Contratto collettivo nazionale di lavoro FISM
01.01.2016|31.12.2018
Contratto collettivo nazionale di lavoro FISM
per il personale addetto ai servizi all'infanzia
e alle scuole dell'infanzia non statali
FISM Federazione Italiana Scuole Materne e
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS-CONF.SAL
TESTO UFFICIALE
Proprietà riservata
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA e SNALS-CONF.SAL, per salvaguardare l’intera proprietà
del presente testo, unitamente alla FISM, ne vietano la riproduzione totale e parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2575 e 2577 del Codice Civile e leggi speciali collegate, salvo precisa autorizzazione scritta per la sua pubblicazione.
FISM
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE
Xxx xxxxx Xxxxx, 00/X 00000 XXXX
tel. 00.00000000 - fax 00.00000000
xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxxx.xxx
FLC CGIL
Via Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 ROMA
tel. 00.00000000 - fax 00.0000000
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx
CISL SCUOLA
Via Xxxxxx Xxxxxxx, 8 00153 ROMA
tel. 00.000000 - fax 00.0000000
xxxx.xxxxxx@xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx
UIL SCUOLA
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXX
tel. 00.0000000 - fax 00.0000000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx
SNALS-CONF.SAL
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 00000 XXXX
tel. 00.000000 - fax 00.0000000
Il giorno 12 dicembre 2016, in Roma, presso la sede della FISM a Roma, in Xxx xxxxx Xxxxx 00/x, tra:
la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxx, capo delegazione negoziale Xxxxxxxx Xxxxxxx,
Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e
- la FLC CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx
- la CISL SCUOLA, rappresentata dalla Segretaria Generale Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx
- la UIL SCUOLA rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
- lo SNALS - Conf.S.A.L. rappresentato dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx
hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico
2016-2018 per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.
Abbreviazioni
Art. - Articolo
Artt. - Articoli
ASL - Azienda Sanitaria Locale
ATA - Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
C. - Comma CAT. - Categorie CC - Codice Civile
CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CdS - Contratto di Solidarietà
CTD - Contratto a Tempo Determinato CTI - Contratto a Tempo Indeterminato CFL - Contratto Formazione Lavoro DL - Decreto Legge
DLgs - Decreto Legislativo
DM - Decreto Ministeriale
DPR - Decreto Presidente della Repubblica
DPL - Direzione Provinciale Lavoro EDR - Elemento Distinto Retribuzione FL - Formazione Lavoro
GU - Gazzetta Ufficiale
ISTAT - Istituto di statistica
L. - Legge
OP - Organismo Paritetico
OS - Organizzazione Sindacale XX.XX. - Organizzazioni Sindacali RD - Regio Decreto
RDL - Regio Decreto Legge
RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
RSA - Rappresentanza Sindacale Aziendale RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria SSN - Servizio Sanitario Nazionale
TFR - Trattamento di Fine Rapporto
UPLMO - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
TITOLO I
Sfera di applicazione del contratto.
Durata
ART. 1
Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, coo- perative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla FISM.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri ser- vizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l’appli- cazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integral- mente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
ART. 2
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1.1.2016 e scade il 31.12.2018.
Le parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-2009 si è rinnovato fino al 31.12.2012 in conseguenza dell’accordo ponte sti- pulato il 22.5.2012.
Per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 le parti, dato atto della appli- cazione in continuità della parte giuridica del precedente CCNL, con- cordano che, per la parte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità “una tantum” come stabilito dall’art. 47 del presente CCNL.
Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contra- ente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccoman- data con avviso di ricevimento o tramite pec.
09
In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla sti- pula del nuovo.
ART. 3
Inscindibilità
Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto de- vono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correla- tive ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo quanto qui espressamente richiamato.
10
TITOLO II
Relazioni
e diritti sindacali
Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.
In particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavo- ratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli;
- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il co- stante scambio di reciproche informazioni sull’organizzazione del la- voro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni conver- genti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l’ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema in- tegrato nazionale dei servizi socio educativi;
- concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle pro- blematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo. La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle
strutture operative dei servizi socio-educativi.
Le XX.XX. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consen- tano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l’ente gestore e il persona- le dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull’uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espres- samente previsti dal presente contratto.
CAPITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle re- sponsabilità in capo agli enti gestori e alle XX.XX., sono ordinate in modo coerente con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare sta- bili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
La concertazione mira a definire un’architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in rap- presentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di cate- goria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell’infanzia e di con- dividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi so- cio educativi anche a livello territoriale mediante anche l’istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.
Le parti ribadiscono la rilevanza della materia della igiene e della si- curezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.
Ciò premesso la FISM e le XX.XX. concordano sulla necessità di istituire:
- l’Ente Bilaterale Nazionale;
- l’Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.
ART. 4
Ente Bilaterale Nazionale
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengo- no opportuno costituire, nell’arco di vigenza del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo para- grafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito del- le norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collet- tiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.
NOTA A VERBALE.
Le parti convengono di definire entro il 31.12.2018 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da rappresentanti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Qualora l’Ente non venga costituito, le parti valuteranno la pos- sibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.
4.1 Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Na- zionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella con- sapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo parteci- pativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la pos- sibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Nell’ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
4.2 Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza
sul lavoro convengono, anche alla luce dell’esperienza realizzata, di svi- luppare ulteriormente l’attività della presente Sezione dell’Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l’azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/R.L.S., delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell’evoluzione della nor- mativa nazionale comunitaria sull’ambiente e la sicurezza;
- attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
4.3 Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l’Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.
4.4 Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di in- serimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
4.5 – Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissio- ne Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5/A.
ART. 5
Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali
A - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica è l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovani- le, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato pro- fessionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’at- tuale classificazione;
- discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora inter- venissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si in- contreranno per definire il relativo protocollo di intesa.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM Na- zionale.
La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle delibera- zioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche se- parata, delle parti firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 gior- ni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in contro- versia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in co- pia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
B - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie;
- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Pa- ritetica Nazionale.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funziona- mento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazio- ne Sindacale firmataria del presente accordo e dalla FISM Regionale;
- l’Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presiedu- to, a turno, da un membro delle XX.XX. e della FISM.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l’applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di perti- nenza del livello decentrato di contrattazione;
- esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle re- lative procedure.
La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Re- gionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.
CAPITOLO II
DIRITTI SINDACALI
ART. 6
Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU su gli atti che riguarda- no l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall’art. 31.
ART. 7
Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, rap- presentanze sindacali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindaca- li maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ogni rappresentanza sindacale, per l’esplicazione del proprio mandato, ha diritto a un permesso retribuito di 75 ore per anno scolastico. I per- messi dovranno essere richiesti dalle strutture territoriali delle XX.XX. e/o dalle RSA con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo alla Di- rezione dell’ente.
Il limite dei 4 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Di- rezione dell’ente per iscritto dalle XX.XX. cui aderiscono.
NOTA A VERBALE
Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per de- finire l’accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
ART. 8
Assemblea
I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riu- nirsi all’interno dell’ente di appartenenza, in locali idonei indicati dal- la Direzione.
L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle XX.XX. territo- riali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell’anno scolastico, garantendo comunque i servizi mini- mi di funzionamento.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamen- te dalle XX.XX. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell’ente.
Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di vol- ta in volta dalle XX.XX. territoriali e gli Organi provinciali della FISM. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell’Ente cin- que giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.
Le altre XX.XX. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.
All’assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle XX.XX. firma- tarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente. La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle XX.XX. dovrà contenere:
- il luogo, la data, l’ora e la durata dell’assemblea;
- l’ordine del giorno;
- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle XX.XX. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retri- buzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei lo- cali dell’Istituto.
L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, è a carico del datore di lavoro.
ART. 9
Permessi ai Dirigenti Sindacali
Ai fini della qualificazione di “dirigente sindacale” le XX.XX. sono tenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti al datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio. Ai Dirigenti delle XX.XX. vengono concessi complessivamente permes- si retribuiti nel limite massimo di 10 giorni cumulabili, per ogni anno scolastico.
Nell’ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia as- sorbe la minore.
ART. 10
Affissioni
Le RSA/RSU. o, in mancanza, le XX.XX. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall’ente.
ART. 11
Ritenute sindacali
L’ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei di- pendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata. Il sindacato competente fa pervenire all’ente:
- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega;
- parte della delega firmata dal dipendente.
I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retri- buzione dei singoli lavoratori, secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.
Il contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sul- le retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, sal- vo revoca scritta del lavoratore, o cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 12
Trattenute per sciopero
Per l’astensione dal lavoro (sciopero) di una giornata lavorativa del per- sonale proclamata dalle XX.XX. si effettua una ritenuta corrispondente ad 1/26 della retribuzione mensile.
In caso di sciopero di durata inferiore all’intera giornata lavorativa, la ritenuta corrisponderà all’effettiva quantità oraria dell’astensione me- desima.
CAPITOLO III
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
ART. 13
La contrattazione.
a) I livelli di contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:
• primo livello - Nazionale, su tutti gli argomenti e le tematiche pro- prie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfa- re aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
• secondo livello - Regionale, territoriale e/o di ente/istituzio- ne, sugli argomenti e le materia espressamente rinviate dalle previ- sioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la FISM e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le R.S.U. o in loro assenza le R.S.A.
Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territo- rio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contratta- zione di secondo livello.
Compete al livello nazionale l’individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L. 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83.
b) Secondo livello di contrattazione regionale.
Tra la FISM e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL si conviene che la con- trattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:
a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell’orario di lavoro del personale;
b. relazioni sindacali;
c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quel- le comprese nella classificazione del presente contratto;
d. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;
e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all’art. 21;
f. attività istituzionali che ampliano l’offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell’attività scolastica;
g. e quant’altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.
Le eventuali erogazioni economiche di cui alla lettera d) devono essere correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di progetti e/o pro- grammi concordati fra le parti, aventi come obiettivo miglioramenti della qualità del servizio istituzionale.
Le necessarie risorse finanziarie derivano da disponibilità di bilancio, nonché da migliori condizioni giuridico -amministrative dell’ente, co- munque non destinate agli aumenti retributivi previsti dal CCNL. Nelle erogazioni economiche comunque denominate, anche parzial- mente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambi- to delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.
Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo pre- videnziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23.07.1993.
Competono al livello regionale della contrattazione, salvo quanto pre- visto alla lettera A del presente articolo:
- gli accordi sulla tassazione agevolata dei premi di risultato in rela- zione e in osservanza di quanto previsto dalla L. 28.12.2015 n. 208, commi 182-191;
- gli accordi sulla detassazione dei trattamenti di welfare aziendale co- me definiti nei commi 184-191 della L. 208/2015 (ad esempio per le spese di: l’educazione e l’istruzione, l’assistenza sociale e sanitaria, a- sili nido, borse di studio, contributi ad enti e casse a fini assistenzia- li, contributi versati a fondi di previdenza complementare, eccetera).
Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che mo- dificano l’attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.
ART. 14
Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/isti- tuzione.
Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luo- go sulle seguenti materie:
- distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione del personale;
- distribuzione delle ferie per il personale;
- valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso l’eroga- zione di integrazione economiche al personale;
- contingenti del personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali co- me regolati dal protocollo d’intesa previsto dall’art. 5 del presente CCNL;
- eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle indicazioni previste dall’art. 13 punto A del presente CCNL.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell’utenza, tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell’orario di lavoro. A fronte di convenzioni e provvedimenti dello Stato, delle Regioni e/o degli Enti Locali che stabiliscono contributi ricorrenti in conto esercizio a favore degli enti che applicano il presente CCNL, a qualsiasi titolo e modalità erogati, e che coprono il costo del lavoro o le spese di gestione nel loro complesso fino al 70%, al personale degli enti stessi competerà una integrazione dello stipendio con la concessione di un emolumento accessorio.
A questo scopo è fatto obbligo agli enti di fornire puntuale e analitica in- formazione alle RSA/RSU e/o alle XX.XX. territoriali dei finanziamenti pubblici ricevuti e del loro ammontare. Sono titolari della contrattazio- ne prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.
ART. 15
Tutele del personale, ammortizzatori sociali e contrat- to di solidarietà.
Al fine di garantire il sostegno al reddito e all’occupazione, i gestori si impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti col-
lettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazione o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai contratti di solidarietà e agli ammortizzatori sociali.
Gli enti, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e/o di li- cenziamento individuali, plurimi e/o collettivi, sono tenuti ad aprire le procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle nor- mative vigenti.
NOTA A VERBALE.
In riferimento agli ammortizzatori sociali ed ai contratti di solidarietà le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.
TITOLO III
Disciplina
del rapporto di lavoro
CAPITOLO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Le parti stipulanti il presente CCNL convengono, stante l’imminente auspicata realizzazione del “sistema integrato di educazione e di istru- zione dalla nascita fino ai sei anni”, sulla opportunità di puntualizzare, anche ai fini delle relazioni sindacali, i seguenti elementi:
- le specificità dei due segmenti 0-3 e 3-6 anni pur nella dimensione u- nitaria della azione educativa;
- un adeguato rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini delle diverse fasce di età;
- la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tut- to il personale docente ed educativo;
- il superamento delle disparità nelle condizioni di lavoro e nel trat- tamento economico degli operatori dei diversi settori e/o comparti;
- la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;
- la previsione di uniformi livelli essenziali di prestazione;
- la definizione puntuale del ruolo dei soggetti istituzionali centrali e periferici;
- un finanziamento pubblico del sistema adeguato ed equo indipenden- temente dalla natura giuridica del soggetto gestore.
Su questi temi le parti concordano, pur nel loro diverso ruolo, di pro- muovere comuni azioni di sensibilizzazione e di proposta presso i livelli istituzionali competenti.
ART. 16
Ambito e contesto del rapporto di lavoro.
Ai fini del presente CCNL, è “istituto” il complesso delle attività socio- educative e/o scolastico–formative svolte in una determinata sede.
I soggetti gestori, nello svolgimento della loro attività, godono della au- tonomia organizzativa, amministrativa, gestionale riconosciuta dalla normativa in vigore.
Il legale rappresentante dell’Ente, oltre alle responsabilità giuridiche connesse alla funzione, è responsabile della efficiente organizzazione e della regolare gestione dei servizi socio-educativi in relazione alle nor- me generali, a quelle specifiche di settore e a quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti, nel rispetto delle norme costituzionali e del Progetto Educa- tivo dell’Ente.
Nell’ambito degli indirizzi dell’Istituto i docenti partecipano collegial- mente con la Direzione dell’Ente alla definizione del piano dell’offerta formativa e della sua declinazione programmatica.
I gestori si impegnano a valorizzare in forme congrue la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla vita dell’istituto, con lo scopo di conse- guire una elevata qualità dei servizi.
In ogni istituzione scolastica sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e il personale ausi- liario, tecnico ed amministrativo, in analogia con quanto previsto dalle norme degli Organi Collegiali della Scuola statale.
Xxxx organi collegiali partecipa anche il personale educativo, laddove presente.
ART. 17
Assunzione
L’assunzione viene fatta dal legale rappresentante dell’ente gestore in osservanza delle norme in vigore.
L’ente gestore, all’atto della assunzione, richiede al lavoratore la dichia- razione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della Scuola ed i principi cui esso si ispira.
Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo e- ducativo in coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.
Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell’abilitazione ove richiesta.
Le procedure di assunzione devono osservare le normative in vigore. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è di- sciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento inter- no dell’Istituto ove esista.
Esso deve inoltre contenere:
a. la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato);
b. il livello, la qualifica, le mansioni;
c. l’orario di lavoro settimanale;
d. il trattamento economico;
e. la durata del periodo di prova;
f. la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione, o nel caso di supplenza, la data presunta di cessazione e il nome della persona supplita;
g. la sede di lavoro;
h. la possibilità di trasferimento da sede a sede;
i. l’elenco dei documenti trattenuti.
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
- carta d’identità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nu- cleo familiare;
- certificato generale penale e dei carichi pendenti;
- certificati di servizio prestato;
- ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.
Sono a carico del lavoratore gli adempimenti e gli oneri di qualunque rinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla legge.
L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
All’assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del pro- prio contratto individuale di lavoro.
ART. 18
Periodo di prova
La durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto indivi- duale di lavoro, non può superare:
• I, II, III livello di ogni area: 30 giorni lavorativi:
• IV, V, VI livello di ogni area: 90 giorni lavorativi;
• VII, VIII livello di ogni area: 120 giorni lavorativi.
Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle mansioni per le quali è stato assunto e/o per quelle previste dal livello dell’area di appartenenza.
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 00.xx mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confer- mato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e con- gedo matrimoniale, maternità ed ogni altra assenza prevista nel pre- sente contratto, fatte salve le prerogative di legge.
Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma, fatta eccezione per il periodo di interdizione o astensio- ne obbligatoria per maternità.
Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della at- tività della scuola.
ART. 19
Collocamento obbligatorio dei disabili
Ai fini dell’applicazione della L. 68/1999 e delle successive norme at- tuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare del MIUR n. 31 del 18.3.2003, gli enti gestori di scuole paritarie che ope- rano senza fine di lucro, la quota di riserva per l’assunzione di disabili si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative.
Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.
Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
L’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” ex
L. 68/1999 a prescindere dall’orario concordato.
ART. 20
Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applica- no il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato. È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.
CAPITOLO II
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ART. 21
Il contratto di lavoro a tempo determinato
La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato è fatta in osser- vanza delle norme di legge vigenti, in particolare del D.lgs. 81/2015, e delle norme del presente CCNL.
In difetto il contratto a tempo determinato si intende nullo e si trasfor- ma in contratto a tempo indeterminato.
21.1 - Apposizione del termine
La durata del contratto a tempo determinato non può essere superio- re a trentasei mesi.
Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nella stessa qualifica e livello, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della procedura di cui al precedente com- ma, nonché di superamento del termine dei trentasei mesi, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data in cui si veri- fica il superamento del termine.
È ammesso, senza la procedura di cui al secondo comma, il superamen- to del limite dei trentasei mesi, fino a sessanta mesi complessivi, per i lavoratori con uno o più contratti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo stesso ente.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Il rapporto può cessare prima della scadenza del termine esclusivamen-
te per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (articolo 2119 codice civile).
Tuttavia le parti possono pattuire in sede di contratto individuale di la- voro un termine di preavviso.
21.2 - Casistica dei contratti a tempo determinato
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per il persona- le docente non abilitato nei casi particolari di effettiva carenza di per- sonale abilitato.
Considerato l’obbligo per i docenti di conseguire l’abilitazione all’inse- gnamento, in attesa di corsi ed esami abilitanti, il contratto a tempo de- terminato per i docenti non abilitati potrà essere reiterato, oltre il ter- mine dei trentasei mesi, per ulteriori ventiquattro mesi senza il ricorso alla procedura presso la DTL di cui all’articolo precedente.
Qualora in tale periodo il docente acquisisca l’abilitazione richiesta, il contratto di lavoro si ritiene trasformato a tempo indeterminato.
21.3 - Percentuale massima dei contratti a tempo determinato
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiori a sette mesi, non potrà superare il 30% (trenta per cento) del persona- le con contratto di lavoro a tempo indeterminato arrotondato all’unità superiore in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a tempo determinato.
È sempre possibile l’assunzione di personale con contratto a tempo de- terminato fino a due unità.
Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato conclusi:
a. per sostituzione di lavoratori assenti;
b. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
c. per l’attivazione di nuovi servizi;
d. per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.
e. per l’assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.
21.4 - Divieti
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso enti nei quali si sia proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 lu- glio 1991, n. 223 che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi (art. 20 D.lgs. 81/2015);
- presso enti ed istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con ora- rio ridotto anche a seguito della applicazione degli accordi di solida- rietà sottoscritti dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL a tutela dell’occupazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei ri- schi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss..mm. e ii.
21.5 - Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consen- so del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, fatta eccezione per quanto previsto dagli artt.
21.1 e 21.2 del presente contratto.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell’ arco dei 36 mesi a prescindere dal nu- mero dei contratti.
21.6 - Continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine
Ferma restando la durata massima di 36 mesi, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successi- vamente prorogato ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retri- buzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesi- mo giorno negli altri casi, il contratto de quo si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
21.7 - Successione dei contratti
Qualora il lavoratore venga riassunto entro un periodo di dieci giorni per contratti di durata non superiori ai sei mesi ovvero venti giorni dalla data di scadenza per contratti superiori a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratti di due assunzioni a termine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Il periodo cumulativo dei contratti a termine non può superare comun- que i termini di trentasei mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2.
Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
21.8 - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fi- ni di cui all’art. 35 della L. 300/1970 nelle modalità di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2015.
21.9 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansio- ni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con riferimento del D.lgs. 81/2008 e xx.xx.
21.10 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13a mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i la- voratori con contratto a tempo indeterminato.
21.11 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui con- tratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro di somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stage e tirocinio;
- rapporti di lavoro istaurati ai sensi dell’art. 8 della legge 223/91.
ART. 22
Diritto di precedenza
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo deter- minato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un pe- riodo superiore a sei mesi nell’anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal dato- re di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo deter- minato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un pe- riodo superiore a sei mesi nell’anno scolastico precedente ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel con- tratto individuale di lavoro o da successivo atto scritto e può essere e- sercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso entro sei mesi dalla data di cessazione del rappor- to di lavoro.
II diritto di precedenza si estingue allo scadere di un anno dalla cessa- zione del rapporto di lavoro a termine.
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informa- zione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente le FISM territoriali forniscono alle XX.XX. territoriali fir- matarie del presente contratto ed alle commissioni paritetiche regiona- li, il numero dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
CAPITOLO III
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE. REIMPIEGO
ART. 23
Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Gli Enti gestori possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario pre- visto dal presente CCNL.
Per il solo personale docente delle scuole dell’infanzia titolare di sezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro.
Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle mo- dalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasforma- zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Il contratto individuale di lavoro part-time deve essere stipulato per i- scritto e deve contenere la sede di lavoro, le mansioni, la qualifica, il livello retributivo, la distribuzione dell’orario, le eventuali clausole di elasticità se concordate tra le parti interessate. In caso contrario si fa riferimento alla vigente normativa.
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di la- voro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quel- lo previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche.
Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie e dei riposi com- pensativi con le stesse quantità e modalità del personale dipendente con contratto a tempo pieno.
Il lavoratore con un orario di lavoro part time ha diritto al completa- mento dell’orario di lavoro o ad un’estensione del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni nella stessa mansione.
Il lavoratore il cui rapporto di lavoro, su sua richiesta, sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assun- zioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse man-
xxxxx e livello e stessa qualifica rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per quanto sopra non previsto, si applicano le specifiche norme del D.lgs.
n. 81 del 15.6.2015 e le successive modifiche ed integrazioni.
ART. 24
Reimpiego
La scuola e/o l’Ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, deve:
- completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto pre- visto all’art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola;
- dare la precedenza ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimen- to, e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.
Il lavoratore conserva tale diritto per i dodici mesi successivi alla ces- sazione del rapporto di lavoro.
Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo, prevale sul diritto di cui all’articolo 22 del presente CCNL.
Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:
- maggiore anzianità di servizio prestato nell’Ente;
- maggiori carichi di famiglia;
- maggiore età anagrafica.
Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il pe- riodo di prova e l’anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di ri- assunzione.
CAPITOLO IV
PARTICOLARI MODALITÀ DI LAVORO E CLAUSOLE ELASTICHE
ART. 25
Lavoro supplementare - Clausole elastiche
a) Lavoro supplementare
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part time, en- tro i limiti dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce motivo di provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi in- diretti e differiti.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario così come definito nel presente CCNL.
b) Clausole elastiche
Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo che la direzione dell’ente dovrà preventiva- mente comunicare al lavoratore.
Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.
Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi da 3 a 5 del D.lgs. 81/2015, ovvero in quelle di cui all’art.10, primo com- ma, della legge 20.5.1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
CAPITOLO V
APPRENDISTATO
ART. 26
Definizione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finaliz- zato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La FISM e le XX.XX. riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svol- gimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra siste- ma scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento dell’oc- cupazione giovanile.
Si applica la normativa di cui al D.lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto stabilito nel presente CCNL.
Le Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possa- no accedere alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, fatti salvi separati accordi per l’eventuale applicazione di altre tipologie di apprendistato previste dalle leggi su citate.
ART. 27
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve conte- nere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Il contratto di apprendistato può essere anche a part time purché in u- na percentuale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica.
27.1 - Assunzione
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, nonché, ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 47 c.
4, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, indipendentemente dal limite di età.
27.2 - Qualifiche e Mansioni
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.
27.3 – Il Tutore
La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell’ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.
27.4 - Durata del rapporto
Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata: 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I°, II° e III°;
36 mesi per il personale inquadrato oltre il III° livello.
Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professiona- lità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.
27.5 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risol- vere il rapporto con un preavviso scritto di almeno tre giorni.
27.6 – La formazione dell’apprendista
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articola- zione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione del D.lgs. 15.06.2015 n. 81 capo V° e sue s.m.i.
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazio- ne, secondo le previsioni delle citate normative.
27.7 - Durata della formazione
La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno del- la Scuola/Ente e/o in strutture formative accreditate ai sensi dell’art. 10 del regolamento dell’art. 17 della legge 24/6/1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
27.8 - Trattamento economico
L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, com- presi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retribu- tivo così parametrato:
Durata 24 mesi:
- primo semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
- secondo semestre: 95% della retribuzione globale in atto;
- dal terzo semestre: 100% della retribuzione globale in atto.
Durata 36 mesi:
- primo anno: 90% della retribuzione globale in atto;
- dal secondo anno: 100% della retribuzione globale in atto.
27.9 – Assunzione definitiva
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso de- corrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso conti- nua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rap- porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il trattamen- to giuridico ed economico del livello di inquadramento di assunzione. Gli Enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano man- tenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di appren- distato sia già venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.
Per quanto non previsto, si applicano le norme del Capo V° del D.lgs. 81/2015.
CAPITOLO VI
ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO
ART. 28
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo de- terminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Le norme di riferimento sono con- tenute nel D.lgs. n. 81 del 15.6.2015, nonché nelle collegate normati- ve di attuazione.
Le parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia uti- lizzato presso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessi- tà di assicurare, mediante la chiamata di personale fornito di specifi- ca professionalità, la continuità educativo - didattica nei servizi socio educativi e di fare fronte ad esigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.
In riferimento al contratto di lavoro intermittente le Parti concorda- no di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.
ART. 29
Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legi- slativo n. 81/2015, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il con- trollo dell’utilizzatore.
La FISM e le XX.XX. convengono che per gli enti che applicano il pre- sente CCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere
utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei se- guenti casi:
a. per particolari punte di attività;
b. per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l’ente non dispone;
c. per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.
È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le qua- lifiche e le mansioni appartenenti all’area educativa e docente.
La FISM comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle XX.XX. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei con- tratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ri- corso degli stessi.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 10% (dieci per cento) dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell’ente al momento del- la fornitura.
L’ente gestore comunica preventivamente alla FISM e alle XX.XX. fir- matarie del presente CCNL il numero dei contratti di somministrazio- ne di lavoro da stipulare.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Capo IV° del D.lgs. 81/2015 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL/CISL/UIL del 27/02/2014.
ART. 30
Contratti di Collaborazione
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del set- tore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2°, art. 2 del D.lgs. 81/2015 e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 62/2000, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate nell’allegato 3, parte in- tegrante del presente CCNL.
ART. 31
Accordo di rete di più enti
Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti stipulanti sono oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 6 del presente CCNL.
Le parti concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della offerta formativa siano perseguibili mediante l’adozione di strumenti giuridici innovativi, come l’accordo di rete, comparabile al contratto di rete tra imprese introdotto nell’ordinamento giuridico dalla L. 9.4.2009 n. 33 e le successive modifiche.
L’accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro individualità.
Nel settore dei servizi socio educativi esso consentirebbe di elevare gli standard qualitativi dell’offerta formativa degli enti, di ottimizzare i costi, di fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordina- mento e di collaborazione.
In questo contesto, più scuole in rete potrebbero gestire il personale, razionalizzando e migliorando l’organizzazione del lavoro, consenten- do l’acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere più efficaci progettualità.
Gli enti stipulanti l’accordo di rete possono gestire il personale secondo i principi e le regole del distacco di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 e s.m. e i. Il ricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e la temporaneità.
Si concorda che, per il personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL, il ricorso all’accordo di rete si applica, a titolo indi- cativo, per:
- il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico - didattico, am- ministrativo e altro;
- il personale in esubero e per il completamento dell’orario di lavoro. Nella comunicazione al lavoratore del distacco presso altra scuola/ser- vizio devono essere previsti:
- il luogo dello svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni da svolgere;
- la durata del distacco.
La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all’ente che ha assunto il lavoratore.
Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle nor- me in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.
I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell’accordo di rete stipulato tra le parti e secondo legge.
L’accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 5 lett. B) del presente CCNL alle O- OSS regionali ed alle RSA.
CAPITOLO VII
ALTRI RAPPORTI
ART. 32
Contratto di tirocinio e stage
Presso gli enti che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo stage in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è promosso dai centri per l’impiego e dagli altri soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali. I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un’idonea compa- gnia assicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiet- tivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.
ART. 33
Volontariato
Gli Enti che non perseguono fini di lucro ed enti no profit che applicano il presente CCNL possono utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla legge 266/91, per lo svolgimento di attività oc- casionali e/o saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.
TITOLO IV
Ordinamento professionale
CAPITOLO I
QUALIFICHE E LIVELLI
ART. 34
Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli.
Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali – pro- fessionali:
AREA PRIMA − SERVIZI AMMINISTRATIVI,
TECNICI ED AUSILIARI (ATA)
In quest’area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli primo, se- condo, terzo, quarto e quinto, adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.
LIVELLO I
Ausiliari. Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i qua- li è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non è richiesta una preparazione professionale spe- cialistica, quali ad esempio:
a. lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bam- bini sui bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto.
LIVELLO II
Personale esecutivo. Sono inquadrati lavoratori che effettuano la- vori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio:
a. funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori, personale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti;
b. funzioni amministrative: impiegati d’ordine.
LIVELLO III
Operatore qualificato. Sono inquadrati i lavoratori che effettuano
lavori socio assistenziali e attività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze specifiche, quali ad esempio:
a. operatore di asilo nido e di scuole dell’infanzia la cui mansione con- templi la cura della persona e dell’igiene personale dei bambini;
b. tecnici: cuochi.
LIVELLO IV
Personale di concetto e/o operatore specializzato. Sono inqua- drati lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche, amministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure predeterminate, quali ad esempio:
a. tecnici: cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze della stessa scuola con la medesima mansione; operai specializzati;
b. amministrativi: applicati di segreteria, impiegati addetti all’ammini- strazione, contabili, aiuto economo.
LIVELLO V
Personale con specializzazione. Sono inquadrati i lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale, quali ad esempio:
a. segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica, respon- sabili di servizio paghe e contributi.
AREA SECONDA − SERVIZI DI ISTRUZIONE,
FORMATIVI ED EDUCATIVI
LIVELLO III
Operatore qualificato. Rientrano in questo livello le figure profes- sionali quali ad esempio:
a. assistenti asili nido;
b. altro personale educativo di altri servizi all’infanzia diversi dall’asi- lo nido.
LIVELLO IV
Operatore specializzato. Esegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio per l’e- spletamento di attività educative e formative in genere, quali ad esempio:
a. assistenti al pre e/o post scuola;
b. assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di par- ticolari cure e attenzioni;
c. animatori, responsabili di asili condominiali;
x. xxxxxxx di madrelingua in compresenza.
LIVELLO V
Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia. Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere fun- zioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato titolo professionalizzante, quali ad esempio:
a. personale educativo degli asili nido;
b. educatori di colonie e soggiorni;
c. istruttori di attività parascolastiche;
d. puericultori, logopedisti, fisioterapisti.
LIVELLO VI
Personale docente nelle scuole dell’infanzia. Sono inquadrati i lavoratori con funzione docente nella scuola dell’infanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, quali ad esempio:
a. docenti di scuola dell’infanzia;
b. insegnanti di sostegno.
È inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline cul- turali integrative del curricolo della Scuola, in possesso di abilitazione o apposito titolo di specializzazione.
È inquadrato in questo livello anche il personale che coordina un ser- vizio di scuola dell’infanzia senza attività di docenza.
Dichiarazione congiunta sul personale docente/educativo impiegato nelle sezioni primavera.
Nell’ipotesi in cui le istituzioni scolastiche/educative afferenti alla FI- SM siano attive le sezioni primavera di cui alla legge 296/2006 com- ma 630 e s.m.i., le parti firmatarie del presente contratto concordano quanto segue:
a. in caso di sezione primavera annessa alla struttura di nido, l’atti- vità di docenza/educativa viene svolta da personale educativo in- quadrato al livello V°;
b. in caso di sezione primavera annessa alla struttura di scuola dell’infanzia, l’attività di docenza viene svolta dal personale do- cente inquadrato al livello VI°.
Viene fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle singole inte- se regionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali. Nel caso in cui intervenissero modifiche normative sia a livello na- zionale che regionale, le parti si incontreranno per concordarne l’ap- plicazione.
AREA TERZA – SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE
La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e re- sponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena au- tonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal Legale Rappresentante dell’ente gestore, e nell’osservanza della normativa in vigore. Il ruolo comporta la dire- zione ed il coordinamento dell’attività didattica, del controllo e della verifica delle attività scolastiche dell’ente.
LIVELLO VII
Sono inquadrati in questo livello:
a. Coordinatore di scuola dell’infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l’ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola dell’infanzia ad un numero inferiore a cinque, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadra- mento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale;
b. Coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidi- vezzi, divezzi);
c. Coordinatore di Scuola dell’Infanzia con un numero inferiore a 5 se- zioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido);
d. Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi di- mensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell’infanzia, asili nido, servizi doposcuola, ecc.).
LIVELLO VIII
È inquadrato in questo livello:
a. il personale che organizza e coordina scuole dell’infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale e di reti di scuole dell’infanzia e/o nidi;
b. docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività in- terna di formazione;
c. coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;
d. direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.
Le eventuali qualifiche non ricomprese nel sopra esposto elenco saranno definite giuridicamente ed economicamente in sede di contrattazione regionale e comunicate alle parti nazionali datoriale e sindacale stipu- lanti il presente CCNL.
Vengono fatte salve le condizioni e gli inquadramenti di maggior favore.
CAPITOLO II
NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITÀ SCOLASTICA
ART. 35
Attività connesse alla funzione del personale educati- vo e docente
Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale do- cente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nella area seconda.
Per attività connesse s’intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valu- tazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola pre- visti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell’ente.
Le predette attività si intendono comprese nell’orario di lavoro di cu- i all’art. 57.
ART. 36
Incarico di coordinamento pedagogico - didattico in scuole dell’infanzia fino a quattro sezioni
In scuole dell’infanzia fino a quattro sezioni il legale rappresentante dell’ente gestore può conferire con atto scritto l’incarico temporaneo di coordinamento pedagogico didattico a persona dipendente dell’ente stesso o a persona esterna che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.
Per il personale interno ciò non comporta alcun diritto di inquadra- mento a livello superiore, ma solamente il diritto a percepire la relativa indennità prevista all’art. 48 del presente CCNL.
Alla scadenza del termine, il docente dipendente dell’ente ha diritto di riprendere l’orario e le funzioni precedenti, con relativo trattamento normativo e contrattuale.
ART. 37
Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno sei giorni lavorativi, sarà dovuta la retri- buzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i tre mesi continuativi in un anno scolasti- co, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni assegnate comportano ad eccezione di quando il passaggio di funzioni sia dovuto a sostituzione di personale assunto a tempo in- determinato con diritto alla conservazione del posto.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consi- ste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza.
Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato deter- minato da sostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla conservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la differenza di retribuzione.
ART. 38
Mansioni promiscue
Quando il dipendente sia adibito in modo permanente a mansioni pro- miscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate e di queste ultime gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a que- sta ci si riferisce per l’orario di lavoro e la retribuzione.
ART. 39
Composizione delle sezioni
Le sezioni di Scuola dell’infanzia saranno costituite di norma da 25 a- lunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali, di un incremento pari al 10% di a- lunni in più.
In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può supera- re, di norma, il numero massimo di 20 bambini, e comunque si appli- xxxx le normative ministeriali e le linee guida del MIUR (circolare n. 10 del 21.03.2013).
In caso di alunni disabili deve essere prevista la presenza del personale insegnante di sostegno provvisto di adeguata professionalità in osser- vanza della normativa in vigore.
Negli asili nido e i servizi per la prima infanzia il rapporto numerico educatrice/bambini e ausiliari/bambini è definito dalle singole leggi regionali.
Per quanto riguarda le “sezioni primavera” si fa riferimento all’accordo Stato-Regioni e alle norme in vigore.
TITOLO V
Trattamento economico
CAPITOLO I
RETRIBUZIONI. INDENNITÀ
ART. 40
Retribuzione mensile
La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è composta dai seguenti elementi fissi:
- paga base (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30.11.1991);
- aumenti periodici di anzianità (scatti), ex art. 35 XXXX 0000-0000, maturati al 31.12.2015;
- aumento di anzianità (ex art. 35 idem) in xxxxx xx 00.00.0000 nella quota maturata in tale data (art. 45) denominato “scatti di anzianità consolidati”;
- salario di anzianità di cui al successivo art. 46. e dai seguenti elementi variabili:
- eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie;
- eventuale superminimo;
- eventuale salario accessorio.
La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese suc- cessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga.
Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto do- vuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola.
ART. 41
Prospetto paga
In applicazione di quanto disposto dalla L. 5/1/53 n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga (ora LUL), nel quale dovran- no essere specificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadra- mento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e
di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata, nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla re- tribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola
ART. 42
Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2016-2018 sono quelle risultati dalle seguenti tabelle:
A - Incrementi retributivi mensili:
Livelli | Base 31.12.15 | Dal 01.04.16 | Dal 01.01.17 | Dal 01.01.18 | Dal 01.09.18 | Totale incremento | Base 31.12.18 |
I | 1.259,74 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 52,32 | 1.312,06 |
II | 1.309,10 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 54,36 | 1.363,46 |
III | 1.311,00 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 54,44 | 1.365,44 |
IV | 1.352,92 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 56,20 | 1.409,12 |
V | 1.426,62 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 59,24 | 1.485,86 |
VI | 1.444,55 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 60,00 | 1.504,55 |
VII | 1.587,07 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 65,92 | 1.652,99 |
VIII | 1.622,98 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 67,40 | 1.690,38 |
B - Retribuzione tabellare mensile:
Livelli | Base 31.12.15 | Dal 01.04.16 | Dal 01.01.17 | Dal 01.01.18 | Dal 01.09.18 |
I | 1.259,74 | 1.272,82 | 1.285,90 | 1.298,98 | 1.312,06 |
II | 1.309,10 | 1.322,69 | 1.336,29 | 1.349,88 | 1.363,46 |
III | 1.311,00 | 1.324,61 | 1.338,23 | 1.351,84 | 1.365,44 |
IV | 1.352,92 | 1.366,97 | 1.381,02 | 1.395,07 | 1.409,12 |
V | 1.426,62 | 1.441,43 | 1.456,25 | 1.471,06 | 1.485,86 |
VI | 1.444,55 | 1.459,55 | 1.474,55 | 1.489,55 | 1.504,55 |
VII | 1.587,07 | 1.603,55 | 1.620,03 | 1.636,51 | 1.652,99 |
VIII | 1.622,98 | 1.639,83 | 1.656,69 | 1.673,54 | 1.690,38 |
ART. 43
Indennità di contingenza
L’importo della indennità di contingenza maturata al 30.11.1991 è defini- tivamente inglobata nella retribuzione tabellare di cui all’art. 42, lett. B.
ART. 44
Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti)
Con il 31.12.2015 cessa ad ogni effetto l’istituto degli “scatti di anziani- tà” di cui all’art. 35 del precedente CCNL.
L’importo maturato a tale data costituirà dal 1.1.2016 un elemento fis- so della retribuzione.
ART. 45
Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzia- nità in xxxxx xx 00.00.0000
Lo scatto di anzianità di cui all’art. 35 del precedente CCNL in xxxxx xx 00.00.0000 viene liquidato in rapporto ai ventiquattresimi ovvero ai quarantottesimi maturati alla medesima data e l’importo viene inclu- so tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio del mese di gennaio 2016.
Gli importi di cui agli artt. 44 e 45 verranno allocati tra le voci fisse del prospetto paga alla voce “scatti di anzianità consolidati”.
L’emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del pre- sente CCNL.
È riparametrato sulla base dell’orario di lavoro settimanale ridotto o part-time del dipendente. Viene corrisposto con lo stipendio del secon- do mese successivo alla stipula del CCNL.
ART. 46
Salario di anzianità
A far data dal 1.1.2016 viene istituito il “salario di anzianità” quale ele- mento fisso della retribuzione.
Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.2018 e nell’arco della vigen- za del presente contratto abbia maturato almeno due anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per tredici mensilità di euro 27,00 (ventisette/00). Le Parti, nei successivi rinnovi contrattuali, definiranno ulteriori im- plementazioni del presente istituto.
ART. 47
Una tantum
Per quanto riguarda il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, viene erogato a titolo di Una Tantum l’importo lordo riportato nella seguente tabella:
Livello di appartenenza | Una tantum € da erogare a settembre 2016 |
Livello I – II – III – IV | 100,00 |
Livello V – VI – VII - VIII | 120,00 |
Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2016 in proporzione all’orario stabilito dal con- tratto individuale di lavoro.
ART. 48
Indennità accessorie
Al seguente personale che svolge funzioni di coordinamento, in aggiun- ta alla normale retribuzione mensile, compete una indennità accesso- ria, come segue:
a. al personale educativo del V livello cui è attribuita la funzione di co- ordinatore del servizio di nido: €. 20,00 lordi mensili fissi;
b. al personale docente del livello VI cui è attribuita la funzione di co- ordinatore in scuole fino a 4 sezioni: €. 25,00 lordi mensili per il nu- mero delle sezioni di scuola dell’infanzia;
c. al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei: €. 12,00 lordi mensili per il nume- ro dei nuclei di nido;
d. al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di coordinato- re in scuole dell’infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido: €. 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e dei nuclei di nido;
e. al personale del livello VII cui è attribuita la funzione di coordina- tore in scuole dell’infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido: €. 12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e nuclei di nido;
f. al personale del livello VIII cui è attribuita la funzione di coordinato- re: €. 30,00 lordi mensili fissi.
Le indennità di cui al presente articolo competono per l’intera dura- ta dell’incarico e sono computate anche nella 13^ mensilità e nel TFR. Nel caso di riduzione del numero delle sezioni l’indennità sarà ricalco- lata a far tempo dal mese successivo in cui si è verificata la riduzione. Nel caso di personale part time la indennità sarà proporzionale alle o- re settimanali.
Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.
ART. 49
Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, o in giorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’an- no, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Nel caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
ART. 50
Servizio fuori sede. Missioni
Il personale comandato nell’accompagnamento e nella vigilanza dei bambini fuori sede di lavoro si considera in missione. Esso ha diritto alla normale retribuzione, al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di trasporto sostenute e le spese di vitto e alloggio a piè di lista. Ha inoltre diritto ad una indennità di missione di €. 10,00 (dieci) gior- naliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore giornaliere e di €. 20,00 giornaliere per prestazioni eccedenti le 24 ore. Il regime fiscale e previdenziale di dette indennità fa riferimento alle norme in vigore. Sono fatti salvi i trattamenti aziendali di miglior favore.
ART. 51
Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione glo- bale mensile in godimento per 26.
La quota oraria mensile viene determinata come segue:
- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160;
- per i dipendenti a 35 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 152;
- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139.
CAPITOLO II
SUPPLENZE. PREVIDENZA. CESSIONE ATTIVITÀ
ART. 52
Sostituzione e supplenza di personale
In caso di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, il termine del rapporto coincide con la data di rientro del titolare.
Al personale in sostituzione o supplente vengono corrisposte la 00.xx mensilità, il T.F.R. ed i giorni di ferie maturati, per la quota parte.
La supplenza affidata al personale in servizio a tempo parziale è conside- rata lavoro aggiuntivo a tempo determinato, con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le even- tuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.
ART. 53
Trattamento previdenziale
Il trattamento previdenziale è attuato con l’osservanza delle leggi e di- sposizioni vigenti in materia.
In applicazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 6/7/1978, n. 352, convertito nella legge 4/8/1978, n. 467, il datore di lavoro deve conse- gnare al dipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all’lNPS.
Xxxxx restando i termini di consegna della denuncia all’INPS, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al dipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia riservata al lavoratore.
Per quanto riguarda gli elementi accessori della retribuzione le parti concordano di avvalersi della decontribuzione consentita dalla legge nella contrattazione decentrata.
ART. 54
Previdenza complementare
Le parti concordano che un più elevato livello di copertura previden- ziale, considerata l’evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo qualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benesse- re dei lavoratori.
Considerata l’evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul mercato dei prodotti previdenziali, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, per la previdenza complementare, sia promossa pres- so i lavoratori l’adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complemen- tare nazionali e/o regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle orga- nizzazioni sindacali confederali.
L’adesione ai suddetti fondi è un diritto dei lavoratori ed è volontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo individuato.
Le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il lavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro ver- sino ciascuno una contribuzione minima pari all’1% (uno per cento) della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
ART. 55
Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda
Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituto o di suo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuri- dico operato in concreto, si applicano le norme previste dalla Legge 428/1990 e dal D.lgs. 18/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e il rapporto di lavoro del personale interessato al trasferimento con- tinua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi. La stessa disposizione vale anche nell’ipotesi di appalto o cambia- mento della gestione di appalto ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.
TITOLO VI
Svolgimento del rapporto di lavoro
CAPITOLO I
ORARIO DI LAVORO
ART. 56
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.
a. L’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia è di 32 ore settimanali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.
b. L’orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima in- fanzia è di 35 ore settimanali.
L’orario di lavoro del personale educativo/docente delle sezioni pri- mavera, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.
L’orario di lavoro delle docenti della scuola dell’infanzia e del perso- nale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse di cui all’art. 35.
Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei pe- riodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al re- cupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.
c. L’orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settima- nali.
L’attività didattica della scuola dell’infanzia si svolge dal 1° settem- bre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell’anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all’art. 57 il personale docente della scuola dell’infanzia, conser- vando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l’attività di docenza nel rispetto della professio- nalità e qualifica a cui è adibito.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su ba- se volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente du- rante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
ART. 57
Orario del personale docente
Per il solo personale docente della scuola dell’infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l’estensione temporale del servizio scolastico, può es- sere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settima- nali e il docente, nel rispetto della programmazione dell’attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate duran- te i periodi di sospensione dell’attività didattica, come permessi gior- nalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla se- guente tabella:
Casistica | 33 ore settimanali | 34 ore settimanali | 35 ore settimanali |
Orario settimanale su cinque giorni | 8 giorni | 15 giorni | 22 giorni |
Orario settimanale su sei giorni | 9 giorni | 18 giorni | 26 giorni |
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell’orario contrattuale di cui al primo comma del presente artico- lo, può essere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.
ART. 58
Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento
Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall’ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuo- la come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.
ART. 59
Sospensione straordinaria dell’attività
Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza mag- giore e/o per decisione dell’Ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto al- la retribuzione.
ART. 60
La settimana lavorativa
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di la- voro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il ser- vizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
ART. 61
Lavoro notturno, festivo e straordinario
a) Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.
Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell’8/4/2003, in- tegrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19/7/2004 disciplinato dalla Circ. n. 8 del 3/3/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compi- mento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Xxxxx facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualo- ra la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e con- vivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
b) Lavoro festivo
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei gior- ni di festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 a- prile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre,- 25-26 dicembre e Santo patrono).
c) Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite con- trattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate. Per il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di ca- rattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non program- mabili esigenze di servizio.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavo- ro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Con- tratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Gestore.
d) Maggiorazione oraria
Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensati- vo viene corrisposta la maggiorazione della quota oraria di retribuzio- ne del 25%.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno feriale 25%
- lavoro straordinario notturno 40%
- lavoro straordinario festivo 75%
- lavoro straordinario notturno festivo 100%
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di la- voro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggio- razioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.
Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, ven- gono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di agosto.
ART. 62
Riposo settimanale
Tutto il personale gode di un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo ca- so il riposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.
ART. 63
Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pa- sto deve essere gratuita.
Il Gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
CAPITOLO II
FERIE E PERMESSI
ART. 64
Ferie
I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsio- ne della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi la- vorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.
Le ferie sono irrinunciabili.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, qua- le che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
II periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuati- vo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione.
Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute du- rante la sospensione estiva delle attività.
Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di:
- malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie;
- malattia sopravvenuta durante le ferie;
- astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo.
Il calendario delle ferie è definito dal Gestore previa consultazione con la RSA/RSU, di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
ART. 65
Festività
I dipendenti hanno diritto a 4 gg. di permesso retribuito per ciascun anno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazio- nali infrasettimanali.
I 4 gg. per recupero delle festività soppresse possono essere goduti, di norma, solo in periodi di sospensione dell’attività didattica.
La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribui- to, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retri- buzione globale mensile.
La festività civile del 4 novembre, spostata alla prima domenica suc- cessiva, secondo quanto disposto dalla legge n. 54/1977, e le festività religiose e civili coincidenti con la domenica vengono retribuite con un 26mo della retribuzione globale oltre la normale retribuzione o, su ri- chiesta del lavoratore, con permessi retribuiti.
Le festività non godute sono retribuite in 26mi al termine dell’anno scolastico.
ART. 66
Permessi retribuiti
Il dipendente può usufruire nell’anno scolastico, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi anche in frazioni orarie, di permessi retri- buiti così suddivisi:
- 3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado, conviventi;
- 2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, non- ché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non program- mabili, su produzione di documentazione;
- 5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su pro- duzione di documentazione o di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi. Per fruire dei permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo, far- ne richiesta scritta alla direzione dell’ente. In caso di massima urgenza è sufficiente la sola richiesta orale.
In caso di assistenza a familiari portatori di handicap si fa riferimento alle leggi n. 104/1992 e n. 53/2000 e le circolari applicative, nonché a tutte le norme in materia del settore privato.
I permessi di cui al presente articolo possono essere cumulati con quel- li previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni.
Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue intero o di emocomponenti, (i donatori di midollo osseo hanno diritto ad un permesso pari al periodo di degenza), retribuito per l’in- tera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione.
La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il lavo- ratore si è assentato per effettuare la donazione.
Per quanto concerne la donazione di organi si fa esplicito riferimento alla normativa vigente.
Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esi- genze di carattere medico da recuperare nel corso dell’anno scolastico.
ART. 67
Permessi non retribuiti
In caso di comprovati motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni lavorativi nell’anno solare, previo accordo con il gestore.
ART. 68
Permessi elettorali
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi del- la Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, di gruppo o di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Per il trattamento economico e normativo relativo alle giornate in cui si svolgono le operazioni elettorali si fa riferimento alle norme di leg- ge in vigore.
CAPITOLO III
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 69
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipenden- te dovrà fornire tempestiva comunicazione all’ente, comunque entro due giorni. Sull’argomento dovranno essere osservate le vigenti nor- me in materia.
La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assen- ze inferiori a 3 giorni.
a) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge, per quanto concerne il trattamento di malattia l’ente corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o in- fortunio il 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente la malattia per un massimo di 180 gg. nell’anno solare.
Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza.
Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia, o di malattia la cui du- rata è a cavallo di due anni solari, i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali e dall’INPS, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l’effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità del- l’8/1/1985, pubblicato sulla G.U. del 7/2/1985, sono così determinate:
10.00 - 12.00 / 17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi.
Le norme del presente articolo si applicano anche al personale assunto con contratto di apprendistato.
b) Periodo di comporto
Detto periodo comporta:
1. Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.
Nel caso di superamento dei 6 mesi, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 me- si, dietro presentazione di un certificato medico.
Il periodo di aspettativa non ha alcun effetto giuridico ed economico. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza; il lavoratore a comunica- zione avvenuta, può esercitare il diritto di usufruire dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. In tal caso il lavoratore dovrà presen- tare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza.
2. Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuati- ve, fino ad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati, è facoltà dell’ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.
In caso di malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore, l’en- te concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporane- amente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o che- mioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day - hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
Per le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.
Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effet- tivamente prestato.
ART. 70
Infortunio sul lavoro
In presenza di infortunio sul lavoro, saranno conservati il posto e l’an- zianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica docu-
mentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale, alla lavoratrice/al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/ o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al pro- prio superiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare, nel più breve tempo possibi- le, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.
Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia pro- fessionale, si rinvia alle disposizioni di legge.
Il periodo di infortunio non è da computare ai fini della durata del pe- riodo di comporto di cui all’articolo 69.
ART. 71
Lavoratori affetti da patologie oncologiche
I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità la- vorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, ac- certata da apposita commissione medica dell’Azienda Sanitaria Loca- le, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze del dipendente.
Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ri- correndone le condizioni personali.
Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il la- voratore.
ART. 72
Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scola- stico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26
L. 118/1971 e art. 10 D.L.vo 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 69.
ART. 73
Congedo matrimoniale
II dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retri- buito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in coincidenza dell’evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite successivamente.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal di- pendente con almeno 15 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli ef- fetti, con diritto alla normale retribuzione.
ART. 74
Tutela della maternità e della paternità
A - Congedo di maternità e di paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità pre- viste dal D.lgs. 26/3/2001 n. 151 come modificato dal D.lgs. 15.6.2015
n. 80 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro (ovvero con- gedo di maternità) spetta l’80% della retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbli- gatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestan- te e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligato- ria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
B - Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contem- poraneamente, può usufruire dell’astensione facoltativa (ovvero conge- do parentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:
- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 me- si.
Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita ri- chiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.
Il diritto di astenersi dal lavoro é riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.
Il beneficio spetta:
- fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un perio- do massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di
reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come congedo non retribuito.
- dai sei agli otto anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a due volte e mezzo il trattamento mi- nimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
- dai sei agli otto ai dodici anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a due volte e mezzo il tratta- mento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Ob- bligatoria
La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
C - Prolungamento del congedo
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sen- si dell’articolo 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il com- pimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32 del D.lgs. 80/2015, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
D - Congedo parentale in caso di adozione
Il congedo parentale di cui al presente capo spetta anche nel caso di a- dozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo pa- rentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
E - Congedi parentali in modalità oraria
Il congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con pac- chetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio gior- naliero calcolato su base settimanale.
Il congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l’ini- zio o la fine con l’inizio e/o la fine dell’orario di lavoro del dipendente. La richiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata per iscritto alla Direzione dell’ente con un preavviso di almeno 15 giorni.
F - Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due ri- posi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
X - Xxxxxxxx figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal la- voro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei con- gedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata secondo le modalità stabilite e con- testualmente al datore di lavoro.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrom- pe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i pe- riodi di cui ai commi 1 e 2.
Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Per il trattamento economico e normativo e per il trattamento previ- denziale dei periodi di congedo per la malattia del figlio si applicano gli artt. 48 e 49 del D.lgs. 151/2001 e s.m.i.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n. 53/2000.
H - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.lgs. 25/11/1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali,
accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.
ART. 75
Servizio militare o servizio sostitutivo
La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che re- sta sospeso per tutta la durata dell’assenza.
Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai fini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità.
Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall’invio in licenza illi- mitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione della Scuola per riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro. Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rap- porto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua ordina- ria retribuzione secondo le modalità definite dalla legge 88/1989 art. 24.
ART. 76
Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee re- gionali, ovvero sono chiamati a ricoprire altre cariche pubbliche eletti- ve possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali e provinciali.
Durante l’aspettativa continua a decorrere l’anzianità ai soli fini giuridici. I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usu- fruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non re- tribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente Contratto.
ART. 77
Aspettativa non retribuita
Dopo un anno di servizio l’ente gestore ha facoltà di concedere al dipen- dente che lo richieda per iscritto un periodo di aspettativa senza retri- buzione fino al massimo di un anno.
Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
L’ente gestore risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta. Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.
Durante il periodo dell’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conser- vazione del posto.
ART. 78
Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordi- nari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conse- guimento di titoli di studio della scuola primaria e secondaria.
I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequen- za del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavo- ratori privi di titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.
Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garanten- do in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale dell’ente;
b. a parità di condizioni il beneficio compete, ai dipendenti che non ab- biano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
Il personale interessato ai corsi abilitanti di cui sopra ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che a-
gevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è ob- bligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché a- gli esami finali sostenuti.
In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove neces- sarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento all’art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53/2000.
ART. 79
Permessi per la crescita professionale
Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente ed educativo non fornito di abilitazione o di titolo, viene garantita la pos- sibilità di utilizzo di permessi retribuiti e viene assicurata la possibilità dell’adattamento dell’orario di lavoro.
Qualora intervenissero norme di legislazione nazionale e/o regionale a modifica dell’attuale ordinamento, le Parti si incontreranno per defi- nirne l’applicazione.
TITOLO VII
Regolamento di istituto. Norme disciplinari
CAPITOLO I
REGOLAMENTO INTERNO. DOVERI DEL PERSONALE
ART. 80
Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall’ente gestore, ove venga adot- tato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’as- sunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.
Nel Regolamento interno l’ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i prin- cipi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell’organizzazione scolastica e delle relazioni interne, eccetera.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.
ART. 81
Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavo- ro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo rivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:
- di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qua- lifica conferita;
- di osservare scrupolosamente l’orario di servizio;
- di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell’ini- zio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
- di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell’i- stituto;
- di mantenere il segreto d’ufficio;
- di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazio- ne;
- di segnalare ai responsabili dell’ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all’ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.
Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:
- di presentare nelle modalità stabilite dall’ente gestore il piano dell’of- ferta formativa e/o altri piani e programmi della attività educativa;
- di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione do- cente;
- di curare costantemente la formazione professionale e personale;
- di comunicare preventivamente alla direzione dell’ente eventuali in- carichi di insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l’inizio di attività di libera professione, sempreché compatibili.
CAPITOLO II
DISCIPLINA
ART. 82
Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in ma- niera graduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provve- dimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
x. xxxxxxxx scritto;
c. multa non superiore all’importo di 5 ore di paga base;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro (3/26).
Nessun provvedimento disciplinare, escluso il richiamo verbale, potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al di- pendente e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scrit- ta, nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni.
Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.
Il dipendente potrà farsi assistere dall’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera rac- comandata entro 10 gg. dal termine assegnato al dipendente per pre- sentare le sue giustificazioni.
Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedi- mento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle dispo- sizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
L’Ente Gestore predispone il codice disciplinare che non deve conte- nere norme in contrasto con il CCNL; esso deve essere affisso all’albo
dell’ente o in luoghi accessibili ai lavoratori e possibilmente consegna- to a ciascun dipendente.
Il richiamo verbale, ancorché rivolto a voce dal legale rappresentante dell’ente gestore o da chi ne ha i poteri, può essere trasferito in una nota scritta e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia della nota scritta deve essere consegnata all’interessato.
ART. 83
Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro sen- za giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di im- pedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
- diffonda indiscrezioni e riveli segreti d’ufficio su provvedimenti degli organi interni dell’ente;
- commetta altre infrazioni dei doveri indicati all’art. 81;
- insubordinazione al superiore gerarchico;
- trasgredisca l’osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.
Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
ART. 84
Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilie- vo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno 3 volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quan- do siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
ART. 85
Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente gra- ve nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nella Scuola;
- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’ente;
- percosse nei confronti degli alunni;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’ente;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell’ente;
- sentenza di condanna passata in giudicato.
ART. 86
Sospensione cautelare
Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le con- dizioni di legge.