CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Via X. Xxxxxxxxx n. 4, 67100 L’Aquila
CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO |
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA DURATA DI ANNI 3 PROROGABLI DI ALTRI 2 ANNI, A FAR DATA DALL’AVVIO DELLE PRESTAZIONI CIG: |
L’importo posto a base di gara è da intendersi non impegnativo né vincolante per il Consiglio regionale dell’Abruzzo. L’importo “effettivo” erogabile a valere sul presente appalto sarà esclusivamente quantificato solo a seguito dell’emissione delle singole Richieste di Somministrazione.
Con la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente:
- accetta la presente condizione,
- dichiara espressamente di non accampare alcuna pretesa al riguardo in termini di indennizzo o risarcimento;
- solleva la Stazione Appaltante da qualsivoglia forma di responsabilità precontrattuale
- rinuncia ad esercitare azioni volte alla richiesta di risarcimenti e/o indennizzi
di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella, ipoteticamente,indicata.
1. FINALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO
1.1 L’affidamento ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, part time o full time, ai sensi del D.Lgs 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni di cui potranno avvalersi le Segreterie politiche.
1.2 L'appalto ha l'obiettivo di individuare la Agenzia per il Lavoro (d’ora in avanti Agenzia) in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la somministrazione a tempo determinato, di figure professionali ascrivibili alle categorie : B, C e D, con riferimento alla prima posizione economica di ciascuna, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali da destinare alle Segreterie Politiche.
1.3 Il servizio deve comprendere l'attività di selezione e sostituzione del personale, la gestione dello stesso, secondo quanto indicato nel presente Capitolato. Le singole figure somministrate saranno individuate con separati contratti di somministrazione. Il servizio verrà erogato sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo Contrattuale formulate di volta in volta tramite specifica “Richiesta di Somministrazione” di lavoro che individuerà la categoria ed il profilo professionale da somministrare.
1.4 Il contenuto delle prestazioni lavorative richieste dall'Agenzia al lavoratore sarà riconducibile al profilo e al mansionario previsto dal Ccnl Funzioni Locali per i profili professionali richiesti dal Consiglio regionale dell’Abruzzo.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il personale somministrato potrà essere destinato ad una o più delle sedi del Consiglio regionale dell’Abruzzo.
3. VALORE ECONOMICO
3.1 Il valore stimato dell’appalto è stabilito, per tutta la sua durata comprensiva di proroga (5 anni), in complessivi € 3.391.044,28 (€ 535.428,04 per il 2019 ed € 713.904,06 annui a decorrere dal 2020) I.V.A. inclusa (oneri alla sicurezza pari a € 0 ).Tale importo include il monte retributivo, ai sensi della contrattazione collettiva vigente per il Comparto Funzioni Locali ed ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, e contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall’agenzia aggiudicataria nonché della prestazione di tutti i servizi connessi (quali l’attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione);
3.2 Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito delle “Richieste di Somministrazione” che saranno emesse sulla base dell’effettivo bisogno di personale delle Segreterie politiche, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, delle previsioni di bilancio, nonché degli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro;
3.3 In presenza di tali limitazioni, pertanto, l’Agenzia di Somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un budget inferiore a quello sopra indicato ovvero non sia richiesta alcuna prestazione.
L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che l’importo “effettivo” erogabile a valere sul presente appalto sarà quantificato solo a seguito dell’emissione delle singole Richieste di Somministrazione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità neanche precontrattuale a carico della stazione appaltante e senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella suindicata o pari a zero. Il Consiglio
regionale dell’Abruzzo nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 18/04/2016 N. 50. L’eventuale estensione contrattuale sarà comunque subordinata alla previa verifica della compatibilità con i vincoli assunzionali dettati dalla normativa vigente per tempo.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
4.1 Il prezzo offerto dall’Agenzia per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinato da parte della medesima in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza che tengano anche conto del rischio di impresa derivante da possibili assenze per malattie, infortunio e permessi dei lavoratori. Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, ad eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dai CCNL di riferimento e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento. Il prezzo offerto è espresso in termini di moltiplicatore unico, fisso ed invariabile per tutte le categorie, che verrà applicato al costo base orario vigente ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali. Per moltiplicatore unico si intende il numero maggiore di uno, espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola, che moltiplicato per il costo base dà come risultato il costo totale orario. Il prezzo offerto in termini di coefficiente moltiplicatore unico dovrà remunerare tutti i seguenti elementi:
Ricerca e selezione del personale
Retribuzione dei lavoratori
Xxxxx contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie fornitrici di lavoro temporaneo
Quota assicurativa INAIL
Rateo TFR
Rateo ferie
Oneri relativi al Fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei
Festività soppresse e festività infrasettimanali
Sostituzione del personale
Attività di formazione
Utile di agenzia
4.2 I buoni pasto, del valore nominale di € 7 ciascuno e nel numero massimo complessivo di 100 annui per lavoratore somministrato, laddove dovuti in base alla prestazione oraria, saranno erogati direttamente dall’Agenzia e rimborsati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo a valere sulle risorse stanziate per l’appalto di cui al presente capitolato.
4.3 La tariffa oraria è stata determinata per ciascuna categoria di appartenenza ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, in funzione dello stipendio tabellare, della tredicesima mensilità, dell’indennità di comparto e tenuto conto della speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario prevista dall’art. 10 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 per il personale delle segreterie inquadrabili nelle categorie B, C e D cui non sia riconosciuta la responsabilità di Ufficio, ovvero tenuto conto del valore dell’indennità di Posizione e di Risultato da corrispondere al personale inquadrabile nella categoria D con responsabilità di Ufficio ai sensi del medesimo art.10 della L.R. 18/2001. In via esemplificativa le tariffe orarie sono riportate nella tabella in allegato A) al presente Capitolato.
4.4 L’indennità speciale sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario, prevista dall’art. 10 della L.R. n. 18/2001 per il personale inquadrabile nelle categorie B, C e D senza responsabilità di ufficio, nonché l’indennità di Posizione e di Risultato riconosciuta al personale
inquadrabile nella categoria D con responsabilità di Xxxxxxx remunerano le eventuali ore di straordinario svolte per le quali dunque nessuna maggiorazione sarà dovuta.
4.5 In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno a carico del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.
4.6 Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, il Responsabile della Segreteria ovvero, ove non individuato, l’Autorità Politica di riferimento, sottoscriverà, unitamente al lavoratore in somministrazione, un’apposita scheda mensile indicante le ore effettivamente lavorate, nonché le assenze per malattie, ferie e permessi (espresse in ore); tale scheda sarà trasmessa dalla Segreteria contestualmente all’Agenzia e al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 del quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Il Consiglio Regionale corrisponderà all’Agenzia unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
4.7 In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto l'Agenzia fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
5. DURATA
Il servizio avrà la durata di mesi 36 con possibile proroga di ulteriori 24 mesi a partire dall’avvio delle prestazioni. Tali termini costituiscono rispettivamente termine iniziale e finale del rapporto con l’impresa aggiudicataria.
Essendo il servizio finalizzato alla somministrazione di lavoratori temporanei per le esigenze delle Segreterie politiche, si rappresenta che in caso di cessazione anticipata della Legislatura, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione deve intendersi interrotto, in tal senso l’Agenzia con la partecipazione alla presente procedura si impegna a tenere il Consiglio regionale dell’Abruzzo esente da qualsivoglia forma di responsabilità sui contratti eventualmente stipulati.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della potestà valutativa discrezionale spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | A)CRITERI E METODOLOGIE IMPIEGATE PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | 12 | 1.1 | La valutazione, al fine di attribuire il punteggio, verterà sul criteri e metodi impiegati per la selezione e il reclutamento di personale, che consentano l'individuazione di personale in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività. | 12 | ||
2 | B)MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 12 | 2.1 | La valutazione verterà sull’efficienza e sulla qualità del servizio. Verranno, in particolare, valutate le qualifiche e competenze del team di lavoro dedicato, la struttura dell'offerente, le modalità di raccordo con il Consiglio regionale dell’Abruzzo | 12 | ||
3 | C)SERVIZI MIGLIORATIVI | 8 | Verranno valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti. Per ogni proposta dovranno essere indicati i seguenti elementi: a) descrizione; b) motivi di interesse per la stazione appaltante e ricadute positive sul servizio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno prese in considerazione solo le varianti ritenute accettabili in quanto idonee a determinare una ricaduta positiva sul livello qualitativo del servizio. Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione valutando la reale convenienza delle Migliorie offerte. | 8 | |||
4 | D)BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE | 15 | WELFARE | 15 |
5 | E) TEMPESTIVITÀ NELLA PROPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE (Giorni effettivi per la messa a disposizione e la sostituzione del personale (N:B: per richiesta formale si intende richiesta scritta anche via e-mail) | 6 | e.1) Max 1 giorno da richiesta formale e.2) Max 2 giorno da richiesta formale e.3) Max 3 giorno da richiesta formale e.4) Max 4 giorno da richiesta formale e.5) Max 5 giorno da richiesta formale | 6 5 3 1 0 | |||
6 | F) FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE | 12 | f.1) contenuti e tempi del programma di formazione del personale con specifico riguardo alle figure professionali richieste; f.2) qualità della didattica e dei docenti N.B. l'attività di formazione continua si intende svolta al di fuori dell'orario di servizio dei lavoratori somministrati e il costo delle ore destinate alla formazione del personale somministrato sarà a totale carico della ditta aggiudicataria. | 6 6 | |||
7 | G) GESTIONE QUALITÀ | 5 | 7.1 | g.1) possesso della certificazione di qualità aggiornata conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2015, rilasciata da soggetto/organismo accreditato, attestante l'applicazione da parte dell'impresa di sistemi di gestione per la qualità; | 5 | ||
Totale | 70 | 44 | 15 | 11 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, al fine di essere ammesso alle successive fasi della procedura di gara e quindi alla valutazione dell’offerta economica, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35/70.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
7.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come di seguito indicato:
1.0 = ottimo;
0,8= buono;
0,6= sufficiente;
0,4= mediocre;
0,2= insufficiente;
0,0= gravemente insufficiente.
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
7.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI - RIPARAMETRAZIONE
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Σn [ Wi * V(a)i ]
Dove:
Pi = punteggio dell’offerta iesima
n = numero totale dei requisiti;
Wi =peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai =coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
8 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico (espresso indicando fino a due cifre decimali dopo la virgola), fisso ed invariabile per tutte le categorie che verrà applicato al costo orario base ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.
Il prezzo offerto per il servizio si intende fissato dall’Agenzia in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, che tengano anche conto del rischio d’impresa derivante da possibili assenze per malattia, infortunio e permessi dei lavoratori.
Non saranno accettate offerte che non salvaguardino almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi applicati presso l’ente aggiudicatore.
Allo scopo di tale verifica l’offerta, oltre al valore del coefficiente moltiplicatore unico, dovrà riportare il costo del lavoro suddiviso in costo orario predefinito indicato nella tabella in allegato A), margine per l’Agenzia e costo orario complessivo (costo orario * coefficiente moltiplicatore unico), espressi in cifre ed in lettere.
E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
P(a) = 30 x Mmin / M dove
P(a) = punteggio dell’offerta presa in esame (a)
M = moltiplicatore unico dell’offerta presa in esame
Mmin = moltiplicatore unico più basso tra tutte le offerte pervenute.
9 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell'aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riserva la facoltà di aggiudicare all'Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica– individuati nel D. Lgs.vo 50/2016 in 180 gg - la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'interessata.
10 PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI
I lavoratori somministrati a tempo determinato saranno adibiti alle mansioni specificate nelle “Richieste di Somministrazione” previste per i seguenti inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. di riferimento: categorie B, C, D.
In linea con quanto previsto dall’art. 35 comma 1, D. Lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati avranno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
I requisiti specifici dei lavoratori somministrati saranno definiti nella Richiesta di Somministrazione.
Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL di categoria per i lavoratori somministrati. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’Agenzia sarà tenuta a procedere alla sostituzione del prestatore di lavoro.
11 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale operativa nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non disponga di una sede nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, dovrà comunque impegnarsi a costituirla entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo procederà, sulla base delle esigenze manifestate dalle Segreterie Politiche durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia mediante apposite “Richieste di Somministrazione”.
Nella “Richiesta di Somministrazione” saranno specificati:
il numero di unità lavorative richieste;
i requisiti delle predette unità lavorative;
la tipologia di attività da svolgere;
il luogo di lavoro;
la durata presunta della prestazione lavorativa;
l’orario di lavoro dell’unità somministrata;
i dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dall’Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo;
il nominativo del referente della Segreteria Politica cui i prestatori di lavoro dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’attività lavorativa.
L’appaltatore dovrà evadere la richiesta fornendo il prestatore di lavoro entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi.
L’appaltatore dovrà far pervenire tempestivamente e comunque al massimo entro 3 giorni un numero minimo di 3 curricula, salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, coerenti con il profilo professionale di interesse, ed immediatamente disponibile alla presa in servizio;
Sulla base dei curricula inviati, potrà essere richiesta all’appaltatore l’organizzazione di colloqui di valutazione di idoneità all’espletamento delle mansioni richieste.
Successivamente all’invio dei curricula e, ove effettuati, allo svolgimento dei colloqui, sarà comunicato all’Appaltatore il nominativo del soggetto selezionato.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del comparto Regioni e autonomie locali, in conformità a quanto stabilito dal CCNL.
I prestatori di lavoro dovranno prestare la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Responsabile della Segreteria Politica, o ove non individuato dal referente politico, e sono tenuti all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori del Consiglio regionale dell’Abruzzo.
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL.
La contribuzione previdenziale dovuta dall’appaltatore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione. La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL, comunicata nella Richiesta di Somministrazione.
L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo e ne sosterrà gli oneri finanziari derivanti.
Il personale somministrato dovrà essere istruito e formato, a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento.
Il Consiglio Regionale corrisponderà all’Appaltatore il corrispettivo determinato dal prodotto del moltiplicatore unico (come risulta dall’offerta economica presentata) per le ore effettivamente prestate.
In caso di assenza del lavoratore per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all’appaltatore, che dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di assegnazione potrà essere prorogato in base alle esigenze del Consiglio regionale dell’Abruzzo;
L’Appaltatore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Consiglio regionale dell’Abruzzo, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente, ivi comprese, in caso d’infortuni, le relative denunce.
L’Agenzia aggiudicataria garantisce inoltre la prestazione dei servizi connessi quali la ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione, in particolare l’Agenzia garantisce:
la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
di trasmettere al Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 81/2015;
di comunicare al Consiglio Regionale l’eventuale assenza del lavoratore e di sostituire il medesimo solo nel caso di espressa richiesta. Qualora le assenze a qualsiasi titolo del lavoratore superino i 2 giorni naturali e consecutivi, e se richiesto dal committente, l’Agenzia provvederà a sostituire il lavoratore somministrato per la durata dell’assenza entro 2 giorni lavorativi;
l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale somministrato possa venire a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
di accertare l’idoneità psico-fisica all’impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tale accertamento sono ad esclusivo carico dell’Agenzia;
di informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015.
12 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo forniti dalla Agenzia verranno esercitate dall'impresa aggiudicataria, come previsto dall'art. 35, comma 6 D.Lgs. n. 81/2015.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70.
L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza il Consiglio regionale dell’Abruzzo tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
13 STIPULA DEL CONTRATTO
Il Contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica-amministrativa mediante firma digitale, ai sensi dell’Art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con oneri e spese a carico dell’aggiudicatario.
Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.
Nel caso di mancato versamento, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha facoltà di trattenere dalla cauzione provvisoria, di cui all’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.
I singoli contratti di somministrazione dovranno essere stipulati in forma scritta e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.
Eventuali xxxxxxxx xxx inserite che si configurino come elusive o incompatibili con le disposizioni di Capitolato dovranno considerarsi come non apposte, ove non approvate specificatamente in deroga da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice in maniera espressa;
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato;
Il Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale dell’Abruzzo - Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Indirizzo email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pec:xxxxxxxx.xxxxxxxxx @xxx.xxxxxxxxx.xx
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Xxxx. Xxxxx X’Xxxxxx
Indirizzo email: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pec:xxxxxxxx.xxxxxxxxx @xxx.xxxxxxxxx.xx
Il Referente del procedimento di gara è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Indirizzo email: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Pec:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
14 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta a causa della risoluzione del contratto disposta in danno all’Appaltatore.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’impresa concessionaria ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al predetto art.93, comma 7 del D.Lgs.50/2016, sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
15 VARIANTI MIGLIORATIVE
L’appaltatore per tutta la durata del contratto deve mettere in atto le varianti migliorative proposte qualora siano state ritenute accettabili dalla stazione appaltante in sede di gara.
La remunerazione delle varianti è in ogni caso compresa nel compenso d’agenzia offerto dall’appaltatore in sede di gara.
16 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
x. 0 - 00000 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL .
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso
dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”.
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG);
In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria;
Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
Costo orario finito;
Totale costo ore lavorate;
Margine dell’agenzia;
IVA sul margine dell’agenzia;
Totale complessivo della fattura.
Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate.
Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24;
Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.
L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera il Consiglio Regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
17 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Consiglio Regionale gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
18 INADEMPIMENTO E PENALI
Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, l’Appaltatore non ottemperi alle prestazioni nei termini contrattualmente previsti, il Consiglio regionale dell’Abruzzo applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo pec, nella misura di € 400,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo nelle ipotesi di seguito specificate:
a) Mancata sostituzione del prestatore nei casi e nei termini indicati nel presente capitolato;
b) Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto. Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Al fine dell’applicazione delle penali, l’Agenzia avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione;
Le penali verranno inderogabilmente applicate se l’Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento e notificata per iscritto all’Agenzia.
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l’Agenzia si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata (entro 15 giorni dalla richiesta).
19 RECESSO
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto fatta salva la conclusione dei contratti di somministrazione a termine in essere.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a venti giorni prima della data di recesso, da comunicarsi all’impresa per iscritto a mezzo PEC; il Consiglio regionale dell’Abruzzo si obbliga a pagare all'Agenzia un'indennità corrispondente al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.
In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, il Consiglio regionale dell’Abruzzo provvederà a recedere dal contratto nei casi previsti dal D.lgs. 159/2011.
In caso di intervenuto recesso dal contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, il Consiglio regionale dell’Abruzzo provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. In tal caso sorge, altresì, il diritto da parte del Consiglio regionale dell’Abruzzo di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria alle medesime condizioni sopra precisate.
20 RISOLUZIONE
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
b) gravi manchevolezze nel servizio;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
d) altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.
Clausole risolutive espresse
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta concessionaria, nei seguenti casi:
a) applicazione di quattro penali;
b) inadempimento dell’appaltatore all’obbligo di corrispondere ai prestatori le retribuzioni e i contributi dovuti per legge decorsi più di cinque giorni dal termine previsto nel contratto (giorno 15 del mese successivo alla prestazione);
c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) accertamento della sussistenza in capo alla ditta, di una delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
f) cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
g) qualora l'Impresa persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione del servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato;
h) mancato rispetto gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo disporrà la risoluzione del contratto ovvero la decadenza dell'aggiudicazione qualora il Prefetto:
a) dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b) fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 159/2011;
In caso di risoluzione per grave inadempimento e/o grave ritardo l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto da parte del Consiglio di affidare a terzi i servizi, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente;
L'affidamento a terzi è notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente mediante PEC con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi;
All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese in eccesso sostenute dal Consiglio regionale dell’Abruzzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti del Consiglio regionale dell’Abruzzo sui beni dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente;
L'esecuzione in danno non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.
21 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto.
I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.
22 RINVIO A NORME GENERALI
Per quanto non risulta espressamente disciplinato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.
23 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Nel caso di insorgenza di controversie, queste dovranno essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto o da chi ne esercita le funzioni e, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente. In tal caso, per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente il Foro di L’Aquila.
24 SPESE IMPOSTE E TASSE
Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto. Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.
25 RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
L'Impresa aggiudicatrice ha l'obbligo di produrre la documentazione (ossia: cauzione definitiva, versamento spese contrattuali, imposta di bollo) necessaria per procedere alla stipula del contratto in forma pubblico - amministrativa entro 10 giorni dalla richiesta, salvo caso fortuito o forza maggiore pena l'incameramento della cauzione provvisoria.
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via X. Xxxxxxxxx, n.6 – 67100 L’Aquila (AQ).
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx