Rep. n.
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro degli atti di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’agenzia delle entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, ,
nata a il _ , designata, con provvedimento
direttoriale prot. n. , a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- _, nato a _ il _,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Agenzia”, “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;
- _, nato a _ il _, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _ della Società (di seguito, per brevità, anche “Società” o “Appaltatore”), con sede legale in , alla Via
; partita IVA _, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese: ; matricola INPS: _ ; matricola INAIL: ; P.A.T. n.
, aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento dei servizi di rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro degli atti di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’agenzia delle entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. 179/2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.
Premessa
− Con determina 2016/2592 del 18 febbraio 2016 l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento dei servizi di rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro degli atti di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate;
− all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società per il/i lotto/i è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
− con provvedimento prot. del , l’Agenzia ha disposto
l’aggiudicazione definitiva del/dei lotto/i in favore della Società;
− a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
− è decorso il termine per la stipula del presente Accordo Quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
− la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce alla Società prestazioni minime afferenti ai servizi di cui all’oggetto contrattuale;
− nei Contratti esecutivi l’Agenzia determinerà dettagliatamente le prestazioni da eseguire, nei limiti stabiliti nell’Accordo quadro. Resta inteso che nel corso della durata del presente Accordo l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più Contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.
Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni
1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato “A” – Schema di Contratto esecutivo;
- Allegato “B” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Allegato “C” - Offerta economica della Società;
- Allegato “D” – D.U.V.R.I.
1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta dell’Appaltatore.
1.3 Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
ACCORDO QUADRO (o “Contratto”): l’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione - fino al raggiungimento del massimale - mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri contratti esecutivi che l’Agenzia stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con la Società.
CONTRATTO ESECUTIVO: in virtù del Contratto esecutivo stipulato con la Società l’Agenzia richiederà l’attivazione dei servizi, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire, l’importo delle
prestazioni richieste e il luogo di esecuzione.
Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti Contratti esecutivi.
ORDINATIVI: apposite richieste a consumo, ossia le singole commesse di affido, in esecuzione del Contratto esecutivo.
CONTRAENTE/COMMITTENTE: Agenzia delle Entrate; APPALTATORE/SOCIETÀ: Affidatario dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui al successivo art. 2.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto del presente Accordo quadro è l’espletamento, in favore dell’Agenzia, dei servizi di rilegatura e ripristino, ricondizionamento e restauro degli atti di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate
Tali servizi sono definiti singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di prestazione dei servizi; i servizi richiesti saranno di volta in volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con la Società sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto, pari ad €
oltre IVA. Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in seguito all’emissione dei singoli ordinativi inviati alla Società in esecuzione dei predetti contratti esecutivi e con cui saranno richieste le prestazioni.
Resta inteso che l’Agenzia non ha l’obbligo di attivare i servizi né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi
oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. Pertanto nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce all’Appaltatore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all’oggetto contrattuale.
2.5 I servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta economica, che vengono integralmente recepiti.
Art. 3 – Durata del contratto e recesso
3.1 Il presente Accordo quadro ha durata triennale decorrente dalla
stipula e fino al raggiungimento del massimale di € NON
COMPILARE (esclusi IVA e oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € IVA).
_NON COMPILARE
_ oltre
3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
3.3 L’Agenzia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro, interamente o parzialmente (cioè con riferimento anche a singole Direzioni Regionali), qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
Coerentemente con il comma 508 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), l’Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore a quello di riferimento indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006.
3.4 Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli contratti esecutivi e già eseguite.
Art. 4 –Modalità di esecuzione dei servizi
4.1 Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, i Servizi dovranno essere resi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, nell’offerta economica e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.
4.2 L’elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito; tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo di durata dell’appalto.
4.3 Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi da ciascuna Direzione Regionale. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. La Società dovrà
provvedere all’esecuzione del servizio a seguito della ricezione dell’Ordinativo.
Art. 5 – Termini di esecuzione delle prestazioni
5.1 Le Parti stabiliscono che le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 13.
5.2 L’esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
Art. 6- Personale di servizio
6.1 Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata professionalità e comprovata capacità tecnica. In particolare:
con riferimento al restauro della documentazione, almeno il 70% del personale addetto deve aver eseguito questa attività per almeno 3 anni o aver ricevuto una formazione specifica per almeno 1 anno;
con riferimento alla rilegatura dei documenti, almeno il 50% del personale addetto alla prestazione di rilegatura dei documenti deve aver esercitato detta attività per almeno 2 anni e/o aver frequentato un xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 0 anno.
6.2 La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
Art. 7 – Responsabile del servizio e team operativo
7.1 La Società individua un team operativo dedicato, nonché un Responsabile del Servizio, come previsto al paragrafo 14 del
Capitolato.
Il Responsabile del Servizio curerà direttamente i rapporti con il competente Ufficio dell’Agenzia per tutto ciò che riguarda la gestione dei servizi e con il quale saranno concordate le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni conformemente a quanto stabilito nel Capitolato. A tal fine la Società nomina il/la Dott. _ .
Inoltre, ai sensi di quanto previsto al punto 16 del Capitolato, la Società attiva il seguente numero telefonico dedicato:
Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile durante l’orario di servizio e per via telefonica anche oltre tale orario. L’Aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.
7.2 L’Agenzia, nei singoli contratti esecutivi, provvederà ad individuare il proprio Responsabile del Contratto.
Art. 8
Cauzione, Responsabilità civile e Assicurazione
8.1 A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha prestato per il/i presente/i lotto/i, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un
importo pari a € NON COMPILARE
da NON COMPILARE .
rilasciata
8.2 In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali
contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
8.3 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
8.4 La Società terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
8.5 La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
8.6 A tal fine la Società dichiara di aver prodotto all’Amministrazione la polizza assicurativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 20 del Capitolato speciale.
Art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione
9.1 I corrispettivi dovuti alla Società per le prestazioni indicate in ciascun contratto esecutivo sono calcolati applicando i prezzi offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica, che si intende qui integralmente recepita. In particolare saranno applicati i seguenti corrispettivi unitari:
- per la rilegatura in brossura: € _ NON COMPILARE _;
- per la rilegatura con cucitura: € _ _NON COMPILARE
;
- per il ripristino, ricondizionamento, restauro dei volumi: € NON
COMPILARE _ .
9.2 I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.
9.3 I corrispettivi di cui al presente articolo, con separata evidenza della quota relativa agli oneri per la sicurezza, verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture.
La fatturazione avrà cadenza bimestrale.
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno liquidati proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.
9.4 L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni indicate nei singoli ordini attuativi e dopo l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 22 del presente contratto.
9.5 La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
9.6 Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo
2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (cfr. appendice al presente atto). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;
-Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica.
La Società prende atto che le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse. le fatture devono, infatti, essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
9.7 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
9.8 Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
9.9 La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
9.10 Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
9.11 Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la
Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
9.12 La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.
9.13 In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 10 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
10.1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
10.2 La Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, limitandosi a fornire alla Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso, quindi, che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa
avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
10.3 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
10.4 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 11 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
11.1 La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.
11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega sub “Allegato D”, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che i D.U.V.R.I. effettivi afferenti specificatamente alle sedi dei singoli Uffici dell’Agenzia saranno sottoscritti con gli Uffici
Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale.
11.3 La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.
11.4 La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza.
11.5 L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.
Art. 12 - Controlli e verifiche
12.1 L’Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato speciale ed alle pattuizioni contrattuali.
12.2 Si applica, in ogni caso, l’art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.
12.3 Qualora da verifiche ed accertamenti, eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato e nel presente contratto, l’Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi
alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 13– Penali ed esecuzione in danno
13.1 La Società sarà tenuta a corrispondere le penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
a) Ritardo rispetto ai termini di esecuzione richiesti
In caso di ritardo rispetto ai termini di riconsegna del materiale, previsti dal Cronoprogramma che verrà elaborato per ogni singolo ordinativo, saranno applicate le seguenti penali:
- uno per mille del valore contrattuale (valore del singolo contratto esecutivo) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del materiale da rilegare;
- uno per mille del valore contrattuale (valore del singolo contratto esecutivo) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del materiale da restaurare.
b) Prestazione non eseguita a regola d’arte
In caso di prestazione non eseguita a regola d’arte o non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato, sarà applicata una penale pari a:
- uno per mille del valore contrattuale (valore del singolo contratto esecutivo) per difetto di rilegatura per singolo atto;
- uno per mille del valore contrattuale (valore del singolo contratto esecutivo) per difetto di restauro per singolo atto.
In tutti i casi, l’Agenzia applicherà alla Società le penali sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere espletato in modo effettivamente
conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto.
Qualora i documenti forniti per le attività oggetto di gara venissero danneggiati irreparabilmente dalla Società nel corso dell’ espletamento della prestazione, l’Agenzia applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del singolo contratto esecutivo, non corrisponderà il pagamento del servizio effettuato afferente al singolo documento danneggiato, salva la richiesta del maggior danno subito.
L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 8.
Qualora l’Agenzia nel corso di verifiche sull’esecuzione della prestazione del presente contratto si avvedesse del mancato rispetto delle prescrizioni previste in ordine alle qualifiche professionali del personale adibito all’espletamento dell’appalto (cfr. paragrafo III.2.3. b) del bando di gara), sarà intimato alla Società di provvedere al ripristino del team di lavoro ed applicherà alla Società una penale pari all’uno per mille del valore del singolo contratto esecutivo per ogni giorno di ritardata esecuzione fino alla data del ripristino del team in questione.
13.2 Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente Accordo quadro, l’Agenzia avrà
la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via pec, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso altri Operatori Economici e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.
13.3 Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
14.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente Accordo quadro e/o il Contratto esecutivo qualora accerti l’incapacità della Società di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell’eseguirli.
14.2 L’Agenzia potrà, quindi, risolvere i Contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.
14.3 L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere i Contratti di diritto, ex art. 1456 Codice civile, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
14.4 Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove
questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.
14.5 L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 15 - Subappalto
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
15.1 È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività _ fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 17 – Cessione del credito
17.1 Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
17.2 L’Agenzia, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n.
602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
17.3 L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 18 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
18.1 Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
18.2 L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
18.3 Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 19– Riservatezza
19.1 La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
19.2 La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
19.3 E’ fatto divieto alla Società di riprodurre in qualsiasi modalità e attraverso qualsiasi strumentazione, nonché di divulgare il contenuto degli atti oggetto di appalto.
19.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 20 – Disposizioni antimafia
20.1 La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono
pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
20.2 La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l’Amministrazione.
20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di
comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
21.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome cognome codice fiscale
21.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
21.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge
136/10.
21.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 22 – Tutela dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.
Art. 23 – Domicilio legale
23.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- la Società:
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
23.2 Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle modalità di cui al successivo art. 25.
Art. 24 – Foro competente
24.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 25 – Comunicazioni e contestazioni
25.1 Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: _
Art. 26 – Spese
26.1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
26.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell’esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
26.3 Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data 18 settembre 2015, la Società ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso pro quota delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € .
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’Art. 3 (durata del contratto e recesso), Art. 8 (Cauzione, Responsabilità civile e Assicurazione); Art. 13 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 14 (Risoluzione del contratto); Art. 16 (Divieto di cessione del contratto),
art. 17 (Cessione del credito), art. 18 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società), Art. 19 (Riservatezza), Art. 20 (Disposizioni antimafia), Art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 26 (Spese) del presente accordo.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa pagine di _ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto digitalmente, come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.