Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA, ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO XXXXXX - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA, PER IL SUPPORTO A TESI DI LAUREA E BORSE DI RICERCA FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI METODI ALTERNATIVI ALL'UTILIZZO DI ANIMALI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 TER DELLA L.R. 20/2002 E S.M. E DELL’ART 15 della L.241/91 E SS.MM.II..
Richiamata la delibera di Giunta n. 250 del 28/2/2022
TRA
la Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito indicata come Regione), con sede a Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, codice fiscale n. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, domiciliato – per la carica – in Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx,
E
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede a Bologna in via Zamboni n. 33 - rappresentata dal Rettore Xxxxxxxx Xxxxxx, ivi domiciliato per la carica,
l'Università degli Studi di Parma – con sede a Parma in Via Università n. 12 - rappresentata dal Rettore Xxxxx Xxxxxx, ivi domiciliato per la carica,
E
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx con sede a Modena, via Università n. 4 - rappresentata dal Rettore Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, ivi domiciliato per la carica,
E
l’Università degli Studi di Ferrara con sede a Ferrara, via Via Xxxxxxxx Xxxxxxx 35 - rappresentata dal Rettore Xxxxx Xxxxxxxxxx, ivi domiciliato per la carica,
PREMESSO CHE:
− la Regione con l’approvazione della L.R. 1° agosto 2002, n. 20 ha inteso promuovere la tutela degli animali dall’utilizzo a fini alternative e a tal fine promuove specifici accordi con le Università e gli Istituti scientifici;
1. il "Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Animale" istituito ai sensi dell’art 1 comma 2 ter della L.R. 20/2002, ha raccomandato, per l’anno 2021, la promozione di azioni rivolte a giovani studenti e neolaureati, impegnati in attività di studio e ricerca con metodi alternativi all’utilizzo di animali;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto e finalità dell’Accordo
La Regione e l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, l’Università degli Studi di Ferrara collaborano per favorire, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, lo sviluppo di metodologie alternative all’uso di animali vivi nella ricerca scientifica e nell’applicazione della didattica.
Art. 2 - Obblighi della Regione
La Regione si impegna a promuovere uno o più avvisi di selezione pubblica, finalizzati all’attribuzione di:
a) Premi di laurea del valore unitario di 1.000,00 € per un massimo di dieci tesi di laurea magistrale realizzate da laureati nelle Università della regione Xxxxxx-Romagna negli a.a. 2019/2021
– 2020/2021 – 2021/2022 improntate alle metodologie di Reduction e Refinement nonché di ricerca alternativa all’utilizzo di animali;
b) Borse di studio del valore unitario di 15.000,00 € per neolaureati da non più di 2 anni dalla scadenza dell’avviso di selezione, che collaborano con i Dipartimenti universitari della regione alla realizzazione di progetti di ricerca – di durata annuale - attuati con metodi alternativi alla sperimentazione animale ai sensi dell’art. 1, comma 2 ter della L.R. 20/2002 e s.m.;
I criteri di selezione, relativi ai precedenti punti a) e b), saranno definiti dal "Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Animale" istituito ai sensi della L.R. 20/2002 e approvati, con proprio atto, dal Responsabile del competente Servizio regionale.
Le attività di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, composta da:
- Presidente: Responsabile Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione o suo delegato;
- 2 referenti Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione
Animale" istituito ai sensi dell’art 1 comma 2 ter della L.R.
20/2002;
- 1 referente del Centro di riferimento per la promozione e il coordinamento dei metodi alternativi dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e Xxxxxx- Romagna;
- 1 referente del Ministero o altro Ente competente esterno al territorio regionale.
La Regione assume a proprio carico l’onere finanziario per quanto stabilito dal presente articolo, per il costo complessivo massimo di € 100.000,00, riconoscendo, a seguito dell’espletamento delle procedure selettive e dell’assegnazione delle premialità sopra descritte, le necessarie risorse alle Università della Regione per la liquidazione delle provvidenze assegnate ai beneficiari.
Art. 3 - Obbligo di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna dell'Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx e dell’Università degli Studi di Xxxxxxx
Xxxx Mater Studiorum – Università di Bologna e le Università degli Studi di Parma, Modena e Reggio Xxxxxx e Ferrara, tenuto conto della graduatoria espressa dalla commissione di cui all’art 2, si impegnano a:
- gestire e liquidare ai laureati e neolaureati iscritti ai rispettivi atenei e selezionati in graduatoria, le provvidenze di cui all’art. 2 lettere a. e b., a questi assegnate;
- rendicontare alla Regione Xxxxxx-Romagna, le attività effettuare e le somme liquidate ai rispettivi beneficiari.
Art. 4 – Firma, Durata e Proroga dell’accordo
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione delle procedure di liquidazione delle provvidenze di cui all’Art. 2.
Il termine di scadenza sopra indicato può essere prorogato dal Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della regione a seguito di motivata richiesta delle Parti firmatarie del presente Accordo.
La concessione dell’eventuale proroga comporterà anche la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa nel bilancio regionale, in linea con i principi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Alla sottoscrizione dell’Accordo si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
Art. 5 - Modalità di liquidazione
Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione provvederà, tramite ulteriore Accordo stipulato con le Università degli Studi firmatarie e approvato con proprio atto, alla liquidazione delle somme secondo le seguenti modalità:
1. il primo 80% a conclusione delle procedure selettive e individuazione dei corrispettivi a favore dei singoli Atenei, in considerazione dell’esigenza di liquidare in tempi brevi le somme dovute ai singoli beneficiari;
2. il restante 20% dietro presentazione di una relazione finale delle attività effettuate.
Art. 6 – Impegno alla riservatezza
I soggetti firmatari si impegnano a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verranno in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’Accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Art. 7 – Foro competente
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’efficacia e, in generale, all’applicazione della presente convenzione, sarà competente esclusivo il Foro di Bologna.
Art. 8 – Oneri di registrazione e modalità di recesso
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata ed è firmata digitalmente dalle Parti, in unico originale, come disposto dall’articolo 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai
sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
È soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/86 e dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972 è assolta in modo virtuale, e l’onere è da ripartire tra le Parti in egual misura.
In caso di recesso la Parte recedente deve darne comunicazione al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, con un preavviso di 30 giorni.
Letto e sottoscritto per accettazione
Regione Xxxxxx-Romagna Dr., X.XX DIGITALMENTE
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, X.XX DIGITALMENTE
Università degli Studi di Parma prof. Xxxxx Xxxxxx, X.XX DIGITALMENTE
Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx X.XX DIGITALMENTE
Università degli Studi di Ferrara, Xxxxx Xxxxxxxxxx X.XX DIGITALMENTE