PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Delibera n° 1992/13933/12890 (Consiglio) del 24/07/92 Modificato con Delibera n° 2008/30 (Consiglio) del 05/06/2008
INDICE
CAPO II - ATTIVITA' PREPARATORIE 3
Art. 2 - (Attività istruttoria, preparatoria e propositiva) 3
Art. 3 - (Deliberazione a contrattare) 3
Art. 4 - (Forme di contrattazione) 3
Art. 5 - (Pattuizioni generali) 4
Art. 6 - (Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche) 4
Art. 7 - (Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi) 4
Art. 8 - (Clausole contrattuali predisposte) 4
Art. 9 - (Clausole contrattuali onerose) 5
Art. 12 - (Contenuto della responsabilità d'appalto) 5
CAPO III - STIPULAZIONE E GESTIONE 6
Art. 13 - (Forma dei contratti) 6
Art. 14 - (Stipulazione del contratto) 6
Art. 15 - (Spese contrattuali) 6
Art. 17 - (Gestione del contratto) 7
Art. 18 - (Integrità del contratto) 7
TITOLO II - PROCEDURE CONTRATTUALI 8
Art. 19 - (Ricerca del contraente) 8
Art. 20 - (Esclusione dalla contrattazione) 8
Art. 21 - (Pubblicità ed esito gare) 8
CAPO II - LICITAZIONE PRIVATA 8
Art. 22 - (Compilazione e custodia della scheda segreta) 8
Art. 23 - (Metodo della media mediata) 9
Art. 26 - (Commissione di gara) 9
Art. 27 - (Aggiudicazione con supero di spesa) 10
CAPO III - APPALTO - CONCORSO 10
Art. 28 - (Elementi di valutazione preordinati) 10
Art. 29 - (Composizione della commissione di esame) 10
Art. 30 - (Lavori della commissione) 11
CAPO IV - PROCEDURA NEGOZIATA 11
Art. 31 - (Procedura Negoziata previa o senza pubblicazione di un bando) 11
Art. 32 - (Composizione commissione di gara) ABROGATO 11
Art. 33 - (Trattativa privata senza gara informale) ABROGATO 11
TITOLO III - FORNITURE DI BENI E SERVIZI 11
Art. 34 - (Procedure di aggiudicazione) 11
Art. 35 - (Trattativa privata diretta) 12
Art. 36 - (Commissione preposta all'aggiudicazione) 12
Art. 37 - (Collaudo e approvazione) 12
Art. 38 - (Svincolo cauzione) 13
Art. 39 - (Obbligo generale di riferimento al collegio dei Revisori dei Conti) 13
TITOLO X - XXXXXXXXXXX X'XXXXX 00
Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera) 13
Art. 41 - (Rotazione degli incarichi professionali) 13
TITOLO VI - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA 14
Art. 43 - (Modalità esecutive) 17
Art. 44 - (Amministrazione diretta) 17
Art. 45 - (Cottimo fiduciario) 18
Art. 46 - (Modalità per l'affidamento tramite cottimo fiduciario) 18
Art. 47 - (Competenza dei funzionari) 18
Art. 48 - (Modalità di pagamento) 18
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 18
Art. 49 - (Riferimento alla legge) 18
Art. 50 - (Abrogazione precedenti disposizioni regolamentari) 19
Art. 51 - (Entrata in vigore) 19
TITOLO I
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - (Oggetto)
1. Il regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia relativamente agli appalti, alle compravendite, alle forniture, agli acquisti, alle locazioni, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.
2. L'attività contrattuale della Provincia è improntata a criteri di trasparenza e si svolge nel rispetto della legge e dello statuto.
CAPO II - ATTIVITA' PREPARATORIE
Art. 2 - (Attività istruttoria, preparatoria e propositiva)
1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.
3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8.6.1990, n° 142.
Art. 3 - (Deliberazione a contrattare)
1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio o la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, stabilite per legge, deliberano la stipula del contratto.
2. Compete alla giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.
Art. 4 - (Forme di contrattazione)
1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23.5.1924, n°827 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.
Art. 5 - (Pattuizioni generali)
1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuzione preventiva.
2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
Art. 6 - (Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche)
1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del capitolato generale per l'appalto di opere di competenza del Ministero di LL.PP approvato con D.P.R. 16.7.1962 n°1063 e successive modificazioni, che non siano altrimenti già disciplinate dal regolamento.
Art. 7 - (Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi)
1. L'esecuzione delle opere in appalto nonchè le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
a) oggetto del contratto;
b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione;
c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
d) indicazione dei documenti che fanno parte integrante del contratto;
e) previsione di una cauzione da costituirsi nei modi, termini e per l'ammontare stabiliti dalla legge;
f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
i) modalità per la definizione delle controversie.
Art. 8 - (Clausole contrattuali predisposte)
1. E' condizione essenziale perchè possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto, le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.
Art. 9 - (Clausole contrattuali onerose)
1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art. 6.
Art. 10 - (Arbitrato)
1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
Art. 11 - (Responsabilità)
1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista sia esso interno o esterno, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, ricadono sotto la responsabilità del dirigente del settore, o di chi legalmente lo sostituisce, nell'ambito della cui competenza rientra la prestazione che deve essere corredata dagli elaborati.
2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.1.1991, n°55, attinenti al bando di gara, ricadono esclusivamente sul dirigente o funzionario del Servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente del rapporto contrattuale, all'uopo formalmente incaricato dal responsabile di Xxxxxxx.
3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul Ragioniere Capo, o chi legalmente lo sostituisce.
Art. 12 - (Contenuto della responsabilità d'appalto)
1. Il responsabile della procedura d'appalto:
- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla giunta dell'elenco delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.
CAPO III - STIPULAZIONE E GESTIONE
Art. 13 - (Forma dei contratti)
1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56, lett.b), della legge 8.6.1990, n. 142:
a) per atto pubblico;
b) in forma pubblica amministrativa;
c) per scrittura privata;
d) per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di valore di L. 20.000.000;
e) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.
2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:
- il contratto consegua a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18.11.1923, n°2440;
- si tratti di contratti di locazione attiva o passiva;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale;
- si tratti di accordi posti in essere ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7.8.1990, n°241.
Art. 14 - (Stipulazione del contratto)
1. Il dirigente che ha promosso la contrattazione, sentito il segretario generale, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre 10 giorni dalla data di approvazione del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.
2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il dirigente provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8.10.1984, n°687.
3. Il dirigente del settore fra le cui competenze rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente del rapporto contrattuale, stipula il contratto, subordinatamente agli adempimenti di cui alla legge 31.5.1965, n.°575 e successive modifiche.
4. Il dirigente amministrativo competente stipula i contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia e di godimento.
Art. 15 - (Spese contrattuali)
1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi locali non dispongano diversamente.
Art. 16 - (Rogito)
1. Il segretario generale roga nell'esclusivo interesse della Provincia gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1° comma del R.D. 3.3.1934, n°383.
3. L'atto rogato viene trasmesso a cura del segretario generale al dirigente del servizio contratti e legale per gli adempimenti di rito e di legge relativi e conseguenti.
Art. 17 - (Gestione del contratto)
1. Una volta perfezionato, il contratto, a cura del dirigente del servizio contratti e legale, viene trasmesso al dirigente del servizio che l'ha proposto affinchè ne attivi la gestione e ne dia anche comunicazione al dirigente del settore ragioneria e bilancio per l'annotazione delle scadenze di competenza. Per i contratti stipulati per scrittura privata provvede il dirigente intervenuto.
2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico servizio che ha proposto la relativa deliberazione a trattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.
3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che no si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che, per l'art. 40 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al segretario generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il dirigente riferisce subito al segretario generale motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.
Art. 18 - (Integrità del contratto)
1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario generale, dirigenti, direttori dei lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili alla Provincia. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 66/89, convertito, con modificazioni, in L. 144/89.
2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il Presidente può disporne, per iscritto, la variazione ed integrazione in attesa della stipula del contratto integrativo, ma solo in conformità a deliberazione che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.
TITOLO II - PROCEDURE CONTRATTUALI
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 19 - (Ricerca del contraente)
1. Le procedure per la scelta del contraente sono solo quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di aggiudicazioni e contratti per le amministrazioni dello Stato.
2. L'importo dei lavori o il valore di stima delle forniture determinano ex lege l'applicazione delle procedure per la scelta del contraente previste dalla normativa comunitaria disciplinante l'aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti di lavori pubblici o delle pubbliche forniture.
Art. 20 - (Esclusione dalla contrattazione)
1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti - concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore della Provincia, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti.
Art. 21 - (Pubblicità ed esito gare)
1. Agli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19.3.1990, n° 55, provvede, nei termini di legge, il responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'importo contrattuale.
Art. 22 - (Compilazione e custodia della scheda segreta)
1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2.2.1973, n° 14, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissione costituita dall'Ing. Xxxx, dal dirigente di servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'importo contrattuale e da altro dirigente tecnico designato dal Segretario Generale.
2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire immediatamente prima dell'ora fissata per la gara.
Art. 23 - (Metodo della media mediata)
1. Allorchè la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il modo di cui all'art. 4 della legge 2.2.1973, n°14, l'applicazione delle norme contenute nel 3° comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.
2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art. 4.
3. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.
4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:
- nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;
- nel caso di media posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribasso, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.
5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.
Art. 24 - (Sorteggio)
1. In presenza di due o più offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n°827.
Art. 25 - (Offerte anomale)
1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la giunta, su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte assumendo le conseguenti determinazioni.
Art. 26 - (Commissione di gara)
1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gestito da una commissione composta dal dirigente di settore fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara, che la presiede, e da altri due dirigenti dotati di specifica competenza in materia di pubblici appalti individuati di volta in volta dal segretario generale. Funge da segretario della commissione e redige il verbale di gara un dipendente inquadrato almeno alla 6^q.f. designato dal segretario generale. Qualora intervengano giustificati motivi, il dirigente di settore delega per iscritto un dirigente di servizio della propria struttura amministrativa.
3. I componenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.
4. I componenti della commissione ed il segretario della stessa sottoscrivono il verbale di gara.
5. La commissione aggiudica provvisoriamente.
6. Spetta alla Giunta decidere in ordine alla aggiudicazione definitiva sulla scorta del verbale di gara.
Art. 27 - (Aggiudicazione con supero di spesa)
1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta aggiudicataria presentata superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria, corredato dalle valutazioni e proposte del dirigente di servizio che ha promosso la contrattazione e del dirigente del settore ragioneria e bilancio, deve essere sottoposto all'organo che ha adottato la deliberazione a contrattare perchè, nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui si è svolta la gara, decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa, definitivamente pronunciando sull'aggiudicazione.
Art. 28 - (Elementi di valutazione preordinati)
1. Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto concorso, devono essere indicati, nel capitolato e nel bando di gara tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza attribuita.
Art. 29 - (Composizione della commissione di esame)
1. La commissione di esame delle offerte nell'appalto concorso è composta in numero dispari e, in maggioranza, da qualificati tecnici interni ed esterni. Partecipano alla commissione di diritto il segretario generale, che presiede, il dirigente del settore e del servizio al quale è strumentale l'oggetto dell'appalto con facoltà per ognuno di delegare per iscritto, a fronte di giustificati motivi e prima dell'insediamento della commissione medesima, dirigenti della stessa area operativa.
Art. 30 - (Lavori della commissione)
1. La commissione di esame delle offerte nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto. Essa può comunque demandare ad uno o più suoi componenti l'istruttoria o l'approfondimento in ordine a determinati aspetti tecnici delle offerte.
2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione di coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato e nel bando.
3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:
- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.4.
I componenti della commissione predispongono, redigono e sottoscrivono il verbale.
Art. 31 - (Procedura Negoziata previa o senza pubblicazione di un bando)
1. Per quanto riguarda la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, si fa espresso rinvio alle ipotesi e modalità previste all'Art. 56 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto riguarda la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, si fa espresso rinvio alle ipotesi e modalità previste all'Art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32 - (Composizione commissione di gara)
ABROGATO
Art. 33 - (Trattativa privata senza gara informale)
ABROGATO
TITOLO III - FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Art. 34 - (Procedure di aggiudicazione)
1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento.
Art. 35 - (Trattativa privata diretta)
1. Oltre ai casi previsti all'art. 31, all'acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:
a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;
b) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità.
Art. 36 - (Commissione preposta all'aggiudicazione)
1. La commissione prevista all'art. 26 è preposta all'aggiudicazione provvisoria delle forniture di beni e servizi.
2. I componenti della commissione sottoscrivono il verbale.
3. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 26.
Art. 37 - (Xxxxxxxx e approvazione)
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta e può essere scelto solo tra i tecnici iscritti negli albi professionali.
3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto della Giunta.
4. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 1.000 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso non oltre due mesi dalla ultimazione dei lavori.
5. Il dirigente del servizio, con propria determinazione, prende atto del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione.
6. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente del servizio che ha richiesto la fornitura.
7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23.5.1924, n°827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13.9.1976, n°904.
Art. 38 - (Svincolo cauzione)
1. Ai sensi dell'art. 180 del regolamento 12.2.1911, n°297, mantenuto in vigore dall'art. 64, lettera a), della legge 8.6.1990, n°142, la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è dalla giunta, previo nulla osta del dirigente del servizio.
Art. 39 - (Obbligo generale di riferimento al collegio dei Revisori dei Conti)
1. Il dirigente del servizio che ha gestito il contratto ha l'obbligo di riferire al Collegio dei Revisori dei Conti per iscritto entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità, quando la spesa finale e complessiva di realizzo di un'opera pubblica o di forniture, somministrazione e servizi risulti superiore al 10% di quella inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato dalla giunta, non computandosi gli incrementi conseguenti alla ordinaria revisione dei prezzi, se ammesse per legge o per contratto, e all'utilizzo di eventuali ribassi d'asta.
TITOLO V - PRESTAZIONI D'OPERA
Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera)
1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro V del codice civile devono contenere:
a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
d) il recesso automatico della Provincia, consalvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa computa ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% di quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
g) il trattamento tributario del rapporto.
2. Il contratto di prestazione d'opera è stipulato dal dirigente del servizio che ha richiesto la prestazione medesima.
Art. 41 - (Rotazione degli incarichi professionali)
1. Al conferimento di incarichi per attività di pianificazione, progettazione e di collaudo si procede osservando la rotazione dei nominativi iscritti in apposito albo sulla base di comprovata capacità tecnico-scientifica.
TITOLO VI - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 42 - (Generalità)
1. Possono essere eseguiti in economia i lavori rientranti nelle seguenti tipologie:
a. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati a garantire i servizi istituzionali nonchè la circolazione in sicurezza sulla rete viaria, compresi il restauro e l’adattamento a mutate esigenze, di tutti i beni immobili, tra cui gli edifici scolastici, anche demaniali, di proprietà provinciale o in disponibilità dell’Ente e loro pertinenze, compresi gli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale provinciale (tra i quali a titolo indicativo: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici); per le stesse finalità, possono essere eseguiti interventi analoghi anche su proprietà di terzi;
b. interventi igienico-sanitari di competenza provinciale;
c. interventi di manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci, potature; abbattimento, manutenzione, piantumazione e ripristino di alberature;
d. interventi puntuali di sgombero neve;
e. interventi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni della Provincia in materia di sicurezza ed igiene pubblica;
f. interventi non programmabili in materia di sicurezza che si rendessero necessari in conseguenza di nuove disposizioni di legge in materia;
g. interventi che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di procedure di gara;
h. interventi necessari per la redazione di progetti e occorrenti per l’esecuzione di: indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, rilievi e sondaggi in genere;
i. interventi di completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, intendendosi qui ricompresi:
1. i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell’appaltatore per assicurare l’esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;
2. i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore.
l. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'esecuzione di forniture con posa in opera o alla prestazione di servizi, disciplinati dal presente titolo.
2 - Possono essere eseguite in economia, le seguenti tipologie di forniture:
a. forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;
b. forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
c. forniture da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
d. forniture varie, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
e. forniture di materiali e mezzi per il funzionamento dei magazzini stradali provinciali e per la sistemazione di infrastrutture viarie;
f. forniture di impianti tecnologici asserviti agli immobili provinciali, quali a titolo esemplificativo: illuminazione pubblica, semafori elettrici ed elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
x. xxxxxxxxx di libri, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
h. forniture per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie, quali a titolo esemplificativo coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, solennità, feste, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
i. forniture beni di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze;
j. forniture di mezzi di trasporto e macchine operatrici per gli uffici e i servizi dell'amministrazione e per relativi carburanti, lubrificanti ed altro materiali di consumo;
x. xxxxxxxxx di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
l. forniture di beni per la riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, trasmissioni audio e video;
m. fornitura vestiario ai dipendenti secondo la disciplina vigente;
n. fornitura fauna;
o. forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
p. forniture per la protezione civile;
q. forniture di mobili, impianti, arredi, attrezzature, materiale hardware, software e telefonico, anche mobile, e per la riparazione e manutenzione ordinaria degli stessi;
r. forniture di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica , salvo quanto previsto dalla normativa specifica contenuta nel codice dei beni culturali;
s. forniture di materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per macchine ed attrezzature da ufficio;
t. forniture di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;
u. forniture di materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro, compresi dispositivi di protezione individuale.;
v. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
w. possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi, disciplinati dal presente titolo.
3 - Possono essere eseguite in economia, le seguenti tipologie di servizi:
a. prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
b. servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
c. prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
d. servizi di manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà dell’Ente;
e. servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
f. servizi di trasporto, recupero, spedizione e nolo, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
g. servizi di noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale, tra cui a titolo indicativo: illuminazione pubblica, semafori elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
h. servizi di noleggio di beni mobili ed arredi, attrezzature varie e da ufficio tra cui, a mero titolo indicativo, fotocopiatrici, telefax, macchine da stampa, da riproduzione grafica, hardware, macchine fotografiche, telecamere;
i. servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;
j. servizi per indagini statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni, servizi di ricerca di mercato, pubblicitari e grafici, di trascrizione, traduzione ed interpretariato;
k. servizi informatici e affini quali, a titolo indicativo, servizi telematici, di video- conferenza, servizi di gestione e manutenzione dei siti istituzionali, di informatizzazione degli adempimenti, di hardware e software
l. servizi per la partecipazione del personale e degli amministratori a convegni, congressi, conferenze, riunioni;
m. servizi bibliotecari, di archiviazione e catalogazione;
n. servizi artistici, sociali, educativi e ricreativi;
o. servizi di ricerca lavoro, di reinserimento professionale;
p. servizi per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni;
q. servizi di caffetteria, gestione bar, catering;
r. servizi formativi e di aggiornamento, di consulenza gestionale e di contabilità;
s. servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti;
t. servizi televisivi, radiofonici e di riproduzione video-sonora;
u. servizi per pubblicazione di bandi di gara, concorsi o altri avvisi pubblici;
v. servizio di sgombero neve;
w. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, legali, di consulenza giuridica, notarili;
x. servizi di manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto e macchine operatrici;
y. servizi di gestione di impianti sportivi;
z. servizi di manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
aa. servizi di accesso a banche dati cartacee ed elettroniche;
bb. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di custodia, vigilanza e di sorveglianza di immobili provinciali e di manifestazioni;
cc. servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini;
dd. servizi di somministrazione di personale a tempo determinato;
ee. locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali del demanio o del patrimonio sufficienti o idonei;
ff. servizi tecnici, servizi di ingegneria e di architettura;
gg. possono altresì essere eseguiti in economia i servizi accessori e strumentali all'esecuzione di forniture con posa in opera o alla esecuzione di lavori, disciplinati dal presente titolo.
2. Il limite di spesa per l'esecuzione in economia, è stabilito nella misura massima di € 75.000,00, per forniture e servizi, ed € 100.000,00 per lavori.
3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio considerato unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. E' ammesso per lavori, servizi o forniture, nei limiti d'importo previsti dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, previa indagine esplorativa di mercato relativa ad almeno tre operatori economici, se presenti in tal numero.
5. E' comunque ammesso per lavori, servizi o forniture, l'affidamento diretto, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, nei limiti di importo di € 4.000,00 per servizi e forniture e di € 10.000,00 per i lavori.
Art. 43 - (Modalità esecutive)
1. I lavori, le forniture ed i servizi in economia, di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Si intendono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell’amministrazione ovvero con l’impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati. In ogni caso i lavori svolti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
Art. 44 - (Amministrazione diretta)
1. I lavori, le forniture ed i servizi in amministrazione diretta sono direttamente gestiti dal responsabile individuato per l'intervento specifico.
Art. 45 - (Cottimo fiduciario)
1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese dotate di capacità ed idoneità.
Art. 46 - (Modalità per l'affidamento tramite cottimo fiduciario)
1. Per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a mezzo cottimo fiduciario di cui al precedente art. 42, devono essere richiesti preventivi ad almeno n°5 ditte contenenti le condizioni di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, penalità per inadempimenti e/o ritardi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
2. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.
3. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuata con atto scritto del dirigente responsabile del Servizio specifico che ha promosso l'affidamento in economia.
4. Quando l'assuntore sia inadempiente alle obbligazioni assunte ed alle disposizioni di legge, per l'esecuzione in danno è prevista la rescissione della convenzione con semplice denuncia.
Art. 47 - (Competenza dei funzionari)
1. Il funzionario del servizio competente cura e segue l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, verifica i risultati e riferisce al dirigente responsabile che ha stipulato la convenzione di cottimo.
Art. 48 - (Modalità di pagamento)
1. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del dirigente del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori, forniture o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49 - (Riferimento alla legge)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiama la legislazione vigente in materia.
Art. 50 - (Abrogazione precedenti disposizioni regolamentari)
1. Sono abrogate le norme dei regolamenti in materia e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Le norme contenute nei precedenti articoli che, nella loro attualità, risultano superate da disposizioni legislative sopravvenute, si intendono implicitamente abrogate.
Art. 51 - (Entrata in vigore)
1. Il regolamento entra in vigore il mese successivo a quello nel quale sia stato esaminato senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di Controllo.
2. Il regolamento, dopo la sua esecutività, è pubblicato per 30 giorni consecutivi nell'albo pretorio della Provincia.