PATTO FORMATIVO TRA
PATTO FORMATIVO TRA
IL PROFESSIONISTA , CONSULENTE DEL LAVORO
E
IL/LA DOTT./DOTT.SSA ………………..………………
Tra il consulente del lavoro …………………………………...…. (di seguito indicato anche come “Professionista”) e il/la dott./dott.ssa .……………………………….……..… (di seguito indicato anche come “Tirocinante”), iscritto con delibera n. del gg/mm/aaaa al Registro dei Praticanti del
Consiglio Provinciale dell’Ordine di ……………………………
Premessa:
• L’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137, stabilisce che il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione;
• L’art. 2, comma 7, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello Studio atta a consentire al praticante l’acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro.
• Le parti convengono che il tirocinio professionale è lo strumento essenziale ed obbligatorio per l’apprendimento della conoscenza, teorico-pratica, utile per il futuro svolgimento della professione e per quella di carattere deontologico e comportamentale propria della disciplina professionale.
Pertanto assumono i seguenti reciproci impegni con lo strumento del patto formativo.
Articolo 1. Il Professionista
1. Il Professionista s’impegna a dedicare al Tirocinante il tempo e le risorse necessarie. Il Tirocinante, dopo l’ammissione presso lo Studio professionale, sarà informato sulle norme e consuetudini che regolano la vita dello Studio, sui rapporti con i Clienti e su ogni altro aspetto utile al corretto svolgimento del rapporto.
2. Il Professionista garantisce al Tirocinante il diritto ad una qualificata formazione tecnico- scientifica, professionale, etica e deontologica, che rispetti e valorizzi la sua identità in quanto finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di Consulente del Lavoro. Consentirà al Tirocinante la partecipazione a corsi e/o percorsi formativi che entrambe le parti, di comune accordo, avranno ritenuto utili per la formazione professionale del Tirocinante.
3. Il Professionista dichiara che lo studio presso cui verrà svolto il Tirocinio professionale è sito in ………………………………………..….. , con attività dal al
……………... e con orario di apertura dalle ……… alle …….
4. Qualora il Professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio professionale prima della naturale scadenza si impegna a darne comunicazione scritta al Tirocinante con almeno 30
giorni di anticipo. A ciò fanno eccezione eventuali casi di compromissione del rapporto fiduciario.
5. Il Tirocinio, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.
Articolo 2. Il Tirocinante
1. Il Tirocinante si impegna a rispettare i seguenti doveri:
a) Frequentare lo Studio e i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Provinciale con la diligenza e l’assiduità richiesti dal proprio ruolo. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del regolamento sul Tirocinio obbligatorio, il Tirocinante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello Studio del Professionista, sotto la diretta supervisione dello stesso, partecipando allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro.
b) Xxxxxxxxx gli orari e le regole dello Studio con riguardo anche alle norme di sicurezza, così come saranno portati a sua conoscenza.
c) Svolgere la sua attività in modo conforme ai principi etici e deontologici propri della Professione.
d) Utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali dello Studio.
e) Compilare e tenere correttamente il fascicolo formativo.
f) Comunicare immediatamente al Professionista e al Consiglio Provinciale ogni mutamento del proprio indirizzo di posta elettronica, del proprio domicilio e/o residenza e ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento del praticantato.
g) In ognuno dei casi di interruzione del Tirocinio per una delle cause di cui all’art. 7 del Regolamento, dovrà informare tempestivamente il Professionista dell’intenzione di volerlo interrompere. Le medesime cause devono essere comunicate al Consiglio Provinciale dell’Ordine nel cui registro è iscritto, entro trenta giorni dall’inizio dell’evento impeditivo. Al termine degli eventi che hanno causato l’interruzione, deve quanto prima riprendere la frequenza dello Studio, dandone comunicazione al Professionista e al Consiglio Provinciale, a quest’ultimo entro trenta giorni dalla ripresa del Tirocinio.
h) Comunicare nei termini previsti dalla normativa eventuali fatti impeditivi della prosecuzione del rapporto di Tirocinio professionale.
i) Presentarsi alle prove di valutazione presso il Consiglio Provinciale.
2. Il Tirocinante, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, osserva gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed è soggetto al medesimo potere disciplinare.
Articolo 3. Formazione
1. Al fine di acquisire le competenze utili per ottenere la completa formazione professionale il Tirocinante, oltre ad operare, secondo le direttive del Professionista, in tutte le aree di attività dello studio e della professione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione
organizzate dal Consiglio Provinciale presso cui è iscritto. La suddetta partecipazione sarà riportata nel fascicolo formativo al momento della frequenza.
Articolo 4. Tutor e valutazione della pratica
1. Il tutor, nominato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, ha il ruolo di garante super partes del percorso formativo del Tirocinante.
2. Nel corso del periodo di Tirocinio professionale per il tramite del Consiglio Provinciale di competenza, verranno assegnati al Tirocinante strumenti di valutazione e autovalutazione per verificare l’andamento del percorso formativo e le competenze specifiche raggiunte.
3. I Consigli provinciali attuano verifiche, anche a campione, invitando il Tirocinante a sostenere prove di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite.
4. In caso di giudizio insufficiente sulla preparazione del Tirocinante il Consiglio Provinciale convocherà in audizione il professionista affidatario ed il Tirocinante e, in quella sede, verrà comunicato l’esito della prova.
5. Qualora il Tirocinante, regolarmente convocato, senza giustificato motivo non si presenti alla prova di valutazione o alla successiva discussione, sarà oggetto di procedimento disciplinare.
Articolo 5. Fascicolo formativo
1. Sia la frequenza dello Studio che tutte le attività di formazione e autoformazione, incluse quelle di aspetto solo teorico, svolte dal Tirocinante devono essere registrate nell’apposito Fascicolo formativo che assume natura di documentazione con valenza certificativa; lo stesso deve essere compilato a cura del Tirocinante e sottoscritto dal Professionista che convalida le attività dichiarate dal praticante.
2. La durata del Tirocinio professionale, stabilita dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è qualificabile come un “debito orario”, da svolgere su base settimanale per un ammontare orario mediamente pari ad almeno 20 ore settimanali.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il tirocinio fosse svolto per i primi sei mesi, in presenza di una apposita convenzione sottoscritta dal Consiglio Provinciale competente, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea, il Professionista dovrà consentire al Tirocinante la partecipazione alla didattica ed agli adempimenti previsti dall’Università.
4. La somma delle attività formative, a qualsiasi titolo svolte, dovrà soddisfare il limite del
“debito orario”.
Articolo 6. Il rimborso
1. Il Professionista, in conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall’art. 5, comma 2, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio, si impegna a riconoscere al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del Lavoro ……………………..
iscritto al n. …... dal gg/mm/aaaa dell’Albo di …………………….……..…. e il/la dott./dott.ssa
………………………………………………………..……, individuato come Tirocinante .
Il patto formativo disciplina i reciproci rapporti ed obblighi del Professionista e del Tirocinante e viene altresì convalidato da , Consulente del Lavoro, in qualità di tutor
nominato dal Consiglio Provinciale di ……………………………….
(luogo) ………….…., (data) ………….….
Il Tirocinante Il Professionista
………………. …………………..
Il Tutor
………………