e i poteri previsti dalla legislazione vigente;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente norme in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Sta_o
alle Regioni e agli Enti locali;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002;
- Vista la legge finanziaria 2003 con la quale è trasferito ad ANAS in conto aumento di capitale la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale individuata con decreto legislativo 29 ottobre
1999 n.461 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli artt. nn.823 e 829, primo comma, del codice civile per i beni demaniali;
- Visto il Decreto Interministeriale con il quale è stato approvato lo schema di Statuto dell’ANAS S.p.A;
- Visto il Decreto Interministeriale con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANAS S.p.A.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento Opere Pubbliche ed Edilizia – Direzione Generale Strade ed Autostrade (d’ora in poi “Ministero”) - concedente, e l’ANAS S.p.A.
– concessionario, si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1 (premessa)
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
(compiti attribuiti all’ANAS S.p.A. a titolo di concessione)
Sono attribuiti in concessione all’ANAS S.p.A., ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178, i seguenti compiti individuati nel decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2) comma 1, lettere da a) a
g) nonché l), di seguito riportati:
- Gestione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e della relativa segnaletica;
- Costruzione, sia direttamente che mediante concessione a terzi, di nuove autostrade e strade di interesse nazionale, anche a pedaggio, nell’eventualità che venga utilizzato il sistema della finanza di progetto, ai sensi dell’art.21 della legge 24 novembre 200, n. 340;
- Vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione;
- Controllo sulla gestione delle autostrade in concessione;
- Acquisto, costruzione, conservazione, miglioramento e incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
- Attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, nonché della tutela del traffico e della segnaletica;
adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla rete stradale ed autostradale medesima; esercizio sulla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dei diritti e dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente;
* TESTO CORRETTO ED INTEGRATO
- Effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- Svolgimento, mediante proprio personale, dei compiti di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Inoltre, l’ANAS S.p.A. esercita i compiti ed i poteri di cui all’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dallo stesso Decreto Legislativo per le autostrade in concessione.
Art. 3
(esercizio delle attività oggetto della concessione)
L’ANAS S.p.A. esercita i compiti attribuitigli in concessione sulla rete viaria individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle ulteriori strade statali e autostrade d’interesse nazionale realizzate in esecuzione della presente concessione.
Art. 4
(piani pluriennali di viabilità)
Il concessionario è tenuto a predisporre i piani pluriennali di viabilità, di durata decennale che individuano gli obiettivi strategici per l’attuazione dei compiti affidati in concessione, in coerenza al P.G.T.L.. I piani pluriennali di viabilità sono approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su conforme parere del CIPE
Art. 5 (contratto di programma)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti finanziari, ed il concessionario stipulano un
Contratto di programma nel rispetto dei principi, anche in materia contabile, di cui all’art. 5 del
D.P.R. 8 luglio 1998 n.277, in quanto applicabili.
Il Contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, è predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità ed individua gli obiettivi perseguibili nel periodo per la gestione, il miglioramento, la manutenzione e l’incremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e di bilancio e da altre leggi di spesa e dalle entrate proprie, con le modalità di cui all’art.11.
Il contratto di programma è aggiornabile e rinnovabile anche annualmente, a seguito della sua verifica di attuazione su base annuale.
Sino alla stipula del primo Contratto di programma si fa riferimento, per quanto riguarda le opere da realizzare, al programma stradale ed autostradale dello Stato per gli anni 2002-2004, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 agosto 2002, nonché, in quanto applicabili, alle previsioni dell’Accordo di Programma Ministero-Ente ANAS del 10 ottobre 2002.
Art. 6
(obblighi del concessionario)
Nell’ambito dell’espletamento dei compiti affidati in concessione, il concessionario e’ obbligato a:
a) conformarsi a principi di trasparenza, economicità, efficacia della spesa, rispetto della normativa nazionale e comunitaria, efficienza nella realizzazione degli interventi;
b) garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione della infrastruttura viaria oggetto di concessione;
c) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee;
d) effettuare la valutazione ai sensi dell’art. 2426, n. 4 del codice civile, di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa dei bilanci
di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi compresi quelli inerenti alla struttura organizzativa del concessionario stesso, concernenti le operazioni intercorse tra le società controllanti e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con prezzi di mercato;
e) inviare, trimestralmente, le informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi e sui rapporti di controllo e collegamento del concessionario medesimo con altri soggetti.
Resta inteso che il concessionario stesso risponde degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed espressamente esonera il concedente da qualsiasi responsabilita’ derivante dalla realizzazione, gestione delle opere e servizi, comunque connessi all’espletamento dei compiti affidati con la presente convenzione.
Art. 7
(poteri di xxxxxxxxx e di indirizzo del concedente)
Secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa sull’ANAS, sulla base delle norme legislative vigenti e procedure di settore applicabili.
In sede di stipula del contratto di programma potranno essere adeguate le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e stabilite le informazioni, che saranno fornite dall’ANAS S.p.A., anche ai fini della verifica annuale del contratto medesimo.
Tali informazioni dovranno comunque comprendere:
- budget previsionale annuale delle attività della Società;
- schede trimestrali circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei singoli interventi;
- relazione annuale circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del programma degli interventi;
- relazione annuale sullo stato di attuazione delle concessioni a terzi di cui al successivo art. 9;
- relazione al 30 giugno di ciascun anno circa l’andamento della gestione dei primi sei mesi, compresi dati di natura economico-patrimoniale;
- comunicazione tempestiva di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi programmati;
- segnalazione degli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di attualità e fattibilità, per l’assunzione di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli
interventi stessi.
L’ANAS si impegna, inoltre, a:
- consentire un collegamento informatico diretto finalizzato all’accesso, attraverso modalità da concordare, alla propria banca dati con riferimento alle materie oggetto della presente
concessione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modificazioni;
- fornire entro la fine di ogni anno i dati relativi agli indici di qualità di cui al successivo art. 12;
- fornire entro la fine di ogni anno i dati relativi al pedaggio applicato per la valutazione dei parametri tariffari di cui al successivo articolo 9;
- inoltrare ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze il bilancio d’esercizio entro un mese dall’approvazione dello stesso, precisando che i suddetti
Ministeri si riservano la facoltà di chiedere tutti i chiarimenti necessari e di formulare eventuali osservazioni miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonché di verificare in qualsiasi momento l’inventario degli impianti e le scritture contabili obbligatorie a norma di legge;
- dichiarare di detenere, o meno, alla data di approvazione della convenzione, le partecipazioni societarie indicando società e misura percentuale della partecipazione;
- comunicare, insieme alla trasmissione del bilancio di esercizio, le variazioni delle partecipazioni.
Art. 8
(disciplina per la costruzione e gestione delle strade ed autostrade)
L’ANAS S.p.A. per la costruzione, la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l’adeguamento della rete delle strade e delle autostrade di interesse nazionale opera quale concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le prerogative ed i poteri a suo tempo attribuiti all’Ente ANAS dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, compresa l’approvazione dei progetti e l’esecuzione delle procedure espropriative, così come previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Per gli affidamenti a terzi dei lavori, servizi e forniture è tenuta all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.
E’ nella facoltà di ANAS S.p.A. procedere direttamente alla realizzazione di nuove strade e autostrade con il sistema della finanza di progetto. Il relativo piano finanziario è approvato dal concedente di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, per quanto attiene le tariffe, cui si applica quanto previsto dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’, altresì, consentito ad ANAS S.p.A. applicare tariffe su strade ed autostrade di interesse nazionale, ove consentito dalla normativa vigente, previa autorizzazione del concedente di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da assumersi sulla base di un piano finanziario correlato alle attività oggetto di concessione. *
Art. 9
(disciplina delle concessioni a terzi)
L’ANAS S.p.A. stipula le convenzioni con i terzi in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. L’approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio delle autostrade è
* TESTO CORRETTO ED INTEGRATO
riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della predetta approvazione delle concessioni a terzi vengono forniti dall’ANAS gli elementi considerati per la convenienza economica dell’affidamento a terzi. Dette convenzioni regolano i rapporti fra l’ANAS S.p.A. e le proprie concessionarie di autostrade in base alla normativa vigente, anche tariffaria, ed, in particolare, alla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. L’ANAS S.p.A. provvede, alla vigilanza ed al controllo dei soggetti concessionari, anche ai fini di quanto disposto dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, verificando che i servizi resi dai concessionari si svolgano nel rispetto della disciplina delle convenzioni.
Art. 10
(archivio nazionale delle strade)
L’ANAS S.p.A. si impegna a fornire tutti i dati necessari per l’implementazione dell’Archivio delle autostrade e strade di interesse nazionale assumendo pro quota le spese di impianto e gestione del suddetto archivio di competenza del Ministero, entro i limiti fissati dal contratto di programma.
Art. 11 (risorse finanziarie)
ANAS impronta la propria attività ed organizzazione a criteri di economicità ed efficienza con l’obbligo di migliorare l’efficacia e la produttività. Inoltre ANAS deve porre in essere un sistema di contabilità analitica, certificata da una società di revisione, che consenta di rilevare separatamente le risultanze economiche delle attività svolte in regime di concessione.
Gli investimenti del concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il miglioramento e per la realizzazione di nuove strade ed autostrade di interesse nazionale
possono essere finanziati con apporti nella forma di aumento di capitale nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria e di bilancio e dalle altre leggi di spesa.
La gestione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale è compensata nella misura massima fissata annualmente dalla legge finanziaria e di bilancio
Per l’esercizio 2003, al fine di garantire la necessaria continuità nelle attività di ANAS, fermo restando il piano triennale 2002 – 2004 approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 agosto 2002, lo Stato eroga le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi – a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nonché le risorse occorrenti per gli investimenti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria – nella forma di aumento di capitale sociale - nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria 2003 e dalle altre leggi di spesa ovvero delle risorse da destinare al rimborso degli oneri di gestione nell’ambito del riparto del fondo per i contratti di programma istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2003.
I flussi finanziari alla società a carico del bilancio dello Stato sono erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze sul conto corrente di Tesoreria centrale intestato ad ANAS S.p.A., mediante rate bimestrali anticipate nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria e di bilancio nonché dalle altre leggi di spesa.
L’ammontare delle rate è determinato sulla base di una programmazione finanziaria annuale rimodulabile trimestralmente, su proposta della concessionaria.
Sono comunque assicurate ad ANAS S.p.A. per l’espletamento delle attività oggetto di concessione le risorse già assegnate all’Ente nazionale per le strade ANAS. A tal fine il Ministero dell’Economia e delle Finanze conferisce ad ANAS S.p.A. con proprio decreto in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuto all’Ente Nazionale per le strade ANAS e in essere al 31 dicembre 2002, nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo decreto. L’ammontare dei residui passivi in essere al 31 dicembre 2002 non conferiti in conto aumento di capitale saranno comunque trasferiti ad ANAS con le modalità stabilite dallo stesso decreto. Per i mutui ed i prestiti già in capo all’Ente Nazionale per le strade ANAS si applica l’art. 7 comma 12 bis del D.L. n. 138/2002 convertito dalla legge n. 178/2002.
Art. 12 (qualità del servizio)
L’ANAS S.p.A. si impegna a redigere entro il 31.12.2003 la “CARTA DEI SERVIZI STRADALI ED AUTOSTRADALI”, da aggiornare con cadenza annuale, contenente gli Standards minimi di qualità approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento soprattutto alla sicurezza e continuità del servizio. L’ANAS S.p.A. si impegna altresì ad impiantare un adeguato sistema di monitoraggio dei relativi indici.
Art. 13 (decadenza)
L’Amministrazione concedente può disporre la decadenza della concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
Il concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall’inadempimento, e’ tenuto a mettere a disposizione, per un congruo periodo di tempo, i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio.
Art. 14
(durata della concessione)
La presente convenzione ha durata trentennale, fatto salvo il caso di decadenza, di cui al precedente art. 13.
Art. 15
(clausola compromissoria)
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l’applicazione e l’interpretazione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri, di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri nominati.
In caso di mancata nomina dell’arbitro di Parte, ovvero di mancato accordo della nomina del Presidente, la nomina stessa sarà rimessa al Presidente della Corte di Cassazione su istanza della Parte più diligente.
Il Collegio giudicherà secondo diritto con l’applicazione dagli artt. 806 e ss. c.p.c. ed avrà sede a Roma.
Per ANAS S.p.A. Per Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Presidente Il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e l’edilizia (Dr Xxx Xxxxxxxx Xxxxx) (Dr Xxxxxxxx Xxxxxx)