Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
per l’economia domestica
smile.home 2022.01 - edizione settembre 2021
Gentile cliente,
Siamo a sua disposizione, se le dovesse capitare qualche guaio.
Per far sì che lei sappia esattamente quale supporto le offre la sua nuova assicurazioneper l’economia domestica smile.home, abbiamo riassunto tutte le prestazioni nelle Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Ogni volta che menzioniamo «Lei», intendiamo lei in qualità di contra- ente dell’assicurazione o di persona assicurata, mentrecon «noi» intendiamo Smile.
La sua Smile
Indice
G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa 7
G.1.1 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa 7
G.1.3 Obbligo di dichiarazione 7
G.1.5 Cambiamento di abitazione e trasferimento all’estero 7
G.1.9 Fine della copertura assicurativa 8
G.1.9.1 Alla scadenza del contratto 8
G.1.9.4 In caso di violazione dell’obbligo di notifica 9
G.1.9.5 In caso di trasferimento all’estero 9
G.1.9.6 Altri motivi di rescissione 9
G.3 Retribuzione dei mediatori 10
G.4 Modifiche del contratto 10
G.6 Diritto applicabile, basi del contratto 11
G.8 Adempimento del contratto e foro competente 12
Assicurazione mobilia domestica ( se convenuta nel contratto) | ||
P.2 Qualità assicurate - copertura di base 28
P.2.3 Datore di lavoro di personale domestico 28
P.2.4 Persona che esercita un’attività lucrativa indipendente 28
P.2.5 Proprietario di stabili 29
P.2.6 Proprietario per piani 30
P.2.7 Proprietario di terreni 30
P.2.8 Committente di costruzioni 30
P.2.10 Sportivo a livello amatoriale 31
P.2.11 Membri dell’esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco 31
P.2.13 Detentore di animali 32
P.2.14 Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di biciclette
P.2.15 Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di natanti e aeromobili 32
P.2.16 Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di veicoli a motore
P.2.17 Xxxxx a oggetti presi in custodia 34
P.3 Qualità assicurate – coperture complementari
(se convenute nel contratto) 34
P.3.1 Conducente occasionale di veicoli a motore appartenenti a terzi 34
P.3.2 Noleggio di cavalli appartenenti a terzi 35
P.3.3 Protezione colpa grave 36
R Protezione giuridica privata
(se convenuta nel contratto) 37
R.1.2 Validità territoriale 37
R.1.3 Prestazioni assicurate 37
R.1.4 Copertura temporale e periodo d’attesa 38
R.2 Casi di protezione giuridica assicurati 39
R.2.1 Richiesta di risarcimento danni extra- contrattuali nei confronti dell’autore del danno o della sua assicurazione responsabilità
R.2.2 Procedure penali contro una persona assicurata 39
R.2.3 Legale della prima ora in caso di arresto per un reato intenzionale 39
R.2.4 Controversie giuridiche con un’assicurazione, una cassa
malati o una cassa pensione 39
R.2.5 Controversie giuridiche in qualità di locatario nei confronti
R.2.6 Controversie giuridiche in qualità di locatore nei confronti
R.2.7 Controversie giuridiche in qualità di lavoratore o funzionario
nei confronti del datore di lavoro 40
R.2.8 Controversie giuridiche in qualità di paziente nei confronti di
medici, dentisti, ospedali o fornitori di prestazioni mediche 40
R.2.9 Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti 40
R.2.10 Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute a immissioni e questioni di confine 41
R.2.11 Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti
R.2.12 Diritto edilizio e della pianificazione del territorio: controversie di diritto edilizio in relazione a un immobile adibito ad abitazione
propria o a un immobile direttamente confinante 41
R.2.13 Controversie giuridiche in qualità di vittima di abuso di carte
di credito, phishing, hacking o skimming 41
R.2.14 Controversie giuridiche in relazione a cyber-mobbing, minaccia, coazione o estorsione tramite internet 42
R.2.15 Controversie giuridiche derivanti da violazione di diritti d’autore,
R.2.16 Consulenza nell’ambito della protezione giuridica in tutte le
S.1 Procedura in caso di sinistro 44
S.2 Obbligo di ridurre il danno 45
S.3 Risoluzione del sinistro o del caso di protezione giuridica
e accertamento / liquidazione del danno 45
S.3.1 Danni alla mobilia domestica 45
S.3.2 Sinistri riguardanti la responsabilità civile privata 46
S.3.3 Casi riguardanti la protezione giuridica 46
S.5 Riduzione delle prestazioni assicurative 47
S.6 Esigibilità dell’indennizzo 49
S.7 Prescrizione e decadenza 49
G Disposizioni comuni
G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa
G.1.1
Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa
G.1.2
Diritto di revoca
G.1.3
Obbligo di dichiarazione
G.1.4
Modifica del rischio
G.1.5
Cambiamento di abitazione e trasferimento all’estero
Il contratto diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. La copertura assicurativa inizia con la stipulazione del contratto, tuttavia non prima del giorno indicato nella polizza come data d’inizio. L’assicurazione copre i sinistri avvenuti nel corso della durata contrattuale.
Per la stipulazione dell’assicurazione noi concediamo una copertura assicurativa provvisoria di 30 giorni dalla data d’inizio indicata nella polizza.
Può revocare il contratto d’assicurazione che ha stipulato entro 14 giorni. Il termine di revoca decorre dal momento in cui
ha stipulato il contratto. Il termine viene considerato rispettato se ci notifica la revoca l’ultimo giorno del relativo termine.
Lei ha l’obbligo di rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste a Lei. Con il pagamento della fattura del premio Lei conferma, in particolare, la correttezza dei dati contenuti nella polizza.
Se, nel corso della validità dell’assicurazione, cambia un fattore importante per la valutazione del rischio (ad es. numero di persone, numero di locali ecc.), la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di comunicar- celo immediatamente. Una volta avvenuta la comunicazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l’aumento del rischio, oppure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. A Lei spetta lo stesso diritto di disdetta, se non è d’accordo con l’aumento del premio.
In caso di diminuzione del rischio noi ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, se la comunicazione è tardiva, al più presto dal momento della notifica da parte Sua.
Ci dovrà comunicare un cambiamento di abitazione in Svizzera o un trasferimento all’estero entro 30 giorni.
Noi abbiamo il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.
Durata del contratto
G.1.7
Validità temporale
G.1.8
Cambio di proprietà
G.1.9
Fine della copertura assicurativa
G.1.9.1
Alla scadenza del contratto
G.1.9.2
In caso di sinistro
Il Suo contratto d’assicurazione dura un anno. Le date dell’inizio e della fine del contratto si trovano nella Sua polizza.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.
La Sua assicurazione copre i sinistri che si verificano o che sono causati nel corso della durata contrattuale.
Le disposizioni di questo articolo valgono unicamente per l’assicurazione mobilia domestica:
Se gli oggetti assicurati nel contratto cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante dichiarazione entro e non oltre 30 giorni dopo il passaggio di proprietà.
Se il nuovo proprietario viene a sapere dell’esistenza dell’assicura- zione solamente dopo la scadenza di questo termine, può disdire l’assicurazione entro 4 settimane, calcolate a partire dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, tuttavia al più tardi 4 settimane dopo la scadenza del pagamento per il premio annuo o la parte di premio successivi al cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue al momento in cui ci perviene la comunicazione di rifiuto o di disdetta.
Il premio è dovuto in misura proporzionale fino al momento del rifiuto o della disdetta.
Noi possiamo disdire il contratto entro 14 giorni dopo aver avuto notizia del cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo il recapito della disdetta.
La durata contrattuale indicata sulla polizza è sempre di un anno. Il contratto si prolunga sempre di un altro anno, se non viene disdetto da parte Sua o da parte nostra al più tardi 1 mese prima della scadenza.
Inoltre Xxx ha la possibilità di disdire il contratto per la fine di ogni mese, osservando un termine di disdetta di 14 giorni. Non esiste questa possibilità se Lei è in ritardo nei pagamenti.
Dopo ogni evento assicurato, per il quale siamo tenuti a pagare un risarcimento, entrambe le parti possono disdire la copertura assicurativa interessata o l’intero contratto come segue:
a) Lei deve disdire entro e non oltre 14 giorni dopo aver avuto notizia dell’avvenuto pagamento o dell’erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta al nostro indirizzo;
b) noi dobbiamo disdire entro e non oltre la data del pagamen- to del risarcimento o dell’erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta al Suo indirizzo.
G.1.9.3
Reticenze
G.1.9.4
In caso di violazione dell’obbligo di notifica
G.1.9.5
In caso di trasferimento all’estero
G.1.9.6
Altri motivi di rescissione
G.2 Premio
G.2.1
Scadenza
Se, alla stipula dell’assicurazione, Lei ha risposto in modo incompleto o inesatto a una delle domande che sono indicate anche nella polizza, noi abbiamo il diritto di recedere dal contrat- to entro 4 settimane dalla scoperta della violazione di questo Suo obbligo di dichiarazione.
Quando il contratto è sciolto per un tale recesso, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.
Se Lei ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, noi non saremo legati al contratto per il periodo rimanente.
Se Lei trasferisce il Suo domicilio all’estero, il contratto cessa imme-diatamente su Sua richiesta oppure, al più tardi, alla scadenza dell’anno d’assicurazione.
Ci riserviamo il diritto di disdire il contratto o di recedere dal contratto in caso di:
a) motivazione fraudolenta del diritto all’assicurazione;
b) evento assicurato provocato intenzionalmente;
c) violazione del divieto di apportare cambiamenti in caso di sinistro;
d) sovrassicurazione intenzionale e doppia assicurazione fraudolenta.
La disdetta è valida dal momento in cui Le perviene.
In linea di massima il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista dalla polizza.
Se è stato pattuito il pagamento a rate, viene riscosso un supple- mento. Le singole rate del premio hanno come scadenza di paga- mento la data prevista dalla polizza. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano a richiedere il saldo delle fatture d’importo inferiore a CHF 10 (eccetto per pagamento con carte).
Se Lei non paga il premio o una singola rata, noi Le invieremo a Sue spese una diffida che include le spese di incasso (CHF 20). Dall’invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.
Se entro tale termine non ci perviene il premio o la rata pattuita, il nostro obbligo di prestazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida, finché i premi e le spese non saranno interamente saldati.
Siamo autorizzati a recedere dal contratto alla scadenza del termine della diffida.
In caso di mora ci riserviamo il diritto di convertire ad annuale la modalità di pagamento e di chiedere con la diffida il pagamento dell’intero premio annuo ancora scoperto.
G.2.2
Rimborso
Se il contratto viene annullato anticipatamente per un motivo previsto dalla legge o dal contratto stesso, il premio convenuto per l’anno d’assicurazione in corso è dovuto in misura proporzio- nale solo fino alla data di rescissione.
L’intero premio annuo è però dovuto, se abbiamo erogato presta- zioni per:
a) un danno parziale nel primo anno d’assicurazione;
b) un danno totale.
G.3 Retribuzione dei mediatori
Se, per la stipulazione o la gestione di questo contratto d’assicu- razione, i Xxxx interessi sono curati da una terza persona, ad es. un mediatore, è possibile che, sulla base di un accordo in tal senso, questa terza persona riceva da noi un compenso per la sua attività. Se desidera maggiori informazioni al riguardo, dovrà rivolgersi a tale terza persona.
G.4 Modifiche del contratto
G.4.1
Diritto di modifica
Se si verificano le variazioni sotto indicate, possiamo modificare il Suo contratto a partire dal nuovo anno d’assicurazione:
a) premi
b) disposizioni riguardanti le franchigie
c) prestazioni
d) imposte federali
e) ulteriori tasse
In caso di modifiche apportate al contratto, Le comunicheremo le nuove condizioni contrattuali entro e non oltre 25 giorni prima dell’inizio del nuovo anno d’assicurazione.
Consenso
G.4.3
Rifiuto
G.5 Sanzioni
Se non avremo ricevuto alcuna disdetta al più tardi entro l’ultimo giorno dell’anno d’assicurazione, riterremo che Lei abbia dato il Suo consenso alle modifiche del contratto.
Se Lei non è d’accordo con le modifiche del contratto, può disdire le sezioni interessate dalla modifica o l’intero contratto per la fine dell’anno d’assicurazione.
Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a variazioni delle imposte federali o di ulteriori tasse.
Non eroghiamo prestazioni se ciò comporta una violazione di sanzioni applicabili di tipo economico, commerciale o finanziario.
G.6 Diritto applicabile, basi del contratto
Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le CGA, oltre a eventuali Condizioni particolari, formano le basi del contratto. Per il resto si applicano la Legge federale svizzera sul contratto d’assicurazione (LCA), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
G.7 Ente assicurativo
L’ente assicurativo del rischio per tutte le parti concordate della presente assicurazione, ad eccezione dell’assicurazione prote- zione giuridica, è:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstras- se 40, 9001 San Gallo.
L’ente assicurativo del rischio per l’assicurazione protezione giuridica è:
Coop Protezione Giuridica SA, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx.
Responsabile della presente assicurazione è:
xxxxx.xxxxxx assicurazioni, una succursale della Helvetia Compa- gnia Svizzera d’Assicurazioni SA, con sede in Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx.
G.8 Adempimento del contratto e foro competente
Gli enti assicurativi (ai sensi dell’art. G 7) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la Sua sede in Svizzera.
In caso di controversie giudiziarie Lei può scegliere tra il foro ordinario oppure il Suo domicilio svizzero o la Sua sede svizzera.
G.9 Comunicazioni
Le richieste concernenti servizi e consulenze ci possono essere inoltrate telefonicamente, per via elettronica o tramite lettera (con o senza firma):
Centro servizi:
0844 848 444 (24 ore su 24)
xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx xxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
Corrispondenza:
xxxxx.xxxxxx assicurazioni Xxxxxxxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxxx
Considerato che, in materia di protezione dei dati, la sicurezza di e-mail non crittografate e altre forme di comunicazione elettro- niche non può essere assicurata, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla segretezza e all’integrità di tutti i messaggi elettronici.
Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero gratuito:
Numero sinistri:
0800 848 488 (24 ore su 24)
I Suoi obblighi in caso di sinistro sono regolati nelle presenti disposizioni agli articoli S.1 - S.7.
H Assicurazione mobilia domestica (se convenuta nel contratto)
H.1 Disposizioni generali
H.1.1
Persone assicurate
H.1.2
Cose assicurate
H.1.3
Validità territoriale
H.1.4
Somma d’assicurazione per la mobilia domestica
H.1.5
Adeguamento automatico della somma d’assicurazione
L’assicurazione comprende la Sua mobilia domestica e la mobilia domestica di tutte le persone che sono registrate allo stesso indirizzo, a condizione che queste siano conviventi nella Sua stessa abitazione o vi tornino regolarmente come soggiornanti settimanali.
La mobilia domestica comprende tutti i beni mobili che servono all’uso privato e che sono di proprietà delle persone assicurate. Fanno parte della mobilia domestica anche oggetti presi in leasing, in affitto o affidati, gli effetti personali degli ospiti nonché l’abbigliamento e gli utensili da lavoro di lavoratori dipendenti.
La Sua mobilia domestica è assicurata come segue:
a) Mobilia domestica in casa
Nel luogo ubicato in Svizzera e designato nella polizza nell’ambito della somma d’assicurazione per la mobilia domestica.
Senza obbligo di indicarne l’ubicazione nella polizza, sono assicurati anche, se si trovano nello stesso comune: il contenuto di strutture mobili (ad es. alveari e capanni da giardino) e la mobilia domestica custodita in locali separati come garage, autorimesse e locali adibiti a laboratori per il bricolage;
b) Mobilia domestica fuori casa
Mobilia domestica che si trova temporaneamente, per una durata non superiore a 2 anni, in qualsiasi altro luogo del mondo.
Non rientra in questa copertura la mobilia domestica che si trova permanentemente in un luogo non designato nella polizza (casa di vacanza, seconda casa, luogo di lavoro);
c) in caso di cambio d’abitazione in Svizzera, durante il trasloco e al nuovo domicilio. I cambi d’abitazione ci devono essere notificati entro 30 giorni.
La Sua mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino alle somme indicate nella polizza. Queste somme devono corrispon- dere all’importo necessario per riacquistare tutto l’insieme dei beni assicurati.
Ogni anno, al momento del rinnovo del contratto, la somma d’assicurazione pattuita nella polizza per la mobilia domestica presente in casa viene adeguata alla variazione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo. L’indice fissato il 1° ottobre di ogni anno è determinante per il successivo anno assicurativo. Se
l’adeguamento comporta un importo inferiore alla somma d’assicurazione concordata nella polizza, la somma d’assicurazio- ne resta invariata.
La modifica del premio in seguito all’adattamento al nuovo indice dei prezzi non comporta un diritto di disdetta.
Rimangono invariati gli altri limiti delle somme e le convenzioni previste dalla polizza.
Non sono assicurati:
a) i veicoli a motore (ad eccezione dei ciclomotori leggeri), i rimorchi, le roulotte, i camper, compresi i loro accessori;
b) i ciclomotori, comprese le biciclette elettriche equiparate (con assistenza di pedalata superiore a 25 km/h);
c) i natanti per i quali la legge prescrive un’assicurazione di responsabilità civile, e quelli che non vengono riportati a casa regolarmente dopo l’uso, nonché altri natanti a motore, compresi i loro accessori;
d) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro degli aeromobili;
e) gli oggetti che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d’assicurazione;
f) i pezzi unici per i quali esiste un’assicurazione partico- lare. Questa clausola non si applica se l’assicurazione a cui qui si fa riferimento, contiene una limitazione analoga;
g) gli animali domestici;
h) le costruzioni mobiliari provvisorie, cioè non perma- nenti, come, ad esempio, gli alveari e i capanni da giardino.
H.1.6
Xxxx non assicurate in generale
Non sono assicurati:
a) i sinistri in caso di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e dei provvedi- menti adottati per contrastare tali casi, a meno che Lei non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi;
b) i danni causati da incendio, forze naturali, acqua e furto in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che non si dimostri in modo credibile che Lei abbia preso tutte le precau-
H.1.7
Eventi non assicurati in generale
zioni ragionevoli per evitare il danno;
c) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e modifica della struttura del nucleo atomico, a meno che Lei non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi. Non vengono erogate prestazioni per danni provocati dagli effetti di raggi ionizzanti.
H.1.8
Franchigie
La franchigia concordata per ogni sinistro coperto dall’assicura- zione mobilia domestica è indicata nella polizza. Per i seguenti sinistri vigono disposizioni diverse:
a) eventi causati da forze naturali: la franchigia si basa sull’Ordi- nanza svizzera sui danni causati dalle forze naturali in vigore al momento del sinistro;
b) furto: secondo la polizza;
c) casco mobilia domestica: CHF 200 per sinistro.
Una eventuale limitazione della prestazione si applica solo dopo la detrazione della franchigia.
H.2 Eventi assicurati – copertura di base
Nell’assicurazione mobilia domestica i seguenti eventi sono assicurati nella copertura di base, tuttavia solo se essi sono indicati nella polizza come sinistri assicurati.
H.2.1
Incendio e forze naturali
Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da:
a) incendio, azione repentina ed accidentale di fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti, dalla caduta o dall’atter- raggio di emergenza di aerei e veicoli spaziali o parti di essi, come anche i danni causati da sostanze estinguenti;
b) bruciatura. Sono coassicurati i danni subiti dalla mobilia domestica esposta involontariamente al calore;
c) eventi naturali: piena, inondazione, uragano (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanga, pressione della neve, caduta di massi, caduta di sassi e frana.
È coassicurata la perdita in seguito a questi eventi.
Non sono assicurati:
a) i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall’effetto dell’e- nergia elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento in seguito a sovraccarico;
b) i danni provocati dall’azione normale o progressiva del fumo;
c) i danni causati da acqua e da uragani a natanti che si trovano in acqua;
d) i danni provocati da cedimenti del terreno, terreno inadatto alla costruzione, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque di cui si conosce per esperienza la natura ricorrente;
e) i danni cagionati dall’acqua di bacini idrici o altri impianti idrici artificiali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione o da modifica della struttura del nucleo atomico, tutti indipendentemen- te dalle relative cause.
H.2.2
Acqua
Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da:
a) fuoriuscita di liquidi e gas da condutture e impianti che servono gli stabili nel luogo assicurato, da dispositivi e apparecchiature ad essi collegati nonché da altri dispositivi e apparecchiature ad acqua come acquari, fontane ornamen- tali, umidificatori dell’aria e letti ad acqua;
b) acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve e ghiaccio, che si è infiltrata nello stabile da tubi di scarico esterni, porte e finestre chiuse, grondaie o attraverso il tetto stesso;
c) acque sotterranee e di pendio sotterranee nell’interno dello stabile;
d) rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione;
e) le spese per la riparazione e il disgelo delle condutture e delle apparecchiature ad esse collegate, danneggiate dal gelo, installate da Lei in qualità di locatario all’interno dello stabile.
È coassicurata la perdita in seguito a questi eventi.
Non sono assicurati:
a) i danni causati dalla penetrazione di acqua da tettoie provvisorie e teloni di copertura o da lucernari, porte, finestre aperti o attraverso aperture nel tetto in caso di nuove costruzioni, lavori di ristrutturazione o di altro tipo;
b) i danni causati dal rigurgito di acqua per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
c) i danni causati al momento del riempimento e durante le riparazioni o revisioni di impianti di riscaldamento e serbatori nonché circuiti di permuta- tori termici e / o pompe di calore a circuito chiuso;
d) i danni che devono essere risarciti da terzi che ne rispondono a norma di legge o in base a un contratto. Questa esclusione non vale per il pagamento anticipato;
e) i danni avvenuti in seguito a incendio e forze naturali.
H.2.3
Furto
Sono assicurati i danni causati dai seguenti eventi, a condizione che siano provati mediante tracce o testimoni o dimostrati in altro modo probante sulla base delle circostanze:
a) Furto con scasso
Sottrazione di oggetti perpetrata da persone che si introdu- cono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi vani o accedono mediante scasso a contenitori che vi si trovano.
Furto commesso impiegando le giuste chiavi o codici, schede magnetiche e simili, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso, rapina o furto semplice.
Il furto con evasione, ovvero il furto perpetrato da persone rinchiuse, che evadono con la forza da uno stabile o da un vano, è equiparato al furto con scasso.
La forzatura di veicoli (compresi i rimorchi) di qualsiasi tipo è considerata furto semplice.
b) Rapina
Sottrazione di cose commessa sotto minaccia o usando violenza contro di Lei o contro una persona che lavora nella Sua abitazione nonché furto in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio. È assicurato anche il furto con strappo (scippo), ma non il borseggio o il furto mediante stratagemma.
c) Vandalismo
Danneggiamenti dolosi alla mobilia domestica da parte di terzi, se l’autore è penetrato nei vani assicurati (secondo l’art.
H. 1.3 a) senza averne il diritto.
d) Furto semplice in casa
Furto compiuto senza scasso o rapina (ad es. mediante introduzione in un vano o mediante stratagemma) che avvie- ne nel luogo assicurato secondo la polizza.
Non sono assicurati:
a) il borseggio;
b) la perdita e l’irreperibilità di oggetti;
c) i danni in seguito a furto, causati da persone che convivono con Lei;
d) i danni avvenuti in seguito a incendio e forze naturali.
H.3 Prestazioni e somme assicurate
H.3.1
Calcolo dell’indennizzo
H.3.2
Limiti delle prestazioni
L’indennizzo per la mobilia domestica si calcola in base all’importo necessario per il riacquisto di un oggetto nuovo, possibilmente identi- co, al momento del sinistro (valore a nuovo), dopo aver detratto il valore rimanente. Non si tiene conto di un valore affettivo personale.
In caso di danni parziali vengono risarcite le spese di riparazione, tuttavia al massimo il valore d’acquisto di un oggetto nuovo al momento del sinistro. Se Lei rinuncia alla riparazione dell’oggetto assicurato, il risarcimento avviene in base a una stima del costo della riparazione.
La somma d’assicurazione per la mobilia domestica rappresenta il limite degli indennizzi, se non sono applicabili le seguenti limitazioni particolari delle prestazioni:
a) Mobilia domestica fuori casa
In caso di incendio, furto con scasso, rapina e danni causati dall’acqua il risarcimento è limitato al 20 % della somma d’assicurazione convenuta per la mobilia domestica, tuttavia fino a un massimo di CHF 30’000.
Il furto semplice fuori casa è assicurato solo se per esso è stata stipulata una copertura supplementare, e solo fino alla somma convenuta nella polizza.
b) Gioielli
In caso di furto semplice in casa e di furto con scasso (in casa o fuori casa) i gioielli sono assicurati fino al 20 % della somma d’assicurazione per la mobilia domestica, tuttavia fino a un massimo di CHF 30’000.
Questa limitazione della prestazione non si applica se, al momento del sinistro, i gioielli erano racchiusi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata in una parete.
Noi eroghiamo prestazioni per il contenuto di casseforti a muro o a mobile solo se queste sono chiuse a chiave e le chiavi o i codici sono custoditi accuratamente in un altro luogo o se le persone responsabili li portano sempre con sé. Si considerano gioielli anche gli orologi da polso e da tasca di valore superiore a CHF 2’000 al pezzo.
c) Valori pecuniari
I valori pecuniari sono assicurati fino a CHF 5’000 per evento oltre alla somma d’assicurazione per la mobilia domestica per:
1) denaro in contante, buoni, monete e medaglie, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), pietre preziose non incastonate e perle;
2) carte di credito o carte cliente, se sono stati rispettati gli obblighi di diligenza previsti dal contratto, contrassegni autostradali, schede SIM e prepagate per telefoni cellulari. Questa copertura vale anche per i danni patrimoniali, tuttavia solo per quella parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell’istituto che l’ha emessa (grandi magazzini, istituto di carte di cre-dito, banca ecc.) secondo le condizioni generali di contratto;
3) titoli di trasporto e abbonamenti dei trasporti pubblici, biglietti aerei e voucher (detratti eventuali rimborsi concessi dall’impresa di trasporto o dall’emittente).
Non sono assicurati i valori pecuniari:
1) di ospiti;
2) in caso di furto semplice;
3) in caso di furto da strutture mobili;
4) del datore di lavoro.
d) Proprietà di terzi
I La proprietà di terzi (effetti personali di ospiti, beni mobili affidati, abbigliamento e utensili da lavoro), in caso di danni causati da incendio, forze naturali, acqua, furto con scasso e rapina, come anche in caso di furto semplice in casa, è assicurata fino a CHF 10’000 per evento, oltre alla somma d’assicurazione per la mobilia domestica.
e) Deterioramento di prodotti surgelati
I danni ai generi alimentari destinati all’uso privato, causati da un guasto involontario del dispositivo di refrigerazione, sono assicurati fino a CHF 2’000 per evento.
Sono esclusi da questa copertura:
1) i danni all’apparecchio di congelazione;
2) le spese per la riparazione e la manutenzione.
f) Danni causati da bruciatura e calore
I danni causati da bruciature che non sono da attribuire a un incendio, e i danni alla mobilia domestica involontariamente esposta al calore sono assicurati fino a CHF 5’000 per evento.
g) Spese per la limitazione del danno
Noi risarciamo anche le spese per la limitazione del danno. Se queste spese, insieme all’indennizzo, superano la somma d’assicurazione per la mobilia domestica, esse verranno risar- cite solo se sono state espressamente ordinate da noi.
Non vengono risarcite le prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia e di altri organi o persone tenuti a prestare soccorso.
H.3.3
Costi assicurati
Per i seguenti costi causati da un evento assicurato la prestazione raggiunge un importo fino al 20 % della somma d’assicurazione per la mobilia domestica, almeno CHF 10’000:
a) Spese supplementari per il costo della vita
Sono determinanti le spese che risultano dal mancato utilizzo dei vani danneggiati nonché le perdite di proventi da locazione o sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte dal risarcimento.
b) Sgombero e smaltimento
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei resti degli oggetti assicurati, per il loro trasporto fino al deposito adatto più vicino nonché le spese per il loro smaltimento.
c) Vetrate e porte di emergenza
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dei provvedimenti per vetrate e porte di emergenza nonché delle installazioni provvisorie al loro posto.
d) Cambio delle serrature
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per il cambio o la sostituzione di chiavi, schede magnetiche o serrature dei vani utilizzati dalle persone assicurate nei luoghi assicurati secondo la polizza, e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dalle persone assicurate.
e) Riproduzione di documenti
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la riproduzione di documenti come tesserini di riconoscimento, passaporti, carte d’identità o duplicati di questi documenti, carte di credito e le spese per il blocco delle stesse.
Non sono assicurate le spese per la riproduzione di videoregistrazioni, riprese sonore e registrazioni di dati nonché del software su supporti dati di qualsiasi tipo.
f) Danneggiamenti dello stabile
In caso di danni causati allo stabile da un furto o da un tentato furto con scasso sono rimborsate le spese delle riparazioni necessarie, se non sono già coperte da un’altra assicurazione.
g) Spese in caso di furto semplice
Le spese insorte a causa di furto semplice all’interno e all’esterno dell’abitazione sono limitate a CHF 1’000.
H.4 Eventi assicurati – coperture complementari (se concordate nel contratto)
I seguenti eventi sono assicurati con una copertura complemen- tare, se Lei lo desidera e se sono indicati nella polizza con le relative somme d’assicurazione concordate:
H.4.1
Rottura vetro
H.4.2
Furto semplice fuori casa
A seconda di quanto concordato nella polizza, è assicurata la rottura di:
a) vetrate dei mobili nel luogo assicurato, compresi i piani dei tavoli in pietra naturale e sintetica;
b) vetrate dello stabile nel luogo assicurato, che appartengono ai vani utilizzati esclusivamente dalle persone assicurate, compresi i piani di cottura in vetroceramica o i piani di cottura in vetro dei fornelli a induzione nonché i rivestimenti in pietra in cucina e in bagno;
c) lavabi, lavandini, cabine per doccia e vasche da bagno, gabinetti e bidè, comprese le spese di montaggio;
d) vetro isolante.
Sono equiparati al vetro il plexiglas o materie sintetiche simili, se vengono utilizzati al posto del vetro.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:
a) i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame in vetro, figure in vetro, vetri concavi (ad eccezione di acquari e vetrocementi) e lampade di ogni genere, lampadine a incandescenza, tubi fluorescenti e al neon;
b) i danni a collettori solari;
c) i danni a piastrelle alle pareti o sui pavimenti;
d) i danni ai vetri di telefoni cellulari, tablet, organizer, computer portatili nonché schermi di qualsiasi tipo;
e) i danni conseguenti e da usura;
f) i danni avvenuti in seguito a incendio e forze naturali.
Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati da un furto che non si considera né furto con scasso né rapina, e che si è verificato all’esterno del luogo assicurato secondo la polizza.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:
a) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o spostato gli oggetti;
b) i valori pecuniari;
c) i danni insorti perché il contraente ha violato colpe- volmente il proprio obbligo di diligenza.
H.4.3
Casco mobilia domestica
Sono assicurati il danneggiamento o la distruzione della Sua mobilia domestica (secondo l’art. H.1.2) causati da un’azione esterna violenta, improvvisa e imprevista. Le apparecchiature elettriche sono assicurate anche contro i danni causati dall’effet- to di corrente elettrica, liquidi e umidità.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:
a) i danni che rientrano nelle prestazioni di garanzia previste dalla legge o da un contratto;
b) i danni conseguenti a sinistri causati da incendi, forze naturali e acqua, scasso, furto semplice all’interno e all’esterno dell’abitazione, nonché la rottura di vetri assicurabile con la copertura complementare “Rottura vetro”;
c) i danni a specchi portatili, lenti a contatto, occhiali di qualsiasi tipo con vetri corretti, vasellame in vetro, figure in vetro, vetri concavi;
d) i danni causati da roditori o insetti nocivi;
e) usura, danni provocati dall’uso o danni alla vernice e graffi;
f) attrezzi sportivi utilizzati durante competizioni;
g) attrezzi sportivi con motore proprio;
h) ciclomotori e e-bike;
i) aeromodelli e droni;
j) Protesi, apparecchi ortodontici, apparecchi acustici (incl. accessori) ;
k) atti ufficiali, documenti e valori pecuniari;
l) oggetti con valore artistico o collezionistico, gioielli, orologi da polso e da tasca, francobolli;
m) imbrattamento o danneggiamento (escrementi, vomito, feci, graffi, morsicature e simili) causati da animali domestici propri o di altri;
n) virus informatici;
o) software informatico di qualsiasi tipo e / o perdita di
p) materiale di consumo e soggetto a usura;
q) i danni che si verificano mentre gli oggetti assicurati sono affidati a un terzo per il trasporto (in caso di viaggi) o in caso di cambio di abitazione;
r) le spese per il ripristino di dati;
s) oggetti che si trovano permanentemente all’aperto;
t) la perdita o l’irreperibilità di un oggetto.
H.4.4
Bagaglio e vettura a noleggio
Si considera viaggio il soggiorno di almeno 24 ore, con almeno un pernottamento, al di fuori del comune di residenza.
La copertura «Bagaglio e vettura a noleggio» è valida in tutto il mondo per:
a) Bagaglio
Sono assicurati:
1) il danneggiamento del bagaglio che si porta con sé per uso personale durante il viaggio e per il soggiorno alla meta del viaggio;
2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio durante il trasporto eseguito dall’impresa di trasporti incaricata;
3) le spese per gli acquisti indispensabili, resi necessari dal ritardo nella consegna del bagaglio da parte dell’impre- sa incaricata del trasporto.
La copertura è limitata ogni volta a CHF 1’000 per persona
e vale per viaggi della durata massima di 6 mesi.
Per gli oggetti che vengono affidati per il trasporto a un’impresa di trasporti va richiesta una ricevuta.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione mobilia domestica (art. H. 1.6 e H. 1.7), non sono assicurati:
a) i valori pecuniari e le spese per i contrattempi causati dal danno;
b) i risarcimenti che devono essere effettuati dall’impresa di trasporti o dall’agenzia di viaggi;
c) strumenti musicali, oggetti d’arte, strumenti di lavoro, apparecchi di comunicazione portatili, computer portatili compreso il software, protesi;
d) gli influssi termici o atmosferici, l’usura e le conseguenze della condizione naturale degli oggetti;
e) sci, snowboard e slitte;
f) biciclette, tavole per kitesurf, surf e windsurf nonché barche;
g) occhiali e lenti a contatto che non sono trasportati da un’impresa di trasporti;
h) il bagaglio sul percorso per recarsi al lavoro. Questo non si considera un viaggio.
b) Vettura a noleggio – risarcimento della franchigia
È assicurata la franchigia dovuta secondo il contratto di noleggio di un veicolo che Lei ha preso a nolo, se Lei stesso causa un danno al veicolo e in caso di furto del veicolo.
La condizione per il rimborso della franchigia è un evento coperto da un’altra assicurazione e una franchigia risultante da questo evento. Se il danno assicurato non raggiunge l’importo della franchigia, in questo caso noi ci assumiamo il risarciamo del danno, a condizione che si tratti di un evento assicurato.
La durata del noleggio del veicolo non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.
Sono assicurate solo automobili fino a un peso totale di 3500 kg.
L’importo della prestazione assicurativa si basa sulla relativa franchigia, tuttavia è limitata alla somma d’assicurazione massima di CHF 10’000 per contratto di noleggio.
Non sono assicurati:
a) i conducenti che hanno causato il sinistro assicurato con un tasso alcolemico superiore al valore limite in pro mille permesso dalla legge o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
b) i viaggi che non sono permessi secondo il contratto di noleggio;
c) i viaggi con veicoli che non sono autorizzati dalla legge o dalle autorità;
d) la partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché le relative corse di allenamento;
e) i veicoli sostitutivi di garagisti e i veicoli di car-sharing (ad es. Mobility).
P Assicurazione responsabilità civile privata (se convenuta nel contratto)
P.1 Disposizioni generali
P.1.1
Persone assicurate
P.1.2
Assicurazione precauzionale
P.1.3
Validità territoriale
P.1.4
Sinistri assicurati
P.1.5
Prestazioni assicurate
A seconda della convenzione nella polizza, siete assicurati:
• Lei in qualità di contraente singolo (assicurazione individuale) o
• Lei e tutte le persone che sono registrate allo stesso indirizzo, a condizione che queste siano conviventi nella Sua stessa abita- zione o vi tornino regolarmente come soggiornanti settimanali (assicurazione pluripersonale).
Indipendentemente dalla variante Assicurazione individuale o pluripersonale, sono coassicurati:
• i figli minorenni che soggiornano temporaneamente da Xxx;
• il personale di servizio privato e gli aiuti domestici, per i danni che essi causano nei confronti di terzi nello svolgimento della loro attività professionale nel Suo ambito privato.
Se l’assicurazione è stata conclusa per una persona singola, vale quanto segue:
in caso di matrimonio, costituzione di una unione domestica registrata o di un concubinato, la copertura assicurativa vale automaticamente anche per le persone che convivono nella stessa comunità domestica fino alla scadenza dell’anno d’assicurazione.
Entro questo termine Lei deve chiedere a noi la trasformazio- ne in un’assicurazione pluripersonale.
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Nell’ambito delle qualità assicurate, noi proteggiamo il Suo patrimonio contro le perdite finanziarie derivanti dalle pretese avanzate da terzi in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per:
a) danni corporali in seguito a uccisione o ferimento o altri danni alla salute di persone;
b) danni materiali in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti appartenenti a terzi. Sono equiparati ai danni materiali l’uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali.
L’assicurazione comprende il risarcimento dei danni nelle pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate. Sono assicurati anche i costi di prevenzione dei danni, ossia le spese a Suo carico, derivanti dalle misure opportunamente adottate per prevenire un danno assicurato imprevisto e imminente.
Tali prestazioni per i danni corporali, materiali ed i costi di prevenzione dei danni sono limitate alla somma d’assicurazio- ne per ciascun sinistro, indicata nella polizza, e comprendono eventuali interessi del danno, spese per perizie, spese legali e giudiziarie e simili.
Si considera un unico evento la totalità di tutti i danni attribuibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
P.1.6
Copertura a richiesta
P.1.7
Esclusioni generali
A Sua richiesta, noi ci assumiamo il risarcimento dei seguenti sinistri fino a un importo di CHF 100’000, anche se non sussiste una responsabilità civile legale:
a) danni corporali e materiali causati da figli e componenti del nucleo domestico incapaci o parzialmente incapaci di discernimento;
b) danni corporali e materiali causati da animali domestici delle persone assicurate, che sono stati affidati temporaneamente ad altri. Tali danni sono assicurati anche se essi sono stati arrecati alla persona a cui gli animali sono stati temporanea- mente affidati (in custodia non professionale). Se l’affida- mento dura più di un mese, i danni che insorgono dopo la scadenza di un mese non sono più coperti;
Non sono assicurate le pretese:
a) per danni che riguardano Xxx, le persone che coabitano con Lei o le cose di Sua proprietà;
b) per qualsiasi conseguenza del tentativo o dell’esecu- zione in-tenzionale di crimini o delitti ai sensi del Codice penale svizzero;
c) per danni dovuti a usura;
d) per danni altamente prevedibili o attesi con grande probabilità;
e) di responsabilità civile in qualità di detentore o conducente o per l’uso di qualsiasi tipo di veicoli a motore, natanti o aeromobili, se questi sono o devono essere coperti dall’assicurazione responsabilità civile obbligatoria (con riserva degli artt. P.2.15 e P.2.16);
f) per danni causati durante corse su circuiti da corsa;
g) per danni a oggetti provocati dall’azione graduale di intemperie, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse;
h) per danni connessi alla trasmissione di malattie contagiose dell’uomo, di animali e di piante;
c) danni materiali causati da persone praticanti un’attività sportiva, durante la loro attività sportiva o di gioco, fino a un importo pari a CHF 2’000.
i) per danni attribuibili direttamente o indirettamente all’amianto o a materiali contenenti amianto;
j) di responsabilità civile contrattuale eccedente le prescrizioni legali e in caso di inadempimento di un obbligo d’assicurazione contrattuale o legale;
k) per danni connessi allo svolgimento di una funzione e di un’attività lavorativa principale (ad eccezione dell’attività professionale indipendente assicurata secondo l’art. P.2.4);
l) per danni dovuti alla partecipazione attiva a risse e baruffe;
m) per puri danni patrimoniali non riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato;
n) per le spese necessarie all’eliminazione di una situazione di pericolo e per le misure di prevenzione danni che devono essere prese in seguito a nevicata o formazione di ghiaccio;
o) per danni dovuti a raggi maser, laser o radiazioni ionizzanti;
p) in relazione all’affidamento di chiavi o altri sistemi di chiusura per uso professionale (ad es. badge).
Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensa- zione avanzate da terzi per prestazioni che essi hanno accordato alle parti lese per danni:
a) senza che sussista una Sua responsabilità civile;
b) provocati da persone minorenni assicurate che soggiornano temporaneamente presso terzi;
c) causati da animali che sono stati dati temporanea- mente in cu-stodia;
d) per i quali Lei risponde in qualità di datore di lavoro di personale domestico o di assistenza privato;
e) per i quali Xxx risponde in qualità di committente di lavori.
P.1.8
Franchigie
In caso di danni materiali Lei paga la franchigia convenuta nella polizza per ogni evento. Per i seguenti sinistri vigono disposizioni diverse:
a) danni a locali presi in locazione in occasione della consegna dell’abitazione: globalmente CHF 200 alla consegna del domicilio permanente;
b) danni ai locali presi in locazione che devono essere liquidati durante il periodo di locazione: CHF 200 per evento;
c) danni a oggetti presi in custodia: CHF 200 per evento;
d) responsabilità civile per l’utilizzo di veicoli a motore apparte- nenti a terzi: CHF 500 per evento;
e) conducente occasionale di veicoli a motore appartenenti a terzi: CHF 500 per evento;
f) noleggio di cavalli appartenenti a terzi: CHF 500 per evento;
g) Lesioni corporali CHF 0.
P.2 Qualità assicurate - copertura di base
Noi Le accordiamo la seguente copertura assicurativa:
P.2.1
Persona privata
P.2.2
Capofamiglia
P.2.3
Datore di lavoro di personale domestico
P.2.4
Persona che esercita un’attività lucrativa indipendente
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge in qualità di capofamiglia, ovvero i sinistri di cui Lei risponde a norma di legge in qualità di capofamiglia.
Nell’assicurazione per famiglia è assicurata anche la responsabili- tà di un terzo in qualità di capofamiglia non professionale, per i danni causati dai Suoi figli minorenni o dai componenti del Suo nucleo domestico che soggiornano temporaneamente presso questa persona terza.
È assicurata la responsabilità civile per danni causati dal persona- le privato impiegato nella Sua abitazione nell’esecuzione di un incarico o nello svolgimento della loro attività professionale nei confronti di terzi.
Non sono assicurati gli imprenditori e i professionisti indipendenti nonché i loro impiegati che eseguono dei lavori per Lei.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per le seguenti attività professionali indipendenti, enumerate in modo esaustivo, a condizione che il reddito annuo lordo non sia superiore a CHF 24’000: barbiere, parrucchiere, estetista, pedicure e manicure, onicotecnico, mamma diurna, bambinaio / babysitter, au-pair, insegnante che impartisce lezioni private, dogsitter, portiere, addetto alle pulizie. L’elenco vale per persone di sesso sia maschile che femminile.
In caso di sinistro Lei deve provare il reddito annuo lordo.
a) i danni a cose che sono state prese in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare, o sono state prese in leasing o in affitto o a noleggio;
b) i danni a cose che sono insorti a causa dell’esecuzio- ne o dell’o-missione di un intervento su di esse;
c) le pretese di risarcimento danni causati da tatuaggi, piercing, trucco permanente nonché trattamenti laser;
d) in deroga all’art. P. 3.1 (validità in tutto il mondo) le pretese deri-vanti da danni che sono stati causati o si verificano negli USA o in Canada;
e) l a responsabilità civile per danni in relazione a un’attività profes-sionale autonoma secondaria, a condizione che il salario annuo lordo sia superiore a CHF 24’000.
P.2.5
Proprietario di stabili
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge del proprietario o usufruttuario (ma non proprietario per piani) di stabili adibiti ad abitazione propria, senza vani adibiti a usi commerciali, in Svizzera. L’assicurazione comprende immobili con al massimo 3 appartamenti (compresi i proprietari di case di vacanze, camper o roulotte non immatricolati con posto di stazionamento fisso). Sono assicurati anche il terreno attiguo e gli edifici adiacenti non impiegati a scopo di lucro.
L’assicurazione copre anche i danni causati da cisterne. Sono considerati danni causati da cisterne quelli in rapporto agli impianti destinati al deposito o al trasporto di sostanze dannose al suolo o all’acqua (quali carburanti o combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche).
Non sono assicurate le spese per:
a) la ricerca di falle;
b) lo svuotamento e il successivo riempimento degli impianti;
c) le spese per riparazioni e modifiche degli impianti.
Lei ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione professionale e al corretto funzionamento degli impianti. I guasti tecnici devono essere rimossi immediatamente. Le riparazioni necessarie devono essere eseguite senza indugio e tutti gli impianti devono essere puliti e revisionati da professionisti nei tempi previsti dalle disposizioni legali o ufficiali. In caso di mancato adempimento di questi obblighi, viene meno la copertura assicurativa.
Proprietario per piani
P.2.7
Proprietario di terreni
P.2.8
Committente di costruzioni
P.2.9
Locatario
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per il proprietario di appartamenti adibiti ad abitazione propria in comproprietà, in Svizzera. A condizione che la comunione dei proprietari per piani abbia stipulato un’assicurazione di responsa- bilità civile per stabili separata e che il sinistro superi il tetto massimo di questa assicurazione, la copertura vale per:
a) i danni alla proprietà comune, dopo la detrazione della quota di proprietà;
b) per danni di terzi nell’ambito della quota di proprietà.
Le pretese sono assicurate anche se per i proprietari per piani o per i comproprietari è stata stipulata un’assicurazione responsa- bilità civile che è stata sospesa o annullata in seguito al mancato pagamento dei premi a insaputa e senza colpa del contraente (ad es. a causa di appropriazione indebita, fallimento del gestore dei beni immobiliari).
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per il pro-prietario privato di terreni non edificati e non utilizzati per scopi commerciali.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per il committente di opere edili di trasformazione e ampliamento fino ad un importo complessivo di progetto pari a CHF 100’000.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati a terreni, costruzioni o altre opere appartenenti a terzi in seguito a lavori di demolizione, scavo o costruzione per i quali Lei è responsabile in qualità di committente, se l’importo complessivo del progetto è superiore a
CHF 100’000.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per:
a) locatario o affittuario di stabili o locali adibiti ad abitazione propria nonché per l’utilizzatore di parti di uno stabile e impianti utilizzati in comune;
b) locatario di camere d’albergo, appartamenti o case di vacanza nonché camper e roulotte non immatricolati con posto di sta-zionamento fisso. Sono assicurati anche i danni all’intera mobilia domestica del domicilio temporaneo preso in affitto;
c) locatario o affittuario di terreni non edificati come orti domestici, piantagioni e bosco.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati dalla consapevole modifica della cosa locata nonché dal ripristino delle condizioni originarie.
Parimenti, non sussiste alcuna copertura se l’assicurazione viene stipulata dopo che il danno si è verificato (ad esempio se il trasloco dall’appartamento era già stato programmato).
P.2.10
Sportivo a livello amatoriale
P.2.11
Membri dell’esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco
P.2.12
Possessore di armi
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per gli sportivi dilettanti, che insorge durante la pratica dello sport.
Non sono assicurate le pretese di risarcimento di danni:
a) causati in qualità di cacciatore;
b) causati in qualità di sportivo professionista;
c) al cavallo utilizzato nonché a sella, bardatura e attrezzatura per la guida;
d) causati in caso di partecipazione a manifestazioni equestri (competizioni, concorsi, gare di corsa, gare di salto ecc.);
e) derivanti dall’utilizzo di gokart;
f) in relazione a paracadutismo, voli in deltaplano e parapendio, e a tutti gli sport estremi come base-ju- mping e bungee-jumping, canyoning, sci estremo, snow-rafting e river-rafting, gare di discesa in mountain-bike o city-bike, buildering ecc. (questa enumerazione non è esaustiva).
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i membri dell’esercito, della protezione civile, dei servizi samaritani e altri servizi militari in Svizzera.
Non sono assicurate:
a) le pretese per danni a materiale dei vigili del fuoco, dell’esercito o della protezione civile;
b) la responsabilità civile per danni causati in qualità di membro dell’esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante azioni di guerra o come membro di un esercito straniero.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i possessori di armi, tuttavia ad esclusione della caccia e delle manifestazioni venatorie.
Detentore di animali
P.2.14
Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di biciclette e ciclomotori
P.2.15
Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di natanti e aeromobili
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i detentori di animali quali cani, gatti, pecore, capre, cavalli, api e serpenti nonché altri comuni animali domestici, a condizione che si rispettino le disposizioni delle autorità sulla loro cura.
Nono sono assicurate le pretese di risarcimento danni causati:
a) in qualità di detentore di animali utilizzati a scopo di lucro;
b) in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia;
c) in qualità di detentore di animali selvatici e/o velenosi;
d) in qualità di detentore di cavalli da corsa;
e) n caso di partecipazione a manifestazioni equestri (competizioni, concorsi, gare di corsa, gare di salto ecc.).
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i detentori e gli utenti di biciclette e ciclomotori, per quella parte del danno che supera la somma d’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.
Questa copertura assicurativa vale analogamente anche per le biciclette con motore ausiliario, le e-bike e le sedie a rotelle con motore elettrico, a condizione che siano equiparate secondo i loro limiti di potenza alla categoria delle biciclette o dei ciclomo- tori (immatricolazione da parte dell’autorità competente).
Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da utenti di biciclette e ciclomotori, per i quali non è stata stipulata l’assicurazione prescritta dalla legge o se il conducente del veicolo non è in possesso del permesso di condurre prescritto dalla legge.
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i detentori e gli utenti di barche o natanti di ogni tipo, tavole da surf, pedalo, aeromobili, velivoli e missili di ogni tipo, per i quali la legge non prescrive un’assicurazione di responsabilità civile.
I danni materiali dei passeggeri non sono assicurati.
Indipendentemente dall’obbligo d’assicurazione sopra indicato, questa copertura si estende anche alla responsabilità civile in
qualità di detentore e utente di aeromodelli (compresi i droni) fino a un peso complessivo massimo di 30 kg.
P.2.16
Responsabilità civile derivante dall’utilizzo di veicoli a motore di terzi
È assicurata la responsabilità civile in qualità di utente occasiona- le, non regolare e a titolo gratuito di veicoli a motore appartenenti a terzi, immatricolati in Svizzera, con un peso totale fino
a 3’500 kg.
L’assicurazione comprende l’utilizzo per un breve periodo, fino a una durata ininterrotta di 28 giorni al massimo. Le pretese avanzate contro la persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi sono assicu- rate unicamente se esse non sono coperte dall’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per il veicolo.
Sono assicurati anche il sovrappremio che risulta dalla retrogra- dazione effettiva nel sistema dei livelli di premio (retrogradazione del bonus) dell’assicurazione di responsabilità civile stipulata per il veicolo in questione e la franchigia contrattuale che l’assicura- tore della responsabilità civile del motoveicolo addebita al suo contraente.
Il sovrappremio si calcola in base al numero di anni d’assicurazio- ne necessari per raggiungere il livello di premio precedente al sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e sul livello di premio al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione.
Non è assicurata la responsabilità civile per danni:
a) causati in qualità di utente di veicoli a motore per i quali non è stata stipulata l’assicurazione prescritta dalla legge;
b) provocati in qualità di utenti di veicoli a motore appartenenti a terzi, se il veicolo è utilizzato per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore nonché in caso di utilizzo di un veicolo come conducente da parte di persone che non sono in possesso della licenza di condurre prescritta dalla legge per tali veicoli o in qualità di allievo conducente senza l’accompagnatore prescritto dalla legge;
c) causati in qualità di utenti di veicoli a motore apparte- nenti a terzi durante la partecipazione a corse, rally e manifestazioni competitive analoghe nonché gli allenamenti sul percorso o altri tipi di corse su percorsi di gara;
d) causati a oggetti trasportati con un veicolo a motore.
Inoltre non sono assicurate le riduzioni delle prestazioni assicurative derivanti dall’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore stipulata per il veicolo utilizzato occasionalmente.
Danni a oggetti presi in custodia
Sono assicurati i danni a beni mobili appartenenti a terzi (com- presi biciclette e ciclomotori) che Lei ha preso in consegna temporaneamente da usare, elaborare, conservare o trasportare.
Non sono assicurate le pretese per danni a:
a) oggetti presi in consegna illegittimamente;
b) cose che sono oggetto di un contratto di acquisto a riscatto, di leasing-acquisto o di leasing, di una riserva della proprietà o che sono prese in consegna o utilizzate a scopi formativi o professionali;
c) cose su cui Lei esercita un’attività retribuita;
d) danni derivanti dalla perdita di oggetti preziosi, denaro, titoli, carte di credito e carte cliente, docu- menti e progetti, software, supporti di registrazioni audio, video e dati, presi in consegna per qualsiasi scopo;
e) veicoli a motore, aeromobili e natanti, surf a vela, deltaplani, parapendii e aeromodelli, presi in conse- gna per qualsiasi scopo (salvo convenzione particola- re nella polizza secondo l’art. P.3.1);
f) cavalli presi a noleggio, in prestito, detenuti o cavalcati su mandato e all’attrezzatura per l’equita- zione e la guida (salvo convenzione particolare nella polizza secondo l’art. P.3.2).
P.3 Qualità assicurate – coperture complementari (se convenute nel contratto)
P.3.1
Conducente occasionale di veicoli a motore appartenenti a terzi
Sono assicurati i danni causati a veicoli a motore appartenenti a terzi, utilizzati occasionalmente, non regolarmente, immatricolati in Svizzera o nell’UE, con un peso totale fino a 3’500 kg. L’assicu- razione comprende l’utilizzo per un breve periodo fino a una durata ininterrotta di 28 giorni al massimo.
Se i sinistri sono coperti da un’assicurazione casco, noi paghiamo:
a) un’eventuale franchigia contrattuale dell’assicurazione casco;
b) un eventuale sovrappremio che risulta dalla retrogradazione del bonus dell’assicurazione casco. Il sovrappremio si calcola in base al numero di anni d’assicurazione necessari per raggiungere il livello di premio precedente al sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e sul livello di premio al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione.
Se i sinistri non sono coperti da un’assicurazione casco, noi risarciamo:
a) le spese di riparazione, le spese per il traino fino all’officina più vicina in grado di eseguire la riparazione e i diritti di sosta fino a un importo massimo di CHF 500;
b) in caso di sinistro all’estero, anche eventuali spese doganali o per il rimpatrio del veicolo, fino a CHF 1’000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni.
Se i costi della riparazione sono pari o superiori al valore attuale del veicolo, noi risarciamo il valore di rimpiazzo del veicolo. Il risarcimento massimo è pari al prezzo pagato per l’acquisto del veicolo. Una franchigia concordata e il valore dei residui del veicolo vengono detratti dall’indennizzo calcolato.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione responsa- bilità civile privata (art. P.1.7) non sono assicurati:
a) i danni a vetture noleggiate, a vetture e beni del datore di lavoro o di un’impresa dell’industria automobilistica, a veicoli trainati o spinti;
b) i danni durante le corse che una persona assicurata esegue dietro compenso;
c) i danni provocati durante lezioni di guida o nel corso dell’esame di guida ufficiale;
d) le pretese di regresso di terzi e la presa a carico di una riduzione delle prestazioni o di un regresso in seguito a colpa grave;
e) danni dovuti all’uso, a rottura o ad usura del veicolo utilizzato, in particolare anche la rottura delle sospensioni causata da scuotimenti subiti dal veicolo sulla strada, danni causati da mancanza di olio, danni provocati dalla mancanza, dalla perdita o dal congelamento dell’acqua di raffreddamento;
f) le spese per veicoli a noleggio e sostitutivi.
P.3.2
Noleggio di cavalli appartenenti a terzi
È assicurata la responsabilità civile prevista dalla legge per i danni in seguito a infortunio di cavalli presi in prestito o a noleggio, tenuti temporaneamente in custodia o cavalcati su mandato di xxxxx, nonché i danni all’equipaggiamento da equitazione e da guida.
L’assicurazione comprende le pretese derivanti da:
a) cure veterinarie del cavallo;
b) diminuzione del valore;
c) decesso;
d) perdita commerciale in caso di temporanea inutilizzabilità;
e) equipaggiamento per l’equitazione e per la guida.
Le prestazioni complessive per le cure veterinarie, per la diminu- zione del valore e per il decesso del cavallo sono limitate a
CHF 30’000 per sinistro.
In caso di temporanea inutilizzabilità del cavallo risarciamo inoltre un’indennità giornaliera pari a CHF 40 per ogni giorno civile, a seconda della quota di responsabilità.
In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dell’attrezzatu- ra per l’equitazione e la guida le prestazioni ammontano al massimo a CHF 3’000 per sinistro.
In caso di decesso del cavallo o se il veterinario ne ordina l’abbattimento, dobbiamo esserne avvisati tempestivamente, affinché si possa procedere a un’autopsia o ad un esame.
Oltre alle esclusioni generali nell’assicurazione responsa- bilità civile privata (art. P.1.7) non sono assicurati:
a) i danni provocati durante corse e gare di salto (ad eccezione di esami in seno ad associazioni e scuole di equitazione;
b) le pretese di regresso avanzate da terzi.
P.3.3
Protezione colpa grave
Se è concordato nella polizza, in caso di sinistro causato per grave negligenza noi rinunciamo al nostro diritto (art. 14 cpv. 2 e 3 LCA) di ridurre le prestazioni.
La rinuncia alla riduzione delle prestazioni non vale:
a) se l’evento assicurato è stato provocato in rapporto causale con l’abuso di alcol, droghe o medicamenti;
b) se l’evento assicurato è stato causato conducendo un veicolo in condizioni di inabilità alla guida, oppure se il conducente si sottrae o si oppone a un esame del sangue, a un test etilometrico o a un altro controllo disposto dalla legge;
c) se l’evento assicurato è stato causato alla guida di un veicolo con forte superamento della velocità massima consentita. Per definire un forte supera- mento della velocità massima consentita si fa riferimento in ogni caso all’art. 90 par. 4 LCStr;
d) se il furto di un veicolo a motore o di un rimorchio appartenenti a terzi è da ricondurre a un’azione o omissione con colpa grave (ad es. il veicolo non è stato chiuso a chiave, la chiave di accensione è stata lasciata inserita, l’allarme antifurto o il blocco del veicolo o impianti simili non sono stati attivati).
R Protezione giuridica privata (se convenuta nel contratto)
R.1 Disposizioni generali
R.1.1
Persone assicurate
R.1.2
Validità territoriale
R.1.3
Prestazioni assicurate
Le persone assicurate hanno un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica ai sensi dell’art. G.7.
A seconda della variante assicurativa indicata nella polizza sono assicurate le seguenti persone:
Assicurazione individuale: Lei è assicurato in qualità di contra- ente.
Assicurazione per famiglia: sono assicurati Lei e tutte le persone conviventi in permanenza con Lei nella stessa comunità domesti- ca. I figli minorenni e i figli in formazione di queste persone sono assicurati anche se abitano fuori casa.
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Nei casi sottoelencati in modo esaustivo Coop Protezione Giuridica eroga le seguenti prestazioni:
a) la difesa degli interessi legali tramite il servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica;
b) il pagamento fino a un importo massimo di CHF 500’000, a condizione che non sia stabilita una limitazione particolare delle prestazioni:
– delle spese per avvocati incaricati;
– delle spese per mediatori incaricati;
– delle spese per periti incaricati;
– delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell’assicura- to, comprese le tasse di cancelleria e le tasse di giustizia;
– delle indennità processuali a favore della controparte;
– delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preven- tiva. Questa prestazione è fornita solo a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Coop Protezione Giuridica;
d–ei costi per la necessaria comparizione di fronte a un tribunale all’estero (massimo CHF 5’000);
– dei costi per la traduzione in una lingua non nazionale
(massimo CHF 5’000).
Non vengono pagati:
a) multe, pene pecuniarie e convenzionali;
b) risarcimento danni e riparazione morale;
c) i costi che vanno a carico di un terzo responsabile civilmente;
d) le spese per autorizzazioni, permessi e controlli ufficiali.
L’assicurato deve rimborsare a Coop Protezione Giuridica le indennità processuali e di parte che gli vengono assegnate, in misura delle prestazioni erogate.
R.1.4
Copertura temporale e periodo d’attesa
R.1.5
Diversi sinistri
R.1.6
Esclusioni generali
Per la validità temporale della protezione assicurativa è determi- nante la data in cui si è verificato l’evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l’evento di base si è verificato dopo l’inizio del contratto d’assicurazione e / o dopo la scadenza del periodo d’attesa. Nei casi di protezione giuridica assicurati è definito che cosa si intende per evento di base.
Non sono assicurati:
a) i casi che si sono verificati prima della conclusione del contratto d’assicurazione o nel corso di un eventuale periodo d’attesa;
b) i casi in relazione diretta e indiretta alla perpetrazione intenzionale di un crimine e in casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente, con conse- guenti controversie e procedimenti di diritto civile e amministrativo;
c) le vertenze tra persone assicurate dallo stesso contratto;
d) i casi relativi a eventi bellici, disordini, scioperi e serrate;
e) le vertenze nei confronti di legali, mediatori, periti ed esperti che agiscono o hanno agito per il contraente o una persona assicurata in un caso di protezione giuridica assicurato;
f) i casi in relazione a crediti che sono stati ceduti a una persona assicurata;
g) i casi in relazione a crediti passati alla persona assicurata in virtù di una successione;
h) le vertenze nei confronti di Coop Protezione Giuridica e dei suoi organi.
Se da un evento risultano diverse controversie legali, queste sono considerate una sola questione o un unico caso di protezione giuridica.
R.2 Casi di protezione giuridica assicurati
R.2.1
Richiesta di risarcimento danni extra- contrattuali nei confronti dell’autore del danno o della sua assicura- zione responsabilità civile
R.2.2
Procedure penali contro una persona assicurata
R.2.3
Legale della prima ora in caso di arresto per un reato intenzionale
R.2.4
Controversie giuridiche con un’assicurazione, una cassa malati o una cassa pensione
a) Evento di base:
data dell’evento dannoso
b) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000
c) Particolarità:
non sono assicurati: la difesa contro richieste di risarcimento danni e il recupero di danni puramente economici (non in relazione a danni corporali o materiali)
a) Evento di base:
data della violazione della legge
b) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000
c) Particolarità:
in caso di indagine ufficiale a causa di un delitto intenzionale l’assunzione dei costi avviene solo dopo un’assoluzione o dopo un corrispondente abbandono del procedimento.
a) Evento di base:
data della violazione della legge
b) Limite delle prestazioni:
CHF 500
c) Particolarità:
la persona assicurata può ricorrere immediatamente a un legale per la prima consulenza. In caso di condanna queste spese devono essere rimborsate.
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell’assicurazione, cassa malati o cassa pensione, al-trimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio.
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000
d) Particolarità:
il periodo d’attesa si applica solo in relazione a una malattia.
Controversie giuridiche in qualità di locatario nei confronti del locatore
R.2.6
Controversie giuridiche in qualità di locatore nei confronti del locatario
R.2.7
Controversie giuridiche in qualità di lavoratore o funzionario nei confronti del datore di lavoro
R.2.8
Controversie giuridiche in qualità di paziente nei confronti di medici, dentisti, ospedali o fornitori di prestazioni mediche
R.2.9
Controversie giuridiche derivanti da tutti gli altri contratti
a) Evento di base:
ata dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni: al di fuori dell’Europa CHF 50’000
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni: CHF 5’000
d) Particolarità:
nei casi in relazione a immobili adibiti ad abitazione propria con più di tre unità abitative o commerciali o immobili non adibiti ad abitazione propria nonché appartamenti di vacanze che vengono affittati per più di 2 mesi all’anno, si applica la protezione giuridica consulenza secondo l’art.
R.2.16.
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000
d) Particolarità:
non sono assicurate le controversie in materia di diritto del lavoro di direttori, membri di direzione, sportivi professionisti e allenatori sportivi.
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni:
al di fuori dell’Europa CHF 50’000; CHF 5’000 per controversie in relazione con una costruzione, una demoli- zione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione
d) Particolarità:
per i contratti stipulati in internet: nei casi in relazione a una mancata o errata fornitura o in rapporto a una truffa, se il
sup-porto legale non ha prodotto alcun esito entro 180 giorni dalla data della notifica di sinistro, vengono risarcite le spese dell’ac-quisto fino a un importo massimo di CHF 1’000.
R.2.10
Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute a immis- sioni e questioni di confine
R.2.11
Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati o possesso
R.2.12
Diritto edilizio e della pianificazione del territorio: controversie di diritto edilizio in relazione a un immobile adibito ad abitazione propria o a un immobile direttamente confinante
R.2.13
Controversie giuridiche in qualità di vittima di abuso di carte di credito, phishing, hacking o skimming
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni: CHF 5’000
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) imite delle prestazioni: CHF 5’000
d) Particolarità:
sono assicurate solo le controversie giuridiche in relazione a immobili adibiti ad abitazione propria fino a un massimo di tre unità abitative o commerciali.
a) Evento di base:
data della domanda di costruzione
b) Periodo d’attesa: 3 mesi
c) Limite delle prestazioni: CHF 5’000
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: nessuno
c) Limite delle prestazioni: CHF 50’000
d) Particolarità:
se il supporto legale non ha prodotto alcun esito en-
tro 180 giorni dalla data della notifica del sinistro, vengono rimborsate le spese che insorgono come diminuzione dell’avere del proprio conto (danno patrimoniale) in seguito a vendita / acquisto non autorizzati da parte di terzi, fino a un importo massimo di CHF 1’000. Sono assicurati al massimo due sinistri per ogni anno civile.
Controversie giuridiche in relazione a cyber-mobbing, minaccia, coazione o estorsione tramite internet
R.2.15
Controversie giuridiche derivanti da violazione di diritti d’autore, al nome e al marchio
R.2.16
Consulenza nell’ambito della protezione giuridica in tutte le altre vertenze legali
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: nessuno
c) Limite delle prestazioni: CHF 50’000
d) Particolarità:
inoltre vengono risarciti i costi di un operatore specializzato per la rimozione di contenuti internet lesivi della personalità, fino a CHF 1’000. Sono assicurati al massimo due sinistri per ogni anno civile.
a) Evento di base:
data dell’evento dal quale sorge la controversia
b) Periodo d’attesa: nessuno
c) Limite delle prestazioni: CHF 50’000;
CHF 1’000 se la violazione è compiuta da una persona assicurata.
d) Particolarità:
non è accordata protezione giuridica se una persona assicurata ha praticato il domain-name-grabbing.
a) Periodo d’attesa: nessuno
b) Limite delle prestazioni: CHF 500
c) Particolarità:
si ha diritto a una consulenza per ogni anno civile. Il diritto vale una volta per ogni questione.
La consulenza nell’ambito della protezione giuridica vale per tutti i casi di protezione giuridica non espressamente menzionati nonché per i casi in relazione a:
a) un’attività commerciale o retribuita o un’attività lucrativa secondaria indipendente con un fatturato annuo superiore a CHF 20’000;
b) immobili adibiti ad abitazione propria con più di tre unità abitative o commerciali o immobili non adibiti ad abitazione propria nonché appartamenti di vacanze che vengono affittati per più di 2 mesi all’anno;
c) l’acquisto, la vendita e la cessione in pegno di immobili e terreni nonché lo scioglimento di proprietà comuni;
d) attività dell’assicurato in qualità di organo sociale, rappre- sentante legale o socio di persone giuridiche o società di persone;
e) diritto fiscale e tributario, diritto canonico nonché al diritto d’espropriazione;
f) procedure d’esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale di una persona assicurata;
g) titoli, affari finanziari e investimenti, fideiussioni nonché giochi e scommesse;
h) utilizzo di aeromobili se è richiesto un esame d’idoneità ufficiale;
i) semplice incasso di crediti;
j) procedimenti amministrativi (ad es. autorità scolastiche, assistenza sociale);
k) esioni della personalità riconoscibili da parte di terzi nei confronti della persona assicurata;
l) diritto di famiglia, concubinato, diritto successorio;
m) veicoli a motore e natanti.
S In caso di sinistro
S.1 Procedura in caso di sinistro
I sinistri riguardanti la mobilia domestica e la responsabilità civile privata devono essere notificati immediatamente:
per telefono: 0000 000 000 (24 ore su 24) o
per xxx xxxxxxxxxxx xxx sito xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx, tramite smile-app o
per e-mail a xxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
L’insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere notificato immediatamente a Coop Protezione Giuridica:
xxxx@xxxxxxxxx.xx oppure x00 00 000 00 00
o ad una delle sue filiali
(Losanna x00 00 000 00 00 / Bellinzona x00 00 000 00 00).
Noi (o la Coop Protezione Giuridica) abbiamo inoltre il diritto di richiedere una notifica di sinistro per iscritto. Noi decidiamo il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all’assunzione di prove. Per il resto vanno adottate tutte le misure atte a chiarire le circostanze e a limitare il danno; i necessari giustificativi devono essere messi a disposizione.
In caso di sinistri relativi alla responsabilità civile privata: Se il sinistro provoca il decesso di una persona, questo deve essere notificato entro 24 ore. Lei dovrà informarci parimenti senza indugio se, in seguito a un sinistro, vengono avviati
un’indagine della polizia o un procedimento penale contro una persona assicurata o se la parte lesa fa valere le sue pretese per via legale.
In caso di furto:
I sinistri legati a furti devono essere denunciati anche alla polizia con la richiesta di un’indagine ufficiale.
In caso di sinistro riguardante i bagagli:
In caso di perdita o danneggiamento nonché ritardo nella consegna del bagaglio si deve certificarne la causa e produrre attestati dei risarcimenti eventualmente ricevuti dall’impresa di trasporto o dall’agenzia di viaggi.
In caso di sinistro riguardante vetture a noleggio / risarcimen- to della franchigia:
Per motivare il diritto al risarcimento va presentata la necessaria documentazione (contratto di noleggio, verbale di consegna e restituzione e conteggio del noleggiatore).
Nei casi relativi alla protezione giuridica privata:
La persona assicurata deve collaborare con Coop Protezione Giuridica nel trattamento del caso, rilasciare le necessarie procure e fornire informazioni nonché trasmettere immediata- mente le comunicazioni e i documenti che le vengono inviati.
In caso di violazione colposa di questi obblighi Coop Protezione Giuridica può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui sono risultati costi aggiuntivi. In caso di violazione grave le prestazioni possono essere rifiutate.
S.2 Obbligo di ridurre il danno
Se si verifica un sinistro, Xxx ha l’obbligo di fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e per ridurre il danno. È assoluta- mente necessario che Lei
a) chieda consiglio al competente reparto sinistri e segua le istruzioni impartite dallo stesso o dai nostri incaricati;
b) non apporti alcuna modifica sul luogo del sinistro, a meno che ciò non serva alla riduzione del danno o sia nell’interesse pubblico;
c) ci informi se gli oggetti rubati o il bagaglio perduto Le vengono riconsegnati. Se noi abbiamo già pagato il risarci- mento per gli oggetti che Le vengono riconsegnati, Lei dovrà rimborsarci il risarcimento, dedotto l’indennizzo per un’e- ventuale diminuzione del valore o per le spese di riparazione, oppure mettere gli oggetti a nostra disposizione.
In questo modo Lei ci faciliterà l’accertamento del danno e il calcolo dell’indennizzo. Noi L’aiuteremo volentieri ad affrontare il sinistro e nella ricerca di personale per le riparazioni o di altre persone che le possano essere d’aiuto.
S.3 Risoluzione del sinistro o del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno
S.3.1
Danni alla mobilia domestica
Lei deve dimostrare le condizioni per l’esistenza di un evento assicurato e l’ammontare del danno. La somma d’assicurazione non rappresenta una prova dell’esistenza e del valore delle cose assicurate al momento dell’insorgere del sinistro.
Entrambe le parti possono chiedere l’accertamento immediato del danno. Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un esperto nominato in accordo tra le parti o in una perizia.
Procedimento della perizia:
Ciascuna parte può chiedere l’esecuzione della perizia.
Le parti nominano un perito ciascuna e questi scelgono un arbitro prima dell’accertamento del danno. I periti accertano il
valore che le cose assicurate, salvate e danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro. Se gli accertamenti producono esiti divergenti, l’arbitro decide i punti contestati entro i limiti dei due accertamenti.
Gli accertamenti eseguiti dai periti nell’ambito di loro competen- za sono vincolanti, se non si dimostra che essi si discostano chiaramente e notevolmente dalla situazione effettiva. La parte che sostiene la divergenza è tenuta a fornirne le prove. Xxxxxxxx parte sostiene le spese del proprio perito. Entrambe le parti sostengono la metà dei costi per l’arbitro.
S.3.2
Sinistri riguardanti la responsabilità civile privata
S.3.3
Casi riguardanti la protezione giuridica
Noi abbiamo il diritto di nominare per Lei un difensore o un avvocato, a cui Xxx dovrà rilasciare una procura.
Noi ci assumiamo la gestione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese di risarcimento superino la franchigia contrattuale.
Noi conduciamo le trattative con le parti lese. Noi siamo i Suoi rappresentanti e ci occupiamo delle pretese avanzate dalle parti lese. Questo risarcimento è vincolante per Lei. Noi siamo autorizzati a versare il risarcimento dei danni direttamente alle parti lese, senza dedurre un’eventuale franchigia; in tal caso Lei è tenuto a rimborsarci la franchigia, rinunciando a qualsiasi obiezione.
Lei deve astenersi dal prendere autonomamente posizione riguardo alle pretese delle parti lese, in particolare, Xxx non dovrà effettuare pagamenti, avviare processi, concludere transazioni e riconoscere crediti di qualsiasi tipo.
Senza previa autorizzazione da parte nostra non Le è concesso cedere pretese risultanti da questa assicurazione alle parti lese o a terzi.
Inoltre Lei deve fornirci spontaneamente tutte le altre informa- zioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dalle parti lese, consegnarci senza indugio tutti i documenti e le prove riguar- danti il sinistro (in particolare i documenti giudiziari quali convocazioni, comparse, sentenze ecc.) e sostenerci per quanto possibile anche in altri modi nella liquidazione del sinistro.
Se non si riesce a raggiungere un accordo con le parti lese e viene intentata una causa giudiziaria, Xxx dovrà affidarci la gestione del processo civile. Noi ci assumeremo le spese nei limiti dell’art.
P.1.5. Se a una persona assicurata è aggiudicato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta a noi nella misura in cui non sia destinato a coprire le sue spese personali.
Previa consultazione con Lei, Coop Protezione Giuridica prende le misure necessarie per la tutela dei Suoi interessi.
Se è necessario l’intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti d’interessi, Lei può proporne uno di Sua scelta. Se Coop Prote- zione Giuridica non approva tale scelta, Lei ha la possibilità di
proporre altri tre legali che non possono appartenere allo stesso studio legale. Coop Protezione giuridica deve accettare uno di questi tre legali proposti.
Prima di conferire il mandato a un avvocato Xxx dovrà richiedere il consenso e la garanzia d’assunzione dei costi a Coop Protezione Giuridica. In caso di inosservanza di questa disposizione Coop Protezione Giuridica potrà ridurre le sue prestazioni.
Se Lei decide di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà sostenere i costi derivanti da tale cambiamento.
Procedura in caso di divergenze d’opinioni
In caso di divergenze d’opinioni, in particolare se Coop Protezio- ne Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, Lei può chiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull’arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).
Se Lei desidera procedere a proprie spese e, così facendo, ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa erogherà le prestazioni contrattuali.
S.4 Franchigie
Se è stata convenuta una franchigia, una eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo dopo detrazione della franchigia.
S.5 Riduzione delle prestazioni assicurative
a) Xxxxx causati da forze naturali
In caso di gravi sinistri provocati da forze naturali le compa- gnie di assicurazione possono limitare le loro prestazioni nel modo seguente:
Se, per un evento assicurato, gli indennizzi accertati per un singolo contraente sono superiori a CHF 25 milioni, essi vengono ridotti a questo importo.
Se, per un evento assicurato, gli indennizzi calcolati per tutti i contraenti sono superiori a CHF 1 miliardo, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotti in modo tale da non superare in totale detto importo.
Gli indennizzi per i danni ai beni mobili e agli stabili non vengono addizionati. Sinistri separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono attribuibili alla stessa causa di natura atmosferica o tettonica.
b) Violazioni dell’obbligo di diligenza e dei doveri
Lei ha l’obbligo di usare la diligenza necessaria e, in partico- lare, di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i rischi assicurati.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle carte di credito, devono essere rispettati gli obblighi di diligenza imposti dall’istituto che ha rilasciato la carta.
I beni mobili che, per loro natura, corrono il rischio di essere oggetto di furto (come ad es. borse, valigie, apparecchiature elettriche ed elettroniche) non devono essere custoditi nella cabina dei veicoli, bensì nel bagagliaio chiuso a chiave, in modo che non siano visibili dall’esterno.
Lei ha l’obbligo di provvedere a Sue spese alla manutenzione delle condutture dell’acqua e di impianti e apparecchiature ad esse collegati, di far ripulire le condutture intasate e di impedire il congelamento delle stesse con misure appropria- te. Se lo stabile o l’appartamento non sono abitati, anche se solo temporaneamente, le condutture dell’acqua e gli impianti e le apparecchiature ad esse connessi devono essere svuotati in modo professionale, a meno che il riscaldamento non funzioni con i dovuti controlli.
In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o degli obblighi, l’indennizzo può essere ridotto o perfino annullato, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull’entità del danno. Tale norma non si applica a condizione che possa dimostrare che la violazione delle disposizioni o degli obblighi non abbia influito né sulla causa del danno, né sull’estensione delle prestazioni da noi dovute.
Se sono già state erogate delle prestazioni, noi abbiamo un diritto di regresso nei Suoi confronti. Ciò vale altresì se dobbiamo erogare prestazioni dopo la cessazione dell’assi- curazione.
Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagati. In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l’estinzione dell’intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.
c) Protezione colpa grave
Se è stata stipulata l’assicurazione complementare in caso di colpa grave, noi rinunciamo al nostro diritto contrattuale o legale di riduzione delle prestazioni per gli eventi assicurati, da Lei causati per colpa grave (secondo l’art. P.3.3). Ciò vale solo per la copertura della responsabilità civile privata.
L’indennizzo viene ridotto se la somma d’assicurazione è inferiore al valore effettivo dell’intera mobilia domestica immediatamente prima del verificarsi del sinistro (sottoassi- curazione). Noi rinunciamo ad accertare la sottoassicurazio- ne in caso di danni parziali, ad eccezione dei danni causati dalle forze naturali, nell’ambito della somma d’assicurazione.
S.6 Esigibilità dell’indennizzo
L’indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria per l’accertamento dell’am- montare del danno, della copertura e della responsabilità.
Il nostro obbligo di pagamento viene differito finché, a seguito di una colpa Sua o dell’avente diritto, non è possibile accertare o pagare l’indennizzo. In particolare, l’esigibilità non può conside- rarsi scaduta qualora:
a) sussistano dubbi sul diritto del beneficiario dei pagamenti;
b) sia in corso un’indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei Suoi confronti o dell’avente diritto non sia ancora concluso.
S.7 Prescrizione e decadenza
I crediti derivanti da questo contratto d’assicurazione si prescri- vono 5 anni dopo l’insorgere della circostanza che motiva l’obbligo di prestazione.
Le richieste di risarcimento che sono state rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro 5 anni dall’insorgere del sinistro.