CIRCOLARE N. 2608/08 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CIRCOLARE N. 2608/08 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - APPLICABILITÀ
1.1. Tutti i contratti stipulati tra la Xxxxxxxx S.r.l. (qui di seguito indicata come "il Venditore") per la vendita di suoi prodotti (qui di seguito indicati come "i Prodotti") ad un cliente (Acquirente) saranno disciplinati integralmente ed esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita che sostituiscono e annullano tutte le precedenti eventuali condizioni generali di vendita, accordi scritti o verbali, o le precedenti prassi e consuetudini eventualmente seguite tra le parti ed escludono l'applicazione di tutte le altre condizioni generali eventualmente adottate dall'Acquirente e da terze parti.
2 - MODIFICHE
2.1 Il Venditore si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti condizioni generali di vendita, allegando tali modifiche alla corrispondenza scritta.
3 - CONDIZIONI DI CONSEGNA
3.1 Se non diversamente stabilito per iscritto dal Venditore, la consegna dei Prodotti si intende pattuita EXW (Ex Works - Xxxxxx Xxxxxxxx) (Incoterms 2000 Camera di Commercio Internazionale Italia).
4 - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
4.1 Il momento del trasferimento del rischio della merce venduta è determinato dalle regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali (INCOTERMS) della Camera di Commercio Internazionale, vigenti alla data di stipulazione del contratto.
5 - RISERVA DI PROPRIETÀ
5.1 Fino alla data in cui il Venditore abbia ricevuto il pagamento dell'intero prezzo dei Prodotti, tali prodotti rimarranno di proprietà del Venditore ex artt. 1523 e ss. c.c.
6 - DIVIETO DI ATTI DI DISPOSIZIONE
6.1 L’Acquirente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore, allo stesso devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata anticipata via fax, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.
7 - ORDINI
7.1 Gli ordini devono essere scritti in modo chiaro e completo e devono essere redatti su carta intestata dell'Acquirente.
7.2 Ciascun ordine di acquisto per il Prodotto dovrà specificare il quantitativo di Prodotto ordinato e la data di consegna prevista.
8 - ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
8.1 Gli ordini dell'Acquirente saranno impegnativi per il Venditore soltanto dopo la conferma scritta di essi da parte dello stesso Xxxxxxxxx.
8.2 L'Acquirente dovrà comunque controllare attentamente la corrispondenza all’ordine della conferma d'ordine e comunicare la sussistenza di eventuali errori entro tre giorni dal ricevimento della conferma d'ordine.
8.3 Dopo tale termine, eventuali errori o non conformità della conferma d'ordine si intendono accettati e l'Acquirente non potrà più farli valere.
9 - MODIFICA E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI
9.1 Qualsiasi modifica o annullamento degli ordini da parte dell'Acquirente non avrà efficacia se perverrà al Venditore dopo che la merce è già stata messa in lavorazione.
9.2 Nel caso in cui la modifica o l'annullamento dell'ordine fosse tempestiva ai sensi del capoverso precedente, le eventuali spese e danni che il Venditore avesse già rispettivamente affrontato e patito in vista della produzione dei Prodotti ordinati sono a totale carico dell'Acquirente che si obbliga a rimborsare o risarcire dietro semplice richiesta del Venditore.
9.3 Tutte le eventuali richieste di annullamento o di modifica di ordini per essere valide ed efficaci dovranno pervenire al Venditore per iscritto e dovranno essere accettate dal Venditore stesso per iscritto.
10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O SOSPENSIONE DELLA CONSEGNA
10.1 Il Venditore potrà annullare ogni ordine già confermato e/o risolvere ogni contratto di vendita e/o sospendere la consegna della merce con effetto immediato qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
a - l’Acquirente sia in stato di insolvenza o di morosità nei pagamenti o di crisi anche temporanea di liquidità o sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o ad un procedimento analogo; b - i beni dell’Acquirente siano posti totalmente o parzialmente sotto sequestro giudiziario o venga nominato un liquidatore o un curatore del patrimonio dell’Acquirente;
c - la situazione finanziaria o patrimoniale dell’Acquirente subisca un peggioramento tale da determinare una riduzione o un azzeramento del credito da parte dell’Assicurazione dei crediti o la revoca di una lettera di credito rinnovabile e non fornisca idonee garanzie supplementari al Venditore;
d - l’Acquirente non adempia ad una obbligazione fondamentale delle presenti condizioni generali o di un contratto di compravendita di Prodotti nei confronti del Venditore.
11 - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE PER LE INFORMAZIONI FORNITE
11.1 Tutte le informazioni fornite dal Venditore sui Prodotti, in assenza di specifica scheda tecnica del Venditore, ivi comprese quelle indicate nei cataloghi, nel materiale promozionale, nei listini prezzi e nella corrispondenza, vengono date in buona fede e con ogni cura per assicurare la correttezza di tali informazioni.
11.2 Tuttavia il Venditore non assume alcuna responsabilità per gli errori che possono essere stati inavvertitamente effettuati, pertanto le informazioni predette devono considerarsi come meramente indicative e non impegnative.
12 - SOSTITUZIONE O MODIFICA DI COMPONENTI O DI PRODOTTI
12.1 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, sostituire o aggiungere in qualsiasi momento qualsiasi prodotto, componente di esso.
13 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
13.1 I prezzi di vendita sono indicati nelle offerte che vengono di volta in volta inviate all’Acquirente.
13.2 Salvo diverso accordo il prezzo della merce dovrà essere pagato entro 60 giorni data fattura presso la sede centrale e/o una filiale del Venditore.
14 - IRREGOLARITÀ O RITARDO NEI PAGAMENTI
14.1 Eventuali ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente legittimeranno il Venditore all'immediata sospensione della consegna dei Prodotti all'Acquirente anche se riferita ad ordini o partite diverse da quella rispetto alla quale si è verificata l'irregolarità o il ritardo di pagamento.
14.2 Decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento pattuito, sul prezzo decorreranno automaticamente, e senza necessità di costituzione in mora, interessi moratori in misura pari a quella stabilita nel D.Lgs. n. 231/2002.
14.3 Il Venditore ha inoltre diritto al rimborso dei costi sostenuti, anche in via stragiudiziale, per il recupero del credito e per il sollecito di pagamento, salvo la prova del maggior danno.
15 - CONSEGNA DELLA MERCE
15.1 Le consegne devono essere effettuate nei normali giorni lavorativi del Venditore.
15.2 Il Prodotto dovrà essere consegnato all’Acquirente nel normale imballo previsto da Xxxxxxxx S.r.l. per il Prodotto.
15.3 La data di consegna dei prodotti deve considerarsi sempre come indicativa e non tassativa.
15.4 Il termine di consegna indicato si intende decorrere dalla completa definizione tecnica, commerciale ed amministrativa dell’ordine. Nel caso di ordine con quota di pagamento in anticipo, il tempo di consegna decorre dal ricevimento della quota di anticipo. Nel caso di ordine con specifiche tecniche incomplete, il termine di consegna decorre dalla completa definizione tecnica dell’ordine.
15.5 E’ comunque sempre ammessa una tolleranza di 30 giorni lavorativi oltre il termine di consegna stabilito.
15.6 Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per eseguire puntualmente il contratto e consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati ma in nessun caso sarà responsabile dei danni e delle
spese direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto e dalla ritardata consegna dei Prodotti.
16 - GARANZIA DEI PRODOTTI
16.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche di cui l'Acquirente dichiara di aver preso ampia ed approfondita visione prima di effettuare l'ordine di acquisto.
16.2 Nel caso di ordine di un formato di trafile o di inserti ove si richieda un determinato spessore a pasta secca, fatti salvi accordi diversi, saranno fabbricate trafile e/o inserti che garantiscano lo spessore richiesto dall’Acquirente con una tolleranza di +/- 0,05 mm sullo spessore del formato stesso. Eventuali altre misure sono garantite secondo le tolleranze generali di tipo “Grossolano” come da tabella UNI 5307-63. Fatti salvi accordi diversi, in caso di reclamo il sistema di misurazione di riferimento è quello stabilito dagli standard del Venditore.
16.3 Nel caso di ordine di un formato di trafile o di inserti ove si richieda una determinata dimensione del foro sulla trafila, fatti salvi accordi diversi, saranno fabbricate trafile e/o inserti che garantiscano le dimensioni richiesta dall’Acquirente o quelle riportate sul catalogo del Venditore con una tolleranza di +/- 0,05 mm sullo spessore e di +/- 0,15 mm sulla larghezza e/o diametro del formato stesso. Eventuali altre misure sono garantite secondo le tolleranze generali di tipo “Grossolano” come da tabella UNI 5307-63. Fatti salvi accordi diversi, in caso di reclamo il sistema di misurazione di riferimento è quello stabilito dagli standard del Venditore.
16.4 Il Venditore non assume nessuna responsabilità qualora i prodotti siano inidonei ad un uso diverso da quello indicato nel libretto o nei fogli di istruzioni, salvo espressa garanzia scritta rilasciata caso per caso dal Venditore.
16.5 Il Venditore garantisce inoltre che la merce è esente da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente in Italia.
16.6 Tale garanzia si intende sostitutiva di qualsivoglia ulteriore garanzia in merito alla commerciabilità, alla qualità e all'adeguatezza per uno scopo specifico diverso da quello indicato nel libretto e nei fogli di istruzioni, salvo particolare garanzia scritta rilasciata dal Venditore.
17 - DURATA DELLA GARANZIA
17.1 La garanzia di cui alla precedente clausola ha durata di dodici mesi dalla data di consegna dei Prodotti se si tratta di macchine.
17.2 La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.
17.3 Non è garantito alcun periodo minimo di durata delle trafile o degli inserti.
18 - ESCLUSIONI DI GARANZIA
18.1 Il Venditore non è responsabile nel caso in cui l’Acquirente o il cliente finale non abbiano immagazzinato e avuto cura dei Prodotti in modo idoneo o comunque conforme alle eventuali raccomandazioni fornite dal Venditore per l'uso e la manutenzione dei prodotti che l'Acquirente dichiara di ben conoscere.
18.2 L’Acquirente decade dal diritto alla garanzia se i guasti lamentati risultino generati: da cause di forza maggiore; da fatto dell’Acquirente stesso, suoi dipendenti o terze persone; da cattiva installazione; da imperizia nella condotta del macchinario; da errato od anomalo uso; da cattiva o omessa manutenzione; da riparazioni, sostituzioni e modifiche eseguite o fatte eseguire senza autorizzazione scritta del Venditore.
18.3 L’Acquirente inoltre decade dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Venditore richieda o se, dietro richiesta del Venditore, l’Acquirente ometta di restituire il prodotto o il componente di esso difettoso entro dieci giorni dalla richiesta.
18.4 Rimangono escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche e le altre parti che per loro natura od uso sono soggette ad inevitabile deterioramento o logorio.
18.5 Salvo espresso patto contrario stipulato per iscritto, nessuna garanzia viene rilasciata dal Venditore in merito alla conformità dei Prodotti con le norme ed i regolamenti di qualsiasi natura, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di antinfortunistica, eventualmente in vigore nella Nazione dell'Acquirente se diverse da quelli vigenti in Italia.
18.6 Il Venditore non assume alcun obbligo di adattare i Prodotti dopo la vendita alle norme entrate successivamente in vigore.
18.7 Tuttavia, fermo quanto sopra precisato, l'Acquirente ha l'onere di informare il Venditore dell'esistenza del contenuto preciso e degli esatti riferimenti normativi di leggi cogenti ed imperative in vigore nel proprio Paese, che riguardano i Prodotti o il loro imballaggio.
18.8 In nessun caso l'Acquirente potrà compensare il prezzo della merce con eventuali propri crediti nei confronti del Venditore.
18.9 L’Acquirente dichiara di essere consapevole che i Prodotti possono essere pericolosi alle persone o alla proprietà se non sono installati o usati in piena conformità alle istruzioni di montaggio e uso forniti dal Venditore.
18.10 Il Venditore non è responsabile per qualsiasi danno causato dall’istallazione o dell’uso dei Prodotti in modo non conforme alle istruzioni fornite dal Venditore stesso o dall’istallazione dei Prodotti con altri prodotti o dispositivi anche di sicurezza non fabbricati o forniti dal Venditore.
19 - MODALITA’ DI DENUNCIA DI VIZI E DIFFORMITA’
19.1 L’Acquirente deve esaminare i prodotti o farli esaminare entro trenta giorni dalla presa in consegna anche se il contratto o il singolo ordine implica il trasporto dei prodotti ad altra destinazione a cura dell’Acquirente.
19.2 L'Acquirente, a pena di decadenza, dovrà denunciare per iscritto al Venditore eventuali difetti, difformità e danni dei Prodotti, in modo puntuale, dettagliato, e non generico, entro trenta giorni dalla presa in consegna dei Prodotti medesimi, specificando il numero dei prodotti viziati, il tipo di vizio, la partita di merce interessata dai vizi e la fattura in cui la merce è stata contabilizzata, nonché il numero e la data della conferma dell’ordine.
19.3 Nei successivi dieci giorni dalla denuncia dovrà essere fatto pervenire al Venditore un assortimento completo della merce di cui si denunciano i vizi, mentre la totalità della merce dovrà essere immediatamente posta a disposizione del Venditore o dei suoi incaricati per le opportune verifiche.
19.4 In caso di mancato puntuale rispetto di tali modalità di denuncia la merce si intenderà accettata senza riserve ed eventuali reclami non avranno alcuna efficacia nei confronti del Venditore.
20 - LIMITE DEI DANNI
20.1 Se l’una delle parti è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell’altra, l’ammontare totale di tale risarcimento è limitato al danno che la parte in difetto poteva ragionevolmente prevedere al momento del perfezionamento del contratto.
20.2 L’ammontare massimo del risarcimento non può mai superare il valore del prodotto difettoso.
20.3 Sono comunque risarcibili soltanto ed esclusivamente i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito.
20.4 La parte che invoca la mancata esecuzione del contratto è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per mitigare la perdita che si è verificata, purché essa possa fare ciò senza irragionevoli inconvenienti o spese. Se essa trascura di fare ciò, la parte responsabile della mancata esecuzione avrà diritto ad una proporzionale riduzione dei danni.
21 - CONTENUTO DELLA GARANZIA DEI PRODOTTI
21.1 Qualora il Venditore concordi sulla effettiva sussistenza del vizio denunciato e non vi sia stata una violazione di una qualsiasi garanzia, gli unici rimedi riconosciuti all’Acquirente saranno alternativamente, a insindacabile scelta del Venditore:
a - ritirare il Prodotto difettoso e ripararlo, provvedendo poi a restituirlo all'Acquirente; b - sostituire il Prodotto o la parte di Prodotto difettoso;
21.2 Fatto salvo accordi diversi con l’Acquirente, le modalità di riparazione e/o sostituzione in garanzia del materiale non includono l’intervento del personale del Venditore presso l’Acquirente. Tale intervento, se richiesto, è da considerarsi non incluso nella garanzia e quindi a pagamento.
21.3 Salvo diversi accordi, le parti da sostituire saranno inviate dal Venditore all’Acquirente in porto franco e sostituite a cura e spese dell’Acquirente.
21.4 Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile, salvo dolo o colpa grave, di qualsivoglia danno, diretto o indiretto o consequenziale, o perdita di profitto (lucro cessante), o di immagine commerciale eventualmente sopportato dall'Acquirente in conseguenza alle caratteristiche o ad eventuali difformità o difetti dei Prodotti, per una somma complessiva che superi l’importo lordo pagato dall’Acquirente a titolo di prezzo del Prodotto o della partita di prodotto che abbia causato i danni predetti.
22 - PAGAMENTI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
22.1 L’Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del Venditore non consentono all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.
23 - RESTITUZIONE DI MERCE
23.1 Non saranno accettate restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate dal Venditore pe iscritto.
23.2 In ogni caso le spese di restituzione sono a carico dell’Acquirente.
24 - MONTAGGIO
24.1 Il montaggio in opera dei Prodotti è escluso dalla vendita.
24.2 I costi e le modalità di montaggio dovranno essere eventualmente concordati per iscritto caso per caso.
25 - PAGAMENTO RATEALE
25.1 Qualora sia previsto un pagamento ripartito in rate le imposte e i costi di qualsiasi tipo verranno computati in un’unica soluzione sulla prima rata di pagamento.
26 - COLLAUDO
26.1 Il collaudo dei Prodotti viene eseguito soltanto se concordato per iscritto ed a spese e a rischio dell’Acquirente.
27 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA
27.1 Qualora l'Acquirente intenda escludere da un deteminato contratto con il Venditore una qualche limitazione di responsabilità prevista dalle presenti condizioni, tale esclusione dovrà essere proposta al Venditore, per iscritto, prima della conclusione di tale contratto cosicché qualora, a propria discrezione, il Venditore decida di accettare detta esclusione e quindi sempre per iscritto, sia possibile concordare i consequenziali aumenti di prezzo dei Prodotti che riflettano gli aumenti dei rischi e le ulteriori obbligazioni che il Venditore abbia concordato di sopportare.
28 - DISEGNI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI TECNICHE DEL VENDITORE
28.1 Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software relativi alla fabbricazione o al montaggio dei Prodotti o alle componenti di essi rimessi all’Acquirente rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Tali documenti ed informazioni non possono essere sfruttati per fini extracontrattuali dall’Acquirente o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Venditore.
29 - LEGGE APPLICABILE
29.1 Tutti i contratti conclusi dal Venditore sono sottoposti esclusivamente al diritto italiano interno con espressa esclusione della applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili conclusa a Vienna l'11.04.1980.
30 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA ESCLUSIVA
30.1 Le parti convengono concordemente che, tutte le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione, dall’applicazione, l’esecuzione, la risoluzione, nullità, annullabilità, inefficacia e dalla esecuzione del presente contratto dovranno essere sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione affidato ad un conciliatore
professionale scelto dall’elenco dell’Organismo di conciliazione, Concordia s.r.l., con sede legale in Xxxxxx, X.xxx Xxxxxxxx 00.
30.2 La sede in cui si svolgerà la conciliazione sarà a Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, 00.
30.3 La conciliazione sarà svolta in lingua italiana.
30.4 Tale procedimento di conciliazione si esaurirà trascorsi 60 giorni dal suo inizio ed è disciplinato dal Regolamento dell’organismo di conciliazione di cui sopra cui si rinvia.
30.5 Le parti si obbligano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento contenzioso.
30.6 Se la controversia non sarà stata risolta alla fine della procedura di conciliazione di cui alla precedente clausola e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della procedura di conciliazione stessa o entro il differente periodo che le parti concorderanno per iscritto, sarà soggetta esclusivamente alla giurisdizione italiana e in particolare sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
31 - TESTO AUTENTICO - MODIFICAZIONI
31.1 Il testo redatto in lingua italiana delle presenti condizioni di vendita sarà il solo testo autentico.
31.2 Eventuali testi redatti in lingue straniere non sono da considerarsi impegnativi, costituendo soltanto versioni di cortesia, a scopo meramente indicativo per agevolare la discussione.
31.3 Nessuna aggiunta o modifica sarà valida se non fatta per iscritto.
32 - FORZA MAGGIORE
32.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento ad alcuna delle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare: a)che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo controllo, b) che non era ragionevole aspettarsi , al momento di sottoscrivere il presente Contratto, e c) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.
32.2 Per gli effetti di questa clausola e senza che l’elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un “evento di forza maggiore” includerà incendi, inondazioni, guerre, rivolte, forze della natura, atti delle autorità civili o militari, incendi, scioperi, sommosse.
32.3 Qualora accada un evento di forza maggiore, la/le date per l’esecuzione della/delle obbligazioni coinvolte sarà rimandata per il tempo richiesto dall’evento di forza maggiore, a condizione che, qualora l’evento di forza maggiore continui per un periodo di o eccedente i due (2) mesi, la Parte non coinvolta avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto con comunicazione scritta alla Parte coinvolta. Ogni Parte si sforzerà per minimizzare gli effetti di ogni evento di forza maggiore.
33 - SPESE LEGALI E SPESE TECNICHE
33.1 In caso di controversia giudiziale o stragiudiziale fra le parti, la parte soccombente dovrà pagare tutte le spese, incluso le spese legali in misura ragionevole, le spese tecniche e quelle giudiziali alla parte vittoriosa.
34 - INVALIDITA’ O INEFFICACIA RELATIVA
34.1 La eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole o di parte di esse non comporta la invalidità o l’inefficacia delle altre clausole o della restante parte di clausola.
35 - TESTO FACENTE FEDE
35.1 Qualora un documento o un contratto sia redatto in più lingue, farà fede il testo in lingua italiana.
36 - DATI ANAGRAFICI ACQUIRENTE
36.1 Fatti salvi accordi diversi i dati anagrafici dell’Acquirente sono considerati redatti sotto la responsabilità dell’Acquirente stesso, come previsto dall’art. 41 del DPR 26.10.1972 n. 639.
37 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
37.1 Il Venditore utilizza anche tramite collaboratori esterni i dati che riguardano l’Acquirente esclusivamente per finalità amministrative e contabili, anche quanto li comunichi a terzi.
37.2 L’acquirente autorizza con la conclusione del contratto di vendita, la comunicazione a terzi dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il contratto di vendita stesso (ai sensi d.lgs n. 196 del 30.06.2003 sulla protezione dei dati personali).