Servizio Gare/GT/bc
Servizio Gare/GT/bc
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 svolta in modalità telematica per l’affidamento di accordi quadro biennali, da concludersi ciascuno con un solo operatore economico ai sensi dell’art 54 comma 3 Dlgs
n. 50/2016, e per lavori relativi a opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari relativamente agli impianti in uso e di proprietà dell’Università di Pisa compresi nei gruppi 1, 4 e 6 e indicati negli elenchi (anagrafica edifici) e (anagrafica impianti) allegati ai rispettivi capitolati speciali di appalto, in particolare:
(Codice CPV 45259000-7)
Lotto 1) accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 1 (Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Farmacia, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni) CIG 74065438A1.
Importo massimo complessivo dei lavori affidabili € 326.000,00, IVA esclusa, (€ 85.130,48 per conduzione/manutenzione ordinaria e € 240.869,52 per correttiva), di cui € 12.355,40 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. (Importo soggetto a ribasso € 313.644,60)
Si precisa che l’importo di € 326.000,00 è da ritenersi quale importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto.
I costi della manodopera individuati ai sensi dell’art 23 penultimo periodo del Dlgs 50/2016 , compresi nell’importo soggetto a ribasso ammontano ad € 79.069,34
Lotto 2) accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 4 (Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Giurisprudenza, Sistema Museale, Amministrazione Centrale) CIG 7408059BAB.
Importo massimo complessivo dei lavori affidabili € 306.000,00, IVA esclusa, (€ 91.348,69 per conduzione/ manutenzione ordinaria e € 214.651,31 per correttiva) di cui € 11.719,80 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso. (Importo soggetto a ribasso € 294.280,20).
Si precisa che l’importo di € 306.000,00 è da ritenersi quale importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto.
I costi della manodopera individuati ai sensi dell’art 23 penultimo periodo del Dlgs 50/2016 , compresi nell’importo soggetto a ribasso ammontano ad € 74.218,14
Lotto 3 accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 6 (Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Poli Didattici) CIG 7408106277.
Importo massimo complessivo dei lavori affidabili € 306.000,00 IVA esclusa, (€ 82.427,93 per conduzione, manutenzione ordinaria e € 223.572,07 per correttiva) di cui € 11.872,80 relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Importo soggetto a ribasso € 294.127,20)
Si precisa che l’importo di € 306.000,00 è da ritenersi quale importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto
I costi della manodopera individuati ai sensi dell’art 23 penultimo periodo del Dlgs 50/2016 , compresi nell’importo soggetto a ribasso ammontano ad € 74.218,14.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il criterio di aggiudicazione dei singoli lotti è il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Finanziamento: bilancio investimenti 2018- 2019 -2020 dell’Università di Pisa. Luogo esecuzione dei lavori: Comune di Pisa .
Durata degli accordi quadro: come indicato all’art 28 dei capitolati speciali di appalto, in particolare:
- conduzione/manutenzione ordinaria: durata di anni 2 (due), pari a 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 28 dei relativi capitolati;
- manutenzione correttiva (a misura): i lavori avranno decorrenza dal verbale di consegna dei lavori e cesseranno dopo due anni, pari a 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La durata dell’appalto può essere inferiore a 2 anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in caso di esaurimento dell’importo contrattuale.
L’Università di Pisa si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall’ultimo capoverso dell’art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
I progetti esecutivi dei predetti lavori sono tati validati dal RUP in data 18/09/2017 e approvati con determinazione dirigenziale n. 4409 del 19/01/2018
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e DM 10/11/2016 n. 248:
LOTTO 1 GRUPPO 1
parti d’opera o categorie | Categoria e classe | Importo (Euro) | percentuale | Qualificazion e obbligatoria (sì/no) | Indicazioni speciali ai fini della Gara | ||
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (sì/no) | ||||||
Impianti | OS28 cl.I | 254.280,00 | 78% | si | prevalente | si | Nel limite complessivo del 30% importo di contratto. Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016 |
termici e di | |||||||
condizionamen | |||||||
to | |||||||
Impianti | OS3 cl.I | 71.720,00 | 22% | si | scorporabile | si | |
idrico- | |||||||
sanitario, | |||||||
cucine, | |||||||
lavanderie | |||||||
Importo complessivo | 326.000,00 |
LOTTO 2 GRUPPO 4
parti d’opera o categorie | Categori a e classe | Importo (Euro) | percentuale | Qualificazione Obbligatoria (sì/no) | Indicazioni speciali ai fini della Gara | ||
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (sì/no) | ||||||
Impianti termici e | OS28 cl.I | 229.500,00 | 75% | si | prevalente | si | Nel limite complessivo del 30% importo di contratto. Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016 |
di | |||||||
condizionamento | |||||||
Impianti idrico- | OS3 cl.I | 76.500,00 | 25% | si | scorporabile | si | |
sanitario, cucine, | |||||||
lavanderie | |||||||
Importo complessivo | 306.000,00 |
LOTTO 3 GRUPPO 6
parti d’opera o categorie | Categori a e classe | Importo (Euro) | percentuale | Qualificaz ione Obbligator ia (sì/no) | Indicazioni speciali ai fini della Gara | ||
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (sì/no) | ||||||
Impianti termici e di condizionamento | OS28 cl.I | 229.500,00 | 75% | si | prevalente | si | Nel limite complessivo del 30% importo di contratto. Art. 105 comma 2 Dlgs 50/2016 |
Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie | OS3 cl.I | 76.500,00 | 25% | si | scorporabile | si | |
Importo complessivo | 306.000,00 |
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori possono presentare offerta per uno, per più e/o per tutti i lotti.
Ai sensi dell’art 51, comma 3 Dlgs 50/2016 Il numero massimo di lotti aggiudicabile allo stesso offerente è uno. Nel caso in cui lo stesso offerente risulti primo in graduatoria su più di un lotto si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica (in caso di parità di importi a base di gara viene considerato di maggior rilevanza economica il lotto di maggior importo al netto dei costi della sicurezza). I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
ordine decrescente di rilevanza economica dei lotti:
1° lotto n 1 gruppo 1;
2° lotto n. 2 gruppo 4;
3° lotto n. 3 gruppo 6.
Possono partecipare gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.
Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d)] o Consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto.
È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti.
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione, in particolare:
requisiti di idoneità professionale: gli operatori devono essere iscritti nel registro CCIAA. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa :
LOTTO 1 GRUPPO 1
a) Relativamente alla categoria prevalente OS28, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OS28 cl.I o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.
b) Relativamente alla categoria OS3: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario, potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
LOTTO 1 GRUPPO 4
a) Relativamente alla categoria prevalente OS28, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OS28 cl. I o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.
b) Relativamente alla categoria OS3: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
LOTTO 3 GRUPPO 6
a) Relativamente alla categoria prevalente OS28, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OS28 cl. I o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.
b) Relativamente alla categoria OS3: il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 o, obbligatoriamente, subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
Si precisa che la qualificazione nella categoria OG11, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS28 e OS3 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e categorie specialistiche OS28 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016). L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28 e OS 3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
Con riferimento ad ogni singolo lotto: si precisa, che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati (singolo lotto).
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo
Nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell’art 92, comma 3 del D.P.R 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico- organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell’art 48, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).
A norma dell’art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto:
- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.
Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art 45 Dlgs 50/2016 in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
I lotti saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
VISITA DEI LUOGHI (facoltativa)
L’operatore economico può contattare il RUP, Perito Ind.le Xxxx Xxxxxxx ai recapiti telefonici tel. 050
0000000 cell. 0000000000, per concordare l’orario e la modalità di visita dei luoghi.
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto ed elaborati di progetto, dal codice di comportamento dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014 come modificato dal D.R. n. 1735 del 30/11/2017, disponibile sul sito internet dell’Ateneo, e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione progetto.
Per ogni lotto, il relativo capitolato e i relativi elaborati di progetto sono disponibili sul sistema telematico START nella documentazione di gara.
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste al successivo punto 9 del presente disciplinare, “Comunicazioni dell’amministrazione ex artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti”, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell' area “Comunicazioni” della sezione “chiarimenti” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate esclusivamente sul Sito del committente e su START nell' area “Comunicazioni” della sezione “chiarimenti”.
Per quanto attiene alla risposte alle richieste di chiarimenti si fa riferimento a quanto previsto nello specifico punto del presente disciplinare.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” della sezione “chiarimenti” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail indicate dall’operatore economico al momento dell’iscrizione al sistema START.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto sopra disposto le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’aggiudicatario si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito nella sezione “Chiarimenti”, area “Chiarimenti pubblicati” posta all’ interno della pagina di dettaglio della gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Xxxx, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.
Procedura
L’appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al bando e al disciplinare di gara ai fini dell’abilitazione alla gara. La prima seduta di gara inizierà nel giorno e alle ore indicate nel bando di gara.
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx almeno tre giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx almeno tre giorni prima della data fissata.
In seduta pubblica sarà effettuato il sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del D.Lgs. 50/2016 e all’ulteriore sorteggio del coefficiente di cui alla precedente lettera e) dello stesso articolo.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 il calcolo di cui al comma 2 del suddetto articolo è effettuato se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.
Per ogni lotto, procedendo secondo l’ordine di importanza economica dei lotti, il Presidente di Gara in seduta pubblica:
1) esamina la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata;
2) Verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti dal bando e disciplinare (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e tecnica), attiva l’eventuale soccorso istruttorio, procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti.
3) adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Al termine della fase di esame della documentazione amministrativa dei lotti, dopo l’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, Il Presidente di Gara in seduta pubblica:
4) apre le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche, e ne verifica la regolarità formale;
5) procede per l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari, sospende la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente ufficio per l’adozione del provvedimento di esclusione;
6) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;
Se le offerte ammesse sono almeno 10 (ex art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016) applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai fini della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala;
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 ma almeno pari o superiore a 5, applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia.
se la migliore offerta non è anomala
6) propone l’aggiudicazione;
se la migliore offerta è anomala
6) trasmette al RUP l’offerta affinché lo stesso effettui la verifica di congruità avvalendosi, se ritenuto necessario, di una commissione nominata ad hoc.
se le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque,
6) propone l’aggiudicazione o attiva la verifica di congruità ex art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 qualora rilevi che l’offerta in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa;
se è attivata la verifica ex art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016
7) è trasmessa al RUP l’offerta affinché lo stesso effettui la verifica di congruità avvalendosi, se ritenuto necessario, di una commissione nominata ad hoc.
SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. n. 50/2016)
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, E’ assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di commissione ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
La verifica di anomalia dell’offerta avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs.
n. 50/2016 attraverso la seguente procedura:
a) si richiede per iscritto all’ offerente di presentare le spiegazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’ offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’ offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’ offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di Commissione nominata ad hoc, esamina gli elementi costitutivi dell’ offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’ incongruità dell’ offerta, , può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro
d) Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e) potrà essere esclusa l’ offerta a prescindere dalle spiegazioni e dall’ audizione dell’ offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
1. – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx utilizzando username e password scelti al momento della dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo punto 2.
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i- xxxxx.xxx.
Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx che rimangono comunque per utti i partecipanti la fonte diretta di informazione
2. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo al lotto/i prescelto/i, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 15/05/2018, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) A.6)
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui al successivo punti B.1 (Offerta economica)
ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.
Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
• l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, negli elaborati di progetto, nello schema di contratto;
• di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Università di Pisa consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
• di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
• la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in
L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. del presente disciplinare , dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema.
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta. L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi al lotto come operatore riunito la mandataria dovrà generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni che saranno eseguite;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, del mandato collettivo irrevocabile
dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI/XXXX, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e modelli per dichiarazioni requisiti ex art 90 DPR 207/2010 e per dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F-bis e f-ter D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art 83 del Dlgs n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto
delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità
di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato relativamente:
- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a)
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute,
ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Xxxxxxxxx ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l’apposito modello A.2.1, “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA
QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
L’inserimento nel sistema dei DGUE e del modello “DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato
al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)
L’operatore economico partecipante al lotto, nel caso in cui si avvalga, in relazione al lotto, dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria (avvalimento) deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare a pena di nullità:
- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.2, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente. Il DGUE e la “SCHEDA AVVALIMENTO art. 89”, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Nel caso in cui l’operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, nel DGUE, nella sezione C – parte III, dovrà indicare anche gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a), del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:
- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, xxxxxxx i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale
in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria art. 89 D.Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando e disciplinare, l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:
1. produrre un proprio DGUE;
2. rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.3, “SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Il DGUE e la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110 comma 5 ” compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART 90 DPR 207/2010. Nel caso l’operatore, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura per l’affidamento dei lotti 1 e/o 2 e/o 3 nella categoria OS3 debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 dovrà rendere le dichiarazioni utilizzando l’apposito modello A.2.4 “dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010” disponibile nella documentazione di gara.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello A.2.4 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) dell’operatore/i interessato/i facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART. 80 comma 5 lettere F - BIS e
F-TER: Le dichiarazioni dovranno essere rese dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso l’utilizzo dell’apposito modello A.2.5 “ dichiarazione art. 80 comma 5 lettere F-bis e f- ter” disponibile nella documentazione di gara.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello A.2.5 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il modello A.2.5 dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. L’inserimento nel sistema avviene a cura del Consorzio
In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 e 110 D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione relativa alla NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART. 80 comma 5 lettere F - BIS e F-TER dovrà essere resa anche dall’impresa ausiliaria attraverso l’utilizzo del suddetto modello A.2.5 .
SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.
In caso di richiesta di subappalto, L’Amministrazione procede, relativamente alle lavorazioni per le quali è stato richiesto il subappalto, alla verifica del rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale e, ove accerti il superamento di tale limite, se la riduzione dell’importo dei lavori subappaltabili incide sulla qualificazione del concorrente ai fini della partecipazione alla gara, determina in tal caso, l’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione.
Non è prevista l’indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori
A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per ogni lotto al quale si partecipi e per un importo pari al 2% dell’importo a base di gara specifico per ciascun lotto e precisamente:
🗕 garanzia per il Lotto 1 – gruppo 1 € 6.520,00
🗕 garanzia per il Lotto 2 - gruppo 4 € 6.120,00
🗕 garanzia per il Lotto 3 - gruppo 6 € 6.120,00
con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita, a scelta
dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell’Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43 -56100 PISA.
A.3.1) - La cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante (art 49 comma 1 DLgs 231/2007), può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario e l’impresa mandataria. La quietanza dovrà riportare, quale causale la dicitura del lotto specifico “Garanzia a corredo dell’offerta procedura aperta per affidamento accordo quadro per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di
ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari Lotto gruppo CIG ”.
▪ Il versamento in contanti, con bonifico potrà essere effettuato presso la Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo cassiere di questo Ateneo, codice; IBAN IT 27 O 0856270910000011156460; In tal caso la scansione del documento attestante l’avvenuto versamento deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema start nell’apposito spazio previsto;
▪ la garanzia provvisoria può essere prestata anche mediante assegno circolare che dovrà essere non trasferibile ed intestato all’Università di Pisa; In tal caso la scansione del documento deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema start nell’apposito spazio previsto
A.3.2) – La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’art 103 comma 9 del Dlgs 50/2016 e riportare, quale causale, la dicitura del lotto specifico “Garanzia a corredo dell’offerta procedura aperta per affidamento accordo quadro per opere di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari Lotto
gruppo CIG ”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato
digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.
A.3.3) – Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50%, per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate.
Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa verticale potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.
L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale:
- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.
Quanto sopra (o l’attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), potrà essere inserito in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) nello spazio denominato
“Documentazione amministrativa aggiuntiva”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria.
A.4) l’IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si evidenzia che:
- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2) (fideiussione bancaria o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto A.3.2).
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto
A.3.1) (deposito in contanti, con bonifico, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile.
Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.
L’impegno del fideiussore non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
A.5) La documentazione attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) del contributo/i pari a:
Contributo Lotto 1 - gruppo 1 € 35,00;
Contributo Lotto 2 - gruppo 4 € 35,00;
Contributo Lotto 3 - gruppo 6 € 35,00.
Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara”.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
A.6) IMPOSTA DI BOLLO (per ogni lotto a cui si partecipi) dovrà essere caricata nell’apposito spazio relativo al lotto sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo. L’imposta ammonta ad € 16,00 per ogni lotto.
Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:
- nel campo 4 le generalità del concorrente;
- nel campo 5 le generalità dell’Università (Università di Pisa – Cod. Fisc. 80003670504);
- nel campo 6 il codice dell’ ufficio TZZ;
- nel campo 10 l’anno 2017 ed il numero completo del CIG del singolo lotto;
- nel campo 11 il codice tributo 456T;
- nel campo 12 la descrizione “imposta di bollo”.
B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (offerta economica B.1)
B.1) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 decimali applicato sul sistema START all’importo a base di gara soggetto a ribasso di :
Lotto 1 – gruppo 1 € 313.644,60 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili); Lotto 2 - gruppo 4 € 294.280,20 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili); Lotto 3 - gruppo 6 € 294.127,20 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili).
nei termini di legge stimato dall’Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Si fa presente che l’importo che sarà comunque contrattualizzato nell’accordo quadro è quello posto a base di gara comprensivo degli oneri di sicurezza inteso quale importo massimo di aggiudicazione a prescindere dal ribasso offerto pertanto:
Lotto 1 - gruppo 1 € 326.000,00;
Lotto 2 - gruppo 4 € 306.000,00;
Lotto 3 - gruppo 6 € 306.000,00.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, che costituiscono un di cui dell’offerta economica.
Tali oneri della sicurezza afferenti l’impresa non possono essere pari a “zero” pena l’esclusione.
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera. Il costo della manodopera non può essere pari a 0.
Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
• Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica:
• deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
• deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
(NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema START sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.
L’aggiudicazione del lotto avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
3. - AGGIUDICAZIONE
I lotti dei lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa, per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.
Si precisa che riguardo il numero di decimali per il ribasso offerto che viene considerato per il calcolo dell'anomalia, secondo quanto comunicato dal Gestore del sistema, START opera nel seguente modo:
- il modulo di valutazione delle offerte fa tutti i calcoli al massimo delle cifre decimali possibili (8 cifre);
- il modulo di valutazione delle offerte fa il confronto utilizzando sempre le 8 cifre decimali;
- la piattaforma quando salva questa informazione prende la soglia di anomalia e la salva con 5 cifre decimali arrotondando per difetto;
- la soglia di anomalia visualizzata in classifica è ottenuta arrotondando per eccesso la soglia salvata (quella a 5 cifre), con il numero di decimali definito dalla stazione appaltante in fase di creazione gara.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica. Nel caso, invece, in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque oppure siano in numero inferiore a cinque, si applica quanto previsto dal punto “Svolgimento dell’appalto”, sotto- punto “Procedura”, del presente disciplinare.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
4. - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA
Determina la non abilitazione alla presentazione dell’offerta il fatto che: I - il soggetto concorrente:
• incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
• non sia in possesso dei criteri di selezione di selezione di cui all’art 83 del Dlgs n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare
• anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all’offerta economica;
• abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
• abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
• abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
II - la domanda di partecipazione di cui al punto A.1):
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
- non contenga l’indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- non contenga l’indicazione delle categorie delle lavorazioni che saranno eseguite;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione di cui al punto
A.1) del presente disciplinare;
III – Il Documento di gara unico europeo
• manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che ai sensi del presente disciplinare risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione;
• evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o ai sensi della vigente normativa in materia;
• non sia sottoscritto con firma digitale;
IV – in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti l’atto costitutivo:
• manchi;
• non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
V – la Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al modello A.2.1):
• xxxxxx, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett.
c) comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel paragrafo 2 del modello A.2.1);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
VI in caso di avvalimento:
- la “Scheda avvalimento art 89”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.2.2):
• manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nel DGUE;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.2);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• manchi l’impegno, nei confronti dell’operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
- Il contratto di avvalimento:
• non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto oppure la copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, come da richiesta riportata al paragrafo relativo all’avvalimento del presente disciplinare;
• non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all’avvalimento del presente disciplinare;
VII – la Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del del presente disciplinare contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.2.3):
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.3);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• manchi l’impegno nei confronti dell’operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
VIII – la DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI art. 90 DPR 207/2010 di cui al modello A.2.4):
• manchi;
• non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) dall’impresa in possesso dei requisiti ex art 90 DPR 207/2010 parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
• non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
IX la DICHIARAZIONE ART 80 comma 5 lettere F- BIS e F-TER di cui al modello A.2.5):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti o dall’impresa ausiliaria;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
X La garanzia di cui al punto A.3):
• manchi;
• sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi A.3.1), A.3.2) o rilasciata da un soggetto diverso da quello previsto al punto A.3.1);
• sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto A.3);
• ai sensi del periodo A.3.2) del punto A3) sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
• ai sensi del periodo A.3.2.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
• ai sensi del periodo A.3.3) del punto A.3) sia stata costituita con l’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. 50/2016 ma non siano stati indicati i presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione operata;
• in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non contenga le specifiche prescrizioni indicate ai periodi A.3.1), A.3.2) e A.3.3) del punto A.3);
XI - l’impegno di cui al punto A.4) (nei casi in cui è previsto):
• manchi;
• non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile oppure al GEIE;
• sia rilasciato da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
XII – il pagamento di cui al punto A.5) non sia stato effettuato, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, per l’importo previsto nello stesso punto A.5);
XIII – l’offerta economica di cui al punto B.1) sia stata inserita all’interno degli spazi presenti della procedura telematica per l’invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”;
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le cause di non abilitazione inerenti la documentazione amministrativa di cui al punto A) del presente disciplinare individuano ipotesi di “irregolarità essenziali” ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, descritta nel presente disciplinare.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
5. - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Determina l’esclusione dalla gara Il mancato possesso dei prescritti requisiti;
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto B.1)
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti GEIE non ancora costituiti non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE;
• in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo.
Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al punto B.1):
🗕 non contenga l’indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
🗕 non contenga l’indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 ovvero l’importo indicato sia pari a zero;
🗕 sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo dei lavori del lotto, al netto dei costi della sicurezza, pari a:
Lotto 1 – gruppo 1 € 313.644,60 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili) Lotto 2 - gruppo 4 € 294.280,20 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili) Lotto 3 - gruppo 6 € 294.127,20 (al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili)
🗕 in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;
🗕 non contenga l’indicazione del proprio costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 ovvero l’importo indicato sia pari a zero
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara o altro lotto.
6. – AVVERTENZE
• L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto/accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria.
• Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
• È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando e disciplinare, presentare una nuova offerta.
• La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
• Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il termine perentorio di scadenza indicato nel punto 2 del presente disciplinare.
• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e disciplinare e nel capitolato speciale di appalto con rinuncia a ogni eccezione.
• L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
• L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
• L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
• L’aggiudicazione dell’appalto di ogni lotto è adottata con disposizione del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.
• Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni l’Amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto richiederà il nominativo del subappaltatore per procedere alle verifiche delle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
• L’aggiudicatario ha diritto a un’anticipazione sul valore del contratto secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
• L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG E/O CIG DERIVATO) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
• le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (GURI e due quotidiani) e dell’avviso esito di gara (GURI e due quotidiani) sono a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà
provvedere al rimborso di dette spese, direttamente all’Università di Pisa, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
• Le spese di bollo e registro sono a carico dell’aggiudicatario.
7. - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni di gara di ogni lotto il Presidente di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara, trasmettendo all’Ufficio competente tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art 97, comma 5 lett d) del Dlgs n. 50/2016
Prima dell’aggiudicazione verranno altresì effettuati sull’aggiudicatario i controlli sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art 83 del Dlgs 50/2016 richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia).
• Nel caso in cui l’aggiudicatario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante, qualora in fase di presentazione dell’offerta sia stata prodotta una scansione della relazione, chiederà di produrre l’originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D.
n. 267/1942 che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
• Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia costituito la garanzia provvisoria sotto forma di assegno circolare e, in fase di presentazione dell’offerta abbia prodotto la scansione del titolo, dovrà produrre il documento originale che sarà restituito al momento della presentazione della garanzia definitiva.
Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
Tali controlli sono effettuati:
- in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE;
- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l’aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono
effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario qualora l’aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla decadenza dall’ aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all’art 83 del Dlgs 50/2016 previsti nel presente disciplinare, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l’Amministrazione procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a disporre la decadenza dall’aggiudicazione nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, dall’aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario scorrendo la graduatoria;
- all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, xxx xxxxxxxxx i presupposti dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) , ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, non documenti detto possesso.
L’Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare altresì la documentazione di cui all’art 90, del D.Lgs. n. 81/2008;
Qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario dia esito negativo l’Amministrazione:
- dispone la decadenza dall’aggiudicazione nei confronti dell’aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- effettua le eventuali comunicazioni e/o segnalazioni ai competenti enti /organi di vigilanza;
N.B L’aggiudicatario del lotto ( e l’eventuale impresa ausiliaria) ha l’obbligo di stabilire una sede operativa entro un raggio di 30 KM dalla sede amministrativa dell’Università , qualora non abbia già entro tale perimetro una propria sede secondo le caratteristiche previste all’art 26 dei capitolati speciali di appalto.
Nel caso di mancata costituzione della sede operativa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della disposizione di intervenuta efficacia della aggiudicazione (L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche in tal senso) L’Università di Pisa non procederà alla stipula del contratto e disporrà la decadenza dell’aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere e fatte salve le richieste di eventuali risarcimenti del danno da parte dell’Amministrazione. In tal caso L’Amministrazione provvederà nei termini di legge all’affidamento dell’appalto ad altro candidato in relazione alla graduatoria .
L’obbligo di dotarsi di sede operativa riguarda anche gli eventuali subappaltatori ai fini dell’autorizzazione al subappalto.
Dopo l’aggiudicazione, ai fini della stipula dell’accordo quadro, l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’aggiudicatario a:
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento e l’Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- produrre la Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto per un massimale pari all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.
- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice.
- produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre il DUVRI e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all’art 90 D.Lgs. n. 81/2008 ;
- produrre la documentazione comprovante la costituzione di sede operativa di cui all’art 26 dei capitolati di appalto (ad esempio certificato di iscrizione della CCIAA competente) L’Amministrazione si riserva verifiche dirette effettuate da persona appositamente incaricata.
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Il contratto (accordo quadro) verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
I contratti (accordo quadro) verranno stipulati in forma pubblica amministrativa.
Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)
L’esecutore del contratto accordo/quadro è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ove venga presentata garanzia fideiussoria, la fideiussione deve:
• essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
• recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), X.Xxx. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, X.Xxx. 50/2016.
8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione aggiudicatrice compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
8.1) – Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione”, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel bando e disciplinare nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.
8.2) – Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
8.3) – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990.
8.4) – Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
8.5) – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento Università di Pisa.
Responsabile interno trattamento dati Dirigente responsabile del contratto Xxxx. Xxxxxxx Xxxx. Responsabile esterno trattamento dei dati Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati trattamento dei dati i dipendenti del Gestore del sistema e dell’Università di Pisa assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
9. - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE EX ARTT. 29 e 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt 29 e 76 del D.Lgs 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione non efficace;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione non efficace.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione firmato digitalmente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Dirigente Direzione Gare Contratti e Logistica: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx |
Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx |