SEDUTA DEL 09/03/2021
Deliberazione N. 93
Assessore
Presidente De Xxxx Xxxxxxxx
DIR.GEN./ DIR. STAFF (*) | U.O.D. / Staff |
DG 04 | 12 |
Regione Campania
GIU N TA R E GI ON A L E
SEDUTA DEL 09/03/2021
PR O C E SSO V E R B A L E
Oggetto :
Definizione per gli esercizi 2020-2021 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute Mentale, Hospice e SUAP.
1) Presidente | Xxxxxxxx | XX XXXX | PRESIDENTE |
2) Vice Presidente | Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX |
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3) Assessore | Xxxxxx | XXXXXX |
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4) ’’ | Xxxxxx | XXXXXXX |
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5) ’’ | Xxxxxx | XXXXXX |
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6) ’’ | Xxxxx | XXXXXXXXX |
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7) ’’ | Xxxxxxx | XXXXXXXX |
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8) ’’ | Xxxxxx | XXXXXXXXXX |
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9) ’’ | Xxxxx | XXXXXXX |
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10) ’’ | Xxxxxxx | XXXXXXXXXX |
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11) ’’ | Xxxxx | XXXXXXX |
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Xxxxxxxxxx | Xxxxx | XXXXXXX |
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a) la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’art. 1, comma 180, ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore ad un triennio;
b) l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
c) la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 460 del 20 marzo 2007 “Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”;
d) con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 è stato nominato il Presidente protempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario Regionale Campano.
e) la predetta deliberazione, tra l'altro, prevedeva al punto 4) la “Definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto all'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
f) che l’art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che ”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”;
g) che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
h) che in data 10 luglio 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta Regionale a Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
i) che a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 e della verifica positiva degli adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con la sopra citata deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2017, e la Regione Campania è rientrata nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;
PREMESSO, altresì,
a) che l’art. 8 quinquies del D.L. 502/1992 e s.m. e i. disciplina i rapporti per la fornitura di prestazioni con i soggetti accreditati stabilendo in particolare al comma 2 che la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, in cui vengono indicati:
- il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
b) il DCA 103/2016 “Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016” ha modificato il testo della clausola di salvaguardia, previsto negli schemi di contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e smi dai DCA 85 e 89 del 2016;
c) il DCA n. 53/2018 “Definizione per gli esercizi 2018 e 2019 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea Sociosanitaria: RSA e CD, Salute Mentale, Hospice e SUAP” ha specificamente quantificato limiti prestazionali e di spesa per la macroarea salute mentale, includendo in essa anche le prestazioni erogate in Comunità/Case Alloggio per pazienti psichiatrici;
d) con DCA n. 32/2018 e 40/2018 sono stati stabiliti i limiti di prestazioni e di spesa per l’assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze patologiche;
CONSIDERATO che il citato DCA 53/2018 ha confermato il divieto di rilascio di ulteriori autorizzazioni a strutture Comunità/Case Alloggio per la salute mentale a far data dal 1/8/2017 come già stabilito con nota n. 0508520 del 24/07/2017 della Direzione Generale Tutela della Salute;
VISTI
a) la DGRC 666/2011 che ha fissato la tariffa per le prestazioni rese nelle Comunità/Case alloggio;
b) il DCA 70/2012, che ha fissato la tariffa per le prestazioni rese in strutture denominate Speciali Unità di Accoglienza Permanente – SUAP;
c) il DCA 128/2012 che ha determinato la tariffa per le prestazioni erogate in favore dei malati terminali in strutture denominate Hospice;
d) il DCA 94/2014 “Riconversione case di cura neuropsichiatriche. Verbale di accordo del 2.7.2014. Determinazioni.
a) il DCA 110/2014 che ha fissato le tariffe per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle RSA/CD anziani non autosufficienti e disabili;
b) il DCA 45/2015 ha approvato le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza (SIRMIV/ SISEM);
c) il DCA 193/2016 “Riconversione delle Case di Cura Neuropsichiatriche e definizione delle nuove Tariffe per le Strutture Residenziali Psichiatriche
a) il DCA 79/2017 che ha modificato ed integrato il DCA 70/2012;
b) il DCA 11/2018 che, a modifica ed integrazione del DCA 193/2016, ha approvato le tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate nelle S.I.R. e Centri Diurni;
c) il DCA 97 del 16/1/2018 “Assistenza sociosanitaria territoriale: Requisiti, criteri e procedure di accesso per le RSA: Unità di cure residenziali per persone adulte non autosufficienti R3, per le persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D) e per persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3). Attuazione programma Operativo 2016-2018 Intervento 19.1 DCA 14/2017”
d) il DCA 74 del 9/10/2019 “Assistenza sociosanitaria territoriale: Integrazioni e modifiche al DCA 97/2018: “Requisiti, criteri e procedure di accesso per le R.S.A.: Unità di cure residenziali per persone adulte non autosufficienti (R3), per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D), e per persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3)” e approvazione “Requisiti, criteri, procedure di accesso e tariffe per le R.S.A.: Unità di cura residenziale R2 - Requisiti dei Centri Diurni - Attuazione Programma Operativo 2016-2018 Intervento 19.1 DCA 14/2017;
e) il DCA 54 DEL 4/7/2019 di Approvazione dell’Accordo di riconversione posti letto in eccesso strutture residenziali per cittadini con dipendenza da sostanze
f) il DCA 83 del 31/10/2019 “Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 – 2021”.
TENUTO CONTO
a. che il complesso processo di riconversione in atto delle Case di Cura ad indirizzo neuropsichiatrico in altre tipologie assistenziali prevede, tra l’altro, la riconversione di posti letto dalla specialità ospedaliera neuropsichiatrica in posti letto territoriali come SIR e Centro Diurno psichiatrico per un totale di 507 posti letto e in SUAP e Hospice per 25 posti letto;
b. del numero di posti letto accreditati Hospice, R1/SUAP, SIR/Centro Diurno Psichiatrico/SIRMIV e SISEM, residenziali e semiresidenziali delle dipendenze patologiche nonché accreditati e accreditabili ai sensi della L.R 4/2011 art. 1 c. 237 quinquies e seguenti per le prestazioni erogate in RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), in Centri Diurni per anziani non autosufficienti, in RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e in Centri Diurni per disabili non autosufficienti;
c. di quanto disposto dal DCA 193/2016 - allegato A paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera
a) - che prevede per i “Programmi ad elevata attività assistenziale e intensità riabilitativa: Solo nelle strutture SRP1 che derivano dalla riconversione delle case di cura neuropsichiatriche, è possibile realizzare nella misura massima del 25% dei posti letto disponibili di tipo intensivo dei PTRP per gestire eventuali fasi che richiedono: 1. un ulteriore periodo di stabilizzazione del quadro clinico alla dimissione da un ricovero ordinario presso un SPDC entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di dimissione; 2. la necessità di valutazione del terapia farmacologica e la stabilizzazione della stessa (necessità di wash-out, modifica terapia, switch farmacologici che richiedono un’osservazione clinica diretta, etc.); 3. approfondimento diagnostico-terapeutico; 4. pianificazione/avvio/revisione del progetto terapeutico territoriale; 5. recupero di compenso psichico per riadattamento alle abituali condizioni di vita personali, sociali e lavorative (per quanto consentito dalla patologia psichiatrica di base)”.
d. della sentenza del TAR Campania Sez. I n. 3323/2019 che, in merito a quanto disposto dal DCA 193/2016 - allegato A paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera a), ha accolto il ricorso n. 1980/2017 che ha esteso la possibilità di realizzare dei PTRP per gestire eventuali fasi come sopra meglio declinate, nella misura massima del 25% dei posti letto disponibili di tipo intensivo a tutte le strutture accreditate come SIR (struttura intermedia residenziale);
e. delle risultanze dalla ricognizione condotta dagli uffici regionale relativamente alle strutture regolarmente autorizzate come Comunità/Case Alloggio per la salute mentale e sulla base del Piano territoriale DCA 83/2019;
f. dell’impegno delle Regioni e Province Autonome, assunto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e ribadito nella seduta del 27 luglio 2020, a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo del contratto nazionale AIOP – ARIS del personale sanitario non medico dipendente (in attesa di rinnovo da oltre 14 anni) “con un mix di interventi individuati a livello territoriale relativi ai budget e alle tariffe, affinché non si registrino ulteriori ritardi e si proceda con sollecitudine alla firma del contratto”; contratto che è stato sottoscritto in via definitiva in data 8 ottobre 2020 tra i rappresentati delle associazioni datoriali e le associazioni sindacali;
VISTO il decreto della Direzione Generale della Salute n. 83 del 9/04/2020 “Approvazione Programma "La Campania riparte - Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19”, e successive comunicazioni, con cui all’Allegato 2 venivano date specifiche disposizioni, per il periodo marzo- maggio 2020, per la remunerazione delle strutture riabilitative e sociosanitarie ambulatoriali e diurne accreditate, le cui attività erano state sospese per effetto delle ordinanze n. 8 del 08/03/2020, n. 16 del 13/3/2020 e n. 27 del 03/04/2020, adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19;
CONSIDERATO che, successivamente al Decreto Direttoriale 83/2020, è sopraggiunta la normativa recata dall’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 5, nonché i commi 5-bis e 5-ter, aggiunti dal decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020, che si richiamano integralmente:
a) comma 5: “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020”;
b) comma 5-bis: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui” all'art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. “stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90
per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata”;
c) comma 5-ter: “La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio- sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020”;
RITENUTO necessario conformare quanto disposto dal Decreto direttoriale n. 83/2020 alla sopraggiunta normativa, sopra richiamata, in merito agli acconti ed ai ristori previsti per le strutture riabilitative e sociosanitarie ambulatoriali e diurne accreditate, le cui attività erano state sospese per effetto delle ordinanze n. 8 del 08/03/2020, n. 16 del 13/3/2020 n. 27 del 03/04/2020, adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19;
RITENUTO, pertanto, di stabilire
a) che gli importi erogati dalle ASL ai sensi dell’allegato 2 del DD 83/2020 alle strutture che hanno aderito al programma “La Campania riparte” devono ritenersi a titolo di acconto, soggetto a conguaglio in applicazione della normativa recata dall’art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i.;
b) che, qualora per l’esercizio 2020 l’importo complessivamente liquidabile a fronte delle prestazioni sanitarie, effettivamente rese nello stesso anno, non raggiunga il 90% del limite di spesa annuo, approvato dalla presente delibera, la Regione Campania si riserva di valutare e disporre con successivo provvedimento la concessione del contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020: a tal fine, l’apposita ricognizione che la Direzione Generale per la Tutela della Salute sta svolgendo ai sensi della DGRC n. 621 del 29 dicembre 2020 per le strutture ospedaliere private (da completarsi entro il 31 marzo 2021), viene estesa alle strutture private che hanno aderito al programma “La Campania riparte” e che hanno rispettato le previsioni di cui al sopra citato DD 83/2020;
c) che, pertanto, l’importo del suddetto contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020, se del caso, potrà anche risultare superiore alla somma degli acconti fatturati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed eccedenti il valore rendicontato delle prestazioni sanitarie effettivamente rese in tali mesi, fermo restando il rispetto del limite complessivo annuo stabilito dalla medesima normativa;
PRECISATO che, in attesa delle determinazioni che la Regione assumerà riguardo al suddetto contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020, ai fini dei pagamenti delle ASL alle strutture private si applicano i tetti prestazionali e i correlati volumi di spesa determinati con il presente provvedimento per l'anno 2020, e per il successivo anno 2021, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi atti;
RITENUTO di dover
a) aggiornare la programmazione e fissare per l’anno 2020, con validità anche per l’anno 2021, i volumi massimi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea Assistenza Sociosanitaria (Salute Mentale, Hospice, Dipendenze patologiche, R1/SUAP, RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, salvo successivi aggiornamenti;
b) fissare per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, per l’acquisto da privato, come esposto nell’allegato n. 1 al presente provvedimento, i volumi massimi di prestazioni, per la macroarea Assistenza Sociosanitaria (escluse le ex Case di cura neuropsichiatriche), comprendente RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, Salute Mentale Dipendenze Patologiche, Hospice e R1/SUAP, per l’esercizio 2020 ed i correlati volumi di spesa al netto della quota di compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti ai sensi del DPCM 29/11/2001 sui L.E.A., confermata dal DPCM 17 gennaio 2017 con la precisazione che essi non tengono conto della decorrenza effettiva degli accreditamenti di ciascuna struttura;
c) di confermare per l’anno 2020 per le cd case di cura neuropsichiatriche i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa stabiliti con il DCA 96 del 16/11/2018, compresa l’osmosi fra il budget dell’assistenza ospedaliera e quello dell’assistenza territoriale, stabilito per queste case di cura per il biennio 2018 – 2019 dall’art. 5, comma 3, e lo schema di contratto allegato al medesimo DCA n. 96/2018; in sede di liquidazione dei corrispettivi, le ASL competenti dovranno verificare il rispetto della percentuale del 25% dei posti disponibili, così come disposto dal DCA 193/2016 – allegato A – paragrafo “livelli di
intensità assistenziale” lettera a) nonché del criterio di un unico accesso per le prestazioni erogate dai centri diurni psichiatrici, sulla base dei requisiti organizzativi previsti alla tabella 5 allegata al DCA 5/2011;
d) di aggiornare per l’anno 2021 per le cd case di cura neuropsichiatriche i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa come esposto nell’allegato 2, applicando le tariffe stabilite dal DCA 11/2018 ai posti letto accreditati come SIR, Centri Diurni Psichiatrici, Hospice e SUAP e secondo i principi stabiliti dal DCA 193/2016 – allegato A paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera a), nonché tenuto conto del criterio di un unico accesso per le prestazioni erogate nei centri diurni psichiatrici;
e) di stabilire che le AA.SS.LL. per le strutture sanitarie e sociosanitarie private (escluse le ex Case di cura neuropsichiatriche):
1) debbano fissare i volumi prestazionali massimi con correlati valori di spesa riconoscibili nell’esercizio 2020 e 2021, per singolo Centro erogatore accreditato entro i limiti prestazionali esposti nell’allegato n. 1 al presente provvedimento, con la specificazione che per il 2020 i limiti prestazionali e di spesa devono essere commisurati al periodo di effettivo di accreditamento delle strutture accreditate nel corso del 2020;
2) debbano stipulare per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, i relativi contratti ex art. 8 quinquies secondo lo schema allegato 3, da utilizzare anche per la contrattualizzazione delle strutture per assistenza a soggetti con Dipendenze patologiche, e da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
3) debbano adottare una delibera del Direttore Generale, nella quale daranno atto dei contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento con i centri privati eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali di RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, SIR, Centri Diurni psichiatrici, SIRMIV e SISEM, Hospice, Dipendenze Patologiche e R1/SUAP, in quantità e valore economico suddivisi per l’esercizio 2020 e 2021 e per singola tipologia di prestazione;
f) Di stabilire, altresì, che le AA.SS.LL. per le ex Case di cura neuropsichiatriche come da riconversione da DCA 94/2014:
1. debbano confermare per l’anno 2020 i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa stabiliti con il DCA 96 del 16/11/2018 e stipulare per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento i relativi contratti ex art. 8 quinquies esclusivamente per l’anno 2020, secondo lo schema di contratto allegato al citato DCA 96/2018 da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
2. debbano aggiornare per l’anno 2021 i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa sulla base dei posti letto accreditati come SIR, Centri Diurni Psichiatrici, Hospice e SUAP secondo i principi stabiliti dal DCA 193/2016 - allegato A paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera a) e applicando le tariffe di cui al DCA 11/2018 come esposto nell’allegato 2 e stipulare per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento i relativi contratti ex art. 8 quinquies per l’anno 2021, secondo lo schema di contratto allegato 3 alla presente deliberazione, da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
3. debbano adottare una delibera del Direttore Generale, nella quale daranno atto dei contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento con le strutture cd Case di Cura Neuropsichiatriche eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali di SIR, Centri Diurni psichiatrici, Hospice, e R1/SUAP, in quantità e valore economico suddivisi per singola tipologia di prestazione per l’esercizio 2020 secondo i limiti prestazionali e di spesa determinati con DCA 96/2018 e per l’esercizio 2021 secondo i limiti prestazionali e di spesa di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione;
RITENUTO, altresì
a) che i limiti di prestazioni e di spesa per le Comunità/Case alloggio, di cui al Regolamento 4 del 7/4/2014, sono valorizzati al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente/comune/Ambito di residenza, e quantificate sulla base dei posti letto attivi e dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale nell’anno 2019;
b) che per le Comunità/Case alloggio i valori di cui all’allegato 1 debbano costituire limiti alle prestazioni e alla spesa per collocamento dei pazienti presso le strutture risultanti autorizzate e attive dalla ricognizione condotta dagli uffici regionale;
c) di confermare per le Comunità/Case alloggio quanto previsto dal DCA 53/2018 in merito al divieto di rilascio di nuove autorizzazioni;
d) di fare obbligo ai Comuni Capofila degli Ambiti territoriali di trasmettere alle Direzioni Generali Tutela della Salute e Politiche Sociali gli atti di autorizzazione rilasciati ai sensi del precedente punto c);
e) di rimandare a specifico atto la programmazione e la disciplina di ulteriori accreditamenti di strutture sociosanitarie risultanti autorizzate all’esercizio o in corso di autorizzazione, coerentemente con la programmazione economico-finanziaria dei programmi operativi;
f) che i tetti prestazionali e i correlati volumi di spesa determinati con il presente decreto debbano applicarsi per l’anno 2020, e per il successivo anno 2021, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti;
g) di riconoscere alle strutture private sanitarie e sociosanitarie, che alla data del 10 giugno 2020 di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente contratto nazionale AIOP – ARIS del personale sanitario non medico dipendente, la remunerazione di una specifica funzione di costo, denominata “Rinnovo CCNL”, al fine di ristorarle dal 50% dei maggiori costi, conseguenti alla applicazione del rinnovo medesimo; ciascuna struttura privata interessata, in sede di liquidazione di ogni saldo trimestrale, fornirà la rendicontazione analitica dei maggiori costi del personale, determinati dal suddetto rinnovo del CCNL e corrisposti nell’esercizio; le modalità di rendicontazione saranno definite da apposite direttive, che saranno emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute;
h) di precisare che dalla suddetta funzione di costo “Rinnovo CCNL” si intende esclusa la cd. “Una tantum riparatoria” del “… disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL” di cui all’art. 54 del nuovo CCNL, in quanto afferente per definizione agli esercizi pregressi e, soprattutto, perché non contemplata nella tabella, allegata al verbale del 12.11.2019, sottoscritto da: AIOP, ARIS, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, in presenza dei rappresentanti del Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni, che certifica in ca. 300 milioni di euro “l’impatto economico annuo per il rinnovo del contratto nazionale del personale non medico dipendente degli Istituti privati accreditati con il SSN”; importo sul quale si è basato l’impegno poi assunto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 e del 27 luglio 2020 a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo (mentre la suddetta una “Una tantum riparatoria” comporta un onere di 1.000 euro per ogni dipendente e, quindi, in base alla stessa tabella, un maggior onere complessivo nazionale di euro 99,5 milioni);
i) di dare atto che la suddetta funzione di costo “Rinnovo CCNL” viene introdotta in via transitoria. per gli esercizi 2020 e 2021, in analogia a quanto già operato da altre Regioni (si richiama, la delibera
n. 614 del 15.09.2020 della Regione Lazio), e sarà successivamente assorbita da incrementi dei budget e/o, in subordine, delle tariffe;
j) di fare obbligo, altresì, ai Direttori Generali di assicurare la corretta e puntuale compilazione del File H, e garantire la coerenza dello stesso con quanto riportato nel Conto Economico trimestrale ed annuale della ASL. Gli stessi saranno ritenuti, pertanto, responsabili di ingiustificati scostamenti eventualmente rilevati;
k) di precisare che per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto approvato dal presente decreto, ovvero appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL competente – fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità giudiziaria – sono da considerarsi prive di contratto, per cui dal 1° marzo 2021 cesserà la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1- quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);
l) di precisare che i limiti di spesa assegnati ai sensi del presente decreto hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL territorialmente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell’ambito del limite massimo prestazionale e di spesa prefissato dal presente decreto;
PRESO ATTO
a) che nelle riunioni congiunte di verifica del Piano di Rientro, tenutesi il 27/11/2013 ed il 10/4/2014, il Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali ed il Comitato Permanente per i Livelli Essenziali di Assistenza hanno prescritto l’inserimento nei contratti con gli erogatori privati di una “clausola di salvaguardia” ai fini della “tutela della programmazione regionale”;
b) che il DCA 103/2016 “Definizione per gli esercizi 2016/2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati: integrazioni e modifiche urgenti dei decreti commissariali n. 85 e n. 89 dell’8/8/2016” ha
modificato il testo del secondo comma della clausola di salvaguardia, previsto negli schemi di contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e smi dai citati DCA 85 e 89 del 2016;
VISTI
● Il Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)
● La DGR n. 107/2014 – Approvazione Catalogo dei servizi sociali Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di aggiornare la programmazione e fissare per l’anno 2020, con validità anche per l’anno 2021, i volumi massimi di prestazioni e i correlati valori di spesa per la macroarea Assistenza Sociosanitaria (Salute Mentale, Hospice, Dipendenze patologiche, R1/SUAP, RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, salvo successivi aggiornamenti;
2) Di fissare per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, per l’acquisto da privato, come esposto nell’allegato n. 1 al presente decreto, i volumi massimi di prestazioni, per la macroarea Assistenza Sociosanitaria, escluse le ex Case di cura neuropsichiatriche, comprendente RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, Salute Mentale (SIR, Centri Diurni Psichiatrici, SIRMIV e SISEM)), Dipendenze Patologiche, Hospice e R1/SUAP, per l’esercizio 2020 e 2021 ed i correlati volumi di spesa al netto della quota di compartecipazione a carico dei Comuni/Ambiti o degli utenti ai sensi del DPCM 29/11/2001 sui L.E.A., confermata dal DPCM 17 gennaio 2017;
3) Di precisare che essi non tengono conto della decorrenza effettiva degli accreditamenti di ciascuna struttura.
4) di stabilire che le AA.SS.LL. per le strutture sanitarie e sociosanitarie private (escluse le ex Case di cura neuropsichiatriche):
a) fissino i volumi prestazionali massimi con correlati valori di spesa riconoscibili per l’esercizio 2020 e 2021, per singolo Centro erogatore accreditato entro i limiti prestazionali esposti nell’allegato n. 1 al presente decreto, con la specificazione che per il 2020 i limiti prestazionali e di spesa devono essere commisurati al periodo di effettivo accreditamento delle strutture accreditate nel corso del 2020;
b) stipulino per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, i relativi contratti ex art. 8 quinquies secondo lo schema allegato 3, e da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
c) adottino una delibera del Direttore Generale, nella quale daranno atto dei contratti stipulati ai sensi del presente provvedimento con i centri privati eroganti prestazioni residenziali e semiresidenziali di RSA per anziani non autosufficienti/soggetti affetti da demenza (ora Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3), Centri Diurni per anziani non autosufficienti, RSA per disabili non autosufficienti (ora Unità di Cura per disabili non autosufficienti RD3) e Centri Diurni per disabili non autosufficienti, SIR, Centri Diurni psichiatrici, SIRMIV e SISEM, Hospice, Dipendenze Patologiche e R1/SUAP, in quantità e valore economico suddivisi per l’esercizio 2020 e 2021 e per singola tipologia di prestazione;
5) Di stabilire, altresì, che le AA.SS.LL. per le ex Case di cura neuropsichiatriche come da riconversione da DCA 94/2014:
a) di confermare per l’anno 2020 per le cd case di cura neuropsichiatriche i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa stabiliti con il DCA 96 del 16/11/2018, compresa l’osmosi fra il budget dell’assistenza ospedaliera e quello dell’assistenza territoriale stabilito per queste case di cura per il biennio 2018 – 2019 dall’art. 5, comma 3 dello schema di contratto allegato 2 al medesimo DCA
n. 96/2018; in sede di liquidazione dei corrispettivi, le ASL competenti dovranno verificare il rispetto della percentuale del 25% dei posti letto disponibili nelle strutture SIR1, così come disposto dal
DCA 193/2016 – allegato A – paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera a) nonché del criterio di un unico accesso/die per le prestazioni erogate dai centri diurni psichiatrici, sulla base dei requisiti organizzativi previsti alla tabella 5 allegata al DCA 5/2011;
b) di stipulare, per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento i relativi contratti ex art. 8 quinquies esclusivamente per l’anno 2020, secondo lo schema di contratto allegato 2 al DCA 96/2018, da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
c) di aggiornare per l’anno 2021 per le cd case di cura neuropsichiatriche i limiti di prestazioni e conseguenti limiti di spesa come esposto nell’allegato 2, applicando le tariffe stabilite dal DCA 11/2018 ai posti letto accreditati come SIR, Centro Diurni Psichiatrici, Hospice e SUAP, e secondo i principi stabiliti dal DCA 193/2016 – Allegato A – paragrafo “livelli di intensità assistenziale” lettera a), nonché tenuto conto del criterio di un unico accesso/die per le prestazioni erogate dai centri diurni psichiatrici e stipulare per l’effetto, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento i relativi contratti ex art. 8 quinquies per l’anno 2021, secondo lo schema di contratto allegato 3 al presente provvedimento, da trasmettere tempestivamente, in formato elettronico, alla Direzione Generale Tutela della Salute;
6) di stabilire, altresì, che per le Comunità/Case Alloggio i valori di cui all’allegato 1 costituiscono per le ASL limiti alle prestazioni e alla spesa per collocamento dei pazienti presso le strutture risultanti dalla ricognizione condotta dagli uffici regionale relativamente alle strutture regolarmente autorizzate come Comunità/Case Alloggio per la salute mentale e sulla base del Piano territoriale DCA 83/2019;
7) di confermare per le Comunità/Case alloggio quanto previsto dal DCA 53/2018 in merito al divieto di rilascio di nuove autorizzazioni;
8) di fare obbligo ai Comuni Capofila degli Ambiti territoriali di trasmettere alle Direzioni Generali Tutela della Salute e Politiche Sociali gli atti di autorizzazione rilasciati ai sensi del precedente punto 7;
9) di precisare che i tetti prestazionali e i correlati volumi di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l’anno 2020, e per il successivo anno 2021, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti;
10) di conformare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 83 del 9 aprile 2020 alla sopraggiunta normativa, recata dall’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 5, nonché i commi 5-bis e 5-ter, aggiunti dal decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020, stabilendo che:
a) gli importi erogati dalle ASL ai sensi dell’allegato 2 del DD 83/2020 alle strutture che hanno aderito al programma “La Campania riparte” devono ritenersi a titolo di acconto, soggetto a conguaglio in applicazione della normativa recata dall’art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i.;
b) qualora per l’esercizio 2020 l’importo complessivamente liquidabile a fronte delle prestazioni sanitarie, effettivamente rese nello stesso anno, non raggiunga il 90% del limite di spesa annuo, approvato dalla presente delibera, la Regione Campania si riserva di valutare e disporre con successivo provvedimento la concessione del contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020: a tal fine, l’apposita ricognizione che la Direzione Generale per la Tutela della Salute sta svolgendo ai sensi della DGRC n. 621 del 29 dicembre 2020 per le strutture ospedaliere private (da completarsi entro il 31 marzo 2021), viene estesa alle strutture private che hanno aderito al programma “La Campania riparte” e che hanno rispettato le previsioni di cui al sopra citato DD 83/2020;
c) pertanto, l’importo del suddetto contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020, se del caso, potrà anche risultare superiore alla somma degli acconti fatturati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed eccedenti il valore rendicontato delle prestazioni sanitarie effettivamente rese in tali mesi, fermo restando il rispetto del limite complessivo annuo stabilito dalla medesima normativa.
11) di precisare che, in attesa delle determinazioni che la Regione assumerà riguardo al suddetto contributo una tantum, previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 4 del sopra citato DL 34/2020, ai fini dei pagamenti delle ASL alle strutture private si applicano i tetti prestazionali e i correlati volumi di spesa determinati con il presente provvedimento per l'anno 2020, e per il successivo anno 2021, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi atti.
12) di riconoscere alle strutture private sanitarie e sociosanitarie, che alla data del 10 giugno 2020 di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente contratto nazionale AIOP – ARIS del personale sanitario non medico dipendente, la remunerazione di una
specifica funzione di costo, denominata “Rinnovo CCNL”, al fine di ristorarle dal 50% dei maggiori costi, conseguenti alla applicazione del rinnovo medesimo; ciascuna struttura privata interessata, in sede di liquidazione di ogni saldo trimestrale, fornirà la rendicontazione analitica dei maggiori costi del personale, determinati dal suddetto rinnovo del CCNL e corrisposti nell’esercizio; le modalità di rendicontazione saranno definite da apposite direttive, che saranno emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute.
13) di precisare, per i motivi esposti in premessa, che dalla suddetta funzione di costo “Rinnovo CCNL” si intende esclusa la cd. “Una tantum riparatoria” del “… disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL” di cui all’art. 54 del nuovo CCNL.
14) di dare atto che la suddetta funzione di costo “Rinnovo CCNL” viene introdotta in via transitoria. per gli esercizi 2020 e 2021, e sarà successivamente assorbita da incrementi dei budget e/o, in subordine, delle tariffe.
15) di stabilire che il presente decreto sarà immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie Locali, e ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali;
16) di fare obbligo, altresì, ai Direttori Generali di assicurare la corretta e puntuale compilazione del File H, nonché la coerenza dello stesso con quanto riportato nel Conto Economico trimestrale ed annuale della ASL; gli stessi saranno ritenuti, pertanto, responsabili di ingiustificati scostamenti eventualmente rilevati;
17) di precisare che per le strutture sanitarie private accreditate che non sottoscrivono il contratto approvato dal presente decreto, ovvero appongono riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL competente – fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l’autorità giudiziaria – sono da considerarsi prive di contratto per cui dal 1° marzo 2021, cesserà la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8- quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1-quinquies dell’art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);
18) di trasmettere copia del presente decreto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE n° | 93 | del | 09/03/2021 | DI R. G E N . / D I R. S T A F F ( *) XX 00 | UO D / S T A F F DI R. G E N . 12 |
OG GE TT O :
Definizione per gli esercizi 2020-2021 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea sociosanitaria: RSA, CD, Dipendenze patologiche, Salute Mentale, Hospice e SUAP.
QU A D R O A | ||||
CO DI CE | CO G NO M E | MA T R I C O L A | FI R M A | |
PR ESI D EN T E ٱ□ ASSESSO R E ٱ□ | Presidente Xx Xxxx Xxxxxxxx | 09/03/2021 | ||
DI R E T T O R E G E NE R A L E / DI R I G E NT E S T A F F | Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | 15437 | 09/03/2021 |
VI ST O D I R ET T O R E G E N E R A L E AT T I V I T A’ AS S I S T E NZ A G I UNT A | CO G N O M E | FIR M A | |
DA T A A D OZ I O NE | 09/03/2021 | IN V IA T O P E R L ’ E S E C U Z IO N E IN D A T A | 10/03/2021 |
40 . 1 : Gabinetto del Presidente
50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
AI S EG U EN T I U F F I C I :
Dichiarazione di conformità della copia cartacea :
Il presente documento, ai sensi del T. U. dpr 445 / 2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.
Firma
______________________
(*)
DG= Direzione Generale US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx con i l Presidente
Gi u n t a R e g i o n a l e d e l l a C a mp a n i a
Di r e z i o n e Ge n e r a l e p e r l a T u t e l a d e l l a S a l u t e e d i l Co o r d i n a me n t o d e l S i s t e ma S a n i t a r i o Re g i o n a l e
STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE | ALLEGATO 1 | |||||||||||
Volumi massimi annui di prestazioni acquistabili dai centri operanti in ciascuna ASL per i seguenti regimi assistenziali | Corrispondenti volumi annui di spesa al netto della compartecipazione RSA/CD anziani e disabili | |||||||||||
RSA/CD | Dipend.P | |||||||||||
RSA/CD anziani | Hospice/S | Salute | Dipend.Pat. | Comunità | anziani e | Hospice/SU | Salute | at.res/se | Comunità | |||
ASL | e disabili | UAP | mentale | res/semires TOT | Alloggio | disabili | AP | mentale | mires | TOT | Alloggio | |
AV | 115.135 | 2.920 | 3468 | 24.138 | 145.660 | 17.760 | 7.698 | 561 | 594 | 1.406 | 10.259 | 630 |
BN | 82.560 | 0 | 6935 | 2.774 | 92.269 | 14.483 | 5.017 | 0 | 1.188 | 186 | 6.390 | 514 |
CE | 164.664 | 0 | 30296 | 56.654 | 251.613 | 46.795 | 10.954 | 3.221 | 4.258 | 3.598 | 22.031 | 1.660 |
NA1 | 65.431 | 0 | 0 | 0 | 65.431 | 48.985 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 1.738 |
NA2 | 132.316 | 5.475 | 30994 | 11.375 | 180.160 | 55.907 | 8.312 | 1.052 | 4.119 | 621 | 14.103 | 1.983 |
NA3 | 160.018 | 14.235 | 10308 | 35.022 | 219.582 | 62.116 | 11.695 | 6.416 | 1.429 | 2.346 | 21.887 | 2.203 |
SA | 340.228 | 0 | 0 | 42.304 | 382.532 | 62.379 | 22.036 | 0 | 0 | 2.654 | 24.690 | 2.213 |
1.060.352 | 22.630 | 81.999 | 172.266 1.337.247 | 308.425 | 70.209 | 11.250 | 11.588 | 10.812 | 103.859 | 10.940 |
Gi u n t a R e g i o n a l e d e l l a C a mp a n i a
Di r e z i o n e Ge n e r a l e p e r l a T u t e l a d e l l a S a l u t e e d i l Co o r d i n a me n t o d e l S i s t e ma S a n i t a r i o Re g i o n a l e
Anno 2021 Case di Cura ex neuropsichiatriche da riconversione DCA 94/2014 | ALLEGATO 2 | |||||||||||||
Limiti di prestazioni in SRP1-SRP2-SRP3 CD PSIC-HOSPICE E SUAP | Conseguenti limiti di spesa per le prestazioni SRP1-SRP2-SRP3 CD PSIC-HOSPICE E SUAP | |||||||||||||
ASL | N. N. prestazioni prestazio SRP1 ni SRP2 | N. prestazioni SRP3 | N. prest. CD | N. prestazio ni SUAP | N. prestazio ni HOSPICE | Valorizz SRP1 | Valorizz SRP2 | Valorizz SRP3 | Valorizz CD PSIC | Valorizz SUAP | Valorizz HOSPICE | Tot in mgl/euro | ||
AV | Xxxxx xxx Xxxx | 0.000 | 03.263 | 17.684 | 0 | 0 | 0 | 867 | 2.343 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 6.059 |
BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CE | Villa degli Ulivi | 2.601 | 7.802 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1.378 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 3.564 |
Alxx Xxxxx Xxxxx | ||||||||||||||
XX0 | Xamaldoli | 3.468 | 10.403 | 13.870 | 3.420 | 4.380 | 4.745 | 680 | 1.838 | 2.234 | 386 | 841 | 1.196 | 7.175 |
Xxxxxxx Hermitage | 1.907 | 5.721 | 7.629 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1.011 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | |
NA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NA3 | Villa Elisa | 1.734 | 5.201 | 5.895 | 0 | 0 | 0 | 340 | 919 | 949 | 0 | 0 | 0 | 2.208 |
SA | La Quiete | 2.254 | 6.762 | 9.016 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.195 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 3.089 |
SA | Villa Chiarugi | 5.201 | 15.604 | 20.805 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 2.757 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 7.128 |
Totale complessivo | 21.585 | 64.756 | 85.301 | 3.420 | 4.380 | 4.745 | 4.234 | 11.440 | 13.738 | 386 | 841 | 1.196 | 31.836 |
Contratto tra . ………………..…………..................………………………………………………
Partita IVA: …………………. Codice Fiscale (se diverso dalla Partita IVA) con
sede legale in .......................... (Prov: ; CAP: ) – Via ........................................ n° …….
rappresentato/a dal/la sottoscritto/a ..……………….……………………, CF come
da fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL o della Regione che redige il presente atto, gestore della struttura denominata
……………………………………………., con sede operativa nel Comune di…………………………………alla Via… autorizzata all’esercizio ai sensi
della DGRC n. 3959/2001 e smi con provvedimento n……. del Comune di ,
accreditata con il SSR con Decreto n. ……….del ovvero dichiarata accreditabile ai sensi
della L.R. 4/2011 Art. 1 comma 237 quinquies e seguenti per RSA e Centri Diurni per anziani e Disabili non autosufficienti per attività sociosanitaria in regime residenziale e/o semiresidenziale della macroarea sanitaria e sociosanitaria di RSA disabili e anziani non autosufficienti, SIR/SIRMIV/SISEM, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza (Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per anziani non autosufficienti, Unità di Cura residenziale per adulti non autosufficienti R3, Residenza Sanitaria Assistenziale/Centro Diurno per disabili non autosufficienti, Unità di Cura residenziali per disabili non autosufficienti RD3, SIR/Centro Diurno Psichiatrico, SIRMIV/SISEM, Hospice, Speciali Unità di accoglienza permanente, Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza;
il / la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentate legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL: Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio d’Amministrazione e ed i poteri di rappresentanza, a data recente
– oppure- copia autentica dello Statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni / si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di ;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, e che non sussistono le cause ostative previste all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b), art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006;
d) di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e infortunistici, come attestato dalla Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva – DURC prot. n. del / / .
E
L’Azienda Sanitaria Locale …………………. con sede in …………… Partita IVA: ……………
rappresentata dal Direttore Generale ................................................, nato a ........................ il ….......
, munito dei necessari poteri come da DPGRC di nomina n………del ,
PER
regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alle prestazioni alle attività sanitarie e sociosanitarie della macroarea assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale per RSA per disabili e anziani non autosufficienti/demenze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza erogate nel periodo 1 gennaio 202 – 31 dicembre 202 in conformità alla delibera di Giunta Regionale della Campania n…… del .. /.. / 202 .
PREMESSO
- che con DGRC n…… del ../.. /202 La Giunta Regionale della Campania ha fissato il fabbisogno
di prestazioni afferenti le attività territoriali sociosanitarie e sanitarie di RSA per disabili e anziani non autosufficienti/demenze, Salute Mentale, Hospice, SUAP e Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza, che rappresenta pertanto la quantità di prestazioni che il SSR può erogare, ferma restando la compatibilità con la disponibilità di risorse finanziarie e con gli equilibri finanziari, ed ha adottato anche i relativi schemi contrattuali, cui si uniforma il presente contratto;
Si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (oggetto e durata)
1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni afferenti alle attività sanitarie e sociosanitarie di - Salute Mentale, Hospice, Suap, Comunità residenziali e semiresidenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza, RSA e per disabili e anziani non autosufficienti, Unità di Cura residenziale per disabili non autosufficienti RD3, Unità di Cura per adulti non autosufficienti R3 – in regime residenziale e semiresidenziale che l’ASL acquista dalla sottoscritta struttura erogatrice, da erogarsi nel periodo dal 1 gennaio 202 al 31
dicembre 202 da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa. Pertanto la
disciplina recata dal presente contratto fissa limiti xxxxxxx entro i quali possono rientrare dette prestazioni da erogarsi nel corso dell’anno 202 .
Art. 3
(quantità delle prestazioni)
1. Il volume massimo di prestazioni che la ASL, entro il limite massimo attribuito all’ASL, prevede di dover acquistare nel periodo 1 gennaio 202 – 31 dicembre 202 dalla sottoscritta struttura erogatrice, e che dovrà essere erogato nel rispetto della continuità assistenziale fino a tutto il 31 dicembre 202 , è determinato in:
In regime residenziale (contratti separati per RSA, SUAP, Hospice, Salute Mentale e Comunità per cittadini in stato di tossicodipendenza)
! ! ! ! | Prestazioni in RSA disabili non autosufficienti/RD3 Prestazioni in RSA anziani non autosufficienti/modulo demenze/R3 Prestazioni in Hospice Prestazioni in SUAP | n. n. n. n. |
! | Prestazioni di Salute Mentale in SIR 1(specificare SRP1 ed SRP2) | n. n. |
! | Prestazioni di Salute Mentale in SIR 2 (SRP3) | n. |
! | Prestazioni di Salute Mentale SIRMIV | n. |
! | Prestazioni di Hospice | n. |
! | Prestazioni di SUAP | n. |
! | Prestazioni pedagogico riabilitative residenziali per cittadini | |
affetti da dipendenze patologiche | n. | |
! | Prestazioni terapeutico riabilitative residenziali per cittadini | |
affetti da dipendenze patologiche | n. |
In regime semiresidenziale (contratti separati per Centri Diurni RSA, Salute Mentale e Comunità per cittadini in stato di tossicodipendenza)
! Prestazioni in Centro Diurno per disabili non autosufficienti n.
! Prestazioni in Centro diurno per anziani
non autosufficienti/demenze n.
! Prestazioni in Centro Diurno psichiatrico n.
! Prestazioni in SISEM n.
! Prestazioni in Centro Diurno terapeutico riabilitativo n. per cittadini tossicodipendenti
Art. 4
(rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni)
1. Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono valorizzate, al netto della quota di compartecipazione a carico dell’Utente/Comune/Ambito Territoriale, e vengono remunerate applicando le seguenti tariffe:
a) Per le prestazioni sociosanitarie in RSA/CD le tariffe approvate con DCA 110/2014
b) Per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di salute mentale le tariffe approvate con DCA 11/2018 e 45/2015
c) Per le prestazioni erogate in favore di malati terminali in strutture denominate Hospice le tariffe approvate con il DCA 128/2012;
d) Per le prestazioni rese in strutture denominate Speciali Unità di Accoglienza Permanente- SUAP le tariffe approvate con il DCA 70/2012 o il DCA 79/2017 laddove le strutture si siano adeguate ai requisiti aggiornati;
e) Per le prestazioni in Comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali per cittadini con dipendenza patologica le tariffe approvate con DCA 76/2017.
2. Il limite di spesa e, quindi, il fatturato a carico dell’ASL, per il periodo dal 1 gennaio 202 - 31 dicembre 202 , corrispondente al volume di prestazioni determinato al precedente art. 3, è fissato come segue:
a) Per le prestazioni residenziali in (riportare la tipologia
xxxxxx) in regime residenziale Euro (al netto della quota di
compartecipazione a carico dell’Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l’utente o il Comune di residenza)
b) Per le prestazioni in (riportare la tipologia esatta)
in regime semiresidenziale Euro (al netto della quota di
compartecipazione a carico dell’Utente/Comune/Ambito territoriale di cui è unico debitore l’utente o il Comune di residenza)
3. Nell’ambito dei limiti di spesa stabiliti nel comma precedente l’ASL e la sottoscritta struttura privata potranno rimodulare in corso d’anno i suddetti limiti di spesa, entro i limiti prestazionali aziendali in caso di disponibilità di prestazioni non erogate complessivamente dai centri erogatori ricadenti nell’ASL medesima. Nell’ambito dei limiti di spesa programmati, al fine di assicurare continuità per tutto l’anno solare delle prestazioni erogate, il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 202 ; pertanto, nulla spetterà alla sottoscritta struttura, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese oltre il suddetto consumo massimo.
4. La sottoscritta struttura potrà recuperare nel mese successivo l’eventuale volume di prestazioni non richiesto dagli aventi diritto, rispetto alla percentuale massima fissata al comma precedente; si precisa, comunque, che nulla spetterà né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente contratto
Art. 5
(criteri di remunerazione delle prestazioni)
1. La remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle vigenti tariffe regionali fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento dei limiti di spesa di cui all’art. 4, se non espressamente modificati dalla Regione. Per le prestazioni cui si applica la tariffa per RSA o Centro Diurno socio sanitari, ai sensi della normativa vigente, la sottoscritta struttura privata ha l’obbligo di fatturare alla ASL esclusivamente la quota delle tariffe
dovuta per la componente sanitaria, e all’utente/Comune la quota delle tariffe per la componente sociale, secondo le percentuali riportate al punto n. 1 del dispositivo del decreto commissariale
n. 77 dell’11 novembre 2011. Per le strutture interessate dalle riconversioni parziali o totali in strutture socio sanitarie al momento della riconversione la residua quota di dodicesimi del tetto di spesa annuo sarà riservata alle prestazioni riconvertite.
2. Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e del punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16 giugno 2006, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, salvo espresso e diverso provvedimento regionale, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al precedente art. 4. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto anche un espresso provvedimento della Giunta Regionale o del Commissario ad acta, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Pertanto, i maggiori costi conseguenti ad eventuali aumenti delle tariffe dovranno comunque essere assorbiti dall’incremento delle regressioni tariffarie derivanti dalla applicazione dei tetti di spesa e/o dalla riduzione dei volumi delle prestazioni sanitarie meno appropriate.
3. In considerazione del percorso, attualmente in fase di completamento, di riconversione delle ex Case di cura ad indirizzo neuropsichiatrico, limitatamente all’esercizio 2020 sarà consentito alle ASL sul cui territorio insistono le suddette strutture, di compensare annualmente i limiti di spesa di cui al precedente art. 4, con i limiti di spesa assegnati alla medesima struttura per l’attività ospedaliera (laddove esistente) dalla stessa effettuata ed anch’essa oggetto di riconversione ai sensi dei decreti commissariali nn. 94/2014, 193/2016 e 11/2018.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti di spesa fissati al precedente art. 4 non potranno in alcun caso essere remunerate se eccedenti anche a seguito della compensazione di cui al precedente punto 3 del presente articolo.
5. Alla fine di ciascun trimestre solare, previa rendicontazione conforme alle apposite direttive che saranno emanate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, la sottoscritta struttura fatturerà separatamente alla ASL a titolo di “funzione di costo per rinnovo CCNL” il 50% dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e corrisposti al proprio personale dipendente non medico, scaturiti e determinati dalla applicazione del rinnovo del CCNL AIOP - ARIS del 08.10.2020; per l’esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021. (comma ulteriore, da applicarsi solo alle strutture private sanitarie e sociosanitarie che, alla data del 10 giugno 2020 di sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo, ancora adottavano il previgente contratto nazionale AIOP – ARIS del personale sanitario non medico dipendente)
Art. 6
(Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni)
1. L’erogazione delle prestazioni è surbordinata alla redazione e aggiornamento periodico del progetto assistenziale individualizzato (PAI) redatto dall’UVI, nel caso di prestazioni sociosanitarie compartecipate, o da altro organismo di valutazione multidimensionale specificamente individuato dalla ASL per le altre tipologie di prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la struttura erogatrice è tenuta a verificare preliminarmente la completezza e regolarità del progetto assistenziale e dell'autorizzazione, segnalando tempestivamente alla ASL eventuali irregolarità o anomalie. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerazione della prestazione.
Art. 7
(Obblighi della struttura erogatrice)
1. La struttura erogatrice sottoscritta, concorre al raggiungimento e rispetto di obiettivi di sanità pubblica, favorendo le condizioni di maggiore appropriatezza erogativa.
2. Pertanto essa si impegna a svolgere le attività e a erogare le prestazioni nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi indicati nel PAI, relazionando o riferendo al competente servizio aziendale che ha in carico il paziente circa l'andamento del progetto, anche proponendo aggiornamenti o revisioni.
3. La sottoscritta struttura è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata “SINFONIA” (Sistema INFOrmativo saNità CampanIA di cui al DCA n. 34 del 29.03.2019 e s.m.i.) e adempiere con diligenza e costanza ai propri debiti informativi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale ( NSIS- FAR – SISM – STS) dalla Regione o dall'Azienda, anche attraverso il puntuale, completo e corretto conferimento delle informazioni richieste attraverso i sistemi informatici individuati dalla Regione e dall'ASL, anche con riferimento alla alimentazione del File H secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL.
4. La struttura erogatrice si obbliga a collaborare con i programmi regionali e aziendali di verifica dell’appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni, predisponendo e mantenendo condizioni organizzative necessarie e utili al corretto e regolare svolgimento dell’attività di controllo.
Art. 8 (Tavolo Tecnico)
1. Le parti si danno atto che per monitorare e garantire la compiuta e corretta applicazione del presente contratto è istituito un tavolo tecnico composto da n. ….. membri di cui n. …… designati congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e di n. …..
membri nominati dalla ASL. Il Tavolo viene convocato ogni due mesi.
2. Non possono fare parte del tavolo tecnico i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari (legali rappresentanti) di strutture erogatrici ubicate nell’ambito territoriale della ASL.
3. Al tavolo tecnico spettano, in particolare, i seguenti compiti:
a. monitoraggio congiunto dei volumi delle prestazioni erogate dalle singole strutture private e confronti con lo stesso monitoraggio effettuato dalla ASL, in modo da acquisire elementi utili a favorire il rispetto dei limiti prestazionali di cui all’art. 3 e di spesa definiti dall’art 4;
b. esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dalla ASL ai fini della applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti nei precedenti art. 4 e 5, con possibilità di formulare proposte di correzione e/o miglioramenti tecnici.
4. In caso di valutazione della ASL non concorde con quella della maggioranza degli altri componenti del tavolo tecnico, il parere di questi ultimi non è vincolante per la ASL, che motivatamente procederà ai conseguenti adempimenti in difformità dal parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dandone comunicazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute.
5. Per le finalità di cui ai commi precedenti la sottoscritta struttura privata si impegna a fornire alla ASL tutti i dati relativi ai volumi ed ai fatturati entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo all’erogazione delle prestazioni; l’omissione di tali comunicazioni comporterà l’esclusione della struttura dal pagamento dell’anticipazione prevista dall’art. 9.
Art. 9
(modalità di pagamento delle prestazioni)
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la ASL corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari al 95% del fatturato mensile.
2. Il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono.
3. Il pagamento del saldo, pari al 5% oltre IVA se dovuta, sarà fatturato nel modo seguente: entro il 31 maggio per le fattura del primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
entro il 31 agosto per le fattura relative al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno)
entro il 30 novembre per le fattura relative al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre)
entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture relative al quarto trimestre (ottobre- novembre-dicembre)
Il diritto al pagamento dei suddetti saldi maturerà entro sessanta giorni dalla data della fattura (continuando, solo per le strutture private alle quali si applica il comma 4 del precedente art. 5) e comprenderà la remunerazione della “funzione di costo per rinnovo CCNL” di cui al comma 4 del precedente art. 5, previa separata fatturazione della stessa; per l’esercizio 2020 la fatturazione sarà effettuata in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021 e dovrà essere pagata insieme alla liquidazione del saldo del primo trimestre 2021.
4. L’ASL, entro trenta giorni prima dei termini di cui al comma 3, al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, comunicherà alla struttura quanto liquidabile a saldo; ed eventualmente richiede alla sottoscritta struttura privata eventuali note di credito, sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per assicurare il rispetto dei limiti di spesa e di fatturato fissati al precedente art. 4 e art. 9;
5. Qualora in corso d’anno si prospetti un superamento della C.O.M. della sottoscritta struttura privata, fermo restando che tale superamento dovrà essere verificato in base al consuntivo dell’intero anno solare, il pagamento delle fatture emesse a saldo in corso d’anno non potrà essere effettuato alle scadenze periodiche stabilite nel comma precedente, per la parte corrispondente al superamento della COM in maturazione.
6. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi di cui al precedente comma 3 è subordinato al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota/e di credito
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. La struttura erogatrice privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima.
9. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del Dlgs 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). In tal caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo.
10. Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la sottoscritta struttura erogatrice privata indica il seguente conto corrente bancario di cui è intestataria, sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto:
codice IBAN: _;
presso: ,
generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto:
;
impegnandosi a comunicare tempestivamente, con apposita lettera firmata dal legale rappresentante, eventuali modifiche.
Art. 10 (efficacia del contratto)
1. Il presente contratto si riferisce periodo 1° gennaio 202 - 31 dicembre 202 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n……..del…………….
2. Il presente contratto sarà adeguato agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza dello stesso.
Art. 11 (norme finali)
1. Per ogni controversia riguardo l’attuazione del presente contratto le parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio in cui ha sede legale la sottoscritta ASL.
2. Per qualsiasi controversia tra la sottoscritta struttura privata e la ASL e/o la Regione, anche non inerente al presente contratto, è espressamente escluso il ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti.
3. La sottoscritta struttura privata dichiara espressamente di conoscere la citata delibera di Giunta Regionale della Campania n. del / / 202 .
Art. 12 (Clausola di salvaguardia)
1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto.
.......................................... , / 202
Timbro e firma della ASL Timbro e firma del Legale Rappresentante
Il Direttore Generale della struttura privata
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. E' da intendersi specificamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'art. 11 (Xxxxxxxx di salvaguardia) del presente contratto.
Timbro e firma della ASL Timbro e firma del Legale Rappresentante
Il Direttore Generale della struttura privata
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