CONTRATTO n.
CONTRATTO n.
Fornitura di CIG
tra
Fondazione Human Technopole, con Sede Legale in Viale Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx,1, Milano (20157), C.F. n. 97821360159, di seguito Committente, in persona del Director of Admistration Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Roma (RM) il 15/09/1971
e
con Sede Legale in, Partita C.F/I.V.A. n. , di seguito Appaltatore, rappresentata dall’Amministratore Unico, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli.
Premesso che:
- per l’affidamento del Contratto in oggetto il Committente ha proceduto mediante procedura HT_2021_ dispositivi per
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, l’Appaltatore è risultato aggiudicatario del Contratto;
- il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa;
- ai fini della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente Contratto il numero di codice CIG è il seguente:
si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI. DEFINIZIONI
1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:
- Codice: X.Xxx. 18 Aprile 2016, n. 50;
- Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (per gli articoli in vigore al momento della stipula del presente atto);
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o, più in breve, Capitolato Tecnico: atto in cui vengono descritte e disciplinate le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative del presente Contratto;
- D.Lgs. 81/2008: Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
- D.M. 49/2018: Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del Procedimento, nominato dal Committente;
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto: soggetto rappresentante del Committente, i cui compiti sono dettagliati nel D.M. 49/2018;
- A regola d’arte: condizione che si verifica allorché l’esecuzione sia realizzata con l’impiego di prodotti della migliore qualità e con prestazioni di risorse umane seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire, relative a quel particolare manufatto/opera/prestazione.
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la Fornitura di descritti nell’allegato 7 dell’Offerta Economica presentata dal Fornitore in gara.
2.2 Il presente contratto avrà la durata di .
2.3 L’Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni descritte alle condizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla propria Offerta, nonchè dagli atti a questi allegati o da questi richiamati, e dagli Ordinativi.
2.4 Le condizioni e i patti relativi all’esecuzione del Contratto, nonché la natura, le caratteristiche tecniche ed il numero dei vari elementi sono indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico nell’Offerta dell’Appaltatore e negli atti a questi allegati o da questi richiamati.
ART. 3 – ORDINATIVI
3.1 L’esecuzione del contratto avverrà attraverso l’emissione dell’Ordinativo da parte del RUP alle condizioni del presente Contratto.
3.2 L’Ordinativo individuerà la quantità e la tipologia di prestazione da fornire.
4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
4.1 L’importo economico contrattuale complessivo massimo è di euro IVA esclusa, comprensivo degli importi non soggetti a ribasso d’asta per Oneri di sicurezza.
4.2 Alla luce della natura dell’appalto a corpo/misura e di quanto disposto al precedente art. 3, l’importo contrattuale rappresenta il limite massimo del totale degli Ordinativi.
4.5 Il Corrispettivo si riferisce all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
5.1. ll pagamento avverrà con le seguenti cadenze, con emissione di fattura:
- a 30 giorni da buon esito dell’installazione con rilascio del Verbale di conformità di tutta la Fornitura.
5.2. A fronte della emissione della fattura dell’Appaltatore, il pagamento interverrà nei successivi 30 giorni successivamente a emissione fattura trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ)
5.3 Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunicherà l’IBAN dedicato sul quale ricevere il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
6.1 Le Parti convengono che i prezzi contrattuali rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e Committente in ordine all’esecuzione delle prestazioni.
6.2 Le Parti, altresì, concordano e danno atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
ART. 7 - ANTICIPAZIONE
7.1 L’anticipazione è disciplinata dall’art. 35 del Codice.
ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO
8.1 È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 9 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
9.1 L’avvio della consegna deve avvenire entro il termine fisso indicato dall’Appaltatore in Offerta.
9.2 Il tempo utile per l’ultimazione della consegna è stabilito da ciascun Ordinativo in relazione ai prodotti da fornire e da installare, secondo i termini indicati in offerta dall’Appaltatore.
9.3 Il termine della posa in opera deve avvenire entro il termine, successivo al completamento della consegna, indicato dall’Appaltatore in Offerta.
9.4 I termini che precedono non sono modificabili, se non per esigenze del Committente. Ove l’Appaltatore ritenesse che il termine indicato nell’Ordinativo per l’ultimazione della consegna non sia adeguato rispetto ai termini di offerta deve farne motivata segnalazione scritta via PEC entro 15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo, a pena di decadenza da qualsiasi eccezione, pretesa, riserva, maggiorazione.
9.5 Qualora l’Appaltatore presenti motivata segnalazione ai sensi del precedente comma, il Committente dovrà valutare la richiesta e, se la considera fondata totalmente o parzialmente,
fissare un nuovo termine, nei successivi 15 giorni. Nel silenzio del Committente o in caso di risposta negativa, il termine resta quello fissato nell’Ordinativo, ma l’Appaltatore può formulare riserva ai sensi del successivo articolo 16.
ART. 10 - PENALI PER RITARDI. PROROGHE E TERMINI SUPPLETIVI.
10.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’avvio della consegna, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ del corrispettivo risultante dall’Ordinativo.
10.2 La penale per il ritardo nell’avvio della consegna può essere disapplicata ove gli altri termini siano rispettati e ove il Committente non abbia subito pregiudizio dal ritardo.
10.3 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito dal Committente eccedente il valore delle penali.
10.4 Il Committente potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’ Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.
ART. 11 - TERMINI SUPPLETIVI. PROROGHE
11.1 Qualora, per cause ad egli non imputabili, l’Appaltatore non sia in grado di ultimare l’esecuzione dell’Ordinativo nel termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine può chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente senza che questo comporti maggiorazioni del compenso o indennizzi.
11.2 Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per l’esecuzione:
a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato;
b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di certificato di revisione);
c) l’adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
d) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 12 - PROGRAMMA DELL’ESECUZIONE
12.1 L’Appaltatore dovrà organizzarsi per eseguire Contratto secondo le modalità riportate nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta.
12.2 La decisione di consegnare l’intera fornitura oggetto dell’Ordinativo in unica soluzione ovvero in più occasioni è rimessa interamente al Committente. Il RUP si riserva, infatti, la facoltà di modificare, sempre a mezzo di Ordine di Servizio, il Programma dell’Appaltatore per esigenze del Committente.
ART. 13 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
13.1 Dopo che il presente Contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a dare avvio all’esecuzione mediante emissione degli Ordinativi.
13.2 Data la natura del presente Contratto, l’emissione del primo Ordinativo potrà avvenire in qualsiasi momento, durante la durata contrattuale, senza che possa essere pretesa dell’Appaltatore nessuna fissazione di un termine iniziale o finale per l’emissione dell’Ordinativo.
13.3 L’emissione di ciascun Ordinativo equivale ad avvio della relativa esecuzione, e trattandosi di fornitura non occorre nessun verbale di avvio.
13.4 Oltre a quanto previsto dal precedente comma 9.4, l’Appaltatore ha l’onere a pena di decadenza di segnalare via PEC al Committente entro 15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo qualsiasi contestazione, riserva, eccezione, richiesta. Decorso inutilmente tale termine, ovvero per qualsiasi questione non sollevata con la segnalazione via PEC, l’Appaltatore decade irrimediabilmente e definitivamente da qualsiasi pretesa, eccezione, contestazione, richiesta relativa all’Ordinativo.
ART. 14 - MODALITÀ DI CONSEGNA E DI POSA IN OPERA
14.1 La consegna e la posa in opera dei beni oggetto della fornitura devono avvenire, con le tempistiche di cui al precedente articolo 9, a cura, rischio e spese dell’Appaltatore, nel luogo indicato dal Committente.
14.2 Dalla data di ciascun Ordinativo decorreranno i termini di esecuzione.
14.3 Il RUP può disporre, con Ordini di Servizio, modalità di consegna, per profili non disciplinati dal Capitolato Tecnico di Appalto o dall’Offerta ovvero modificando quanto ivi previsto.
ART. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
15.1 La sospensione dell’esecuzione potrà essere ordinata all’Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessità, per un periodo di tempo che non superi i sei mesi complessivi.
15.2 Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non attribuibili ad inadempienze del Committente - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui il Committente si opponga allo
scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.
15.3 Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle pubbliche Autorità in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità.
15.4 La ripresa dell’esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è disposta in apposito verbale trasmesso via PEC o sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione.
Art. 16 - RISERVE E CONTESTAZIONI
16.1 In aggiunta a quanto previsto in merito agli Ordinativi, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio e agli ordini sull’esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa l’Appaltatore deve formulare apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul documento di accettazione della consegna per tutte le questioni relative alla consegna, ovvero sull’attestazione dell’avvenuta posa in opera per quanto concerne le operazioni di posa, ovvero ancora sulla verifica di conformità per quanto attiene le valutazioni ivi contenute.
16.2 Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dall’emissione del relativo documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa.
ART. 17 - VARIANTI
17.1 Le varianti sono regolate ai sensi dell’art. 106 del Codice e 22 del D.M. 49/2018.
17.2 Nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
17.3 Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per la definizione della consegna.
ART. 18 - RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE. RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE
18.1 Prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore deve comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante (Responsabile del servizio indicato in sede di offerta) che assicuri l’esercizio delle attività necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni a norma di Contratto.
18.2 Detto Rappresentante, che deve essere dotato di requisiti di idoneità tecnici e morali e del cui operato l’Appaltatore è pienamente responsabile, dovrà essere reperibile in ogni momento, in modo che nessuna attività possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.
18.3 L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte del Committente, senza che questo sia tenuto a giustificarne i motivi, a provvedere all’immediata sostituzione del suo Rappresentante.
18.4 Il Committente sarà rappresentato nei confronti dell’Appaltatore, per quanto l’esecuzione del contratto e ad ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
18.5 Il Committente, nella persona del RUP o di altro funzionario, potrà comunque svolgere gli opportuni controlli e verifiche sull’andamento dell’esecuzione.
ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
19.1 La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto.
19.2 In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:
a) di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara e progettuali;
b) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
c) che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, l’esecuzione sarà eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto l’Appaltatore, con la propria offerta prezzi e la sottoscrizione del presente Contratto, ne dà ampia accettazione, assumendosi tutte le obbligazioni, senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta.
19.3 Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Tecnico ed a quelli previsti nelle altre clausole del presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, l’Appaltatore si obbliga a:
a) rispettare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
b) eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per l’esecuzione delle stesse a regola d’arte;
c) provvedere all’esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari operativi, attrezzature e dispositivi;
d) impiegare nell’esecuzione mezzi d’opera in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d’arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni;
e) adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità di cose e persone;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
g) osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che il Committente dovesse impartire;
h) osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti la manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
i) informare tempestivamente e costantemente il Committente delle vicende e degli eventi relativi al presente Contratto;
j) corrispondere le spese di pedaggio dell’autostrada per tutti i mezzi impiegati nel trasporto dei materiali;
k) svolgere tutte le verifiche che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà di far eseguire sul materiale/servizio fornito.
19.4 L’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio specificate nel Capitolato Tecnico.
19.5 L’Appaltatore è responsabile rispetto al Committente dell’osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle suddette responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.
ART. 20 – SUBAPPALTO
20.1 L’Appaltatore dichiara di non voler ricorrere al subappalto / È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 105 del Codice.
ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA
21.1 L’Appaltatore ha l’espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica o l’incolumità dei lavoratori presenti.
21.2 Viene fatto divieto all’Appaltatore di usare le attrezzature ed i mezzi del Committente se non preventivamente autorizzato.
21.3 L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
22.1 L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee dall’Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua responsabilità. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza del Committente non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
22.2 L’Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.
22.3 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Appaltatore stesso quanto del Committente o di terzi, derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti e a manlevare il Committente da ogni corrispondente richiesta.
22.4 L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevato il Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
22.5 Resta inteso che all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione.
22.6 Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia sui beni oggetti dell’Appaltatore sia su beni del Committente o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico, accatastamento e montaggio del materiale.
22.7 Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia di cui al successivo art. 26 del presente Contratto.
ART. 23 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.
23.2 L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.
23.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 24 - GARANZIE FIDEJUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE
24.1 La garanzia definitiva è disciplinata dall’art. 103 del Codice.
24.2 Al momento della stipula del presente contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per l’importo di mediante polizza fideiussoria.
24.3 La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.
24.4 L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia qualora il Committente se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo della garanzia, ne ripristini l’ammontare.
24.5 La polizza di cui al precedente paragrafo deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento del servizio per un massimale per sinistro pari a . La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione.
24.6 In occasione di ciascun pagamento della rata di saldo di ciascun Ordinativo, a seguito della emissione del verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione, l’Appaltatore emetterà una cauzione a garanzia del relativo importo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del
Xxxxxx, che sarà svincolata alla assunzione del carattere di definitività della Verifica di Conformità ai sensi del successivo art. 27.
24.7 Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall’Appaltatore in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.
ART. 25 - COLLAUDO IN FABBRICA
25.1 Non è previsto il collaudo in fabbrica.
ART. 26 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
26.1 Contestualmente o entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’esecuzione della Fornitura presso la sede della Fondazione Human Technopole saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contradditorio con l’Appaltatore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato.
Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d’arte o non conformi al Contratto o non conformi agli Ordini di Servizio del RUP.
Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta allegate. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Committente, ovvero da persona preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, il Committente procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, entro i successivi 15 giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. In caso di esito negativo della verifica di conformità l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà a una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che il Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, il Committente potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la Fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
ART. 27 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
27.1 Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Verbale sarà considerata quale “Data di Accettazione” dell’intera Fornitura. L’accettazione della Fornitura non esonera, comunque, l’Appaltatore dalla garanzia sui beni oggetto di Fornitura nonché da sua eventuale responsabilità in caso di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertati.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI O RITARDI O PER ALTRO FATTO DELL’APPALTATORE
28.1 E’ facoltà del Committente risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell’art. 108 del Codice, nei seguenti casi:
a) quando, per negligenza dell’Appaltatore o per sua grave inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulati, questi non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti per l’esecuzione;
b) quando l’Appaltatore, per qualsiasi causa, sospenda, interrompa o ritardi di propria iniziativa l’esecuzione, fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto;
c) nel caso di cessione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del Contratto;
e) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
f) perdita dei requisiti per l’esecuzione;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;
h) nei casi di risoluzione previsti dal Codice;
i) in qualsiasi ipotesi di grave inadempimento ai sensi del Codice Civile.
28.2 Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all’uopo incaricato.
ART. 29 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO
29.1 Il Committente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 30 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
30.1 In caso di fallimento dell’Appaltatore, il Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di interpello alle condizioni previste dall’art. 101 del Codice.
30.2 Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.
ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
31.1 Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto, non risolvibili in via transattiva, è competente, in via esclusiva, il Tribunale Civile di Milano.
ART. 32 – RISERVATEZZA
32.1 L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
32.2 L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata di svolgimento dell’esecuzione e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
32.3 L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
32.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
ART. 33 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO
33.1 Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale sono da considerarsi allegati, pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:
A - Bando di gara
B - Disciplinare di gara C - Capitolato Tecnico
D - Offerta tecnica dell’Affidatario
E - Offerta economica dell’Affidatario
F - Dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario G - Dichiarazione requisiti partecipazione
H - Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi I - Codice Etico
L - Polizze di garanzia previste dal Contratto;
33.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, ivi compreso il Capitolato Tecnico, troveranno applicazione:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- le norme del Codice Civile;
- il D.M. n. 49/2018.
33.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Committente.
ART. 34 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
34.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il Committente dichiara che è il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è la Committente Human Technopole. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR il Committente informa l’Appaltatore che i dati personali forniti saranno raccolti presso la Committente Human Technopole e che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le sole finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 35 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
35.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
35.2 Detti obblighi, ai sensi dell’art. 3, co. 9 della citata Xxxxx, dovranno essere riportati, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione.
35.3 L’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione al Committente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 36 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
36.1 Il presente Contratto:
- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato dal Committente secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l’Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2, Parte I, della tariffa, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del medesimo
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona 1 rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015;
- è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.
36.2 Sono a carico dell’Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del presente Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e quelle delle copie degli allegati.
36.3 Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto.
ART. 37 - DOMICILIO DEL APPALTATORE
37.1 L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe.
37.2 Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Committente e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di Fornitura parziale e/o gli Ordini di Servizio, notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente il Contratto.
37.3 Le Parti indicano altresì i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi notifica: Pec/mail Committente
Pec/Mail Appaltatore
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