CORTE DI APPELLO DI ROMA
CORTE DI APPELLO DI ROMA
ID:184/2020_UFF.ED.GIUD./SF /RM.
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)
Spett.le EUROCLIMAKER S.r.l.
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx, Xxxx.
OGGETTO: Lettera contratto per affidamento dei lavori di sostituzione dell’interfaccia display utente gruppo frigo “Climaveneta” mod. NX-K0914T a servizio dell’xxxxxxxx xx Xxx X. Xxxxxxx 0/0 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 24646 del 28/08/2020, che fa parte integrante del presente atto.
CIC: Z392E9D633
RUP: Xxxxxxxxx Xxxxx
Visto l’atto di determina del Dirigente Reggente della Corte Appello di Roma, prot. n. del , con il quale ha autorizzato la realizzazione dei lavori in oggetto e nominato Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx, Direttore in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti sanciti dall’art. 31 del X.X.xx. 18/04/2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e dalle altre disposizioni del medesimo decreto, nonché quelli relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n. 187/2010 convertito con L. 217/2010, si invita la società Euroclimaker S.r.l. a procedere all’esecuzione dell’intervento, secondo le modalità e alle condizioni economiche indicate nel preventivo di spesa del prot. n. 24646 del 28/08/2020, già ritenuto congruo, pari a € 800,00 oltre IVA (somme comprensive degli oneri per la sicurezza).
Per quanto sopra, con la dichiarazione di accettazione del presente ordine, che dovrà essere inviata con PEC all’indirizzo xxxx.xx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, codesta Società dichiara di accettare le seguenti obbligazioni sancite dal D.Lgs. 50/2016:
Tra
La Corte di Appello di Roma, codice fiscale 80416340588, con sede in Roma – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0/0, più brevemente in seguito denominata “Amministrazione”, per la quale interviene il Presidente della Corte,
e
La ditta EUROCLIMAKER S.r.l. d.i. partita IVA 02049121003, con Sede in Xxxxxxx (Xxxx) Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/x – 00072, seguito denominata più brevemente “Ditta”,
Si Conviene Quanto Segue
ART. 1
(Oggetto dei Lavori)
Lavori di sostituzione dell’interfaccia display utente gruppo frigo “Climaveneta” mod. NX-K0914T a servizio dell’xxxxxxxx xx Xxx X. Xxxxxxx 0/0 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 24646 del 28/08/2020.
Il materiale fornito dovrà rispettare le vigenti normative e certificazioni del settore e la posa in opera dovrà essere eseguita a regola d’arte. Nell’offerta, oltre alla fornitura e posa in opera, dovrà intendersi compreso ogni onere e accessorio, anche se non espressamente indicato ma necessario al corretto funzionamento dell’impianto, nonché lo smaltimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta e dei materiali di imballaggio.
ART. 2
(Affidamento)
La Corte di Appello di Roma, come sopra rappresentata, affida alla Ditta i lavori di sostituzione dell’interfaccia display utente gruppo frigo “Climaveneta” mod. NX-K0914T a servizio dell’xxxxxxxx xx Xxx X. Xxxxxxx 0/0 della Corte di Appello di Roma, come indicato nel preventivo prot. 24646 del 28/08/2020, ritenuto congruo ed assunto come capitolato.
ART. 3
(Accettazione)
L’accettazione da parte della Ditta dovrà essere trasmessa con PEC all’indirizzo xxxx.xx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Il presente contratto è assoggettato all’imposta di bollo che può essere assolta con pagamento mediante modello F23. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a documentare all’Amministrazione l’avvenuto pagamento.
La Ditta si impegna ad eseguire i lavori entro 15 giorni lavorativi dalla data di stipula del presente contratto, secondo le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
La Ditta si assoggetta al pagamento di una penale pari all’1% dell’importo contrattuale per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 10%.
ART. 4
(Responsabilità)
La Ditta dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative ai lavori e alle forniture, anche relativamente alla tipicità del luogo ove si svolgeranno i lavori, edificio adibito ad ufficio giudiziario, e che l’esecuzione dei lavori non interferirà, in alcun modo, con lo svolgimento della normale attività di lavoro e di esercizio della giurisdizione; qualora, per imprescindibili ragioni tecniche, l’esecuzione dei lavori dovesse in qualche modo intralciare l’attività della Corte, questa Amministrazione ne dovrà essere informata con congruo anticipo, al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
In conseguenza di ciò non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerata da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all’appalto.
La Ditta è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto, nonché a terzi, è inoltre responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo.
La Ditta garantirà i lavori, per problemi non derivanti da cause di forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di accertamento della regolare esecuzione, obbligandosi ad eliminare a proprie spese eventuali vizi di installazione o difetti dei beni forniti.
La Ditta prende atto che, relativamente al presente contratto per l’accesso nei luoghi interessati, dovrà coordinarsi con l’ufficio del Consegnatario di questa Corte, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx (tel. 00000000000 - fax 00000000000 – email xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxx@xxxxxxxxx.xx), nonché dovrà notiziare di ogni attività il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx (tel. 00000000000 – fax 00000000000 – email xxxxxxxxx.xxxxx00@xxxxxxxxx.xx).
ART. 5
(Tutela lavoratori)
La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati, tutte le condizioni previdenziali, antinfortunistiche, assicurative e retributive stabilite dalla legislazione e dai contratti in materia di lavoro e di assicurazione sociale (INPS-INAIL) nonché a sostenere tutte le spese comunque conseguenti alla presente ordinazione, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
La Ditta si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara altresì di aver visionato, compilato e sottoscritto il D.U.V.R.I. dell’Amministrazione e di aver istruito il personale incaricato dei lavori.
ART. 6
(Obblighi e clausole risolutive)
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 c. 8 e 9 legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L.187/10, convertito con L. 217/2010;
1. Il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima legge.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al fornitore con raccomandata a.r. o con PEC, il presente contratto nell’ipotesi in cui:
a. le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
b. il Fornitore abbia omesso di comunicare l’inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal presente contratto nel caso in cui la Ditta sia venuta meno ai patti concordati e di disporre l’esecuzione del servizio ponendo le spese ed il risarcimento del danno a carico dell’inadempiente.
La Ditta dovrà in ogni caso fornire la seguente documentazione debitamente sottoscritta, anche digitalmente, all’indirizzo xxxx.xx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx:
- visura camerale;
- dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la non esistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);
- dichiarazione con cui la Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., con obbligo di inserimento della clausola anche nei contratti da essa sottoscritti, a qualsiasi titolo, con altre Società. A tal proposito dovranno fornirsi gli estremi del conto corrente dedicato e i dati anagrafici dei soggetti che hanno facoltà di operare, di cui dovrà essere allegata copia dei documenti d’identità in corso di validità;
- dichiarazione di accettazione del pagamento della fattura, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. 192/2012, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della fattura emessa a seguito del Certificato di fine lavori.
ART. 7
(Garanzia definitiva)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Ditta con la stipula del presente contratto nonché dell’esatta e integrale esecuzione a perfetta regola d’arte del lavoro, la Ditta costituirà, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste.
Questa Amministrazione, trattandosi di operatore economico di comprovata solidità, che ha già realizzato in passato interventi presso analoghi apparati della Climaveneta (di cui è centro di assistenza autorizzato) con totale soddisfazione di questa committenza, ritiene più conveniente applicare, così come previsto dal comma 11 dello stesso articolo, l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione stabilito nella misura dell’1% del prezzo di aggiudicazione.
ART. 8
(Corrispettivi)
L’importo contrattuale viene stabilito in € 966,53 IVA compresa così ripartito:
€ 800,00 (per importo lavori) – € 24,00 (3% per oneri per la sicurezza) = € 776,00 – € 7,76 (1% per esonero cauzionale) = € 768,24 + € 24,00 (oneri per la sicurezza) = € 792,24 + € 174,29 (IVA 22 %) = € 966,53 (totale)
ART. 9
(Fatturazione e modalità di pagamento)
Le fatture elettroniche intestate alla Corte di Appello, corredate dei documenti previsti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato dovranno recare le seguenti necessarie indicazioni:
- specificazione delle attività eseguite e dei materiali;
- C.I.G. (Codice Identificativo Gara): Z392E9D633;
- Codice univoco della Corte di Appello di Roma IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni): 4CG3OP;
- C.F. (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma: 80416340588;
Il pagamento avverrà a seguito di emissione della fattura, salvo il buon esito degli accertamenti di cui al DURC, mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato (ex art. 3, legge 136/2010), intestato alla Ditta EUROCLIMAKER S.r.l.. presso la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani Ag. Ariccia, IBAN: IT39V070923800000000112316.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 190/2012 ed alla circolare ministeriale n. 3/2013, il termine di pagamento dei corrispettivi è di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione della fattura che potrà essere emessa successivamente al Certificato di fine lavori.
Codesta Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
La Ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell’eventuale notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione alla Ditta con raccomandata A.R. o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane e comunque in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 della legge 136/2010.
ART. 10
(Modificazioni)
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.
ART. 11
(Comunicazioni e domicilio)
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti recapiti:
• Amministrazione: Corte di Appello di Roma Xxx Xxxxxxx, 0/0 – 00000 - Xxxx PEC: xxxx.xx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
• Ditta: EUROCLIMAKER S.r.l. partita IVA02049121003, con sede legale a Ariccia (Roma) in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/x. PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
ovvero, presso quel diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all’altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.
ART. 12
(Legge applicabile)
Il presente contratto, disciplinato dalla legge italiana, è regolato dall’atto stesso, che costituisce la ricezione integrale degli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la Ditta, dalle norme di Legge e Regolamento in materia di Contabilità di Stato, dalle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Generale di oneri per le forniture e servizi dello Stato.
ART. 13
(Informazioni riservate e privacy)
La Ditta si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica o altro) che siano relative all’Amministrazione, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione di questo.
La Ditta si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.
Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:
1. le informazioni che siano già di pubblico dominio;
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata dall’Amministrazione;
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.
La Ditta si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con l’Amministrazione sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.
L’inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Xxxxxx in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
ART. 14
(Foro competente)
Ogni e qualsiasi controversia in relazione all’esecuzione, validità, efficacia risoluzione, cessazione ed interpretazione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 15
(Fiscalità)
Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto:
- consta di 4 pagine;
- comporta un importo IVA 22% compresa, di € 966,53;
- avendo oggetto operazioni soggette a imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 5, co. 2 DPR 26/4/1986 n.131 e successive modificazioni, è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Roma lì Prot. n°
Il Dirigente Reggente
Xxxxxx Xxx