CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI CENTRALI E DELLE APPARECCHIATURE SIEMENS INSTALLATI PRESSO IL DATA CENTER INPDAP DI ROMA
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI CENTRALI E DELLE APPARECCHIATURE SIEMENS INSTALLATI PRESSO IL DATA CENTER INPDAP DI ROMA
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) con sede in Roma via Santa Croce in Gerusalemme 55, Codice Fiscale n. 97095380586, successivamente indicato come “Istituto” nella persona
E
La società ., nel seguito indicata come "Impresa", con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in via (iscritta nel Registro delle imprese di partita IVA n.
) legalmente rappresentata da
, nato a il :
PREMESSO
- Che l' Impresa è risultata aggiudicataria in data della gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di un servizio di manutenzione hw dei sistemi centrali del DATA CENTER INPDAP di Xxxx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 ;
- Che si rende necessario stipulare un contratto per tale servizio di manutenzione per tutte le apparecchiature componenti il sistema
centrale nella configurazione attualmente in esercizio presso il DATA CENTER dell’Istituto,
Tutto ciò premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto:
1. la manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature dettagliatamente descritte nell’allegato ;
2. la manutenzione correttiva delle stesse le apparecchiature;
3. interventi extramanutentivi per un massimo di 80 ore da utilizzare a consumo.
4. servizio di click charge, da fatturare a consumo, calcolato su un numero di 2.500.000 pagine annue.
Gli allegati indicati nel presente articolo si intendono parte integrante del contratto.
ART. 2 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha validità per 12 mesi a decorre dal sino al .
Nel periodo di vigenza contrattuale, l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dismettere dall’esercizio alcune apparecchiature oggetto del contratto, dandone comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Pertanto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data indicata nella suddetta comunicazione, dovranno cessare senza alcun onere per l’Istituto i relativi canoni di manutenzione.
ART. 3
NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Istituto e l’Impresa relativamente all’oggetto del presente contratto, dall’offerta tecnica, dal D.L.vo 12/3/95 n. 157, dal
D.P.R. 696/79 modificato con DPR 97/03, dal D.P.C.M. del 6 Agosto 1997 n. 452 ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile.
ART. 4
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE
A fronte del pagamento posticipato dei canoni di manutenzione mensili previsti nell'allegato del presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire all’Istituto il proprio servizio di manutenzione sulle Apparecchiature. Tale servizio comprende la manutenzione sia preventiva che correttiva.
Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva consiste nella messa a punto e nel controllo delle Apparecchiature .
Il servizio di click charge prevede la manutenzione programmata delle stampanti laser, la fornitura e la sostituzione del materiale soggetto ad usura, la sostituzione o la pulizia dei filtri e la fornitura dei lubrificanti.
La manutenzione preventiva verrà prestata mensilmente dall'Impresa presso l’Istituto nelle ore e nei giorni concordati con l’Istituto stesso o in concomitanza con quella correttiva, anche al di fuori dell’orario giornaliero d’ufficio dell’Istituto.
Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva consiste nella riparazione dei guasti che dovessero verificarsi e nella esecuzione delle prove e dei controlli necessari per il ripristino delle Apparecchiature alla normale funzionalità. Tali interventi correttivi andranno effettuati dietro semplice richiesta dell’Istituto, anche verbale o telefonica.
A questo scopo l'Impresa dovrà rendere disponibile un numero verde gratuito per l’assistenza telefonica (no cost per l’Istituto) nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00.
Modalità di servizio
Ai fini del servizio svolto dai centri diagnostici dell'Impresa per l'individuazione a distanza dei guasti delle Apparecchiature, l'Impresa dovrà impegnarsi ad effettuare la manutenzione preventiva e correttiva, precisando per iscritto (tramite appositi manuali operativi e di istruzione, destinati al personale dell’Istituto incaricato della gestione operativa delle Apparecchiature stesse) le eventuali specifiche modalità tecniche di prestazione della manutenzione preventiva e/o di quella correttiva che risultino previste dal costruttore, relativamente ai diversi tipi di apparecchiature ed in funzione delle loro caratteristiche tecnologiche.
L'Impresa inoltre, dovrà precisare per iscritto le conseguenti procedure le cui attività potranno da esso essere richieste agli operatori dell’Istituto, al fine di consentire la rapida e corretta esecuzione del servizio di manutenzione da parte dei propri tecnici.
Il servizio di manutenzione comprende inoltre:
- la fornitura di tutte le parti di ricambio, nonché dei materiali di consumo (lubrificanti, solventi, diluenti ecc.) da utilizzarsi nell’ambito del servizio stesso;
- l'effettuazione delle modifiche e dei miglioramenti tecnici che siano resi disponibili in modo gratuito dal costruttore o dallo stesso predisposti al fine di elevare il grado di affidabilità delle Apparecchiature;
- la fornitura di una copia della documentazione completa dei manuali di manutenzione destinati all'utente.
- Ogni e qualsiasi corrispettivo dovuto dall’Istituto a fronte del servizio di manutenzione si intende compreso nei canoni richiesti nell’offerta.
Sono invece escluse dal Servizio di Manutenzione:
- la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (carte, dischetti, nastri e inchiostro). L'Istituto provvederà pertanto autonomamente a rifornirsi di detti materiali che, comunque, dovranno essere ritenuti adatti all'impiego sulle Apparecchiature da parte dell'Impresa.
- Le riparazioni di guasti causati alle Apparecchiature da dolo o colpa nell'uso delle stesse da parte del personale dell'Istituto. In tal caso, previa presentazione di prove e contestazione da parte dell'Impresa all’Istituto, le riparazioni ed i ripristini saranno eseguiti dall'Impresa stessa a spese dell'Istituto.
Eventuali contestazioni sull'imputabilità dei danni non esonerano, comunque, l'Impresa dall'eseguire prontamente dette riparazioni e ripristini.
Monitoraggio del servizio
L’Impresa si impegna a consegnare con cadenza mensile al Dirigente del DATA CENTER un report, realizzato secondo le specifiche dell’Istituto con l’indicazione dei dati concernenti l’andamento del servizio di manutenzione ed assistenza erogato, al fine di consentire di effettuare i dovuti riscontri.
Il report dovrà altresì consentire all’Istituto di riscontrare lo stato delle Apparecchiature oggetto della manutenzione.
L’Istituto predisporrà presso il proprio DATA CENTER, apposite registrazioni per la rilevazione delle richieste d’intervento, della tipologia dei malfunzionamenti e dei tempi di ripristino, al fine di evidenziare criticità e scostamenti del livello di servizio erogato.
ART. 5
INTERVENTI EXTRAMANUTENTIVI
Oltre agli interventi indicati nel precedente art. 4, si prevede la possibilità da parte dell’Impresa eseguire interventi extramanutentivi durante e fuori il normale orario di lavoro su richiesta dell’Istituto, consistenti in ricongiunzioni ed in riconfigurazioni di apparati, bonifica di cavi, e quant’altro non già espressamente previsto.
Gli interventi, che non potranno superare n. 80 ore in tutta la vigenza contrattuale, saranno richiesti e certificati dal Dirigente del CED dell’Istituto.
ART. 6
LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITÀ, DETRAZIONI ED IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Manutenzione correttiva
L'Impresa dovrà garantire la disponibilità del servizio di manutenzione correttiva dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8.00 alle 18.00.
Pertanto l'Impresa si obbliga ad intervenire ed a ripristinare, presso l’Istituto, la piena funzionalità delle apparecchiature:
- entro 4 ore lavorative per il 90% dei casi, nel caso in cui l’intero sistema sia indisponibile agli utenti o nel caso in cui parti critiche del
sistema siano indisponibili o le stesse rischino di arrecare danno al resto del sistema;
- entro le 8 ore lavorative per il 90% dei casi, nel caso in cui siano indisponibili parti non critiche del sistema;
- entro le 16 ore lavorative per il 90% dei casi nel caso che il malfunzionamento non comporti un impatto immediato sul sistema.
Trascorsi i periodi sopraindicati, senza che sia ripristinata la funzionalità delle Apparecchiature, verrà applicata una penale pari ai 1/40 del rispettivo canone mensile per ogni ora lavorativa di ritardo.
Tale penale si applicherà anche relativamente alle altre Apparecchiature che, se pur virtualmente funzionanti non sono utilizzabili per malfunzionamenti o fermi di Apparecchiature oggetto del presente contratto.
Manutenzione preventiva
Una penalità, pari € 300,00 (Euro trecento), fino al massimo del 10% del canone totale di manutenzione, verrà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per la manutenzione preventiva.
Applicazione delle penali
Pertanto l’Istituto predisporrà, a cura del Dirigente del CED dell’Istituto, un apposito registro per l’annotazione dei malfunzionamenti e/o fermi, delle richieste d’intervento e del ripristino, nonchè della data di effettuazione della manutenzione preventiva.
Le penalità saranno comunicate dal Dirigente del CED, responsabile del procedimento, al competente Ufficio Funzione Tecnologie Informatiche e Telecomunicazioni, per la relativa applicazione e, le stesse, quindi, saranno detratte dai corrispettivi delle fatture in pagamento ed in mancanza dal deposito cauzionale.
ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di malfunzionamenti e/o fermi macchina avvenuti per almeno quattro volte in dodici mesi non dovuti a cause imputabili all’Istituto o a forza maggiore, risultanti dall’attestazione del Dirigente responsabile del DATA CENTER, l’Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno.
ART. 8 CORRISPETTIVI
I corrispettivi relativi al servizio oggetto del presente contratto sono quelli indicati in dettaglio nell’allegato e riepilogati di seguito:
€ + IVA mensili per canone di manutenzione hardware delle Apparecchiature;
€ +IVA per pagina stampata per servizio click charge
€ + XXX xxxxxx per gli interventi extramanutentivi.
ART. 9
IMPORTO CONTRATTUALE
Tenuto conto dei corrispettivi indicati nel precedente art. 8 e nell’allegato, l’importo del contratto per manutenzione HW è pari a
€ + IVA;
€ + IVA per servizio click charge su un numero previsto di
2.500.000 pagine stampate, da fatturare a consumo.
Per gli eventuali interventi di cui all’art. 5 la tariffa oraria è pari a
€ + IVA. e non potrà essere superata la somma di
€ + IVA per l’intero periodo contrattuale.
L’importo complessivo contrattuale è pari a € + IVA.
ART.10 CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l’Impresa e’ tenuta a prestare un deposito cauzionale di
€ corrispondente circa al 5 % del valore complessivo del contratto.
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi relativi ai canoni di manutenzione hardware, nonché agli interventi extramanutentivi, verranno fatturati dall’Impresa su base bimestrale ed in via posticipata. Gli interventi di cui all’art. 5 saranno fatturati sulla base delle ore effettivamente erogate.
L’Istituto provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.
Tali pagamenti saranno condizionati dalla attestazione da parte del Dirigente, responsabile del CED dell’avvenuta prestazione delle attività secondo i termini previsti, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto espresso al precedente articolo 6.
Il termine dei 60 gg. per il pagamento sarà interrotto per eventuale
richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione necessaria al pagamento.
Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario come indicato nelle fatture.
ART. 12
GARANZIE E RESPONSABILITÀ
L’Impresa garantisce che le prestazioni oggetto del contratto sopra citati verranno svolte con la cura e la diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato.
Detto personale dovrà essere di gradimento dell'Istituto.
L’Impresa sarà responsabile del regolare funzionamento delle Apparecchiature, che devono risultare in perfette condizioni per tutto il periodo contrattuale, senza che permangano all'Istituto altri oneri, se non quelli espressamente previsti nel presente contratto.
ART. 13 RISERVATEZZA
L’Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (L. 675/96 e successive modifiche/integrazioni), dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, in relazione all’esecuzione del presente contratto, usando il massimo grado di cura e di discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela.
L’Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo, neanche successivamente alla scadenza del contratto.
ART. 14
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.
I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, l'Istituto si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al
20 % dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.
ART. 15
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa e' tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
ART.16 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia e’ esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART.17 DISPOSIZIONI GENERALI
Entrambe le parti non potranno cedere o trasferire a terzi il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.
A norma dell’art.11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che l’Istituto potrà chiedere estensione del servizio oggetto del contratto nella misura massima di due quinti dell’importo contrattuale.
L'Impresa L’Istituto
Roma, li