AI SOGGETTI NON PROFIT
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI PROGETTI DI AIUTO UMANITARIO
AI SOGGETTI NON PROFIT
PREMESSA
Le presenti procedure disciplinano le condizioni e modalità per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit ai sensi dell’art. 19 del D.M. 113/2015 e ss.mm.ii. “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”.
Le iniziative di aiuto umanitario della Cooperazione Italiana sono realizzate secondo i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale, ed in particolare della Good Humanitarian Donorship Initiative, nonché tenendo conto delle Raccomandazioni formulate dall’OCSE-DAC all’Italia in sede di esame di Peer Review del 2014, degli esiti del World Humanitarian Summit e dell’adesione dell’Italia al Grand Bargain proposto dall’High-Level Panel on Humanitarian Financing.
DEFINIZIONI ED ACRONIMI
1. Ai fini del presente atto si intende per:
AICS: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
ATS: Associazione Temporanea di Scopo.
Call for Proposals: Avviso pubblico.
Comitato Congiunto: Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo.
DGCS: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI.
ECHO: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.
Elenco: elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii..
Mandatario: capofila dell’ATS.
Mandante: membro dell’ATS.
MAECI: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Xxxxxxxx proponente: soggetto non profit che presenta la proposta di progetto. OSC: organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro.
Partner locale: soggetto non profit operante in loco, internazionale o locale.
PEC: Posta Elettronica Certificata.
PdF: Proposta di Finanziamento.
Progetto: insieme di azioni organizzative realizzate da un soggetto non profit finalizzate ad un determinato risultato o insieme di risultati.
Progetto congiunto: progetto presentato congiuntamente (in ATS) da due o più soggetti non profit.
Programma: intervento della Cooperazione Italiana, declinato in un insieme di progetti a gestione diretta o affidati a soggetti non profit correlati tra loro al fine di raggiungere insieme un obiettivo strategico.
TdR: Termini di Riferimento.
I PROGRAMMI DI AIUTO UMANITARIO
2. A livello internazionale si distinguono diverse tipologie di interventi di Aiuto Umanitario:
• gli interventi di “primissima emergenza” (Relief), il cui scopo è salvare le vite umane ed arginare l’aggravamento della condizione delle persone colpite dalla crisi. Tale fase intende rispondere ai bisogni primari delle popolazioni interessate dalla crisi umanitaria nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al suo verificarsi. Essa richiede interventi urgenti per la fornitura di aiuti alimentari, farmaci e altri beni e servizi di prima necessità;
• gli interventi di “emergenza” (Recovery and Rehabilitation) in cui si mira, in primo luogo, a garantire o ripristinare adeguate condizioni socio-economiche e di sicurezza delle popolazioni che, pur avendo ricevuto una primissima assistenza
umanitaria dalla comunità internazionale, a causa del perdurare delle condizioni di instabilità necessitano di un ulteriore sostegno finalizzato alla riabilitazione, alla ricostruzione o alla protezione; in tale tipologia di interventi rientrano anche quelli volti a consolidare le attività di emergenza;
• gli interventi di LRRD (Linking Relief and Rehabilitation to Development), che prevedono attività integrate, simultanee e complementari di emergenza e sviluppo.
3. Per ciascun programma la Sede AICS competente stabilisce, nell’ambito del finanziamento approvato e nel rispetto dei limiti indicati nei successivi articoli, l’importo massimo delle proposte di progetto e la durata massima delle attività di progetto in base al contesto locale ed alle caratteristiche del programma stesso.
4. Le attività di progetto degli interventi di emergenza non possono avere durata superiore a 21 (ventuno) mesi e l’importo del finanziamento AICS non può avere un importo superiore a 1.200.000,00 (un milione duecentomila/00) euro e, in caso di progetto congiunto, ad 1.800.000,00 (un milione ottocentomila/00) euro.
5. Per gli interventi di primissima emergenza si applicano le deroghe previste dagli artt. 32 e 33 del presente atto.
6. Le attività di progetto degli interventi di LRRD non possono avere durata superiore a 33 (trentatré) mesi ed un importo massimo superiore a 1.700.000,00 (un milione settecentomila/00) euro e, in caso di progetto congiunto, a 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) euro. In caso di programmi di LRRD di durata biennale, le attività di progetto degli interventi OSC non possono avere durata superiore a 21 (ventuno) mesi ed un importo superiore a 1.200.000,00 (un milione duecentomila/00) euro e, in caso di progetto congiunto, a 1.800.000,00 (un milione ottocentomila/00) euro.
AVVIO DEI PROGRAMMI
7. I programmi di emergenza, ivi inclusi quelli di primissima emergenza, sono deliberati dal MAECI, o del Vice Ministro con delega per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., su proposta della DGCS (art. 20 della Legge 125/2014 e ss.mm.ii.). A seguito della suddetta delibera l’AICS predispone una nota tecnica e un provvedimento di spesa per il trasferimento dei fondi presso una propria Sede estera.
8. I Programmi di LRRD sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta dell’AICS, ferma restando l’autonomia decisionale di spesa del Direttore dell’AICS entro un limite massimo di 2.000.000,00 (due milioni/00) euro (art. 17, comma 6, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii.). Il Comitato Congiunto, o il Direttore AICS nei casi previsti, deliberano contestualmente all’approvazione del finanziamento dell’iniziativa, il ricorso all’affidamento di tutta o parte della stessa a una OSC secondo le indicazioni delle presenti procedure. A seguito della delibera, l’AICS predispone un provvedimento di spesa per il trasferimento dei fondi presso una propria Sede estera.
9. La selezione dei progetti degli organismi non profit da finanziare nell’ambito del programma di aiuto umanitario viene effettuata presso le Sedi estere dell’AICS competenti attraverso una Call for Proposals resa pubblica sul sito web dell’AICS, nonché sul sito web della Sede estera stessa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
10. Requisiti dei soggetti non profit
Possono partecipare alla procedura di selezione soltanto i soggetti senza finalità di lucro che alla data di pubblicazione della Call for Proposals siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I. Iscrizione all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii., oppure, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco. L’accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, partenariato), ma deve comunque essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla Call for Proposals (e non limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla Call for Proposals) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla Call for Proposals;
II. Specifica e comprovata esperienza negli interventi di emergenza umanitaria;
III. Per quanto riguarda la capacità di operare in loco si farà riferimento a quanto previsto da ECHO per l’accesso ai propri finanziamenti nel Paese da parte degli organismi non profit;
IV. Per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), essere costituiti ai sensi della normativa vigente nel Paese di
appartenenza ed in regola con quanto previsto per i soggetti senza fini di lucro dalla medesima normativa;
V. Non siano debitori verso la DGCS del MAECI e/o l’AICS o altri donatori, per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti promossi e/o affidati;
VI. Non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti DGCS/MAECI, AICS, di altri donatori o nell’esercizio delle loro attività;
VII. Eventuali ulteriori requisiti legati al contesto locale e/o ai contenuti del Programma. [opzionale]
11. Requisiti delle proposte progettuali
I. Durata massima delle attività di progetto;
II. Finanziamento massimo richiesto all’AICS; [opzionale]
III. Approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità/comunità locali e/o Ministeri competenti. Ove la situazione politica o di sicurezza nel Paese renda impossibile acquisire una lettera di gradimento delle Autorità locali, l’approvazione viene richiesta alla Rappresentanza diplomatica italiana competente;
IV. Conformità alle finalità, all’obiettivo, ai settori e alle tematiche trasversali indicati nella Call for Proposals;
V. Eventuali ulteriori requisiti legati al contesto locale e/o ai contenuti del Programma. [opzionale]
12. La Call for Proposals (All. A) (o per la primissima emergenza gestita dalla Sede centrale, la Lettera d’invito) deve indicare:
a) Il responsabile del procedimento;
b) La dotazione finanziaria;
c) La lingua ufficiale della procedura comparativa;
d) Il contesto, le aree geografiche, i settori di intervento, l’obiettivo generale e specifico e le macro azioni;
e) Il termine per la presentazione delle proposte di progetto;
f) Le modalità per la presentazione delle proposte;
g) Il numero di proposte che ciascun soggetto senza fini di lucro potrà presentare come proponente (da solo o in qualità di mandatario di un’ATS) o come mandante di un’ATS;
h) I requisiti di partecipazione;
i) Le clausole di esclusione;
j) La documentazione da presentare a corredo della proposta e quella da presentare prima della stipula del Disciplinare d’incarico;
k) Il termine per la nomina della Commissione e per l’inizio e fine dei lavori di selezione delle proposte;
l) La descrizione sintetica dell’iter di approvazione delle iniziative (con l’indicazione dei termini relativi a ciascun passaggio dell’iter);
m) Il termine per la stipula del Disciplinare d’incarico;
n) I parametri di valutazione delle proposte ed i criteri di attribuzione dei punteggi;
o) Le indicazioni in materia di sicurezza;
p) Le modalità di erogazione, gestione, e rendicontazione.
Le singole Call for Proposals possono prevedere che, per la verifica dei rapporti descrittivi e contabili finali delle OSC, la Sede AICS competente si avvalga di un revisore legale dei conti selezionato tra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell’apposito registro di cui al
D. lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero di cui al previgente D. lgs 27 gennaio 1992, n. 88.
13. A seconda della natura del Programma di aiuto umanitario sono allegati alla Call for Proposals (o alla Lettera d’invito) i modelli di cui agli Allegati A (emergenza) o agli Allegati B (primissima emergenza) da restituire debitamente compilati:
I. Modello Proposta di progetto (All. A1 e B1);
II. Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46, comma 1, lett. i) del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (All. A2);
III. Modello Piano finanziario (All. A4).
Sono inoltre allegati, per opportuna informazione, anche gli altri modelli previsti per ciascun tipo di Programma di aiuto umanitario:
IV. Modello Griglia di valutazione (All. A3 e B2);
V. Modello Lettera d’incarico (All. A5);
VI. Modello Comunicazione dati antimafia (All. A6);
VII. Schema controlli antimafia (All. A6bis);
VIII. Modello Garanzia fideiussoria 30% anticipo (All. A7);
IX. Modello Disciplinare d’incarico (All. A8, B3 e B3bis);
X. Modello Dichiarazione di esclusività (All. A9);
XI. Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti di aiuto umanitario (All. A10);
XII. Modello Rapporto intermedio e finale (All. A11);
oppure
XIII. Modello Rapporto intermedio e finale (“Common 8+3 Template” All. A11bis). (esclusivamente per le Iniziative in Somalia, Myanmar ed Iraq per un periodo di due anni a partire da agosto 2017).
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
14. Oltre ai modelli da restituire compilati di cui al precedente punto 13, la proposta di progetto deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
I. In caso di progetto presentato da soggetto non iscritto all’elenco: Accordo con il soggetto iscritto all’elenco;
II. TdR per il personale di gestione del progetto1;
III. Documentazione relativa a precedenti progetti di emergenza umanitaria realizzati dal soggetto proponente;
IV. In caso di progetto presentato da soggetto non iscritto all’elenco: documentazione attestante la regolare costituzione e conformità rispetto alla normativa vigente nel Paese di appartenenza;
V. Documentazione relativa alla capacità di operare sul territorio di intervento secondo la normativa locale; [opzionale]
VI. Lettera di gradimento da parte delle autorità o comunità locali competenti per il progetto;
VII. Accordo con eventuali partner locali;
VIII. Documentazione attestante l’impegno al finanziamento del progetto da parte di eventuali soggetti co-finanziatori;
IX. In caso di progetto congiunto: Accordo istitutivo dell’ATS, oppure, Lettera d’impegno, a firma dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti, a costituire l’ATS prima della stipula del Disciplinare d’incarico.
1 I TdR dovranno essere strettamente pertinenti al Progetto e contenere una derubricazione puntuale ed esaustiva delle mansioni previste per la figura professionale espatriata o locale in questione. I TdR non sono richiesti per le figure professionali con mansioni meramente esecutive, quali ad es. il personale di segreteria. Inoltre dovranno contenere indicazioni concernenti: (i) il titolo di studio richiesto e gli anni trascorsi dal rilascio dello stesso; (ii) eventuali altri titoli di specializzazione; (iii) grado di conoscenza della/e lingue straniere; (iv) grado di esperienza lavorativa nel settore di competenza professionale; (v) grado di esperienza in interventi di cooperazione, in particolare interventi di emergenza in Paesi in via di sviluppo o in altri Paesi potenzialmente beneficiari di tali interventi. I CV devono essere inviati prima della firma del Disciplinare d’incarico. La consegna dei CV è necessaria al fine di verificare la corrispondenza delle qualifiche ed esperienze professionali del personale per la gestione del progetto sia locale che espatriato con le indicazioni menzionate nei Termini di Riferimento. La consegna del CV non è necessaria per le figure professionali con mansioni meramente esecutive, quali ad es. il personale di segreteria. L’AICS si riserva il diritto di non accettare quei CV che non dovessero corrispondere a quanto specificato nei TdR.
CAUSE DI ESCLUSIONE
15. Sono causa di esclusione delle proposte progettuali:
I. Il mancato rispetto delle modalità (modelli e numero massimo di proposte inclusi) o del termine previsti per la presentazione delle proposte progettuali;
II. La mancanza dei requisiti di partecipazione;
III. La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti previsti dai precedenti articoli 13 e 14;
IV. L’AICS può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa solo nel caso di errori materiali che non alterino i contenuti della proposta. La mancata sottoscrizione della proposta progettuale e delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. comporta, in ogni caso, l’esclusione della proposta dal procedimento.
PROCEDURA DI SELEZIONE
16. Il termine per la presentazione delle proposte non può essere inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
17. La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l’approvazione definitiva dei progetti – non può avere durata superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi.
18. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali viene nominata con apposito decreto del Titolare della Sede estera una Commissione interna di valutazione. Tale Commissione è costituita da un Presidente e un Segretario, quest’ultimo non votante, e da un numero dispari di membri votanti. I componenti della Commissione devono possedere adeguate competenze e prima di accettare la nomina devono sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione o di inesistenza di conflitti di interesse. La Commissione è composta da personale in servizio presso l’Agenzia o la Sede estera, con l’eccezione del Titolare della Sede estera che non può farne parte, né come presidente né come componente. Ove questi soggetti non siano disponibili, può fare parte della
Commissione anche il personale in servizio presso la locale Rappresentanza diplomatica italiana, previa intesa con il Capo Missione. Tuttavia, qualora la natura dell'iniziativa da affidare richieda specifiche professionalità non presenti in Agenzia, ovvero il numero di proposte ricevute lo renda necessario, può far parte della Commissione personale esterno all’Amministrazione nominato ai sensi del presente comma. Il Presidente e i membri votanti devono prendere parte a tutte le riunioni della Commissione e condurre la valutazione in base alle modalità e alla griglia previste dalla Call for Proposals.
19. Il Segretario effettua le verifiche amministrative sui partecipanti e sulle proposte prevenute in base requisiti di eleggibilità stabiliti dalla Call for Proposals, e trasmette alla Commissione la lista delle proposte ammesse alla valutazione e le motivazioni delle eventuali esclusioni. La Commissione, acquisita la documentazione, valida gli esiti delle verifiche amministrative. A tal fine, essa può riservarsi di richiedere integrazioni alle OSC per decidere in merito all’ammissibilità della proposta.
20. La Commissione può costituire gruppi di lavoro, composti da almeno due membri, tra cui dividere la valutazione delle proposte. I gruppi sottopongono alla discussione della Commissione in plenaria la propria valutazione anche in termini di punteggio per ciascuna proposta. La Commissione può, inoltre, riservarsi di richiedere integrazioni e/o rettifiche alla documentazione inviata dai proponenti, in ogni fase della procedura, verbalizzando le ragioni di tale decisione.
21. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta, in presenza di tutti i componenti. In assenza anche di un solo componente le decisioni della Commissione sono nulle. Il punteggio finale viene assegnato dalla Commissione, le cui decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Ciascun membro votante compila e sottoscrive una propria griglia di valutazione per ciascuna proposta. Nel corso delle sedute plenarie della Commissione sono redatti verbali a cui è allegata la griglia di valutazione complessiva della Commissione relativa a ciascuna proposta.
22. L’elenco delle iniziative valutate, le griglie di valutazione e i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti. Eventuali pareri difformi devono essere adeguatamente motivati e riportati nel verbale.
23. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nella Call for Proposals o nella Lettera d’invito.
24. Al termine dei lavori, la Commissione elabora la graduatoria delle proposte ammesse ad ottenere il finanziamento, nell’ambito della dotazione finanziaria indicata nella Call
for Proposals o nella Lettera d’invito e la trasmette, insieme agli atti dei lavori, al Titolare della Sede competente per l’approvazione.
25. A seguito dell’approvazione della graduatoria viene data comunicazione ai soggetti le cui iniziative siano state approvate secondo i termini indicati nella Call for Proposals o nella Lettera d’invito, allegando anche la Lettera d’incarico, da restituire sottoscritta entro il termine indicato nella Call for Proposals o nella Lettera d’invito.
26. In caso di approvazione di un progetto presentato da soggetto privo di sede operativa in Italia e quindi non iscritto all’elenco, la Sede AICS richiede alla Rappresentanza diplomatica italiana competente un parere favorevole sotto il profilo politico e di sicurezza sul soggetto. La Rappresentanza diplomatica fornisce il proprio parere entro un termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
27. L’elenco delle iniziative ammesse al finanziamento viene pubblicato sul sito web dell’Agenzia e sul sito della Sede estera AICS competente entro 15 (quindici) giorni dall’approvazione definitiva dei progetti.
PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
28. Il finanziamento dei progetti si articola in tre momenti successivi:
I. Firma della Lettera d’incarico
La Lettera d’incarico è il documento con cui la Sede AICS attesta che la proposta è stata ritenuta idonea al finanziamento e con cui il soggetto selezionato di impegna a eseguire l’intervento secondo quanto indicato nella documentazione ivi allegata, nonché a presentare la documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d’incarico. Tale Lettera deve essere firmata per accettazione dalla controparte.
II. Presentazione della documentazione necessaria per la stipula del Disciplinare d’incarico. Solo dopo la firma della Lettera di incarico, il soggetto selezionato potrà predisporre la documentazione accessoria.
Alla Sede centrale dell’AICS andrà inviata la seguente documentazione:
• In caso di progetti di importo superiore a 150.000,00 EUR (cento cinquantamila/00 euro): documentazione necessaria al rilascio della Certificazione antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. Per i progetti
presentati in ATS, ciascuno dei soggetti facenti parte dell’Associazione dovrà presentare la documentazione antimafia;
• In caso di richiesta di anticipo da parte dell’Ente esecutore, la fideiussione a garanzia dell’anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi italiani o europei.
Alla Sede estera AICS andrà inviata la seguente documentazione:
• CV e dichiarazione d’esclusività del personale di gestione del progetto;
• Numero del conto corrente esclusivamente dedicato al progetto in loco o in Italia. Nel caso di apertura di un conto corrente dedicato in Italia, si sottolinea che il trasferimento dei fondi dovrà avvenire comunque verso un conto corrente in loco appositamente dedicato al progetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dei trasferimenti. Non sono in nessun modo permessi giroconti su conti terzi;
• Delega di firma e autorizzazione ad operare il conto corrente bancario del progetto in loco a favore del Capo Progetto.
• In caso di richiesta di anticipo da parte dell’Ente esecutore, la fideiussione a garanzia dell’anticipo emessa da Istituti bancari o assicurativi locali.
III. Stipula del Disciplinare d’incarico
Il Disciplinare d’incarico è l’accordo tra la Sede ed il soggetto non profit che regolamenta le modalità di esecuzione dell’iniziativa, dei pagamenti, della reportistica ed altre condizioni e la cui sottoscrizione rappresenta l’inizio formale delle attività e, di conseguenza, l’eleggibilità delle spese e la durata dell’intervento.
29. L’anticipo, se richiesto, sarà erogato a seguito della presentazione di idonea garanzia di ammontare pari al 30% dell’importo anticipato ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. ed entro il termine indicato nella Lettera d’invito o nel Disciplinare d’incarico allegato alla Call for Proposals.
Se il soggetto proponente è un organismo non profit iscritto nell’elenco la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata in Italia, a sua scelta, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del
D. lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa italiana bancaria assicurativa.
Se il soggetto proponente è un organismo non iscritto nell’elenco (poiché privo di una sede operativa in Italia), la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana bancaria ed assicurativa.
30. L’AICS può decidere di sospendere o revocare l'erogazione dei finanziamenti, legati all'intera graduatoria o a singole iniziative, per eccezionali motivazioni di politica estera o di forza maggiore, anche in relazione a singoli Paesi o settori di intervento, ovvero in ragione della riduzione o cancellazione degli stanziamenti di bilancio in favore della cooperazione allo sviluppo.
DEROGHE
31. Le Sedi estere possono procedere all’affidamento diretto di un progetto di aiuto umanitario ad un organismo non profit soltanto nel caso in cui il funzionario delegato alla spesa, a seguito di apposita indagine, attesti con atto motivato che l’ente non profit prescelto è l’unico in grado di realizzare il progetto tenuto conto della presenza in loco, dell’esperienza nel settore, della conoscenza del paese e di ogni altro fattore ritenuto rilevante.
32. Per i Programmi di primissima emergenza, la procedura di selezione avviene secondo le medesime modalità descritte nel presente atto, fatte salve le seguenti eccezioni:
• Si utilizzano dei modelli semplificati per la proposta di progetto e la griglia di valutazione;
• La procedura di valutazione delle proposte – periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle proposte e l’approvazione definitiva dei progetti – non può avere durata superiore a 7 (sette) giorni lavorativi;
• Il termine per la presentazione delle proposte può essere ridotto fino a 3 (tre) giorni lavorativi;
• Il Disciplinare d’incarico viene firmato subito dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto per cui viene meno la fase della Lettera d’incarico;
• La durata massima delle attività di progetto non può superare i 4 (quattro) mesi;
• La Rappresentanza diplomatica italiana competente fornisce il proprio parere sotto il profilo politico e di sicurezza sul soggetto privo di sede operativa in Italia entro un termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
• L’elenco delle iniziative ammesse al finanziamento viene pubblicato sul sito web dell’Agenzia e sul sito della Sede estera AICS competente entro 3 (tre) giorni dall’approvazione definitiva dei progetti.
33. Le attività di primissima emergenza possono essere affidate sia dalle Sedi estere che dalla Sede centrale dell’AICS, in alternativa o in misura complementare al trasferimento dei fondi presso la Sede estera AICS, all’interno dell’importo massimo deliberato per l’Iniziativa di emergenza. Nel caso in cui le attività di primissima emergenza siano affidate dalla Sede Centrale dell’AICS, valgono le ulteriori eccezioni alle modalità di selezione descritte negli artt. 1 e segg.:
I. La consultazione degli organismi non profit avviene mediante l’invio tramite PEC di una lettera d’invito;
II. La suddetta lettera d’invito viene inviata ai soli soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 125/2014 e ss.mm.ii. con esperienza in interventi di emergenza umanitaria2.
DISCIPLINA TRANSITORIA
34. La disciplina contenuta nel presente atto sostituisce ad ogni effetto di legge le “Condizioni e modalità per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit (art. 19 del D.M. 113/2015 e ss.mm.ii. “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”): primissima emergenza, emergenza ed interventi integrati di emergenza e sviluppo (LRRD - Linking Relief, Rehabilitation and Development)” di cui alla Delibera del Comitato Congiunto n. 80/2016, già modificata dalle delibere del Comitato Congiunto n. 8/2017 e n. 66/2017 nonché alla Delibera del Direttore AICS n. 49/2017.
35. Eventuali modifiche al presente atto potranno essere apportate con successivi atti del Comitato Congiunto.
2 Per le ONG titolari dell’idoneità sotto la vigenza della Legge 49/87 e successivamente iscritte all’elenco ex art. 26, comma 3, Legge 125/2014 e ss.mm.ii., fa fede quanto indicato nel modello inviato tramite PEC successivamente all’iscrizione.
36. I modelli allegati al presente atto possono essere modificati soltanto della Sede centrale dell’AICS mediante Delibera del Direttore, fatti salvi gli adattamenti dei modelli alle specifiche esigenze legate al contesto locale o al Programma di aiuto umanitario.
37. Quanto non previsto nel presente atto potrà essere disciplinato nelle singole Call for Proposals e/o in successivi atti del Comitato Congiunto.
ALLEGATI
Allegati per le iniziative di emergenza
A. Modello Call for Proposals;
A1. Modello Proposta di progetto;
A2. Modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione; A3. Modello Griglia di valutazione;
A4. Modello Piano finanziario; A5. Modello Lettera d’incarico;
A6. Modello Comunicazione dati antimafia; A6bis. Schema Controlli antimafia;
A7. Modello Garanzia fideiussoria 30% anticipo; A8. Modello Disciplinare d’incarico;
A9. Modello Dichiarazione di esclusività;
A10. Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti di aiuto umanitario; A11. Modello Rapporto intermedio e finale;
oppure
A11bis. Modello Rapporto intermedio e finale (“Common 8+3 Template”). (esclusivamente per le Iniziative in Somalia, Myanmar ed Iraq per un periodo di due anni a partire da Agosto 2017).
Allegati differenziati per le iniziative di primissima emergenza
B1. Modello Proposta di progetto sintetica primissima emergenza; B2. Modello Griglia di valutazione primissima emergenza;
B3. Modello Disciplinare d’incarico primissima emergenza (Sede centrale AICS); B3bis. Modello Disciplinare d’incarico primissima emergenza (Sedi estere AICS).