ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE CALABRIA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE CALABRIA E
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
La Regione Calabria, nella persona del Presidente, On.le Xxxxxx Xxxxxx, e
la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente, On.le Xxxxxx Xxxx,
Premesso che:
- Lo sviluppo della Società dell’Informazione e l’Innovazione della Pubblica Amministrazione rappresenta una condizione abilitante per lo sviluppo socio-economico delle Regioni.
- La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna stanno realizzando un vasto e impegnativo piano di innovazione digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione regionale e locale e di adeguamento delle relative strutture organizzative, per:
- migliorare l’efficienza e l’efficacia della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
- garantire l’informazione e la partecipazione attiva dei cittadini e, soprattutto dei giovani, alle attività istituzionali e ai processi decisionali di loro interesse;
- migliorare la qualità, l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici per l’istruzione, la formazione, il lavoro, la salute, la cultura e il tempo libero;
- sostenere la competitività sui mercati delle imprese regionali e la cooperazione tra le stesse.
- La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna riconoscono nella collaborazione interregionale uno strumento per promuovere la diminuzione dei costi dell’innovazione, migliorarne la qualità garantendo l’adozione di soluzioni comuni a livello nazionale.
- Su questi presupposti si fonda la convinzione dell’utilità di costruire e formalizzare uno stretto rapporto di collaborazione tra le due Regioni, che favorisca il trasferimento di conoscenze, competenze, strumenti ed esperienze, stipulando uno specifico accordo di collaborazione.
Richiamato:
- L’articolo 25, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”, che prescrive che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
- L’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che, al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni e di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuove le migliori pratiche e favorisce il riuso, al fine di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia.
- Gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Premesso inoltre che:
- La Regione Autonoma della Sardegna ha già realizzato negli ultimi anni nell’innovazione tecnologica dei servizi della Pubblica Amministrazione esperienze significative per qualità, economicità e possibilità di trasferimento ad altre Pubbliche Amministrazioni.
- Nell’ambito delle proprie attività la Regione Calabria sta avviando rilevanti processi di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione secondo le direttive previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna intendono promuovere efficaci sinergie per massimizzare l’uso delle risorse provenienti dai finanziamenti nazionali e comunitari, anche mediante il trasferimento ed il riuso delle soluzioni già realizzate.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore delle Premesse
Le premesse richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ARTICOLO 2
Finalità
La Regione Calabria e la Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, promuovono e realizzano azioni di cooperazione in materia di Società dell’Informazione, in particolare mediante il trasferimento alla Regione Calabria delle soluzioni già realizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna per le seguenti finalità:
- migliorare l’efficienza e l’efficacia della Pubblica Amministrazione regionale e locale;
- garantire l’informazione e la partecipazione attiva dei cittadini e, soprattutto dei giovani, alle attività istituzionali e ai processi decisionali di loro interesse;
- migliorare la qualità, l’accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici per l’istruzione, la formazione, il lavoro, la salute, la cultura e il tempo libero;
- sostenere la competitività sui mercati delle imprese regionali e la cooperazione tra le stesse.
ARTICOLO 3
Tipologia delle Azioni di Cooperazione
Le azioni di cooperazione oggetto del presente Accordo sono classificabili nelle seguenti tipologie:
a) individuazione, definizione e realizzazione di Progetti per il trasferimento di competenze, esperienze e strumenti per la realizzazione di sistemi e servizi in materia di Società dell’Informazione, in coerenza con le finalità di cui al precedente Articolo 2 ed utilizzando il riuso delle soluzioni realizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
b) promozione, definizione e realizzazione di nuovi Progetti in materia di Società dell’Informazione realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalità di cui al precedente Articolo 2.
Gli ambiti prioritari di cooperazione per le azioni di cui al precedente Punto a), che potranno essere comunque aggiornati nel corso dell’attuazione del presente Accordo, sono i seguenti:
- Modelli e strumenti di governance regionale e locale per l’attuazione della Strategia Regionale della Società dell’Informazione.
- Sviluppo e Integrazione dei Sistemi Informativi Amministrativi di Base per l’Amministrazione Regionale (contabilità; personale; patrimonio; protocollo e flusso documentale; controllo strategico e di gestione; monitoraggio, gestione e controllo dei programmi e dei progetti).
- Sviluppo e Integrazione dei Sistemi Amministrativi di Base degli Enti Locali.
- Sviluppo e Integrazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale.
- Sviluppo e Integrazione del Portale Istituzionale Regionale e dei Portali Tematici (istruzione, patrimonio culturale, turismo sostenibile, ambiente, ricerca e innovazione, etc.).
- Cooperazione rafforzata tra i Distretti Tecnologici e i Centri di Competenza Regionali in materia di Società dell’Informazione con particolare priorità al trasferimento e alla valorizzazione dei risultati della ricerca negli ambiti applicativi (es. visualizzazione 3D del territorio, tecniche e strumenti di rappresentazione e gestione della conoscenza).
L’individuazione dei nuovi progetti, di cui al precedente Punto b) sarà realizzata dal Comitato di Pilotaggio, di cui al successivo Articolo 4, sulla base delle priorità e delle strategie comuni alle due Regioni.
ARTICOLO 4
Comitato di Pilotaggio dell’Accordo
Con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione è istituito un Comitato di Pilotaggio, con il compito di individuare, definire, coordinare e monitorare la realizzazione dei Progetti di cui ai Punti a) e b) del precedente Articolo 3.
La definizione e l’attuazione dei singoli Progetti è oggetto di specifiche Convenzioni Operative di cui al successivo Articolo 5.
Il Comitato di Pilotaggio dell’Accordo è costituito dai Dirigenti della Programmazione Regionale e dai Dirigenti responsabili della Società dell’Informazione delle due Regioni.
Il Comitato di Pilotaggio potrà avvalersi del supporto di dirigenti, funzionari e consulenti di entrambe le Amministrazioni aventi competenza nell’ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di Pilotaggio potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all’altra.
ARTICOLO 5
Convenzioni Operative
Per ogni Progetto specifico di cui ai Punti a) e b) del precedente Articolo 3, le Parti provvedono alla stesura di una Convenzione Operativa.
Ciascuna Convenzione Operativa include, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e le modalità di finanziamento del Progetto stesso.
Una volta approvata e sottoscritta dalla Parti ciascuna Convenzione Operativa entrerà a far parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
ARTICOLO 6
Gestione delle Convenzioni Operative
Per ciascuna Convenzione Operativa, verrà nominato un Responsabile di Xxxxxxxx incaricato della gestione amministrativa del Progetto, del suo coordinamento tecnico e del monitoraggio in corso d’opera dei lavori.
Il Responsabile di Progetto potrà essere anche esterno alle due Amministrazioni Regionali. In tal caso sarà selezionato attraverso una procedura di evidenza pubblica.
ARTICOLO 7
Finanziamenti
Le risorse per il finanziamento delle singole Convenzioni Operative saranno messe a disposizione direttamente dai Soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nonché, a seguito di eventuali finanziamenti, da altri Soggetti Xxxxxxx interessati a partecipare alle azioni e progetti promossi nell’ambito del presente Accordo.
ARTICOLO 8
Relazione sullo Stato di Attuazione dell’Accordo di Collaborazione
Con cadenza semestrale, il Comitato di Pilotaggio predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo di collaborazione che sarà sottoposta a ciascuno dei firmatari.
ARTICOLO 9
Entrata in Vigore e Durata
Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 12 (dodici) mesi, rinnovabili per altri 24 (ventiquattro) mesi.
Luogo, data stipula accordo
Per la Regione Calabria Il Presidente Xxxxxx Xxxxxx
Per la Regione Autonoma della Sardegna Il Presidente
Xxxxxx Xxxx