Contract
IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
(Prov. di Cagliari)
Rep. N. CONTRATTO
SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI (1° LOTTO) – VIA CECOSLOVACCHIA -QUARTU SANT’ELENA.
L'anno duemilanove, addì del mese di nella sede municipale del Comune di Quartu Sant’Elena. Avanti a me, Dr. , C.F. , Segretario Generale del Comune di Quartu Sant’Elena domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa
SONO COMPARSI
da una parte: l' , nato a il C.F. , Dirigente del Settore Lavori Pubblici, del Comune di Quartu Sant’Elena, Codice Fiscale e Partita Iva , in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, parte che di seguito sarà chiamata “sponsee”; dall'altra parte:
-il sig. ……………………………………….. in legale rappresentanza della ditta
(C.F./P.IVA ) con sede in
Via
n. , d’ora innanzi
semplicemente “sponsor”; Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 31/07/2008 è stato approvato il regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni;
- l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ha ritenuto opportuno ricercare ed attivare forme di collaborazione con privati cittadini o con imprese, per l'affidamento della realizzazione del centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia, con possibilità di una visibilità diretta e concreta dell'attività, anche mediante l'apposizione di cartelli pubblicitari;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. del , con valore di
determina a contrattare, è stato approvato lo schema di bando e suoi allegati per la selezione di soggetti contraenti dei predetti contratti di sponsorizzazione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. del sono stati approvati gli atti ed è stata assegnata mediante la procedura di sponsorizzazione la realizzazione del centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia; In attuazione di quanto previsto dall’art. 43 della L. 449/1997, dall’art.
119 del T.U.E.L. n. 267/2000, dall’art. 26 D.Lgs 163/2006 e dal regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/08;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. del sono stati approvati gli elaborati definitivi/esecutivi relativi alla realizzazione del centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1. Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto
ART. 2. Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione, da parte dello Sponsor, del centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia mediante l’inserimento di cartellonistica pubblicitaria a per n. … anni.
ART. 3. Attuazione e durata del contratto. Lo sponsor si impegna alla realizzazione del centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia, secondo il progetto preliminare oggetto di gara e per il quale la ditta
si impegna alla:
redazione del progetto definitivo/esecutivo entro giorni
alla realizzazione del Centro aggregazione giovani (1° lotto) – via Cecoslovacchia secondo le modalità previste nel bando di gara entro altri giorni 60
L’allestimento dello spazio affidato potrà essere attuato direttamente dallo sponsor o da ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti e la qualificazione prevista nel DPR 34/2000. In caso di allestimento da parte di ditta specializzata, la stessa, per effettuare detto allestimento dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. La corrispondenza tra il progetto e l’esecuzione dovrà essere accertata in
contraddittorio tra le parti con verbale a firma del responsabile competente dello sponsee e un delegato dello sponsor. Il presente contratto ha durata di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di cui
sopra, durante i quali lo sponsor ha diritto allo sfruttamento a fini pubblicitari degli spazi assegnati. Alla scadenza naturale o anticipata del presente contratto, il Comune riprende in carico gli spazi concessi e acquisisce la proprietà delle opere realizzate, dei beni e dei soprassuoli realizzati dallo Sponsor senza che questo possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti ecc. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela di sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione/manutenzione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.
ART. 4. Obblighi dello Sponsor.
Il progetto/proposta tecnica definisce sia la tipologia dell’intervento da realizzarsi a cura e spese dello sponsor, sia le modalità, i vincoli dello sfruttamento pubblicitario. Il progetto potrà essere eventualmente modificato su richiesta dell’Amministrazione Comunale con il consenso della ditta interessata. Nel corso di validità del presente contratto potrà inoltre essere consentita la modifica dell’allestimento, previa presentazione di un nuovo progetto la cui realizzazione dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione. Lo sponsor si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e cantiere (nelle ipotesi di interventi di riqualificazione), sollevando contestualmente il Comune di Quartu Sant’Elena da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecutrici. I soggetti esecutori devono essere qualificati ai sensi del DPR 34/2000. In ogni caso sia la tipologia dei prodotti o delle ditte reclamizzati, sia le immagini utilizzate devono essere tali da tutelare il prestigio della pubblica amministrazione, rispettare la sensibilità dei cittadini e in particolare delle fasce di età più giovani ed evitare l’utilizzo strumentale della corporeità. Lo sponsor si impegna a conservare nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza le aree concesse e a garantire, in ogni circostanza, l’ordine e il decoro delle aree interessate, mediante periodica manutenzione ordinaria con cadenza non superiore a 15 giorni e manutenzione straordinaria quando occorrente. I cartelli pubblicitari non potranno avere i colori che contraddistinguono i cartelli di pericolo del Codice della Strada. In ogni caso, allo scadere del periodo di sponsorizzazione, le opere eseguite resteranno
di proprietà del Comune di Quartu Sant’Elena, senza che lo sponsor possa richiede corrispettivi, rimborsi e/o qualunque altra pretesa economica e/o diritto reale sull’impianto realizzato. Le variazioni del contenuto del messaggio pubblicitario dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Tutela dell’Ambiente per la necessaria autorizzazione.
ART. 5. Impegni del Comune
Il Comune si impegna a mettere a disposizione le aree in parola dalla data di stipulazione del presente contratto e di consentire allo sponsor di veicolare il proprio nome o marchio aziendale attraverso la collocazione all’interno dello spazio allestito di cartelli o di altre strutture che reclamizzino la sua immagine nell’ambito del progetto definitivamente accettato dall’Amministrazione, adottando ogni misura e soluzione utile all’ottimale realizzazione dell’intervento realizzato.
ART. 6. Disposizioni in merito alla pubblicità
Lo sponsor si avvale della facoltà riconosciuta dal Comune di pubblicizzare la propria collaborazione tramite n.
cartelli informativi collocati in loco, secondo quanto previsto nella proposta tecnica presentata in sede di gara; Il messaggio riportato nei cartelli pubblicitari deve essere realizzato con forme e colori conformi al vigente codice della strada ed è soggetto alle normali procedure autorizzative previste per la pubblicità stradale. Il logo o il marchio potrà contenere l’immagine grafica, la denominazione e le generalità, eventuale indirizzo di posta elettronica, denominazione di eventuale sito internet.
ART. 7. Oneri particolari a carico delle parti
Lo sponsor si impegna a consentire l’accesso alle aree affidate per l’effettuazione degli interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico.
ART. 8. Responsabilità dello Sponsor
Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose o a persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione del presente contratto, sollevandone contemporaneamente il Comune di Quartu Sant’Elena.
ART 9. Valore del contratto
Il valore del presente contratto è determinato in € oltre IVA di legge, di cui € per l’allestimento ed € per la realizzazione ……….. e potrà subire variazioni solamente in caso di realizzazione di interventi imprevisti ed imprevedibili alla data di stipula del presente contratto, che dovranno essere approvati dall’Xxx.xx Com.le prima dell’emissione della fattura. Il corrispettivo della sponsorizzazione è reso dallo sponsor mediante l’effettuazione di lavori per un valore corrispondente a quello del presente contratto, in termini di operazione permutativi ai fini IVA, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del
D.P.R. n. 633/1972. Il corrispettivo di cui al precedente comma è determinato dal valore dei lavori e dei servizi di cui al progetto di allestimento e manutenzione presentato dalla Ditta e accettato dall’Amministrazione. Il valore della fatturazione che verrà effettuata dall’Amministrazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazi pubblicitari) corrisponderà al valore dei lavori e servizi effettuati nell’area verde interessata come da progetto presentato. Lo sponsor e il Comune sono tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto dai punti precedenti, con emissione di regolari fatture con riferimento al valore del contratto, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.
ART. 10. Imposta di pubblicità.
Lo sponsor si impegna infine al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in proporzione alla struttura pubblicitaria installata.
ART. 11. Garanzie.
Al fine di garantire la corretta esecuzione dell’allestimento e della successiva manutenzione, lo sponsor presta una garanzia di importo pari al 10% del valore complessivo della sponsorizzazione a mezzo di polizza fidejussoria emessa dalla n. emessa in data . La cauzione dovrà prevedere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
ART. 12. Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di sponsorizzazione in qualsiasi momento, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: a) qualora lo sponsor non abbia provveduto all’allestimento entro il termine di cui all’art. 3; in tal caso il Comune procederà
all’incameramento dell’intera cauzione di cui all’articolo precedente; b) quando l’area non sia conservata nelle migliori condizioni manutentive e di gradimento; c) quando lo sponsor alteri o danneggi i luoghi o le aree circostanti; Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) l’Amministrazione comunale, oltre alla risoluzione del contratto, provvederà alla manutenzione degli allestimenti e al ripristino dei luoghi a valere sulla garanzia rilasciata dallo sponsor.
Qualora il Comune accerti l’inadeguato stato di manutenzione dei luoghi, il Comune previa diffida con la quale vengono indicati gli interventi urgenti da effettuare e che assegna allo sponsor un termine non inferiore a giorni 30 per la loro esecuzione, procede in caso di inadempienza alla risoluzione di diritto del contratto, alla escussione della garanzia, alla rimozione delle installazioni pubblicitarie e al ripristino dei luoghi. In caso di risoluzione consensuale anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da rifondere allo sponsor.
ART. 13) Cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione non si configura nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra Azienda, nel caso di cessione dell’Azienda, o di ramo d’Azienda e in genere in tutti gli altri casi in cui la ditta (Sponsor) sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.
ART. 14) - Controversie
Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso il Comune di Quartu Sant’Elena. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente contratto, è il Tribunale di Velletri.
ART. 15) Clausola finale
Per quanto non precisato nel presente contratto si applicano oltre a quanto stabilito nel bando, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto restano a carico dello Sponsor.
ART. 16) Trattamento dei dati personali
Il Comune di Quartu Sant’Elena ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, informa lo sponsor che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Del presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo Atto consta di n. facciate dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre questa.
IL DIRIGENTE LO SPONSOR IL SEGRETARIO GENERALE