2.6. Cooperazione internazionale – Accordo con il Canada
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2.6. Cooperazione internazionale – Accordo con il Canada
A seguito dell'entrata in vigore provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada21 il 21 settembre 201722, il protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità di cui al CETA ha sostituito il precedente accordo sul reciproco riconoscimento con il Canada del 1998. Il protocollo amplia il suo ambito di applicazione e semplifica sostanzialmente le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità preposti a garantire la conformità alle prescrizioni normative/giuridiche dell'UE e del Canada.
Ai sensi del protocollo CETA in seguito alla sua designazione, un organismo di valutazione della conformità nell'UE può provare i prodotti destinati all'esportazione in Canada conformemente alle norme canadesi e viceversa. Ciò agevola in particolare le piccole imprese che evitano di pagare due volte la stessa prova e riduce i tempi di immissione sul mercato in quanto i prodotti non devono essere provati e certificati nel paese di destinazione.
Il protocollo si basa sull'accreditamento, che diventa quindi un pilastro ancora più importante per la cooperazione internazionale con i paesi terzi.
Nel tempo si prevede che sarà riconosciuta la capacità degli organismi di accreditamento dell'UE e del Canada di effettuare l'accreditamento conformemente alle prescrizioni normative/giuridiche del Canada e dell'UE, rispettivamente. A tal fine l'EA e l'organismo di accreditamento canadese, lo Standards Council of Canada (SCC), hanno stipulato un accordo di cooperazione il 10 giugno 2016. La sua finalità, tra l'altro, è quella di scambiare informazioni ed esperti per valutazioni in loco al fine di aumentare la fiducia reciproca nei rispettivi processi di accreditamento del Canada e dell'UE.
In base al protocollo CETA è stata inoltre istituita una stretta cooperazione tra l'EA e l'SCC al fine di garantire la coerenza delle valutazioni degli organismi di valutazione della conformità rispetto alla legislazione europea e canadese sui prodotti.
I settori interessati dal protocollo CETA sono i seguenti:
• apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui impianti elettrici ed elettrodomestici, e relativi componenti;
• apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;
• giocattoli;
• prodotti da costruzione;
• macchine e loro parti, componenti, compresi i componenti di sicurezza, le attrezzature intercambiabili e gli insiemi di macchine;
21 GU L 11 del 14.1.2017.
22 Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, GU L 238 del 16.9.2017.
• strumenti di misurazione;
• caldaie ad acqua calda, compresi i dispositivi connessi;
• attrezzature, macchinari, apparecchiature, dispositivi, componenti di controllo, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i relativi strumenti e sistemi di prevenzione e individuazione da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX);
• attrezzature destinate a funzionare all'aperto in quanto contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale;
• imbarcazioni da diporto, comprese le loro componenti.
2.7. Misure della Commissione per attuare le disposizioni del regolamento in materia di accreditamento
Il regolamento stabilisce che gli Stati membri nominano un unico organismo nazionale di accreditamento. Esistono tuttavia alcuni organismi privati che sostengono di svolgere anch'essi l'accreditamento. La Commissione ha pertanto avviato delle procedure di infrazione e ha invitato due Stati membri ad adottare misure atte a impedire agli "organismi non nazionali" (sedicenti "organismi di accreditamento" che non sono organismi nazionali di accreditamento nominati ufficialmente) attivi nei loro territori di svolgere compiti che contravvengono al regolamento e di correggere la descrizione delle loro attività. Le procedure sono ancora in corso.
Inoltre, dato che il regolamento consente agli operatori di impugnare/contestare le decisioni degli organismi nazionali di accreditamento e obbliga ciascuno Stato membro a riconoscere l'equivalenza dei certificati di accreditamento degli organismi nazionali di accreditamento degli altri Stati membri, la Commissione ha espresso dubbi in merito ad alcune parti di una nuova legge in materia di accreditamento adottata da uno Stato membro nel 2015. A seguito dell'intervento della Commissione, tale Stato membro ha rimediato pienamente alle preoccupazioni della Commissione modificando la legge sull'accreditamento affinché fosse conforme al regolamento.
2.8. Sviluppi giuridici relativi all'accreditamento in settori specifici
2.8.1 Protezione dei dati
L'articolo 43, paragrafo 1, del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati23 impone agli Stati membri di offrire entrambe le possibilità di accreditamento agli organismi di certificazione, ossia per mezzo dell'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati istituita ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati e/o dell'organismo nazionale di accreditamento. Questi metodi di accreditamento
23 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
riguardano i meccanismi di certificazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Attribuendo competenze specifiche alle autorità di controllo indipendenti, l'UE riconosce la speciale natura della protezione dei dati personali quale diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e pertanto la necessità di sottoporre a un riesame speciale e di monitorare le decisioni degli organismi di certificazione.
La Commissione esorta la condivisione di esperienze tra l'EA e le autorità di controllo del regolamento generale sulla protezione dei dati. A tal riguardo, l'infrastruttura e le competenze dell'EA rappresenteranno una risorsa atta a garantire la coerenza di tutti i canali di accreditamento nell'ambito del regolamento generale sulla protezione dei dati.
2.8.2 Xxxxxxxx e mangimi
Il nuovo regolamento in materia di alimenti e mangimi24 introduce l'accreditamento stabilendo che "l'accreditamento dovrebbe essere rilasciato da un organismo di accreditamento nazionale operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008". A tal riguardo, la Commissione verificherà l'introduzione da parte dell'EA di infrastrutture di accreditamento nel settore relativo ad alimenti e mangimi.
2.8.3 Cibersicurezza
La proposta di regolamento sulla cibersicurezza25 introduce l'accreditamento e stabilisce che "gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE)
n. 765/2008 solo se soddisfano i requisiti indicati nell'allegato" di detto regolamento. Inoltre la proposta prevede che "in casi debitamente giustificati" un certificato europeo della cibersicurezza possa essere rilasciato solo da un ente pubblico (di valutazione della conformità); quest'ultimo può essere, tra l'altro, un'autorità nazionale di controllo della certificazione.
Dato che un'autorità nazionale di controllo della certificazione deve anche vigilare sulla conformità dei certificati rilasciati dagli altri organismi di valutazione della conformità alle prescrizioni normative, la Commissione in collaborazione con gli Stati membri monitorerà l'attuazione del regolamento sulla cibersicurezza (una volta adottato) e garantirà che la conformità dei certificati sia supervisionata in maniera imparziale e trasparente.
24 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
25 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("regolamento sulla cibersicurezza"), COM(2017) 477 final.
2.9. Sfide
Il regolamento ha istituito un solido quadro giuridico per l'accreditamento. La principale sfida consiste ora nel fare in modo che l'intero sistema di accreditamento sia perfettamente aggiornato e nel garantire che sia applicato con la medesima rigorosità.
Inoltre, dato il maggiore ricorso all'accreditamento, alcuni organismi nazionali di accreditamento in futuro potrebbero ricevere maggiori richieste di accreditamento con possibili ripercussioni sulle loro risorse umane e finanziarie.
Un'altra sfida risiede nella creazione di condizioni più eque quando l'accreditamento è impiegato ai fini della notifica. L'EA ha già raggiunto risultati importanti in tal senso con il pacchetto "accreditamento ai fini della notifica". È opportuno monitorare l'attuazione di tale progetto. A tal riguardo gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale in qualità di autorità di notifica.
L'accreditamento è sempre più utilizzato in nuovi settori strategici. Il maggiore ricorso all'accreditamento e la fiducia generale in tale meccanismo rappresentano un'importante responsabilità per l'EA e per gli organismi nazionali di accreditamento. È pertanto fondamentale che l'UE continui a sostenere l'EA nell'adempimento dei propri compiti. È inoltre importante mantenere un alto livello di consapevolezza e comprensione del sistema di accreditamento tra le parti interessate al fine di garantirne la corretta attuazione specialmente nei nuovi settori strategici. La Commissione continuerà a promuovere il ricorso all'accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 in qualsiasi nuova proposta che richieda una valutazione della conformità.
3. MARCATURA CE
Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce i principi e i requisiti generali della marcatura CE. Gran parte della normativa UE sui prodotti non alimentari adottata a partire dal 2010 impone espressamente l'applicazione della marcatura CE sui prodotti e che tale marcatura rispetti i principi generali di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.
26 Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2014) 23 sulla valutazione della legislazione sul mercato interno per i prodotti industriali, che accompagna la comunicazione COM(2014) 25 su una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali.
La pagina web della Commissione dedicata alla marcatura CE funge da sportello unico di informazione sulla marcatura CE in tutte le lingue UE/EFTA27 ed è sottoposta a regolari aggiornamenti. Il numero di visite sulle pagine web relative alla marcatura CE28 dimostra l'importanza di mettere a disposizione delle parti interessate tali informazioni.
Al contempo, il numero di interrogazioni scritte rivolte alla Commissione sulla marcatura CE è sostanzialmente diminuito nel corso degli ultimi quattro anni (meno di 100 interrogazioni all'anno rispetto alle quasi 400 di quattro anni fa).
Le informazioni esaustive contenute nel sito web dedicato hanno accresciuto la familiarità delle parti interessate con la marcatura CE e la consapevolezza dei propri diritti e doveri derivanti dalla legislazione armonizzata dell'UE. Inoltre, le interrogazioni stesse risultano più complesse, dettagliate e rifinite, a dimostrazione di una buona conoscenza dei requisiti relativi alla marcatura CE.
27 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xx-xxxxxxx_xx
28 616 489 visite nel periodo dall'11 luglio 2016 al 27 settembre 2017.