COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 17/12/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Nel luglio 2010 il ricorrente estingueva anticipatamente il proprio contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio - con rata mensile di € 205,00 e durata 120 mesi
- stipulato nel mese di maggio 2005. Il 17/12/2012 il cliente, per il tramite di Associazione dei Consumatori […], chiedeva all’intermediario il rimborso di € 2.552,66 - relativi alla quota non ancora maturata delle commissioni agente/mediatore per € 1.307,90, delle commissioni intermediario finanziario per € 689,62 e di oneri assicurativi per € 555,14. Al netto della somma già riconosciuta dall’intermediario in sede di estinzione anticipata, la somma ammonta a € 2.401,86. Nel ricorso il ricorrente – per il tramite della citata Associazione dei consumatori – reitera le medesime richieste formulate con il reclamo e svolge una serie di considerazioni; in particolare viene lamentata l’assenza di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali, nonché l’inosservanza dell’art. 125, comma 2 TUB. Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, vengono citati l’accordo ABI – ANIA del 22 ottobre 2008 e il Regolamento ISVAP n. 35/2010, all’art. 49. In materia di ripetizione della quota parte delle commissioni e degli oneri non goduti, sono state richiamate le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011.
Sulla base del criterio “proporzionale” in base alla residua durata contrattuale, è stato richiesto in rimborso un valore complessivo di € 2.401,86, al netto del rimborso già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, pari a € 150,80.
L’intermediario, preliminarmente, eccepisce la non procedibilità ratione temporis del ricorso per essere il finanziamento stato stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2009 (limite temporale individuato dalle disposizioni per la possibile sottoposizione della controversia all’ABF). Nel merito, l’intermediario osserva come il ricorso presentato dal cliente miri ad ottenere l’invalidità di talune previsioni contrattuali, sebbene sottoscritte ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. e chiede che sia accertata l’irregolarità del conteggio di estinzione anticipata elaborato in conformità a dette pattuizioni. Delle due, l’una: se si contesta l’invalidità di talune previsioni contrattuali, allora “si contesta un vizio genetico del rapporto contrattuale” talché il ricorso sarebbe “improcedibile”; se invece si contesta solo il conteggio di anticipata estinzione, il ricorso sarebbe da rigettare perché “il ricorso è stato elaborato in base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate”. In particolare l’intermediario convenuto ha argomentato che la somma richiesta a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992 che prescrive la restituzione dei soli interessi al tasso indicato nel contratto; pertanto, secondo quanto sostenuto “le pattuizioni contrattuali che disciplinano l’estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile “ratione temporis” che non chiedeva né imponeva di suddividere i costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata. Il nuovo articolo 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. 141/2010, è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l’agosto 2010 anche in virtù del Decreto 3 febbraio 2011, art. 13, comma 4 “…. .Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992”. Valutato alla luce delle norme applicabili “ratione temporis” (ossia art. 125 TUB e la formula richiamata dall’art. 3, comma 2 del D.M. 8 luglio 1992) il ricorso non può essere accolto, non potendosi applicare il concetto di “pura equità” introdotto dal nuovo articolo 125 sexies TUB, integrato dalle successive disposizioni della Banca d’Italia.
Il ricorrente chiede la restituzione delle commissioni e dei premi non goduti. L’intermediario insiste per l’improcedibilità o il rigetto.
DIRITTO
Da respingere l’eccezione d’improcedibilità. La domanda ha infatti riguardo, non già ad un vizio genetico, bensì al debito di restituzione al tempo della estinzione, avvenuta il luglio 2012.
Nel merito, giova richiamare il consolidato orientamento del Collegio, secondo cui deve essere restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Xxxxxxx infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).
L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”.
Tale disciplina attua l’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi della quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell’87.
Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Su questa linea, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”. Sotto questa luce, priva di pregio appare la generica eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché tenuto a restituire l’indebito, relativo ai premi non goduti, è lo stesso mutuante.
Preme infine di segnalare i ripetuti richiami della Banca d’Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, vòlti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo.
Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del
proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – come nel caso in esame – l’intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l’importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.
Nel nostro caso, il finanziamento prevedeva la restituzione in 120 rate. Esso è stato estinto alla rata n. 62, sicché le rate rimaste sono 58. Secondo il criterio ratione temporis adottato da questo Collegio, l’importo totale di ciascuna delle commissioni e dei premi assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Ne risulta un importo complessivo di € 2.401,86.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.401,86 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1