CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA
Registro n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Servizio di gestione dei centri estivi in alcuni asili nido co- munali ANNO 2019 Rinnovabile per un altro anno - CIG 7830890ED8 Tra i signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza
n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Com- mercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Im- prese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi- sta) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura priva- ta autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della manda- taria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Nota- io dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della manda- taria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rap- presentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza
n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Com- mercio di al numero , come da atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il
, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore
n. esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del pro- cedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l’urgenza, è stata ac-
quisita la dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Ammi- nistrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse ac- certata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli ef- fetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- EVENTUALE – che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al subap- palto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore Servivi Scolastici si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifica- zioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del con- tratto.
Formano parte integrante del presente contratto:
- il capitolato speciale d'appalto , allegato al presente atto;
- l’offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- le polizze di garanzia;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presen- te atto.
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizza-
zione del servizio.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € , (eventuale) ed €
per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Impresa è obbligata ad assog- gettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato ar- ticolo.
Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio e penali.
Il servizio ha la durata di anno dalla data del verbale di consegna del servi- zio e fino al 30/04/2020.
Il Comune di Padova si riserva tuttavia la facoltà, alla scadenza di tale pe- riodo, di estenderne la durata per un ulteriore anno, alle medesime condi- zioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell'attività svolta dall'Appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l'ente appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
Nel caso di proroga, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno (indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale), per un importo di € 128.995,90, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il ser- vizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..
L’interruzione parziale o totale ovvero il ritardo nell’attivazione e/o riattivazione del servizio per cause di forza maggiore, non imputabili cioè alla volontà del Comune o dell’appaltatore, non darà luogo a responsabilità alcuna per i contraenti, se comunicata alla controparte con un preavviso di almeno 24 ore. Per interruzione (o ritardo nell’attivazione) parziale, si intende una interruzione (o ritardo) che interessi almeno uno dei gruppi attivati.
In caso di interruzione, sia parziale che totale, del servizio per causa impu- tabile all’appaltatore, si farà luogo ad una riduzione del corrispettivo propor- zionale alla durata della interruzione medesima, considerata comunque come interruzione totale.
Qualora l’interruzione, parziale o totale, venga disposta dal Comune, non si farà luogo al riconoscimento del relativo compenso purché la controparte risulti essere stata preavvisata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
In caso di ritardo nella riattivazione del servizio dopo una interruzione, verrà imposta una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo quanto previsto al punto precedente relativamente al caso di interruzione parziale o totale del servizio.
La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie prestazioni, previste dal capitolato speciale d'appalto, è fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell’ammontare netto dell’importo delle singole prestazioni per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui, per sciopero del personale dell’Appaltatore, il servizio non venga reso o venga reso parzialmente, l’Appaltatore si impegna a darne comunicazione alle famiglie ed al Comune con un preavviso di almeno 5 giorni prima.
Qualora si verifichi che L'Appaltatore non esegua, per propria negligenza o colpa, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato o dall’offerta tecnico-prestazionale, il provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione l’Appaltatore disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, si disporrà con provvedimento dell’Amministrazione Comunale ad applicare le penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via
subordinata, sulla cauzione.
A puro titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, si considerano violazioni:
- mancato rispetto della dieta speciale;
- errata somministrazione di farmaco d'urgenza;
- riconsegna di un bambino a persona non autorizzata;
- mancata o tardiva sostituzione di personale assente;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel “Manuale della prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche”;
- inadeguatezza nel rapporto con le famiglie;
- utilizzo di materiale ludico non adeguato all’età;
- ritardo nella provvista del materiale ludico fornito dall’Appaltatore del servizio;
- mancata o tardiva segnalazione di infortunio;
- impropria trattazione di dati sensibili;
- irreperibilità del coordinatore anche per un solo giorno;
- ritardo nella sostituzione del personale,
- mancata, ritardata o incompleta presentazione della documentazione richiesta dal presente capitolato (es. elenchi, relazione).
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato:
• per la prima mancata prestazione: € 50,00 per ogni giorno di inosservanza;
• per la seconda mancata prestazione: € 100,00 per ogni giorno di inosservanza;
• per la terza mancata prestazione: € 200,00 per ogni giorno di inosservanza;
• a partire dalla quarta mancata prestazione: € 300,00 per ogni giorno di inosservanza.
In caso di imperfetta esecuzione del servizio (a titolo di esempio: occasionali ma significativi ritardi rispetto agli orari stabiliti, ritardo nella consegna della documentazione richiesta), le penali di cui sopra vengono ridotte del 50%.
Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nel servizio imputabili a negligenza o colpa dell’Appaltatore (a titolo di esempio: mancanza in capo al coordinatore o agli educatori assegnati al servizio dei requisiti richiesti, sistematico mancato rispetto della progettazione di cui all’offerta tecnico - prestazionale, etc., mancato rispetto degli impegni contenuti nell’offerta tecnico – prestazionale e che hanno dato origine all’attribuzione di punteggi (a titolo di esempio: ore aggiuntive di formazione del personale, forme di supporto all’operatività dei mediatori, modalità di effettuazione del monitoraggio del servizio e di rilevazione della customer satisfaction, etc.), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza.
La valutazione della gravità è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici.
Qualora il valore complessivo delle penali comminate in un anno dovesse superare il 10% del valore annuo del servizio, Il Comune potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il ri- sarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a cau- sa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore
Oltre a quanto previsto dal capitolato speciale allegato allegato al presente contratto, l’Appaltatore è tenuto a:
• Osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di com- portamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collabo- ratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favo- re. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di vio- lazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamen- to dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collabo- ratori dell'Appaltatore.
• Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
• Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscen- te, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armoniz- zabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentran- te per l'esecuzione del servizio (art. 50 D.Lgs n. 50/16);
• Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo,
dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzia- nità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assu- mere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in mate- ria di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. X.xx 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incame- rando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia rico- nosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posi- zione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le som- me così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui so- pra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospen- sione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'ina- dempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in at- tesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pa- gamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Ammini- strazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trat- tenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previden- ziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subap- paltare)
- ARTICOLO 6 – Subappalto
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo di contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietan- ziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione ap- paltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, sen- za che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a), D.Lgs. 50/2016, i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro, piccole imprese (così come definite all'art. 3 comma 1 lettera aa del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cot- timista; in tale fattispecie L'Appaltatore è tenuto a produrre "proposta moti- vata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appal- tante, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del servizio di personale esterno.
- ARTICOLO 7 – Forza maggiore
Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a cari- co dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
- ARTICOLO 8 - Pagamenti
Per il conteggio del corrispettivo e per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto dall’art. 5.2 e 5.3 del capitolato speciale. Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fattura successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R. 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i paga- menti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale venga- no imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali dan- ni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti rela- tivi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitiva- mente accertati.
- ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifi- co bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa. Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il se- guente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusi- va) alle commesse pubbliche: presso la banca
/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previ- sti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap- paltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap- paltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria con- troparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ov- vero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope- razioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, isti- tuto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 7830890ED8.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è DBIR2D
- ARTICOLO 10 – Revisione dei prezzi
Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revi- sione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ri- corrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà perveni- re, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante
non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.
Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, com- ma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prez- zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderan- no in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti re- tributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.
Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.
- ARTICOLO 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni ese- guite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle pre- stazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto inca- ricato della verifica di conformità, i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relati- ve spese.
- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.
L’Impresa ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo di € mediante .
La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissio- ne del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
ARTICOLO 13 – Altri obblighi assicurativi.
Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
L’Appaltatore terrà indenne il Comune - nel modo più ampio e senza
eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice di gradimento del Comune di Padova ed a condizioni da questa ritenute soddisfacenti, per tutta la durata dell’appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro fermo restando che, restano a carico dell’Appaltatore eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e € 2.600.000,00 per persona, con le seguenti caratteristiche:
Estensioni minime richieste:
• somministrazione di cibi e bevande;
• conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
• committenza di lavori e servizi;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione di lavori;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’Appaltatore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
• estensione qualifica di terzi anche all’Amministrazione del Comune di Padova, suoi incaricati e/o dipendenti;
• rinuncia rivalsa nei confronti del Comune di Padova, incaricati e/o dipendenti.
In ogni caso, l’Appaltatore, assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio del presente servizio, sollevando in proposito il Comune di Padova.
In particolare l’Appaltatore, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Padova.
L’Appaltatore risponderà in proprio delle eventuali manomissioni, rotture di suppellettili, attrezzature, materiali e di ogni altro danno o mancanza, imputabile al proprio personale ad es. per incuria od imperizia. Le relative contestazioni verranno inviate all’Appaltatore dal Settore Servizi Scolastici; l’Appaltatore provvederà entro tre giorni dalla contestazione ad inviare proprie osservazioni scritte. Qualora le osservazioni non dovessero pervenire o fossero giudicate insoddisfacenti a discrezione del Comune, l’Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione, al ripristino o alla sostituzione di quanto danneggiato entro i successivi 15 giorni. Qualora l’Appaltatore non intervenisse direttamente alla copertura del danno, il Comune di Padova stimerà il danno subito e detrarrà la corrispondente somma dal corrispettivo o dalla cauzione definitiva.
Nel caso in cui il Comune di Padova ritenesse preferibile provvedere direttamente alle riparazioni, il relativo costo verrà addebitato all’Appaltatore.
L'Appaltatore si impegna inoltre ad assicurarsi contro i rischi derivanti da
furti o danneggiamenti accidentali delle attrezzature e del materiale tutto ricevuto in consegna dal Comune, sollevando lo stesso da ogni onere e spesa e garantendo comunque il servizio.
L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che as- sicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
OPPURE:
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 gior- ni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile ver- so terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicu- rare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a ter- zi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 14 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Tempo- raneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio ordi- nario.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola im- presa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
- ARTICOLO 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei ten- tativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 2015. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il
successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con ri- ferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti. Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, xxxxx esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei dan- ni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011. L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltan- te ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di su- bappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Auto- xxxx giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressio- ne estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub- contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazio- ne del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
ARTICOLO 16 - Recesso
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente con- tratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non in- feriore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il deci- mo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successiva- mente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrat- tuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
- ARTICOLO 17 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appalta- tore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime co- munque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensio- ne sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.
EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una ONLUS oppure una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto da considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente
esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. FINE EVENTUALE
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: xxxx@xxxxxx.xx; pec: xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Finalità e base giuridica del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali
sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
Il Dirigente del Settore L’Appaltatore