PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI
REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI E APPALTI SERVIZI INTELLETTUALI
PARTE I – OGGETTO E PRESUPPOSTI
Art. 1 Oggetto.
Il presente Regolamento Incarichi e Appalti di Servizi Intellettuali (da ora anche solo "Regolamento") disciplina le procedure di affidamento esecuzione e monitoraggio, dei contratti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e qualificabili come consulenze, incarichi e appalti, secondo quanto precisato ai successivi artt. 9-11. Il Regolamento trova applicazione, sussistendone i presupposti, quale che sia la forma (di persona fisica, associazione professionale, ente o società) assunta dall'affidatario (da ora anche "professionista") e a prescindere dall'importo del contratto oggetto di affidamento, comunque in conformità alle previsioni legislative vigenti.
Vertendosi in tema di servizi intellettuali, la disciplina regolamentare è da intendere automaticamente integrata dalle eventuali norme specifiche di ciascun settore, e dalle previsioni cogenti degli ordinamenti professionali di riferimento.
Art. 2 Servizi intellettuali e tipologie contrattuali.
Oggetto dei servizi di natura intellettuale disciplinati dal Regolamento sono le prestazioni d'opera intellettuale (cfr. Artt. 2229 e seguenti, del Codice civile), ivi comprese quelle relative a professioni per le quali non sia prescritta la iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.
I servizi oggetto del Regolamento hanno sempre natura di lavoro autonomo e mai
di lavoro subordinato.
Ai fini del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo "Codice appalti") sono tutti qualificabili come "appalti di servizi", taluni attratti altri esclusi, rispetto all'ambito di applicazione del medesimo.
Ai fini di cui al presente Regolamento e della sua applicazione, saranno qualificati in ragione dell'oggetto specifico di ciascun contratto, ricorrendo alle definizioni ed al regime di responsabilità civilistici, nei termini seguenti:
− incarichi professionali (l'elencazione esemplificativa è contenuta nell'Allegato 1), laddove è prevalente l'apporto personale del professionista, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo gli artt. 2230 e seguenti del Codice civile;
− consulenze (l'elencazione esemplificativa è contenuta nell'Allegato 2), laddove è prevalente l'apporto personale del professionista, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo gli artt. 2230 e seguenti del Codice civile;
− appalto di servizi professionali (l'elencazione esemplificativa è contenuta nell'Allegato 3), laddove è prevalente l'organizzazione di tipo imprenditoriale, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di appalto di servizi secondo gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
Art. 3 Esclusioni.
Il Regolamento non si applica:
− ai contratti di lavoro subordinato,
− ai rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo dell'Azienda,
− ai rapporti tra CASA S.p.A. e i soggetti istituzionali quando operano nell'esercizio delle loro funzioni,
− ai servizi disciplinati dal Regolamento adottato da Casa spa per l'affidamento di servizi e forniture diversi da quelli intellettuali,
− ai servizi per l'affidamento di servizi e forniture diversi da quelli intellettuali;
− alle nomine di soggetti esterni in commissioni di concorso o di gara;
Non sono disciplinati dal Regolamento i rapporti con soggetti che effettuano stages o tirocini, comunque denominati, presso CASA S.p.A., anche ove per tali attività venga previsto da parte della stessa CASA S.p.A. o di soggetti terzi un rimborso spese; tali attività si caratterizzano per la esclusiva o prevalente finalità di acquisizione da parte dello stagista o tirocinante di esperienza di lavoro e professionale, nell'ambito di apposti programmi e progetti con soggetti pubblici statali regionali e locali, e sarà pertanto compito e responsabilità delle strutture operative e della dirigenza della Società vigilare sul rispetto delle finalità di cui sopra. I criteri generali di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficienza che ispirano il Regolamento sono estesi alle procedure di selezione e di gestione anche dei rapporti con i soggetti stagisti o tirocinanti.
Art. 4 Presupposti per il ricorso a professionalità esterne, regole generali.
Il ricorso a professionalità esterne per l'esecuzione dei servizi oggetto del Regolamento presuppone che sia stato esperito un procedimento interno volto ad accertare che CASA S.p.A. non dispone di figure professionali e/o strutture idonee all'esecuzione o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare quelle di cui dispone, non superabile neppure ricorrendo a variazioni gestionali e organizzative che siano effettivamente possibili e realizzabili in tempi utili.
CASA S.p.A. tiene comunque conto di quanto stabilito al Capo II del “Provvedimento in materia di reclutamento, consulenze e costo del personale” adottato con Delibera C.d.A. Del 5/11/2012.
Gli incarichi e le consulenze possono essere conferiti soltanto per esigenze specifiche, definite e temporanee, che richiedono elevata professionalità. Il relativo fabbisogno deve avere carattere occasionale e transitorio, per compiti a corredo e supporto delle attività svolte internamente dai competenti Uffici, non potendo il consulente o l'incaricato sostituire il personale dipendente nelle proprie ordinarie mansioni o in quelle attribuibili in ragione delle professionalità presenti e dei relativi carichi di lavoro. Non è comunque esclusa aprioristicamente la legittimità di eventuali consulenze consecutive nel tempo e relative al medesimo ambito o settore disciplinare, ove ricorrano peculiari presupposti di complessità e
mutevolezza/obsolescenza dei contenuti e delle norme tecniche o giuridiche. CASA S.p.A. non ricorrerà a contratti di lavoro autonomo e affidamento di servizi intellettuali per sopperire a carenze in organico e ottenere l'esecuzione di prestazioni aventi il carattere del lavoro subordinato.
Per tali ipotesi, CASA S.p.A. provvede con il personale in servizio oppure applica le norme di cui al d.lgs. 175/2016, ai fini dell'eventuale selezione di personale.
La valutazione di merito di cui al comma uno del presente articolo tiene conto, con riferimento specifico alla materia che si intende sottoporre a consulenza, non solo dei titoli astrattamente idonei posseduti dai soggetti appartenenti al personale dipendente, ma anche dei seguenti elementi di valutazione:
a) specifica professionalità dei dipendenti stessi;
b) loro esperienza nella materia;
c) livello di autorevolezza professionale richiesto, nell’interesse della Società e per un utile confronto con terzi;
d) contestuali impegni di lavoro del personale.
Art. 5 Presupposti specifici per l'affidamento di incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi e consulenze risponde al fabbisogno di professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione derivante da titoli, competenze, esperienza specifica, che non reperibile secondo quanto indicato dal precedente art. 4 del presente Regolamento, all’interno del personale impiegato presso CASA
S.p.A. , a condizione che:
− l'oggetto della consulenza corrisponda ad attività istituzionali di CASA S.p.A., o sia comunque riconducibile agli interessi alla cui tutela è preposta, in funzione del fabbisogno abitativo e dei fenomeni socio-economici e culturali connessi, anche per l'attuazione degli obiettivi e dei principi generali di tutela dei meno abbienti e di coesione sociale;
− l'oggetto dell'incarico o della consulenza sia coerente rispetto al relativo fabbisogno effettivo e attuale di Casa spa, avendo riguardo alle priorità individuate con atti presupposti;
− la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata, non potendo il consulente rappresentare risorsa esterna equivalente e alternativa al personale in servizio;
− siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggetto e compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva determinazione. E’ ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari. L'eventuale proroga di contratti di consulenza o incarichi costituisce unicamente strumento utile a consentire l'ultimazione oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.
Art. 6 Presupposti specifici per l'affidamento di appalti di servizi.
Nel caso di appalti di servizi, il ricorso a professionalità esterne può rispondere anche all'esigenza di esternalizzare l'esecuzione di attività di competenza di CASA S.p.A.:
− in ragione dell'organizzazione aziendale e di decisioni gestionali che possono condurre anche alla ripetizione di appalti con contenuto analogo o uguale in anni consecutivi (es. consulenza fiscale e del lavoro per adempimenti quotidiani e ripetitivi), anche in assenza di particolare complessità della materia;
− in ragione della complessità della materia, derivante non dalla necessità di titoli/competenze/esperienza diversi o superiori rispetto a quelli di cui dispone il personale interno, bensì dalla necessità di un apporto integrato e coordinato di tali professionalità, non conseguibile ricorrendo al personale interno.
In tali casi, il fabbisogno può avere carattere di regolarità, non eccezionale e transitorio, e può costituire una forma di esternalizzazione di funzioni e attività di competenza degli Uffici di CASA S.p.A.
Art. 7 Valutazioni di merito sulla necessità di ricorrere a professionalità esterne.
Le valutazioni di merito, inerenti l'effettività e l'attualità del fabbisogno e della impossibilità di utilizzare risorse interne, con conseguente necessità di ricorrere a professionalità esterne, sono effettuate da CASA S.p.A., in persona dei soggetti competenti, che terranno conto, non solo dei titoli astrattamente idonei posseduti dai soggetti appartenenti al personale dipendente, ma anche dei seguenti
elementi di valutazione:
− specifiche professionalità/competenza/esperienza, in rapporto alla complessità/rilevanza dell'oggetto specifico oggetto dell'incarico o della consulenza;
− utilizzo e utilità del prodotto del servizio, tenuto conto anche dell'impatto che potrà avere, sul personale interno e su soggetti terzi, in ragione dell'autorevolezza dell'esecutore/della fonte;
− allocazione attuale e programmata di risorse/funzioni/carico di lavoro dei vari Uffici e dipendenti.
Di tali valutazioni sarà dato conto nell’atto che dispone l’incarico
PARTE II – PROCEDURE PER LA SCELTA DI PROFESSIONISTI ESTERNI
Art. 8 Principi e norme generali
Per ciò che concerne la scelta dei professionisti cui conferire i contratti, salvo in ogni caso il rispetto dei principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della legge 241/1990 nonché delle norme di legge e regolamentari vigenti che ne siano diretta e generale attuazione, si applica la disciplina di cui ai seguenti articoli.
Le procedure utilizzabili per le finalità di cui al comma 1 sono quelle di cui al Codice degli Appalti e sono sinteticamente riportate nell'Allegato 4 del presente Regolamento.
Per la procedura comparativa può essere riproposto lo schema procedimentale delle gare di appalto, in applicazione di quanto previsto dal Codice Appalti.
Si applicano in ogni caso i principi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.
Sono in ogni caso da rispettare i principi di cui al Codice Etico e di cui alle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs 39/2013 e s.m. e i.) e delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Sono altresì non prescindibili le normative di certificazione a cui la Società si attiene (ISO/SA/OHSAS/AA1000), come quelle in materia di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 in attuazione del modello organizzativo-gestionale adottato dalla Società.
Art. 9 Affidamento di incarichi esclusi dall'applicazione del Codice appalti
Gli incarichi di cui all'art. 17 del Codice appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidati secondo il fabbisogno e le motivate valutazioni di CASA S.p.A., secondo una logica comparativa.
La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in volta più significativi, rispetto allo specifico oggetto dell'incarico, e potranno attenere a profili connessi con:
- intuitus personae, derivante anche da precedenti attività e rapporti con CASA S.p.A.,
- Professionalità come da curriculum vitae,
- specializzazione anche universitaria, nella materia relativa all’incarico,
- comprovata affidabilità del professionista, connessa anche con la sua posizione sul mercato di riferimento,
- costo delle prestazioni e altri parametri economici,
- garanzie prestate,
- esiti di precedenti incarichi affidati da CASA S.p.A.,
- sinergie realizzabili con Comuni Soci di CASA S.p.A. e con altri soggetti gestori di e.r.p. e loro associazioni o organizzazioni comuni.
L'elencazione che precede non è tassativa. Si applicano altresì i principi di cui all'art. 4 del Codice Appalti.
Gli incarichi sono affidati ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).
La progettazione, relativamente agli incarichi, può avere carattere semplificato sintetico e sommario, potendo CASA S.p.A. concordarne l'oggetto specifico o singoli elementi specifici con il professionista incaricato (per es.: è sufficiente indicare che l'incarico è conferito per la difesa in giudizio, intendendo CASA S.p.A.
opporsi alle domande/eccezioni/difese della controparte, senza che sia necessario predeterminare il tipo di giudizio da intraprendere o la posizione da assumere in giudizio, presupponendo tali contenuti l'apporto professionale che darà l'incaricato).
Art. 10 Affidamento delle consulenze, escluse dall'applicazione del Codice Appalti.
Le consulenze di cui all'art. 17 del Codice Appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidate ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.
Si applicano altresì i principi di cui all'art. 4 del Codice appalti.
Le procedure per la scelta dei professionisti sono effettuate in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 9, comma 2, del presente Regolamento.
La progettazione presupposta all'affidamento di consulenze deve essere almeno sufficiente e idonea a identificare:
− oggetto
− durata
− luogo di esecuzione
− compenso
− elaborati/risultati da ottenere all'esito.
Art. 11 Affidamento di consulenze e servizi intellettuali soggetti al Codice Appalti.
L'affidamento avviene con le procedure di cui al Codice Appalti:
− previsioni di cui agli artt. 23 e seguenti e 154 e seguenti, per i servizi di architettura e ingegneria
− previsioni generali, per tutti gli altri.
La selezione dei concorrenti avviene sulla base delle previsioni del Codice Appalti
(si veda l'Allegato 4 al presente Regolamento). La selezione delle offerte avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo o di miglior rapporto costo-efficacia.
Si applicano i principi di cui all'art. 30 del Codice Appalti.
La progettazione delle prestazioni è redatta in conformità alle previsioni di cui al Codice appalti.
Art. 12 Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati
Ove non debba provvedere mediante pubblicazione di un bando o di un avviso, e possa limitare la concorrenza ai soli professionisti preventivamente individuati, CASA S.p.A. può attingere ad Elenchi di Professionisti qualificati che può istituire, ciascuno articolato in una o più Sezioni, secondo criteri di competenza e/o economici, nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente.
L'utilizzo degli Elenchi ed il loro aggiornamento possono essere condizionati dall'esito delle attività di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti affidati, secondo quanto prescritto dal Regolamento.
Art. 13 Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti.
Non possono essere conferiti contratti di cui al Regolamento a soggetti che non siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Appalti, e norme collegate, e dei requisiti speciali prescritti in ragione del tipo di prestazione oggetto del contratto da eseguire.
I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque richiesto da CASA S.p.A..
In nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di terzi (professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico a CASA S.p.A..
Si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi, ivi comprese e specialmente quelle di cui all'art. 42 del Codice Appalti e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Art. 14 Requisiti speciali
Per ciascun affidamento sono determinati i requisiti di idoneità e capacità proporzionati e imprescindibili per l'esecuzione dei servizi, in conformità alla
normativa vigente.
Art. 15 Clausola antielusiva.
In nessun caso, l'applicazione del presente Regolamento dovrà essere orientata, interpretata o avere comunque l'effetto di sottrarre il comportamento di CASA
S.p.A. agli obblighi di legge o eluderne prescrizioni.
Art. 16 Interpretazione estensiva
CASA S.p.A. si attiene, per quanto compatibili, alle norme del Regolamento anche per le ipotesi in cui partecipi mediante proprio voto o adesione a procedure di selezione di professionisti o comunque di operatori economici, non di sua esclusiva autonoma competenza, ma in sede collegiale insieme con altri soggetti o enti.
PARTE III
ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI
Art. 17 Istituzione ed efficacia degli Elenchi
CASA S.p.A. può istituire uno o più Elenchi, nei quali a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate.
Può altresì, dandone adeguata previa pubblicità e nel rispetto dei principi a tutela di mercato e concorrenza, iscrivere di diritto (salvo loro rifiuto) gli operatori economici con i quali abbia intrattenuto rapporti contrattuali.
Dell'eventuale istituzione di ciascun Elenco è data previa notizia sul sito internet di CASA S.p.A., mediante pubblicazione di specifico "Avviso" contenente la disciplina applicabile alle relative iscrizioni.
Con riferimento a ciascun Elenco, possono essere istituiti sistemi di valutazione degli operatori economici iscritti e da iscrivere/cancellare, che possono operare mediante meccanismi premiali/sanzionatori, anche automatici, utili a garantire il contemperamento e l'orientamento del principio di rotazione, in funzione del mantenimento di adeguati standard qualitativi e prestazionali a favore di CASA S.p.A..
Art. 18 Presupposti e conseguenze dell'iscrizione
Salvi i casi in cui è disposto d'ufficio (cfr. Art. 17) l'inserimento in Elenco presuppone la richiesta dell'interessato. In ogni caso ed è disposto sulla base delle sue attestazioni, circa il possesso dei requisiti necessari e l'insussistenza di ragioni ostative come per legge. Il richiedente assume ogni responsabilità conseguente a dichiarazioni mendaci, salvi in ogni caso il potere di CASA S.p.A. di disporne la cancellazione e darne notizia alle competenti Autorità.
L'iscrizione non determina alcuna presunzione sul possesso dei requisiti attestati dall'interessato. L'effettivo affidamento di contratti ed il relativo pagamento sono subordinati alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, che sono assoggettate ai poteri di controllo e sanzionatori di CASA S.p.A. e di tutte le Autorità competenti.
Art. 19 Termini e modalità per la richiesta di iscrizione.
L'Avviso di istituzione di ogni Elenco, ed i suoi eventuali allegati, contengono le prescrizioni cui gli interessati dovranno attenersi, per richiedere ed ottenere l'iscrizione, con specifica indicazione di termini e modalità inderogabili. Potranno essere allegati anche modelli di dichiarazioni atti e documenti, che gli interessati dovranno utilizzare a tal fine. CASA S.p.A. potrà imporre modalità anche esclusivamente telematiche e potrà ricorrere a meccanismi automatici di iscrizione, mediante compilazione di appositi form reperibili on-line unitamente all'Avviso ed ai suoi eventuali allegati.
Art. 20 Procedimento di iscrizione e relativi termini.
Il procedimento di iscrizione è avviato nel momento in cui la relativa richiesta perviene validamente presso CASA S.p.A., nelle forme e nei modi prescritti.
Salve diverse disposizioni nel relativo Avviso (o atti ad esso allegati), le richieste di iscrizione sono istruite secondo l'ordine di arrivo. La relativa istruttoria sarà conclusa nei termini ivi indicati e, in mancanza di indicazioni, entro il termine di aggiornamento dell'Elenco cui la richiesta è riferita.
Se non sono previsti e indicati termini diversi, CASA S.p.A. provvede all'aggiornamento con cadenza annuale di ciascun Elenco eventualmente
istituito.
Nel caso di domande prive degli elementi essenziali, i termini procedimentali per l'iscrizione non corrono e potrà avere luogo il rigetto in forma tacita.
Nel caso in cui siano necessari chiarimenti e/o integrazioni, CASA S.p.A. provvederà alla relativa richiesta, indicando i termini assentiti e la durata dell'eventuale proroga del termine di conclusione del procedimento. Nel caso in cui, seppure richiesti, non pervengano le integrazioni e/o i chiarimenti necessari, l'istruttoria avrà esito negativo e l'interessato non sarà iscritto, salva la possibilità di riproporre la domanda successivamente nei termini ordinari.
Si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 21 Cancellazione
Ciascun iscritto in Elenco potrà chiedere la propria cancellazione, che sarà disposta entro 30 giorni, con procedimento e provvedimento sommari.
La cancellazione può essere disposta d'ufficio, nei seguenti casi: perdita dei requisiti di legge e prescritti da CASA S.p.A.; grave inadempimento e/o negligenza e/o malafede accertati, nell'esecuzione di contratti affidati da CASA S.p.A..
Nel caso di cancellazione disposta d'ufficio, il procedimento è condotto in conformità ai principi di cui alla legge 241/1990, in contraddittorio, per cui:
− è data comunicazione all'interessato dell'avvio
− l'interessato può partecipare e produrre atti/documenti
− il provvedimento conclusivo è motivato, con specifico riferimento ed eventuale richiamo anche per relationem, ai presupposti che lo hanno determinato.
A seguito della cancellazione, l'operatore economico interessato potrà chiedere di essere re-iscritto nell'Elenco. Ove la cancellazione consegua a gravi violazioni alle previsioni normative o contrattuali, l'iscrizione potrà essere rifiutata per i successivi anni, da un minimo di 1 a un massimo di 5. La misura e la motivazione saranno indicate nel provvedimento di cancellazione, in conformità alla disciplina dettata per ciascun Elenco.
Art. 22 Comunicazioni e pubblicità.
L'esito dei procedimenti di iscrizione e cancellazione è reso noto agli interessati
mediante aggiornamento di ciascun Elenco e relativa pubblicazione sul sito internet di Casa spa. Non sarà comunicato tramite PEC a ciascun richiedente.
Art. 23 Eventuali Sezioni e Classi
Ciascun Elenco potrà essere articolato in Sezioni e/o Classi, tra le quali potranno essere suddivisi i professionisti iscritti. Le articolazioni potranno essere disposte ad esempio in ragione di anzianità di iscrizione, competenze specifiche, tipologie di contratti che possono esser conferiti loro.
Art. 24 Valutazione periodica degli iscritti.
Anche a prescindere dalle eventuali previsioni degli specifici meccanismi valutativi di cui all'art. 17 ultimo comma, in conformità alle norme di legge ed alle proprie procedure di qualità, CASA S.p.A. assoggetta a valutazione periodica gli operatori iscritti nei suoi Elenchi.
L'esito della valutazione può determinare la mera permanenza dell'operatore in Elenco, ovvero il riconoscimento di particolari suoi meriti, cui CASA S.p.A. potrà fare riferimento ai fini dell'applicazione del temperamento e dell'orientamento del principio di rotazione.
Nel caso in cui, nel corso della valutazione, emergano presupposti idonei a far ritenere che la valutazione stessa possa avere esito negativo, l'istruttoria sarà completata in contraddittorio con l'interessato, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990. L'esito negativo può determinare la cancellazione dell'operatore iscritto, nonché l'accertamento di particolari suoi demeriti, cui conseguiranno tutti i provvedimenti atti e comportamenti contemplati dalle norme di legge e dalla disciplina specifica dettata per ciascun Elenco. Anche a tali valutazioni negative CASA S.p.A. potrà fare riferimento ai fini dell'applicazione del temperamento e dell'orientamento del principio di rotazione.
ALLEGATO I
ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i contratti hanno sempre natura di incarico professionale, sottratto all’ambito di applicazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ricorrendone i presupposti di legge (cfr. art. 2 Regolamento CASA S.p.A.).
• Difesa in giudizio
• Difesa in procedure pre-contenziose o alternative al contenzioso
• Consulenza legale presupposta ai due precedenti incarichi o con essi connessa.
• Consulenza legale ex art. 17 d.lgs. 50/2016
• elenco ex art. 17 d.lgs. 50/2016
ALLEGATO II
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI CONSULENZE
Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i contratti hanno natura di consulenza, ricorrendone i presupposti di legge (cfr. art. 2 Regolamento CASA S.p.A.). Ove le prestazioni, pur astrattamente riconducibili alle tipologie seguenti, costituiscano di fatto una forma di esternalizzazione di servizi ordinari e ripetitivi, che necessitano di una organizzazione di tipo imprenditoriale, i contratti saranno invece da qualificare come appalti di servizi, come se fossero elencati nel seguente “Allegato III”.
• Consulenze legali
• Consulenze fiscali
• elenco ex art. 17 d.lgs. 50/2016
ALLEGATO III
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI APPALTI DI SERVIZI
Avendo ad oggetto le seguenti prestazioni, i contratti hanno natura di appalti di servizi professionali, ricorrendone i presupposti di legge (cfr. art. 2 Regolamento Casa spa). Ove le prestazioni, pur astrattamente riconducibili alle tipologie seguenti, conducano di fatto a reperire occasionalmente l’opera intellettuale altamente qualificata di professionisti dotati di competenze specialistiche, e richiedano per l’esecuzione il loro apporto prevalentemente personale, configurandosi in modi riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 2230 e seguenti del Codice civile, potranno essere qualificate consulenze, come se fossero elencate nel precedente “Allegato II”.
• Progettazione e altri servizi di ingegneria e architettura
• Servizio di medico competente
• Assistenza continuativa in materia fiscale tributaria e del lavoro
• Servizi di assistenza e implementazione sistemi informatici
• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione
• Assistenza in materia di procedure di qualità
• Supporto e assistenza nei rapporti con i media
ALLEGATO IV PROCEDURE UTILIZZABILI
SERVIZI SOGGETTI AL D.LGS. 50/2016 – PARTE GENERALE
Importo in Euro | Procedura | Criterio di aggiudicazione |
Inferiore a 40.000 | Affidamento diretto | PPB/OEPV |
Inferiore a 209.000 | Negoziata senza previo bando, minimo 10 inviti | PPB/OEPV |
Pari o superiore a 209.000 | Aperta/Ristretta sopra soglia UE | OEPV |
La sigla PPB sta per “prezzo più basso”, la sigla OEPV sta per “offerta economicamente più vantaggiosa”.
SERVIZI SOGGETTI AL D.LGS. 50/2016 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Importo in Euro | Procedura | Criterio di aggiudicazione |
Inferiore a 40.000 | Affidamento diretto | PPB/OEPV |
Inferiore a 100.000 | Negoziata senza previo bando, minimo 5 inviti | OEPV |
Inferiore a 209.000 | Aperta/Ristretta sotto soglia UE | OEPV |
Pari o superiore a 209.000 | Aperta/Ristretta sopra soglia UE | OEPV |
La sigla PPB sta per “prezzo più basso”, la sigla OEPV sta per “offerta economicamente più vantaggiosa”.
CONSULENZE E INCARICHI NON SOGGETTI AL CODICE APPALTI
Procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di buon andamento e imparzialità. Xxxxx gli obblighi procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Nel rispetto comunque delle normative di settore.
La procedura comparativa si svolge con il seguente iter procedimentale:
- determinazione del fabbisogno
- elaborazione del fabbisogno e redazione degli elaborati utili a identificare le prestazioni (oggetto, durata, costo, modalità e luogo di esecuzione…) ovvero a individuare e predeterminare i criteri per la relativa identificazione
- individuazione di operatori economici qualificati (ricorrendo alla pubblicazione di avvisi, alla consultazione di Xxxxxxx o Albi, anche quelli eventualmente tenuti da soggetti istituzionali)
- interpello di uno o più operatori economici qualificati (di regola almeno due)
- eventuale integrazione istruttoria, anche in contraddittorio con gli operatori interpellati, nel rispetto dei principi generali
- scelta dell’operatore e verifica sul possesso dei requisiti prescritti (mediante acquisizione di relative dichiarazioni sostitutive ed eventuale documentazione a comprova).
La procedura comparativa può aver luogo anche in forma concorsuale, nel qual caso la lex specialis è dettata da CASA S.p.A. nel rispetto dei principi generali. Può essere riproposto lo schema procedimentale delle gare di appalto, come disciplinate dal d.lgs. 50/2016.