SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PIANO FREDDO IN FAVORE DI ADULTI FRAGILI E SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ PRESSO SPAZIO 37 PERIODO 01/09/2021 – 15/04/2023
Settore Servizi Sociali
Allegato 3
SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PIANO FREDDO IN FAVORE DI ADULTI FRAGILI E SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ PRESSO SPAZIO 37 PERIODO 01/09/2021 – 15/04/2023
L'anno xx addì xx del mese di xx in Monza, via Guarenti 2
fra
Il Comune di Monza, in seguito Ente pubblico, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, partita IVA 00728830969, codice fiscale 02030880153, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali xx, abilitata alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate
e
l’organizzazione di volontariato xx ,in seguito organizzazione, con sede legale in xx a xx , codice fiscale xx , iscritta nel Registro regionale del volontariato in xx , con decreto n° xx
, rappresentata dal Presidente xx , codice fiscale xx , in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,
premesso che:
la Legge 328/2000, all’art. 5, prevede che “per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore…”;
il D.Lgs 267/2000, all’art 8, comma 1, prevede che “I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”;
la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
il D.lgs 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
l’articolo 56 del D.lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
Servizio Amministrazione e Contabilità
via Guarenti, 2| 20900 Monza | Tel. 000.0000000 | Fax 000.0000000 email xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 -12.00 / 14.00-16.00 (venerdì solo mattina)
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax
x00.000.0000.000
email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx |Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969
sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs. 117/2017 colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative agli “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;
l’art. 71 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore;
l’Amministrazione Comunale di Monza, rispetto alla programmazione delle azioni nell’ambito della tutela di persone senza dimora e/o fragili e/o affette da dipendenza intende avvalersi dell’opera delle Associazioni di volontariato, in particolar modo per ciò che riguarda le attività di prossimità, promozione e ingaggio rivolta a soggetti adulti fragili senza dimora e/o in condizioni di marginalità sociale;
con determinazione xx veniva approvato l’avviso pubblico per la selezione di un'associazione di volontariato del territorio per la gestione del piano freddo in favore di adulti fragile e senza dimora in condizioni di marginalità presso spazio 37 – periodo 01/09/2021 – 15/04/2023;
con determinazione xx veniva aggiudicata la procedura a xx; Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- PREMESSE E OGGETTO
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con la presente convenzione.
2. L’oggetto della convenzione riguarda l’attivazione di servizi di accompagnamento ospiti e presidio struttura finalizzati al buon funzionamento dello Spazio 37 (Docce, Piano Freddo e relativa lavanderia).
ART.2 – FINALITÀ, TARGET E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
1. La finalità della presente convenzione è quella di favorire attività di prossimità, promozione e ingaggio rivolta a soggetti adulti fragili senza dimora e/o in condizioni di marginalità sociale, sull’intero territorio del Comune di Monza ed in particolar modo rispetto alle attività organizzate dal Comune presso SPAZIO37.
2. SPAZIO37 è uno spazio di proprietà comunale per la gestione di attività di assistenza primaria in cui vengono erogati i seguenti interventi:
Punto doccia – spazio nel quale è possibile lavarsi e ricevere biancheria pulita;
Piano Freddo – per un massimo di 25 persone, salvo minor numero in ragione di emergenze sanitarie;
Punto casa – spazio per reperimento stoviglie, biancheria, etc.;
“Abi…toh” Servizio Guardaroba;
Drop-in - Centro Diurno per persone che fanno anche uso di sostanze;
3. L’Associazione dovrà occuparsi a propria cura e spese, tramite i propri volontari disponibili o dipendenti, dell’organizzazione delle attività di accompagnamento ospiti e
presidio struttura finalizzate al buon funzionamento dello Spazio 37 (Docce, Piano Freddo e relativa lavanderia, anche esterna), come sotto indicato:
Docce: 3h/gg per 52 sett/anno (venerdì 18.30-21.30),
Piano freddo: 9,5 h/giorno per 180 giorni e relativo servizio lavanderia (tutti i giorni 23.00-8.30) – periodo metà Ottobre – metà Aprile,
secondo il calendario di apertura comunicato dall’Ente. Il servizio lavanderia consiste nel provvedere, anche a mezzo di ditta incaricata, alla preparazione dei sacchi, al ritiro, lavaggio, stiraggio della biancheria relativa al Piano Freddo, verificando che ogni ospite deponga nella apposita retina numerata, lenzuola, federa, asciugamano e pigiama.
L’Associazione dovrà anche provvedere:
al lavaggio, con attrezzature dell’Ente, della biancheria intima quotidiana utilizzata dagli ospiti, al ritiro di tale biancheria dalle lavatrici al termine del ciclo di lavaggio serale, all’attivazione del sistema di asciugatura, allo svuotamento delle asciugatrici (controllando che la biancheria sia asciutta) e alla posa dei sacchetti sugli stendini;
al servizio di lavanderia, anche a mezzo di ditta incaricata, consistente nel provvedere al ritiro, lavaggio, sterilizzazione, stiraggio della biancheria relativa al Piano Freddo;
alla consegna della colazione agli ospiti la mattina (dalle 7,30 alle 8,00) con alimenti forniti dalla Rete pane e Rose, che ne assume la responsabilità, derivanti da raccolte alimentari promosse dalle Associazioni del Tavolo Monza.con.
Tali attività dovranno essere espletate in una ottica educativa coinvolgendo gli ospiti della struttura in modo da sviluppare il senso di responsabilità e autonomia degli ospiti.
L’Associazione dovrà occuparsi inoltre, a propria cura e spese, della piccola manutenzione della struttura (a titolo esemplificativo: lampadine, serrature, maniglie, rubinetti, scarichi, galleggianti wc, manovelle tapparelle,…) fino ad un importo massimo di € 1.500,00 annui per la durata della presente convenzione.
4. L’Associazione dovrà avere volontari con i requisiti previsti per la somministrazione di alimenti e bevande per la distribuzione della colazione. I pasti serali, forniti in monoporzione da ditta esterna aggiudicataria del servizio di Ristorazione Scolastica dell’Ente come da contratto stipulato dal settore Istruzione, verranno invece distribuiti da volontari della rete Monza.con.
5. L’Associazione dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza assicurando il massimo della responsabilità e collaborazione in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati per la realizzazione delle attività e per il buon funzionamento della convenzione.
6. Per la realizzazione delle attività/servizi sopra descritti l’Associazione metterà a disposizione almeno nr. xx volontari, che si alterneranno nei diversi giorni;
ART.3 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha validità dalla data di stipula e sino al 15/04/2023;
2. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione, non essendo in alcun modo previsto il tacito rinnovo.
3. L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nella stessa, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino alla data in cui terminerà la gestione, concordata tra le parti. Data che dovrà essere definita, tra le parti, entro 1 mese dal ricevimento della
diffida. L'Ente pubblico può inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento per sopravvenuti interessi pubblici o mutati indirizzi politici, senza oneri a proprio carico.
4. L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nella stessa e che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione, nonché per gravi ritardi nella manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura.
5. L’Associazione potrà inoltre risolvere autonomamente il vincolo a sé derivante dalla presente convenzione per scioglimento della Associazione stessa, dandone preavviso di almeno 60 giorni.
ART.4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. L’attuale ubicazione ove svolgere le attività di cui alla presente convenzione è la struttura denominata SPAZIO37, sita a Monza in xxx Xxxxxxxx 00, di proprietà del Comune di Monza, a cui afferisce utenza del territorio di competenza del Sistema di contrasto alla povertà MONZA.CON. Il Piano Freddo potrà ospitare all’interno della struttura un numero massimo di 25 ospiti, salvo minor numero in ragione di emergenze sanitarie.
ART.5 – PERSONALE E VOLONTARI
1. L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri Volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
2. Per la prestazione delle attività convenzionate l’Associazione mette a disposizione Volontari e personale dipendente così come specificato nel progetto.
3. L’Associazione deve garantire che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche, siano moralmente idonee all’espletamento delle attività assegnate e prive di condanne penali per commissione di reati.
4. Spetta all’Associazione garantire che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative vigenti e ne risponde al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed al Responsabile del Servizio per l’Inclusione.
5. L’Associazione deve garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione da consegnarsi all’Ente prima dell’avvio del servizio.
6. L’Associazione deve fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità proprie e/o concordare con l'Ente.
7. L’Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
8. L’Associazione deve individuare un Coordinatore del servizio che sia referente per l’Amministrazione e garante del buon funzionamento dei servizi oggetto della presente convenzione. Il coordinatore dovrà avere una esperienza almeno biennale nella gestione
di servizi di Accoglienza Notturna, Dormitorio, Centro di Accoglienza per persone senza fissa dimora e/o in servizi di prossimità in favore di persone senza fissa dimora.
9. All'inizio di ogni annualità del Piano Freddo il Coordinatore della Associazione predispone il programma operativo per la realizzazione e la gestione dello stesso e lo presenta, per l’approvazione, al Responsabile dei Servizi Sociali per l’Inclusione.
10. L’Associazione dovrà provvedere ad osservare e a far osservare ai propri volontari e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione della presente convenzione (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale) pena la sua risoluzione.
ART.6 - VERIFICHE
1. Il Comune effettuerà verifiche periodiche in ordine all’andamento del servizio, mediante sopraluoghi e attraverso riunioni periodiche con il Responsabile della Associazione.
2. L’Ente verificherà periodicamente il buon andamento del Servizio e l’adesione al programma sia nel gruppo di lavoro Unità Di Strada sia con incontri ad hoc.
ART.7 – ONERI A CARICO DELL’ENTE
1. Il Comune di Monza, a sostegno delle attività che dovranno essere svolte dall’Associazione, si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui sotto, nel limite massimo di € 50.000,00 per l’intero periodo (01/09/21 – 15/04/23) per:
rimborso volontari o eventuale personale dipendente
oneri servizio lavanderia / piccola manutenzione
spese generali di funzionamento dell'organizzazione imputabili alla presente convenzione
oneri sicurezza
assicurazione a favore di dipendenti e volontari per la responsabilità civile verso terzi;
2. Il rimborso avverrà, previa richiesta da parte dell’Associazione utilizzando l’apposita modulistica, con le seguenti scadenze:
primo acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di settembre 2021
secondo acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di dicembre 2021
terzo acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di marzo 2022
quarto acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di giugno 2022
quinto acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di settembre 2022
sesto acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di dicembre 2022
settimo acconto - € 6.000,00 meno riduzione percentuale offerta sulla base d’asta – entro il mese di marzo 2023
saldo finale annuo – entro 30 giorni dalla presentazione al Comune da parte della Associazione del rendiconto economico a consuntivo e della relazione di cui al successivo art. 11, nel rispetto del massimale di cui al primo comma.
3. È inteso che:
l’importo complessivo del rimborso non potrà essere superiore a quanto offerto in sede di gara,
qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori alla suddetta somma, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.
4. Spese superiori al massimo di cui al primo capoverso non saranno rimborsate, salvo quanto previsto al successivo punto 5.
5. Il rimborso spese di massimo € 50.000,00 per l’intero periodo potrà essere incrementato di ulteriori € 6.500,00/anno così composti:
€ 3.500,00 per acquisto di DPI per tutti i volontari coinvolti e gli ospiti del Piano Freddo (mascherine, gel, visiere, tute, …) per eventuale emergenza sanitaria;
€ 3.000,00 per eventuale ampliamento della durata del Piano Freddo in ragione dell’emergenza sanitaria ed eventuale ricorso a figure professionali necessarie per emergenza sanitaria (es. ASA/OSS…). Tale quota potrà essere utilizzata esclusivamente e strettamente su formale indicazione e autorizzazione dell’Ente.
Tale ulteriore quota dovrà essere compiutamente rendicontata e documentata. Il rimborso di tale quota avverrà unitamente al saldo finale annuo.
6. Tutte le transazioni finanziarie relative al presente accordo avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario quale strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle stesse. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto dell’accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
7. L’accredito delle somme dovute sarà disposto sul conto corrente dedicato indicato dall’Associazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010.
8. Il contributo concesso dal Comune di Monza sarà inoltre riparametrato, in dipendenza del numero di giornate/ore effettivamente svolte.
9. Sono a carico del Comune di Monza le spese di funzionamento della struttura (utenze, materiali, cura del verde, ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia).
ART.8 – ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività dì cui alla presente convenzione, i propri volontari o dipendenti, nonché le attrezzature ed i mezzi a sua disposizione.
2. L’Associazione si impegna a svolgere la propria attività sul territorio cittadino attraverso:
l’adesione alla Rete di contrasto alla Povertà - MONZA.CON -;
la partecipazione al Gruppo di Lavoro della Rete sulle Unità di Strada (UDS);
la fattiva collaborazione alla realizzazione del Piano Freddo annuale del Comune di Monza;
la realizzazione delle attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato;
3. L’Associazione si impegna:
a provvedere al rimborso delle spese sostenute dai propri volontari alle condizioni stabilite dal regolamento della Associazione stessa e nel rispetto della normativa vigente;
a retribuire il personale dipendente, qualora presente, in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per quanto di propria competenza, esclusi gli obblighi e rischi derivanti e conseguenti al luogo di svolgimento delle attività;
a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 679/2016/UE e s.m.i. e del D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 10/08/2019 n. 101 e
s.m.i. per quanto di propria competenza;
a realizzare le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato;
a comunicare all’Ente le eventuali sostituzioni degli Operatori e dei Volontari impegnati nel Servizio;
a occuparsi della piccola manutenzione ordinaria, concordandola preventivamente, se del caso, con l’Ufficio Manutenzioni del Comune che ne verificherà la realizzazione a regola d’arte;
ad utilizzare con cura e diligenza gli spazi, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di SPAZIO37 al fine di preservarne lo stato di conservazione, custodendo gli stessi nel periodo di utilizzo;
a comunicare preventivamente, all’inizio di ogni stagione, il planning organizzativo ed il nominativo dei volontari coinvolti.
4. L’Associazione gestirà in modo autonomo ed indipendente i propri volontari e/o dipendenti e/o collaboratori esercitando su di essi potere di vigilanza e controllo secondo il proprio statuto, sopportando gli oneri e le obbligazioni derivanti e conseguenti dal rapporto associativo, di lavoro e di collaborazione in modo autonomo ed indipendente.
5. La gestione dei servizi oggetto della presente convenzione viene effettuata dall’Associazione a proprio nome, per proprio conto in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. L’Associazione è espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone o a cose dall’attività, posta in essere con dolo o colpa grave, dei propri soci e del proprio personale in relazione ai servizi oggetto della convenzione. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. L’Associazione si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa e/o azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi.
ART.9 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI
1. L’Associazione fornisce occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Ente.
2. L’Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
ART.10 - PARTECIPAZIONE
1. L'Ente pubblico si impegna a consultare l’Associazione in occasione di iniziative/progettualità legate alla marginalità sociale al fine di rendere effettivo, nei confronti dell’Associazione contraente, il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato.
ART.11 – RELAZIONE SULLA GESTIONE
1. Annualmente il Responsabile dell’Associazione dovrà presentare all’Ente una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, entro il mese di maggio di ogni anno.
ART.12 - REGISTRAZIONE
1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 della D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il presente atto viene registrato solo in caso d’uso.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
xx
Il Presidente dell’Associazione xx