SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO CANI DECEDUTI PRESSO LA STRUTTURA.
COMUNE DI CAPOTERRA
Citta Metropolitana di Cagliari
4° Settore - Polizia Locale
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E SMALTIMENTO CANI DECEDUTI PRESSO LA STRUTTURA.
CIG 95062147F4
Sommario
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 3
2.4 Valore stimato dell’appalto 4
Art. 3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
Art. 4 . LA STRUTTURA DI RICOVERO 4
Art. 5. RITIRO DEGLI ANIMALI 5
Art. 6. DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI 5
Art. 7. PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO 5
Art. 8. ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 5
Art. 9. PROGRAMMA COMUNALE DI INCENTIVO ALLE ADOZIONI 7
Art. 10. MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE 8
ART 12 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE 8
ART. 14 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI 9
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PENALI 9
Art. 20 NORME DI RIFERIMENTO 10
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 della Legge Regionale Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché del DPGR 4 marzo 1999 Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore è di circa 107 cani.
Il servizio oggetto dell’appalto prevede la cura, la custodia e il mantenimento, comprese le spese sanitarie, relative agli animali di affezione abbandonati (principalmente cani) e randagi rinvenuti nel territorio comunale di Capoterra, e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata, secondo le prescrizioni del Capitolato, nel rispetto della normativa di settore. Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero in canile-rifugio, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi, provvedere agli interventi clinici e profilatici ordinari
- atti a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali- e l’adoperarsi per ridurre la loro permanenza nel canile. L’Amministrazione si riserva di avviare un programma di incentivo alle adozioni che dovrà essere svolto secondo le modalità indicate all’art. 9 del Capitolato.
L’Appaltatore, come individuato all’esito della gara, dovrà trasferire a proprie spese i cani di proprietà dell’Ente, ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio e inoltre dovrà effettuare il servizio di accalappiamento dei cani randagi sul territorio comunale, regolamentato ad opera della ASL competente.
L’Appaltatore dovrà operare negli ambiti definiti dalle norme e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio pluriennale del Comune di Capoterra.
L’importo a base d’asta è di € 267.320,00 (IVA esclusa) per l’intera durata biennale dell’appalto, di cui € 1600,00 (IVA esclusa) per lo smaltimento delle carcasse.
L’importo a base di gara è stato ottenuto considerando un importo medio di € 3,50, IVA esclusa, al giorno, per ogni singolo cane custodito supponendo una presenza media giornaliera di circa 105 cani distribuita sui due anni. Per i servizi di trasporto e smaltimento carcasse, da utilizzarsi secondo necessità, l’importo posto a base di gara è pari a € 40,00 per ogni carcassa e circa 20 interventi previsti per anno.
Sugli importi sopra indicati gli offerenti dovranno proporre il proprio ribasso, mediante offerta prezzi unitari, come definito nel Modello di Offerta predisposto dall’ufficio.
L’offerta dovrà riferirsi all’intero servizio. Non sono ammesse offerte in aumento né saranno accettate offerte parziali.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale alcun’altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto di seguito indicato.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il valore annuale complessivo è al di sotto della soglia di fatturato individuata a livello comunitario per le “Piccole imprese” e per le “Microimprese” (per le definizioni si rimanda alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE recepita senza modifiche dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).
2.4 Valore stimato dell’appalto
Ai soli fini di quanto disposto all’art. 35, comma ,4 del D.Lgs 50/5016, e per l’acquisizione del CIG, il valore stimato dell’appalto ammonta a complessivi € 534.640,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Art. 3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni e/o rinnovi) è di 2 anni (24 mesi naturali e consecutivi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Il rinnovo potrà avvenire solo mediante espressa manifestazione di volontà dell’Amministrazione, escludendosi qualsiasi forma di rinnovo tacito o per fatti concludenti. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’importo massimo stimato del rinnovo, esclusa IVA, sarà pari a euro € 267.320,00, suscettibile eventualmente di ogni variazione che possa essere intervenuta nel numero di animali presenti nella struttura o dal mutamento delle condizioni economiche generali.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:
a) nel caso di incremento del numero di cani, fino al 10% dell’importo contrattuale (ovvero sino a un massimo stimato di € 26.732,00 oltre IVA);
b) un incremento consequenziale delle prestazioni a misura per il servizio di smaltimento delle carcasse, pari a un ulteriore 2% (ovvero sino un massimo stimato di € 5314,40).
Il Committente, nei casi previsti dalla normativa vigente, potrà richiedere variazione al contratto stipulato; a proposito si richiama la soglia in aumento o in diminuzione dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, commi 2 e 12, del Codice dei Contratti. In tali casi l’operatore economico è obbligato ad assoggettarsi alla variazione richiesta, alle stesse condizioni previste dal contratto, e ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni che siano ritenute opportune dal Committente a condizione che non mutino la natura complessiva delle attività oggetto del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 4 . LA STRUTTURA DI RICOVERO
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Requisiti richiesti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non dovranno essere inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• la struttura dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
Eccezionalmente può essere chiesto all’appaltatore il ritiro di cani rinvenuti e custoditi in aree private (es. cani catturati da privati cittadini). Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l’appaltatore dovrà avere in dotazione le necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e personale nonché di automezzi idonei allo scopo.
Art. 6. DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI
Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell’apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell’evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l’affidatario nulla avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell’appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento, le spese di trasporto e incenerimento restano a carico dell’Amministrazione comunale.
Art. 7. PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l’adozione dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura.
I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste. Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
Art. 8. ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato;
b) Dalla legge 14.08.91, n°281;
c) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00.00.00, xx00;
d) Dalla legge Regione Sardegna 01.08.96, n°35;
e) Dal DPGR 04.03.99, n°1;
f) Dalla legge 626/1994;
g) Dalla legge 11.08.91, n°266;
h) L.R. 5/2007;
i) D.lgs. 12.04.06, n°163;
j) D.lgs. 03.04.06 n°152;
k) Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore;
più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box.
B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura.
C) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute.
D) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche.
E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide.
F) Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile.
G) Effettuare le cure sanitarie da prestare agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL. Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
-Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
-Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi cliniciroutinari e di emergenza, sverminazioni;
-Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
-La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento dovrà essere effettuata entro il termine di 60 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
-Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
H) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni. La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al servizio veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I) Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J) L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti di pulizia, la disinfestazione e la disinfezione.
K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc.) per il funzionamento del servizio.
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dall’art. 266/91 ove dovute.
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.
N) Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.
O) Per il cane in ingresso nel canile rifugio, se nella disponibilità dell’Appaltatore, verrà data immediata comunicazione al servizio veterinario Asl, indicando quale proprietario il Comune di Assemini.
P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale.
Art. 9. PROGRAMMA COMUNALE DI INCENTIVO ALLE ADOZIONI
L’Amministrazione si riserva opzionalmente di avviare un programma di incentivo alle adozioni con il quale vuole raggiungere, in tempi congrui, l’obiettivo della riduzione dei costi di mantenimento e cura e dei tempi di permanenza dei cani ospitati nel canile, fornendo nel contempo all’affidatario un reale supporto tecnico ed economico in grado di soddisfare i bisogni primari legati al mantenimento e alla gestione del cane affidato.
Per tale programma potrà eventualmente essere prevista la somma complessiva fino a € 4.000,00 nel biennio, oltre IVA ai sensi di legge. Il programma di incentivo alle adozioni potrà eventualmente essere strutturato in modo da favorire le adozioni fra i diversi territori nazionali ed eventualmente europei, anche con la collaborazione di specifiche associazioni animaliste.
L’appaltatore dovrà garantire l’attuazione del programma di incentivo alle adozioni provvedendo alla fornitura di beni e servizi attinenti alle voci seguenti:
− Visita medica bimestrale presso il canile, per verificare lo stato di benessere dell’animale affidato e contestualmente per prevenire l’insorgenza di eventuali patologie;
− Fornitura annuale di alimento per il cane adeguata all’età e alla taglia dell’adottato;
Il programma di incentivo alle adozioni, se attivato, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio che potranno essere apportate dall’Amministrazione, dovrà essere svolto in ottemperanza alle seguenti indicazioni:
1. l’incentivo è rivolto esclusivamente agli affidatari che assumeranno, attraverso l’adozione, la proprietà dei cani in carico al Comune di Capoterra al momento della richiesta;
2. l’adozione del cane, con il beneficio dell’incentivo, potrà decorrere dal 15° giorno di ricovero nel canile con la modalità di affidamento temporaneo; diverrà automaticamente definitivo al 60° giorno dalla data dell’adozione, divenendo così l’affidatario proprietario a pieno titolo come previsto per legge;
3. l’affidatario potrà beneficiare dell’intera fornitura di beni e servizi prevista dall’incentivo all’adozione solo ed esclusivamente qualora non rinunci all’adozione del cane scelto entro i 60 giorni dalla data dell’adozione medesima. La comunicazione di rinuncia del cane affidato dovrà essere presentata con data certa coincidente con la consegna del cane al canile. In tutti i casi non potrà essere superiore ai 60 giorni dalla data di affidamento. Nello specifico l’affidatario avrà l’onere di presentare all’ufficio del canile il documento di rinuncia unitamente alla riconsegna del cane affidatogli con tutti i documenti consegnatigli all’atto dell’adozione. Il canile provvederà ad inviare all’Amministrazione comunale il documento di rinuncia provvedendo contestualmente alla ripresa in carico del cane nella modalità di “reinserimento” e procedendo ad una nuova registrazione del soggetto interessato in carico all’amministrazione;
4. l’erogazione dell’incentivo alimentare avverrà con cadenza bimestrale anticipata;
5. l’interessato all’adozione potrà prendere in carico non più di due cani intestati a proprio nome, al fine di
garantire il reale benessere animale dei soggetti affidati evitando eventuali speculazioni;
6. nel caso in cui la medesima persona abbia proceduto a più adozioni e abbia presentato a proprio nome già due rinunce non potrà procedere ad ulteriori adozioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della rinuncia più recente;
L’Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento economico riferito all’incentivo alle adozioni solo ed esclusivamente se l’adozione medesima giunge a buon fine, ovvero, al raggiungimento del 60 giorno di adozione senza che sia stata presentata formalmente la rinuncia all’affido.
Ciascun intervento relativo al programma delle adozioni ha durata annuale.
L’Aggiudicatario procederà all’attivazione di quanto previsto nel Programma senza soluzione di continuità per tutto il periodo di durata dell’appalto.
Art. 10. MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE
Il presente Capitolato propone un elenco di prestazioni minime richieste, nonché un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle attività che dovranno essere effettuate. Nel corso dell’erogazione dei servizi, l’Appaltatore dovrà adottare specifiche procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale. l’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione a tutti gli aspetti delle proprie attività operative rilevanti per la tutela ambientale quali a titolo esemplificativo: corretta gestione dei rifiuti; corretta gestione delle sostanze eventualmente pericolose; utilizzo di detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari rispondenti ai criteri di cui alla Decisione 2005/344/CE; adozione di misure di prevenzione in tutte le attività che potrebbero comportare contaminazione del suolo per dispersione d’inquinanti e sostanze lesive dell’ozono.
L’Appaltatore dovrà pertanto adottare specifiche procedure per la tutela dell’ambiente provvedendo in particolare alla adeguata formazione del personale su tutte le misure da adottare anche nel caso di gestione di eventuali emergenze, il tutto in ottemperanza e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all’articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.). Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore inoltre provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
ART 12 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario ASL 8 di Cagliari. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte
a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, ai sensi di legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita garanzia fideiussoria pari al 2% (due per cento) del canone annuo aggiudicato. Tale fideiussione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
ART. 14 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI
I proprietari dei cani ospitati in canile avranno l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo del ricovero moltiplicato per i giorni di permanenza. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare entro 48 ore all’Amministrazione l’avvenuta restituzione dell’animale indicante le generalità del proprietario, di ingresso ed il giorno di uscita oltre che l’identificativo microchip del suddetto animale. L’Amministrazione si obbliga all’applicazione della sanzione amministrativa per l’omessa custodia, e si riserva la facoltà di chiedere al proprietario le somme dovute relative al periodo di permanenza dell’animale.
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle componenti autorità. Ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmata dall’Appaltatore e di acquisire la copia del formulario firmata dall’impianto di destinazione secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si obbliga a mantenere i cani in ricovero presso la sede dell’Appaltatore per tutto il periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione anticipata per i motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione si obbliga al versamento di una penale pari al 20% dell’importo annuo, per ogni anno (o frazione di anno) non fruito. Si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Costituisce causa di risoluzione del contratto:
• Cessione ramo di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
• Subappalto ad eccezione del trasporto e dello smaltimento delle carcasse animali.
• Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
• Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contradditorio. Qualora successivamente al contradditorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.
ART. 17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PENALI
Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.
Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 15 si conviene che l’inosservanza da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di una penale, pari a:
€. 50,00 per la prima violazione contestata;
€. 100,00 per la seconda violazione contestata;
€. 200,00 per la terza violazione contestata;
tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione del servizio derivanti dal presente Capitolato.
I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito all’art. 244 del D.lgs. 163/2006.
Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Cagliari.
Tutte le spese relative al contratto (xxxxx, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all’art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n°131 (tassa fissa del registro).
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, le parti si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx