PIANO NEVE
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AD UN OPERATORE ECONOMICO PER OGNI LOTTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022
PROGETTISTI:
geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx geom. Xxxxx Xxxxxx
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
geom. Xxxxx Xxxxxx
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Xxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO | Tavola n. SC |
Data | Descrizione | ||
Settembre 2020 | Emissione | ||
revisione | a | ||
b | |||
c | |||
Archivio | G:\Neve_2019-2020 |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AD UN OPERATORE ECONOMICO PER OGNI LOTTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022
LOTTO
Scrittura privata TRA
- la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo), che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Società” o “S.G.P. s.r.l..”, con sede legale e domicilio fiscale a Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx x. 0 - C.F. e P.Iva 03014250363, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Modena con n. , nella persona dell’Amministratore Unico, Dott. , nato a il C.F. , domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società S.r.l., in forza del verbale di assemblea del ;
E
- La Ditta , che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Appaltatore” o “Ditta”, con sede legale e domicilio fiscale a ( ) - Via n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la camera di commercio di con n. di iscrizione, C.F. e X.Xxx n. , nella persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Sig. , nato a ( ) il , C.F. , domiciliato per la carica presso la sede della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;
Premesso che
a) l’Atto Costitutivo della nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, risultante dalla fusione per incorporazione dell’Unione dei comuni Xxxxxxx Xxxxx Dolo, Dragone e Secchia, è stato stipulato in data 16/04/2014, Rep. 56;
b) il Consiglio dell’Unione, con propria deliberazione n. 2 del 08/02/2017, ha approvato la convenzione per il conferimento all’Unione stessa, da parte dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo e delle società Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (d’ora in poi, anche, “Codice”);
c) la relativa convenzione è stata stipulata in data 13/07/2017 Rep. n. 178 in forza della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale di Sassuolo n. 3 del 31/01/2017, successivamente integrata dall’atto aggiuntivo Rep. 398 del 14/02/2020;
Premesso, inoltre, che
a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D. Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
b) in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l’atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e
C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
c) a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx Rep. N. 24.912 racc. 10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
d) con Concessione amministrativa Rep.3630 del 31.12.2007, è stato conferito a Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl il patrimonio comunale;
e) SGP srl è una società in house deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell’esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo, sussistendo le condizioni di cui all’art.5 del D.Lgs.50/2016;
f) con la succitata convenzione repertorio Unione 178/2017, la S.G.P. s.r.l. ha conferito all’Unione le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Codice;
g) con comunicazione prot. del , la S.r.l. ha trasmesso all’Unione – Centrale di Committenza il provvedimento dell’Amministratore Unico n. del con il quale:
1. ha approvato il progetto redatto dal tecnico incaricato, Ing. , ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AD UN OPERATORE ECONOMICO PER OGNI LOTTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022”, prot. n. del ;
2. si è stabilito di procedere con l’espletamento della gara, da suddividere in n. 36 lotti, ciascuno con un unico operatore economico, per l'esecuzione del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022” per il territorio comunale, per la durata di n. 2 stagioni invernali, ciascuna di n. 5 mesi, a decorrere dal 15 NOVEMBRE 2020 al 15 APRILE 2021 e dal 15 NOVEMBRE 2021 al 15 APRILE 2022, questi compresi, con opzione di rinnovo per il successivo biennio, per un importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio per il biennio 2020-2022 pari ad
€ 141.600,00
oltre Iva;
3. ha suddiviso l’appalto in 36 lotti funzionali, nel rispetto dell’art. 51 del medesimo decreto, come segue:
LOTTO | ZONA | VALORE DELL'APPALTO DI SERVIZI 2020-2022 |
1 | Laterali Montegibbio | € 7.900,00 |
2 | Vallurbana laterali - san xxxxxxx | € 7.900,00 |
3 | San Xxxxxxx | € 7.900,00 |
4 | Pontenuovo | € 7.900,00 |
5 | Quartiere Musicisti | € 7.900,00 |
6 | Rometta Alta | € 7.900,00 |
7 | Rometta Bassa | € 7.900,00 |
8 | Quartiere Parco | € 7.900,00 |
9 | Centro OVEST | € 7.900,00 |
10 | Centro | € 7.900,00 |
11 | Quartiere Braida EST | € 7.900,00 |
12 | Quartiere Braida Ovest | € 7.900,00 |
13 | San Xxxxxxx e limitrofe | € 7.900,00 |
14 | Quartiere Pista | € 7.900,00 |
15 | Quartiere Madonna di Sotto | € 7.900,00 |
16 | Vecchio Villaggio artigiano | € 7.900,00 |
17 | Villaggio artigiano Valle D'aosta | € 7.900,00 |
18 | Viabilità principale Circonvall. | € 7.900,00 |
19 | Viabilità principale Circonvall. | € 7.900,00 |
20 | Viabilità principale zona Nord | € 7.900,00 |
21 | Viabilità principale zona Nord | € 7.900,00 |
22 | Quartiere pellicciona Salvarola | € 7.900,00 |
23 | Emergenza e supporto 1 | € 7.900,00 |
24 | Emergenza e supporto 2 | € 7.900,00 |
25 | Viabilità principale zona Nord | € 8.500,00 |
26 | Viabilità principale Circonvall. | € 8.500,00 |
27 | Viabilità CENTRO e SCUOLE | € 8.500,00 |
28 | Zona Collinare Montegibbio | € 8.500,00 |
29 | Zona Collinare Sassuolo | € 8.500,00 |
30 | Vallurbana e laterali | € 8.500,00 |
31 | Emergenza e supporto 1 | € 8.500,00 |
32 | Emergenza e supporto 2 | € 8.500,00 |
33 | Parcheggi pubblici | € 6.800,00 |
34 | Pulizia Piazze e vie Mercatali | € 6.800,00 |
35 | Edifici scolastici e uffici pubblici - ZONA 1 | € 6.000,00 |
36 | Edifici scolastici e uffici pubblici - ZONA 2 | € 6.000,00 |
TOTALE | € 283.200,00 |
4. ha stabilito di procedere tramite la Centrale di Committenza dell’Unione all’acquisizione della gara, secondo le indicazioni allegate nell’atto stesso e la documentazione in esso approvata;
5. ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95 del Codice, ha individuato la procedura aperta quale modalità di affidamento utilizzando il criterio del minor prezzo, tramite l’utilizzo autonomo della piattaforma SATER;
h) con determinazione dell’Unione, Centrale di Committenza n. del è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara, con suddivisione nei 36 lotti come sopra indicati;
i) a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione dell’Unione- Centrale di Committenza n. del
, il Lotto n. è stato aggiudicato all’Appaltatore che ha effettuato un ribasso sui prezzi a base di gara del
%;
l) con lettera del protocollata al n. , l’Unione - Centrale di Committenza ha comunicato l’esito della suddetta gara e trasmesso la relativa documentazione;
m) ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), attraverso il sistema Siceant è stata richiesta informazione antimafia della ditta , con esito ;
n) fatto salvo quanto riportato nella precedente lettera, a seguito dell’esito dei controlli, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
o) con comunicazione a registro di sistema prot. del , è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016;
p) con determinazione dell’Amministratore Unico n.
dell’aggiudicazione della gara all’Appaltatore;
del , la
S.r.l. ha preso atto
q) l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
r) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187, la ditta ha presentato, la dichiarazione circa la composizione societaria in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo della stazione appaltante in data al n. ;
s) ai sensi del comma 10, lett. a) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto è stata presentata una sola offerta per il lotto 1;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 - Oggetto
1. La Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto per l’esecuzione del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020-2022 LOTTO (d’ora in poi, nel presente atto, indicato anche, per brevità, “servizio” o “servizi” o “prestazioni”).
Genericamente e in modo non esaustivo, l’appalto consiste, nelle seguenti prestazioni, così come elencate, indicate e dettagliatamente descritte nel capitolato d’oneri-parte I amministrativa (d’ora in poi anche “Capitolato”) e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4:
a) servizio di sgombero neve;
(o, in alternativa) asportazione della neve dalle aree di accumulo principali, se richiesto dalla S.G.P. s.r.l.;
(o, in alternativa) spargimento prodotti salini antighiaccio incluso il caricamento del materiale necessario all’espletamento del servizio salatura, compreso lo stoccaggio e la conservazione del materiale durante il periodo invernale presso infrastrutture messe a disposizione dagli operatori economici;
b) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l’immediato inizio del servizio durante tutto il
periodo invernale.
Le prestazioni suddette verranno eseguite mediante l’uso di macchine operatrici appositamente attrezzate compreso operatore, nonché tramite l’esecuzione di spalatura neve e spargimento sale condotte a mano.
Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato n. .
2. Sono compresi nel contratto tutti i servizi, le prestazioni, i lavori e le forniture necessarie per dare il servizio completamente e perfettamente compiuto e secondo le condizioni e con le caratteristiche stabilite dal presente contratto, dal capitolato e da tutta la documentazione di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da tutti documenti di gara.
3. Le prestazioni devono essere effettuate, sempre e comunque, secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art.3 – Durata - Termini di espletamento
1. Il contratto ha durata biennale, con decorrenza dal 15/11/2020 per n. 2 stagioni invernali, con termine il 15/04/2022.
Le prestazioni contrattuali devono essere svolte durante le stagioni invernali, indicativamente dal 15/11 al 15/04 di ciascuna stagione invernale, fatta salva la facoltà della S.G.P. s.r.l. di chiedere l’anticipazione o posticipazione dell’esecuzioni del servizio in base alle condizioni meteorologiche.
(Se ricorre il caso)
2. L’esecuzione del servizio ha avuto inizio in via d’urgenza in data nelle more della stipula del presente contratto, a seguito a consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto nella medesima data.
3. Per eventuali proroghe o rinnovi si rimanda all’art. 10 del presente contratto.
Art. 4 - Condizioni generali
1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al presente contratto ed a tutti i documenti di gara della Stazione Appaltante; inoltre dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.
2. L’Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del servizio di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell’esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d’arte dei servizi stessi e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.
3. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara:
1. Capitolato Speciale d’Appalto 2020-2022, in n. facciate (Allegato A);
2. Quadro Economico - Elenco e valore lotti 2020-2022, in n. facciate;
3. Caratteristiche dei lotti 2020-2022, in n. facciate;
4. DUVRI 2020-2022, in n. facciate;
5. Elenco prezzi unitari 2020-2022, in n. facciate;
6. Relazione Piano Neve 2020-2022, in n. facciate;
7. offerta economica Appaltatore, in n. facciate.
Il documento di cui alla precedente lettera a) (Allegato “A”) è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, mentre tutti gli altri suddetti documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della S.G.P. s.r.l..
Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
4. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione delle prestazioni di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della S.G.P. s.r.l..
6. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto, comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e la S.G.P. s.r.l..
7. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
8. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili e per quanto vigenti:
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81;
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
- il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl con disposizione n.41 del 13/04/2015;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo;
- le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 5 - Codice di comportamento dipendenti e collaboratori
1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico adottato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx Patrimoniali srl con disposizione n.41 del 13/04/2015, scaricabile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx alla sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata alla Società.
2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al DPR di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 6 - Importo del contratto
1. L’importo stimato di contratto è pari ad Euro (euro ), oltre IVA, per le prestazioni di servizio della durata di n. 2 stagioni invernali, ciascuna di n. 5 mesi, a decorrere dal 15 NOVEMBRE 2020 al 15 APRILE 2021 e dal 15 NOVEMBRE 2021 al 15 APRILE 2022, questi compresi;
2. Il corrispettivo per i servizi effettuati è dato:
a) per i servizi a misura (servizio di sgombero neve e spargimento sale): dal prezzo previsto dall’Elenco Prezzi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero dei servizi svolti per ciascuna voce;
b) per i servizi a corpo (reperibilità): dal prezzo previsto dal relativo Elenco Prezzi ribassato come da offerta.
3. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al % ( ), è invariabile per tutta la durata del contratto.
4. L’importo stimato di contratto di cui al comma 1 è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato alle operazioni di servizio di sgombero neve e spargimento sale a misura effettivamente eseguite; pertanto il predetto importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
5. I prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l’esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
Art. 7 – Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la S.G.P. s.r.l. non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.
2. I pagamenti avverranno, per ciascuna stagione invernale, in due rate posticipate, la prima per il periodo di servizio novembre/dicembre, la seconda per il periodo di servizio gennaio/aprile.
3. il pagamento delle rate di acconto avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della S.G.P. s.r.l.; nel suddetto termine sono inclusi i giorni necessari per l’accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della S.G.P. s.r.l. della verifica di conformità o dal certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.
4. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, previa emissione di relativa fattura.
5. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico da parte della S.G.P. s.r.l..
6. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale della Ditta.
In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
7. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
8. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la S.G.P. s.r.l. provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
9. Se ricorrono le condizioni, si applica l’art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di ritenute.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all’appalto, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG derivato n. .
3. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), al fine della trasmissione delle fatture la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
4. Ai sensi della normativa sopracitata:
a) la S.G.P. s.r.l. non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il canale SDI (Sistema di interscambio) e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG;
c) la S.G.P. s.r.l. non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del canale SDI il Codice destinatario è il:
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.G.P. s.r.l. di qualsiasi variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato o delle persone delegate ad operare su di esso trasmettendo i dati previsti dalla legge.
Art. 9 - Anticipazione del prezzo
1. la società S.G.P. s.r.l. corrisponderà all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore contrattuale, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei servizi.
2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione, l’appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria
di importo di euro
.
rilasciata da
in data
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della S.G.P. s.r.l..
3. L’appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Ovvero, se l’anticipazione non viene richiesta:
1. L’Appaltatore non ha richiesto l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.
2. Ad esclusivo giudizio della S.G.P. s.r.l., il contratto potrà essere rinnovato per il successivo biennio, trovando termine il 15/04/2024, agli stessi patti e condizioni, salvo l’adeguamento prezzi di cui all’articolo 11 “Revisione prezzi”.
Qualora la S.G.P. s.r.l. ritenga di avvalersi dell’opzione di rinnovo, ne darà semplice comunicazione all’appaltatore entro la data del 15/09/2022.
3. Nel caso in cui, al termine del contratto, la S.G.P. s.r.l. non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento del servizio di cui trattasi e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dello stesso, si potrà prorogare il presente contratto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e, comunque, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento. L’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario che non potrà comunque essere superiore a sei mesi.
Art. 11 – Revisione dei prezzi
1. L’appaltatore non potrà in alcun modo pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole
circostanza dipendente da fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l’accettazione del servizio.
Secondo le vigenti norme di legge non sarà ammessa la revisione dei prezzi salvo in caso di rinnovo biennale.
2. I prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi per l’eventuale biennio ulteriore di contratto - in caso di esercizio da parte della S.G.P. s.r.l. della facoltà di rinnovo - saranno oggetto di revisione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Tale revisione sarà operata applicando l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT nel mese di Agosto 2022.
La variazione percentuale, applicata una sola volta sulle voci di elenco prezzi ribassate, sarà quella riportata sul sito ISTAT alla voce “variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti”.
Art. 12 – Referenti - Responsabili e Direttore dell’esecuzione
1. I nominativi del responsabile unico del procedimento (RUP) e del direttore dell’esecuzione del contratto sono:
• RUP
• Direttore dell’esecuzione
2. Il Referente/Responsabile per l’appalto individuato dall’Appaltatore è il
3. La S.r.l. e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
Art. 13 - Controlli
1. Fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato e in tutta la documentazione di gara, la S.G.P. s.r.l. verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione (oppure il referente di cui al precedente articolo 12) che, allo scopo, potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei alla S.G.P. s.r.l. riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. La Ditta è tenuta a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente , a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa ritarda o impedisce i controlli, con azioni od omissioni, la S.G.P. s.r.l. procederà, in base alla gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
Art. 14 - Disposizioni manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi ed, in particolare, l’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, comma 4 e dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a) la S.G.P. s.r.l. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.G.P. s.r.l. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto.
3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore trasmette alla S.G.P. s.r.l., prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 15 – Riserve- Verifica di conformità
1. Qualora l’Appaltatore manifestasse l’esigenza di formulare contestazioni, le riserve devono essere formulate, per iscritto, a pena di decadenza entro i venti giorni naturali consecutivi successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute.
Se l'appaltatore ha formulato delle riserve, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
2. Prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. L’appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.G.P. s.r.l.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
Art. 16 - Subappalto
1. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti parti del servizio
.
3. S.G.P. s.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la S.G.P. s.r.l. sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
a) a trasmettere alla S.G.P. s.r.l. proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”.
Si precisa che:
I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra S.G.P. s.r.l. e subappaltatore.
II) L’appaltatore è tenuto a consegnare alla Società copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'appaltatore.
III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura la S.G.P. s.r.l. sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla S.G.P. s.r.l., la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della
S.G.P. s.r.l.. L'appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. Se durante l’espletamento del lavori, ed in qualsiasi momento, la S.G.P. s.r.l. stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco prezzi.
7. Il subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell’Appaltatore da parte S.G.P. s.r.l. senza alcuna altra
formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
In alternativa
Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.
Art. 17 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di € (euro ), pari al % dell'importo netto contrattuale, a mezzo di polizza fidejussoria n. rilasciata da in data ovvero mediante .
Se è il caso
Il suddetto importo tiene conto delle riduzioni previste dagli articoli 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo la Ditta
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
Tra l’altro, la S.G.P. s.r.l. ha il diritto di valersi della garanzia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
c. nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione parziale o totale della garanzia stessa, trasmessa dalla S.G.P. s.r.l. tramite posta elettronica certificata, qualora la S.G.P. s.r.l. stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all’Appaltatore.
4. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.
6. Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.
Art. 18 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico della S.G.P. s.r.l..
La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne la S.G.P. s.r.l. da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti/soci/collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto
doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della S.G.P. s.r.l. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.
La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto.
La S.G.P. s.r.l. rimane, pertanto, esentato, da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. L’Appaltatore ha presentato Xxxxxxx assicurative RCT/RCO/RCA a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nella esecuzione dell'appalto, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto:
•
•
E’ obbligo ed onere dell’Appaltatore, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio.
Restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze; il risarcimento e/o l’indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti. Ciò non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti di terzi sia nei confronti della S.G.P. s.r.l..
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico della Ditta, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
4. L’accertamento di eventuali danni sarà effettuato dalla S.G.P. s.r.l. in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta.
Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della S.G.P. s.r.l., senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 19 - Penali
1. L’Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’Appaltatore stesso.
2. Qualora risultino alla S.G.P. s.r.l. mancanze, carenze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla
responsabilità dell’Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, imputabili all’Appaltatore queste verranno contestate al Responsabile per l’appalto dell’Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle. Trascorso inutilmente detto termine, la S.G.P. s.r.l. potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell’Appaltatore.
3. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui la S.G.P. s.r.l. valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all’Appaltatore l’applicazione della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di pagamento.
4. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e nel capitolato, in caso di infrazioni definitivamente accertate, la S.G.P. s.r.l. applicherà all’Appaltatore una penale da € 50,00 ad € 500,00 in base alla gravità; in ogni caso verranno applicate le seguenti penali:
• per mancata esposizione durante il servizio della targa identificativa consegnata dalla S.G.P. s.r.l.: € 100,00 (cento/00) al giorno;
• per mancata attivazione della strumentazione di rilevazione GPS per la verifica dei percorsi: € 100,00 (cento/00) al giorno oltre la non contabilizzazione degli interventi effettuati;
• per mancata ottemperanza all'ordine di intervento impartito dalla S.G.P. s.r.l.: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mezz’ora o frazione di ritardo (fino ad € 1.000,00 al giorno), nell’avvio del servizio, fermi restando i maggiori costi per l’eventuale affidamento a mezzi terzi;
• per i mezzi che non risulteranno attrezzati da parte dell’appaltatore secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto, oltre a far eseguire il servizio a mezzo di altre ditte addebitandone le spese all’appaltatore stesso; € 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni automezzo non correttamente attrezzato;
• in caso di servizio incompleto (mancata apertura di tratti assegnati): costo complessivo necessario per l’effettuazione del servizio nel/i lotto/i assegnato/i applicando il prezzo stabilito nel capitolato speciale d’appalto;
5. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, venga utilizzato un mezzo operativo diverso da quello regolarmente segnalato alla S.G.P. s.r.l., senza aver preventivamente comunicato tale sostituzione e senza aver ottenuto l’autorizzazione dalla S.G.P. s.r.l. stessa, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo dovuto per i servizi effettuati con tale mezzo, pari al 75% in caso di recidiva; questa penale verrà applicata, comunque, anche nel caso che, in conclusione, il servizio risulti svolto correttamente dal mezzo operativo oggetto della sostituzione non autorizzata.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti punti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l’articolo 21 in materia di risoluzione del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore è applicata una penale pari almeno all’importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
8. L’importo delle penali previste dal presente contratto sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in occasione del pagamento successivo alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà
richiesto all’appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva (da reintegrare come da precedente art. 17) o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.G.P. s.r.l. a causa dei ritardi.
10. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata e, in ogni caso, è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 20 - Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla S.G.P. s.r.l. e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S.G.P. s.r.l..
4. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, S.G.P. s.r.l. può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto.
5. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla S.G.P. s.r.l. e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 - Fallimento dell’Appaltatore - Risoluzione del contratto e Clausola Risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.G.P. s.r.l. si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, troveranno applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la S.G.P. s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, ai sensi, nei casi e con le
modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali non imputabili a causa di forza maggiore dimostrato e di negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi stessi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:
a) frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
b) mancata o parziale realizzazione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;
c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni della S.G.P. s.r.l. che pregiudichi i servizi affidati; inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) sospensione unilaterale dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte della Ditta, dei controlli da parte della S.G.P. s.r.l.;
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle prestazioni;
h) rinuncia all’esecuzione del servizio senza giustificato e valido motivo;
i) sostituzione dell’automezzo indicato in offerta con altro non rispondente alle caratteristiche indicate in contratto, inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle attività previste;
l) in ogni caso in cui la Direzione dell’esecuzione accerti comportamenti dell’Appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio stesso;
m) mancata manutenzione agli automezzi tale da creare grave disservizio.
5. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 percento dell’importo contrattuale;
b) mancato reintegro della garanzia definitiva, in caso di escussione totale o parziale della stessa;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) perdita dei requisiti specifici previsti per legge per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
e) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
f) cessione, anche parziale, del contratto;
g) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;
h) ricorso al sub-appalto a qualsiasi titolo;
i) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della S.G.P. s.r.l., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
l) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
m) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
n) violazione dei protocolli di legalità;
o) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
6. In tutti i casi previsti, la S.G.P. s.r.l. potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.
Sarà inoltre addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare ad essa S.G.P. s.r.l. dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
7. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento e opera di diritto nel momento in cui la S.G.P. s.r.l. comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.
8. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
9. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla S.G.P. s.r.l. in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
10. Il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs.
n. 159/2011, pertanto nel caso di successivo accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa si procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite
Art. 22 – Recesso
1. Per il recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Art. 23 - Termine essenziale
1. Ai sensi dell’art. 1457 del codice civile, i termini previsti per il pronto intervento sono termini essenziali.
2. Il mancato rispetto dei predetti termini può comportare la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 24 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni formali inerenti il presente contratto tra la S.G.P. s.r.l. e l’Appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto all’Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 25 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I “Contenzioso” del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Foro di Modena.
Art. 26 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, laS.G.P. s.r.l. informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Art. 27 - Spese contrattuali e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese inerenti all’imposta di bollo pari a Euro dovute sull’originale elettronico sono assolte versando l’importo tramite modello F24.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e ss. mm. e ii., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
Art. 28 - Rinvio
1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme regionali in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare la S.G.P. s.r.l..
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
Il presente atto, composto di n. pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità.
S.G.P. s.r.l. - L’Amministratore Unico
La ditta -Il legale rappresentante - Sig.
Accettazione espressa di clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile l’Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli : 4 “Condizioni generali”, 5 “Codice di comportamento dipendenti e collaboratori”, 10 ”Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia”, 11 “Revisione dei prezzi”, 13 ”Controlli”, 15 “Riserve- Verifica di conformità, 18 “Responsabilità dell’Appaltatore”, 19 “Penali”, 20 “Cessione del contratto”; 21” Fallimento dell’Appaltatore - Risoluzione del contratto e Clausola Risolutiva espressa”, 22 “Recesso”, 23 ”Termine essenziale”, 25 “Controversie – Foro competente”.