ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
REGOLAMENTO
Art.1
(Ambito di applicazione)
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
Art.2 (Domanda di mediazione)
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del difensore della parte se presente.
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
d) nei casi di mediazione facoltativa, la richiesta che l'incontro abbia luogo anche qualora la parte invitata non abbia manifestato l’intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
e) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore formuli la proposta.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l’avvenuta ricezione.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’ODM o in forma libera.
5. La sottoscrizione dell’istanza e dell’adesione, ove non autenticata nelle forme di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., deve essere accompagnata da copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Allorché quest’ultimo agisca in rappresentanza di altro soggetto, occorre unire altresì i documenti giustificativi del potere di rappresentanza e copia di documento d’identità e del codice fiscale del rappresentato.
6. Le parti possono presentare domanda congiunta di mediazione.
7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art.3
(La Segreteria)
1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti:
- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare per iscritto, utilizzando il modulo predisposto dall’ODM o in forma libera, almeno otto
giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole, nei casi di mediazione facoltativa, che l’incontro non avrà luogo ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l’istante, nella mediazione facoltativa, abbia richiesto che l’incontro abbia luogo anche se l’altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l’incontro si terrà in ogni caso.
La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l’avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. e che, ai sensi della medesima norma, il giudice condannerà la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
5. Nei casi di mediazione facoltativa, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l’istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare
attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 28/2010.
7. L’Organismo di mediazione non è responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni. I termini stabiliti per il compimento di atti da parte della Segreteria dell’Organismo di mediazione sono ordinatori.
Art.4
(Sede del procedimento)
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
Art.5
(Funzioni e designazione del mediatore)
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. L’ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati e dei Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio del Foro di Urbino, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio l’ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. Costui al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente regolamento.
Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli
oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
11. L’Organismo di mediazione non è responsabile dei danni conseguenti a infedeli dichiarazioni del mediatore.
Art.6
(Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore)
1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nonché il Codice deontologico forense.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali;
c) che abbia rapporti o relazioni di tipo commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
4. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, del codice di procedura civile.
5. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti e all’Organismo di Mediazione ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art.7 (Riservatezza)
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art.8 (Procedimento di mediazione)
1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art.9
(Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica)
1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione.
2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell’altra parte.
Art.10
(Conclusione del procedimento di mediazione)
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. Nel caso in cui l’Organismo sia sospeso o cancellato dal Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, esso deve comunicare al più presto alle parti dei procedimenti di mediazione pendenti che il provvedimento di sospensione costituisce causa di sospensione dei procedimenti di mediazione in corso mentre il provvedimento di cancellazione costituisce causa di estinzione dei procedimenti di mediazione in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM, come da modello di scheda di valutazione allegato al presente Regolamento.
Art.11
(Indennità)
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al DM 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera
c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al DM 180/2010, sono derogabili.
Art.12 (Corresponsione delle indennità)
1. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10.
2. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo di cui all’art. 11 del presente regolamento, oltre Iva, che deve essere corrisposto come segue.
Per la parte istante:
a) acconto di euro 40,00 oltre Iva per il primo scaglione della allegata tabella e di euro 50,00 oltre Iva per gli altri scaglioni da versarsi al momento della presentazione dell’istanza;
b) residuo da corrispondersi prima del primo incontro, qualora vi sia adesione dell’altra parte, mentre null’altro è dovuto in caso di mancata adesione dell’altra parte.
Per l’altra parte: le spese di mediazione devono essere versate per intero al momento dell’adesione.
Sia per la parte istante sia per l’altra parte, eventuali integrazioni delle spese di mediazione potranno essere richieste dall’ODM nel caso di applicazione degli aumenti e delle ipotesi di rideterminazione dell’indennità previsti dal presente Regolamento.
3. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l’ODM.
4. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
5. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
6. Tutte le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Art.13 (Tirocinio dei mediatori)
1. I mediatori dell’Organismo, nel biennio di aggiornamento, possono svolgere gratuitamente il prescritto tirocinio assistito presso l’Organismo medesimo, nei limiti consentiti dal numero di procedure gestite dall’Organismo e secondo quanto di seguito previsto.
2. Ai fini del tirocinio assistito, l’Organismo predispone un apposito Elenco dei tirocinanti, ordinato in base alla data di iscrizione in esso di ciascun tirocinante. Ai tirocinanti sarà consentito di svolgere il tirocinio secondo un criterio di turnazione. Gli interessati presentano apposita richiesta scritta di inserimento nell’Elenco dei tirocinanti alla Segreteria dell’Organismo. Per ciascun procedimento di mediazione gestito dall’Organismo, il numero massimo di tirocinanti che ad esso possono essere assegnati è fissato in numero di cinque. Il tirocinante potrà assistere alle sessioni di mediazione, senza facoltà di intervenire.
3. Al tirocinante fanno capo i medesimi obblighi e i medesimi doveri previsti per il mediatore, nei limiti della compatibilità. Il tirocinante è tenuto in particolare a sottoscrivere, al momento della designazione, una apposita dichiarazione di imparzialità da inserire nel fascicolo.
4. Nel verbale di chiusura del procedimento, il mediatore certificherà l’assistenza alla procedura del tirocinante, indicandone il cognome ed il nome. L’Organismo certificherà, su richiesta dell’interessato, il numero dei tirocini assistiti effettuati da ciascun tirocinante, con indicazione dei dati essenziali dei singoli procedimenti, sulla base di apposita Scheda del tirocinante che ciascun tirocinante dovrà conservare ed esibire e nella quale sono indicati i dati essenziali del procedimento cui il tirocinante ha partecipato, accompagnati dalla sottoscrizione del mediatore apposta alla conclusione del procedimento medesimo ed attestante ad ogni effetto la partecipazione del tirocinante al procedimento.
Art.14 (Norma di chiusura)
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il presente regolamento è approvato dall’unanimità dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Urbino nella seduta del 14 ottobre 2011 prot. n. 133/2011 e sottoscritto come segue:
Il Presidente Il Consigliere Segretario
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Avv. Xxxxxx Xxxxxxx