CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – FILMATI PUBBLICITARI CINEMA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – FILMATI PUBBLICITARI CINEMA
ART. 1 OGGETTO, IRREVOCABILITA' DELL' ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Rai Pubblicita' ed Committente per la proiezione di filmati pubblicitari nelle sale cinematografiche di cui Rai Pubblicita' è concessionaria. L'ordine di pubblicità, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, è per il Committente irrevocabile, per un periodo di 90 giorni, e si rende impegnativo per Rai Pubblicita' mediante accettazione.
ART. 2 FACOLTA’ DI RINUNCIA
Ogni rinuncia alla programmazione prenotata dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia comporterà l'addebito di una penale pari al 15% dell'importo della programmazione rinunciata se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicita' prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima dell'inizio della programmazione, la penale sarà pari al 35% dell'importo della programmazione rinunciata; oltre questo termine l'importo sarà dovuto per intero. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.
ART. 3 DIVIETO DI CESSIONE
Il Committente si obbliga a non cedere il Contratto. Viene fatta salva la facoltà in capo a Rai Pubblicita' di cedere il Contratto. Il Committente dichiara sin da ora di liberare Xxx Pubblicita' dalle proprie obbligazioni nei suoi confronti, dalla data di comunicazione anche a mezzo fax della cessione, fermo restando che la pubblicità dovrà essere effettuata come da Contratto.
ART. 4 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. Rai Pubblicita' si riserva, comunque, la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento, Xxx Pubblicita' applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà Rai Pubblicita' a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.
ART. 5 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA
L'importo dei filmati pubblicitari a pagamento, come indicato nel Contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti di Xxx Pubblicita'. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest'ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.
ART. 6 ESCLUSIVA MERCEOLOGICA
Nell'esecuzione del contratto il Committente non potrà vantare alcun diritto per l'esclusiva merceologica delle singole collocazioni pubblicitarie rinunciando a qualsiasi rivendicazione e/o domanda nei confronti di Rai Pubblicita' e/o dell’esercente della sala cinematografica per l'eventuale proiezione di filmati pubblicitari della stessa categoria di quelli oggetto del Contratto.
ART. 7 CONSEGNA MATERIALE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE
Il Committente si impegna a consegnare a Rai Pubblicita' i filmati pubblicitari e la documentazione occorrente per la proiezione degli stessi entro 10 giorni prima della data di inizio delle proiezioni conformemente alle "Norme e condizioni di esecuzione" di cui ai listini e reperibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La mancata proiezione dei filmati pubblicitari dovuta al ritardo nella consegna dei filmati e/o della documentazione e/o al mancato rispetto delle "Norme e condizioni di esecuzione" da parte del Committente e/o l’inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite da Rai Pubblicita', comporterà la facoltà per Rai Pubblicita' di risolvere il Contratto per colpa del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Per l’effetto, il Committente si obbliga a versare a Rai Pubblicita', a titolo di penale, una somma pari al totale importo pattuito per la pubblicità non eseguita intendendo le parti di convenire sin d'ora consensualmente in tale misura, l'ammontare dei danni stessi.
ART. 8 DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DEL COMMITTENTE
Il Committente dichiara e garantisce: (i) che le comunicazioni commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile, anche di natura regolamentare o autodisciplinare (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni legge o regolamento o codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità, tutela del consumatore, tutela dei minori, etc.) nonché la veridicità delle affermazioni/informazioni in esse contenute; (ii) che le comunicazioni commerciali non violeranno alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti d’autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti al nome o all’immagine, o altri diritti della personalità; (iii) che le comunicazioni commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi compresa a titolo esemplificativo l’autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla realizzazione e alla diffusione delle comunicazioni commerciali (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.
Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e gli esercenti cinematografici per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni del Committente oggetto del presente articolo o (b) comunque connessi, relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Rai Pubblicità e gli esercenti cinematografici da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.
ART. 9 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detto Xxxxxx ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.
ART. 10 MANCATA O PARZIALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La mancata o parziale esecuzione del Contratto da parte di Rai Pubblicita', per cause ad essa non imputabili, dà luogo al solo rimborso a favore del Committente delle somme eventualmente anticipate e per le quali non vi sia stata la relativa prestazione, senza diritto alla risoluzione del Contratto, a risarcimenti e ad indennizzi.
ART. 11 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI
Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Rai Pubblicita' pubblicati e/o disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.
ART. 12 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO
Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del Contratto in caso d'uso.
ART. 13 MODIFICHE
Qualsiasi modificazione del rapporto contrattuale ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.
ART. 14 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicita' e consultabile nell’area "L'Azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell’interesse di Rai Pubblicita', anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.
ART. 15 CODICE ETICO
Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell’area "L'azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L’osservanza delle disposizioni tutte di detto Xxxxxx è considerata parte essenziale, nell’interesse di Rai Pubblicita' anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell' ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove Rai Pubblicita' sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino, ove Rai Pubblicita' sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.
ART. 17 RISERVATEZZA
Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.
ART. 18 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")
Titolarità. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx.
Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.
Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi
previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l’informativa completa presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
Timbro e Firma del Committente...............................................Data.....................
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (Divieto di cessione); art. 8 (Dichiarazioni, garanzie e impegni del committente), art. 10 (Mancata o parziale esecuzione del contratto); art. 14 (Responsabilità Amministrativa), art. 15 (Codice Etico), art. 16 (Foro competente).
Timbro e Firma del Committente...............................................Data.......................