POLITECNICO DI MILANO DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CIRCUITI IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI DEL POLITECNICO DI MILANO - INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI DI MILANO PIAZZA...
POLITECNICO DI MILANO |
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO |
FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CIRCUITI IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI DEL POLITECNICO DI MILANO - INTERCONNESSIONE TRA LE SEDI DI XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 00 E VIA LAMBRUSCHINI (2 SITI DISTINTI) TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). |
N. CIG 77175335B3 |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 1.1. Caratteristiche generali 4
Art. 1.2. Siti di terminazione (code locali) 5
Art. 1.3. Attività presso le Sedi 6
Art. 1.4. Modalità di consegna della fornitura e collaudi 6
Art. 1.5. Disponibilità della tratta 8
Art. 1.6. Servizio di manutenzione 8
Art. 1.7 Dismissione tratte 9
Art. 1.8 Condizioni minime di fornitura 9
Art. 2 – Importo della fornitura 10
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 11
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte 11
Art. 4.1 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 11
Art. 4.2 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 12
Art. 4.3 – PASSOE 12
Art. 4.4 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 12
Art. 4.5 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 13
Art. 4.6 – Giustificativi per la congruità dell’offerta 14
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara 14
Art. 6 – Durata del contratto 17
Art. 7 – Conclusione del contratto 17
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 17
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali 17
Art. 10 – Risoluzione del contratto 18
Art. 11 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 19
Art. 12 – Riservatezza 20
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 20
Art. 14 – Normativa anticorruzione 20
Art. 15 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 21
Art. 16 – Norme di riferimento 21
Art. 17 – Foro competente 21
Art. 18 – Trattamento dati personali 21
Art. 19 – Responsabile del procedimento 22
Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante 22
Art. 21 – Accesso agli atti 22
Art. 22 – Spese contrattuali 22
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 23
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
L’appalto in oggetto riguarda la fornitura di due coppie di fibra ottica spenta (dark fiber) al Politecnico di Milano per il collegamento tra le sedi di piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 e via Lambruschini (2 siti distinti) a Milano.
La fornitura dovrà prevedere per il Politecnico l’uso esclusivo (qualsiasi tratta in fibra o parte di cavo di accesso ovvero qualsiasi componente passiva oggetto della fornitura non potrà essere utilizzata dal Fornitore o da altri clienti dello stesso) e illimitato (il Fornitore non potrà porre vincoli di utilizzo in merito a tecnologie impiegabili e/o a volumi di traffico trasmessi) per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
La fornitura dovrà includere l’attestazione della fibra negli armadi di rete delle due sedi dell’Ateneo e il servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto.
La fornitura dovrà essere effettuata secondo la formula “chiavi in mano”. L’Affidatario dovrà fornire, interamente a proprie cure e spese, le connessioni rispondenti ai requisiti richiesti, perfettamente fruibili a partire dalle date indicate e per tutta la durata contrattuale.
La fornitura degli apparati attivi e delle bretelle ottiche utilizzati per la connessione tra le due sedi e all’interno dei data center non è oggetto della presente gara.
L’eventuale necessità di realizzare scavi comportanti il rilascio del permesso da parte dei competenti uffici comunali dovrà essere evidenziata in sede di presentazione dell’offerta.
La realizzazione e l’attivazione del collegamento dovrà avvenire entro 60 giorni solari a partire dalla data di stipula del contratto; qualora si evidenziasse la necessità di realizzare scavi per la posa di cavidotti (Art. 1.1), il termine per l’attivazione della tratta è da intendersi entro 60 giorni solari a decorrere dalla data di rilascio del permesso di esecuzione lavori da parte dell’ufficio comunale competente; in tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto, pena l’esclusione dalla graduatoria, a produrre al Punto Ordinate la seguente documentazione:
• copia della richiesta comunale di permesso di esecuzione degli scavi entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione provvisoria;
• copia dell’autorizzazione comunale all’esecuzione degli scavi con evidenza della data di rilascio del permesso.
L’Affidatario dovrà rendere disponibili all’Amministrazione tutti i collegamenti posati, correttamente attestati, collaudati e pertanto pronti all’uso non meno di 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di inizio del periodo contrattuale di noleggio per le prove di accettazione ed il collaudo tecnico. Il collegamento si considererà accettato dall’Amministrazione al superamento del collaudo tecnico. L’inizio del periodo di noleggio è fissato a partire dal giorno seguente alla data di collaudo con esito positivo.
Al momento del rilascio della tratta il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione una coppia di bretelle bifibra realizzate in fibra monomodale analoga a quella usata per la tratta, con connettorizzazione LC da un lato ed SC dall’altro, di lunghezza pari a 10 m.
La durata del servizio è individuata in 48 mesi, rinnovabili annualmente fino ad ulteriori 24 mesi. L’Amministrazione, nell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio di noleggio fino a 24 mesi oltre la scadenza naturale del contratto originario, ferme restando le condizioni di aggiudicazione (rif. Specifiche tecniche) senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Nel caso di esercizio di tale facoltà, ne verrà data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della naturale scadenza del contratto originario.
Art. 1.1. Caratteristiche generali
Il collegamento richiesto dovrà rispettare necessariamente i seguenti requisiti:
- Il collegamento dovrà essere composto da due coppie di fibre ottiche monomodali con caratteristiche corrispondenti allo standard ITU-T G.655, ad uso esclusivo.
- Ciascuna tratta dovrà avere una lunghezza non superiore a 12 Km.
- Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il numero e una descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.
- Tra le due sedi non dovrà essere frapposto nessun dispositivo attivo o passivo, fatta eccezione per i giunti a fusione tra le diverse pezzature della fibra posata, i connettori ottici e i pannelli di attestazione presso le sedi dell’Ateneo.
- Le tratte dovranno essere posate in cavidotti (è escluso l’uso di microtrincee) e garantire una diversificazione dei percorsi (non saranno ammesse offerte che prevedano lo schiacciamento delle due tratte, escluse le terminazioni):
o Fino al tombino di corrispondenza (terminazione via Xxxxxxx)
o Fino ai due distinti tombini di corrispondenza (terminazione via Lambruschini)
Ove opportuno, sarà consentito l’impegno di cavidotti e canalizzazioni eventualmente disponibili all’interno degli spazi di proprietà dell’Amministrazione. Diversamente, l’Affidatario dovrà provvedere, interamente a propria cura e spese, ad ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a garantire la posa a regola d’arte dei cavi sino ai punti di attestazione.
Si richiede che le Ditte concorrenti effettuino un sopralluogo per individuare gli ingressi nei campus e prendere visione degli spazi e dei percorsi interni.
- All’Affidatario è richiesto di fornire e installare il pannello di distribuzione ottica completo di cassetto ottico e connettori. Le fibre ottiche saranno attestate su connettori SC attestati su bussole SC-SC in idonei cassetti di altezza massima pari a 1 unità rack, allocati in appositi armadi da rack da 19” su entrambe le terminazioni dei collegamenti. I cassetti ottici dovranno essere alloggiati all’interno di armadi rack standard 19” già predisposti presso ciascuna sede e di proprietà dell’Amministrazione. Il posizionamento all’interno dei rack nei data center sarà specificato in sede di ordine.
Si precisa che i pannelli di attestazione delle fibre ottiche verranno assunti come confine di competenza dell’Affidatario e che le tratte suddette verranno utilizzate dall’Amministrazione per realizzare collegamenti in tecnologia DWDM.
- La fibra ottica costituente il collegamento dovrà essere compatibile con le specifiche per almeno i seguenti livelli fisici: DWDM C-Band.
- L’attenuazione del circuito ottico del canale di trasmissione in fibra dovrà essere inferiore a 10 dB, misurato da cassetto ottico a cassetto ottico per ciascuna tratta in ciascuna delle direzioni di trasmissione, in tutto lo spettro compreso in Band-C, ITU-T G.694.1.
- L’attenuazione dovrà essere calcolata con il metodo riflettometrico (OTDR) con relativa tratta di lancio compatibile a monte e a valle della tratta sotto misura. La semisomma algebrica delle perdite bidirezionale rilevate dall’OTDR fra i punti a monte e a valle dei picchi di riflessione della traccia costituisce l’attenuazione di sezione della fibra sotto misura.
- La misura della lunghezza ottica dovrà essere eseguita con la tecnica della retrodiffusione, impostando l'indice di rifrazione proprio della fibra in misura. Sono così misurate le lunghezze ottiche progressive dei giunti e/o sezionamenti intermedi. Si dovrà inoltre misurare la lunghezza ottica della sezione da terminale a terminale. Tutte le misure devono essere registrate segnalando ai fini dell'elaborazione la lunghezza della bretella di lancio utilizzata. La misura deve essere effettuata monodirezionalmente su ciascuna fibra ottica.
- La misura del diagramma della potenza retrodiffusa mediante OTDR dovrà essere eseguito allo scopo di verificare e registrare che l’attenuazione della fibra sia uniformemente distribuita e che non siano presenti in pezzatura punti di attenuazione concentrata.
In sede di offerta, la Ditta concorrente dovrà fornire:
- Esatta specificazione del tipo di fibra che si impegna ad utilizzare (richiesta G.655)
- La mappa dei percorsi che si impegna a realizzare
- La massima attenuazione prevista, da cassetto a cassetto in entrambe le direzioni di utilizzo, espressa in dB
- Il numero di giunti che compongono le singole tratte proposte
- Caratteristiche e livelli di servizio per gli interventi di manutenzione e ripristino
- Verbale di collaudo comprendente le tratte proposte, con l’evidenza del numero dei giunti e la tipologia di realizzazione (fusione o meccanica) e i connettori della coda di accesso
Quanto indicato in sede di offerta è da ritenersi vincolante in caso di aggiudicazione della fornitura.
Art. 1.2. Siti di terminazione (code locali)
I punti di terminazione delle singole tratte richieste sono definiti come segue:
Id. Tratta | Sede 1 | Sede 2 |
A | Politecnico di Milano Campus Leonardo Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 – Milano | Politecnico di Milano Campus Bovisa via Lambruschini, (2 siti distinti) – Milano |
L’esatta ubicazione dei locali sarà indicata in sede di sopralluogo tecnico.
Art. 1.3. Attività presso le Sedi
Ove opportuno, sarà consentito l’impegno di cavidotti e canalizzazioni eventualmente disponibili all’interno degli spazi di proprietà dell’Amministrazione o in uso ad essa.
Negli altri casi, il Fornitore dovrà provvedere, interamente a propria cura e spese, ad ogni prestazione, fornitura ed onere necessari a garantire la posa a regola d’arte dei cavi di accesso e delle relative canalizzazioni sino ai punti di attestazione.
Gli eventuali lavori necessari, siano essi di scavo, di muratura che di realizzazione delle canalizzazioni per il transito dei cavi di accesso, saranno a carico del Fornitore, siano questi da realizzarsi su suolo pubblico, nell’alveo di corsi d’acqua o all’interno della proprietà del Politecnico. In quest’ultimo caso i lavori saranno effettuati con la supervisione di tecnici del Politecnico ed in accordo con questi.
In sede di gara si richiede che le Ditte concorrenti effettuino un sopralluogo per individuare gli ingressi nei campus e prendere visione degli spazi e dei percorsi interni.
La terminazione della tratta presso ciascuna delle Sedi dovrà essere posta all’interno degli armadi dati, già predisposti presso le Sedi stesse, e realizzata all’interno di cassetti ottici installati dal Fornitore; i cassetti ottici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- montaggio rack 19”, altezza massima pari a 1 unità rack (1U)
- pannello di distribuzione ottica completo di cassetto ottico e connettori con al più 24 posizioni
- Connettori SC attestati su bussole SC-SC
Il posizionamento all’interno dei rack sarà specificato in sede di avvio dei lavori.
Si precisa che i pannelli di attestazione delle fibre ottiche verranno assunti come confine di competenza del Fornitore.
La tratta verrà utilizzata dall’Amministrazione per realizzare collegamenti in tecnologia DWDM.
Art. 1.4. Modalità di consegna della fornitura e collaudi
Nell’ambito della fase realizzativa il Fornitore dovrà provvedere a:
- consegnare e installare tutti i componenti in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato. L’apertura e chiusura dei pozzetti interni ai campus oltre a eventuali scavi/sollevamenti di coperture/lastre è a carico del fornitore e da intendersi priva di oneri aggiuntivi per il Politecnico di Milano.
- ritirare il materiale di imballaggio ad installazione effettuata e a smaltire i rifiuti prodotti durante l’installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.) secondo le modalità di legge e in conformità con le normative specifiche vigenti;
- etichettare tutti i cavi; ad entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono essere etichettati in modo permanente apponendo etichette che consentano, da parte dell’Amministrazione, una immediata identificazione della tratta.
Il Fornitore dovrà anche provvedere, a proprio esclusivo onere, a:
- richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per le attività di realizzazione di quanto oggetto del presente capitolato;
- disporre di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare anche all’interno dei pozzetti quanto oggetto di fornitura nei rispettivi punti di consegna, deposito e installazione.
Il collaudo, propedeutico alla consegna ed interamente condotto a cura e spese del Fornitore, dovrà accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che soddisfi pienamente le indicazioni prestazionali specificate dal Fornitore in sede di gara.
Il collaudo dovrà interessare il 100% delle fibre ottiche oggetto della fornitura ed essere effettuato in presenza di personale dell’Amministrazione, secondo un calendario concordato con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.
La documentazione di collaudo per la tratta, da consegnare all’Amministrazione su supporto cartaceo e in formato digitale opportunamente concordato, dovrà contenere le seguenti misure:
- Diagramma della potenza retrodiffusa
- Lunghezza ottica della tratta
- Attenuazione delle giunzioni e terminazioni
- Attenuazione totale di sezione
- Tracciato della prova riflettometrica
- Valore della misura totale di attenuazione
- Percorso in formato concordato delle tratte in fibra, con particolare dettaglio per la parte di accesso all’interno delle sedi Politecnico
Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in seconda e terza finestra, corrispondenti alle lunghezze d’onda λ=1310 nm e C-band da λ=1531nm a λ=1570 nm mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) a livello di channel (includendo cioè le bretelle ottiche) mentre la misura di attenuazione totale di sezione su ciascuna tratta sarà realizzata con un banco ottico (metodo dell’inserzione).
Dovranno inoltre essere consegnati:
- schema complessivo della tratta con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi
- per ogni sede, planimetria stradale della sede con indicazione del/dei punti d’ingresso dei cavi di accesso posati e dei percorsi fino al locale tecnico di attestazione
Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, il Fornitore dovrà fornire il numero e una descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.
Il collaudo dei collegamenti dovrà avvenire a livello di tratta attestata (permanent link).
L’Amministrazione si riserva di impiegare un periodo di tempo idoneo, comunque non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione di collaudo, per la valutazione e l’accettazione della fornitura o la segnalazione di eventuali non conformità.
Si precisa che, nel periodo di conduzione delle prove di accettazione e del periodo di valutazione, l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori verifiche da attuare congiuntamente al Fornitore.
In particolare potranno essere condotte verifiche quali:
- congruenza dell’effettivo percorso della tratta rispetto a quanto previsto dal progetto-offerta
- verifica della lunghezza ottica effettiva
- congruenza dell’attenuazione dichiarata a λ=1310 nm e da λ=1531nm a λ=1570 nm rispetto a quanto previsto dal progetto-offerta
- ispezioni visive delle terminazioni delle fibre agli armadi;
- rilievo a campione del diagramma di retrodiffusione;
- misure a campione dell'attenuazione dei giunti di linea;
- misure a campione dell'attenuazione di sezione.
Il risultato della verifica sarà considerato positivo se la lunghezza ottica, l’attenuazione e il numero di giunti rientreranno nei parametri dichiarati nel progetto‐offerta.
In caso di riscontro positivo la tratta sarà accettata come realizzata producendo un verbale che sarà firmato da entrambe le parti.
Nel caso in cui la tratta in esame non soddisfi tutti i requisiti previsti per la verifica di congruenza ovvero non soddisfi la verifica funzionale, il Fornitore, entro i successivi 10 giorni, dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione e delle successive verifiche documentali.
Il Fornitore dovrà rendere disponibili all’Amministrazione la tratta posata, correttamente attestata, collaudata e accettata dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto, salvo migliori condizioni dichiarate dal Fornitore in fase di gara. Qualunque termine venga dichiarato in sede di gara, si intende comprensivo del tempo necessario per ottenere tutte le autorizzazioni dalle autorità competenti.
Art. 1.5. Disponibilità della tratta
Durante l’esecuzione del contratto, la tratta sarà considerata degradata o indisponibile se viene evidenziato un peggioramento dei parametri fisici e trasmissivi della fibra in misura tale da pregiudicare la trasmissione del segnale ottico attraverso la stessa, con conseguente interruzione nell’erogazione di uno o più servizi di connettività realizzati su di essa.
Il Fornitore è tenuto a garantire che per tutta la durata del Contratto la variazione peggiorativa dei parametri ottici delle fibre ottiche a causa dell’invecchiamento ed eventuali operazioni di manutenzione non ecceda il margine di 0,03 𝑑𝐵/𝑘𝑚.
La disponibilità della tratta dovrà essere non inferiore al 99,9% misurato su base annua.
I fermi dati da attività di manutenzione programmata (v. Art. 1.6) non rientrano nel calcolo della disponibilità.
Art. 1.6. Servizio di manutenzione
Lo scopo del servizio di manutenzione è il mantenimento della perfetta efficienza delle tratte di fibra ottica, garantendo la continuità e la regolarità del servizio per l’Ateneo, prevenendo le potenziali cause di danneggiamento ed eseguendo il ripristino in caso di guasto o deterioramento delle due coppie concesse in uso.
A tale scopo, il servizio di manutenzione dovrà essere attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli interventi di manutenzione potranno essere intrapresi:
- in via autonoma dall’Affidatario in base alle proprie esigenze di intervento programmato, con preavviso all’Ateneo di almeno una settimana e comunque su ogni singola tratta (è esplicitamente esclusa la possibilità di intervenire su entrambe le tratte contemporaneamente), o straordinario (risoluzione di una situazione di degrado o di malfunzionamento)
- a seguito di una segnalazione di guasto da parte dell’Ateneo.
In questo caso, l’Ateneo comunicherà la presenza di un disservizio ad uno sportello di assistenza “Customer Care” che l’Affidatario provvederà a mettere a disposizione a tale scopo.
Il “Customer Care” dovrà essere raggiungibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sia telefonicamente che con sistemi telematici (sistema di trouble ticketing dell’Affidatario).
L’Affidatario dovrà indicare nel contratto tutti i riferimenti a cui rivolgersi per le segnalazioni di disservizio.
In tutti i casi il servizio dovrà essere ripristinato nel minor tempo possibile e, nel caso di segnalazione da parte dell’Ateneo, comunque non oltre le 8 ore solari dalla notifica del guasto al Customer Care nel 100% dei casi, salvo che la sospensione sia determinata da causa di forza maggiore in nessun
modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell’Affidatario e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all’applicazione di penali in capo all’Affidatario, e ferme restando le eventuali condizioni migliorative del livello di servizio offerte dall’Aggiudicatario.
In seguito ad un intervento di ripristino, dovrà essere redatto un rapporto tecnico da cui risulti la tipologia di guasto rilevato e le operazioni compiute per il ripristino del collegamento. Ogni collegamento ripristinato dovrà di nuovo essere sottoposto a certificazione mediante prove riflettometriche da cui dovrà risultare il rispetto dei parametri dichiarati in sede di offerta, con una tolleranza del 10% su numero di giunzioni e sul 5% per l’attenuazione. Gli esiti di queste prove dovranno essere consegnati all’Ateneo entro una settimana dalla chiusura dell’intervento.
La gestione del flusso informativo degli eventi relativi all’evoluzione della gestione del guasto dovrà prevedere almeno la notifica di:
- avvenuta ricezione della segnalazione
- avvenuto riscontro di guasto
- avvenuto ripristino
- esito verifica
- chiusura guasto
A fronte di un riscontro effettivo del guasto segnalato, la tratta dovrà essere ripristinata nel 100% dei casi non oltre le 8 ore solari, naturali e consecutive dalla notifica del guasto da parte dell’Amministrazione verso il Customer Care, ferme restando le eventuali condizioni migliorative del livello di servizio offerte dal Fornitore in sede di gara.
In seguito ad un intervento di ripristino, il Fornitore dovrà redigere un rapporto tecnico da cui risulti la tipologia di guasto rilevato e le operazioni compiute per il ripristino del collegamento.
L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere al Fornitore la verifica del rispetto dei parametri dichiarati in sede di offerta, senza ulteriori costi, in caso di guasti ripetuti sulla tratta, in ragione di tre in un anno;
il risultato sarà ritenuto accettabile se congruente con quanto offerto, fatta salva una tolleranza del 10% su numero di giunzioni (con approssimazione all’unità superiore) e sul 5% per l’attenuazione.
L’Amministrazione entro il giorno lavorativo successivo provvede alla verifica (secondo le stesse modalità previste per l’accettazione in sede di collaudo descritte nell’Art. 1.4) dell’effettiva funzionalità della tratta in oggetto. A fronte di un risultato positivo, l’Amministrazione notificherà, secondo i modi previsti, la chiusura.
Art. 1.7 Dismissione tratte
Nell’ambito della presente fornitura, sarà possibile per l’Amministrazione dismettere la tratta nel corso dell’esercizio del contratto a partire dal quarto anno.
Il tempo minimo di preavviso previsto per la dismissione sarà di 60 giorni e tale occorrenza sarà formalmente comunicata dall’Amministrazione al Fornitore via Posta Elettronica Certificata.
Art. 1.8 Condizioni minime di fornitura
Le indicazioni fornite nel presente documento devono intendersi quali requisiti minimi che l’offerta di ogni Concorrente deve soddisfare per essere considerata accettabile.
In particolare le condizioni minime di fornitura che il Concorrente dovrà assicurare prevedono:
- la rispondenza dei collegamenti alle specifiche tecniche di cui all’Art. 1.1;
- la disponibilità dei collegamenti richiesti nella configurazione indicata nell’Art. 1.2, entro i termini temporali di cui all’art. 1.4 e per tutto il periodo richiesto;
- la disponibilità dei servizi di assistenza e manutenzione di cui all’Art. 1.6;
- la flessibilità di cessazione della tratta, di cui all’Art. 1.7
In sede di offerta, il Concorrente dovrà fornire:
- la mappa dei percorsi che si impegna a realizzare
- la lunghezza prevista per la tratta
- la massima attenuazione prevista, da cassetto a cassetto in entrambe le direzioni di utilizzo, espressa in dB, in corrispondenza di λ=1310 nm e λ=1550 nm
- il numero di giunti
- le caratteristiche dei servizi di assistenza e manutenzione
- i tempi di consegna che si impegna a rispettare nell’attivazione della fornitura
Ogni Concorrente può pertanto proporre prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecnico-funzionali descritte, senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Politecnico di Milano.
Quanto indicato in sede di offerta è da ritenersi vincolante in caso di aggiudicazione della fornitura.
Art. 2 – Importo della fornitura
Il corrispettivo per la fornitura per i primi 48 mesi ammonta alla somma di Euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro) I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di proroga di 12 ulteriori mesi, e poi ancora 12 mesi, il corrispettivo annuale del canone di noleggio si intende ridotto del 15% rispetto a quello fissato per i primi 48 mesi.
L’importo a base d’asta è quindi fissato in Euro 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa per un periodo di 48 mesi + eventuale proroga di 12 mesi + eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
Il Politecnico di Milano, stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 50/2016, pari ad € 1.200,00.
Il Fornitore:
- formulerà l’offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell’offerta, riterrà quest’ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO – obbligatorio amministrativo
• All. 1 - Dichiarazione in ordine al subappalto – opzionale amministrativo
• All. 2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali firmata digitalmente – opzionale tecnico
• Attestazione PASSOE – obbligatorio amministrativo
• Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 4.5) – obbligatorio amministrativo
• idonea documentazione a comprova del requisito posseduto per le riduzioni nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti
– opzionale amministrativo
• Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
• Progetto Tecnico – obbligatorio tecnico
• Ulteriori documentazione di carattere tecnico – opzionale tecnico
• Giustificativi per la congruità dell’offerta – opzionale economico
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 4.1 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Nel solo caso in cui l’operatore economico o il produttore intenda ricorrere al subappalto, l’operatore economico deve allegare nell’apposito campo sulla piattaforma MEPA:
• dichiarazione attestante le attività oggetto della presente procedura che l’operatore economico o il produttore intende affidare in subappalto nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare nonché all’art. 105, D.Lgs 50/2016.
Qualora l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare i subappaltatori di cui intende avvalersi, compresi tra 1 (uno) e 3 (tre). Qualora non fosse indicato specificamente il subappaltatore, in fase di esecuzione del contratto, non sarà autorizzato il subappalto.
In caso di presentazione della dichiarazione in ordine al subappalto, è richiesta ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 la presentazione del documento denominato PASSOE anche per i subappaltatori (art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016).
Art. 4.2 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)
Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando, come esempio, il modulo di cui all’allegato 2. La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 4.3 – PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
In caso di subappalto, i subappaltatori indicati dal partecipante devono produrre il documento PassOE sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante.
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Art. 4.4 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 .
La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del
2% del prezzo base, pari a € 1.710,00.
Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016.
Tale documento può essere una fideiussione:
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve:
• effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura)
• in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia.
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve:
• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.
Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.
Art. 4.5 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La dichiarazione di impegno deve:
• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998);
• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della presente lettera di xxxxxx.
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento contente la garanzia provvisoria, non è necessario produrre ed allegare alcun documento ulteriore.
Art. 4.6 – Giustificativi per la congruità dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016, si richiede che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta.
Tale richiesta è motivata dal perseguimento dei principi di economicità e tempestività della procedura di acquisto, con particolare riferimento alla necessità di celerità delle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016.
A tal fine si richiede che in fase di presentazione della busta economica vengano caricati i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta presentata ed in particolare:
• spiegazione del prezzo offerto che dia evidenza della sostenibilità dello stesso per l’azienda, garantendo la corretta remunerazione del personale e congrui oneri aziendali per la sicurezza, nonché la copertura delle spese generali e l’utile aziendale, come previsto dall’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs.50/2016.
• in caso di commercializzazione di prodotti non direttamente realizzati dall’offerente, devono essere allegati a comprova della spiegazione del prezzo documenti da cui risulti l’evidenza per cui lo sconto proposto è sostenibile: contratto del fornitore o fatture oppure lettera del produttore o fornitore che dichiari di praticare condizioni compatibili con lo sconto offerto.
La documentazione non verrà valutata in sede di apertura delle offerte economiche. I documenti presentati saranno valutati, dopo l’apertura dell’offerte economiche, solo in caso di verifica d’eventuale anomalia dell’offerta.
Qualora la documentazione richiesta non fosse caricata a sistema o in caso di necessità di ulteriori specificazioni la SA procederà a richiedere le spiegazioni con la procedura di cui all’art.97 c.5 D.Lgs.50/2016
I documenti di cui sopra non dovranno essere caricati né nella sezione Amministrativa né, ove prevista, nella sezione Tecnica, a pena di esclusione.
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.6, D.Lgs 50/2016
Ad ogni offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 100 punti e l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
È facoltà dell’amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
Il punteggio tecnico sarà attribuito in base alla seguente formula C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] dove:
a. C(a) = punteggio complessivo attribuito all’offerta del concorrente (a);
b. n = numero totale dei criteri;
c. Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i);
d. V(a)i = coefficiente di attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta del concorrente (a) rispetto al criterio (i), variabile tra zero e uno;
e. Σn = sommatoria.
Per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa, I coefficienti V(a)i sono determinati mediante il metodo del "confronto a coppie", come da linee guida Anac n° 2 “offerta economicamente vantaggiosa”.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero ed uno, attribuendo il coefficiente pari ad uno al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando, ad esso, il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformati in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub- Criteri di Valutazione di natura discrezionale verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”:
Giudizio | Valore del coefficiente |
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,85 |
Buono | 0,70 |
Adeguato | 0,60 |
Discreto | 0,50 |
Mediocre | 0,30 |
Scarso | 0,10 |
Non migliorativo | 0 |
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si utilizza la formula seguente;
dove:
a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a ( 0< Va <1);
PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a ; PEmax = punteggio economico massimo assegnabile.
Per calcolare il coefficiente Va, nello specifico, dell’elemento di valutazione “prezzo” si applica la seguente formula:
- per Aa <= Asoglia:
- per Aa > Asoglia
dove:
a = indice numerico di riferimento dell’offerta;
Aa = valore dell’offerta (ribasso sulla base d’asta) del concorrente a ; Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti; Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va <1);
X = coefficiente pari a 0,90;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Di seguito viene riportata la tabella contenente i punteggi tecnici/economici per la valutazione dell’offerta.
Offerta economica | Max. punti 30 |
Offerta tecnica | Max. punti 70 |
Na) Attenuazione media prevista sulle tratte inferiore ai 10 dB | Punti 10 |
Ng) Numero di giunte | Punti 50 |
Nm) Livello di servizio per la manutenzione | Punti 10 |
Offerta tecnica
La Commissione provvederà a valutare i singoli elementi dell’Offerta tecnica descritti in un progetto tecnico, sulla base dei criteri sotto specificati utilizzando le motivazioni di seguito elencate.
Na) Attenuazione media prevista sulle tratte inferiore ai 10 dB
Partendo da 10dB, saranno assegnati punti 2 per ogni dB in meno, fino ad un minimo di 5 dB. Attenuazioni inferiori sono considerate migliorative ma non rilevanti ai fini del punteggio tecnico.
Come riferimento, anche tenendo conto della fibra attualmente installata, si considerano i parametri di attenuazione tipici per una fibra G.655 (SM NZDSF in terza finestra a 1550nm):
attenuazione: 0.24 dB/km
dispersione dei modi di polarizzazione (PMD) inferiore a 0.1 ps/sqrt(km)
attenuazione concentrata dell’ordine di 0.1-0.5 dB per singolo connettore o giunto a fusione lungo la fibra
Ng) Numero di giunte
Il punteggio assegnato sarà calcolato come interpolazione lineare tra i valori massimi e minimi dichiarati dall’insieme dei concorrenti, utilizzando la seguente formula:
(Numero massimo di giunte) – (numero attuale di giunte)
Ng = 50
(Numero massimo di giunte) – (Numero minimo di giunte)
Nm) Livello di servizio per la manutenzione
Saranno attribuiti 10 punti ai concorrenti che garantiranno la risoluzione dei guasti, come specificato dall’Art. 1.6 delle presenti condizioni particolari di RdO, in 4 ore dalla segnalazione anziché nel tempo massimo previsto di 8 ore, altrimenti 0.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 6 – Durata del contratto
La durata del servizio è individuata in 48 mesi, rinnovabili annualmente fino ad ulteriori 24 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a Sistema del “documento di accettazione” della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante, salvo esaurimento precedente dell’ammontare posto a base di gara.
L’Amministrazione, nell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio di noleggio fino a 24 mesi oltre la scadenza naturale del contratto originario, ferme restando le condizioni di aggiudicazione (rif. Specifiche tecniche) senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Nel caso di esercizio di tale facoltà, ne verrà data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della naturale scadenza del contratto originario.
Art. 7 – Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali
La realizzazione e l’attivazione del collegamento dovrà avvenire entro 60 giorni solari a partire dalla data di stipula del contratto; qualora si evidenziasse la necessità di realizzare scavi per la posa di cavidotti (Art. 1.1), il termine per l’attivazione della tratta è da intendersi entro 60 giorni solari a decorrere dalla data di rilascio del permesso di esecuzione lavori da parte dell’ufficio comunale competente; in tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto, pena l’esclusione dalla graduatoria, a produrre al Punto Ordinate la seguente documentazione:
• copia della richiesta comunale di permesso di esecuzione degli scavi entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di aggiudicazione provvisoria;
• copia dell’autorizzazione comunale all’esecuzione degli scavi con evidenza della data di rilascio del permesso.
L’Affidatario riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le penali come qui di seguito determinato:
‐ Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna dell’oggetto della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari al 0,5% dell’importo di aggiudicazione della fornitura (IVA esclusa).
‐ Nel caso di inadempienze o ritardi nell’espletamento del servizio di ripristino funzionale, per ogni ora di ritardo rispetto al livello di servizio offerto dall’Aggiudicatario sarà applicata una penale pari al 0,1% dell’importo di aggiudicazione della fornitura (IVA esclusa).
‐ In caso di inadempienza rispetto al parametro di disponibilità di ciascuna tratta, per ogni 0,1% di scostamento dal livello di servizio minimo previsto dall’Art.1.6 calcolato su base annuale, sarà applicata una penale pari al 1% dell’importo di aggiudicazione della fornitura (IVA esclusa).
‐ In caso di inadempienza rispetto al parametro di disponibilità della combinazione dei due collegamenti, per ogni evento sarà applicata una penale fino al 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura (IVA esclusa).
L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso.
In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall’art. 10.
Si intende fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti o delle maggiori spese sostenute a causa di inadempienze contrattuali
Art. 10 – Risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.
È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.
È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Art. 11 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
Art. 12 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 14 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Art. 15 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 16 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 17 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 18 – Trattamento dati personali
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti principi di cui all’Art. 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, all’avvio del servizio, come specificato al punto 3 dell’Allegato 1 e secondo il modello dell’Allegato “Nomina Responsabile esterno", il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR , “Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente appalto.
I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara,. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve
fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti, per la procedura di gara, possono essere comunicati al personale della stazione appaltante ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, 00. “Responsabile interno al trattamento dei dati, inteso come soggetto che coordina le attività di trattamento sotto la direzione del Titolare, è il dirigente dell’Area Servizi ICT”.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA o SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 19 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 20 – Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000 – 000 00 0000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 21 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 22 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Milano, lì 13/12/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)