GIURISPRUDENZA
XXXXXXXXXXXXXX
Xxxxx xx Xxxxxxxxxx XX xxx. xxxxxx - 00 gennaio 2008, n. 1783 – Pres. Xxxxx – Rel. Xxxxxxxxx.
Compravendita di autoveicoli – Iscrizione al P.R.A. – Omessa trascrizione atto di acquisto da parte venditore – Art. 1477, comma
3 cod.civ. - Inadempimento contrattuale – Risoluzione contratto – Infondata.
In caso di compravendita di un autoveicolo, l’onere di effettuare la trascrizione dell’atto di trasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) grava, in mancanza di accordo tra acquirente e venditore, su entrambe le parti.
Conseguentemente, l’omessa o tardiva trascrizione dell’atto di compravendita da parte del venditore non costituisce inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5 marzo 1991 la Leasing & Service conveniva in giudizio davanti al tribunale di Terni la Reve France S.r.l., per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autoveicolo Renault RVI tipo Master T35D, telaio XX0XX00X000000000, ceduto in leasing a tale Xxxxxxx Xxxxxxxx, e la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo della vendita, pari a lire 30.210.134, oltre al risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione, deducendo l'inadempimento della convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, la Reve France replicava di avere adempiuto le obbligazioni assunte nei confronti dell'acquirente e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risoluzione, che, peraltro, non poteva comunque essere accolta, in quanto la Leasing & Service non poteva più restituire il furgone.
Con sentenza del 15 novembre 1999, l'adito tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice alle spese del giudizio.
Proposto appello dalla soccombente e costituitasi la Reve Service per resistere, la corte di appello di Perugia, con sentenza del 16 marzo 2003, in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato risolto, per inadempimento della srl Reve France, il contratto di compravendita 24-11- 1988 del furgone Renault ed ha condannato l'appellata al pagamento alla Leasimpresa della somma di euro 15.602,23 e interessi legali dal 24-11- 1988 al saldo, oltre alle spese dei due gradi, con la motivazione che qui di seguito si riassume.
Si ricava dalla parte narrativa della sentenza che il veicolo di cui trattasi fu venduto per il prezzo di euro 15.602,13 dalla Reve France alla Leasing Service ed a questa locato al Barboni, ma la vendita non fu iscritta nel PRA; a seguito di esecuzione forzata mobiliare promossa da terzi nei confonti del Barboni, il veicolo stesso fu venduto, quindi, all'asta, per cui essa Leasing, che ne era proprietaria, non fu più in grado di recuperarlo.
Tali essendo i fatti, la corte ha ritenuto che quanto accaduto si è verificato perché la venditrice Reve France, sulla quale incombeva l'obbligo di consegnare il veicolo con i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto ai sensi dell'art. 1477 c.c., nonchè quello di fornire Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Automobile Club d’Italia - 2008
la dichiarazione di vendita per l'immatricolazione e, trattandosi di veicolo nuovo da sottoporre a prima iscrizione, di trascrivere al PFUL l'avvenuta compravendita, provvide a questo adempimento solo nel settembre 1930; a distanza, cioè, di molto tempo dalla compravendita (24-11-1988), e solo dopo le rimostranze della società appellante.
La Leasing, pertanto, ha perso la proprietà del mezzo, per non essere entrata in possesso del relativo titolo opponibile a terzi; e ciò in conseguenza del grave inadempimento del la Reve France, che legittima la risoluzione del contratto ed impone la condanna della parte inadempiente alla restituzione del prezzo.
Ricorre per la cassazione della sentenza la Reve France S.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, in forza di tre motivi.
Resiste con controricorso la Leasimpresa s.p.a., in persona del procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Motivi della decisione Denuncia la ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Con questo motivo la ricorrente denuncia l'errata applicazione, nel caso di specie, dell'art. 1477 c.c., in quanto, risultando dal contratto di compravendita dell'autoveicolo che lo stesso era intercorso tra la Reve France e la Maxi Flora Shop di Xxxxxxx Xxxxxxxx, mentre la Leasing & Service ne aveva finanziato il pagamento, per cui andava individuato nel Barboni il locatario e nella Leasing la proprietaria , doveva ritenersi adempiuto il contratto di compravendita da parte della Reve, come ha statuito correttamente il tribunale, con la consegna del veicolo all'utilizzatore, la effettuazione della dichiarazione di vendita, la immatricolazione del veicolo in favore della società di leasing ed il rilascio della carta di circolazione.
Quanto, poi, alla tardiva trascrizione nel PRA, la corte ha errato nel ritenere che il relativo onere incombesse sulla Reve, mentre esso era posto contrattualmente a carico del compratore a norma dell'art. 14 del contratto di compravendita.
La corte di appello di Perugia, ha, inoltre, falsamente applicato l'art. 1218
C. G., ritenendo erroneamente la sussistenza di un nesso causale tra il presunto inadempimento contrattuale della Reve France srl (venditrice) e la perdita del bene da parte della Leasimpresa spa (acquirente) , a seguito della "espropriazione" del bene per effetto della procedura espropriativa promossa da terzi in danno dell'utilizzatore dei veicolo Xxxxxxxx Xxxxxxx.
2) Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte di appello erroneamente, e senza alcuna motivazione sul punto, pronunciato la risoluzione del contratto per (presunto) inadempimento della Reve France, nonostante l'eccepita impossibilità, materiale e giuridica, da parte della Leasimpresa di restituire il mezzo, oggetto del contratto.
3) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (ordine di esibizione, prova per testi ed interpello), richiesti sia in primo grado che in grado di appello, diretti a provare che la Reve France aveva tempestivamente assolto l'onere della dichiarazione di vendita con l'atto per
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notaio Iorio del 5-1-1989 e della richiesta di trascrizione; documenti, questi, che l'utilizzatore, in base ad un preciso accordo, avrebbe dovuto ritirare.
È fondato il primo motivo.
Questa Corte ha enunciato e ribadito il principio secondo cui in tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore, rientra, giusta il disposto dell'art. 1477, terzo comma, c.c., anche quello di consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto, quali carta di circolazione, foglio complementare e dichiarazione di vendita autenticata. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave rnenomazione del diritto dell'acquirente di disporne (Cass. n. 1472/1999, n. 120/1999 ed altre conformi).
Nel caso in esame è stato, peraltro, precisamente addebitato alla venditrice di non aver provveduto anche alla "iscrizione del veicolo nel PIIA", e tale omissione ha determinato, secondo l'acquirente, la vendita di questo a terzi, a seguito dell'esecuzione promossa dai creditori del Barboni, locatario del bene, a causa della non opponibilità agli stessi del passaggio di proprietà da Reve France s.r.l. a Leasing & Service, ora Leaseimpresa s.p.a.
L'assunto è stato fatto proprio dalla corte di appello, che, riformando la sentenza del tribunale, ha accolto la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita dell'automezzo per inadempimento della venditrice.
Deve, innanzitutto, rilevarsi in proposito che, avuto riguardo alla disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis (art. 59 del previgente codice della strada di cui al D.P.R. 15-6-1959 n. 3431, alla formalità della trascrizione dell'atto di trasferimento del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico erano tenuti, in mancanza di accordo tra le parti, gli "interessati", vale a dire sia l'alienante che l'acquirente; e, per la verità, anche il nuovo codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, prevedeva (art. 94, prima modificato dall'art. 42 del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 e poi sostituito dall'art. 17, coma 18, legge 27 dicembre 1997 n.449), che, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, il competente ufficio del P.R.A. provvedeva alla trascrizione del trasferimento su richiesta della parte "interessata", senza porre i l relativo onere a carico dell'alienante o dell'acquirente (ved., sul punto, Cass. 22 ottobre 2002 n. 14906). Già solo per questo, quindi, della cennata omissione e delle conseguenze che ne sono derivate non può farsi carico, nella fattispecie, alla venditrice, come preteso, invece, dalla Leasing Service e statuito dalla corte, che ha ritenuto conseguentemente la prima responsabile del mancato adempimento della predetta formalità.
Ma, nel caso concreto, la clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali di vendita del veicolo in questione - espressamente invocata ed indicata dalla ricorrente anche nel giudizio di appello e della quale è, pertanto, consentita la lettura in questa sede - prevedeva che tra gli oneri posti a carico dell'acquirente vi era, tra l'altro, quello di curare l'immatricolazione del mezzo e di assolvere, comunque, tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la vendita, cosicchè, proprio in virtù di tale espressa pattuizione, l'odierna resistente non può fondatamente sostenere che alla formalità in parola fosse tenuta esclusivamente l'alienante Reve France, riversando su questa
la responsabilità per le successive vicende dell'automezzo in dipendenza della mancata trascrizione del relativo atto di trasferimento.
Da quanto precede discende che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto, con riguardo alla formalità di cui si è detto, la predetta Reve France inadempiente ed ha dichiarato risolto il contratto di compravendita dell'automezzo, con consequenziali pronunce di condanna della stessa.
La fondatezza del primo motivo per le ragioni ora esposte ne comporta l'accoglimento.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, e, decidendosi la causa nel merito, l'appello della Leaseimpresa s.p.a., già Leasing Service, va rigettato.
Il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'appello della Leashpresa s.p.a., compensando le spese tra le parti.