SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 70/2013
SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
Comune di Venezia
(Concedente) e
Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
(Concessionario)
Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.
(solo con riferimento ad alcune pattuizioni) e
[•]
(Aggiudicatario)
Indice
1. Definizioni 4
2. Oggetto della Convenzione 9
3. Ricavi del Concessionario 9
4. Importi di Spettanza del Concedente e Canone di Concessione 10
5. Durata della Convenzione 13
6. Diritti di Proprietà Intellettuale 13
6.1 Utilizzo e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale 13
6.2 Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale 16
7. Obblighi del Concessionario 17
7.1 Obblighi generali 17
7.2 Obblighi relativi al personale dipendente 20
7.3 Obblighi di garanzia 21
7.4 Ulteriori obblighi del Concessionario 22
7.5 Obblighi in materia fiscale 22
8. Obblighi dell’Aggiudicatario 23
9. Divieto di cessione e cambio di Controllo 24
10. Sedi della Casa da Gioco 25
11. Attivazione e conduzione del Servizio 26
11.1 Esercizio delle attività affidate in Concessione 26
11.2 Presentazione e aggiornamento dell’Inventario 26
11.3 Investimenti e ammortamenti 27
12. Devoluzione dei beni 28
12.8 Passaggio delle attività oggetto della Concessione 29
13. Garanzie di corretta esecuzione 30
14. Xxxxxxxxx, controlli e ispezioni del Concedente 31
15. Penali e interessi 32
16. Poteri sostitutivi del Concedente: revoca e decadenza dalla Concessione 33
16.1 Revoca e decadenza 33
16.3 Obblighi del Concessionario e M&D in caso di revoca o decadenza 35
16.4 Individuazione di ulteriori concessionari 36
17. Pattuizioni inerenti il Ramo Online 36
18. Previsioni generali 36
18.1 Modifiche 36
18.2 Tolleranza 37
18.3 Indici e Rubriche 37
18.4 Comunicazioni 37
18.5 Spese contrattuali 38
18.6 Legge applicabile 38
18.7 Foro esclusivo 38
Elenco allegati
Allegato [0.1] | POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ AGGIUDICATARIO |
Allegato [0.2] | POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CDIVI GIOCO |
Allegato [0.3] | POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI M&D |
Allegato [0.4] | CONTRATTI DI LOCAZIONE |
Allegato [0.5] | IDENTIFICAZIONE DEL RAMO D’AZIENDA ADIBITO ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO ONLINE |
Allegato [0.6] | CONTRATTO DI ACQUISIZIONE |
Allegato [0.7] | ATTO CONCESSORIO |
Allegato [0.8] | PROTOCOLLO DI LEGALITÀ |
Allegato [0.9] | DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E I NUOVI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE |
Allegato [10] | PIANO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INVESTIMENTI |
Allegato [11] | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO |
Allegato [12] | MARCHI NELLA FORMULAZIONE E CONFIGURAZIONE GRAFICA |
Allegato [13] | DEFINIZIONE DELLE PENALI |
Allegato [14] | TESTI DELLE POLIZZIE FIDEIUSSORIE IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DELL’ART. 13.1. |
Allegato [15] | ATTO RICOGNITIVO |
Allegato [16] | ACCORDO SINDACALE |
Allegato [17] | POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL COMUNE DI VENEZIA |
Allegato [18] | POTERI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CMV S.P.A. |
Schema di Convenzione
Tra
Il COMUNE DI VENEZIA, CF. 00339370272, con sede in Venezia, S. Marco n. 4136, rappresentato da [•], nato a [•] il [•], in qualità di [•] domiciliato per la carica [•]munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come Allegato 17 (il “Concedente”)
— da una parte —
La Casinò DI VENEZIA GIOCO S.P.A., con sede in Venezia, Cannaregio n. 2040, iscritta nel registro delle imprese di Venezia al n. [•], in persona del proprio [•], Dott. [•], munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come Allegato 0.2 (il “Concessionario”)
La Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l., con sede in Venezia,
Cannaregio n. 2079, iscritta nel registro delle imprese di Venezia al n. 03740540277, in persona del proprio [•], Dott. [•], munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come Allegato 0.3 (“M&D”), solo in relazione alle pattuizioni di cui agli Articoli e Paragrafi 4.5, 4.6, 6, 7.2, 7.5, 12, 14, 16.1.2(j), 16.3, 17 e 18
e
[AGGIUDICATARIO], con sede in [•], [•] ([•]), iscritta nel registro delle imprese di [•] al n. [•], in persona del proprio [•], Dott. [•], munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come Allegato 0.1 (l’“Aggiudicatario”)
— dall’altra —
(Il Concedente, il Concessionario e l’Aggiudicatario, di seguito, collettivamente, le “Parti” e ciascuna una “Parte”).
Premesso che:
A. In forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 1936, adottato in virtù del Regio Decreto legge del 16 luglio 1936, n. 1404, il Concedente è stato autorizzato, in deroga alle leggi penali vigenti, all’esercizio dei giochi d’azzardo (il “Servizio”).
B. Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22/55369 del 6 e 7 febbraio 1995 e n. 98/69680 del 26 giugno 1995, il Concedente ha costituito la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. (ora CMV S.p.A.) (“CMV”) affidando alla stessa la gestione del “Servizio” all’interno dei locali del Casinò Municipale di Venezia (la “Casa da Gioco”), mediante la stipula di una convenzione.
C. CMV e il Concedente hanno predisposto un ampio progetto di riorganizzazione del gruppo di società facenti capo a CMV, anche in vista dell’affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica della gestione del Servizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 34 del 23 aprile 2012 (il “Progetto”).
D. In esecuzione del Progetto:
(a) in data 26 giugno 2012, il Concedente e CMV, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 aprile 2012, hanno stipulato una nuova convenzione che disciplina l’affidamento del Servizio (la “Convenzione Transitoria”);
(b) in data 1 ottobre 2012 CMV ha costituito la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e conferito alla stessa l’intero proprio ramo d’azienda relativo all’esercizio del Servizio (il “Ramo Gioco”) composto, tra l’altro, da: (i) i beni mobili attinenti all’esercizio del Servizio (a titolo esemplificativo, le slot machines, i tavoli da gioco, gli arredi adibiti al gioco nelle sedi della Casa da Gioco, ecc.) (i “Beni Mobili”); (ii) tutti gli altri rapporti, attività e passività ad essi correlate, strettamente attinenti al Sevizio (ivi compresi, tra l’altro, i contratti di locazione tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A., da una parte, e CMV, dall’altra, per l’utilizzo degli immobili attualmente occupati dalla Casa da Gioco, qui allegati Allegato 0.4 (i“Contratti di Locazione”)); (iii) l’intera partecipazione in M&D, titolare, tra l’altro, dei Diritti di Proprietà Intellettuale e del ramo d’azienda adibito all’esercizio delle attività di gioco online (il “Ramo Online”), tutto come meglio individuato nell’Allegato 0.5;
(c) dopo la costituzione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A., la gestione del Servizio disciplinata dalla Convenzione Transitoria è stata trasferita alla stessa Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sino all’eventuale subentro nella titolarità del capitale sociale di quest’ultima di un soggetto diverso da CMV, cui sarà affidata, tramite procedura ad evidenza pubblica, la gestione del Servizio disciplinato in base allo schema di convenzione che sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia ed autorizzato dal Ministero dell’Interno (la “Convenzione”).
E. Con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. [•] del [•], al fine dell’indizione della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi della concessione per la gestione del Servizio, è stata approvata, tra l’altro, la presente Convenzione, autorizzata con decreto del [•] del Ministero dell’Interno, da cui dovranno essere autorizzate eventuali modifiche al testo della presente convenzione.
E.1 Il Ministero dell’Interno ha approvato la deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. [•] del [•] per l’affidamento a terzi della gestione del Servizio, mediante concessione di servizio, secondo la presente Convenzione, con atto del [●], ivi precisando che il Ministero dell’Interno dovrà autorizzare eventuali modifiche al testo della presente Convenzione.
F. In esecuzione del Progetto e della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. [•] del [•], della deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. [●] del [●] e della determinazione dirigenziale n. [●] del [●] con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [•] del [•] e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [•] del [•] (il “Bando”), il Comune ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica riservata a soggetti in possesso di specifici requisiti richiesti dalla normativa, dal Bando e dal Disciplinare di Gara (la “Procedura”) per la vendita dell’intero capitale sociale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e l’affidamento alla stessa della concessione per la gestione del Servizio (la “Concessione”), formalizzato mediante la sottoscrizione della presente Convenzione da parte della Casinò di Venezia Gioco
S.p.A. e dell’aggiudicatario della Procedura.
G. In data [•], la Procedura si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Aggiudicatario come da determinazione dirigenziale n. [●] del [●] e successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [•] del [•] e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [•] del [•].
H. In data [•], ai sensi di quanto previsto dal paragrafo [•] del Disciplinare di Gara, CMV e l’Aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto per il trasferimento da CMV all’Aggiudicatario dell’intero capitale sociale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. che specificatamente nel Bilancio comprende il Fondo T.F.R. per la parte accantonata presso l’Azienda a fronte di un corrispettivo di Euro [•], qui accluso in copia Allegato
0.6 (il “Contratto di Acquisizione”).
I. Alla data odierna:
(a) il Contratto di Acquisizione è stato stipulato;
(b) l’Aggiudicatario ha sede legale in……….. (Paese della Unione europea) [Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia una società con sede legale al di fuori dell’Unione europea, l’Aggiudicatario dovrà costituire una società di capitali con sede nell’Unione europea e sottoscrivere, unitamente a quest’ultima, la presente Convenzione per garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti in capo all’Aggiudicatario in base alla medesima Convenzione];
(c) il Concedente ha adottato il provvedimento di concessione prot. n. [•] del [•], qui Allegato 0.7, in forza del quale la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. ha assunto, anche nell’interesse dell’Aggiudicatario il ruolo di Concessionario del Servizio di gestione della Casa da Gioco (l’“Atto di Concessione”);
(d) l’Aggiudicatario e il Concessionario hanno sottoscritto con il Concedente e con la Prefettura competente il protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione di infiltrazioni criminali, qui accluso Allegato 0.8 (il “Protocollo di Legalità”).
J. Con la presente Convenzione, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale
n. [•] del [•], esecutiva ai sensi di legge il Concedente intende regolare i rapporti con il Concessionario e l’Aggiudicatario relativi alla gestione del Servizio da parte del Concessionario.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti stipulano e convengono quanto segue.
1. Definizioni
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole della presente Convenzione, a fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
1.1 “Advisory Board”: l’organismo di nomina pubblica, costituito da un numero massimo di 5 dirigenti del Concedente, che insieme al Servizio Ispettivo Comunale, svolgerà le attività di vigilanza, controllo e ispezione sul Concessionario ai sensi dell’Articolo 14 della presente Convenzione.
1.2 “Aggiudicatario”: è il soggetto a cui è stata aggiudicata in via definitiva la Procedura.
1.3 “Arbitratore”: il professionista, indipendente e di comprovata esperienza nel settore della valutazione di aziende, nominato nel seguente modo: (i) di comune accordo tra il Concedente e il Concessionario; ovvero (ii) nel caso di mancato accordo tra il Concedente e il Concessionario entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data della richiesta scritta della Parte che intende procedere alla nomina, dal Presidente del Tribunale di Venezia, su istanza del Concedente o del Concessionario, nell’ambito di professionisti indipendenti e di comprovata esperienza nel settore della valutazione di aziende; ovvero (iii) nel caso in cui il Presidente del Tribunale di Venezia non effettui, per qualsiasi motivo, la nomina nei 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla presentazione dell’istanza, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Venezia, su istanza del Concedente o del Concessionario, nell’ambito di professionisti indipendenti e di comprovata esperienza nel settore della valutazione di aziende. Ai fini del presente Paragrafo il requisito dell’“indipendenza” si considererà posseduto da soggetti che non abbiano ricevuto incarichi da parte del Concedente, del Concessionario, dell’Aggiudicatario o di loro Parti Correlate nei 3 (tre) anni precedenti alla nomina.
1.4 “Atto di Concessione”: ha il significato attribuito alla Premessa I. c).
1.5 “Bando”: ha il significato attribuito alla Premessa F della presente Convenzione.
1.6 “Beni Mobili”: ha il significato attribuito alla Premessa D della presente Convenzione.
1.7 “Cambio di Controllo”: indica qualsiasi circostanza (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), ovvero la stipulazione di qualsiasi accordo, ancorché soggetto a condizioni, che comporti o che possa comportare, il mutamento – in via diretta o indiretta per il tramite di società Controllate o per interposta persona – del Controllo, anche congiunto, del Concessionario, ovvero il passaggio dalla situazione in cui uno o più persone, fisiche o giuridiche (anche non riconosciute), esercitino il Controllo sul
Concessionario ad una situazione di assenza di Controllo.
1.8 “Canone di concessione”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.4 della presente Convenzione.
1.9 “Carta dei Servizi”: la carta dei servizi adottata dal Concessionario, ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni fornite dal Concedente, che individua gli standard qualitativi e quantitativi che il Concessionario si impegna a rispettare nello svolgimento del Servizio.
1.10 “Casa da Gioco”: ha il significato attribuito alla Premessa B della presente Convenzione.
1.11 “CMV”: CMV S.p.A.
1.12 “Codice Antimafia”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche.
1.13 “Codice dei Contratti”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.
1.14 “Concedente”: il Comune di Venezia.
1.15 “Concessionario”: la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
1.16 “Concessione”: il rapporto tra Concedente e Concessionario, in forza del quale è attribuito al Concessionario l’esercizio della gestione della Casa da Gioco secondo le previsioni della presente Convenzione.
1.17 “Contratto di Acquisizione”: ha il significato attribuito alla Premessa H della presente Convenzione.
1.18 “Contratti di Locazione”: ha il significato attribuito alla Premessa D della presente Convenzione.
1.19 “Controllo”, “Controllare” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dall’articolo 2359, primo comma, del Codice Civile.
1.20 “Convenzione Transitoria”: ha il significato attribuito alla Premessa D della presente Convenzione.
1.21 “Convenzione”: il presente atto contrattuale mediante il quale le Parti disciplinano il rapporto di Concessione.
1.22 “Cronoprogramma degli Investimenti”: il programma concernente i tempi di realizzazione degli Investimenti come individuato nel Piano delle Attività e degli Investimenti.
1.23 “Diritti di Proprietà Intellettuale”: i Xxxxxx, i Nomi di Xxxxxxx, i Modelli, tutti come meglio identificati e descritti nell’Allegato 0.9, nonché tutti i diritti d’autore sulle
pagine web afferenti al Ramo Online e su ogni altra opera creativa di qualsiasi natura inerente al Servizio, già esistente al momento della presente Convenzione.
1.24 “Disciplinare di Gara”: il documento regolante la Procedura allegato al Bando.
1.25 “Garanzia di Adempimento”: ha il significato attribuito al Paragrafo 13.1(a) della presente Convenzione.
1.26 “Garanzia di Pagamento”: ha il significato attribuito al Paragrafo 13.1(b) della presente Convenzione.
1.27 “Garanzie”: ha il significato attribuito al Paragrafo 13.1 della presente Convenzione.
1.28 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza di Venezia per l’esercizio della loro normale attività.
1.29 “Importo Aggiuntivo”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.3 della presente Convenzione.
1.30 “Importo di spettanza Fisso”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.1, lett. a) della presente Convenzione.
1.31 “Importo di spettanza Variabile”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.1, lett. b) della presente Convenzione.
1.32 “Inventario”: ha il significato attribuito al Paragrafo 11.2.1 della presente Convenzione.
1.33 “Investimenti”: gli investimenti individuati dal Piano delle Attività e degli Investimenti la cui sostenibilità è illustrata dal Piano Economico Finanziario.
1.34 “ISI”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.1 lett. c) della presente Convenzione.
1.35 “Marchi”: i marchi [•] n.. registrazione [•] ed eventuali rinnovi.
1.36 “Modelli”: i modelli [•] n.. registrazione [•] ed eventuali rinnovi.
1.37 (“M&D”): la CASINÒ DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES S.R.L..
1.38 “Nomi di Dominio”: il nome di dominio “xxxxxxxxxxxxx.xx” e il nome di dominio “xxxxxxxxxxxx.xx”.
1.39 “Offerta”: l’insieme dei documenti presentati dall’Aggiudicatario per la partecipazione alla Procedura, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Procedura .
1.40 “Parti Correlate”: indica, con riferimento ad una società, qualsiasi soggetto che : (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare
un’influenza notevole su quest’ultimo; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
1.41 “Piano delle Attività e degli Investimenti”: il documento contenente l’indicazione dettagliata delle Attività e degli Investimenti che il Concessionario si impegna a realizzare durante il periodo di efficacia della Concessione, Allegato 10.
1.42 “Piano Economico Finanziario”: il documento contenente l’esplicitazione delle modalità di copertura delle esigenze finanziarie per la realizzazione degli Investimenti e della connessa gestione del Servizio per l’arco temporale di durata della Concessione, Allegato 11 e presentato dall’Aggiudicatario nell’Offerta.
1.43 “Procedura”: ha il significato attribuito alla Premessa F della presente Convenzione.
1.44 “Protocollo di Legalità”: è il documento sottoscritto tra l’Aggiudicatario il Concessionario il Concedente e la Prefettura in cui si definiscono delle modalità operative volte alla prevenzione di infiltrazioni criminali nell’attività di gestione della Casa da Gioco.
1.45 “Provento da gioco di spettanza eventuale”: ha il significato attribuito al Paragrafo4.1, lett. d) della presente Convenzione.
1.46 “Provento da Gioco Integrativo”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.1, lett. c) della presente Convenzione.
1.47 “Questioni Controverse”: ha il significato attribuito al Paragrafo 11.2.3 della presente Convenzione.
1.48 “Xxxx Xxxxx”: ha il significato attribuito alla Premessa D della presente Convenzione.
1.49 “Ramo Online”: ha il significato attribuito alla Premessa D della presente Convenzione.
1.50 “Revisore”: indica la filiale italiana della società di revisione e controllo contabile denominata [•] ovvero, in caso di sua indisponibilità o impossibilità a proseguire nell’incarico di cui al Paragrafo 11.2, la filiale italiana della diversa società di revisione di primario standing, indipendente e iscritta all’albo Consob, scelta di comune accordo tra le Parti o, in mancanza di accordo entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dall’accertamento dell’impossibilità della scelta, la società di revisione di primario standing, indipendente e iscritta all’albo Consob, designata dal Presidente del Tribunale
di Venezia su istanza della Parte più diligente, previa concessione di congruo termine per l’audizione delle altre. Ai fini del presente Paragrafo il requisito dell’“indipendenza” si considererà posseduto da soggetti che non abbiano ricevuto incarichi da parte del Concedente, del Concessionario, dell’Aggiudicatario o di loro Parti Correlate nei 3 (tre) anni precedenti alla nomina.
1.51 “Xxxxxx Xxxxx”: ha il significato attribuito al Paragrafo 3.1 della presente Convenzione.
1.52 “Ricavi IP”: ha il significato attribuito al Paragrafo 4.5 della presente Convenzione.
1.53 “Xxxxxx Xxxx Online”: ha il significato attribuito al Paragrafo 17.2 della presente Convenzione.
1.54 “Sedi Originarie”: ha il significato attribuito al Paragrafo 10.1 della presente Convenzione.
1.55 “Sede Principale”: significa il Palazzo Ca’ Vendramin Calergi sito a Venezia Cannaregio n. 2040 la cui proprietà è oggi in capo a CMV S.p.A., società interamente controllata dal Comune di Venezia.
1.56 “Sede Secondaria”: significa l’attuale sede di “Ca’ Noghera”.
1.57 “Servizio”: ha il significato attribuito alla Premessa A della presente Convenzione e si riferisce esclusivamente all’attività oggetto dell’attuale autorizzazione rilasciata al Concedente con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 1936 e successivi provvedimenti integrativi, con esclusione per esempio di qualsiasi attività di gioco svolta ad altro titolo dal Concessionario e/o M&D.
1.58 “Servizio Ispettivo Comunale”: servizio del Concedente cui sono attribuite le attività di vigilanza, controllo e ispezione sul Concessionario ai sensi dell’Articolo 14 della presente Convenzione.
1.59 “Tasso Convenzionale”: ha il significato di tasso Euribor a 3 mesi, base 365, maggiorato di uno spread di 500 punti base.
1.60 “Trasferimento”, “Trasferire” e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente: (i) il trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà del bene in questione (e, in caso di azioni, di diritti di opzione e di ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, azioni del soggetto in questione), (ii) la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori sul bene in questione.
1.61 “Tributi”: indica tutte le tasse, tributi, imposte, dazi, diritti ed oneri, attuali o futuri,
di natura fiscale statale o locale, unitamente ad interessi e sanzioni, ove applicati.
1.62 “Ulteriori Usi dei Diritti di Proprietà Intellettuale”: ha il significato attribuito al Paragrafo 6.1.4 della presente Convenzione.
1.63 “Vincoli”: indica qualsiasi trascrizione o iscrizione pregiudizievole (come definite secondo la legge italiana), ipoteca, onere, pegno, vincoli di qualsiasi genere ivi inclusi quelli derivanti da sequestri o pignoramenti, servitù, usufrutto, diritto reale, onere reale, diritto d’opzione, diritto di prelazione, vincolo culturale, diritto di riscatto, privilegi anche fiscali, pesi d’ogni genere, liti pendenti o altri gravami o garanzie di qualsiasi tipo.
2. Oggetto della Convenzione
2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare il rapporto tra le stesse avente ad oggetto la gestione da parte del Concessionario del Servizio presso la Casa da Gioco ai sensi ed in conformità all’Atto di Concessione, per la durata prevista dall’Articolo 5.
2.2 Il Concessionario potrà esercitare i seguenti giochi: la Roulette francese, americana e fair; il Trente e Quarante, i Crap, il Xxxxx Xxxx, lo Chemin de Fer, il Baccarà, il Caribbean Poker, il Punto Banco, il Texas Poker con le varianti Omaha Hold’em, High e Low Poker, l’Eleven Double Bet, la Banca Francese (French Bank), le Slot Machine e i Videogames.
2.3 Altri giochi di qualsiasi genere e tipo potranno essere esercitati dal Concessionario, previa richiesta da parte del Concedente al Ministero dell’Interno e da questo debitamente autorizzati previo formale provvedimento autorizzatorio, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni delle competenti autorità e fermo restando che la regolamentazione tecnica di ciascuno dei giochi verrà stabilita nei singoli regolamenti che il Concessionario adotterà, in accordo con il Servizio Ispettivo del Concedente.
2.4 La Casa da Gioco dovrà essere tenuta aperta tutto l’anno fatta eccezione per le due giornate all’anno previste dal contratto di lavoro aziendale e, comunque, compatibilmente con quanto potrà essere definito per la gestione del gioco on line live. L’orario di funzionamento delle sale da gioco potrà essere modificato dal Concessionario, previo assenso del Concedente nel rispetto della vigente normativa e con la piena osservanza delle disposizioni che potranno essere impartite dalle competenti Autorità.
3. Ricavi del Concessionario
3.1 Il Concessionario percepirà gli introiti derivanti dalle attività oggetto di Concessione, le mance e le somme riscosse per l’accesso alla Casa da Gioco (i “Ricavi Gioco”).
3.2 I Xxxxxx Xxxxx dovranno essere evidenziati nei documenti contabili del Concessionario in forma separata rispetto alle somme percepite dal Concessionario per le attività collaterali eventualmente svolte da quest’ultimo. Il Concessionario dovrà inviare al Concedente, con cadenza mensile – e, in ogni caso, entro 20 (venti)
Giorni Lavorativi dalla chiusura dell’esercizio contabile annuale in allegato alla documentazione contabile prevista dalla normativa vigente –la documentazione contabile che dia evidenza dei Ricavi Gioco e degli eventuali ulteriori ricavi relativi alle attività collaterali svolte dal Concessionario nel precedente periodo di riferimento.
3.3 Ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio, e fermi restando gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla presente Convenzione e/o previsti di volta in volta dalla normativa vigente, il Concessionario sarà tenuto, con cadenza mensile e, in ogni caso, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, a comunicare per iscritto al Concedente (a) l’ammontare dei Ricavi Gioco percepiti nel mese precedente, e (b) a richiesta del Concedente, l’ammontare dei Ricavi Gioco relativi a periodi differenti indicati dal Concedente nella relativa richiesta.
4. IMPORTI DI SPETTANZA DEL CONCEDENTE E CANONE DI CONCESSIONE
4.1 Il Concessionario deve versare al Concedente la parte di introiti di spettanza di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 318/1986, che viene così determinata:
(a) per i primi due anni di affidamento l’importo fisso di euro [•] (“Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx”) che, quanto all’importo di euro 110.000.000,00 [centodiecimilioni/00], il Concessionario si impegna a versare al momento della stipulazione della presente Convenzione e quanto all’importo di euro [•] dovrà essere versato il 2 gennaio [2015], oltre ad interessi al tasso legale calcolati su tale importo per il periodo intercorrente dal terzo giorno lavorativo successivo alla stipula della presente Convenzione al 2 gennaio [2015].
E’ facoltà del Concedente, da esercitarsi con comunicazione da inviare entro il 10 dicembre [2014], di richiedere il versamento anticipato al 29 dicembre [2014] della quota in scadenza al 2 gennaio [2015], ferma restando la maturazione degli interessi legali fino alla data di effettivo versamento.
Il Concedente dichiara di aver ricevuto apposita garanzia dell’adempimento del versamento della quota in scadenza al 2 gennaio [2015] nelle forme e nei contenuti di cui al Paragrafo 13.2.
(b) dal terzo anno successivo alla stipula della presente convenzione fino alla relativa scadenza un importo pari a [•]% ([•] per cento) dei Ricavi Gioco con un minimo di Euro 11.000.000 (undicimilioni) all’anno (“Importo di spettanza variabile”), rivalutati di anno in anno secondo la variazione percentuale media annua dell'indice Istat FOI al netto dei tabacchi a partire dal secondo anno successivo alla stipula.
(c) Tali importi saranno mensilmente corrisposti al Concedente entro l’ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese di calendario successivo al mese di riferimento, ad eccezione della quota afferente al mese di novembre, che dovrà essere riversata entro il penultimo giorno lavorativo di dicembre. Entro il medesimo termine dovrà essere riversato anche l’acconto relativo al mese di
dicembre di importo pari a quello calcolato sui ricavi del mese di novembre. Entro l’ultimo giorno lavorativo del successivo mese di gennaio dovrà essere riversato il conguaglio a saldo sui Ricavi Gioco percepiti nel mese di dicembre. Qualora tale conguaglio determini un credito per il Concessionario, lo stesso verrà portato in detrazione alla quota da riversare entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio con riferimento ai Ricavi Gioco del mese di gennaio. Entro l’8° (ottavo) Giorno Lavorativo successivo al termine di ciascun mese di calendario di vigenza della Convenzione, l’importo pari all’imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifiche (“ISI”), liquidata in relazione al mese di calendario precedente, ed i cui obblighi di pagamento gravano sul Concedente in virtù del medesimo
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (“Provento da Gioco Integrativo”); in ipotesi di modifica dei termini di pagamento previsti dalla normativa applicabile, l’importo di cui al presente Paragrafo 4.1 c) sarà dovuto entro l’8° (ottavo) Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedente la scadenza del termine di pagamento;
(d) a partire dal 7° (settimo) anno contrattuale di vigenza della presente Convenzione, entro la fine del primo mese seguente la chiusura di ciascun esercizio contabile annuale del Concessionario un importo pari al[•]%([•]%) della differenza, se positiva, tra i Xxxxxx Xxxxx ed Euro 140.000.000 (centoquarantamilioni/00) (“Provento da gioco di spettanza eventuale”), rivalutati di anno in anno secondo la variazione percentuale media annua dell'indice Istat FOI al netto dei tabacchi a partire dal secondo anno successivo alla stipula.
4.2 Resta inteso che gli importi di cui al Paragrafo 4.1 c) sono dovuti dal Concessionario in misura pari a quella liquidata dal Concedente in applicazione della normativa e sulla base dei dati forniti dal Concessionario e comunicata al Concedente (con le modalità di cui al Paragrafo 18.4) al Concessionario entro il 2° giorno lavorativo precedente la data ultima di pagamento prevista dal medesimo Paragrafo 4.1 c). Qualora il Concedente incassi il rimborso di uno dei Tributi di cui al Paragrafo 4.1 c) pagati in eccedenza, il Concessionario ha il diritto di ricevere la restituzione dell’ammontare eventualmente corrisposto in eccesso al Concedente a titolo di Provento da gioco integrativo. In questo caso, il rimborso sarà effettuato, in via prioritaria, mediante riduzione di pari ammontare dell’importo dovuto a titolo di Provento da gioco integrativo nel primo mese successivo a quello in cui il rimborso è stato incassato.
4.3 Qualora una somma a titolo di Tributo dovesse essere dedotta dall’importo dei pagamenti che il Concessionario deve effettuare al Concedente ai sensi del Paragrafo
4.1 (c), il Concessionario corrisponderà al Concedente un importo aggiuntivo affinché il Concedente riceva un importo netto pari all’importo che avrebbe ricevuto in difetto di applicazione degli oneri medesimi (l’“Importo Aggiuntivo”). Qualora a seguito del pagamento da parte del Concessionario al Concedente di un Importo Aggiuntivo, il Concedente consegua un credito d’imposta, esso sarà tenuto a rimborsare al Concessionario, allorché il credito di imposta sia stato da esso utilizzato, un importo che sarà determinato dal Concedente, agendo in buona fede, tale che, a seguito di tale pagamento, il medesimo Concedente sia nella stessa posizione patrimoniale al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovato, se non fosse stato dovuto il pagamento di
alcun Importo Aggiuntivo; il Concedente non è in nessun caso obbligato a tenere al corrente il Concessionario della propria situazione fiscale e contabile, la cui gestione rimane nella competenza esclusiva del Concedente medesimo.
4.4 A titolo di Canone di Concessione per tutta la durata della presente Convenzione, il Concessionario corrisponderà al Concedente l’importo di euro [•] - la cui entità è calcolata in una somma pari alla tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, periodicamente dovuta dal Concedente in relazione all’esercizio della Casa da Gioco - entro l’8° (ottavo) Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedente il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza della Convenzione; in ipotesi di modifica dell’importo e/o dei termini di pagamento previsti dalla normativa applicabile in materia di tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, l’importo di cui al presente Paragrafo 4.4 sarà corrispondentemente modificato e dovuto entro l’8° (ottavo) Giorno Lavorativo antecedente la scadenza del termine di pagamento della suddetta tassa di concessione.
4.5 Il Concessionario e/o M&D corrisponderanno al Concedente, entro la fine del primo mese seguente la chiusura di ciascun esercizio contabile annuale del Concessionario, un importo pari al 10%: i) di ogni provento, comunque denominato, derivante agli stessi dall’utilizzo e dallo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale, di cui ai Paragrafo 6.1 della presente Convenzione, diversi rispetto all’utilizzo e allo sfruttamento meramente finalizzati allo svolgimento ed alla promozione del Servizio nel territorio italiano alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione (“Ricavi IP”); ii) dei Ricavi Ramo Online.
4.6 Tutti gli importi di cui al presente Articolo 4 devono essere versati presso la Tesoreria comunale del Concedente, sul conto corrente, IBAN n. [•] (o sul diverso conto di volta in volta comunicato dal Concedente in tempo utile con le modalità di cui al Paragrafo 18.4) in fondi immediatamente disponibili con data valuta uguale alla data del versamento.
4.7 Fermo restando l’obbligo di manleva ed indennizzo previsto nel successivo Paragrafo 7.5.3, e fatto salvo per gli importi previsti al Paragrafo 4.1(a) che devono essere versati contestualmente alla stipula della presente Convenzione, il cui mancato pagamento comporta la risoluzione della presente Convenzione, in caso di ritardato versamento (decorsi 2 giorni lavorativi rispetto ai termini di pagamento previsti) di tutti gli importi di spettanza previsti dal presente Articolo, il Concessionario sarà tenuto a pagare al Concedente (senza necessità di messa in mora) interessi calcolati al Tasso Convenzionale per il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato per l’effettuazione di tali pagamenti e la data in cui gli stessi sono effettivamente eseguiti.
4.8 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 4.7, e fatto salvo per gli importi previsti al Paragrafo 4.1(a) che devono essere versati contestualmente alla stipula della presente Convenzione, il cui mancato pagamento comporta la risoluzione della presente Convenzione, in caso di ritardato versamento, decorsi ulteriori 5 giorni lavorativi rispetto ai termini di pagamento stabiliti di tutti gli importi di spettanza previsti dal presente Articolo, il Concedente potrà immediatamente procedere all’escussione della Garanzia di Pagamento (e senza alcun obbligo di preventiva
escussione del debitore) per l’importo dovuto al momento dell’escussione (per capitale e interessi maturati ai sensi del precedente Paragrafo 4.7).
5. Durata della Convenzione
5.1 La presente Convenzione avrà la medesima durata della Concessione e, dunque, a partire dalla data di sua sottoscrizione e fino al 30° (trentesimo) anniversario della stessa. Alla scadenza il Concessionario cesserà di svolgere il Servizio fermo restando quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.3.
5.2 La presente Convenzione si riterrà automaticamente decaduta a seguito del ritiro dell’autorizzazione Ministeriale ora in capo al Concedente anche per sopravvenute modifiche normative sull’ordinamento delle Case da Gioco.
5.3 Nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici applicabile al presente rapporto, il Concedente potrà prorogare, a seguito di atto del Concedente, la durata della Concessione prima della sua scadenza, laddove ricorra una situazione di estrema urgenza, non addebitabile al Concedente, per il tempo necessario a esperire eventualmente una nuova procedura di gara per l’affidamento del Servizio, fermo restando che: (a) il periodo di proroga non potrà essere superiore a 18 (diciotto) mesi;
(b) il Concedente dovrà comunicare al Concessionario la propria intenzione di voler prorogare la durata della Concessione almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima del naturale termine di scadenza.
5.4 Sono fatti salvi eventuali casi di differimento o di prolungamento del termine di scadenza, nei limiti consentiti dalla normativa e laddove ne ricorrano le condizioni, che sono finalizzati alla rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, nelle ipotesi e secondo quanto previsto dal Paragrafo 18.1 della presente Convenzione.
6. Diritti di Proprietà Intellettuale
6.1 Utilizzo e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale
6.1.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale sono beni strumentali all’esercizio del Servizio e, pertanto, al termine del periodo di durata della Concessione, saranno oggetto di devoluzione in conformità alle previsioni dell’Articolo 12.
6.1.2 Per tutta la durata della Concessione, M&D e l’Aggiudicatario si impegnano nei confronti del Concedente a:
(a) non Trasferire alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale salvo che con il preventivo assenso scritto del Concedente;
(b) non concedere in licenza (o altrimenti consentirne l’utilizzo) alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale a terzi diversi dal Concessionario che con il preventivo consenso scritto del Concedente ai sensi del Paragrafo 6.1.4 (i “Terzi
Autorizzati”);
(c) permettere al Concessionario di utilizzare i segni o i materiali coperti dai Diritti di Proprietà Intellettuale solamente nell’ambito delle attività necessarie per lo svolgimento e la promozione del Servizio e solo nel territorio italiano, salvo diversa e preventiva autorizzazione scritta del Concedente ai sensi del Paragrafo
6.1.4. Per chiarezza, le Parti concordano che l’uso dei segni e/o materiali coperti dai Diritti di Proprietà Intellettuale per l’esercizio del Ramo Online con i Nomi di Dominio rientra nel territorio italiano;
(d) fare in modo che il Concessionario utilizzi i beni oggetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale in modo da preservarne l’esistenza, il valore e l’immagine e non recare alcun pregiudizio alla loro reputazione, validità o al loro valore;
(e) fare in modo che il Concessionario utilizzi i Xxxxxx nella formulazione e configurazione grafica, come indicata nell’Allegato 12 , e a non modificare, alterare, variare, in alcun modo, tali formulazione e configurazione grafica attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di alcun segno grafico o di alcuna parola, salvo diversa e preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
(f) non utilizzare, né registrare marchi, nomi di dominio, denominazioni sociali, ragioni sociali, ditte o insegne che siano identici, simili o confondibili con i Xxxxxx e/o i Nomi di Dominio, salvo che con il preventivo assenso scritto del Concedente;
(g) agire tempestivamente, a proprie spese, a tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale, dandone informazione al Concedente;
(h) porre in essere, a proprie spese, qualsiasi adempimento necessario per mantenere efficaci e rinnovare i Xxxxxx, i Nomi di Xxxxxxx e/o i Modelli e le relative registrazioni;
(i) non costituire sui Diritti di Proprietà Intellettuale alcun diritto di garanzia o diritto reale di terzi.
6.1.3 Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario si impegna nei confronti di M&D e del Concedente ad utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale in conformità a quanto indicato nei Paragrafi 6.1.2(c), 6.1.2(d), 6.1.2(e), 6.1.2(f), 6.1.2(g), 6.1.2(h) che precedono. Il Concessionario altresì si impegna a non concedere in sub-licenza (o altrimenti consentirne l’utilizzo di) alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale a terzi, salvo che con il preventivo consenso scritto del Concedente ai sensi del Paragrafo 6.1.4 (i “Terzi Autorizzati”). I Terzi Autorizzati, ai sensi del presente Articolo o del Paragrafo 6.1.2 (b), dovranno anch’essi rispettare quanto indicato nei Paragrafi 6.1.1, 6.1.2(d), 6.1.2(e), 6.1.2(f), 6.1.2(g), 6.1.2(h).
6.1.4 M&D e il Concessionario potranno proporre al Concedente:
- l’uso - da parte di M&D e del Concessionario stessi oppure da parte di Terzi Autorizzati - dei segni e/o dei materiali coperti, in tutto o in parte, dai Diritti di
Proprietà Intellettuale per il loro sfruttamento commerciale, in relazione a (i) servizi diversi dal Servizio o (ii) servizi di qualsiasi natura da prestarsi all’estero, oppure, per prodotti di qualsiasi tipologia merceologica destinati alla vendita in Italia o all’estero (gli “Ulteriori Usi dei Diritti di Proprietà Intellettuale”);
- eventuali rielaborazioni o sviluppi dei Marchi, Nomi di Xxxxxxx e/o i Modelli.
In tali casi M&D e/o il Concessionario presenteranno preventivamente al Concedente un progetto di fattibilità economico-tecnica di durata non superiore ai cinque anni e con scadenza comunque non ulteriore rispetto alla scadenza della Convenzione - la cui realizzazione resterà subordinata a specifica, espressa e preventiva autorizzazione del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata. L’autorizzazione sarà in ogni caso condizionata al pagamento al Concedente dell’importo del 10% previsto dal Paragrafo 4.5, al rispetto dei limiti indicati dall’autorizzazione stessa e al rispetto di quanto previsto dall’Articolo 12 in materia di devoluzione.
6.1.5 Il Concedente resterà in ogni caso e in ogni tempo libero di opporsi a modalità e contesti d’uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale che ritenga per qualsiasi motivo non convenienti, nonché di prescrivere a M&D, al Concessionario e/o a eventuali Terzi Autorizzati modalità e contesti d’uso alternativi e/o aggiuntivi rispetto a quelli adottati, oltre che di prescrivere agli stessi l’uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale in forma modificata o l’uso di altri diritti di proprietà intellettuale in aggiunta o in sostituzione ai Diritti di Proprietà Intellettuale.
6.1.6 M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati saranno tenuti a manlevare e a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi in qualsiasi modo connessa con i Diritti di Proprietà Intellettuale. La manleva avrà per oggetto tutte le somme che il Concedente fosse chiamato a corrispondere a qualsiasi titolo per effetto delle pretese di terzi, così come qualsiasi danno, patrimoniale e non, che il Concedente dovesse subire per effetto delle pretese di terzi.
6.1.7 Al termine del periodo di durata della Concessione o in caso di revoca o decadenza della stessa e/o in caso di scioglimento della Convenzione per qualsiasi ragione, secondo quanto previsto nell’Articolo 16:
(a) tutti i diritti concessi al Concessionario e/o a eventuali Terzi Autorizzati a qualunque titolo e in base a qualunque atto relativi ai Diritti di Proprietà Intellettuale, cesseranno immediatamente;
(b) M&D e/o il Concessionario, così come gli eventuali Terzi Autorizzati, dovranno interrompere immediatamente qualsiasi uso riguardante i Diritti di Proprietà Intellettuale e si impegneranno a non intraprendere ulteriori usi dei segni e/o materiali afferenti agli stessi;
(c) M&D e/o il Concessionario, così come gli eventuali Terzi Autorizzati, dovranno consegnare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal termine sopra indicato, tutti i materiali, la documentazione e quant’altro in loro possesso, con riferimento alla fornitura del Servizio e agli
eventuali Ulteriori Usi dei Diritti di Proprietà Intellettuale, e tutte le copie di tali materiali. Un amministratore o direttore generale di M&D e/o del Concessionario e/o dei Terzi Autorizzati in possesso dei necessari poteri, dovrà consegnare al Concedente una dichiarazione scritta e sottoscritta contenente la conferma che rispettivamente M&D, il Concessionario e i Xxxxx Autorizzati hanno consegnato al Concedente tutti i suddetti materiali in possesso di M&D, del Concessionario e dei Terzi Autorizzati/ o, qualora il Concedente lo richieda, che ogni e qualsiasi materiale restante nel possesso di M&D, del Concessionario e dei Terzi Autorizzati è stato distrutto con metodi sicuri.
6.1.8 Ai fini del calcolo dei compensi spettanti al Concedente ai sensi del Paragrafo 4.5 e salvo quanto eventualmente previsto da ogni specifica autorizzazione, M&D e il Concessionario si impegnano a inviare al Concedente, con cadenza annuale e, in ogni caso, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla chiusura dell’esercizio contabile annuale, in allegato alla documentazione contabile prevista dalla normativa vigente, la documentazione contabile che dia evidenza dei ricavi di M&D e del Concessionario per effetto di qualsiasi utilizzo e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale, di cui al presente Articolo 6.
6.1.9 M&D e il Concessionario dovranno mantenere libri e registri contabili con sufficiente dettaglio per consentire al Concedente di verificare la contabilità relativa ai ricavi derivanti da qualsiasi Utilizzo e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale, di cui al presente Articolo 6. Una volta per ciascun esercizio contabile il Concedente avrà il diritto di esaminare i libri e i registri contabili di M&D e del Concessionario per verificare la correttezza di quanto comunicato al Concedente ai sensi del Paragrafo.
6.1.8. Le ispezioni dovranno essere effettuate da parte di soggetti incaricati dal Concedente e di esse il Concedente dovrà fornire preavviso scritto a M&D e al Concessionario almeno 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima che abbiano luogo. I costi e le spese dell’ispezione saranno sostenuti dal Concedente; tuttavia, nel caso in cui a seguito dell’ispezione sia riscontrata una discrepanza o un errore che nel loro complesso eccedano l’un percento (1%) delle somme effettivamente pagate da M&D o dal Concessionario in relazione all’esercizio contabile oggetto di verifica, tali costi e spese saranno a carico di M&D o del Concessionario, senza pregiudizio per ogni ulteriore domanda o rimedio spettante al Concedente ai sensi della presente Convenzione o della legge applicabile.
Tutti i limiti, le condizioni e gli oneri contenuti nei paragrafi precedenti, e in quelli successivi, del presente Articolo 6 si intenderanno inclusi anche nelle autorizzazioni eventualmente concesse da M&D e/o dal Concessionario ad eventuali Terzi Autorizzati. Il Concessionario e M&D saranno responsabili nei confronti del Concedente affinché i suddetti limiti, condizioni e oneri siano portati a conoscenza e siano accettati dagli eventuali terzi da loro proposti per qualsiasi utilizzo e sfruttamento dei Diritti di Proprietà Intellettuale ai sensi dell’Articolo 6.
6.2 Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale
6.2.1 Senza pregiudizio di quanto previsto al successivo Paragrafo 12.1(b), tutti i diritti di proprietà intellettuale sorti successivamente alla presente Convenzione e relativi a segni
distintivi, disegni e modelli, opere dell’ingegno e qualsiasi altro bene immateriale usato, ideato e realizzato da M&D, dal Concessionario e/o da eventuali Terzi Autorizzati o da loro dipendenti e collaboratori nell’ambito della gestione del Servizio, o comunque in connessione con tale gestione, saranno di titolarità esclusiva, rispettivamente e per quanto di competenza, di M&D, del Concessionario e/o di eventuali Terzi Autorizzati (i “Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale”).
6.2.2 M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati avranno, rispettivamente e per quanto di competenza, facoltà di ottenere direttamente a proprio esclusivo nome la registrazione e/o la brevettazione dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale e di ricorrere, sempre a proprio esclusivo nome, a tutti gli altri strumenti di tutela dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale previsti dalla legge in tutti i territori che M&D, il Concessionario e/o gli eventuali Terzi Autorizzati riterranno opportuni, dandone tempestiva informazione al Concedente.
6.2.3 Le spese per la brevettazione, la registrazione, la rinnovazione, e per la relativa consulenza professionale, ivi incluse le spese necessarie alla tutela dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale, saranno sostenute, rispettivamente e per quanto di competenza, da M&D, dal Concessionario e dagli eventuali Terzi Autorizzati per tutto il periodo di durata della Concessione e delle eventuali proroghe ed estensioni, dopodiché saranno a carico del Concedente, se quest’ultimo intenderà mantenere tali diritti in vita. In ogni caso, l’uso, la registrazione e/o la brevettazione dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale dovrà essere preventivamente e specificamente autorizzati dal Concedente e si applicheranno anche ai Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale le previsioni di cui al Paragrafo 6.1.
7. Obblighi del Concessionario
7.1 Obblighi generali
7.1.1 Fermo restando che eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere autorizzate dal Ministero dell’Interno, per l’intera durata della Convenzione, il Concessionario si impegna a:
(a) possedere e mantenere tutti i titoli autorizzatori previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l’esercizio del Servizio;
(b) mantenere la sede legale a Venezia;
(c) svolgere il Servizio nella Sede Principale e nelle ulteriori sedi della Casa da Gioco di volta in volta autorizzate dal Ministero dell’Interno su istanza presentata dal Concedente, d’intesa con il Concessionario.
(d) realizzare il Piano delle Attività e degli Investimenti secondo le modalità di cui al Paragrafo 11.3.1;
(e) versare gli importi di spettanza del Comune di Venezia e il Canone di Concessione con le modalità ed i termini di cui all’Articolo 4;
(f) comunicare al Concedente l’importo dei Ricavi Gioco e dei proventi percepiti per le attività collaterali con cadenza mensile, ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio, come specificato nel Paragrafo 3.3 della presente Convenzione;
(g) non Trasferire, né concedere in locazione (o comunque in godimento, anche a titolo gratuito), in tutto o in parte, il Ramo Gioco, e a far sì che M&D non Xxxxxxxxxxx né conceda in locazione (o comunque in godimento, anche a titolo gratuito), in tutto o in parte, il Ramo Online (o rami dello stesso), salvo quanto al Paragrafo 17.1(b);
(h) inserire nei contratti da stipulare con i terzi relativi alla gestione del servizio una apposita previsione in base alla quale il Concedente [, o il diverso soggetto da quest’ultimo designato,] abbia il diritto di succedere nella posizione contrattuale del Concessionario;
(i) far svolgere l’attività di revisione legale dei conti propria e di M&D da una società di revisione di primario standing internazionale e a trasmettere successivamente al Concedente le relazioni emesse ad esito dello svolgimento di tale attività;
(j) rispettare le disposizioni in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile”, nonché relative al corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari;
(k) porre in essere iniziative, concordate annualmente con il Concedente, finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco responsabile e utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco;
(l) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, i militari in divisa, il personale dipendente del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario ovvero i soggetti legati al Concessionario e/o all’Aggiudicatario da rapporti di collaborazione, o che siano componenti di Organi di amministrazione e controllo degli stessi, il Sindaco, gli Assessori, e i Consiglieri e i dipendenti del Comune di Venezia nonché gli amministratori delle Municipalità ed i componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni del Comune; (a tal fine il Concedente provvede ad inviare ogni anno al Concessionario la relativa documentazione), il personale che esercita funzioni di controllo per il Concedente e i rispettivi coniugi e parenti ed affini familiari entro il secondo grado nonché i soggetti di volta in volta segnalati dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Servizio Ispettivo del Concedente;
(m) porre in essere attività di informazione agli utenti, relativamente alla disciplina del gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni di volta in volta vigenti per la tutela del gioco lecito; promuovere il gioco legale e i comportamenti responsabili di gioco; vigilare sulla loro adozione da parte dei giocatori; prevenire possibili comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale;
(n) adottare e garantire il rispetto degli obblighi di volta in volta derivanti dalla
Carta dei Servizi;
(o) adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla normativa pubblicistica in materia di giochi di volta in volta in vigore durante l’efficacia della presente Convenzione;
(p) garantire il massimo e tempestivo rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio provvedendo, tra l’altro, a identificare i soggetti richiedenti le vincite e a segnalare alle competenti autorità le operazioni sospette;
(q) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, secondo quanto stabilito dalle competenti autorità;
(r) inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all’esercizio dei giochi oggetto della presente Convenzione, un’apposita previsione con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e successive modifiche;
(s) dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al Paragrafo 7.1.1(q);
(t) adottare ed implementare un modello organizzativo idoneo ai sensi dell’Articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche. Tale modello dovrà essere redatto utilizzando i criteri metodologici individuati dal predetto decreto e, in particolare, ma in modo non esaustivo, dovrà prevedere: (i) la completa mappatura dei settori in cui agisce il Concessionario, dei possibili reati che potrebbero essere perpetrati all’interno di tali settori, delle concrete attività che potrebbero essere fonte di perpetrazione dei reati presupposto, delle possibili forme di manifestazione dei reati; (ii) l’efficace gestione e la prevenzione del rischio di perpetrazione dei reati presupposto tramite: l’implementazione di protocolli e procedure tese a identificare e responsabilizzare i soggetti maggiormente esposti al rischio, la promozione della tracciabilità e della trasparenza delle attività a rischio, il monitoraggio costante delle attività a rischio, la promozione di una cultura della legalità all’interno della compagine aziendale; (iii) la contestualizzazione di tali procedure all’attività aziendale svolta dal Concessionario;
(u) rispettare gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità;
(v) adempiere in modo corretto e puntuale tutti gli obblighi derivanti dai Contratti di Locazione;
(w) tenere costantemente informato il Concedente su fatti e circostanze che possono incidere sulla regolare gestione del Servizio;
(x) rispettare la normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
(y) di mantenere la collaborazione con la competente azienda ULSS - Dipartimento per le dipendenze, per il mantenimento di uno specifico servizio di prevenzione e cura della dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.
7.1.2 Con riferimento all’obbligo di cui al precedente Paragrafo 7.1.1(t), il Concedente potrà verificare l’idoneità del modello adottato dal Concessionario e la sua efficace attuazione.
7.1.3 Il Concessionario prende atto e accetta, che l’affidamento della Concessione è subordinato al rispetto del Codice Antimafia da parte del Concessionario e dell’Aggiudicatario. Il Concessionario si impegna a produrre:
(a) la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro professionale o commerciale istituito nel paese di origine con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti indicati dall’Articolo 85 del Codice Antimafia;
(b) la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti indicati dall’Articolo 85 del Codice Antimafia e riferita ai loro familiari conviventi;
(c) le dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) dell’Aggiudicatario, nell’ipotesi prevista dall’Art. 85, comma 2, lett. c) del Codice Antimafia e riferita anche ai loro familiari conviventi;
(d) entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’Articolo 67 del Codice Antimafia, nonché di insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’Articolo 6 del Codice Antimafia, nei confronti del legale rappresentante, degli altri componenti degli organi d’amministrazione, nonché degli altri soggetti indicati nell’Articolo 85 del Codice Antimafia. Analoga dichiarazione deve essere prodotta nei confronti dei medesimi soggetti entro un mese dalla loro nomina.
7.1.4 Il Concessionario si impegna a mantenere, per l’intera durata della Concessione, tutti i requisiti previsti ai paragrafi [•], [•] e [•] del Bando e ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Gara e, in caso di variazione, ad intraprendere le opportune misure per garantirne il rispetto. A tal fine, il Concessionario si impegna a: (a)comunicare ogni variazione relativa ai requisiti medesimi e le misure intraprese in caso di variazione; (b) almeno annualmente o su richiesta del Concedente, dimostrare la persistenza dei suddetti requisiti.
7.2 Obblighi relativi al personale dipendente
7.2.1 Per l’intera durata della Convenzione, il Concessionario e M&D saranno tenuti all’osservanza di tutte le norme di volta in volta vigenti relative al personale dipendente. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario e M&D si obbligano, in particolare, a scrupolosamente osservare, assumendosene in via esclusiva ogni connesso onere, costo, spesa e responsabilità:
(a) la normativa vigente e successive modifiche in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale e fiscale;
(b) la normativa vigente e successive modifiche in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute dei lavoratori.
A tale scopo il Concessionario e M&D sono tenuti a dare dimostrazione degli avvenuti versamenti, effettuati a favore degli Enti/Fondi Previdenziali competenti, delle quote di TFR dei dipendenti maturate in ciascun anno, presentando annualmente al Concedente la documentazione contabile relativa.
7.2.2 Il Concessionario e M&D si obbligano a mantenere, durante lo svolgimento del rapporto concessorio, i livelli occupazionali esistenti all’atto di conferimento dell’attività. Il Concedente vigila sul rispetto di tale obbligo per tutta la durata della presente Convenzione.
7.2.3 Il Concessionario e M&D prendono atto del Protocollo (Allegato 16 “Accordo Sindacale”) sottoscritto in data 12.09.2013 tra il Sindaco del Comune di Venezia e il Direttore Generale della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. da un lato, e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della società dall’altro, e si impegnano a rispettare i relativi contenuti, anche nell’interesse del personale alle loro dipendenze all’atto della stipula della presente Convenzione come da elenco allegato al “Contratto di Acquisizione”.
7.2.4 Il Concessionario e M&D si obbligano a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia passività, perdita, danno, costo, onere, spesa (comprese quelle legali), sanzione o conseguenza comunque pregiudizievole, direttamente o indirettamente derivanti dall’inosservanza degli obblighi di cui al Paragrafo 7.2.1.
7.2.5 Negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi precedenti la scadenza della Convenzione, il Concessionario e M&D – salvo il consenso scritto del Concedente – non possono:
(a) incrementare il numero dei dipendenti, salvo l’esistenza di uno specifico obbligo di legge e senza pregiudizio del diritto di sostituzione di dipendenti che venissero meno;
(b) aumentare la retribuzione o i compensi dei dipendenti, ad esclusione degli aumenti dovuti in base a norme di legge ovvero di contratto collettivo nazionale o aziendale di volta in volta applicabili.
7.3 Obblighi di garanzia
Il Concessionario garantisce il puntuale e l’esatto adempimento da parte di M&D di tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
7.4 Ulteriori obblighi del Concessionario
7.4.1 Il Concessionario dichiara di conoscere e accetta l’attuale situazione di fatto e di diritto della Casa da Gioco.
7.4.2 Ai sensi degli articoli 3, comma 15-ter e 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Concessionario assume a proprio carico il rischio d’impresa relativo alla realizzazione e gestione del Servizio.
7.5 Obblighi in materia fiscale
7.5.1 Il Concessionario e M&D si obbligano, per tutta la durata della Concessione, a rispettare tutte le norme vigenti e successive modifiche in materia di Tributi. E così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario e M&D si obbligano a redigere fedelmente e correttamente ed a presentare o trasmettere alle Autorità competenti tutti i documenti, dichiarazioni e comunicazioni in materia di Tributi richiesti dalla normativa di volta in volta applicabile ed a versare tempestivamente tutti gli importi dovuti (ivi compresi quelli dovuti in qualità di sostituto di imposta), comprensivi, ove necessario, di penali, sanzioni ed interessi.
7.5.2 Fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 7.5.1, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente il primo Giorno Lavorativo successivo al termine di ciascun mese di calendario di vigenza della Convenzione l’importo dei proventi di gioco, che costituiscono la base imponibile dell’ISI, conseguiti nel mese precedente con dettaglio per giorno, sede e tipologia di gioco. Il Concessionario e M&D si obbligano inoltre a trasmettere al Concedente ogni rendiconto, dichiarazione e/o qualsiasi altro documento, dato o informazione necessario o utile ai fini del corretto e tempestivo adempimento, da parte del Concedente, di qualsivoglia obbligazione in materia di Tributi che, di volta in volta, gravi sul Concedente medesimo in relazione alla Convezione e/o in relazione ad ogni attività posta in essere dal Concessionario e/o da M&D.
7.5.3 Il Concessionario e/o M&D si obbligano a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia passività, perdita, danno, costo, onere, spesa (comprese quelle legali), sanzione o conseguenza comunque pregiudizievole, direttamente o indirettamente derivante dall’inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti Paragrafi 7.5.1 e 7.5.2, e/o derivante dall’incompleto e/o ritardato pagamento del Provento da gioco Integrativo.
7.5.4 Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente, entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo dalla relativa richiesta da parte del Concedente medesimo, un importo pari a ogni onere, danno, penale, sanzione o costo debitamente sostenuto e documentato dal Concedente per effetto di Tributi in relazione alla Convenzione, nella misura in cui non sia conseguenza diretta di dolo o colpa del Concedente. È inteso che il Concedente dovrà adoperarsi in buona fede e secondo ragionevolezza per mitigare o comunque limitare l’entità dell’onere, danno, penale, sanzione o costo oggetto di manleva ai sensi del presente Articolo. È altresì inteso che il presente Articolo non trova applicazione con riferimento ai Tributi di cui ai Paragrafi 4.1(c) e 18.5 e con riferimento ai Tributi imposti o calcolati con riferimento al reddito complessivo netto
percepito dal Concedente, inclusi i valori netti di produzione del Concedente ai fini dell’IRAP o comunque il reddito assoggettabile alle imposte dirette.
8. Obblighi dell’Aggiudicatario
8.1 L’Aggiudicatario si impegna a:
(a) osservare gli obblighi assunti con il Contratto di Acquisizione;
(b) far sì che il Concessionario osservi gli obblighi assunti con i Contratti di Locazione;
(c) fornire tutti i mezzi necessari al Concessionario per la realizzazione del Piano delle Attività e degli Investimenti secondo le modalità di cui al Paragrafo 11.3;
(d) mantenere la sede legale nell’Unione Europea [Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia una società con sede legale al di fuori dell’Unione europea, l’Aggiudicatario dovrà costituire una società di capitali con sede nell’Unione europea e sottoscrivere, unitamente a quest’ultima, la presente Convenzione per garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti in capo all’Aggiudicatario in base alla medesima Convenzione];
(e) mantenere, per l’intera durata della Concessione, tutti i requisiti previsti ai paragrafi [•], [•] e [•] del Bando e ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Gara. A tal fine, l’Aggiudicatario si impegna a:
(f) osservare e far si che, per gli aspetti di propria competenza, il Concessionario osservi gli obblighi assunti con il Protocollo di Legalità.
(g) non trasferire la propria partecipazione nel capitale sociale del Concessionario se non secondo le modalità e i termini previsti dal successivo Articolo 9 della presente Convenzione.
(h) non utilizzare, a decorrere dalla cessazione degli effetti della presente Convenzione, la denominazione sociale “CdiV Gioco, Casinò di Venezia Gioco” o denominazioni simili.
8.2 L’Aggiudicatario garantisce il puntuale e l’esatto adempimento da parte del Concessionario di tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione.
8.3 L’Aggiudicatario prende atto e accetta che l’affidamento della Concessione è subordinato al rispetto del Codice Antimafia da parte del Concessionario e dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare, pertanto, le previsioni contenute nel Codice Antimafia e a fare in modo che qualsiasi Parte Correlata dell’Aggiudicatario adempia a tale obbligo. L’Aggiudicatario deve produrre, anche con riferimento alle Parti Correlate, la documentazione indicata nel Paragrafo 7.1.3.
8.4 Fermo quanto previsto dal precedente Paragrafo 8.2, l’Aggiudicatario dovrà comunicare al Concedente, i nominativi e gli estremi identificativi delle persone,
fisiche o giuridiche (anche non riconosciute), che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio del Concessionario.
9. Divieto di cessione e cambio di Controllo
9.1 Per tutta la durata della presente Convenzione, è vietata la cessione in forma diretta o indiretta del rapporto concessorio.
9.2 In caso di Cambio di Controllo nel capitale del Concessionario (a) l’Aggiudicatario dovrà dare in via anticipata (e comunque non oltre il 60° (sessantesimo) Giorno Lavorativo precedente alla data in cui il Cambio di Controllo dovrebbe dispiegare il proprio effetto) preventiva comunicazione scritta al Concedente, con indicazione delle generalità del soggetto che intende acquistare il Controllo, (b) a tale comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi [•], [•] e [•] del Bando e ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Xxxx in capo al soggetto che intende acquistare il Controllo e c) il Concedente avrà il diritto di revocare la Concessione ove il soggetto che intende acquistare il Controllo non sia in possesso dei requisiti previsti ai paragrafi [•], [•] e [•] del Bando e ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Xxxx fermo restando il divieto di intestazione fiduciaria del capitale del Concessionario o di altri negozi/atti che possano produrre/determinare i medesimi effetti giuridici, e l’obbligo per il soggetto controllante il capitale del Concessionario di avere la sede legale in Italia.
9.3 Tutti i Cambi di Controllo nel capitale del Concessionario potranno avere effetto solo all’esito delle verifiche, in merito al possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 9.2, che il Concedente è tenuto a svolgere, anche in collaborazione con la Prefettura ed in stretta intesa con i gruppi investigativi delle Forze di Polizia, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Tale termine rimane sospeso in caso di richieste di documenti/atti integrativi.
9.4 Il Concedente ha il diritto di revocare, in ogni momento, la Concessione ove il soggetto che acquista il Controllo del Concessionario abbia presentato dichiarazioni e/o documentazioni non veritiere in ordine al in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per contrarre con la PA [•], [•] e [•] dal Bando ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Gara.
9.5 La procedura descritta nei paragrafi che precedono si applica anche in caso di cambio di controllo nel capitale dell’Aggiudicatario con riferimento ai requisiti richiesti di idoneità morale previsti ai paragrafi [•], [•] e [•] del Bando e ai paragrafi [•], [•] e [•] del Disciplinare di Xxxx a chi detiene il controllo dell’Aggiudicatario.
9.6 Il soggetto che acquista il Controllo del Concessionario e dell’Aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il Protocollo di Legalità.
10. Sedi della Casa da Gioco
10.1 Il Servizio dovrà essere svolto presso le sedi della Casa da Gioco e, precisamente, presso (i) la sede storica di Ca’ Vendramin Calergi (la “Sede Principale” la cui proprietà è oggi in capo a CMV S.p.A., società interamente controllata dal Comune di Venezia) e (ii) la sede di terraferma di “Ca’ Noghera”(la “Sede Secondaria” e, congiuntamente, con la Sede Principale, le “Sedi Originarie”), attualmente condotte in locazione dal Concessionario ai sensi dei Contratti di Locazione.
10.2 Il Concessionario potrà dismettere la Sede Secondaria (ma non la Sede Principale, che dovrà rimanere tale per l’intera durata della presente Convenzione) e svolgere il Servizio in una diversa sede previo consenso del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negato. In tal caso, il Concedente richiederà al Ministero dell’Interno la necessaria autorizzazione. Qualora il Concessionario, una volta autorizzato, svolga il Servizio in una sede diversa, in immobile non di sua proprietà, dovrà prevedere nel relativo contratto di locazione l’obbligo del locatore di offrire al Concedente o ad altro soggetto dallo stesso designato, alla scadenza della presente Convenzione o in caso di revoca o decadenza della presente Convenzione, il diritto di godere dell’immobile ai medesimi termini e condizioni per una durata non inferiore a quella prevista nell’originario contratto di locazione. Il Concedente sarà legittimato a negare il consenso allo svolgimento del Servizio nella diversa sede se il relativo contratto di locazione non preveda tale obbligo in capo al locatore.
10.3 Salvi in ogni caso i rimedi previsti dalla legge e dal relativo Contratto di Locazione per i casi di inadempimento del Concessionario (o comunque del soggetto che condurrà in locazione gli Immobili, come definiti nei Contratti di Locazione), il Concedente si impegna a far sì, per tutto il tempo in cui il Servizio sarà svolto nella Sede Principale, che sia garantito il rinnovo dei contratti di locazione ai termini e condizioni ivi stabilite e che gli stessi coprano tutto il tempo in cui il Servizio sarà svolto nella Sede Principale, e lo stesso copra tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione (come eventualmente prorogata ai sensi del Paragrafo 5.3). A tale scopo il Concedente si impegna anche per conto della propria controllata CMV S.p.A. a fare in modo che non sia trasferita a qualsiasi titolo a terzi diversi dal Concedente medesimo o da società dallo stesso controllate la proprietà della Sede Principale per la durata della presente convenzione.
10.4 Allo stesso modo il Concedente si impegna a far sì che, per tutto il tempo in cui il Servizio sarà svolto presso l’attuale Sede Secondaria CMV rinnovi il Contratto di Locazione ai termini e condizioni ivi stabilite.
10.5 L’Aggiudicatario garantisce il puntuale e l’esatto adempimento da parte del Concessionario (o comunque del soggetto che condurrà in locazione gli Immobili, come definiti nei Contratti di Locazione) di tutti gli obblighi previsti nei Contratti di Locazione.
10.6 Il Concedente avrà il diritto di utilizzare (o far utilizzare) a titolo gratuito – previa richiesta al Concessionario con almeno 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo e comunque compatibilmente con lo svolgimento dell’attività del Concessionario e
senza alcuna interruzione della stessa – per non più di 35 giorni all’anno, le sale della Sede Principale denominate “Camino” e “Cuoi d’oro” per riunioni, cerimonie o altre manifestazioni di cui il Concedente sia uno dei soggetti promotori.
11. Attivazione e conduzione del Servizio
11.1 Esercizio delle attività affidate in Concessione
Il Concessionario non potrà sospendere, neppure temporaneamente, l’attività oggetto della Concessione senza autorizzazione del Concedente. La sospensione non autorizzata della gestione del Servizio comporta l’applicazione delle penali previste dall’Articolo 15.
11.2 Presentazione e aggiornamento dell’Inventario
11.2.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, il Concessionario trasmetterà al Concedente l’inventario contenente l’indicazione di tutti i beni relativi alla gestione del Servizio indicando separatamente: (a) l’elenco dei Beni Mobili, (b) l’elenco degli ulteriori beni, mobili o immobili, realizzati o acquistati dal Concessionario in esecuzione del Piano delle Attività degli Investimenti, (c) gli aggiornamenti di tali elenchi risultanti dagli interventi effettuati dal Concessionario nel corso dell’anno solare precedente (l’“Inventario”).
11.2.2 L’Inventario dovrà essere approvato per iscritto dal Concedente entro il 15 luglio di ogni anno, previo contraddittorio con il Concessionario.
11.2.3 In caso di contestazione da parte del Concedente di alcuna delle voci dell’Inventario, da inviarsi al Concessionario con le modalità di cui al Paragrafo 18.4, le Parti cercheranno in buona fede, entro e non oltre 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di ricevimento della comunicazione di contestazione da parte del Concessionario e comunque entro il 15 luglio, di comporre ogni dissenso che sussista tra di loro in relazione a tutti gli elementi oggetto di contestazione. Qualora, alla scadenza del termine suddetto, una o più contestazioni non siano state definite per iscritto, tutte le questioni non definite (le “Questioni Controverse”) saranno rimesse alla determinazione del Revisore. Il Revisore agirà in qualità di perito contrattuale ai sensi dell’art. 1349 del codice civile e:
(a) limiterà il proprio esame alle Questioni Controverse;
(b) darà conto delle ragioni che giustificano le sue determinazioni in relazione a ciascuna delle Questioni Controverse;
(c) agirà prontamente al fine di fornire la propria determinazione in ordine a ciascuna delle Questioni Controverse;
(d) dopo aver provveduto alla definizione di tutte le Questioni Controverse, redigerà e consegnerà alle Parti le proprie determinazioni, che saranno definitive e vincolanti per le Parti e non soggette a impugnazione e
costituiranno, insieme alle altre voci non oggetto di contestazione, l’Inventario.
11.2.4 Le spese e onorari relativi alle prestazioni eseguite dal Revisore saranno a carico, in eguale misura, del Concedente e del Concessionario.
11.3 Investimenti e ammortamenti
11.3.1 Ai sensi di quanto già previsto nel Paragrafo 7.1.1(d), il Concessionario si impegna a realizzare gli Investimenti indicati nel Piano delle Attività e degli Investimenti presentato dall’Aggiudicatario nell’Offerta e in conformità al Cronoprogramma degli Investimenti allegati alla Convenzione.
11.3.2 In conformità a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario, presentato dall’Aggiudicatario nell’Offerta, il Concessionario provvederà agli Investimenti previsti dal Piano delle Attività e degli Investimenti e relativi ammortamenti in modo che il valore residuo sia pari a quello di Libro.
11.3.3 In caso di mutamenti sostanziali in circostanze di fatto o di diritto che siano idonei a incidere sull’equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio, il Concessionario potrà richiedere al Concedente di modificare gli investimenti previsti dal Piano delle Attività e degli Investimenti per riportare il rapporto concessorio in condizioni di equilibrio. Salvo diversa modalità di ripristino dell’equilibrio economico finanziario il Concedente esaminerà tali proposte in buona fede e comunicherà quali tra quelle richieste possono essere accolte.
11.3.4 In caso di sopravvenuti e comprovati motivi di interesse pubblico, il Concedente potrà richiedere al Concessionario di modificare gli investimenti previsti dal Piano delle Attività e degli Investimenti. Le Parti esamineranno congiuntamente, in buona fede, le modalità ed i termini di modifica del Piano.
11.3.5 Fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio, solo in caso di sopravvenuti, oggettivi, seri e comprovati motivi di interesse pubblico, non previsti né prevedibili al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’Offerta, il Concedente potrà richiedere al Concessionario di effettuare alcuni investimenti non previsti dal Piano delle Attività e degli Investimenti ma che si rendano strumentali al perseguimento delle esigenze di interesse pubblico. Le Parti esamineranno congiuntamente, in buona fede, le modalità ed i termini di effettuazione di tali investimenti , valutando - anche sul piano quantitativo - la loro effettiva necessità e strumentalità al perseguimento dell’interesse pubblico.
11.3.6 Qualora entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla riunione di cui all’Articolo precedente non sia stato possibile raggiungere un accordo tra le Parti, il Concedente avrà comunque il diritto di far effettuare – anche da terzi – gli investimenti ritenuti necessari o opportuni per mantenere l’elevato livello qualitativo del Servizio. Il Concessionario dovrà prestare ogni collaborazione per consentire l’effettuazione da parte del Concedente di tali interventi e dovrà sopportare i relativi costi nella percentuale che sarà determinata di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo, il Concedente
e il Concessionario si impegnano a conferire all’Arbitratore incarico congiunto di determinare l’eventuale ripartizione tra di loro dei relativi costi. Quest’ultimo dovrà imputare a carico del Concedente e del Concessionario ammontari proporzionali all’interesse delle parti all’effettuazione degli investimenti di cui sopra.
11.3.7 Il Concedente potrà verificare in ogni momento il puntuale rispetto, da parte del Concessionario, del Piano delle Attività e degli Investimenti e di tutti gli ulteriori investimenti effettuati dal Concessionario.
12. Devoluzione dei beni
12.1 Al termine del periodo di durata della Concessione:
(a) il Concessionario deve devolvere al Concedente – o ad altro soggetto dallo stesso indicato – i beni individuati nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti, di cui al Paragrafo 11.2, liberi da Xxxxxxx. I beni, mobili o immobili, realizzati ovvero acquistati dal Concessionario in esecuzione del Piano delle Attività e degli Investimenti saranno devoluti in buono stato di manutenzione e conservazione, dovranno essere interamente ammortizzati, al valore indicato nell’ultimo bilancio del Concessionario approvato e certificato, al netto degli ammortamenti di legge e, in quanto interamente ammortizzati, quindi con valore uguale a 0 (zero);
(b) i Diritti di Proprietà Intellettuale e i Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale saranno trasferiti in titolarità del Concedente, o dell’eventuale diverso soggetto indicato dal Concedente prima della cessazione della Convenzione, semplicemente per effetto della cessazione della Convenzione e senza oneri a carico del Concedente. M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati dovranno, rispettivamente e per quanto di competenza, provvedere a loro spese alla trascrizione del trasferimento della titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale in favore del Concedente presso i registri competenti entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla cessazione della Convenzione. Inoltre M&D dovrà, entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla sottoscrizione della presente Convenzione, provvedere alla trascrizione presso i competenti registri dell’Allegato 12.1, sottoscritto insieme alla presente Convenzione e riassuntivo (i) delle clausole relative al trasferimento della titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale per effetto dalla cessazione della Convenzione e
(ii) delle limitazioni previste da quest’ultima. M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati, rispettivamente e per quanto di competenza, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione o della convenzione per gli Ulteriori Usi dei Diritti di Proprietà Intellettuale, nominano il Concedente quale loro procuratore speciale con pieni poteri di compiere ogni atto idoneo ad ottenere la trascrizione a favore del Concedente della titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale nonché dei limiti all’uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale e dei Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale previsti dalla presente Convenzione.
12.2 Le operazioni di devoluzione previste dalle lettere a) e b) del Paragrafo precedente - che avverranno in contraddittorio tra il Concedente, M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati, con la redazione di appositi verbali - avranno inizio il sesto mese precedente alla scadenza del termine della Convenzione, salvaguardando l’esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del Servizio, in quanto i beni dovranno essere devoluti al Concedente in condizioni tali da assicurare la continuità del Servizio. In caso di decadenza o di revoca della Concessione, il procedimento di devoluzione al Concedente decorre dalla data indicata nel provvedimento di decadenza o di revoca.
12.3 M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati dovranno, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere, a sollevare il Concedente - o altro soggetto dallo stesso indicato - da qualsiasi responsabilità ed onere, emergente successivamente all’avvenuta devoluzione, per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l’esecuzione delle attività e funzioni affidate in Concessione
12.4 In caso di proroga della Concessione, ai sensi del Paragrafo 5.3, la devoluzione avverrà al termine del periodo di proroga, con le medesime modalità di cui al Paragrafo 12.2 e seguenti.
12.5 In caso di decadenza o di revoca della Concessione, la devoluzione avverrà con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di decadenza o di revoca, con le medesime modalità di cui al Paragrafo 12.3 e seguenti. In caso di decadenza o revoca per fatto addebitabile al Concessionario, i beni oggetto di devoluzione saranno acquisiti gratuitamente dal Concedente, ferma restando l’applicabilità delle penali previste dall’Articolo 15. Nei casi di decadenza o revoca per fatto non addebitabile al Concessionario, quest’ultimo avrà diritto al rimborso del valore residuo degli investimenti non ammortizzati a valore di libro.
12.6 In caso di contestazione sui beni oggetto di devoluzione, M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati dovranno restituire i beni senza che ciò comporti alcuna rinuncia a far valere le proprie pretese nelle competenti sedi giudiziarie.
12.7 Le disposizioni del presente Articolo 12 si intendono sin d’ora contenute, quali condizioni fondamentali, in qualsiasi autorizzazione che dovesse essere rilasciata a eventuali Terzi Autorizzati.
12.8 Passaggio delle attività oggetto della Concessione
12.8.1 Alla cessazione della Concessione, anche in caso di revoca e/o decadenza, al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della stessa al concessionario subentrante o a un soggetto terzo indicato dal Concedente, senza interruzioni o comunque pregiudizi per la continuità di gestione, M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati garantiranno la piena collaborazione della propria struttura tecnica ed organizzativa al Concedente. In particolare, M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati hanno l’obbligo di fornire al personale incaricato dal Concedente tutte le informazioni e le notizie utili per esperire la nuova
procedura di gara per l’affidamento del Servizio e agevolare il trasferimento della gestione del Servizio.
12.8.2 Per definire il bando della nuova procedura di gara di cui al Paragrafo 12.8.1, il Concessionario, a seguito di specifica richiesta, è tenuto a fornire al Concedente i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria.
12.8.3 M&D, il Concessionario e gli eventuali Terzi Autorizzati, alla scadenza della Concessione ai sensi dell’Articolo 5, saranno tenuti a porre in essere tutte le attività di ordinaria amministrazione necessarie ad assicurare la continuità del Servizio e a consentire il passaggio delle attività e delle funzioni ad altro soggetto sino al trasferimento della gestione al nuovo concessionario.
12.8.4 Nei casi di cui al precedente Paragrafo 12.8.3, il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad estendere le Garanzie per coprire il periodo di ulteriore gestione.
12.8.5 In tutti i casi di cui al presente Paragrafo 12.8 (cessazione, revoca e/o decadenza della Concessione) l’Aggiudicatario si impegna a fare sì che il Concessionario modifichi la propria ragione sociale ed elimini qualunque riferimento a “CdiV Gioco, Casinò di Venezia Gioco” e il Concessionario si impegna a modificare la propria ragione sociale e a eliminare qualunque riferimento a “CdiV Gioco, Casinò di Venezia Gioco” entro 15 gg. dalla cessazione, revoca e/o decadenza della Concessione.
13. Garanzie di corretta esecuzione
13.1 Contestualmente alla firma della presente Convenzione, il Concessionario ha consegnato al Concedente le seguenti garanzie (1) (le “Garanzie”):
(a) una prima garanzia, di importo pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a copertura degli oneri per la corretta esecuzione, in costanza del rapporto concessorio (ivi compresa l’eventuale gestione obbligatoria), di tutte le attività e funzioni oggetto della Concessione, allegata alla presente Convenzione 14 (la “Garanzia di Adempimento”); e
(b) una seconda garanzia, di importo pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) , a copertura degli oneri per il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza del Concedente di cui all’art. 4 della presente Convenzione, comprensivi del “Canone di Concessione”, allegata alla presente Convenzione 14 (la “Garanzia di Pagamento”).
(1) NOTA: Le Garanzie dovranno essere prestate in forma di cauzione, in contanti [o in titoli di Stato], ovvero attraverso fideiussione rilasciata da primari istituti bancari o assicurativi, come disciplinati dal Bando della Procedura di gara.
13.2 Le Garanzie:
(a) sono irrevocabili, autonome rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo 1957, comma 2, cod. civ.;
(b) prevedono il diritto del Concedente all’escussione in caso di decadenza dalla Concessione per inadempimento del Concessionario o, per inadempimento degli obblighi di sua pertinenza, dell’Aggiudicatario, previa comunicazione al Concessionario e all’istituto bancario o assicurativo;
(c) coprono tutti gli inadempimenti che si produrranno e gli effetti che potranno sorgere in costanza della Concessione, anche ove emersi successivamente alla scadenza della Concessione, e fino a 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della Concessione o della sua eventuale proroga.
(d) prevedono che, nel caso di giudizi pendenti promossi dal Concedente per inadempimenti del Concessionario, previa notifica al garante, le Garanzie conserveranno la propria efficacia anche oltre il termine di cui al Paragrafo 13.2(c) e saranno svincolate solo all’esito definitivo dei procedimenti medesimi, previa deduzione dei crediti e oneri dovuti al Concedente, maggiorati degli eventuali interessi e sanzioni relativi agli importi stessi.
13.3 Nel caso di giudizi pendenti promossi dal Concedente per inadempimenti del Concessionario, le Garanzie conserveranno la propria efficacia anche oltre il termine di cui al Paragrafo 13.2(c) e saranno svincolate solo all’esito definitivo dei procedimenti medesimi, previa deduzione dei crediti e oneri dovuti al Concedente, maggiorati degli eventuali interessi e sanzioni relativi agli importi stessi.
13.4 In caso di escussione, totale o parziale, della Garanzia di Adempimento e/o della Garanzia di Pagamento per effetto di quanto disposto nella presente Convenzione, il Concessionario sarà tenuto al relativo reintegro degli ammontari indicati, rispettivamente, ai Paragrafi 13.1(a) e 13.1(b), entro e non oltre il termine di 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, decorrente dal momento in cui il Concedente ne faccia richiesta.
14. Vigilanza, controlli e ispezioni del Concedente
14.1 Il Concedente vigilerà, d’intesa con i gruppi investigativi delle Forze di Polizia, sulla constante permanenza dei requisiti richiesti con il Bando e il Disciplinare di Gara anche in caso di cambio di controllo nel capitale del Concessionario e dell’Aggiudicatario e a tale scopo i soggetti interessati sono tenuti a fornire al Concedente tutte le informazioni dallo stesso richieste.
14.2 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente eserciterà, attraverso l’Advisory Board e il Servizio Ispettivo Comunale, poteri di vigilanza, controllo e ispezione sul Concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni
trasferite e tenendo conto delle seguenti priorità: accertamento delle entrate, controllo sull’osservanza dei regolamenti di gioco, controllo dei fenomeni di illegalità, controllo degli impianti e delle attrezzature utilizzati dal Concessionario nella gestione della Casa da Gioco e controllo dell’utilizzo dei segni e/o materiali coperti dai Diritti di Proprietà Intellettuale e/o dai Nuovi Diritti di Proprietà Intellettuale.
14.3 Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per lo svolgimento di tali attività, il Concedente procederà a controlli e ispezioni presso le sedi del Concessionario e della Casa da Gioco atti a garantire la trasparenza e la regolarità della gestione e della conduzione della Casa da Gioco nelle sue molteplici attività. Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione, nei tempi e nelle modalità indicati dal Concedente, tutti i documenti e le informazioni, anche di carattere economico-finanziario, occorrenti per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte del Concedente, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli del Servizio.
14.4 Ai fini del controllo e delle ispezioni, il Concessionario consente l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dal Concedente, alle sedi del Concessionario e garantisce la massima assistenza e collaborazione.
14.5 Il Concessionario si impegna a eliminare eventuali malfunzionamenti che siano stati riscontrati dal Concedente nel corso degli accertamenti di cui al presente Paragrafo , entro i termini indicati da quest’ultimo all’atto della contestazione.
14.6 Ai fini del controllo e delle ispezioni, il Concessionario comunica al Concedente i periodi e gli orari di esercizio dei singoli giochi nelle sedi della Casa da Gioco.
14.7 Il Concedente vigilerà sul rispetto degli obblighi in capo al Concessionario ed a M&D di cui al Paragrafo 7.2.2 e, a tal fine, potrà chiedere ad essi le informazioni e la documentazione necessarie ad esercitare tale vigilanza.
15. Penali e interessi
15.1 Fermi restando i casi di decadenza dalla Concessione previsti dalla normativa vigente e dall’Articolo 16, il Concedente, successivamente alla formale contestazione al Concessionario e nel rispetto del contraddittorio ed entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla stessa contestazione, al verificarsi degli inadempimenti imputabili al Concessionario indicati nell’Allegato 13 potrà applicare le relative penali ivi indicate, salva in ogni caso la possibilità per il Concedente di richiedere il risarcimento di danni ulteriori e differenti per comportamenti in violazione della Convenzione, imputabili al Concessionario.
15.2 Il Concessionario sarà tenuto a versare le penali con le modalità indicate nell’atto di contestazione di cui al Paragrafo 15.1.
15.3 In caso di ritardo nell’esecuzione di pagamenti dovuti a norma della presente Convenzione, il Concessionario dovrà pagare al Concedente (senza necessità di messa in mora) gli interessi moratori calcolati al Tasso Convenzionale per il periodo
compreso tra la scadenza del termine indicato sopra per l’effettuazione di tali pagamenti e la data in cui gli stessi sono effettivamente eseguiti.
15.4 Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti di spettanza erariale, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
16. Poteri sostitutivi del Concedente: revoca e decadenza dalla
Concessione
16.1 Revoca e decadenza
16.1.1 Il Concedente potrà revocare la Concessione al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previsti dalla legge.
16.1.2 Il Concedente deve avviare il procedimento di decadenza dalla Concessione, oltre ai casi in cui è prevista nella normativa di volta in volta vigente, anche nei seguenti casi:
(a) qualora nei confronti del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, e/o nei confronti dei loro rappresentanti legali, dei componenti degli organi di amministrazione, nonché degli altri soggetti indicati nell’Articolo 85, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi;
(b) qualora pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nelle dichiarazioni e nei certificati presentati dal Concessionario ai sensi del Paragrafo 7.1.3;
(c) qualora il Concessionario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Legalità;
(d) qualora, nei confronti del legale rappresentante o degli amministratori del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate e degli altri soggetti indicati dall’Articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell’Articolo 38, comma 1, lettere c) ed h), del Codice dei Contratti; analogamente si procederà (i)nelle ipotesi previste dall’Articolo 38, comma 1, lett. m-ter, del Codice dei Contratti, vale a dire nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o degli amministratori del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli Articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; e (ii)per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che il Comune, in ragione della sua natura, della
gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto della presente Convenzione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all’Articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111; dette previsioni si estendono anche nel caso in cui i soggetti fossero stati condannati per reati simili o analoghi nell’ordinamento dello Stato di cui è cittadino;
(e) qualora, in costanza del rapporto concessorio, il Concessionario ovvero l’Aggiudicatario perdano i requisiti di cui al paragrafo [●] del Disciplinare di Gara;
(f) qualora, nei confronti del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, del legale rappresentante o degli amministratori del Concessionario e/o dell’Aggiudicatario e/o delle sue Parti Correlate, siano pronunciate condanne per i delitti indicati nell’Articolo 32-quater del codice penale;
(g) qualora l’Aggiudicatario ponga in essere gravi, reiterate e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal Paragrafo 8.1;
(h) qualora il Concessionario non rispetti gli obblighi previsti dai Paragrafi 7.1.1(a), 7.1.1(c), 7.1.1 (p), 7.1.1 (q), 7.1.1(r) e 7.1.1(t);
(i) qualora il Concessionario ponga in essere gravi, reiterate e persistenti violazioni degli obblighi previsti dai Paragrafi 7.1.1(d), 7.1.1 (e), 7.1.1 (g) e 7.1.1(v);
(j) qualora M&D non rispetti gli obblighi previsti dai Paragrafi 6.1.2, 6.1.3 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.2.3, 17.1 e 17.2;
(k) nei casi di decadenza previsti all’Articolo 9;
(l) qualora il Concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti in materia di gioco;
(m) qualora il Concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino e, in particolare, commercializzi sul territorio italiano in proprio o attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, giochi vietati dall’ordinamento italiano;
(n) qualora il Concessionario non abbia provveduto ad adeguare o integrare le Garanzie entro i termini indicati all’Articolo 13;
(o) qualora il Concessionario impedisca, in modo grave e reiterato, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte del Comune di cui all’ Articolo 14.
(p) qualora il Concessionario ponga in essere gravi e persistenti violazioni degli
obblighi di cui al Paragrafo 7.2.
16.2 In caso di revoca o di decadenza della Concessione per inadempimento imputabile al Concessionario, la Convenzione si considererà automaticamente caducata e il Concedente avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, e salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno e ogni altro rimedio disponibile in base alla legge, interamente l’Importo di spettanza Fisso versato con le modalità di cui al Paragrafo 4.1. Le Parti riconoscono e concordano che l’importo della penale di cui al presente Paragrafo è da esse ritenuto equo in quanto tiene in equilibrata considerazione gli interessi di ciascuna, tenuto conto dei gravi pregiudizi che il Concedente subirebbe in caso di cessazione della Convenzione prima della sua naturale scadenza.
16.2.1 Al Concessionario non spetterà alcun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione a qualsiasi titolo della Concessione, per i motivi di cui al 16.1.2 della presente Convenzione fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi e nei limiti dell’applicabilità di tale norma.
16.2.2 Il Concedente, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente ai Paragrafi 16.1.1 e 16.1.2, darà notizia al Concessionario dell’avvio del procedimento di revoca o di decadenza, contestando al Concessionario i relativi addebiti. Il procedimento di revoca o di decadenza dalla Concessione sarà svolto dal Concedente in conformità alle previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
16.2.3 Il Concedente, all’esito del procedimento, adotterà, ove del caso, il provvedimento motivato di revoca o di decadenza della Concessione, stabilendo:
(a) i termini della devoluzione dei beni di cui all’Articolo 12;
(b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria di cui al Paragrafo 12.8.3;
(c) le penali da applicare al Concessionario revocato o decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui ai precedenti Paragrafi 16.2.3(a) e 16.2.3(b).
16.2.4 In caso di provvedimento di revoca o di decadenza della Concessione per inadempimento imputabile al Concessionario, il Concedente avrà il diritto di escutere immediatamente la Garanzia di Adempimento e la Garanzia di Pagamento, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.
16.3 Obblighi del Concessionario e M&D in caso di revoca o decadenza
In caso di revoca o decadenza della Concessione ai sensi del presente Articolo 16, il Concessionario e M&D, per quanto di competenza, si impegnano:
(a) a provvedere, entro i termini indicati dal Concedente nel provvedimento di revoca o di decadenza, alla devoluzione al Concedente, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato dal Concedente, di tutti i beni strumentali alla gestione del Servizio, secondo le modalità previste all’Articolo 12;
(b) con le modalità e per la durata indicate dal Concedente nel provvedimento di revoca o di decadenza, ad assicurare la continuità del Servizio, ponendo in essere tutte le attività di ordinaria amministrazione,al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della Concessione al Concedente, ad altro concessionario o a un soggetto terzo indicato dal Concedente.
Nei casi di cui al presente Paragrafo 16.3(b), il Concessionario si impegna a estendere le Garanzie per coprire il periodo di ulteriore gestione.
16.4 Individuazione di ulteriori concessionari
In caso di revoca o decadenza dalla Concessione, il Concedente avrà facoltà, durante il periodo della Concessione, di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, un nuovo concessionario; la Concessione revocata o decaduta sarà assegnata al nuovo concessionario.
17. Pattuizioni inerenti il Ramo Online
17.1 M&D e il Concessionario si impegnano, per l’intera durata della Concessione:
(a) a svolgere le attività di gioco online esclusivamente con i Marchi e con l’utilizzo dei Nomi di Xxxxxxx, salvo autorizzazione del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata;
(b) a non Trasferire né concedere in affitto (o altrimenti consentire il godimento a terzi) il Ramo Online, come neppure licenze o sub-licenze dei Nomi di Xxxxxxx senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata.
17.2 Ai fini del calcolo dell’importo di cui al Paragrafo 4.5, M&D e/o il Concessionario si impegnano a inviare al Concedente, con cadenza annuale e, in ogni caso, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla chiusura dell’esercizio contabile annuale, in allegato alla documentazione contabile prevista dalla normativa vigente, la documentazione contabile che dia evidenza dei ricavi prodotti dal Ramo Online (i “Ricavi Ramo Online”). Si applicherà inoltre quanto previsto, in materia di tenuta della contabilità e di diritto di verifica, dal Paragrafo 6.1.9.
18. Previsioni generali
18.1 Modifiche
Qualora circostanze straordinarie, non prevedibili al momento della stipulazione della presente Convezione e al di fuori del controllo delle Parti (ivi incluse modifiche dell’attuale normativa, anche regolamentare, ovvero di emanazione di normative nuove ed ulteriori) che comportino un mutamento dell’equilibrio economico e finanziario complessivo iniziale del Concessionario al di fuori dall’alea normale connessa alla gestione del Servizio, le Parti negozieranno in buona fede eventuali nuove condizioni di
equilibrio da apportare alla Convenzione, il cui contenuto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell’Interno, che si rendessero necessarie o opportune (a) ai fini e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 143, comma 8 del Codice dei Contratti; ovvero (b) allo scopo di uniformarsi alla normativa vigente.
18.2 Tolleranza
L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
18.3 Indici e Rubriche
Gli indici e le rubriche contenuti nella presente Convenzione sono stati posti al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso.
18.4 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita: (a) al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata a mano o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telegramma; ovvero (b) all’emissione dell’apposito rapporto di trasmissione dall’apparecchio del mittente, se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:
(a) se al Concedente, presso: [●],
[●]
Telefax: [●]
Posta Elettronica Certificata: [●]All’attenzione di [●]
(b) se al Concessionario, presso: [●],
[●]
Telefax: [●]
Posta Elettronica Certificata: [●] All’attenzione di [●]
(c) [se a M&D, presso: [●],
[●]
Telefax: [●]
Posta Elettronica Certificata: [●] All’attenzione di [●]]
(d) se all’Aggiudicatario, presso: [●],
[●]
Telefax: [●]
Posta Elettronica Certificata: [●] All’attenzione di [●]
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax (purché compresi nel territorio della Repubblica Italiana) che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni. Resta inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti ai procedimenti di cui al successivo Paragrafo 18.7.
18.5 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, l’imposta di registro, di bollo, qualunque Tributo di natura analoga e ogni altro onere relativo alla conclusione, registrazione ed esecuzione della presente Convenzione e/o di eventuali atti o provvedimenti ad essa collegati sono a carico del Concessionario, anche se dovessero essere richiesti successivamente alla stipula della Convenzione.
18.6 Legge applicabile
Il presente rapporto concessorio è disciplinato dalla legge italiana.
18.7 Foro esclusivo
Qualunque controversia derivante dalla presente Convenzione, che esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
[•] ….
Comune di Venezia Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
[Aggiudicatario]
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 del Codice Civile il Concessionario dichiara di accettare espressamente il contenuto degli Articoli 2 (Oggetto della Convenzione), 5 (Durata della Convenzione), 7 (Obblighi del Concessionario), 9(Divieto di cessione e cambio di controllo), 11 (Attivazione e conduzione del Servizio), 13 (Garanzie), 14 (Vigilanza, controlli e ispezioni del Concedente), 15 (Penali), 16 (Poteri sostitutivi del Concedente: revoca e decadenza), nonché dei Paragrafi 18.5 (Spese contrattuali), 18.6 (Legge applicabile) e 18.7 (Foro esclusivo).
Casinò di Venezia Gioco S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1341 del Codice Civile l’Aggiudicatario dichiara di accettare espressamente il contenuto degli Articoli 2 (Oggetto della Convenzione), 5 (Durata della Convenzione), 7(Obblighi del Concessionario), 8 (Obblighi dell’aggiudicatario), 9.1 (Divieto di cessione e cambio di controllo), 11 (Attivazione e conduzione del Servizio), 13 (Garanzie), 14 (Vigilanza, controlli e ispezioni del Concedente), 15 (Penali), 16 (Poteri sostitutivi del Concedente: revoca e decadenza), nonché dei Paragrafi 18.5 (Spese contrattuali), 18.6 (Legge applicabile) e 18.7 (Foro esclusivo).
[Aggiudicatario]
Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. sottoscrive la presente Convenzione per integrale accettazione delle pattuizioni di cui agli Articoli e Paragrafi 4.5, 4.6, 6, 7.2, 7.5, 12, 14,
16.1.2(j), 16.3, 17 e 18.
Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.
La Casinò Municipale di Venezia S.p.A., con sede in Venezia, Cannaregio n. 2040, iscritta nel registro delle imprese di Venezia al n. [•], in persona del proprio [•], Dott. [•], munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come Allegato 18 (“CMV”)
Sottoscrive la presente Convenzione limitatamente agli obblighi ed alle prescrizioni contenuti nell’art. 10 (Sedi della Casa da Gioco), impegnandosi a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obblighi posti in capo al Concedente.