Contract
I. N. P. D. A. P. Direzione Compartimentale Toscana | |
Oggetto : Committente: | CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO Lavori di manutenzione della sede Compartimentale Toscana Palazzo Gondi de Prat - Xxx Xxxxx x. 00 - Xxxxxxx I.N.P.D.A.P. - Direzione Compartimentale Toscana Firenze, 15/10/2007 Arch. Xxxxxx Xxxxx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx Revisione del 2.02.2009 |
I. N. P. D. A. P. - Consulenza Professionale Tecnca - Edilizia Arch. Xxxxxx Xxxxx – Direzione Generale – Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx Tel. 06/00000000 Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx – Direzione Compartimentale Toscana – Via Torta n. 14 – 50122 Firenze - Tel. 055/2607.211 |
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Forma ed ammontare dell’appalto… 3
Art. 3 – Aggiudicazione dell’appalto e validita’ dei prezzi… 4
Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto… 5
Art. 5 – Osservanza di leggi e regolamenti 5
Art. 6 – Obblighi e oneri particolari a carico dell’appaltatore 6
Art. 7 – Stipula del contratto e cauzione definitiva 8
Art. 8 – Garanzie 8
Art. 8.1 – Cauzione provvisoria per partecipare alla gara… 8
Art. 8.2 – Cauzione definitiva… 8
Art. 9 – Assicurazioni… 9
Art. 10 – Direzione dei lavori e coordinamentodella sicurezza 10
Art. 11 – Direttore di cantiere 10
Art. 12 – Subappalto 11
Art. 13– Responsabilità dell’Appaltatore… 11
Art. 13.1 – Responsabilita’ dell’Appaltatore in relazione all’esecuzione dei lavori… 11
Art. 13.2 – Difetti dei lavori… 12
Art. 13.3 – Indennizzi per perdite, furti e danni… 12
Art. 14 – Sicurezza dei lavori… 12
Art. 15 – Interpretazione dei capitolati, disegni, computi, ecc. 13
Art. 16 – Variazione ai lavori 13
Art. 17 – Sospensioni e proroghe 14
Art. 18 – Lavori in economia e nuovi prezzi 15
Art. 19 – Trattamento dei lavoratori… 15
Art. 20 – Consegna lavori, tempo di esecuzione… 16
Art. 20.1 – Consegna lavori… 16
Art. 20.2 – Inizio lavori… 16
Art. 20.3 – Tempo utile per l’esecuzione… 16
Art. 20.4 – Certificato di ultimazione dei lavori… 17
Art. 21 – Contabilita’, pagamenti,conto finale e collaudo. 17
Art. 21.1 – Contabilita’… 17
Art. 21.2 – Pagamenti… 17
Art. 21.3 – Trattenute di garanzia… 18
Art. 21.4 – Conto finale e collaudo. 18
Art. 22 – Danni di forza maggiore 19
Art. 23 – Penale per il ritardo… 19
Art. 24 – Rescissione del contratto… 19
Art. 25 – Definizione delle controversie… 19
Art. 25.1 – Xxxxx alle opere/danni causati da forza maggiore… 20
Art. 25.2 – Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento… 20
Art. 25.3 – Esecuzione d’ufficio e rescissione contrattuale… 20
Art. 25.4 – Controversie… 20
Art. 25.5 – Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilita’. 21
Art. 25.6 – Risoluzione del contratto… 21
Art. 26 – Elenco elaborati di progetto 22
Art. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione per il risanamento di componenti degradati e per l’adeguamento alle norme di sicurezza di luoghi di lavoro di cui al X.X.xx. n.81/2008 nello stabile in Firenze , Palazzo Gondi De Prat sito in Via Torta n.14 adibito a Sede della Direzione compartimentale della Toscana.
Si tratta di un immobile di pregio artistico, storico ed architettonico le cui origini risalgono al XV° secolo, vincolato ai sensi della legge 1089 del 1.06.1939 dal 3.08.1969 per decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
L’edificio e’ costituito da: un piano interrato con destinazione a sottonegozi e cantine di mq.573, il piano terra comprendente l’ingresso, un cortile, la portineria, uffici oltre a locali con destinazione commerciale e a locali tecnici di mq.787, il piano primo con locali e saloni di rappresentanza di mq. 802, il piano secondo con uffici di mq. 501, il piano terzo con uffici di mq. 208, e tre piani mezzanini con uffici e locali di servizio tra i piani principali di complessivi mq.578. La volumetria totale e’ di circa mc.14.200.
I lavori e le forniture sono dettagliatamente descritti nel Progetto esecutivo del quale il presente Capitolato fa parte ai sensi dell’art.35 del D.P.R. 554/1999 e sostanzialmente consistono in:
- riparazione e ripristino verniciatura persiane ed infisi esterni,
- verniciatura porte interne
- verniciature metalliche,
- tinteggiature interne,
- rifacimento parziale pavimenti interni dei servizi igienici,
- adeguamento sistema di apertura del portone vetrato all’interno dell’androne
- rialzamenti parapetti,
- porte tagliafuoco,
- integrazione impianto di rilevazione incendi.
Art. 2 - FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO
L'appalto e’ a corpo ai sensi dell'art. 53 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni a sara’ affidato a seguito dell'esperimento di apposita gara per pubblico incanto.
L'importo totale dei lavori oggetto dell'appalto e’ pari a nette euro 174.899.61 . Di seguito si elencano gli importi complessivi presunti per categoria di lavori.
Manutenzione immobili storici | Categoria | |
Importo totale a base d’asta | OG2 | Importo 140.000,03 |
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | OG2 | Importo 34.899,58 |
Importo totale di appalto | OG2 - Classifica I | Importo 174.899,61 |
L’incidenza percentuale delle categorie di lavoro risulta:
Categorie | Importo | % importo sul totale | % incidenza manodopera | Classifica | Categoria prevalente |
OG2Manutenzione immobili storici | 174.899,61 | 100% | 38 % | 1^ | X |
Le opere di manutenzione sono subappaltabili con le limitazioni di legge. Le opere sono a qualificazione obbligatoria come richiesto dall’art.40 del D.Lgs 163/2006 e DPR 34/2000.
La categoria prevalente e’ la OG2, la classifica dei lavori e’ la I^. L'incidenza della manodopera e’ pari al 38%.
L'importo totale dei lavori indicato precedentemente e’ comprensivo dei costi da sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni a di tutela della salute dei lavoratori, i cosiddetti "costi della sicurezza".
Tali costi, che non sono soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art.131 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ammontano ad € 34.899,58, come meglio specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, e saranno evidenziati nel bando di gara.
L'importo totale dei lavori decurtato dei costi della sicurezza sara’ pertanto l'importo netto delle opere a corpo posto a base di gara, pari a € 140.000,03.
Art. 3 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E VALIDITA’ DEI PREZZI
A seguito dell'esperimento di apposita gara, l’appalto verra’ aggiudicato al prezzo piu’ basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta, ai sensi dell'art.82, comma 2b) del X.X.xx. 163/2006 e successive modiflche ed integrazioni.
Il prezzo offerto comprende ogni e qualsiasi onere afferente l'esecuzione dell'appalto, le spese generali l'utile della Ditta, con la sola esclusione dell'IVA. Si precisa che la Stazione Appaltante escludera’ dalla gara automaticamente tutte quelle offerte che dovessero risultare anomale, dopo verifica effettuata secondo i criteri di cui all'art.86 ed art. 122 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il prezzo offerto si intende fissato dalla Ditta assuntrice in base ai calcoli di sua propria esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi indipendente da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente.
La Ditta perciò non ha ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico estimativo ed esaminare gli elaborati progettuali posti in visione e acquistabili.
Le Ditte concorrenti dovranno eseguire i necessari sopralluoghi per assumere tutti quei dati necessari per la compilazione dell’offerta. Per il fatto di partecipare alla gara la Ditta dichiara che:
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’opera con riferimento particolare al vincolo storico,artistico,architettonico esistente sull’immobile ,
- di avere accertato le condizioni, gli oneri ed i vincoli di viabilita’, di accesso, di impianto di cantiere nel centro storico,
- di avere accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti gasdotti, fognature.
L’avvenuto sopralluogo da parte della Ditta sara’ attestato da apposita dichiarazione da allegare all’offerta. La dichiarazione dovra’ essere controfirmata da un responsabile del Committente presente nell’immobile oggetto dei lavori.
La Ditta concorrente con la sottoscrizione del contratto dichiara inoltre di aver valutato gli oneri della sicurezza e di accettarli quale adeguato compenso in relazione al piano allegato al contratto stesso.
Le quantita’ del Computo Metrico, indicate per determinare l'importo dei lavori a corpo, non potranno subire variazioni anche nel caso di diverse misurazioni verificate in corso d'opera.
La revisione dei prezzi e’ espressamente esclusa ai sensi dell'art.133 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto I'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto senza pretendere sovrapprezzi di nessun genere anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavori non contemplate nelle voci del computo metrico estimativo, si procedera’ alla promozione di nuovi prezzi con le modalita’ stabilite dal regolamento in materia di LL.PP. Il Preziario di riferimento e’ quello dei LL.PP. della Regione Toscana al quale si applichera’ lo stesso sconto offerto dalla Ditta sulla base d’asta.
Si sottolinea che i lavori sono da eseguirsi in costanza d'uso dell’ edificio da parte dei dipendenti dell’Istituto e pertanto dovranno essere messe in atto tutte le misure per eliminare i pericoli ed i disagi che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori stessi.
Le modalita’ dell'appalto saranno stabilite nel bando di gara, in conformita’ alle disposizioni vigenti al momento della gara stessa.
Art. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto:
a) il Capitolato generale delle opere pubbliche,
b) il presente Capitolato speciale di appalto,
d) n.5 grafici progettuali ,
f) l’Elenco dei prezzi unitari,
g) il Computo metrico estimativo,
h) il Piano di coordinamento della sicurezza,
i) n.1 grafico progettuale relativo al Piano di coordinamento della sicurezza,
l) il Cronoprogramma.
I rapporti contrattuali tra l'Appaltatore e la Committente saranno regolati esclusivamente dai documenti sopra elencati, rinunciando sin d'ora l'Appaltatore ad invocare a proprio favore qualsiasi clausola stampata possa figurare nei suoi preventivi, conferme d'ordine, bollette di spedizione, fatture od altro.
Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Si applicano, per quanto non disciplinato diversamente, il Capitolato Generale per gli Appalti di OO.PP. approvato con D.M. n.145 del 19/04/2000 a successive modifiche ed aggiornamenti, nonche’ tutte le leggi ed i regolamenti in vigore inerenti la direzione, la contabilita’ ed il collaudo dei lavori eseguiti per conto dello Stato, che l'Impresa dichiara di conoscere perfettamente, tra cui il Codice degli appalti pubblici di cui al X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed aggiornamenti ( D.lgs. 113/2007), il Regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 21/12/1999 e successive modifiche ed aggiornamenti, la Legge n.55 del 19/03/1990 e successive modifiche ed aggiornamenti, il Regolamento di Amministrazione a Contabilita’ dell'INPDAP, nonche’ tutte le disposizioni vigenti in materia di OO.PP. e di opere edilizie in generale, D.P.R. n°380/2001 (T.U. dell'edilizia), e le leggi ed i regolamenti vigenti nella Xxxxxxx Xxxxxxx ( Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx sui contratti pubblici n.38 del 13.07.2007) e nel Comune di Firenze, anche se emanati durante il corso dei lavori.
Inoltre nel corso dell'appalto dovranno essere osservate tutte le leggi ed i regolamenti in vigore riguardanti l'edilizia, ed in particolare quella vincolata di cui alla legge 1089 del 1.06.1939 , X.X.xx. 490/1999, X.X.xx. 30/2004, X.X.xx. 42/2004, quelli concernenti la sicurezza degli impianti, la prevenzione degli incendi, la tutela della salute a della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tutte le norme CEI, UNI, nonche’ tutte le norme a carattere regionale, provinciale e comunale riguardanti i lavori in oggetto, tutte norme the l'Impresa dichiara di conoscere perfettamente, tra le quali si citano, in via indicativa e non esaustiva, D.M. 22.01.2008 n.37, il D.L.vo n°81/2008, il D.M. 16/02/1982, la Legge n°818/1984, il D.P.R. n° 37/1998, il D.M. 10.03.1998, norme Uni 9795, la Legge n°186/1968, il D.P.R. n°547/1955, il D.M. n°587/1987, il D.P.R. n°162/1999, il D.M. 1/2/1986,
la norma CEI 64-8, la Legge n°457/1978, la Legge n°662/1996.
Art. 6 - OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL’ APPALTATORE
La Ditta Appaltatrice:
- e’ piena ed unica responsablle, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati alle persone (dipendenti della Ditta, dipendenti dell'INPDAP, addetti di altre Ditte operanti nell’immobile), ed alle cose a causa dei lavori;
- e’ piena ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati all’ edificio, ai suoi componenti ed agli arredi dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, oppure ad impropria modalita’ di esecuzione dei lavori;
-e’ tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina in cantiere;
-dovra’ provvedere agli eventuali lavori provvisori (ad esempio allacciamenti ed installazioni temporanee) ordinati dalla D.L., senza pretendere per questo alcun compenso o indennizzo ulteriore;
-dovra’ presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo dei lavori, redatto in forma dettagliata ed analitica, di cui all'art. 45 comma 10 del D.P.R. n° 554/1999;
- aggiorna gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori, provvedendo alla redazione degli elaborati finali "as built" degli impianti;
- rilascera’, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la prescritta dichiarazione di conformita’ di cui al DM 22.01.2008 n.37 per ciascuno degli impianti realizzati su modello conforme a quello approvato con il decreto, corredata degli allegati prescritti, che comprendera’ in particolare il controllo dell'impianto realizzato ai fini della sicurezza e della funzionalita’ nonche’ l'esecuzione, con esito positivo, delle verifiche richieste dalle norme;
-sono a carico della Ditta tutti gli oneri attinenti alla realizzazione, all'uso ed alla rimozione delle opere provvisionali stesse nonche’ al ripristino, ove necessario, delle parti del fabbricato o dei suoi componenti modificate o comunque manomesse a causa della costruzione e dell'uso delle opere provvisionali;
-dovra’ effettuare tutti i necessari accertamenti ed ispezioni sull'edificio e sulle sue strutture portanti, in relazione alla realizzazione delle opere provvisionali o alla organizzazione del cantiere o per qualunque altro motivo che dovesse verificarsi: ogni eventuale conseguenza negativa derivante da superficialita’, incuria o errore ricadra’ sulla Ditta, restandone totalmente sollevato l’Istituto proprietario;
- fornira’ l’assistenza al collaudo mediante fornitura a sue spese della manodopera e dei mezzi richiesti dal Collaudatore;
-dovra’ provvedere:
• al sollevamento in alto ed al trasporto fino sul luogo di installazione dei materiali da impiegare ed al calo in basso ed al trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, nonche’ alle spese in qualunque modo connesse allo smaltimento;
• deposito e stoccaggio dei rifiuti servendosi di appositi contenito riposizionati in luoghi tali da evitare fastidi; tali contenitori dovranno essere periodicamente svuotati ed i materiali trasportati alle discariche autorizzate,
• ad ogni e qualsiasi onere relativo all'assistenza muraria (apertura e chiusura tracce, ecc.), alla sistemazione di rivestimenti pavimenti ed intonaci, alla ripresa di tinteggiature e verniciature per ogni e qualsiasi parte dell’ edificio in qualunque modo interessata dai lavori oggetto dell'appalto;
• alla realizzazione di adeguata campionatura per ciascuna delle voci di lavoro, da sottoporre all'approvazione della D.L. prima dell'esecuzione delle opere e prima dell'approvvigionamento dei materiali;
• all'ordinato allestimento del cantiere nel rispetto delle norme vigenti, curando di arrecare il minor disagio possibile ai terzi in genere;
• alle misure di adeguamentto del cantiere in osservanza del D.L.vo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni fino al D.L.vo 9.04.2008 n.81;
• alla f.p.o. del cartello di cantiere, delle dimensioni e con le diciture che saranno stabilite dal Committente;
• all'adozione di tutte le cautele ed all'approntamento di tutte le opere necessarie nell'allestimento del cantiere a nella condotta dei lavori per allontanare il pericolo dalle persone (sia lavoratori che utenti) nonche’ per evitare danni ai beni pubblici e privati anche in considerazione del fatto che i lavori si svolgeranno in costanza d'uso dell’ immobile da parte dei dipendenti Inpdap e degli utenti;
• alla pulizia quotidiana degli spazi esterni ed interni interessati dai lavori durante la loro esecuzione curando il sollecito allontanamento ed il trasporto a rifiuto di ogni materiale di risulta, che non dovra’ restare giacente presso il fabbricato per un periodo di tempo maggiore di un giorno;
• al sollecito e completo sgombero dei materiali e dei mezzi d'opera ed alla perfetta pulizia dei luoghi entro il termine di sette giorni dall'ultimazione del lavori;
• a tutti gli oneri di spostamento a di ricollocazione in posto del mobilio dei locali e delle parti esterne che saranno comunque interessate dai lavori; al riguardo si precisa che non saranno in alcun modo accolte richieste di maggiori compensi derivanti dalla necessita’ di eseguire i lavori in costanza d'uso dei locali da parte dei dipendenti : ogni e qualsiasi onere derivante da questa circostanza si intende a completo carico dell'Impresa che, nel proprio interesse, se lo riterra’ necessario, potra’ preventivamente concordare caso per caso le modalita’ ed i tempi di esecuzione con il Direttore dei Lavori e con i dipendenti stessi, tenendo conto anche delle esigenze di questi ultimi;
• alle spese relative a : redazione e presentazione dell’offerta, le spese di contratto e degli eventuali atti aggiuntivi (tasse di registro, bolli, ecc..), le spese per i documenti ed i grafici da presentare al Committente ed al Collaudatore, le spese per l’occupazione di suolo pubblico e per l’ingresso al centro storico per tutta la durata effettiva dei lavori .
Si sottolinea che l'Appaltatore e’ obbligato, senza alcun ulteriore compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti l'edilizia, l'igiene e la sicurezza.
E' in facolta’ della Stazione Appaltante ordinare all'Appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, nel qual caso l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 20% a titolo di spese generali, xxxx’ detratto dai certificati di pagamento. Si sottolinea che, poiche’ le opere oggetto dell'appalto sono da eseguirsi in costanza d'uso degli edifici da parte dei dipendenti, I'Impresa adottera’ tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone, e delle cose e condurra’ i lavori in modo da non arrecare alcun disturbo. Inoltre I'Impresa dovra’ mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza da furti o comunque da intrusione di estranei che potrebbero verificarsi per la presenza del cantiere. Si specifica che il personale dell'Impresa che eseguira’ il lavoro dovra’ essere di gradimento dell'Istituto e, in caso di comportamento irregolare o non corretto, xxxx’ sollecitamente sostituito.
Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA
La stipula del contralto avverra’ con le modalita’ stabilite nel bando a gara. Al momento della stipula xxxx’ versata la cauzione, il cui importo e’ stabilito di seguito.
Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni rimane stabilito che sono a completo onere dell’Appaltatore le seguenti cauzioni e polizze assicurative.
Art.8.1 - CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPARE ALLA GARA
L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa: tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
Detta cauzione, di validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere altresì corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto, qualora l’offerente risultasse l’aggiudicatario (art. 100 comma 2 DPR 554/99).
Art.8.2 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull’importo contrattuale pari al 10% . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria .
Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione, così come sopra prestata, resterà vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato (art. 101 c.1 DPR 554/99) e sarà incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 9 - ASSICURAZIONI
La Ditta dovra' stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) polizze assicurative (art. 103 DPR 554) con massimali ed a condizioni ritenute soddisfacenti dalla Committente (comunque massimali non inferiori a
500.000 Euro).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 103 c.3 DPR 554/99).
Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (art. 103 c.4 DPR 554/99).
La polizza deve coprire tutti i rischi tra cui:
a) danni a persone e cose di terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprieta' dell'Appaltatore o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione,
b) danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori,
c) danni alle opere di xxxxx nelle quali si eseguono i lavori,
d) danni alle cose di terzi trovantisi negli ambienti ove si eseguono i lavori,
e) danni materiali alle condutture ed agli impianti ,
f) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonche' ai veicoli in genere di terzi o dipendenti trovantisi nel cantiere o sulla via pubblica,
g) danni a persone e cose di terzi, conseguenti alla circolazione di veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di responsabilita' civile per i quali, in conformita' alle Leggi vigenti e' obbligatoria l'assicurazione,
h) danni a cose in consegna o custodia ovvero a cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate,
i) danni o perdita parziale o totale delle attrezzature usate per l'esecuzione dei lavori con massimale stabilito in relazione al valore delle attrezzature stesse,
l) danni per viaggi da effettuare con qualsiasi mezzo dal personale dipendente,
m) danni per responsabilita' civile verso terzi, conduzione autoveicoli, per danni a cose e/o persone causati dagli autoveicoli in cantiere. Tale assicurazione deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di:
- incendio e scoppio dei veicoli e/o delle cose da essi trasportate,
- operazioni di carico e scarico degli stessi autoveicoli di proprieta' e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore e/o dai fornitori e/o subappaltatori,
n) danni per perdita dei lavori eseguiti dall'Appaltatore.
Nelle polizze assicurative dovranno inoltre essere inserite le seguenti clausole:
- fra le parti contraenti viene convenuto che, oltre alla Direzione dei Lavori, anche la Committente, la eventuale mandataria ed i loro dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la presente polizza,
- che la copertura e' valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge,
- che nella dizione "autoveicoli" si intendono compresi le autovetture, gli automezzi per trasporto merci e/o persone, i trattori, i rimorchi, le attrezzature di lavoro semoventi (autogru, pale meccaniche, ruspe, rulli compressori, carrelli elevatori, ecc.) e quant'altro che, dotato di ruote o cingoli, e' spostabile per attitudine propria o per traino.
In ogni caso le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilita' dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle Leggi; pertanto l'Appaltatore rispondera' in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.
Art. 10- DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
I lavori saranno diretti da un Tecnico nominato dalla Stazione Appaltante il quale assumera’ la figura di Direttore dei Lavori, eventualmente coadiuvato da uno o piu’ Assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere. II Direttore dei Lavori, tra l'altro, cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita’ al Contratto, ha la specifica responsabilita’ dell'accettazione dei materiali, effettua la contabilita’ del lavori di cui al Titolo IX del D.P.R. n°554/1999, verifica l'avvenuto corretto adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi posti in capo all'Appaltatore.
Prima di dar corso alla esecuzione dei lavori, la Ditta dovra’ sottoporre all’esame ed all’approvazione del Direttore dei lavori i disegni particolareggiati predisposti per tutte le opere, manufatti e forniture, nonche’ le campionature relative alle forniture. I costi di disegni e delle campionature dovranno essere sopportati dalla Ditta appaltatrice.
Resta inteso che i lavori potranno iniziare solo dopo la consegna di quanto sopra e relativa approvazione scritta da parte della D.L. o Committente.
Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente ne’ la D.L. ne’ la Committente sulla buona esecuzione dei lavori, sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d’opera e finale, la cui responsabilita’ resta completamente a carico dell’Impresa.
La Ditta dovra’ tenere conto nella programmazione delle forniture e delle opere che la Direzione dei lavori ha pieno diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e sui campioni e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire motivo alcuno di ritardo.
La Stazione Appaltante nominera’ altresi’ un Tecnico quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il quale, tra l'altro, assicura l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza, adeguando questi ultimi all'andamento del lavori.
Ove la Ditta ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, dovra’ redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori o, se necessario, anche in corso d'opera, una proposta di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione; in quanto Datore di Lavoro dovra’ predisporre e consegnare all'Istituto committente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), da considerare quale piano di complemento e di dettaglio del P.S.C. per quanto attiene le scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilita’ nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si ricorda che il Direttore Tecnico del Cantiere (per I'Appaltatore) ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (per il Committente), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 11 – DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore all’atto della firma del contratto dovra’ nominare il Responsabile di cantiere ed il Direttore tecnico di cantiere. L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti. Detti rappresentanti dovranno essere in possesso dei requisiti di legge , essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. Qualora il Committente o la D.L. ritengangano che detti rappresentanti non possiedano tutti i necessari requisiti, potranno esigerne la sostituzione. I rappresentanti dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori.
Art 12 - SUBAPPALTO
E' ammesso ai sensi dell'art.18 della L.55/1990 a dell'art.118 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
Si sottolinea che, all'atto dell'offerta, le Ditte sono tenute ad indicare le opere che intendono subappaltare, segnalando i subappaltatori in possesso dei requisiti di legge candidati ad eseguire tali lavori.
La mancata applicazione di tali disposizioni non rendera’ accettabili richieste successive di subappalto. Anche nel caso di subappalto, I'Impresa aggiudicataria dei lavori resta comunque la sola ed unica responsabile dell'esecuzione dei lavori stessi nei confronti dell'INPDAP.
Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge 55/1990, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già subappaltate.
Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista.
E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di cottimisti o subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, come disposto dall'art. 18, comma 3 bis della legge 55/90 e successive modificazioni.
L'Appaltatore deve stipulare il contratto di subappalto per iscritto, facendo assumere al subappaltatore gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel presente Capitolato, trasmettendone una copia al Committente prima dell’inizio dei lavori.
In ogni contratto di subappalto deve essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo; l'Appaltatore è obbligato ad avvalersene non appena la Committente rilevi per iscritto l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei lavori subappaltati.
Per il completo elenco degli adempimenti a carico dell’Appaltatore si rimanda all’art. 18 sopramenzionato ed art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni.
Non sono considerati subappalti:
▪ i noleggi di macchine e mezzi d’opera funzionanti con personale dell’Appaltatore (art. 18, c. 12, L. 55/1990);
▪ il trasporto che non preveda l’impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell’Appaltatore;
▪ la fornitura di materiali, macchinari, componenti di impianti.
È fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369).
Per le infrazioni di cui al presente articolo, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL APPALTATORE
Art.13.1 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore assume piena ed incondizionata responsabilità per l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte e in particolare modo che gli stessi rispondano, in ogni loro parte, agli scopi per i quali sono destinati ed alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e del contratto. In particolare tutti i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità, ben proporzionati per dimensione e quantità, e di caratteristiche appropriate allo scopo cui devono assolvere. La Committente si riserva la facoltà di rifiutare quei macchinari o loro parti che non fossero idonee o non rispondenti per qualità, lavorazione od altri difetti, anche non gravi, all'impiego che ne deve essere fatto.
Responsabilità circa la piena conoscenza delle norme, regolamenti e leggi che governano, o vengono normalmente osservati, nella realizzazione dei lavori in oggetto, in modo da fornire i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte ed a Norma in ogni loro parte.
Art.13.2 - DIFETTI DEI LAVORI
Qualora durante i lavori o durante il collaudo provvisorio o definitivo, si manifestassero delle deficienze, la Committente avrà il diritto di sospendere il pagamento,anche delle quote scadute e non ancora versate, fino che le deficienze non siano state totalmente eliminate. Inoltre, ove i difetti non vengano eliminati con piena soddisfazione della Committente, la Committente stessa potrà sostituirsi all'Appaltatore per la riparazione, il completamento e la messa in efficienza dei lavori a tutte spese dell'Appaltatore.
Art. 13.3 - INDENNIZZI PER PERDITE, FURTI E DANNI
Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. In nessun caso verranno riconosciuti all'Appaltatore risarcimenti per quanto riguarda furti, perdite, avarie sia di materiali che di attrezzi, danni provocati ad opere, installazioni, materiali ed attrezzi. Ogni danno, ivi compreso il ripristino di opere, sia esso determinato da negligenza ed imperizia del proprio personale che da qualunque altra causa riconducibile all’Appaltatore resterà a totale carico di quest’ultimo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art.14 - SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto ed al contratto di appalto(di cui all’ art. 100 del D.Leg.vo 9 aprile 2008, n.81) nonché il Piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. È altresì previsto che prima della data dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze,
mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del X.X.xx 9 aprile 2008, n.81: - consegnare prima dell’inizio dei lavori il Piano di sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che a loro volta trasmetterranno all’appaltatore il proprio Piano operativo di sicurezza per l’inoltro successivo al Coordinatore della sicurezza in esecuzione, -consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi ( redatto ai sensi dell’art. 28del predetto X.Xxx.vo 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Xxx.vo 81/2008 in cui si colloca l’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione ed a tale scopo dovrà produrre attestazione che i lavoratori sono stati adeguatamente informati ed istruiti.
Art.15 - INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI, DISEGNI, COMPUTI, ECC.
Qualora risultassero discordanze tra gli elaborati di progetto e le prescrizioni del Capitolato di appalto e se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e non nel Computo metrico estimativo oppure viceversa, dovrà essere valutata la condizione più onerosa, lasciando alla insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Si fa presente inoltre che le quantità dei materiali riportate nel computo metrico sono puramente indicative, pertanto la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa circa eventuali deficienze riscontrate dopo l'aggiudicazione.
La Ditta dovrà segnalare le eventuali deficienze riscontrate in fase di offerta, fermo restando il prezzo a corpo offerto.
Art. 16- VARIAZIONI DEI LAVORI
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta’ di introdurre nelle opere , all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra’ opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, in ottemperanza al d.Lgs. 163 del 2006.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
Allorche’ durante l’esecuzione delle opere si verifichi uno dei motivi di cui all'art. 132 X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, I'INPDAP ha la facolta’ di ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante e Suppletiva, che xxxx’ redatta dal Direttore dei Lavori in conformita’ alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell"appalto (il cosiddetto "quinto d'obbligo") alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che percio’ spetti indennita’ alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, la Ditta Appaltatrice puo’ recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.
In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantita’ di Contratto, la Ditta non potra’ avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile.
Per le quantita’ di opere appaltate eccedenti il suddetto 20% o per eventuali lavori del tutto nuovi, dei quali risulti l'opportunita’ in seguito a verifiche, controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera, sempre nell'esclusiva convenienza dell'Istituto e a suo insindacabile giudizio, si procedera’ alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dal Preziario della Regione Toscana, riferiti al periodo di aggiudicazione del lavori, con l'avvertenza che il compenso riconosciuto per i nuovi lavori xxxx’ comunque assoggettato al ribasso d'asta dell'offerta.
Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal D.L. i quali, senza modificare la sostanza delle opere oggetto dell'appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 10 per cento di quello appaltato per la corrispondente categoria di lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista in contratto per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalita’, sempreche’ non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento del contratto, ed il cui importo, comunque non superiore al 5% dell'importo originario di contratto, trovi adeguata copertura nella somma gia’ stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario di contralto per i motivi indicati al comma 4 dell'art. 132 del X.X.xx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto procedera’ alla risoluzione del contratto stesso e indira’ una nuova gara. In caso di risoluzione del contralto, si applichera’ quanto disposto dal comma 5 del citato articolo 132.
In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa, oltre quanto previsto in contratto, potra’ essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. Il mancato rispetto di tale disposizione non da’ diritto al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino a carico dell’Appaltatore secondo le indicazione del Direttore dei lavori.
L'Istituto si riserva infine la facolta’ di far eseguire in economia eventuali opere non previste in contratto, per le quali l'Appaltatore fornira’ la manodopera ed i mezzi necessari.
Art. 17 - SOSPENSIONI E PROROGHE
Quando circostanze speciali impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, in accordo con la Committente, avrà la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a riprenderli appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori od alla mancata disposizione di ripresa da parte della stazione appaltante devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa lavori.
L’inserimento delle riserve per la mancata ripresa può avvenire soltanto dopo che vi é stata una preventiva comunicazione scritta di diffida alla stazione appaltante.
Si fa presente che qualora la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore detta sospensione non dà diritto alcuno allo slittamento della scadenza contrattuale che rimane invariata. Fra i motivi di cause attribuibili all’Appaltatore vi é la mancata realizzazione di tutte le misure per la sicurezza e l’igiene del lavoro e la mancata osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali relative ai lavoratori e subappaltatori. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, neppure per la sorveglianza dell’intero cantiere.
Le gravi o ripetute violazioni di quanto prescritto, previa formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del contratto . Qualora, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroga con domanda motivata che dovrà pervenire alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La proroga sarà concessa a insindacabile giudizio della Committente. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.
Art. 18- LAVORI IN ECONOMIA E NUOVI PREZZI
Eventuali lavori in economia dovranno essere autorizzati di volta in volta e solo con ordine scritto della D.L.. I lavori eseguiti senza tale ordine scritto non verranno riconosciuti.
Le prestazioni in economia, che dovranno considerarsi eccezionali, che dovessero essere richieste in corso d'opera, dovranno essere valutate nel modo seguente:
- voci previste nel computo od elenco xxxxxx
Per materiali ed opere previsti nel computo metrico od elenco prezzi, si adotterà il prezzo ivi indicato ribassato.
- voci non previste nel computo od elenco prezzi
Per le prestazioni di semplice mano d'opera o materiali non previsti nel computo si valuterà:
- per la mano d'opera si pagheranno le ore e le mezze ore di lavoro effettivo eseguito dagli operai, applicando le paghe orarie ricavate dalle tabelle del Bollettino Ingegneri della provincia di Firenze, in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara,
- i materiali si pagheranno ai prezzi unitari ricavati dal Preziario della Regione Toscana in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, applicando il ribasso d’asta offerto,
- per la fornitura dei materiali eventualmente non compresi nel Preziario, si farà riferimento ai prezzi di mercato stabiliti in contraddittorio tra le parti.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavorI e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
L’Impresa appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali, cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi
precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell’art. 113, comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m. e i., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio. Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del lavoro. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
Art. 20 - CONSEGNA LAVORI, TEMPO DI ESECUZIONE Art. 20.1 - CONSEGNA LAVORI
La consegna dei lavori alla Ditta aggiudicataria avverrà entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tramite apposito verbale. La consegna dei lavori potrà avvenire anche dopo l’aggiudicazione definitiva in attesa della stipula del contratto. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
Art. 20.2 - INIZIO LAVORI
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Prima della consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data del verbale di consegna.
Dopo il ventesimo giorno si applicherà una penale di Euro 100 (cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Raggiunti i 40 giorni di ritardo la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di danni.
Art. 20.3 -TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori dovranno essere ultimati entro 175 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo necessario per l’accantieramento e la realizzazione di ogni impianto del cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori. La Committente si
riserva la facoltà di far eseguire il lavoro in diverse riprese. Xxx' non potrà costituire pretesto per richiesta, da parte della Ditta, di maggiorazione dei prezzi convenuti o di compensi o indennizzi di sorta.
Art. 20.4 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Appena compiuti i lavori, la Ditta ne dara’ avviso scritto al D.L. che provvedera’ ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa, compilando quindi il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Vi saranno elencate le eventuali piccole manchevolezze, non incidenti sull'uso a sulla funzionalita’ dei lavori, e xxxx’ indicato il termine temporale entro il quale l'Impresa dovra’ provvedere ad eliminarle.
Art. 21 - CONTABILITÀ, PAGAMENTI, CONTO FINALE E COLLAUDO Art. 21.1 - CONTABILITA’
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della normativa vigente, sulla base delle aliquote percentuali applicate al prezzo di ciascuna lavorazione; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
A titolo esemplificativo, di seguito si riporta il criterio per la contabilizzazione delle opere a corpo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Riferimenti | Lavori | |||||||
Data | n. | Codice | Descrizione della voce | Prezzo voce a corpo | % eseguita | % avanzamento | % oneri sicurezza | |
Descrizione delle singole colonne:
1. data di esecuzione della prestazione
2. numero progressivo
3. codice della partita contabile
4. descrizione della lavorazione
5. prezzo della lavorazione a corpo
6. percentuale eseguita alla data relativa
7. percentuale di avanzamento della partita contabile ottenuta mediante il prodotto delle percentuali riportate nelle colonne 5 e 6
8. percentuale oneri della sicurezza.
Art. 21.2 – PAGAMENTI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori. I lavori contabilizzati saranno esclusivamente
relativi ad opere realizzate. Resta comunque inteso che non verranno conteggiati ai fini dello stato di avanzamento, nè materiali posti a piè d'opera, nè materiali immagazzinati ovunque.
II Responsabile Unico del Procedimento, entro 45 gionni dalla emissione di ogni S.A.L. e sulla base di questo, rilascera’ apposito Certificato di pagamento inviandolo alla Stazione Appaltante per l'emissione del relativo mandato, che dovra’ avvenire entro 30 giomi dalla data di emissione del suddetto Certificato. Dell'emissione di ogni Certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare formale comunicazione agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 21.3 - TRATTENUTE Xx XXXXXXXX
Su ciascuno stato di avanzamento lavori xxxx’ trattenuto lo 0.5% previsto per legge a garanzia degli adempimenti assicurativi. Le ritenute saranno svincolate soltanto dopo l'approvazione del Collaudo da parte dell'Istituto, previa liberatoria rilasciata, a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, dagli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Art.21.4 - CONTO FINALE E COLLAUDO
Entro un mese dal Certificato di ultimazione dei lavori, e comunque soltanto dopo che la ditta Appaltatrice avra’ provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla predisposizione ed al deposito presso gli Enti competenti della Dichiarazione di Conformita’ di cui al D.M. 22.01.2008 n.37, meglio specificati nell'art. 6, il D.L. compilera’ il conto finale delle opere accompagnandolo con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e’ stata soggetta, allegando la relativa documentazione tecnico-contabile ed aggiungendo tutte le notizie utili per il collaudo, ai sensi dell'art.173 del D.P.R. n°554/1999.
II Responsabile Unico del Procedimento provvedera’ a far sottoscrivere per accettazione il suddetto conto finale alla Ditta Appaltatrice. Nel caso di firma con riserva, la Ditta dovra’ riportare in calce al conto finale tutte le eventuali riserve gia’ iscritte sul registro di contabilita’. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Successivamente il R.U.P. redigera’ la propria relazione finale, allegando la relativa documentazione tecnico-amministrativa-contabile, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n°554/1999.
Il collaudo delle opere xxxx’ affidato ad un Tecnico nominato dall'Istituto, xxxx’ eseguito in conformita’ al Titolo XII del D.P.R. n° 554/1999, dovra’ avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente e dovra’ accertare, con le modalita’ previste dalle norme, che i lavori e gli impianti, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalita’, siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e del Contratto e perfettamente rispondenti a quanto precisato nel Capitolato d'Appalto ed alla regola dell'arte, assumendo le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti.
II collaudo dovra’ altresi’ verificare che i dati risultanti dalla contabilita’ e dai documenti giustificativi corrispondano pienamente fra loro e con le risultanze di fatto.
Ultimate le operazioni di collaudo, il Collaudatore emettera’ il Certificato di Collaudo di cui all'art. 199 del D.P.R. n° 554/1999. II Certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
L'Istituto provvedera’ al pagamento della rata di saldo, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte della Ditta, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 205 del D.P.R. n° 554/1999.
Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per le quali l'appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di entità eccezionale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danno od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite a libretto.
Art.23 - PENALE PER IL RITARDO
La Stazione appaltante o la D.L. avranno la facolta’ di applicare alla Ditta delle penali a seguito di ritardo nella ultimazione dei lavori (salvo il caso non imputabile all’Appaltatore) pari a 0,3 % (zero virgola tre per cento) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo a partire dalla data di ultimazione lavori fissata. Saranno inoltre addebitate le spese di assistenza e direzione lavori per i giorni di ritardo. L’ammontare delle spese e delle penali saranno dedotte dal conto finale. Complessivamente la penale pecuniaria non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, raggiunto il cui importo il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Si fa presente che nessun ritardo nell'esecuzione e consegna degli impianti potrà essere giustificato per le eventuali difficoltà che l'Impresa dovesse incontrare per l'approvvigionamento dei materiali ed il loro trasporto, difficoltà che non potranno essere considerate come causa di forza maggiore.
Art. 24 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
In caso di rescissione del contratto per negligenza o inadempienza contrattuale dell'Impresa la fornitura dei materiali verrà compensata in base ai prezzi unitari dell'elenco allegato all'ordine valutando:
- i materiali in opera per l'intero,
- i materiali a piè d'opera per il 60% della cifra riportata.
I materiali non compresi nell'elenco verranno rimborsati sulla base delle fatture di acquisto che la Ditta avrà l'obbligo di presentare .
La Ditta dovrà inoltre rimborsare alla Committente i danni che ne derivassero.
Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 163/2006.
Art.25.1 - DANNI ALLE OPERE / DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne fa denuncia all’Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell’avvenimento I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra . Il compenso per la riparazione dei danni è definito dalla normativa. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Art.25.2-SCIOGLIMENTODEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l’Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Art.25.3 - ESECUZIONE D’UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE
Quando, per negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Appaltatore compromette la buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d’ufficio i lavori in danno dell’Appaltatore; eventualmente potrà dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all’Appaltatore. Nel caso di frode dell’Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l’Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni dei piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.
Art.25.4 – CONTROVERSIE
Risoluzione amministrativa
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte a seguito del Contratto di Appalto tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, si provvederà in via amministrativa a norma del titolo X del regolamento generale degli appalti DPR 554/99.
Giudice ordinario
Tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione dei lavori che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudice ordinario del foro competente (Firenze).
Art. 25.5 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ
Le eccezioni e le riserve dell’Appaltatore sul registro della contabilità saranno regolate in accordo al DPR 554/99 art.165. In particolare:
1) il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
2) nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
3) se l'Appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda;
4) il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare;
5) nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
6) ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilità, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilità definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art.25.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, previa diffida senza bisogno di intervento del Magistrato, nei seguenti casi:
1) frode della esecuzione delle opere,
2) manifesta incapacità nell'esecuzione delle opere appaltate,
3) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,la sicurezza sul lavoro,
4) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto,
5) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e , nel caso di presenza di piu’ imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro,
6) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione,
7) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo,
8) inadempimento alle disposizioni della Direzioni lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori,
9) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera nei termini previsti dal contratto,
10) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dei casi non espressamente consentiti dal presente Capitolato,
In tali casi di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, salvo il suo diritto ad un compenso parziale o totale per i lavori fino a quel momento eseguiti.
Art. 26 - ELENCO ELABORATI DI PROGETTO
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati del progetto esecutivo. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
ELENCO PREZZI UNITARI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV.1 - PIANTE PIANI INTERRATO – TERRA – AMMEZZATO T/1° TAV.2 - PIANTE PIANI PRIMO –AMMEZZATO 1°/ 2° - SECONDO TAV.3 - PIANTE PIANI AMMEZZATO 2°/3° - TERZO - COPERTURA TAV.4 – PROSPETTI - SEZIONI
TAV.5 – PARTICOLARI RINGHIERE IN FERRO E LEGNO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
TAV. 1/S PLANIMETRIA GENERALE
TAV. 2/S CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI TAV. 3/S DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIANO DI MANUTENZIONE
I PROGETTISTI
Arch Xxxxxx Xxxxx Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx