Decreto del Direttore amministrativo nr. 13 del 11/02/2022
Decreto del Direttore amministrativo nr. 13 del 11/02/2022
Proponente: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Settore Provveditorato
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del procedimento: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Estensore: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
Oggetto: Indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata all'affidamento dell'accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 4 anni, per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture laboratoristiche di ARPAT.
ALLEGATI N.: 1
Denominazione | Pubblicazione | Tipo Supporto |
sì | digitale |
Natura dell'atto: immediatamente eseguibile
Trattamento dati personali: Sì Numerosità degli interessati: 1 - 1.000
Il Direttore amministrativo
Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);
Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l'incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;
Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale
n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;
Visto il decreto del Direttore generale n. 41/2017 che individua, tra l’altro, il Settore Provveditorato quale “Struttura stabile di supporto ai RUP” ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di carattere trasversale e comunque di importo superiore a Euro 20.000,00 IVA esclusa;
Considerato che con decreto del Direttore amministrativo n. 118 del 08.11.2019 è stato nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 50/2016 per il "servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non prodotti dalla direzione di ARPAT e dalle Aree Vaste, compresa la fornitura di tutti gli imballaggi/contenitori/etichette necessari per il conferimento dei rifiuti, per la durata di quattro anni.", ha provveduto alla predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'espletamento della procedura di affidamento;
Dato atto che il gruppo di lavoro ha predisposto il progetto di gara comprensivo, tra l'altro della della relazione tecnico illustrativa, del quadro economico, del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (agli atti);
Dato atto che:
• con Decreto n. 157/2021 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro, con modalità telematica mediante utilizzo di START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana);
• con decreto del Direttore generale n. 4 del 19.01.2021 è stato preso atto dell'esito deserto della gara ed è stato autorizzata la consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs 50/2016 al fine di conoscere le ragioni della mancata partecipazione;
• con decreto del Direttore amministrativo n. 47 del 03.05.2021 è stato disposto di espletare una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, mediante affidamento diretto ai sensi 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 come derogato dalla Legge 11.09.2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76, per la durata di 8 mesi (28.02.2022), per un valore massimo di euro 73.000,00, oltre IVA;
• con decreto del Direttore amministrativo n. 59 del 15.06.2021 è stato disposto l'affidamento
alla società Econet Srl dell'accordo quadro di cui sopra con scadenza al 28.02.2022 o comunque all'esaurimento del valore massimo previsto in euro 73.000,00 oltre IVA;
• con Decreto n. 126 del 31.12.2021 è stato disposto di avviare un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nellaL. 108 del 29.7.2021, finalizzata all'affidamento dell'accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 4 anni, per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture laboratoristiche di ARPAT;
Considerato che l'indagine di mercato a seguito della pubblicazione dell'avviso dal 03.01.2022 con scadenza al 19.01.2022 sul profilo committente di ARPAT, ha avuto riscontro da parte degli operatori del mercato mediante manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica START;
Visto il programma biennale 2020-2021 delle forniture e servizi, approvato con decreto del Direttore generale n. 221/2021 nel quale è ricompreso l'intervento di acquisto di cui trattasi: CUI (Codice Unico di Identificativo) S04686190481202000015;
Ritenuto di indire una procedura procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nellaL. 108 del 29.7.2021, finalizzata all'affidamento dell'accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 4 anni, per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture laboratoristiche di ARPAT;
Ritenuto di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata così come previsto dall'avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT in data 03.01.2022 mediante la piattaforma telematica START - categoria merceologica di START “90512000-9. Servizi di trasporto di rifiuti”;
Ritenuto di avvalersi dell'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro sopra indicato, anche per la procedura di gara di cui al presente provvedimento relativamente ai seguenti aspetti:
- lotto unico, in quanto una suddivisione non sarebbe stata opportuna, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista gestionale in quanto non garantirebbe omogeneità nè dal punto di vista delle prestazioni, né da punto di vista economico;
- tipologia contrattuale: accordo quadro con un solo operatore economico, in quanto tale forma contrattuale risulta adeguata alla non predeterminabilità dei quantitativi di rifiuti che per la maggior parte dipendono dall'attività analitica di laboratorio, non prevedibile;
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016, attribuendo punti 70 alla qualità e punti 30 al prezzo, ritenuto il criterio idoneo per la selezione dell'offerta;
- Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (requisito di idoneità professionale);
- Requisiti di capacità tecnica/professionale
a) aver svolto nell’ultimo triennio, a favore di soggetti privati/pubblici Servizi di trasporto di rifiuti, di valore complessivo almeno pari ad almeno la metà del valore dell'accordo quadro quadriennale rapportato a triennio;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice appalti, di stabilire che non può essere affidata la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”, costituendo la quasi totalità delle prestazioni in appalto, onde evitare -di fatto- non stabilendo limiti, la cessione del contratto;
Visti:
• l'art. 113 D.Lgs 50/2016 così come integrato dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017 e modificato dal D.L. n. 32/2019, il quale prevede che :"... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione," di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.";
• l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che "gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
• la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente" con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";
Considerato che con il decreto del Direttore generale n. 61/2021 si è preso atto dell'accordo di contrattazione integrativa sulle modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per servizi e forniture;
Ritenuto quindi di procedere all'accantonamento nella misura del 2% dell'importo dell'accordo quadro, pari a Euro 4.100,00, riservandosi di definire puntualmente tale importo, sulla base di quanto disposto dal regolamento sopracitato in relazione alle attività svolte dai singoli operatori coinvolti;
Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento, per complessivi euro 254.425,00 dando atto che lo stesso sarà rideterminato in base all'importo di aggiudicazione, a seguito dell'esito della procedura di gara:
- Valore dell'accordo quadro comprensivo di modifiche art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 come da Capitolato normativo: euro 205.000,00
- IVA su euro 205.000,00: euro 45.100,00
- tassa di gara: euro 225,00
- Fondo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2% di euro 205.000,00): euro 4.100,00
Dato atto che la valutazione delle offerte avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nella sopracitata relazione tecnico illustrativa allegata;
Ritenuto di approvare i seguenti atti, parte integranti del presente provvedimento, allegato sub "1":
• relazione tecnico illustrativa ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016
• lettera di invito
• capitolato normativo
• capitolato tecnico
• allegato 1 – elenco CER
• DGUE (Documento di gara unico europeo)
• dichiarazioni integrative
• modulo allegato alla relazione tecnica
• Modello A.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
• Modello A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria
• scheda dettaglio offerta economica
• XXXXX, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, costi della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00);
• schema di contratto di appalto e dichiarazione accettazione clausole ex art. 1341 C.C.
Visto il D.P.C.M. 11 luglio 2018 e verificato che il servizio oggetto di appalto non rientra nelle categorie merceologiche per cui ricorre l'obbligo normativo di aderire, trattandosi nel caso di specie di "rifiuti non sanitari";
Considerato che la Regione Toscana (soggetto aggregatore) ha concluso un accordo Quadro per l'affidamento del Servizio di Ritiro, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Sanitari, il cui ambito di applicazione è limitato alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Toscana, per cui non risulta fruibile da parte di ARPAT, nè sono stati rinvenuti strumenti di acquisto (convenzioni, accordo quadro) nel MepA di Consip;
Ritenuto di nominare, ai sensi delle Linee Guida n. 3 art. 10.2 lett. e) ("per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento") quali Responsabili degli appalti attuativi e dell'esecuzione del contratto, per le sedi di Area Vasta, i Coordinatori di Area Vasta, per la sola gestione dei rifiuti che interessano la sede di Area Vasta di competenza, che si avvarranno del supporto dei rispettivi Settori amministrativi e dei Responsabili dei Dipartimenti per le proprie sedi, con l'esclusione di quelle che coincidono con le sedi di Area Vasta, ugualmente con il supporto dei Settori amministrativi di riferimento e, per la Direzione, la Responsabile del Settore Provveditorato, con il supporto tecnico del SITA, come da Decreto del Direttore Generale n. 203/2021;
Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori”;
Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Xxxxxxxx e contabilità riportato in calce;
Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;
decreta
1. di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche nellaL. 108 del 29.7.2021, finalizzata all'affidamento dell'accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 4 anni, per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture laboratoristiche di ARPAT;
2. di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata così come previsto dall'avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT in data 3.1.2022 mediante la piattaforma telematica START - categoria merceologica di START “90512000-9. Servizi di trasporto di rifiuti”;
3. di dare atto che il valore complessivo dell’accordo quadro, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 205.000,00, esclusa IVA, come meglio dettagliato nella relazione tecnico illustrativa allegata;
4. di approvare conseguentemente i seguenti atti, parte integrante del presente provvedimento (allegato sub "1"):
• relazione tecnico illustrativa ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016
• lettera di invito
• capitolato normativo
• capitolato tecnico
• allegato 1 – elenco CER
• DGUE (Documento di gara unico europeo)
• Dichiarazioni integrative
• Modello A.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
• Modello A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria
• modulo allegato alla relazione tecnica
• scheda dettaglio offerta economica
• XXXXX, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, costi della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00);
• schema di contratto di appalto e dichiarazione accettazione clausole ex art. 1341 C.C.
5. di approvare il quadro economico dell’intervento per complessivi Euro 254.425,00, come dettagliato nella parte narrativa del presente atto e di accantonare, la quota del 2% del valore dell'accordo quadro pari a euro 4.100,00 (2% di euro 205.000,00), dando atto che il predetto costo sarà ricompreso nel conto economico del bilancio di previsione per gli anni 2022-2023- 2024-2025-2026 per la quota di competenza";
6. di nominare quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Responsabile del Settore Provveditorato che si avvarrà del Responsabile SITA, avente competenza di supporto tecnico in materia di rifiuti e responsabilità del contratto di consulenza in ADR, per le questioni contrattuali;
7. di nominare, ricorrendo la condizione di cui alle Linee Guida n. 3 art. 10.2 lett. e) ("per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento
di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento") quali Responsabili degli appalti attuativi e dell'esecuzione del contratto, per le sedi di Area Vasta, i Coordinatori di Area Vasta, per la sola gestione dei rifiuti che interessano la sede di Area Vasta di competenza, che si avvarranno del supporto dei rispettivi Settori amministrativi e dei Responsabili dei Dipartimenti per le proprie sedi, con l'esclusione di quelle che coincidono con le sedi di Area Vasta, ugualmente con il supporto dei Settori amministrativi di riferimento e, per la Direzione, la Responsabile del Settore Provveditorato, con il supporto tecnico del SITA, come da Decreto del Direttore Generale n. 203/2021;
8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire quanto prima l’espletamento della procedura di acquisizione.
Il Direttore amministrativo Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx *
* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 39/1993.
Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:
• Xxxxx Xxxxxxxx , responsabile del settore Affari generali in data 04/02/2022
• Xxxxxx Xxxxx , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 04/02/2022
• Xxxxxxx Xxxxxx , il proponente in data 08/02/2022
• Xxxxx Xxxxxx , Direttore amministrativo in data 08/02/2022
• Xxxxxx Xxxxxxxxx , Direttore generale in data 11/02/2022
1DV .13.01.05/2003
ARPAT – SETTORE PROVVEDITORATO
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016
1.
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DA ARPAT, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO.
La presente relazione riprende il lavoro svolto dal gruppo di lavoro, nominato con Decreto del Direttore amministrativo nr. 118 del 08/11/2019 per la progettazione dell'intervento di acquisto finalizzato ad assicurare il servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni. Sono state apportate alcune modifiche ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione della migliore offerta per ragioni di chiarezza e di semplificazione.
1. Tipologia di procedura e di contratto
La tipologia contrattuale ritenuta più appropriata a rispondere alle esigenze di ARPAT relativamente al servizio di cui trattasi è “l'accordo quadro” disciplinato all’art. 54 D.Lgs 50/2016, in quanto le quantità e i tipi di rifiuto non possono essere predeterminate nel loro esatto ammontare, perchè sono strumentali all'espletamento dell'attività analitica.
Pertanto, l'accordo quadro consente di soddisfare le esigenze di volta in volta, mediante appalti attuativi da disporsi nell'arco temporale di validità dello stesso. Nell'ambito della tipologia contrattuale prescelta, la modalità più confacente, è l'accordo quadro con un solo operatore economico, per ragioni di uniformità e celerità nello svolgimento della prestazione.
La tipologia di procedura da avviare, tenuto conto dell'importo del contratto (inferiore alla soglia comunitaria fissata dal 1.1.2022 a euro 215.000,00, oltre IVA), è la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Oggetto del servizio
L'oggetto del servizio è l'ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
Sono compresi nell'accordo quadro tutti i servizi e le forniture che si rendessero necessarie per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità al servizio come indicato nel Capitolato tecnico.
In nessun caso, gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all’accordo quadro.
Più specificatamente, il servizio consiste in:
Pagina 1 di 1
1 tel. 000.00000 - fax 000.0000000 - p.iva 04686190481 - xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
2per comunicazioni ufficiali PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - (accetta solo PEC), per informazioni ambientali: xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx
• raccolta dai depositi temporanei situati all’interno delle sedi specificate, effettuata con mezzi idonei adatti al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti sotto l’osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose, nonché raccolta e conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero. La ditta dovrà privilegiare, ove possibile, il recupero di rifiuti servendosi dei consorzi obbligatori di recupero per quelle tipologie di rifiuti per cui questi sono previsti.
• fornitura di tutte le tipologie di contenitori atti a raccogliere i rifiuti prodotti da ARPAT, e dei materiali necessari per il confezionamento dei rifiuti stessi, comprese le etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi (i simboli corrispondenti alle caratteristiche di pericolo HP, simboli e numeri ADR conformi). Le tipologie di contenitori da fornire dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 6 del CSA tecnico.
• la compilazione dei formulari e della scheda di omologa del rifiuto laddove richiesta;
Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle vigenti normative in materia, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle misure di sicurezza per gli operatori impegnati nel servizio stesso.
Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione.
Anche l’ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.
L’ARPAT si riserva altresì la facoltà di rendere inoperante l’accordo quadro per quelle sedi che non dovessero avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all’istituzione od all’assunzione di nuove competenze.
3. Stima del valore dell’accordo quadro
Il valore dell'accordo è massima euro 205.000,00, esclusa IVA, come di seguito ripartito:
- importo a base di appalto) ai fini del confronto concorrenziale euro 183.500,00, oltre IVA;
- modifiche art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016:
- per revisione prezzi euro 2.500,00
-per facchinaggio euro 19.000,00
Eventuali CER non previsti possono essere oggetto di appalti specifici, nel limite del 10% dell'importo dell'accordo quadro, fermo restando il valore dell'accordo quadro e alle condizioni previste dagli atti della procedura.
Per la determinazione del valore dell'accordo quadro i prezzi unitari CER sono stati aumentati, al fine di consentire il ribasso e considerato che rimarranno fissi per la durata di 4 anni; è stato ridotto il prezzo (a base di appalto) per ogni ritiro, per ogni sede, rispetto al prezzo emerso dall'ultimo affidamento, formulando la richiesta di offerta in modo differenziato per sedi e per frequenze.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto e dell'accordo quadro ammonta a euro 205.000,00, esclusa IVA.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice appalto, il costo della manodopera è stato stimato come tenendo conto che il numero dei ritiri è di circa 510 (per tutte le sedi nei 4 anni), considerato che ogni ritiro corrisponda a circa 4h/uomo di lavoro e che il personale adibito al ritiro/trasporto potenzialmente sia costituito da due unità, il monte orario di lavoro assomma a circa 4080 /h; il monte orario applicato a un costo orario presunto di euro 21,00/h, corrisponde a un costo per la manodopera complessivo di euro 85.000,00.
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica, oltre agli oneri aziendali, i propri costi della manodopera.
Non ricorre l'obbligo di applicazione della clausola sociale (ved. Linee guida n. 13 ANAC), in quanto non si tratta di contratto di appalto, ma di accordo quadro e il costo della manodopera è stato stimato in un di importo inferiore al 50% e pertanto non si tratta di appalto ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 D.Lgs 50/2016
La suddivisione in lotti del servizio non si ritiene funzionale dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista gestionale in quanto non garantirebbe omogeneità nè dal punto di vista delle prestazioni, né da punto di vista economico.
5. Requisiti di partecipazione Requisiti di ordine professionale:
• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
• iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (requisito di idoneità professionale);
Requisiti di capacità tecnico professionale
a) aver eseguito nell'ultimo triennio, almeno uno o più servizi di trasporto rifiuti a favore di al- meno uno o più soggetti pubblici o privati, cumulativamente, per un importo almeno pari alla metà del valore dell'accordo quadro rapportato al triennio.
6. Aggiudicazione
L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici ed in particolare sulla base dei seguenti criteri:
I 100 punti massimi attribuibili per ciascuna offerta saranno suddivisi in: 70 punti max all'offerta tecnica
30 punti max all'offerta economica.
I punteggi qualitativi saranno attribuiti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica come sotto riportati.
Valutazione tecnica
L’ Offerta tecnica” è costituita dai seguenti documenti (a pena di esclusione):
• Modulo da allegare alla relazione tecnica nel quale i concorrenti dovranno indicare per ciascun CER l'impianto di stoccaggio/impianto finale di destinazione del rifiuto;
• Relazione tecnica, nella quale i concorrenti dovranno descrivere, per ciascuno dei seguenti argomenti:
1. procedure di bonifica in caso di sversamento
2. piano di intervento in caso di emergenze
3. Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie, etc.
4. Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio
5. Sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo
6. Mezzi a ridotto impatto ambientale (allegare elenco dei mezzi che il concorrente mette a disposizione per l'espletamento dell'appalto indicando il requisito offerto, la fascia di percentuale dei veicoli utilizzati e detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, etc.) per l’espletamento del servizio), saranno considerati a basso impatto ambientale:
▪ dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
▪ dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
▪ oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
7. proposte migliorative:
• Miglioramento tempi di ritiro: 7 giorni solari
• supporto tecnico nella formazione del personale di XXXXX.
Criterio motivazionale per l'attribuzione del punteggio: vedasi lettera invito.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio di almeno punti 35/70.
Ad ogni parametro di valutazione verrà attribuito da ciascun commissario un giudizio sintetico corrispondente ad un coefficiente da 1 a 0, come indicato nella seguente tabella:
Giudizio | |
ottimo | 1 |
Discreto | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Adeguato | 0,4 |
sufficiente | 0,2 |
Per il criterio cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio viene assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare: il prezzo offerto unitario per ogni unità di misura (Kg, lt,etc.) relativa ad ogni CER, non superiore al prezzo unitario a base di appalto indicato nell'apposito form di dettaglio dell'offerta economica, e il prezzo per ogni ritiro per ogni sede ivi indicata non superiore al prezzo indicato a base di appalto.
L'offerta dei concorrenti conterrà l'indicazione dei prezzi unitari (non superiore, a pena di esclusione, dagli importi unitari a base di appalto per CER/unità di misura) moltiplicata per le quantità e l'indicazione del prezzo per ritiro per sede moltiplicato il numero presunto di ritiri nel quadriennio.
L'importo dell'offerta è utile per i confronto concorrenziale e per l'individuazione della migliore offerta, che dovrà risultare di importo non superiore a euro 183.500,00, oltre IVA, fermo restando il valore dell'accordo quadro che resta fissato a euro 205.000,00, oltre IVA, per la durata di 4 anni.
Il Concorrente dovrà indicare nell'offerta anche il prezzo/ore/ uomo per il servizio di facchinaggio dei rifiuti nelle sedi di ARPAT. Tale servizio a corredo, potrà essere attivato da ARPAT, nel caso di necessità.
Valutazione economica
L’attribuzione del punteggio economico (30 Punti) sarà effettuata secondo la seguente formula “non lineare”, ritenuta maggiormente adeguata alla tipologia dell’appalto in quanto non presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti di prezzo (ved. Linee Guida n. 2 ANAC).
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente α = coefficiente > 0 (alfa = 0,1)
Riparametrazione: qualora nessun concorrente abbia acquisito il punteggio massimo di qualità, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati sui singoli parametri, verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: XJ = 70*PJ/MPdove: PJ = punteggio tecnico assegnato all’offerta J MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente il quale, dalla sommatoria dei punteggi relativi ai parametri Qualità e Xxxxxx, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.
In caso di parità l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto.
7. Subappalto
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice appalti, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti” che rappresenta l'attività principale dell'appalto, altrimenti senza disporre di alcun limite, si concederebbe la possibilità in sostanza di cedere il contratto, seppur non integralmente.
8.Sopralluogo
Il sopralluogo non si ritiene necessario ai fini della formulazione dell'offerta.
8. DUVRI
Ai sensi dell’art. 26 del X.xx. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto l'appalto, relativamente all'attività di prelievo ed eventuale facchinaggio si espleta nei luoghi di giuridica disponibilità di ARPAT.
9. Elementi contrattuali
Per gli aspetti contrattuali si rinvia al capitolato normativo ed al capitolato tecnico.
La Responsabile del Settore Provveditorato
D.ssa Xxxxxxx Xxxxxx *
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.
ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato
Xxx Xxxxx xxxx Xxxxx, 000 - 00000 - Xxxxxxx
N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.13.01.05/2003 del a mezzo: START
Agli operatori economici invitati a mezzo portale START
(iscritti alla categoria “90512000-9. Servizi di trasporto di rifiuti”)
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del
D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro
CIG CUI.................................
PREMESSE
Con Decreto del Direttore Amministrativo nr. …………….., XXXXX ha indetto la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021,per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.
L’operatore economico in indirizzo, che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi, a seguito di avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT, è invitato a far pervenire la propria offerta per l'esecuzione dei servizi descritti negli allegati Capitolato tecnico e normativo entro i termini e con le modalità indicate nella presente lettera d’invito.
L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi ARPAT della Regione Toscana.
Pagina 1 di 70 tel. 000.00000 - fax 000.0000000 - p.iva 04686190481 - xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx - per informazioni: xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
per comunicazioni ufficiali PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx
Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx
Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 11.9.2020 n. 120 di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2020.
Non è previsto il sopralluogo presso le sedi ARPAT interessate dal servizio.
Il Responsabile Unico del procedimento, relativamente all'accordo quadro, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del Settore Provveditorato.
1.SISTEMA INFORMATICO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) relazione tecnico - illustrativa
2) lettera di invito;
3) Capitolato tecnico
4) scheda di dettaglio offerta economica;
5) Capitolato normativo
6) Allegato 1 – Elenco CER
7) Modello A.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
8) Modello A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria;
9) Documento di gara unico europeo (DGUE);
10) dichiarazioni integrative di cui al form allegato;
11) modulo allegato alla relazione tecnica
12) schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole art. 1341 del Codice Civile;
13) decreto del Direttore generale n. 50/2021 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023”;
14) decreto del Direttore generale n. 47/2021 “patto di integrità”
15) “decreto del Direttore generale n. 133/2021 “Approvazione del codice di comportamento di ARPAT”;
16) Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
2.2. Chiarimenti e comunicazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio
della gara sul sistema telematico START, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” all’indirizzo internet xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate
Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.
1.1
1.2 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto dell’appalto è l'accordo quadro finalizzato all'affidamento mediante appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, la suddivisione in lotti non è stata ritenuta funzionale dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista gestionale in quanto non garantirebbe omogeneità nè dal punto di vista delle prestazioni, né da punto di vista economico.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di appalto (euro 183.500,00, esclusa IVA) comprende costi della manodopera che ARPAT ha stimato in euro 85.000,00.
L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI
4.1 Durata
L’accordo quadro ha una durata massima di 4 anni. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale XXXXX può stipulare gli appalti attuativi. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, non sarà più possibile emettere appalti attuativi, qualora sia esaurito il valore massimo complessivo previsto.
4.2 Opzioni
ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto (art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016):
• eventuale revisione in aumento dei prezzi unitari dei CER di gara relativa al terzo e quarto anno di durata del contratto come previsto dall’art. 19: euro 2.500,00;
• conferimento di rifiuti per i quali non è stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso XXXXX provvederà in autonomia a chiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l’offerta economica e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere, fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro;
• servizio di facchinaggio interno ed esterno agli edifici ARPAT, come previsto all'art. 4 del CSA tecnico, ARPAT provvederà a utilizzare questo servizio “a chiamata”, qualora necessario, corrispondendo l'importo orario indicato nel dettaglio economico di gara, fino a un importo massimo per tutta la durata dell'appalto di euro 19.000,00.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro è di euro 205.000,00, esclusa IVA.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché previste dalle norme sulla contrattualistica pubblica.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Trattandosi di servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare si precisa che:
• tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 [di cui all’art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
• le fattispecie di cui all’art. 80 comma , lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di ANAC, salve le modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135.
Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti.
La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per illeciti anti-trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.
7. REQUISITI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, XXXXX procederà alla verifica d’ufficio presso i competenti Enti.
Ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (per le categorie di rifiuti oggetto di gara e per le operazioni di gestione rifiuti svolte (requisito di idoneità professionale).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non richiesto.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, co. 6 del D.Lgs. 50/2016):
a) aver eseguito nell'ultimo triennio, almeno uno o più servizi di trasporto rifiuti per almeno uno o più soggetti pubblici o privati, cumulativamente, per un importo almeno pari alla metà del valore dell'accordo quadro rapportato al triennio.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
La comprova del requisito a) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i soggetti che espletano la prestazione per la quale il requisito è richiesto.
Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i soggetti che eseguono la prestazione per la quale l'iscrizione è richiesta.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 , ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto
7.3 lett. a) anche mediante ricorso all’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nella presente lettera.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria deve:
• possedere i requisiti di ordine generale e di ordine professionale, nonché i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti).
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
9. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice appalti, non può essere affidata la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”. Il concorrente indica all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Codice degli appalti pubblici. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a € 20,00, mediante il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) di ANAC disponibile al seguente link
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx?xxxxxxxxx%0Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx- pubbliche.
La ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, dovrà essere allegata nell’apposita sezione della piattaforma START.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice. All’esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.
L'offerta dovrà essere inserita nel portale, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno ………….../2022, pena l’irricevibilità, l’offerta composta da:
A- Documentazione amministrativa B – Documentazione tecnica
C – Documentazione economica composta da Dettaglio Economico e Offerta Economica. Si precisa che:
• il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
• la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione;
• nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario;
• l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
• non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
• è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;
• una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa di cui alla precedente lett. “A”, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria ARPAT assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire sul portale la seguente documentazione:
13.1 Dichiarazioni di cui al form allegato nella quale dovranno essere indicati:
– la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
– i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell’operatore economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
– i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
– l’’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
– di accettare il patto di integrità di cui al decreto del Direttore generale n. 47/2021. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
– le dichiarazioni:
– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
– di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
– di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …… oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … (Trattandosi di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della legge 190/2012) ;
– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali (paragrafo 23)
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specificata la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicate le consorziate per le quali concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve presentare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la dichiarazione:
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate:
• la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
• le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
• la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la dichiarazione ad essi riferiti.
La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare il requisito tecnico in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito . La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotto e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla presente procedura.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
13.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la parte IV sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3, lett. a).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.
13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (modello A.1)
13.3.1. Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.1, con le quali dichiara:
• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016: - non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; oppure - ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:
(specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
• che non ha commesso, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.
Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).
Dichiara inoltre remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta,
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di
……….. ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data
…… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:
• dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. In caso di
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raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
13.3.2. Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria (modello A.2)
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.2, da ciascuna consorziate esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con le quali:
• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 c-bis, c-ter, lett. f- bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 50/2016 di comportamento adottato da XXXXX con decreto del Direttore generale nr. 166 del 21/11/2014 reperibile sul sito di ARPAT all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
Il modello A.2. allegato dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato alla presente, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera
b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali dichiara:
• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016 XXXXX non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
oppure
• ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
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• che non ha commesso, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.
Dichiara altresì i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ovvero
rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… e che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di ………………
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il modello A.2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio ex art. 45 co. 2 lett.
b) X.Xxx. 50/2016, consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all’impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell’impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
13.3.3. Documentazione ulteriori per i soggetti associati
Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema la seguente documentazione:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
14. OFFERTA TECNICA
L’ Offerta tecnica” deve descrivere in modo dettagliato e con chiarezza tutti gli argomenti corrispondenti agli elementi di valutazione delle offerte previsti, secondo la tabella di cui al paragrafo 16 “Criterio di aggiudicazione”, tenendo conto delle informazioni e delle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico e relativi allegati. Il concorrente deve seguire l’ordine espositivo sotto riportato, coerente con il succedersi degli elementi di valutazione previsti, di cui al succitato paragrafo, e deve comporre l’elaborato in modo essenziale, al fine di facilitare l’analisi delle offerte da parte della commissione giudicatrice e renderne più efficace l’apprezzamento:
1. modulo allegato alla relazione tecnica contenente l'indicazione dell'impianto di stoccaggio/finale di destinazione del rifiuto, da inserire sulla piattaforma telematica START nell'apposito spazio dedicato; il documento è richiesto a pena di esclusione.
2. Relazione tecnica (Requisiti suscettibili di attribuzione di punteggio):
La relazione deve contenere una descrizione, suddivisa per i seguenti elementi di valutazione sottoelencati:
1. Procedure di bonifica in caso di sversamento
2. Piano di intervento in caso di emergenze
3. Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie, etc.
4. Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio
5. Sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo
6. Mezzi a ridotto impatto ambientale (allegare elenco dei mezzi che il concorrente mette a disposizione per l'espletamento dell'appalto indicando il requisito offerto, la fascia di percentuale dei veicoli utilizzati e detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, etc.) per l’espletamento del servizio), saranno considerati a basso impatto ambientale:
• dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
• dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
• oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
7. Proposte migliorative:
1) miglioramento tempi di ritiro: 7 giorni solari
2) supporto tecnico nella formazione del personale di XXXXX.
I punteggi e i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi sono indicati nella tabella sottoriportata.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio di almeno punti 35/70.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
La documentazione economica contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione.
15.1. DETTAGLIO ECONOMICO
Il modello del dettaglio economico è disponibile nella documentazione di gara e allegato alla presente lettera, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al paragrafo 15.2) – da inserire a sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Il Dettaglio Economico dovrà contenere i seguenti elementi:
a) l’indicazione del prezzo unitario per codice CER e per unità di misura del rifiuto, non superiore all’importo unitario a base di appalto ivi previsto, esclusa IVA, da indicare nella colonna R della scheda; l'indicazione per codice CER del prezzo totale, dato dalla moltiplicazione tra il prezzo unitario offerto e la relativa quantità; l'indicazione dell'importo totale dato dalla sommatoria dei prezzi parziali;
b) l'indicazione del prezzo per ogni ritiro per sede, esclusa IVA; l'indicazione del prezzo totale dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario per ritiro, per il numero di ritiri per sede/i nel quadriennio; l'indicazione dell'importo totale dato dalla sommatoria dei prezzi parziali;
c) l’indicazione dell’importo complessivo quadriennale, dato dalla somma degli importi totali indicati dalle precedenti lettere a) e b), sarà dato in automatico a seguito di formula preimpostata, il quale non dovrà essere superiore all'importo a base di appalto indicato in euro 183.500,00, esclusa IVA, ai soli fini del confronto delle offerte, fermo restando che il valore dell'accordo quadro è di euro 205.000,00, IVA esclusa;
d) dovrà essere indicata la percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di appalto euro 183.500,000 (la quale deve corrispondere a quanto indicato modulo offerta economica).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Nel dettaglio economico dovrà essere indicato anche il prezzo/ora/uomo per il servizio di facchinaggio (disciplinato all’art. 4 del CSA tecnico) il quale potrà essere attivato a descrizione di ARPAT e fatturato separatamente. L’importo offerto, non compreso nell'offerta oggetto di confronto concorrenziale, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
L'importo dell'offerta è utile per il confronto concorrenziale e per l'individuazione della migliore offerta, fermo restando il valore dell'accordo quadro che resta fissato a euro 205.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni.
15.2. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all’importo a base di appalto (euro 183.500,00, esclusa IVA), indicato ai soli fini del confronto delle offerte, fermo restando che il valore dell’accordo quadro è di euro 205.000,00.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:
- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- nell’apposito spazio “costo della manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
- costituiscono un di cui dell’offerta economica.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale così come indicato nel Dettaglio Economico.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla differenza aritmetica dei due valori di ribasso percentuale. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
Il Dettaglio Economico e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Il Dettaglio Economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo di euro 183.500,00, esclusa IVA.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 punti |
Offerta economica | 30 punti |
TOTALE | 100 |
16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica.
N° | Elementi di valutazione | PUNTI MAX | SUB-ELEMENTI VALUTAZIONE | DI | CRITERI MOTIVAZIONALI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | 10 | procedure di in caso sversamento | bonifica di | adeguatezza garanzia efficacia | e di | 10 | |||
2 | 10 | piano di intervento in caso di emergenze | adeguatezza garanzia efficacia | e di | 10 | ||||
3 | 20 | Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie | Qualità, quantità e appropriatezza delle eventuali misure adottate in termini di riduzione dell’impatto ambientale correlato all’erogazione dei servizi e per il sostegno alle pratiche di sostegno alle politiche di economia circolare | 20 | |||||
4 | 5 | Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio | competenze specialistiche degli addetti | 5 | |||||
5 | 5 | sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano | Caratteristiche del sistema, Frequenza di trasmissione | 5 |
d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo | della reportistica, livello di dettaglio dei report, semplicità di lettura ed elaborazione dei dati, completezza delle informazioni. | ||||||
6 | 10 | Mezzi a ridotto impatto | dal 51% al 70% | 2 | |||
ambientale, saranno | dei veicoli | ||||||
considerati a basso | dedicati è | ||||||
impatto ambientale | costituito da | ||||||
veicoli: | |||||||
appartenenti alla | |||||||
classe | |||||||
ambientale Euro | |||||||
6; alimentati a | |||||||
gas naturale | |||||||
compresso o a | |||||||
gas naturale | |||||||
liquefatto; a | |||||||
trazione ibrida o | |||||||
elettrica; | |||||||
dal 71% al 90% | 6 | ||||||
dei veicoli | |||||||
dedicati è | |||||||
costituito da | |||||||
veicoli: | |||||||
appartenenti alla | |||||||
classe | |||||||
ambientale Euro | |||||||
6; alimentati a | |||||||
gas naturale | |||||||
compresso o a | |||||||
gas naturale | |||||||
liquefatto; a | |||||||
trazione ibrida o | |||||||
elettrica; | |||||||
oltre il 90% dei | 10 | ||||||
veicoli dedicati è | |||||||
costituito da |
veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica; | |||||||
7 | Proposte migliorative | 10 | |||||
07.0 1.00 | miglioramento tempi di ritiro | 7 giorni solari (migliorativi rispetto a quanto previsto nel CSA) | 5 | ||||
07.0 2.00 | supporto tecnico nella formazione del personale di ARPAT | Qualità, quantità e appropriatezza della proposte formative | 5 | ||||
Totale | 70 | 55 | 15 |
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base del metodo discrezionale (come da linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V).
Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è riportato nella sottostante tabella
Giudizio | |
ottimo | 1 |
Discreto | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Adeguato | 0,4 |
sufficiente | 0,2 |
Il coefficiente da attribuire a ciascun criterio/sub-criterio sarà determinato nel seguente modo:
1. calcolo della media aritmetica dei coefficienti tra 0 ed 1 attribuiti a ciascun elemento/sub- elemento discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei giudizi, cui corrisponde un valore, secondo la tabella sotto riportata;
2. si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti a ciascun elemento/sub- elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Riparametrazione: qualora nessun concorrente abbia acquisito il punteggio massimo di qualità, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati sui singoli parametri, verranno attribuiti 70 punti.
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: XJ = 70*PJ/MPdove: PJ = punteggio tecnico assegnato all’offerta J MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).
Elementi tabellari
Il punteggio è assegnato, automaticamente sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Riparametrazione
Al fine di non alterare il peso attribuito alla qualità tecnica (70), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo 70, ARPAT procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula con “interpolazione non lineare” (formula ritenuta maggiormente adeguata alla tipologia dell’appalto in quanto non presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti di prezzo (ved. Linee Guida n. 2 ANAC)
Pi=Pmax*(Ri/Rmax)^0,1
dove:
Pi= punteggio
Pmax= punteggio max
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (a);
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento, al fine di coniugare i principi di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a)=∑n [Wi*V(a)i] Dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) tra zero e uno; ∑n
=sommatoria
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente e si otterrà il punteggio complessivo conseguito da ciascuna offerta.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute di gara si svolgeranno in modalità online, sarà comunicata con congruo anticipo ai concorrenti la data della seduta e le modalità di partecipazione.
L’autorità di gara procederà operando attraverso il Sistema a:
a) aprire le offerte presentate accedendo all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l’accesso alla Documentazione Amministrativa;
b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti.
L’Autorità di gara, al termine della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura. Dell’esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall’applicazione della percentuale del 10% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno.
Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte tecniche e di trasferimento delle stesse alla commissione giudicatrice: le offerte tecniche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema fino alla seduta pubblica successiva e all’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all’area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore oggetto di acquisto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Dopo l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene convocata la seduta pubblica online per l’apertura delle offerte tecniche.
Le sedute di gara relative all’apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.
La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:
- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- rendere disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini del loro esame e valutazione.
- procedere con l’eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la successiva seduta online e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche compreso l’eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta o in una successiva, a seguito dell’esito della valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La commissione:
- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l’esito, tempestivamente al Responsabile del Settore Provveditorato - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a comunicare l’esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell’offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l’indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l’importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso
T.F.R. ed altro).
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP la classifica di gara e tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo 20, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
2) richiedere, entro 20 giorni dalla richiesta, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare, la seguente documentazione:
• le autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all’accettazione delle varie tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara dovrà essere comunicata la modifica unitamente alle relative attestazioni;
• Laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare, il Fornitore è tenuto a produrre le autorizzazioni all’esercizio e ad indicare gli impianti di destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell’intero percorso di smaltimento;
• Iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, dei trasportatori con l’elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;
• Le autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, rilasciate dalle competenti autorità con l’elenco dei mezzi e persone autorizzati.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiesta ARPAT procederà ad aggiudicare l'accordo quadro mediante scorrimento della graduatoria delle offerte .
3) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
4) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
5) richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:
– la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice appalti.
L’amministrazione, prima dell’aggiudicazione efficace, procede alla verifica d’ufficio dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice, nei confronti del concorrenti.
Qualora l’Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) e della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui al precedente n. 5)
In caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il contratto previsto ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto avverrà nella forma telematica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx .
La Responsabile del Settore Provveditorato
1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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DV.13.01.05/2003
Agli operatori economici invitati a mezzo portale START
iscritti alla categoria “90512000-9. Servizi di trasporto di rifiuti”.
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro
CIG CUI.................................
1.3 1. PREMESSE
Con Decreto del Direttore Amministrativo nr. …………….., XXXXX ha indetto la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n 120 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76), nonchè dell'art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021,per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.
L’operatore economico in indirizzo, che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi, a seguito di avviso pubblicato sul profilo committente di ARPAT, è invitato a far pervenire la propria offerta per l'esecuzione dei servizi descritti negli allegati Capitolato tecnico e normativo entro i termini e con le modalità indicate nella presente lettera d’invito.
L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi ARPAT della Regione Toscana.
Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 11.9.2020 n. 120 di conversione con modifiche del D.L. n. 76/2020.
Non è previsto il sopralluogo presso le sedi ARPAT interessate dal servizio.
Il Responsabile Unico del procedimento, relativamente all'accordo quadro, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile del Settore Provveditorato.
1.3.1 1.1 SISTEMA INFORMATICO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
1.4
1.5 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
16) relazione tecnico - illustrativa
17) lettera di xxxxxx;
18) Capitolato tecnico e allegato
19) scheda di dettaglio offerta economica;
20) Capitolato normativo
21) Modello A.1 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
22) Modello A.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria;
23) Documento di gara unico europeo (DGUE);
24) dichiarazioni integrativo di cui al form allegato;
25) schema di contratto e dichiarazione accettazione clausole art. 1341 del Codice Civile;
26) decreto del Direttore generale n. 50/2021 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023”;
27) decreto del Direttore generale n. 47/2021 “patto di integrità”
28) “decreto del Direttore generale n. 133/2021 “Approvazione del codice di comportamento di ARPAT”;
14) Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI
1.5.1 2.2. Chiarimenti e comunicazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio della gara sul sistema telematico START, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” all’indirizzo internet xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate
Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.
1.6
1.7 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto dell’appalto è l'accordo quadro finalizzato all'affidamento mediante appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, la suddivisione in lotti non è stata ritenuta funzionale dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista gestionale in quanto non garantirebbe omogeneità nè dal punto di vista delle prestazioni, né da punto di vista economico.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di appalto (euro 183.500,00, esclusa IVA) comprende costi della manodopera che ARPAT ha stimato in euro 85.000,00.
L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
1.8 4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI
4.1 Durata
L’accordo quadro ha una durata massima di 4 anni. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale XXXXX può stipulare gli appalti attuativi. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, non sarà più possibile emettere appalti attuativi, qualora sia esaurito il valore massimo complessivo previsto..
4.2 Opzioni
ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto (art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016):
• eventuale revisione in aumento dei prezzi unitari dei CER di gara relativa al terzo e quarto anno di durata del contratto come previsto dall’art. 19: euro 2.500,00;
• conferimento di rifiuti per i quali non è stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso XXXXX provvederà in autonomia a chiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l’offerta economica e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere, fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro;
• servizio di facchinaggio interno ed esterno agli edifici ARPAT, come previsto all'art. 4 del CSA tecnico, ARPAT provvederà a utilizzare questo servizio “a chiamata”, qualora necessario, corrispondendo l'importo orario indicato nel dettaglio economico di gara, fino a un importo massimo per tutta la durata dell'appalto di euro 19.000,00.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro è di euro 205.000,00, esclusa IVA.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
1.9 6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché previste dalle norme sulla contrattualistica pubblica.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Trattandosi di servizio rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito con L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare si precisa che:
• tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 [di cui all’art. 80, comma 5, lett.a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
• le fattispecie di cui all’art. 80 comma , lett. c) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di ANAC, salve le modifiche apportate dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135.
Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti anti-trust. In conformità a quanto chiarito dalla AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione sulla partecipazione degli appalti.
La Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per illeciti anti- trust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti che nel caso siano state adottate misure di self cleaning dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione in merito.
1.10 7. REQUISITI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine generale, XXXXX procederà alla verifica d’ufficio presso i competenti Enti.
Ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.
7.1 Requisiti di idoneità
1.10.1a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (per le categorie di rifiuti oggetto di gara e per le operazioni di gestione rifiuti svolte (requisito di idoneità professionale).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non richiesto.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, co. 6 del D.Lgs. 50/2016):
a) aver eseguito nell'ultimo triennio, almeno uno o più servizi di trasporto rifiuti per almeno uno o più soggetti pubblici o privati, cumulativamente, per un importo almeno pari alla metà del valore dell'accordo quadro rapportato al triennio.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
La comprova del requisito a) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
1.10.27.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i soggetti che espletano la prestazione per la quale il requisito è richiesto.
Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
1.10.37.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti i soggetti che eseguono la prestazione per la quale l'iscrizione è richiesta.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 , ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
1.11 8. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 lett. a) anche mediante ricorso all’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nella presente lettera.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria deve:
• possedere i requisiti di ordine generale e di ordine professionale, nonché i requisiti tecnici oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara (sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti).
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
1.12 9. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice appalti, non può essere affidata la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”. Il concorrente indica all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Codice degli appalti pubblici. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto per la prevalente esecuzione del servizio di trasporto.
1.13 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a € 20,00, mediante il nuovo servizio di Gestione
Contributi Gara (GCG) di ANAC disponibile al seguente link
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx?xxxxxxxxx%0Xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx- pubbliche.
La ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, dovrà essere allegata nell’apposita sezione della piattaforma START.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice. All’esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.
L'offerta dovrà essere inserita nel portale, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno /2022, pena l’irricevibilità,
l’offerta composta da:
A- Documentazione amministrativa B – Documentazione tecnica
C – Documentazione economica composta da Dettaglio Economico e Offerta Economica. Si precisa che:
• il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
• la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione;
• nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario;
• l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
• non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
• è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata;
• una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa di cui alla precedente lett. “A”, si applica l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
1.14 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria ARPAT assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1.15 13. CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire sul portale la seguente documentazione:
13.1 Dichiarazioni di cui al form allegato nella quale dovranno essere indicati:
– la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
– i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell’operatore economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
– i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
– l’’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
– di accettare il patto di integrità di cui al decreto del Direttore generale n. 47/2021. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
– le dichiarazioni:
– di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
– di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
– di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …… oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … (Trattandosi di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della legge 190/2012) ;
– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali (paragrafo 23)
– di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
– oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
– oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ed ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e inserisce a sistema nello spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva” copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere specificata la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicate le consorziate per le quali concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve presentare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la dichiarazione:
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate:
• la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
• le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
• la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la dichiarazione ad essi riferiti.
La mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare il requisito tecnico in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito . La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione è presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotto e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla presente procedura.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
13.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 9.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
b) la parte IV sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3, lett. a).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.
13.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (modello A.1)
13.3.1. Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.1, con le quali dichiara:
• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016: - non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; oppure - ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili:
(specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
• che non ha commesso, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.
Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 di A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).
Dichiara inoltre remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta,
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di
…………. in data …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:
• dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
Il modello A.1. dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.
13.3.2. Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice, ausiliaria (modello A.2)
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.2, da ciascuna consorziate esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con le quali:
• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 c-bis, c-ter, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;
• dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 50/2016 di comportamento adottato da XXXXX con decreto del Direttore generale nr. 166 del 21/11/2014 reperibile sul sito di ARPAT all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
• dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
Il modello A.2. allegato dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.
Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato alla presente, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali dichiara:
• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016;
• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del D.Lgs. 50/2016 XXXXX non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
oppure
• ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
• che non ha commesso, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del D.Lgs. 50/2016, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016.
Dichiara altresì i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ………..
ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di in data …… e che
l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di ………………
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il modello A.2 dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un Consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c), impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all’impresa ausiliaria, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell’impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
13.3.3. Documentazione ulteriori per i soggetti associati
Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema la seguente documentazione:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
1.16 14. OFFERTA TECNICA
L’ Offerta tecnica” deve descrivere in modo dettagliato e con chiarezza tutti gli argomenti corrispondenti agli elementi di valutazione delle offerte previsti, secondo la tabella di cui al paragrafo 16 “Criterio di aggiudicazione”, tenendo conto delle informazioni e delle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico e relativi allegati. Il concorrente deve seguire l’ordine espositivo sotto riportato, coerente con il succedersi degli elementi di valutazione previsti, di cui al succitato paragrafo, e deve comporre l’elaborato in modo essenziale, al fine di facilitare l’analisi delle offerte da parte della commissione giudicatrice e renderne più efficace l’apprezzamento:
1. modulo allegato alla relazione tecnica contenente l'indicazione dell'impianto di stoccaggio/finale di destinazione del rifiuto, da inserire sulla piattaforma telematica START nell'apposito spazio dedicato; il documento è richiesto a pena di esclusione.
2. Relazione tecnica (Requisiti suscettibili di attribuzione di punteggio):
La relazione deve contenere una descrizione, suddivisa per i seguenti elementi di valutazione sottoelencati:
1. Procedure di bonifica in caso di sversamento
2. Piano di intervento in caso di emergenze
3. Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie, etc.
4. Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio
5. Sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo
6. Mezzi a ridotto impatto ambientale (allegare elenco dei mezzi che il concorrente mette a disposizione per l'espletamento dell'appalto indicando il requisito offerto, la fascia di percentuale dei veicoli utilizzati e detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, etc.) per l’espletamento del servizio), saranno considerati a basso impatto ambientale:
• dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
• dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
• oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli:
appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica;
7. Proposte migliorative:
1) miglioramento tempi di ritiro: 7 giorni solari
2) supporto tecnico nella formazione del personale di XXXXX.
I punteggi e i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi sono indicati nella tabella sottoriportata.
Non saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che non raggiungeranno il punteggio di almeno punti 35/70.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
1.17 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
1.18
1.19 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
La documentazione economica contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione.
15.1. DETTAGLIO ECONOMICO
Il modello del dettaglio economico è disponibile nella documentazione di gara e allegato alla presente lettera, quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo da indicare nell’offerta economica di cui al paragrafo 15.2) – da inserire a sistema in aggiunta all’offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Il Dettaglio Economico dovrà contenere i seguenti elementi:
a) l’indicazione del prezzo unitario per codice CER e per unità di misura del rifiuto, non superiore all’importo unitario a base di appalto ivi previsto, esclusa IVA, da indicare nella colonna R della scheda; l'indicazione per codice CER del prezzo totale, dato dalla moltiplicazione tra il prezzo unitario offerto e la relativa quantità; l'indicazione dell'importo totale dato dalla sommatoria dei prezzi parziali;
b) l'indicazione del prezzo per ogni ritiro per sede, esclusa IVA; l'indicazione del prezzo totale dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario per ritiro, per il numero di ritiri per sede/ i nel quadriennio; l'indicazione dell'importo totale dato dalla sommatoria dei prezzi parziali;
c) l’indicazione dell’importo complessivo quadriennale, dato dalla somma degli importi totali indicati dalle precedenti lettere a) e b), sarà dato in automatico a seguito di formula preimpostata, il quale non dovrà essere superiore all'importo a base di appalto indicato in euro 183.500,00, esclusa IVA, ai soli fini del confronto delle offerte, fermo restando che il valore dell'accordo quadro è di euro 205.000,00, IVA esclusa;
d) dovrà essere indicata la percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di appalto euro 183.500,000 (la quale deve corrispondere a quanto indicato modulo offerta economica).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Nel dettaglio economico dovrà essere indicato anche il prezzo/ora/uomo per il servizio di facchinaggio (disciplinato all’art. 4 del CSA tecnico) il quale potrà essere attivato a descrizione di ARPAT e fatturato separatamente. L’importo offerto, non compreso nell'offerta oggetto di confronto concorrenziale, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
L'importo dell'offerta è utile per il confronto concorrenziale e per l'individuazione della migliore offerta, fermo restando il valore dell'accordo quadro che resta fissato a euro 205.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni.
15.2. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all’importo a base di appalto (euro 183.500,00, esclusa IVA), indicato ai soli fini del confronto delle offerte, fermo restando che il valore dell’accordo quadro è di euro 205.000,00.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:
- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- nell’apposito spazio “costo della manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”:
- costituiscono un di cui dell’offerta economica.
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale così come indicato nel Dettaglio Economico.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell’offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla differenza aritmetica dei due valori di ribasso percentuale. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
Il Dettaglio Economico e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
Il Dettaglio Economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo di euro 183.500,00, esclusa IVA.
1.20 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 punti |
Offerta economica | 30 punti |
TOTALE | 100 |
16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica.
N° | Elementi di valutazione | PUNTI MAX | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | CRITERI MOTIVAZIONALI | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
1 | 10 | procedure di bonifica in caso di sversamento | adeguatezza e garanzia di efficacia | 10 | |||
2 | 10 | piano di intervento in caso di emergenze | adeguatezza e garanzia di efficacia | 10 | |||
3 | 20 | Misure adottate dal concorrente in tema di eco sostenibilità ambientale ed economia circolare, incluse eventuali certificazioni di qualità, registrazioni volontarie | Qualità, quantità e appropriatezza delle eventuali misure adottate in termini di riduzione dell’impatto ambientale correlato all’erogazione dei servizi e per il sostegno alle pratiche di sostegno alle politiche di economia circolare | 20 | |||
4 | 5 | Piano di formazione del proprio personale dedicato al servizio | competenze specialistiche degli addetti | 5 | |||
5 | 5 | sistema di reportistica (in formato elettronico) della produzione di rifiuti e piano d'implementazione dello stesso per tipo di rifiuto e centro di costo | Caratteristiche del sistema, Frequenza di trasmissione della reportistica, livello di dettaglio dei report, semplicità di lettura ed elaborazione dei dati, | 5 |
completezza delle informazioni. | |||||||
6 | 10 | Mezzi a ridotto impatto ambientale, saranno considerati a basso impatto ambientale | dal 51% al 70% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica; | 2 | |||
dal 71% al 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica; | 6 | ||||||
oltre il 90% dei veicoli dedicati è costituito da veicoli: appartenenti alla classe ambientale Euro 6; alimentati a gas | 10 |
naturale compresso o a gas naturale liquefatto; a trazione ibrida o elettrica; | |||||||
7 | Proposte migliorative | 10 | |||||
07. 01. 00 | miglioramento tempi di ritiro | 7 giorni solari (migliorativi rispetto a quanto previsto nel CSA) | 5 | ||||
07. 02. 00 | supporto tecnico nella formazione del personale di ARPAT | Qualità, quantità e appropriatezza della proposte formative | 5 | ||||
Totale | 70 | 55 | 15 |
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base del metodo discrezionale (come da linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V).
Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è riportato nella sottostante tabella
Giudizio | |
ottimo | 1 |
Discreto | 0,8 |
Buono | 0,6 |
Adeguato | 0,4 |
sufficiente | 0,2 |
Il coefficiente da attribuire a ciascun criterio/sub-criterio sarà determinato nel seguente modo:
1. calcolo della media aritmetica dei coefficienti tra 0 ed 1 attribuiti a ciascun elemento/sub-elemento discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei giudizi, cui corrisponde un valore, secondo la tabella sotto riportata;
2. si procede, quindi, a trasformare la media dei valori attribuiti a ciascun elemento/sub- elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Riparametrazione: qualora nessun concorrente abbia acquisito il punteggio massimo di qualità, alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati sui singoli parametri, verranno attribuiti 70 punti.
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: XJ = 70*PJ/MPdove: PJ = punteggio tecnico assegnato all’offerta J MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione).
Elementi tabellari
Il punteggio è assegnato, automaticamente sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Riparametrazione
Al fine di non alterare il peso attribuito alla qualità tecnica (70), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo 70, ARPAT procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
1.20.1 16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula con “interpolazione non lineare” (formula ritenuta maggiormente adeguata alla tipologia dell’appalto in quanto non presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti di prezzo (ved. Linee Guida n. 2 ANAC)
Pi=Pmax*(Ri/Rmax)^0,1
dove:
Pi= punteggio
Pmax= punteggio max
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (a);
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento, al fine di coniugare i principi di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a)=∑n [Wi*V(a)i] Dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) tra zero e uno; ∑n
=sommatoria
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente e si otterrà il punteggio complessivo conseguito da ciascuna offerta.
1.21 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute di gara si svolgeranno in modalità online, sarà comunicata con congruo anticipo ai concorrenti la data della seduta e le modalità di partecipazione.
L’autorità di gara procederà operando attraverso il Sistema a:
a) aprire le offerte presentate accedendo all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l’accesso alla Documentazione Amministrativa;
b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti.
L’Autorità di gara, al termine della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali chiude la fase di verifica della documentazione amministrativa, effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle
dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per la partecipazione alla presente procedura. Dell’esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall’applicazione della percentuale del 10% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno.
Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte tecniche e di trasferimento delle stesse alla commissione giudicatrice: le offerte tecniche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema fino alla seduta pubblica successiva e all’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all’area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
1.22 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore oggetto di acquisto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
1.23 19. APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Dopo l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene convocata la seduta pubblica online per l’apertura delle offerte tecniche.
Le sedute di gara relative all’apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.
La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:
- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificare la regolarità formale e la consistenza;
- rendere disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini del loro esame e valutazione.
- procedere con l’eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione convoca la successiva seduta online e darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche compreso l’eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta o in una successiva, a seguito dell’esito della valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La commissione:
- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l’esito, tempestivamente al Responsabile del Settore Provveditorato - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a comunicare l’esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
1.24
1.25 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all’art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell’offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l’indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l’importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
1.26 21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP la classifica di gara e tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
2) richiedere, entro 20 giorni dalla richiesta, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare, la seguente documentazione:
• le autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all’accettazione delle varie tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara dovrà essere comunicata la modifica unitamente alle relative attestazioni;
• Laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare, il Fornitore è tenuto a produrre le autorizzazioni all’esercizio e ad indicare gli impianti di
destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell’intero percorso di smaltimento;
• Iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, dei trasportatori con l’elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;
• Le autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti previste nell’Allegato 1, rilasciate dalle competenti autorità con l’elenco dei mezzi e persone autorizzati.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiesta ARPAT procederà ad aggiudicare l'accordo quadro mediante scorrimento della graduatoria delle offerte .
3) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
4) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
5) richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell’art. 16 L.R. 38/2007 e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47,
48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt.
17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice appalti..
L’amministrazione, prima dell’aggiudicazione efficace, procede alla verifica d’ufficio dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice, nei confronti del concorrenti.
Qualora l’Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) e della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui al precedente n. 4)
In caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il contratto previsto ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Il contratto avverrà nella forma telematica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario comunica, per ogni sub- contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del serviziofornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
1.27 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
1.28 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2013 e successive modificazione e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti: ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Per le modalità e diritti degli interessati: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx .
La Responsabile del Settore Provveditorato
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
CAPITOLATO NORMATIVO
Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (con un unico operatore economico), per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni
CIG
Valore dell'accordo quadro euro 205.000,00, esclusa IVA
Importo a base di appalto, soggetto a ribasso, euro 183.500,00 (IVA esclusa) Costi della manodopera euro 85.000,00.
Costi della sicurezza (DUVRI): euro zero
INDICE GENERALE
Art. 1 Introduzione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Oggetto del contratto
Art. 4 Durata dell’accordo quadro
Art. 5 Valore dell’accordo quadro e variazioni contrattuali Art. 6 Cauzione definitiva
Art. 7 Periodo di prova.
Art. 8 Referente del Contratto per l’affidatario. RUP e DEC.
Art. 9 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 10 Danni e Polizza di assicurazione
Art. 11 Penalità
Art. 12 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa. Art. 13 Recesso
Art. 14 Sospensione dei servizi.
Art. 15 Subappalto e Cessione del contratto Art. 16 Fatturazione e Pagamento
Art. 17 Esecuzione d’ufficio. Art. 18 Clausola anticorruzione
Art. 19 Clausola sociale art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 Art. 20 DUVRI
Art. 21 Stipula del contratto e relative spese
Art. 22 Comunicazioni formali e tutela della riservatezza Art. 23 Foro competente
Art. 24 Norme di rinvio
Art. 1 Introduzione
Il presente Capitolato speciale di appalto ha per oggetto l'accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs 50/2016, per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi all'affidamento dei servizi di RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all’accordo quadro.
Le sedi interessate dai servizi sono indicate nel capitolato tecnico. Più specificatamente, il servizio consiste in:
• raccolta dai depositi temporanei situati all’interno delle sedi specificate, effettuata con mezzi idonei adatti al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti sotto l’osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose, nonché raccolta e conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero. L'affidatario dovrà privilegiare, ove possibile, il recupero di rifiuti servendosi dei consorzi obbligatori di recupero per quelle tipologie di rifiuti per cui questi sono previsti.
• fornitura di tutte le tipologie di contenitori atti a raccogliere i rifiuti prodotti da ARPAT, e dei materiali necessari per il confezionamento dei rifiuti stessi, comprese le etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi (i simboli corrispondenti alle caratteristiche di pericolo H, simboli e numeri ADR conformi). Le tipologie di contenitori da fornire dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 del presente capitolato.
• Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle vigenti normative in materia, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge relative alle misure di sicurezza per gli operatori impegnati nel servizio stesso.
Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione.
Anche l’ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.
XXXXX si riserva altresì la facoltà di rendere inoperante l’accordo quadro per quelle sedi che non dovessero avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all’istituzione od all’assunzione di nuove competenze.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente capitolato e del contratto s’intendono per:
ARPAT: Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, disciplinata dalla LRT 30/2009, è la stazione appaltante.
ADR: Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada e atti nazionali di recepimento.
affidatario: il soggetto scelto in conseguenza della procedura di gara è stato individuato come affidatario.
Contratto: accordo, a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ARPA Toscana e l’affidatario, avente per oggetto l’esecuzione del servizio in questione, alle condizioni previste dal presente capitolato.
CER: codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui alla Decisione della Commissione europea 2014/955/UE.
CIG principale - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per l'appalto, consentendo l’identificazione univoca della gara e del contratto, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 213 del D.lgs. 50/2016 e successive deliberazioni dell’Autorità; esso svolge anche il compito, nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
CIG derivato : Codice Identificativo di Gara – è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC che vengono presi come derivati dal CIG principale per ogni appalto attuativo;
Codice degli appalti: D. Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle Direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;
Contratto attuativo o specifico: contratto, con il quale le strutture di ARPAT esprimono la volontà di acquisire il servizio, o parte di esso, oggetto dell’accordo qua dro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell’accordo quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura del servizio.
Accordo quadro: contratto normativo firmato da ARXXX xer la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi del presente capitolato;
Direttore dell’Esecuzione (DEC): soggetto individuato da ARPAT che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D. Lgs. 50/2016 al Direttore dell’esecuzione relativamente ai singoli appalti attuativi in riferimento alla quale assume tale ruolo;
DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori;
FIR: formulari di identificazione dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006;
MUD: Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Quantitativi presunti: quantitativi presunti dei servizi oggetto del presente Accordo quadro individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l’attribuzione del punteggio economico ed indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al Capitolato normativo;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni individuate all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 di Responsabile del Procedimento per l'affidamento dell’accordo quadro.
Responsabili Unici dei procedimenti (RUP) relativi agli appalti attuativi: soggetti individuati per ciascuna Area Vasta di ARPAT per la conclusione degli appalti attuativi; Direttori dell'esecuzione del contratto: soggetti individuati per ciascuna Area Vasta di ARPAT a svolgere le funzioni previste dall'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 in riferimento a ciascuna appalto attuativo concluso dalle Aree Vaste di ARPAT
Art. 3 Oggetto del contratto
Il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture dell’Agenzia sopra citate dovrà avvenire per i quantitativi e le tipologie di rifiuto identificati per CER e stato fisico in allegato (Allegato n. 1 al presente capitolato)
I quantitativi previsti sono puramente indicativi, possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che l’esecutore del servizio possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Il valore dell’accordo quadro, infatti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali ad esso legati ed il quadro economico massimo dell’accordo quadro.
Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l’Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l’affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto), i quali saranno effettuati sulla base dei singoli prezzi unitari proposti dall'affidatario.
ARPAT quindi precisa che:
• le classificazioni ed i codici EER riportati in Allegato 1 al presente CSA potranno subire modificazioni a seguito di diversa attribuzione delle caratteristiche di pericolo e/o aggiornamenti normativi;
• ARXXX xi riserva la facoltà di inserire nuovi flussi di rifiuti identificati anche da nuovi codici CER (a seguito di determinazione di nuovi prezzi) da gestire in relazione ad eventuali ulteriori attività analitiche attualmente non programmabili;
• ARXXX xon garantisce un ammontare costante di quantitativi per il periodo di vigenza del contratto, i quantitativi di rifiuti oggetto del servizio riferiti alle diverse sedi dell’ARPAT sono da considerarsi indicativi e non tassativi e possono subire variazioni dovute a riorganizzazioni strutturali nonché all’andamento delle attività dell’Agenzia;
• Qualora i punti di produzione subiscano variazioni, per sopravvenute esigenze e/o per diversa organizzazione di ARPAT, l'affidatario è, comunque, tenuta ad eseguire il servizio nei nuovi punti di produzione, senza ulteriori oneri economici a carico dell’Agenzia.
L'affidatario sarà comunque tenuto alla gestione di tutti i rifiuti prodotti presso le strutture di ARPAT e che ARPAT necessita di conferirle, senza poter avanzare alcuna eccezione e reclamo qualora le qualità e\o le tipologie dei servizi richiesti e dei rifiuti, al termine del contratto, risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato.
Art. 4 Durata dell'accordo quadro
1. L'accordo quadro avrà durata massima di 4 anni, dalla data che sarà indicata nel contratto.
2. Gli effetti giuridici dell'accordo quadro cesseranno alla data di scadenza e, comunque, fino al raggiungimento del valore dell'accordo quadro tramite gli appalti attuativi.
Art. 5 Valore dell'accordo quadro e variazioni contrattuali
Il valore massimo dell'accordo quadro è di euro 205.000,00 (oltre IVA).
ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto (art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016):
• eventuale revisione in aumento dei prezzi unitari dei CER di gara relativa al terzo e quarto anno di durata del contratto come previsto dall’art. 19: euro 2.500,00;
• conferimento di rifiuti per i quali non è stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso ARXXX xrovvederà in autonomia a chiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l’offerta economica e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere, fermo re- stando il valore massimo dell'accordo quadro;
• servizio di facchinaggio interno ed esterno agli edifici ARPAT, come previsto all'art. 4 del CSA tecnico, ARPAT provvederà a utilizzare questo servizio “a chiamata”, qualora necessario, corri- spondendo l'importo orario indicato nel dettaglio economico di gara, fino a un importo massimo per tutta la durata dell'appalto di euro 19.000,00.
Art. 6 Cauzione definitiva
L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016).
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI.
Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARXXX xd effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.
L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARXXX.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di
10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARXXX. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARXXX xa facoltà di dichiarare risolto il contratto.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.
In caso di risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
Art. 7 Periodo di prova (Clausola art. 1341 codice civile).
1. Per i primi due mesi dalla data di attivazione, l'accordo quadro si intenderà conferito a titolo di prova.
Il periodo di prova è da considerarsi con esito negativo al ricorrere delle seguenti fattispecie di inadempienza contrattuale:
- oltre due ritardi superiori a 15 giorni solari dal termine previsto per il ritiro, cumulativamente in una o più sedi destinatarie del servizio..
2. Qualora il periodo di prova avesse esito negativo, l'accordo quadro si intenderà risolto “di diritto”,ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola art. 1341 del C.C.). In tal caso, ARXXX xrocederà all'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.
Art. 8 Referente del Contratto per l’affidatario. RUP e DEC.
1. L’affidatario, all’atto della stipula del contratto di cui al presente capitolato, è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telef., cell, FAX, indirizzo sede etc.). Il Referente rappresenterà l’affidatario nei confronti di ARXXX, con ogni capacità per gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.
2. ARXXX xa nominato il Responsabile del Settore Provveditorato per lo svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'accordo quadro, mentre nominerà i RUP delle singole strutture ordinanti per gli appalti attuativi nonché il Direttore dell’esecuzione del contratto per le funzioni di cui ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 9 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L’affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di ARXXX xa documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell’affidatario.
Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’ affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Art. 10 Danni e Polizza di assicurazione
Nell’effettuazione del servizio, l'affidatario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà di ARXXX x, comunque, da quest'ultima detenuti o posseduti a diverso titolo. L’ affidatario dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo, negli ambienti di ARPAT. L’affidatario sarà, anche responsabile di eventuali danni ambientali occorsi nello svolgimento della propria attività presso le aree di intervento di ARPAT come anche durante i tragitti effettuati per conto di ARPAT. A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l’ affidatario è tenuto alla stipulazione, con primaria compagnia di assicurazione, di:
- una polizza R.C.T. per un massimale di € 2.500.000,00.
- una polizia R.C. di impresa per danni ambientali accidentali e improvvisi per un massimale di EURO 2.500.000,00. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente, prima ancora della stipulazione del contratto, ARPAT dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.
Art. 11 Penalità (Clausola ex art. 1341 Codice civile)
L’entità delle penali è indicata all’art.14 del capitolato tecnico..
1.E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
2. L’applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall’affidatario. Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta all’affidatario il quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.
4. Il pagamento della penale avverrà tramite trattenuta sulla prima fattura utile. ARXXX xonseguentemente emetterà fattura per l’importo trattenuto a titolo di penale.
5. Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 10% del valore dell'accordo quadro, ARXXX xi riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione ed addebitare i costi per l’espletamento di una nuova gara all’affidatario.
6. Qualora l’ammontare delle penali risultasse superiore all’1% del valore dell'accordo quadro , saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC.
Art. 12 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa (Clausola ex art. 1341 Codice civile)
Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze dell’affidatario alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):
• nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% del valore dell'accordo quadro, ARXXX xi riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare all'affidatario e i costi per l’espletamento di una nuova procedura;
• qualora venga riscontrata una interruzione nell’erogazione del servizio di raccolta rifiuti e attività correlate;
• mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell’art. 8 del presente Capitolato Normativo:
• mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto della Legge 196/2013;
• in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
• l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell’ARPAT.
L’ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
• l'affidatario non esegua l'appalto in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
• l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
• l'affidatario sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili all'affidatario medesimo;
• l'affidatario adotti un comportamento non conforme al Codice di comportamento di ARXXX;
• l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• l'affidatario non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’ARPAT;
In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l’ARPAT metterà a carico dell’affidatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In tali casi, ARXXX xrocederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente in caso di impossibilità a recuperare la cauzione, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 13 Recesso (Clausola ex art. 1341 Codice civile)
L’ARPAT oltre che nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.) nei seguenti casi:
- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.
ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'affidatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario in deroga all’art. 1671 del C.C. (clausola ex art. 1341 C.C.), a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ulteriore compensi o indennizzo o rimborso delle spese.
Art. 14 Sospensione dei servizi.
1. L’affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale,nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con ARXXX.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso ARXXX xrocederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da ARXXX xer l’instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.
Art. 15 Subappalto e Cessione del contratto
L’affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARXXX.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, nonché la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”. Il concorrente indica all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del Codice degli appalti pubblici.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del Codice.
Ovx xon ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto
delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto per la prevalente esecuzione del servizio di trasporto.
Art. 16 Fatturazione e Pagamento
Il corrispettivo di appalto dovuto per ogni singolo ordine/contratto, è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto (raccolta, ritiro, trasporto, fornitura di idonei contenitori) e si intende fisso ed invariabile.
La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza bimestrale posticipata, distinta per ciascuna Area Vasta e per la Direzione.
Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità del servizio eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto, per l'appalto attuativo.
Nella fattura dovrà essere dettagliato l’elenco dei codici CER smaltiti e il relativo peso.
La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo svolgimento del servizio.
Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.
Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx - P.IVA 04686190481”.
Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.
Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG derivato comunicato con l'ordine. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.
A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l’Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Pertanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno recare nel campo
2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S “scissione pagamenti”.
Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori.
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall’ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria.
Art. 17 Esecuzione d’ufficio.
1. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’affidatario nell’esecuzione del servizio, ARPAT si riserva fin d’ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all’applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati all’affidatario affidatario anche i costi di tale operazione.
Art. 18 Clausola anticorruzione
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.
(reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx) :
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023- di cui al decreto del Direttore generale n. 50/2020;
- Patto d'integrità, approvato con Decreto D.G. n. 47/2021
– Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 33/2021
(reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx).
Art. 19 Clausola sociale ex art.50 D.Lgs. n. 50/2016
Non ricorre l'obbligo di applicazione della clausola sociale ex art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 (ved. Linee guida n. 13 ANAC) in quanto l'appalto non si configura come “appalto ad alta intensità di manodopera”.
Art. 20 - DUVRI
Ai sensi dell’art. 26 del X.xx. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza che risultano pari a zero euro.
L’affidatario è tenuto a prendere contatti con ARXXX xl fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.
Art. 21 – Stipula del contratto e relative spese (Clausola ex art. 1341 Codice civile)
La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'affidatario. L'imposta assolta da ARXXX, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 22 – Comunicazioni formali e tutela della riservatezza
In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra ARPAT e l’affidatario, deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.
L’affidatario, tramite il Referente per l’esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (anche via PEC) ogni sua comunicazione.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.
L’affidatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione. Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione all’affidatario saranno indirizzate per iscritto o tramite mezzi telematici al Referente/Responsabile.
L’affidatario sarà tenuto al rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati.
Allo scopo l’affidatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
L’affidatario e il personale dallo stesso utilizzato per lo svolgimento del servizio aggiudicato dal presente appalto dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per l’appalto in oggetto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse stata esplicitamente autorizzata direttamente o indirettamente da questo Ente.
L’affidatario potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per ARXXX xurché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc con propri elaborati, l’affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi ad ARPAT nell’ambito dell’appalto, che intendesse esporre o produrre.
Art. 23 – Foro competente (Clausola ex art. 1341 Codice civile)
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.
Art. 24 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato normativo si fa rinvio al
X.Xxx. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).
Allegati:
Documento destinazione impianti
Capitolato tecnico “Prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT”
Indice generale
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL‘APPALTO 2
ARTICOLO 2 – RIFIUTI OGGETTO DI QUOTAZIONE 2
ARTICOLO 3 – PUNTI DI PRODUZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI 2
ARTICOLO 4 – VARIANTI 3
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI RACCOLTA E PESATURA 4
ARTICOLO 6 - REQUISITI DEI CONTENITORI DI RACCOLTA RIFIUTI 4
ARTICOLO 7 – VERIFICHE ISPETTIVE 5
ARTICOLO 8 - TRASPORTO E DISCIPLINA ADR 5
ARTICOLO 9 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 6
ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE 7
ARTICOLO 11 – FORNITURA FORMULARI 7
ARTICOLO 12 - INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI 7
ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DI ARPAT ED ESCLUSIONI 8
ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ 8
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