PARTE GENERALE
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO AZIENDALE
PARTE GENERALE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione e di manutenzione ordinaria a corpo, nonchè della manutenzione straordinaria, in caso di necessità stabilita dalla Azienda, di tutte le aree sistemate a verde pubblico di proprietà e/o di competenza aziendale, ivi comprese le aree denominate “Asilo Nido” e “Collinetta”, ed il servizio di spazzatura meccanica mediante l’impiego di autospazzatrice elettrica con operatore a bordo, dei piazzali, delle strade e di tutte le aree pedonali esterne dell’AOB ricadenti all’interno del perimetro del Presidio e parcheggio auto/motocicli esterno.
Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere formalmente assegnate sulla base di apposito dettagliato preventivo di spesa regolarmente accettato.
ART. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E DELLE OPERE
Il servizio e le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come sotto specificato, fatte salve le più dettagliate e precise indicazioni fornite dagli articoli successivi del presente Capitolato e quelle, ancora più particolareggiate, che saranno impartite dal referente Aziendale all’atto esecutivo.
A) Servizio di gestione e di manutenzione ordinaria, affidato a corpo con compenso forfettario valutato su base annua, delle aree aziendali sistemate a verde pubblico. Detto servizio comprende l’esecuzione delle seguenti operazioni:
• pulizia completa e raccolta delle foglie con doppia frequenza settimanale dei prati, delle aiuole, fioriere e delle altre aree sistemate a verde, nonché il ritiro e smaltimento immediati del materiale di risulta;
• pulizia completa e raccolta delle foglie con frequenza giornaliera delle aiuole presso l’area adibita a parcheggio esterno al Presidio, nonché il ritiro e smaltimento immediati del materiale di risulta;
• sfalciatura e scerbatura periodica dei prati ornamentali e delle altre aree sistemate a verde;
• formazione e mantenimento dei prati naturali, nonché il controllo e pulizia, ove necessario, dello spazio di intersezione tra aiuole, sede pedonale e sede stadale;
• sagomatura periodica delle siepi;
• irrigazioni ordinarie e di soccorso dei prati, fioriere, fioriture, arbusti ed alberi;
• diserbo meccanico/manuale delle aree sistemate a verde ;
• ripristino della verticalità delle piante;
• rinnovo annuale delle legature ed, eventualmente, dei tutori;
• concimazioni periodiche;
• controllo e lotta alle parassitosi;
• controllo e cura delle altre fitopatie in genere;
• controllo e cura delle piante ornamentali che insistono presso gli ambienti interni del Presidio;
• sostituzione, ritiro e smaltimento delle piante ornamentali sofferenti che insistono presso gli ambienti interni del Presidio;
• vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;
• diserbo periodico e mantenimento delle formelle;
• semina delle aree sistemate a prato, comprese le aiuole ornamentali e/o spartitraffico;
• risemina, aerazione, rigenerazione dei prati ornamentali e ricostituzione dei medesimi nelle parti non riuscite;
• potature degli arbusti;
• potature periodica delle alberate (contenimento, riforma, allevamento, ecc.) fino ad un massimo di mt. 6 di altezza, a seguito di monitoraggio continuo al fine di mettere in sicurezza le aree interessate;
• spollonature periodiche;
• mantenimento periodico degli stradelli pavimentati e non pavimentati (pulizia, baulatura, fornitura e spargimento degli inerti, controllo e ripristino dei drenaggi);
• espianto, ritiro e smaltimento degli arbusti secchi, delle siepi e delle bordure morte;
• rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte;
• espianto e rinnovo delle alberature morte (arbustive/alberi fino al diametro di cm.15) che insistono all’interno ed all’esterno del Presidio;
• manutenzione delle superfici a maggese nudo;
• custodia e sorveglianza del patrimonio aziendale (piante ed impianti) in manutenzione;
• manutenzione ordinaria ove presenti degli impianti di irrigazione e prese d’acqua che servono le aree verdi aziendali.
B) Servizio di manutenzione straordinaria di tutte le aree sistemate a verde di proprietà o di competenza aziendale. Detto servizio, che sarà valutato a misura in funzione degli interventi ordinati dall’Azienda regolarmente eseguiti dall’Impresa appaltatrice, comprende tutti i lavori, le forniture e le attività dei quali si enunciano le principali attività di manutenzione straordinaria:
• potatura delle alberate di oltre mt. 6 di altezza;
• rinnovo o aggiunte di terra di coltura;
• trapianti;
• irrigazioni di soccorso delle piante adulte;
• ancoraggio delle piante adulte di precaria stabilità;
• altri interventi di portata eccezionale o particolari;
• prelievo di campioni ed esecuzione di analisi e prove per il materiale agrario (es. substrati di coltivazione, concimi e fertilizzanti, acqua, ecc.);
• preparazione agraria del terreno (es. pulizia generale, lavorazione, correzione, ammendamento, concimazione, drenaggi, preparazione delle buche e dei fossi ecc.);
• fornitura e/o messa in opera dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere (edili, impiantistici, di arredo, agrari e vegetali);
• messa a dimora di piante ornamentali ex-novo;
• manutenzione straordinaria delle nuove dimore (semine o trapianti), effettuate dall’Impresa, per il periodo di garanzia indicato dal presente Capitolato;
• fornitura di manodopera, di materiali e di mezzi per lavori in economia;
• manutenzione di ogni altro accessorio che arreda le aree verdi aziendali.
C) Servizio di spazzatura meccanica mediante l’impiego di autospazzatrice elettrica con operatore a bordo, dei piazzali, delle strade e di tutte le aree pedonali esterne dell’AOB ricadenti all’interno del perimetro del Presidio ed aree circostanti le aiuole presso il parcheggio auto/motocicli esterno, con frequenza quindicinale.
ART. 3 CONSEGNA DEI LAVORI.
STATO DI CONSISTENZA DEL PATRIMONIO FLORISTICO E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
L’ Azienda comunicherà all’Impresa il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. La consegna dei lavori, di cui verrà redatto verbale, potrà avvenire anche immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.
Nel verbale di consegna dovrà essere indicato il giorno in cui i lavori hanno inizio.
Se l’Impresa non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le si assegnerà, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l’Amministrazione avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto disponendo per eventuali maggiori danni.
Il giorno della consegna dei lavori in contraddittorio con l’Impresa affidataria si verbalizzerà lo stato di consistenza del patrimonio floristico delle aree verdi, la cui manutenzione sarà assegnata a corpo (alberi, arbusti, prati) e lo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e delle prese d’acqua.
Durante l’esecuzione dell’appalto si procederà in contraddittorio con l’Impresa esecutrice all’aggiornamento di detto Stato di consistenza patrimoniale.
L’Impresa si assumerà piena responsabilità di tracciati e dei rilievi eventualmente ricevuti in consegna dal Committente; avrà quindi l’obbligo di controllarli entro il periodo concordato con la Azienda, riferendo poi al Committente le discordanze eventualmente riscontrate.
La firma del verbale di consegna senza obiezione alcuna comporta, da parte dell’Impresa, la completa ed incondizionata accettazione della situazione di fatto.
ART. 4
ORDINI DI SERVIZIO. SCADENZE DEI SINGOLI INTERVENTI
Tutte le operazioni relative all’appalto saranno eventualmente regolamentate mediante l’emissione di ordinativi di lavoro secondo le periodicità e le frequenze stabilite dalla Azienda.
Detti ordini di servizio, se utilizzati, riporteranno la descrizione sommaria delle opere da eseguire, i luoghi ed il periodo utile entro il quale eseguire le opere stesse.
Avrà validità a tutti gli effetti del presente Capitolato l’ordine di servizio trasmesso con fax e/o e-mail e comunque in forma scritta. In genere i singoli interventi, a misura, disposti dalla Azienda, dovranno essere eseguiti entro un preciso periodo di giorni lavorativi continui e successivi, a partire dal giorno successivo alla notifica dell’ordine di servizio, salvo per gli interventi di grosso impegno organizzativo ed esecutivo che richiedono più giornate di lavoro per la loro esecuzione (es. potature e concimazioni alberate) nonchè per i casi eccezionali di motivata urgenza per cui sono richiesti interventi tempestivi. In quest’ultimo caso l’ordine potrà avvenire anche per via telefonica e successivamente formalizzato per iscritto. Riguardo alle scadenze dei singoli interventi l’Azienda opererà secondo i seguenti termini (i giorni sono intesi lavorativi):
• Tosature/ scerbature prati: entro due giorni successivi all’ordine;
• Irrigazioni: entro il giorno successivo all’ordine;
• Controllo /ripristino verticalità: entro quattro giorni successivi all’ordine;
• Diserbi e pulizie: entro tre giorni successivi all’ordine;
• Potatura siepi: entro sei giorni dall’ordine;
• Lavorazioni del terreno: entro dieci giorni successivi all’ordine;
• Fornitura e trapianto materiale vegetale: entro venti giorni successivi all’ordine;
• Spazzatura meccanica: entro il giorno successivo all’ordine.
Le scadenze così prescritte fanno fede nel calcolo di eventuali penali a carico dell’Impresa, come indicato nel successivo Art. 21.
ART. 5 RAPPRESENTANZA TECNICA DELL’IMPRESA
L’Impresa per tutta la durata dei lavori dovrà nominare un proprio Direttore Tecnico di Cantiere di provata capacità ed esperienza nel settore, al quale verranno comunicati gli ordini scritti dell’Azienda.
L’Impresa nominerà inoltre uno o più Capi cantiere che dovranno essere sempre presenti e a disposizione dell’Azienda durante l’esecuzione dei lavori.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata formalmente all’Azienda prima che abbia luogo la consegna dei lavori stessi, oltre al nominativo, la comunicazione dovrà contenere gli indirizzi dei tecnici incaricati e le rispettive dichiarazioni di accettazione dell’incarico.
L’Impresa dovrà dotare gli stessi di telefono cellulare e comunicare il numero all’Azienda. Il Direttore Tecnico di Cantiere nominato dall’Impresa è responsabile per il rispetto del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonchè di tutti gli adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
ART. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prestazioni regolarmente effettuate dall’Impresa saranno liquidate con periodicità bimestrale dietro presentazione di fattura, nella quale saranno conteggiati i corrispettivi forfettari per l’espletamento del servizio affidato a corpo del presente Capitolato, di importo rispettivamente pari ad un sesto dell’importo annuale.
Gli eventuali lavori ordinari e straordinari di cui al capoverso B) dell’art. 2 ordinati dall’Azienda e regolarmente eseguiti dall’Impresa appaltatrice saranno fatturati a parte. Sugli acconti corrisposti sarà detratto l’importo delle eventuali penali di cui al successivo Art. 21 contestate all’Impresa appaltatrice nel corso del periodo di riferimento del certificato di pagamento.
La liquidazione delle competenze maturate dall’Impresa appaltatrice sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, debitamente vistata dal Referente Aziendale, per la regolarità delle prestazioni eseguite, con le procedure stabilite dalla vigente normativa in materia.
ART. 7
ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLE OPERE
A) Nuove opere realizzate durante il servizio
All’Impresa affidataria durante l’esecuzione del servizio si potranno ordinare lavori di natura edile o impiantistica, la fornitura e trapianto di alberi ed arbusti, di formazione di nuovi prati, ecc., che assumono carattere straordinario.
Salvo che per le opere di arredo (edili) e impiantistiche che si intendono concluse dopo la loro confacente posa in
opera, i lavori che prevedono la semina o il trapianto di piante si intendono definitivamente conclusi:
• alberi, xxxxxxx e palme: dopo sei mesi dal trapianto;
• prati: dopo il secondo sfalcio dalla semina o dall’impianto.
L’Impresa a proprie spese, curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale vegetale di nuovo impianto fino ai termini indicati, senza necessità di direttive da parte dell’Azienda. In particolare l’Impresa curerà a proprie spese durante il periodo di garanzia le irrigazioni necessarie, le spollonature, la formazione, il mantenimento ed il diserbo delle conche, il ripristino della verticalità, i trattamenti antiparassitari, ecc. Nel caso di evidente inadempienza all’Impresa saranno comminate le penali di cui all’Art. 21 del presente Capitolato.
L’Impresa sarà obbligata alla sostituzione tempestiva delle piante di nuovo impianto, di identiche caratteristiche qualitative e dimensionali del materiale originale, andate perse per qualsiasi motivo (danni, furti, ecc.) durante il periodo di garanzia anche se trattasi di materiale fornito dall’Azienda.
Per queste nuove opere realizzate in corso d’opera, entro i 60 giorni consecutivi alla loro ultimazione, ovvero alla scadenza del citato periodo di garanzia per il materiale vegetale di nuovo impianto, si procederà alla loro accettazione provvisoria in contraddittorio con l’Impresa.
Nel caso in cui il materiale vegetale utilizzato nelle nuove opere sia trapiantato o seminato in prossimità della data di ultimazione del servizio, l’Impresa sarà comunque obbligata a curare a proprie spese dette piantagioni per il periodo di garanzia prescritto (sei mesi dal trapianto o fino al secondo sfalcio) ovvero sino al collaudo definitivo del presente appalto.
L’accettazione provvisoria delle nuove opere sarà certificata con apposito processo verbale.
B) Accettazione provvisoria del servizio
Entro sessanta giorni successivi alla data di ultimazione del servizio si procederà all’accettazione provvisoria delle opere in contraddittorio con l’Impresa, verificando la perfetta rispondenza con quanto ordinato ed accertando l’esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e dai suoi allegati. In tale sede sarà stabilito il termine entro il quale l’Impresa dovrà provvedere all’eventuale completamento dei lavori o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili dell’Azienda.
L’accettazione provvisoria delle nuove opere sarà certificata con apposito processo verbale.
ART. 8 CONTO FINALE
Il conto finale sarà redatto successivamente alla scadenza del periodo di garanzia richiesto per il materiale vegetale di nuovo impianto, quindi al massimo entro sei mesi dall’ultimazione del servizio, come risulterà da apposito certificato, dopo di che verrà effettuato il pagamento dell’ultima rata di acconto al netto delle pattuite ritenute.
ART. 9
COLLAUDO DEFINITIVO E PAGAMENTI A SALDO
Il collaudo definitivo delle opere dovrà avvenire, in considerazione della particolarità dei lavori, entro sei mesi dalla fine degli stessi e sarà certificato con apposito verbale con il quale si disporrà, nel caso di esito favorevole dello stesso, anche lo svincolo immediato delle ritenute di legge e della cauzione.
ART. 10 CONDOTTA DEI LAVORI
Tutti i lavori occorrenti per l’espletamento del servizio appaltato dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle previsioni a progetto, salvo le eventuali varianti ed integrazioni che venissero ordinati dalla Azienda.
Nel caso in cui i lavori e le forniture non fossero stati eseguiti in conformità delle norme contenute nel presente Capitolato e le prescrizioni date in proposito dalla D.L., quest’ultima fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l’Impresa dovrà attuare al fine di eliminare a proprie spese ogni irregolarità, salva restando da parte dell’Azienda la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In ogni circostanza l’Impresa dovrà eseguire gli ordini dell’Azienda entro i termini stabiliti dal presente Capitolato.
L’Impresa è obbligata a tenere costantemente aggiornata l’Azienda in merito al numero delle maestranze (suddivise per qualifica) utilizzate per il servizio a corpo.
Tale comunicazione potrà avvenire anche via fax o brevi manu entro le ore 10.00 antimeridiane del giorno lavorativo a cui si riferisce l’elenco delle maestranze.
Entro tale limite orario si dovranno altresì comunicare i lavori effettivamente eseguiti e completati dell’ultimo giorno lavorativo antecedente, nonchè quelli in corso d’esecuzione.
L’Impresa dovrà prestare la massima attenzione per il vestiario di lavoro delle maestranze che dovrà rispondere ai requisiti di sicurezza e che dovrà risultare omogeneo e riconoscibile dall’Azienda.
I lavori avranno svolgimento dal lunedì al sabato compreso, salvo le festività nazionali e locali. In caso di necessità ed urgenza l’Azienda potrà disporre l’esecuzione di interventi ordinari e straordinari anche di domenica o in giorni festivi agli stessi patti e condizioni previsti, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo.
ART. 11 MANODOPERA
L’Impresa per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto dovrà avere costantemente a disposizione operai abili adeguatamente qualificati, numericamente sufficienti per le manutenzioni assegnate a corpo, più tutto il personale necessario per l’espletamento dei rimanenti servizi e per l’esecuzione delle opere a misura.
Al fine di verificare la presenza degli operatori della manutenzione, dovrà essere obbligatoriamente comunicato il numero di cellulare degli interessati al referente dell’Ufficio aziendale competente, e mensilmente dovrà essere consegnato un foglio riepilogativo, pena sospensione dei pagamenti, che dichiari chi abbia lavorato nell’ Azienda Ospedaliera Brotzu giornalmente e per quante ore.
L’Impresa dovrà inoltre comunicare quanto segue entro le scadenze indicate:
A) Prima della data di consegna dei lavori L’impresa è obbligata a comunicare all’Azienda l’elenco nominativo delle maestranze che saranno impegnate nei lavori appaltati.
B) Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è obbligata a trasmettere all’Azienda la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali ed assicurativi del personale utilizzato, nonché agli enti antinfortunistici.
C) L’Impresa è obbligata a trasmettere mensilmente copia dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi.
D) Prima della data di inizio dei lavori l’Impresa dovrà predisporre e trasmettere all’Azienda - IL PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI -, sottoscritto dal rappresentante legale e dal Direttore Tecnico del Cantiere che ne risponderà personalmente.
Il Piano dovrà essere messo a disposizione delle Autorità competenti preposte al controllo dei cantieri. L’impresa doterà inoltre le varie maestranze a seconda dei lavori e dei luoghi, di caschi protettivi e degli indumenti antinfortunistici necessari, così come previsto dal piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.
ART. 12 ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE
L’Impresa dovrà essere dotata di tutte quelle macchine e attrezzature necessarie a far fronte alle diverse prevedibili esigenze manutentive del patrimonio floristico dell’Azienda.
L’Impresa è obbligata a trasmettere l’elenco dettagliato del parco macchine e degli attrezzi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto all’Azienda.
I macchinari, le attrezzature e gli utensili devono risultare perfettamente funzionanti , efficienti e completi di tutti gli accessori.
L’Impresa dovrà utilizzare macchinari, attrezzature e utensili dotate di sistemi antinfortunistici.
E’ inoltre obbligatorio affidare l’uso di strumenti dotati di motore elettrico o a scoppio a personale qualificato ed esperto, provvisto delle necessarie abilitazioni prescritte dalla legge.
L’Azienda, i Funzionari e Tecnici dipendenti resteranno sollevati da ogni responsabilità civile e penale riguardanti persone o cose in caso di sinistri derivanti dall’uso dei mezzi e delle attrezzature appartenenti all’Impresa.
ART. 13
LAVORI ESEGUITI LUNGO LA RETE VIARIA AZIENDALE
L’Impresa è obbligata, senza eccezione alcuna, ad osservare la massima cautela durante l’esecuzione di lavori accanto o sopra le sedi stradali, riguardo alle maestranze impiegate, ai passanti, ai veicoli ed agli animali in transito.
In particolare, l’Impresa dovrà riservarsi di porre all’inizio ed alla fine del tratto interessato adeguata segnaletica verticale per avvisare dei lavori e regolamentare il traffico.
All’occorrenza, l’Impresa dovrà far presidiare i tratti interessati da altre maestranze dotate di bandierina rossa o altro evidente segnalatore.
Ricade sull’Appaltatore ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme regolanti le segnalazioni provvisorie.
ART. 14
LAVORI URGENTI: SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO
L’Impresa è tenuta ad organizzare una squadra di pronto intervento 24 ore su 24 ore , tutti i giorni, festivi compresi, che, a seguito di eventi climatici particolari, incidenti, ed altro ancora , dovrà presentarsi entro 1 ora dalla chiamata nei luoghi di propria competenza indicati dall’Azienda o dalle altre Autorità competenti (VV.UU., VV.FF., CARABINIERI, POLIZIA DI STATO) in modo da eliminare il pericolo effettuando gli interventi necessari. Il compenso per l’organizzazione della squadra di pronto intervento è compreso nel prezzo d’appalto a corpo.
Alla Ditta saranno inoltre liquidati i compensi relativi all’impiego orario della manodopera prestata e dei noli a caldo dei mezzi utilizzati, oltre le eventuali maggiorazioni previste per la manodopera quando l’intervento venga eseguito in fasce orarie e giorni ordinariamente non lavorativi.
La Ditta alla data di inizio dei lavori dovrà comunicare i recapiti telefonici e quant’altro utile per la richiesta d’intervento urgente della citata squadra, all’Azienda.
Questa squadra di pronto intervento sarà costituita da almeno un giardiniere qualificato, un operatore di macchine operatrici e da un operaio comune, più i mezzi e le attrezzature necessarie a seconda dei casi.
L’Impresa è tenuta ad intervenire esclusivamente nell’area aziendale, su opere e beni di proprietà aziendale, e per eseguire lavori specifici del presente appalto.
ART. 15 NUOVE OPERE
Tutte le opere di nuova realizzazione vegetali, d’arredo ed impiantistiche, approntate direttamente dall’Azienda o da altre Ditte incaricate, tra cui la medesima Impresa, nel corso del servizio, potranno essere mantenute all’Impresa secondo le disposizione dell’Azienda ed aggiornando lo stato di consistenza patrimoniale.
Nel caso in cui durante il servizio una o più aree destinate a verde di proprietà dell’Azienda venga da quest’ultima acquisita, si intenderà comunque virtualmente aggiunta a quelle da manutenere, ma potrà essere quantificato l’ampliamento del costo del servizio manutentivo in proporzione alla misura delle superfici accorpate, rispetto alla misura attuale delle superfici manutentate dell’Azienda Ospedaliera Brotzu alla data dell’offerta.
ART. 16
AREE VERDI INTERESSATE DA ALTRI LAVORI
Allorchè durante l’esecuzione dei lavori una o più aree verdi, di qualsiasi natura, dimensione e localizzazione, venga interessata da altri cantieri di lavoro a cura dell’Azienda od altre ditte incaricate, l’Impresa è esonerata dalla manutenzione delle opere esistenti, salvo indicazione contraria, fino a chiusura dei detti cantieri.
ART. 17 SOSPENSIONE DEI LAVORI
L’Azienda ha la facoltà di ordinare la sospensione di alcuni lavori - anche a più riprese - quando le condizioni stagionali non consentano determinate pratiche agronomiche. In nessun caso l’Impresa potrà sospendere, di propria iniziativa i lavori, salvo in caso di pioggia come indicato ai precedenti articoli.
ART. 18
ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:
a) l’osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortuni, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell’esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.
L’Azienda si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio, tutti i necessari controlli in proposito;
b) l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori;
c) custodia del cantiere;
d) le spese per le operazioni dell’eventuale collaudo ad eccezione dell’onorario per i collaudatori, che rimane a carico dell’Azienda
e) la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l’esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle eventuali opere di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
f) l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detritti, ecc.
g) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione come sarà richiesto e prescritto volta per volta dalla Azienda;
h) l’esposizione giornaliera, presso il cantiere e presso l’ufficio dell’Impresa dove ha sede la direzione e la sorveglianza dei lavori, dell’elenco dei nominativi degli addetti impegnati, nonché loro mansioni e il luogo di lavoro.
L’Impresa a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto.
L’Impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione dei lavori ed è obbligata ad indenizzare il Committente ed i terzi dei danni medesimi.
ART. 19
DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE E ACCIDENTALI
Riguardo alle nuove opere realizzate durante l’espletamento del presente appalto resta contrattualmente convenuto che :
1) non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli provocati dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturale come tali dichiarate dalle competenti Autorità.
L’Impresa dovrà provvedere a riparare i danni a sua cura e spese;
2) ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di forza maggiore, l’accredito del danno in favore dell’Impresa non potrà superare il 70% in caso di prati, fioriture, piccoli arbusti e l’85% in caso di alberature e grandi arbusti, dell’importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo
convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute dall’Impresa, a causa della perdita dell’impianto;
3) in ogni caso non sarà compreso nell’importo del danno il valore del materiale (piante o altro) eventualmente recuperabile e reintegrabile;
4) il materiale vegetale, erbaceo ed arbustivo, nonchè le alberate, trapiantate dall’Impresa Affidataria che vada perduto per danneggiamenti anche causati da terze persone, compresi gli atti vandalici ed i furti, dovrà essere reintegrato dalla medesima Impresa rispettando la specie e la varietà originale e le caratteristiche dimensionali.
Altresì, per il patrimonio impiantistico e floristico a dimora nelle aree verdi la cui manutenzione è assegnata a corpo, l’Impresa ripristinerà gratuitamente (fornitura e messa in opera e/o a dimora) tutto il materiale impiantistico e vegetale andato perduto per qualsiasi motivo, atti vandalici e furti compresi, ed in particolare:
• piante di recente impianto (trapiantato da quattro anni) alberi ed arbusti, con piante di varie specie, dimensioni e caratteristiche varietali;
• alberi adulti, con la medesima specie e varietà, circonferenza fusto ad un metro dal colletto 18/20 per le specie a foglia caduca, 30/35 per le specie sempreverdi;
• arbusti adulti: medesima specie e varietà, di altezza e diametro chioma ben accestita di 60 cm.
• prati: ricostituzione delle aree danneggiate nei miscugli originali;
• materiale impianti di irrigazione.
Sarà obbligo dell’Impresa aggiudicataria stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni subiti a seguito di danni al patrimonio del verde per atti vandalici, furti e calamità naturali.
ART. 20
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Per l’assicurazione delle opere e delle attrezzature interessate dal presente appalto dovrà essere contratta la polizza ai seguenti punti A e B.
A) Nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la relativa ultimazione, l’Impresa dovrà contrarre, a sue spese, una polizza assicurativa che garantisca il risarcimento di tutti i danni dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
• involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi, tanto per lesioni personali che per danneggiamenti a loro cose mobili e immobili ed animali;
• dipendenti da fatti accidentali verificatisi durante l’esecuzione dei lavori, o da eventi originatesi, o situazioni poste in essere, nel luogo dei lavori.
B) Per il periodo di garanzia a decorrere dall’ultimazione dei lavori, l’Impresa dovrà contrarre a sue spese, una polizza assicurativa che garantisca il risarcimento di tutti i danni , dei quali essa sia tenuta a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
• che siano attribuibili all’esecuzione delle opere appaltate, o risalenti all’epoca della loro realizzazione, oppure a responsabilità facenti carico all’Impresa stessa nell’espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione.
Con la stipula dell’assicurazione prescritta, l’Impresa non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante i lavori o nel periodo di garanzia e gratuita manutenzione, come
specificato ai punti A) e B) del presente articolo.
Essa resta per contro obbligata a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme assicurate.
ART. 21 PENALI
Qualora l’Impresa non esegua i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato la Azienda notificherà all’Impresa , senza necessità di preavviso di mora, la contestazione della penale.
L’applicazione delle penali non esclude tuttavia la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione d’ufficio, qualora la gravità dell’inadempienza pregiudichi la regolare esecuzione delle opere.
Saranno addebitate all’Impresa le maggiori spese che, per tale fatto, l’Azienda dovesse contrarre.
L’applicazione della penale, quale che sia l’infrazione contestata, non esclude il risarcimento a parte dei danni eventualmente provocati dall’Impresa nella sua inadempienza.
Sia per le penali, sia per il risarcimento di eventuali danni imputabili all’Impresa, l’Azienda si rivarrà sui crediti maturati e sulla cauzione versata dalla medesima. In tale caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro cinque giorni dall’avviso dell’Ufficio competente.
Per le inadempienze al presente Capitolato verranno applicate le penali di cui alla tabella successiva, espresse in
Euro:
DESCRIZIONE INADEMPIENZA | Xxxxxxxx espressa in Euro | |
A - Generica: (non comprese tra le successive) | 100,00 | |
B - Per ogni giorno di ritardo esecuzione specifico intervento ODS (lavori a misura) tranne sfalcio prati e irrigazioni | 40,00 | |
C - Per ogni giorno di ritardo esecuzione tosatura prati e irrigazione | 100,00 | |
D - Mancato intervento pulizia aree servizio manutenzione ordinaria verde assegnati a corpo (prati, aiuole, caditoie, tombini): - alla contestazione - per ogni giorno di ritardo dopo la contestazione | 100,00 60,00 | |
E - Ritardo sfalcio e scerbatura prati, volumi di irrigazione aree e sagomature forma obbligata arbustive, diserbo aree non prative, spollonature, ecc., servizio di manutenzione ordinaria verde a corpo - alla contestazione - per ogni giorno di ritardo dopo la contestazione | 100,00 40,00 | |
F - Ritardo esecuzione obblighi iniziali servizi assegnati a corpo -fino a 15 giorni lavorativi di ritardo -per ogni giorno lavorativo dal 16°ritardo | 100,00 60,00 | |
G - Mancata o inidonea manutenzione del materiale vegetale a carico dell’Impresa durante il periodo di garanzia | 100,00 | |
H - Inidonea omogeneità vestiario manodopera, per ogni giorno e per persona. | 10,00 | |
I - Irrigazione : insufficiente, in orari non consentiti, con disturbo ai veicoli e/o ai passanti su prati pieni di rifiuti per ogni giorno e caso di infrazione | 100,00 | |
L - Uso di attrezzi e macchine non idonee, insufficienti precauzioni nell’esecuzione dei lavori presso le sedi stradali | 100,00 | |
M - Potature alberate: forme e modalità errate, per ogni esemplare | 40,00 | |
O – Mancata esecuzione servizio spazzatura meccanica | 100,00 |
Nel caso delle inadempienze di cui al presente Capitolato, senza bisogno di messa in mora, verranno applicate le penali di cui sopra.
ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE
Alla Ditta aggiudicataria è fatto assoluto divieto di cedere il contratto d’appalto ad altra Ditta, pena la nullità dello
stesso.
E’ concessa la possibilità dell’uso di mezzi e attrezzature appartenenti ad altra Ditta e comunque del subappalto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
Sono fatte salve le ipotesi previste dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.
ART. 23 RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Oltre le penali previste, l’Amministrazione si riserva il diritto di rescindere anticipatamente il contratto con la Ditta appaltatrice quando questa si renda colpevole di frode o di gravi negligenze, ovvero contravvenga agli obblighi ed alle condizioni previste nel presente Foglio di Patti e Prescrizioni.
SEZIONE I - NORME TECNICHE.
MATERIALI: MISURAZIONI, GARANZIE, QUALITA’, PROVENIENZA
ART. 24
NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
Le quantità dei lavori e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con metodi geometrici, matematici, temporali e a peso in relazione a quanto previsto nel presente Capitolato.
Per la misurazione dei prati si procederà tenendo conto della loro proiezione planimetrica.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà nell’esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e verranno riportate su un apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati dell’Impresa e dalla Azienda. Resta sempre salva, in caso di riserve scritte dell’Impresa o del personale addetto alla direzione dei lavori la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione d’acconto o finale dei lavori.
ART. 25
PIANTE: GARANZIE DI ATTECCHIMENTO E PERIODI DI GARANZIA
L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del cento per cento per tutte le piante eventualmente fornite e sostituite nel corso dei lavori. In merito al detto periodo di garanzia per gli alberi, gli arbusti ed i prati di nuovo impianto si rimanda a quanto prescritto negli art. precedenti.
Le stesse condizioni valgono per i prati realizzati a piote od a zolle pronte (sino al secondo sfalcio compreso).
ART. 26 APPROVVIGIONAMENTO DELL’ACQUA
L’Azienda fornirà gratuitamente all’Impresa l’acqua necessaria per l’irrigazione delle aiuole e delle alberate, prelevabile dalle cisterne o dalla condotta aziendale.
Resta chiarito ed inteso che nell’eventualità di leggi, regolamenti od ordinanze che vietino l’uso ai fini irrigui della condotta idrica pubblica, l’Azienda disporrà solo dell’acqua derivante dai pozzi o cisterne.
Nel caso in cui si esaurissero le falde acquifere o queste risultassero non idonee per l’irrigazione, l’Impresa
preleverà l’acqua necessaria da proprie fonti: l’acqua in tal caso non sarà contabilizzata perché si e’ già tenuto conto di tale incidenza nella formazione dei prezzi d’appalto.
ART. 27
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI. CAMPIONI E PROVE
Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (pietrame, mattoni, legname da costruzione, ecc.), il materiale agrario (terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. Si intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall’Impresa purchè, a giudizio insindacabile della Azienda, i materiali siano riconosciuti accettabili.
L’Impresa e obbligata a notificare in tempo utile alla Azienda la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni.
L’Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Azienda.
In ogni caso l’Impresa, pur avendo ottenuto l’approvazione dei materiali dalla Azienda, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L’Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi, nelle quantità necessarie per la manutenzione od alla realizzazione della sistemazione.
L’Impresa e obbligata a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi.
In mancanza di una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Azienda il diritto di dettare norme di prova alternative complementari. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Azienda.
In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per l’esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonchè tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Impresa, salvo nei casi in cui il presente Capitolato prescriva espressamente criteri diversi.
ART. 28 MATERIALE AGRARIO
Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.) necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.
ART. 29 TERRA DI COLTURA
L’Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltura dovrà accertarne la qualità per sottoporla alla Azienda.
La terra di coltura riportata dovrà essere priva di pietre, parti di piante, e rifiuti di ogni genere.
La terra di coltura dovrà inoltre essere priva di agenti patogeni e di sostanze e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio della Azienda.
La terra di coltura dovrà essere di medio impasto e deriverà comunque dagli strati superficiali di coltivi e mai al di sotto di cm 40 dal piano di campagna.
Per ogni fornitura pari e superiore ai 100 mc. di terra di coltura, a cura e spese dell’impresa, verrà effettuata una preventiva analisi di un campione di terra, presso un laboratorio di fiducia per l’Azienda; le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi e i parametri normalizzati di analisi del suolo.
ART. 30
CONCIMI MINERALI ED ORGANICI
I Concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro integro ed originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
La Azienda si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione quale tipo di concime dovrà essere usato, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio, sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione .
I concimi potranno eventualmente essere forniti dall’Amministrazione.
ART. 31 AMMENDANTI E CORRETTIVI
Con "ammendanti" si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
Con "correttivi" si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.
In accordo con la Azienda si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purchè ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione, oltrechè siano forniti negli involucri integri ed originali secondo la normativa vigente.
Gli ammendanti e correttivi potranno essere forniti dall’Azienda.
ART. 32 PACCIAMATURE
Con "pacciamature" si intendono una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Azienda, nei contenitori originali
con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi l’Azienda si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza. Il materiale pacciamante quale il trinciato legnoso dei residui delle potature potranno essere forniti dall’Amministrazione comunale.
ART. 33 FITOFARMACI
I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochirurgia, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori integri ed originali dalla fabbrica, con l’indicazione della composizione e della classe di tossicità secondo la normativa vigente.
E’ fatto assoluto divieto l’utilizzo di sostanze fitofarmacologiche superiori alla classe di tossicità terza (sono ammesse solo la quarta e terza classe).
Qualora, durante il corso del servizio occorra necessariamente intervenire con prodotti ad elevata tossicità (salvo specifici divieti legislativi), dietro precise indicazioni dei materiali e metodi da parte della Azienda, l’Impresa è tenuta alla massima prevenzione e cautela nella loro distribuzione onde evitare danni alle persone, agli animali ed all’ambiente.
ART. 34 MATERIALE VEGETALE
Per "materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione del servizio.
Questo materiale dovrà pervenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.06.l931 n.987 e 22.05.1973 n.269 e successive integrazioni e modificazioni.
L’Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Azienda.
L’Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate e/o accettate dalla Azienda.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiali resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinchè queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.
Una volta giunta a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisoria ) dovrà essere il più breve possibile. In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro conservazione.
ART. 35 ALBERI
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto ( es. alberate stradali filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.). Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti da urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi da insetti e malattie crittogamiche o da virus.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari fresche e sane, e privo di tagli di diametro maggiore di 1 cm.
Gli alberi saranno normalmente forniti in contenitore, oppure in zolla quando accettato dalla Azienda. I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni da asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
ART. 36 ARBUSTI E CESPUGLI
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza proporzionata al diametro della chioma ed a quello del fusto. Anche per gli arbusti e i cespugli l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore. Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti l’apparato radicale, la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel precedente Articolo a proposito degli alberi.
ART. 37 PIANTE ESEMPLARI
Per "piante esemplari" si intendono alberi, arbusti e Cespugli di grandi dimensioni nell’ambito della medesima specie, con particolare valore ornamentale per forma e portamento.
ART. 38 PIANTE TAPPEZZANTI
Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi.
Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.
ART. 39
PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI
Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell’altezza richiesta (dal colletto all’apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in contenitore.
ART. 40
PIANTE ERBACEE ANNUALI, BIENNALI E PERENNI
Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state
coltivate.
ART. 41
PIANTE BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE
Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme.
I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa. Per le piante consegnate in contenitore valgono le precedenti norme.
ART. 42 SEMENTI
L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali, sigillate, munite di certificato di identità e autenticità con l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza, stabiliti dalle Leggi vigenti.
La germinabilità non dovrà essere inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%.
La Azienda, a suo giudizio insindacabile (quando, ad esempio, per presenza comprovata di infestanti) potrà rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello dichiarato e l’Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.
Qualora il valore reale del seme fosse in grado inferiore a quello dichiarato, l’Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente la quantità di seme da impiegare per unità di superficie.
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E.
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.
ART. 43
TAPPETI ERBOSI IN STRISCIA E ZOLLE
Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto effetto oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per "propagazione" di specie prative stolonifere, l’Impresa dovrà fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche (es. miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie) indicate dalla Azienda.
Prima di procedere alla fornitura, l’Impresa dovrà sottoporre all’approvazione della Azienda campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l’Impresa dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Azienda.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste, e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forma rettangolari, quadrate o a strisce con 2-4 cm di spessore.
Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate mentre le zolle dovranno essere fornite su "pallet".
Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o arrotolotato.
ART. 44 MATERIALI INERTI
La sabbia, la ghiaia ed i ciottoli da impiegare nel servizio appaltato dovranno esclusivamente provenire da cave e da centri di coltivazione autorizzati, da render noti alla Azienda, che si riserva la loro accettazione in funzione dei requisiti estetico-qualitativi desiderati.
Le somministrazioni di sabbia, ghiaia, ciottoli, pietrischi, ecc. verranno normalmente misurate con casse di determinata capacità o sui mezzi di trasporto.
ART. 45 GHIAIA
Le ghiaie ed i ghiaietti dovranno essere di natura calcarea silicea, esenti da materie terrose od eterogenee e dovranno presentare dimensioni uniformi, secondo le seguenti categorie:
• ghiaia in natura nelle proporzioni di 2/5 di sabbia granita e 3/5 di ghiaia. Questa dovrà essere depurata a mano da ciottoli superiori a cm 6 e dalle piastrelle;
• ghiaia vagliata assortita, detta in corpo, con elementi di dimensioni da cm 1 a cm 7, priva di sabbia;
• ghiaia vagliata grossa, con elementi da cm 3,5 a cm 6;
• ghiaia vagliata ordinaria con elementi da cm 3,5 a 4,5;
• ghiaia vagliata mezzana con elementi da cm 2 a cm 3,5;
• ghiaia vagliata minuta con elementi da cm O,5O a cm 2;
• granisello o ghietto pisello con elementi da mm 2 , a mm 5.
La vagliatura potrà essere eseguita con mezzi meccanici od anche a mano ma sempre in modo da garantire esattamente le dimensioni volute.
ART. 46 SABBIE
La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, scricchiolante alla mano e scevra di materie terrose ed eterogenee.
Si potrà esigere la grana più o meno fine a seconda della natura dei lavori ai quali e destinata la sabbia. Se sarà richiesto dalla Azienda, la sabbia e la ghiaia dovranno essere purgate e lavate.
Per i lavori di tipo edile è ammesso l’uso esclusivo della sabbia proveniente da cava.
ART. 47 CIOTTOLI
Dovranno essere di natura calcarea o granitica della qualità più dura rinvenibile, senza venature e piani di sfaldamento e con esclusione di quelli spugnosi od informi.
Di norma, per le pavimentazioni in ciottolato, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei Lavori, dovranno avere dimensioni superiori a cm. 9 x 13.
ART. 48 LEGANTI E DERIVANTI
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere in tutto alle prescrizioni di cui alle norme per i leganti idraulici approvate con Legge 26.05.1965 n.595 e con D.M. 03.06.1968, e successive modificazioni ed integrazioni.
La calce, il cemento ed il gesso saranno sempre valutati a peso.
SEZIONE II - NORME TECNICHE
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGRARI, DI IMPIANTO E DELLE OPERE COMPLEMENTARI
ART. 49
APPORTO DI TERRA DI COLTURA
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Impresa in accordo con la Azienda, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di coltura in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche ed i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
La terra di coltura rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni della Azienda, insieme a quella apportata.
ART. 50 LAVORAZIONI DEL TERRENO
Su indicazione della Azienda, l’Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la struttura e di formare suole di lavorazione.
Nel corso di questa operazione l’Impresa dovrà rimuovere ed allontanare tutti i sassi, le pietre e gli eventuali’ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della Azienda, ad accantonare e conservare preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.
Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l’esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l’Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla Azienda.
Ogni danno dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell’Impresa.
ART. 51 ARATURE
L’aratura verrà eseguita alla profondità di 40-50 cm o a seconda delle indicazioni della Azienda.
Le fette di lavorazione dovranno essere rovesciate con successione regolare senza lasciare fasce intervallate di terreno sodo.
Ove necessario il lavoro sarà completato a mano.
ART. 52 FRESATURE E SARCHIATURE
La lavorazione potrà avere profondità di lavoro da cm 5-8 a cm l5-20. L’intervento dovrà sminuzzare accuratamente il terreno in superficie.
Potrà risultare necessario procedere a una o piu’ passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti.
Intorno ad alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, siepi, impianti irrigui, il lavoro dovrà essere eseguito a mano ogni qualvolta tale operazione crei rischio di danno oppure rifinita a mano negli altri casi.
ART. 53 VANGATURA
Per la vangatura, la profondità del lavoro sarà di almeno cm 30.
Durante il lavoro si curerà di far pervenire in superficie sassi ed erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi comprese anche le parti ipogee (RIZOMI, ecc.).
Qualora a causa della limitata superficie delle aree di intervento, non possano venire impiegati mezzi meccanici, la vangatura dovrà sostituirsi all’ aratura.
ART. 54 ERPICATURE E ZAPPATURE
Sono lavorazioni complementari atte a sminuzzare il terreno uniformemente. Dette lavorazioni sono da eseguirsi con terreno asciutto.
ART. 55
PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI PER IL TRAPIANTO
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.
Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l’Impresa è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con la Azienda.
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Azienda, non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato a discarica autorizzata a cura e spese dell’Impresa.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, l’Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto. L’Impresa provvederà a picchettare le aree di impianto e, prima dell’arrivo del materiale vivaistico, a predisporre le buche per la messa a dimora del materiale vegetale che dovranno avere le seguenti dimensioni non inferiori:
• Specie a portamento arboreo: metri cubi 1,000 (1x1x1 m);
• “ “ “ “ “ “: “ “0,216 (60x60x60 cm.);
• Trapianti forestali : “ “0,064 (40x40x40 cm.). salvo diversa specifica in corso d’opera da parte della Azienda.
Prima dell’impianto verrà applicato il concime di fondo, con titolo e dose indicato dalla Azienda.
La Azienda potrà disporre per la sostituzione della terra di riempimento della buca con una miscela di terreno di coltivo adatto miscelato con inerte, in genere pietra di lava pomice di taglio medio, in ragione di un terzo del volume complessivo.
Il lavoro verrà completato dalla formazione di opportuna formella per la raccolta delle acque meteoriche e derivanti dall’irrigazioni.
ART. 56
FORMAZIONE DEI PRATI ORNAMENTALI
Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l’Impresa dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di colture fine ed uniforme.
Dopo aver eseguite le preliminari operazioni di aratura o vangatura, l’Impresa dovrà effettuare un successivo lavoro complementare di preparazione, consistente in un’erpicatura o zappatura di tutte le aree destinate all’impianto; con questa operazione da eseguirsi a terreno asciutto, il terreno medesimo dovrà risultare uniformemente sminuzzato.
Naturalmente, qualora con una sola lavorazione di erpice x xxxxx il terreno non risultasse uniformemente sminuzzato, l’Impresa sarà tenuta ad effettuare successive lavorazioni con gli strumenti adatti, fino a raggiungere l’uniforme sminuzzamento richiesto.
Successivamente, l’Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento, salvo particolari indicazioni della Azienda.
Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere.
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare di quelle - arboree ed arbustive) eventualmente previste e dopo la esecuzione degli impianti tecnici, delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.
Qualora fra l’eventuale impianto degli alberi e la formazione del prato trascorresse tempo sufficiente alla proliferazione di vegetazione infestante, sarà cura dell’Impresa dare corso a sollecite fresature ed erpicature al fine di eliminare tale vegetazione e ciò prima che questo giunga a maturità. In occasione del lavoro di aratura, o di vangatura, l’Impresa effettuerà le concimazioni necessarie concordate con la Azienda, somministrando letame bovino od equino ben maturo, uniformemente distribuito nel terreno.
Il letame dovrà essere interrato con le lavorazioni del terreno (arature o vangature).
Per le letamazioni dovranno prevedersi 350 quintali per ettaro, salvo diverse disposizioni della Azienda. In mancanza di letame, ma solo dietro approvazione della Azienda, l’Impresa potrà utilizzare ammendanti di origine animale forniti a proprie spese.
Per la concimazione minerale dovrà prevedersi la somministrazione dei seguenti quantitativi di fertilizzanti:
• azotati : - 20O Kg per ettaro;
• fosfatici: - 20O Kg per ettaro;
• potassici: - 150 Kg per ettaro.
La somministrazione dei concimi minerali, sarà anche effettuata in occasione delle lavorazioni complementari di erpicatura o zappatura.
La Direzione Lavori ha facoltà di variare le quantità e qualità delle concimazioni in relazione al risultato delle analisi dei terreni ed alle particolari necessità delle singole specie di piante da mettere a dimora.
La semina sarà effettuata in epoca e con miscugli specifici definiti in corso d’opera dalla Azienda, successivamente all’idonea preparazione del letto di semina.
L’operazione di semina avverrà in giornata priva di vento, a spaglio, e dovrà prevedere più distribuzioni per gruppi di semi di volume e peso similari, mescolati fra loro.
La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco.
Dopo la semina il terreno sarà rullato ed analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.
Qualora la morfologia del terreno lo consenta, e preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere l’uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi.
E’ consentito per l’ operazione di semina l’uso di sostanze antiformica ed altri insetticidi o fitofarmaci necessari. In alcune porzioni delle aree da sistemare a verde, ove si intenda ottenere un rivestimento di pronto effetto, sia per ragioni estetiche, che di salvaguardia dei terreni e, comunque in tutti quei punti che la Azienda riterrà opportuno, nei limiti dei quantitativi in seguito specificati, il rivestimento delle aree stesse potrà essere effettuato tramite trapianto di zolle erbose di vecchio prato polifita stabile.
Le zolle da trapiantare destinate a tale tipo di intervento saranno ritagliate in forma quadrata (dimensioni medie 25x25 cm).
Esse disposte in file a giunti sfalsati tra fila e fila, dovranno risultare assestate a perfetta regola d’arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra zolla e zolla. Il piano d’appoggio delle zolle dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato (v. Preparazione del terreno per i prati).
Per favorirne l’attecchimento, ultimata l’operazione di posa, le zolle dovranno essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra di coltura, sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche fissate per mezzo di picchetti di legno, costipandone i vuoti con terriccio.
Le zolle di specie prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della "propagazione" dovranno essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a dimora nella densità eventualmente stabilita dalla Azienda.
Le cure colturali saranno analoghe a quelle precedentemente riportate. Il materiale di trapianto potrà essere anche di tipo comunemente in commercio (Kenia, Uganda, Eragrostis, ecc.). Il nuovo prato sarà accettato ad insindacabile giudizio della Azienda, successivamente alla seconda falciatura.
Tutte le operazioni di innaffiamento, ricostituzione delle parti non riuscite, e di mantenimento in genere, sino all’accettazione definitiva sono comprese nel prezzo indicato e, quindi a carico dell’Impresa. Il nuovo prato si dovrà presentare omogeneo nella composizione della cotica erbosa, di colore uniforme e ben infittito.
Trascorsi trenta giorni dal secondo sfalcio senza che l’Impresa sia stata in grado di realizzare, come prescritto, un buon prato ornamentale, oltre all’invito a provvedere tempestivamente, a proprie spese, a compiere tutte le operazioni necessarie per il risultato richiesto, sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dovuto per l’impianto.
Trascorsi ulteriori trenta giorni, la Azienda è autorizzata a provvedere d’ufficio, addebitando tutte le spese dirette ed accessorie all’Impresa.
ART. 57
OPERE ANTIEROSIONE. GRATICCIATE DI CONSOLIDAMENTO
L’impresa provvederà alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio come disposto dalla Azienda.
L’Azienda potrà disporre, inoltre, la realizzazione di graticciate di consolidamento per evitare il dilavamento ed il trasporto del terreno da parte delle acque meteoriche.
ART. 58
ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI A FOGLIA CADUCA
Fatto salvo il periodo ideale di messa a dimora, l’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzato dalla Azienda e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie.
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l’Impresa, su indicazione della Azienda, irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti.
ART. 59
ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI SEMPREVERDI
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti sempre in contenitore, oppure in zolla dietro specifica autorizzazione della Azienda, e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie.
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati salvo diverse specifiche indicazioni della Azienda, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.
ART. 60
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACCE PERENNI, BIENNALI ED ANNUALI E DELLE PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI
La messa a dimora di queste piante è identica alle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante.
Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.
In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltura mista a concime ben pressata attorno alle
piante.
L’Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i
getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.
Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate in precedenza.
ART. 61
IMPIANTO DI AIUOLE FIORITE E FIORIERE
Salvo quanto già espressamente indicato nel presente Capitolato, forme, volumi, specie vegetali, densità d’impianto, materiali di impiego, saranno definite dettagliatamente in corso d’opera dalla Azienda.
Il terreno dovrà essere accuratamente vangato interrando i concimi e l’ammendante, mondato dalle malerbe e da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione.
Il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la dovuta baulatura dal centro verso il perimetro per lo scolo dell’acqua e per ovvii motivi estetici.
Le piante saranno poste alla distanza stabilita dalla Azienda, comunque in modo tale da coprire quanto prima uniformemente il terreno.
Con tecniche geometriche che si omettono si curerà l’equidistanza degli esemplari vegetali.
Scavata con il trapiantatoio la buchetta, collocata a dimora la piantina, il cui colletto sarà a fil di terra, si calzerà il terreno intorno ad essa una piccola sconcatura per migliorare l’assorbimento dell’acqua di annaffiamento.
Terminata la piantagione si innaffierà con un getto di acqua a ventaglio molto fine evitando di colpire il terreno per non distruggere le sconcature ed evitare la formazione della crosta superficiale.
ART. 62
SOSTEGNI, ANCORAGGI E LEGATURE
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l’Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante.
I tutori dovranno essere di legno, dritti e scortecciati.
L’estremità da interrarsi dovrà essere resa imputrescibile per una altezza in genere di circa 60 - 80 cm, in alternativa su autorizzazione della Azienda, si potrà far uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l’eventuale bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.), i pali di sostegno, su autorizzazione della Azienda, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio zincato muniti di tendifilo.
Il palo tutore verrà infisso saldamente nel terreno a buca aperta e prima dell’esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato, dopo il riempimento della buca, con legatura ad anello da effettuarsi su cuscinetto di paglio od altro materiale idoneo, ad evitare lesioni per sfregamento alla corteccia.
Nell’operazione di impalatura si dovrà aver cura di non ledere l’eventuale zolla dell’esemplare.
Gli ancoraggi, formati da più pali, normalmente in numero di tre, posti a piramide o a gabbia, a base equilatera, saranno controventati (piramide) alla base mediante paletti saldamente infissi nel terreno e sporgenti di circa cm 20 dal
piano di campagna, ovvero (gabbia) uniti con paletti perpendicolari fissati a tre altezze (base, intermedia, sommità).
Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle bucce risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro od altro materiale inestensibile).
Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
Onde favorire il riconoscimento delle legature rinnovate od realizzate ex-novo, l’Impresa, dietro eventuale indicazione della Azienda, utilizzerà materiale per la legatura di specifico colore.
I pali tutori potranno essere forniti dall’Azienda.
ART. 63
PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà proteggere singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla Azienda.
Detti apprestamenti, a cura e spese dell’Impresa, verranno rimossi alla scadenza del periodo di garanzia.
Si può verificare il caso che, dietro disposizione della Azienda, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale precedente approvato dalla Azienda.
ART. 64 DISERBI
Oltre al diserbo delle aree destinate a verde, coltivate o meno, la cui manutenzione ordinaria è affidata a corpo, per esigenze dell’Amministrazione Comunale si può disporre all’Impresa l’ esecuzione di interventi di diserbo che saranno compensati a misura.
Non è consentito l’uso di diserbanti chimici, ancorchè sistemici, salvo diversa indicazione dalla Azienda.
Il diserbo può’ essere di tre tipi:
• diserbo meccanico/manuale con sfalcio delle infestanti sino al colletto seguita da rastrellatura superficiale;
• diserbo meccanico/manuale eseguito sfalciando le infestanti sino al colletto e successiva fresatura superficiale;
• diserbo preferibilmente manuale asportando integralmente la pianta infestante (parti aeree ed apparato radicale) e successiva zappettatura del terreno.
Per ogni tipo di lavoro è previsto un relativo prezzo d’applicazione.
L’Impresa è obbligata all’allontanamento immediato, entro la giornata, dei residui raccolti.
L’Impresa è obbligata a riconoscere e salvaguardare eventuali endemismi o specificità di pregio che seppure "infestanti", protette da apposita normativa nazionale o locale oppure dietro segnalazione della Azienda.
Nel caso che l’ordine di servizio preveda anche la contemporanea pulizia delle aree, il prezzo di applicazione relativo al lavoro di pulizia sarà diminuito del 50%, mentre rimane inalterato il prezzo d’applicazione relativo al diserbo.
ART. 65 MANTENIMENTO DEI PRATI
L’obiettivo principale è di un buon mantenimento dei prati e fare modo di avere cotiche erbose sempre libere dalle infestanti, continuamente ed omogeneamente di un colore verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione fredda vanno a riposo vegetativo), alle giuste altezze di taglio.
ART. 66 FALCIATURA E SCERBATURA
Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell’erba e poichè l’infittimento del cotico polifita stabile, e quindi la sua piu’ efficace funzione di preservazione del suolo, dipende soprattutto dal metodo di esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire l’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo.
L’ Impresa è obbligata alle seguenti altezze di taglio, salva diversa indicazione della Azienda:
A) Prati prevalenti di loietto e/o festuca e/o agrostide e/o poa e/o similari:
• nel periodo primavera-estate-inizio autunno: 5 cm.;
• nel periodo tardo autunno: 4 cm.
B) Prati a prevalenza di graminacee o dormienti in inverno: 2-3 cm.
L’intervento dovrà effettuarsi con macchina operatrice ad asse rotante verticale (l’uso della falciatrice a pettine subordinato a parere affermativo della Azienda) o a falce fienaia ove non sia possibile il taglio meccanico. Non è consentito l’uso di decespugliatori a filo od a lama per lo falciatura dei prati, salvo per le rifilature: per sfalcio eseguito a regola d’arte deve intendersi anche la rifilatura di bordi, scoline, scarpate, spazi circostanti e compresi negli arredi e circostanti le alberature.
Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base delle piante arboree ed arbustive, spesso irrimediabilmente lese da interventi incauti.
Tali lesioni ai tronchi verranno prontamente segnalate alla Azienda per la valutazione economica del danno a carico dell’Impresa e l’esecuzione di pronta opera di cura.
L’uso di decespugliatore a filo non è inoltre ammesso per la eliminazione delle erbe sviluppatisi all’intorno delle piante arboree che potrebbero subire danni alla base dei tronchi.
L’Impresa è anche obbligata alla contemporanea e tempestiva scerbatura dei prati quando necessario, senza bisogno di richiami particolari.
L’Impresa asporterà prontamente in giornata i materiali di risulta oppure, previo parere affermativo della Azienda, di lasciare sul sito il materiale di risulta successivi al primo ed al secondo sfalcio, a condizione pero’ che lo sfalcio medesimo venga effettuato con speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalciato sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm 5 e, ad operazione ultimata, l’erba sfalciata risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie d’intervento.
ART. 67 IRRIGAZIONE
Di norma verrà effettuata a richiesta della Azienda, a seconda dell’andamento climatico, salvo per i prati presenti nelle aree verdi la cui manutenzione ordinaria affidata a corpo per i quali l’Impresa interverrà direttamente.
Ogni innaffiamento dovrà comunque inumidire il terreno per una profondità minima di 20 cm e una quantità pari a circa 20 lt. a Mq. ed entro le fasce orarie stabilite dal presente capitolato.
ART. 68 CONCIMAZIONI
La Azienda può richiedere la contemporanea distribuzione di concimi durante le operazioni di falciatura o di innaffiamento, disponendo in merito al titolo, alle quantità ed le modalità di applicazione.
In genere saranno distribuiti concimi a base di N nitrico in ragione di 2 - 5 g/mq per applicazione da fine inverno sino all’autunno esclusi i mesi più caldi, ogni 4-5 settimane.
I concimi fostatici e potassici saranno distribuiti a fine inverno o in autunno in ragione di lO g/mq con un termario
10.10.10. In autunno si distribuirà in ragione di l0 litri/mq del letame maturo (o altro ammendante organico in quantità adeguata).
ART. 69
SEMINE E RISEMINE. RIGENERAZIONE DEI PRATI
Di norma la rigenerazione dei prati potrà essere effettuata in primo autunno o a fine inverno, nelle aree definite in corso d’opera dalla Azienda.
L’Impresa dovrà utilizzare miscugli di seme che rispettino il consorzio erbaceo della cotica soggetta a risemina.
Tuttavia, qualitativamente e quantitativamente, l’Azienda si riserva di definire all’atto dell’intervento specie, varietà e g/m2.
Per favorire l’uniforme distribuzione del seme esso dovrà mescolarsi con congrua quantità di sabbia fine, da rullare successivamente alla copertura del seme.
La rigenerazione del prato comprende inoltre l’arieggiamento del terreno: nel periodo indicato si potrà quindi ordinare all’Impresa di compiere la verticularizzazione dei prati con appositi mezzi meccanici.
E’ preferito l’uso, in particolare, di macchine carotatrici-seminatrici, che consentono operazioni complete. La Azienda può inoltre richiedere una leggera distribuzione superficiale di terriccio.
ART. 70
MANUTENZIONE DEI CESPUGLI E DELLE SIEPI
Verrà effettuata a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali (indicativamente la proiezione della chioma) preferibilmente in autunno.
Si provvederà contemporaneamente alla concimazione (NPK a lenta cessione 20 g/mq, letame 20 g/mq) ed alla asportazione di tutte le erbe infestanti (previa eradicazione delle medesime).
Verrà effettuata, subordinatamente all’andamento stagionale, in accordo con la Azienda e nei limiti definiti nella parte specifica, provvedendo a distribuire l’acqua in modo tale da riempire la cavità d’invaso di ogni singolo esemplare e comunque in quantità tale da interessare per intero il volume di terreno occupato dagli apparati radicali.
Ad avvenuto assorbimento le scoccature dovranno riempirsi una seconda volta, salvo indicazione diversa della
Azienda.
Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni innaffiamento non dovrà essere inferiore a cm. 20. L’innaffiamento interesserà tutti o quegli esemplari di recente messa a dimora (fino a tre anni del trapianto) salvo
gli interventi di soccorso degli esemplari adulti a causa di andamenti climatici particolarmente siccitosi. In occasione di ogni intervento di lavorazione del terreno o di potatura, l’Impresa avrà cura di asportare anche a mano tutte le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle siepi o dei macchioni di arbusti. Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta si dovrà prontamente asportare ed allontanare nei modi indicati nella parte specifica.
Di norma sono richiesti tre-quattro interventi all’anno (a maturità delle vegetazioni primaverile, estiva ed autunnale), mantenendo forma propria su ogni singola siepe, praticando cioè tre tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo tale che al termine delle operazioni le medesime, già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario mentre per quelle ancora in fase d’accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile.
Può peraltro sussistere la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l’Impresa), di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate e comunque da ridurre eccezionalmente per necessità tecniche od estetiche (viabilità, visibilità, apertura di "scorci prospettici") , praticando tagli anche su vegetazioni di più anni ( "tagli sul vecchio" ),
in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa.
L’Impresa, potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purchè ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante: non e quindi permesso l’uso di tosasiepi a pettine, per i danni che esso provoca, per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus, Laurus, Cerasus).
E’ assolutamente vietato l’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti rotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
Durante le operazioni di potatura l’Impresa dovrà provvedere alla rimonda, ovverosia all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irremediabilmente ammalati.
Successivamente dovrà provvedere alla pulizia contemporanea, interno della chioma compresa, dei materiali di risulta ed al loro allontanamento.
Quando risultasse necessario, senza particolari inviti da parte della Azienda e senza compensi aggiuntivi , l’Impresa è obbligata ad eseguire il contemporaneo diserbo tra pianta e pianta.
Gli esemplari arbustivi aventi caratteristiche particolari e specificatamente di pregio per fioriture (es. Forsithie, Lagerstroemie, Spiraee, ecc.) dovranno contenersi solo con interventi cesori che per tempi e modalità rispettino tali caratteristiche (tempi e modalità verranno precisati in corso d’opera da parte della Azienda).
Gli esemplari di Forsithia, ad esempio, potranno potarsi solo in primavera, ad’avvenuta fioritura.
ART. 71
FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEI PRATI NATURALI
Quando le condizioni climatiche lo permettono, ed anche la composizione e l’infittimento delle erbe spontanee delle aree verdi non specializzate, la Azienda potrà ordinare di mantenere le cotiche di erba spontanea alla stregua di un prato ornamentale derivante da semina.
Xxxxxxx, inoltre, le stesse prescrizioni tecniche indicate per la falciatura (Art. 66).
ART. 72
MANUTENZIONE DELLE AIUOLE FIORITE E DELLE FIORIERE
Il terreno delle aiuole fiorite dovrà mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale.
Le piante non vegete, asportate o danneggiate, dovranno prontamente essere sostituite mettendo a dimora altri esemplari analoghi.
Per le aiuole fiorite e le fioriere non presenti in aree assegnate forfettariamente le sostituzioni del materiale danneggiato o asportato saranno compensate a parte.
Le piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti onde permettere una più ricca e abbondante fioritura.
Si dovrà procedere, inoltre, alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare concimazioni, in copertura, anche in forma liquida, su indicazione della Azienda.
L’innaffiatura sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie (le specie le cui foglie e fiori vengono danneggiate dall’acqua, dovranno innaffiarsi singolarmente in modo tale l’acqua defluisca lentamente.
Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni annaffiamento non dovrà essere inferiore a cm. 20.
ART. 73
MANTENIMENTO DEI TUTORI E DEGLI ANCORAGGI
Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili, incastellature, ecc.) dovranno costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione.
Di norma gli esemplari arborei dovranno essere assicurati al palo tutore, saldamente infisso nel terreno tramite tre legature con idoneo materiale in modo da tentare la correzione di eventuali deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e rinnovate almeno una volta all’anno (per le aree assegnate forfetariamente) o quando per danni subiti si richieda necessario l’intervento, spostando di volta in volta verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale da non causare deformazioni e strozzature del tronco in fase di accrescimento.
ART. 74 VIABILITA’
Di norma, quando richiesto dalla Azienda, il mantenimento della viabilità di pertinenza dei giardini, con l’esclusione delle aree pavimentate (asfalto, cemento, pietra naturale e artificiale), qualsiasi sia la loro estensione, sarà di competenza dell’Impresa riguardo al ripristino dei livelli (apportando, livellando e rullando gli identici inerti originari), al diserbo delle
infestanti, alla eventuale rastrellatura a seconda del tipo di inerte superficiale adottato (es. ghiaino o brecciolino da giardino).
ART. 75 SPOLLONATURE
Per spollonature deve intendersi l’eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatisi al piede del tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale e comunque al di sotto dell’inserimento delle branche primarie.
L’intervento di xxxxx dovrà effettuarsi non appena il ripullulo delle giovani vegetazioni abbia raggiunto uno sviluppo non superiore a cm 15, a mano con idonei attrezzi da tagli (forbici, falcioli, ecc.), avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali del tronco.
Per le alberate stradali, l’Impresa è obbligata, quando occorre e senza inviti particolari da parte della Azienda, alla contemporanea pulizia del riquadro di dimora, al diserbo ed all’ eventuale mantenimento della formella, ed infine al ripristino della verticalità della pianta, al controllo ed all’eventuale rinnovo delle legature, senza compensi aggiuntivi.
Rientrano in questi interventi, infine, l’asportazione dei polloni radicali sviluppatesi anche distanti dal piede dell’esemplare principale (es. ailanto), salvo indicazioni contrarie della Azienda.
ART. 76
IRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE DEGLI ALBERI
L’irrigazione degli alberi sarà evitata nelle ore più calde apportando da 50 a 100 e più litri a seconda della stagione e della specie (utilizzando per gli alberi adulti pali iniettori distribuendo l’acqua su almeno dieci punti sotto il bordo esterno della proiezione della chioma), irrorando se necessario anche la chioma con getti finemente polverizzati.
Dove le condizioni dell’impianto permettano applicazioni dei concimi oltre un metro dal tronco, nel periodo autunnale si formeranno 4-5 fori obliqui di 15-20 cm di diametro e profondi fino ad un metro distribuendo 100 g per foro di concime a titolo 10.8.18-4 (Mg) ed irrigando abbondantemente: per questa operazione è preferito l’uso di apposite macchine trivellatrici- iniettatrici.
In primavera si potranno applicare 50 g/mq di concime NPK a titolazione alta di azoto. I concimi non dovranno mai andare a contatto delle radici.
ART. 77
POTATURE DELLE ALBERATURE
Di norma, l’intervento prevede il costante controllo delle alberature e l’immediata soppressione di branche e rami, a qualunque altezza situati, non più vegeti, gravemente lesi, potenzialmente pericolosi, formatesi nell’anno e preesistenti, tramite corretti interventi di potatura che prevedano anche la contemporanea disinfezione e protezione delle superfici di taglio, da effettuarsi con materiali e modalità idonei che possono essere più specificatamente definite in corso d’opera dalla Azienda.
Tutti i materiali derivanti dagli interventi di potatura comunque eseguita dovranno essere raccolti e trasportati a rifiuto a cura e spese dell’Impresa qualunque sia la tipologia e la quantità delle essenze rimosse.
ART. 78 ALBERO CAMPIONE
Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verrà preparata ove sia opportuno e, in ogni caso, secondo le direttive tecniche della Azienda.
Le potature di formazione e di contenimento saranno effettuate nei periodi stabiliti dalla Azienda, rispettando in linea di massima il portamento naturale della specie.
Per il massimo contenimento possibile dell’esemplare si seguirà la tecnica del "taglio di ritorno" a tutta cima. Con questa operazione si pratica il taglio immediatamente sopra un ramo (tiralinfa> di sezione inferiore a quella della parte sopressa.
Nell’esecuzione del taglio di ritorno si terranno presenti le seguenti norme:
• l’inclinazione della superficie di taglio deve allinearsi con l’orientamento del tiralinfa;
• il diametro del tiralinfa deve essere almeno 1/3 del diametro del ramo tagliato.
• il tiralinfa, se troppo lungo, deve essere accorciato;
• il taglio di potatura deve essere condotto 1-3 cm sopra l’attacco del tiralinfa, nel rispetto del collare di cicatrizzazione.
Durante l’esecuzione della potatura si asporteranno inoltre le parti secche.
Non sono assolutamente permesse capitozzature anche parziali se non dietro specifica indicazione ed autorizzazione della Azienda.
Gli eventuali rami secchi dovranno essere abbattuti con marraccio o accetta ed i rametti e punte secche (seccume) saranno tolti con uncino e forbici. I tagli dovranno essere fatti a regola d’arte.
La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia e non aderente alla branca o al fusto di appartenenza, rispettando il collare e la cresta superiore della corteccia. Inoltre la corteccia intorno alla superficie del taglio dovrà rimanere sana ed integra, senza slabbrature.
Ciò vale anche per i tagli dei rami secondari, terziari, ecc. I tagli aventi diametro superiore a tre cm dovranno essere ricoperti con mastice cicatrizzante e disinfettante approvato dalla Azienda.
La manodopera addetta ai lavori di potatura dovrà essere particolarmente esperta; l’uso personale eventualmente non idoneo dovrà immediatamente essere sostituito dall’Impresa a richiesta della Azienda.
Riguardo alle macchine da utilizzarsi, oltre l’osservanza delle prescrizioni di cui alla Parte Generale del presente Capitolato, l’Impresa potrà essere obbligata ad attrezzarsi con cestelli oltre i 15 metri d’elevazione senza indennità alcuna . Tutto il materiale di risulta delle operazioni di potatura dovrà essere, entro la giornata, allontanato dal luogo dei lavori. E’ fatto assoluto divieto bruciare il legname di risulta sul posto di lavoro.
L’Impresa, durante le operazioni di potatura ha l’obbligo di ripristinare i sostegni e le legature eventualmente presenti, di eliminare i polloni alla base delle piante ed ogni altro elemento estraneo, di diserbare ed eventualmente mantenere la formella esistente.
Per dette operazioni accessorie non sono previsti compensi aggiuntivi. Sono a carico dell’Impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, ecc.) occorrenti per la sicurezza delle persone, delle opere e del traffico veicolare.
ART. 79
INTERVENTI DI DENDROCHIRURGIA
Gli interventi, da ritenersi straordinari, consistono nella slupatura delle cavità (asportazione del legno non più vegeto all’interno della cavità formatesi in esemplari arborei annosi), trattamenti di disinfezione e protezione dei tessuti sani portati in superficie, eventuale chiusura, protezione e riempimenti delle cavità medesime con modalità e materiali da definirsi in corso d’opera dalla Azienda o altre opere complementari (drenaggio cavità, ecc.).
Gli interventi dovranno essere effettuati da personale specializzato, dotato della attrezzatura completa e necessaria.
ART. 80
ABBATTIMENTO ED ESPIANTO ALBERI NON PIU’ VEGETI
Gli alberi non più vegeti, qualunque essa sia la loro dimensione e localizzazione, dovranno essere prontamente abbattuti con modalità tali da garantire l’incolumità pubblica a cose e persone.
Si procederà alla preventiva eliminazione delle branche e dei rami secondari, con caduta guidata dei materiali, ecc. L’Impresa medesima, abbattuto l’esemplare, provvederà all’eradicazione dei ceppi, salvo ordine contrario della Azienda, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami, branche e tronchi, e all’allontanamento definitivo di
tutto il materiale , eventuali assortimenti mercantili validi resteranno d’esclusiva proprietà dell’Impresa.
Infine l’Impresa pulirà accuratamente l’area interessata dall’intervento e colmerà le cavità formatisi con buon terreno agrario.
ART. 81 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
L’Impresa è obbligata a segnalare prontamente ogni attacco parassitario che, anche occasionalmente, dovesse riscontrare nel patrimonio floristico cittadino, sia che esso dimori in aree la cui manutenzione ordinaria assegnata a corpo che in quelle interessate dai lavori a misura.
Per la lotta ai parassiti è ammesso l’uso di principi attivi non oltre la terza classe tossicologica.
Tuttavia per i casi di notevole infestazione e persistenza l’Impresa procederà di concerto con la Azienda senza limitazioni.
Nel caso la Azienda reputasse necessarie analisi o consulenze per fitopatie particolari, gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa.
L’Impresa dovrà prestare la massima attenzione nell’applicazione dei fitofarmaci, riservandosi e presidiando all’occorrenza le zone o i tratti stradali interessati. Il personale incaricato dovrà essere preparato ed qualificato, dotato di adeguati sistemi di sicurezza a loro protezione.
ART. 82
NORME GENERALI SULLE IRRIGAZIONI
In aggiunta alle altre particolari prescrizioni del presente Capitolato riguardanti l’irrigazione del patrimonio floristico, l’Impresa è obbligata ad avvisare immediatamente la propria squadra che cura la manutenzione degli impianti di irrigazione
per la regolarizzazione della distribuzione, per la sostituzione di parti rotte o mancanti e per tutte le altre necessarie operazioni di riparazione e regolazione che il caso richiede affinchè gli impianti risultino prontamente e perfettamente funzionanti.
ART. 83
QUANTITÀ, LAVAGGI DELLA CHIOMA, APPLICAZIONE DI CONCIMI.
Qualunque sia la modalità di esecuzione delle adacquate, l’Impresa dovrà garantire ad ogni intervento, i seguenti quantitativi minimi di acqua o la bagnatura dello strato superficiale sottoindicato:
• aiuole fiorite e fioriere: 20 cm;
• prati ornamentali o naturali: 20 cm;
• arbusti medi: 20 cm.;
• arbusti grandi: 25 cm.;
• alberi giovani: 30 cm.;
• alberi 3 anni d’impianto: 40 cm. - 50 litri;
• alberi adulti: 100 litri per pianta ;
• alberi esemplari: 200 litri per pianta;
Per le piante di qualsiasi specie, dietro ordine della Azienda, effettuerà un intervento di lavaggio dell’apparato aereo, tramite aspersione, con almeno 50 litri per pianta.
All’occorrenza in occasione dell’intervento irriguo l’Impresa è obbligata alla eventuale formazione della conca (o formella).
La Azienda potrà ordinare in concomitanza delle irrigazioni l’applicazione di concimi disciolti nell’acqua. Altresì, in concomitanza dei lavaggi della chioma, quando ordinato dalla Azienda, si dovranno applicare dei fertilizzanti foliari o dei chelati.
Detta pratica manutentiva comprende la mondatura ogni due mesi e l’allontanamento delle erbe rigerminanti compreso il trasporto a discarica, la pulizia generale e particolare delle superfici, comprese la rastrellatura di fino con attrezzi adatti.
Due volte l’anno le superfici a maggese nudo verranno sottoposte ad intervento di aratura e fresatura, previa sfalciatura, per impedire la crescita in maniera consistente delle erbe infestanti.
Tutti i materiali di risulta derivanti da tale pratica dovranno essere smaltiti a cura e spese dell’Impresa.
S E Z I O N E III - SERVIZI ASSEGNATI A CORPO. DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSEGNATO A CORPO
ART. 84
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA A CORPO DELLE AREE VERDI
L’Impresa dalla data di consegna dei lavori fino alla data di scadenza degli stessi avrà cura della manutenzione ordinaria delle aree, il cui compenso per l’esecuzione di tale servizio è stabilito a corpo per il prezzo annuo d’applicazione.
La manutenzione ordinaria assegnata a corpo delle aree verdi comprende la serie di lavori che, periodicamente o continuativamente devono essere sempre garantiti dall’Impresa senza eccezione alcuna:
• pulizia completa e raccolta delle foglie con doppia frequenza settimanale dei prati, delle aiuole, delle fioriere e delle altre aree sistemate a verde, nonché il ritiro e smaltimento immediati del materiale di risulta;
• pulizia completa e raccolta delle foglie con frequenza giornaliera delle aiuole presso l’area adibita a parcheggio esterno al Presidio, nonché il ritiro e smaltimento immediati del materiale di risulta;
• sfalciatura e scerbatura periodica dei prati ornamentali e delle altre aree sistemate a verde;
• formazione e mantenimento dei prati naturali, nonché il controllo e pulizia, ove necessario, dello spazio di intersezione tra aiuole, sede pedonale e sede stadale
• sagomatura periodica delle siepi;
• irrigazioni ordinarie e di soccorso dei prati, fioriture, arbusti ed alberi;
• diserbo meccanico/manuale delle aree sistemate a verde;
• ripristino della verticalità delle piante;
• rinnovo annuale delle legature ed, eventualmente, dei tutori;
• concimazioni periodiche;
• controllo e lotta alle parassitosi;
• controllo e cura delle altre fitopatie in genere;
• controllo e cura delle piante ornamentali che insistono presso gli ambienti interni del Presidio;
• sostituzione, ritiro e smaltimento delle piante ornamentali sofferenti che insistono presso gli ambienti interni del Presidio;
• vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;
• diserbo periodico e mantenimento delle formelle;
• semina delle aree da sistemare a prato, comprese le aiuole ornamentali e/o spartitraffico;
• risemina, aerazione, rigenerazione dei prati ornamentali e ricostituzione dei medesimi nelle parti non riuscite;
• potature degli arbusti;
• potature periodica delle alberate (contenimento, riforma, allevamento, ecc.) fino ad un massimo di mt. 6 di altezza, a seguito di monitoraggio continuo al fine di mettere in sicurezza le aree interessate;
• spollonature periodiche;
• mantenimento periodico degli stradelli pavimentati e non pavimentati (pulizia, baulatura, fornitura degli inerti, controllo e ripristino dei drenaggi);
• espianto e allontanamento degli arbusti secchi o morti, delle siepi e delle bordure morte;
• rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte ;
• espianto e rinnovo delle alberature morte (arbustive/alberi fino al diametro di cm.15) che insistono all’interno ed all’esterno del Presidio;
• manutenzione delle superfici a maggese nudo;
• custodia e sorveglianza del patrimonio (piante ed impianti) in manutenzione;
• manutenzione ordinaria ove presenti degli impianti di irrigazione e prese d’acqua che servono le aree verdi;
ART. 85 CONDOTTA DEI LAVORI
L’Impresa per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto dovrà avere costantemente a disposizione operai abili adeguatamente qualificati, numericamente sufficienti.
Detta manodopera dovrà espletare tutti i vari tipi di lavoro indicati per la manutenzione ordinaria con particolare priorità per la pulizia, il diserbo, l’irrigazione e la falciatura dei prati.
L’Impresa è obbligata a dotare detto personale, di volta in volta. secondo le diverse esigenze manutentive, in relazione al clima , alla stagione, alle caratteristiche botaniche ed ornamentali delle piantagioni, alle evenienze accidentali ed incidentali, ecc. di idonei materiali, attrezzi, strumenti, macchine.
L’Impresa affiancherà a detta manodopera altro personale per lo sgombero immediato dei rifiuti o dei residui di lavorazione, più i mezzi necessari per il loro trasporto.
Soddisfatte le prioritarie esigenze manutentive (pulizia, diserbo, irrigazioni, falciature) il personale si occuperà degli altri lavori di manutenzione ordinaria: sagomatura delle siepi e degli arbusti, spollonature, controllo dei tutori.
ART. 86
PULIZIA E RACCOLTA DELLE FOGLIE
L’Impresa è tenuta alla pulizia ed alla raccolta delle foglie di tutte le aiuole appartenenti alle aree verdi elencate nei precedenti articoli con doppia frequenza settimanale.
All’occorrenza l’Azienda, ad esempio a seguito di manifestazioni pubbliche o dopo giornate particolarmente ventose, può ordinare interventi accessori di pulizia e raccolta delle foglie, da eseguirsi entro la successiva giornata lavorativa, e senza indennità alcuna a favore dell’Impresa, dei prati e delle aree citate.
ART. 87
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL LAVORO DI PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE
L’intervento di pulizia e di raccolta delle foglie, compresi le parti di chioma delle alberature staccatasi dalle piante per qualsiasi causa, interessa tutte le aiuole ivi presenti, comprese le buche di dimora delle alberate, tutte le porzioni di aree adibite a stradello non pavimentate (salvo a riguardo disposizioni contrarie indicate dalla Azienda), comprese le chiome degli alberi e degli arbusti.
L’operazione di pulizia implica l’allontanamento di tutto quel materiale, di origine abiotica, delle cartacce, delle bottiglie, lattine ecc., quale che sia la quantità e la sua distribuzione.
All’occorrenza l’Impresa rifinirà il lavoro con una leggera rastrellatura utilizzando attrezzi a pettine elastico; per le aree non prative e non tappezzate con specie trapiantate di portamento strisciante, all’operazione di pulizia e della raccolta
delle foglie seguirà una rastrellatura superficiale del terreno, allontanando eventualmente il pietrame che dovesse risalire in superficie.
La raccolta delle foglie delle aiuole sistemate a prato dovrà essere eseguita con rastrello a pettine. I rifiuti raccolti dovranno essere racchiusi in buste di plastica che non possono essere assolutamente depositate nei cassonetti R.S.U. ma trasportate a cura e a spese dell’Impresa presso discarica autorizzata.
I materiali terrosi ed i materiali inerti in genere dovranno essere trasportati e smaltiti, a cura e spese dell’Impresa, in apposita discarica autorizzata in conformità alla normativa vigente.
L’Impresa è obbligata, ai sensi della normativa vigente, a conferire presso i centri di smaltimento appositamente autorizzati tutti quei rifiuti particolarmente inquinanti e tossici (es. batterie d’auto, vernici, solventi,ecc.).
I sacchetti di raccolta, gli oneri di trasporto e di conferimento ai centri di raccolta autorizzati sono a carico dell’Impresa.
Qualora, occasionalmente, vengano rinvenuti materiali abiotici di una certa mole o quantità, per cui si renda necessario l’uso di pala caricatrice, gru o cestello aereo, l’Impresa sarà comunque obbligata all’uso straordinario di questi mezzi particolari senza indennità alcuna.
Eventuali accantonamenti dei rifiuti, racchiusi o meno nelle buste, abbandonati oltre gli orari di lavoro della medesima giornata lavorativa saranno oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dei precedenti articoli.
ART. 88 CONTROLLI E SANZIONI
L’Azienda avrà cura di verificare l’esatto svolgimento delle operazioni di pulizia e di raccolta delle foglie dopo le ore 10 antimeridiane.
Nel caso di palese inadempienza, sarà applicata la penale prevista.
ART. 89
ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI
Il servizio di pulizia e di raccolta delle foglie è sempre obbligatorio, quando occorra, prima degli interventi di irrigazione delle superfici prative, pena l’applicazione delle penali previste all’Art. 21.
Pertanto, l’operaio incaricato alla bagnatura dei prati sarà obbligato ad effettuare l’eventuale raccolta dei rifiuti prima della distribuzione dell’acqua.
Lo spazzamento dei marciapiedi e delle strade è affidato ad altro Servizio ed è assolutamente vietato rivoltare e depositare su di essi, se non temporaneamente per le operazioni di allontanamento, i rifiuti raccolti nelle aiuole.
Qualora l’Azienda, o altro tecnico, riscontri un addetto dell’Impresa in operazioni non consentite, sarà applicata all’Impresa la penale prevista dall’Art. 21.
ART. 90
DISERBO DELLE AIUOLE NON PRATIVE
Le aiuole presenti in azienda, dovranno essere sempre sgombre dalle piante infestanti. Il diserbo sarà effettuato manualmente con allontanamento dell’infestante nella sua interezza (apparato aereo e radicale) zappettando e risistemando il terreno.
Entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori l’Impresa è obbligata al diserbo così come richiesto di tutte le aree verdi la cui manutenzione ordinaria assegnata a corpo.
Successivamente, l’Impresa è obbligata a diserbare le aiuole prima che le infestanti superino la fase di rosetta o, per le monocotiledoni non oltre il germinello.
La presenza di infestanti levate autorizzerà l’Azienda all’applicazione della relativa sanzione amministrativa
prevista.
ART. 91 PRATI
L’Impresa sarà obbligata al buon mantenimento dei prati che dovranno risultare sempre liberi dalle infestanti e continuamente ed omogeneamente di un colore verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione fredda vanno a riposo vegetativo (es- Kenia, Uganda,ecc.).
L’Impresa dovrà compiere, a proprie spese, tutti gli interventi preventivi e curativi contro gli attacchi parassitari animali e vegetali. Verrà applicata sanzione pecuniaria, senza preavviso di mora, qualora si riscontrassero prati levati oltre i 6-7 cm.
Lo sfalcio dovrà risultare uniforme, prevedendo la rifilatura dei cigli da eseguirai a mano o con l’uso del decespugliatore a filo. Il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato, lasciando le aree circostanti prive di
qualsiasi residuo derivante dalle operazioni di sfalcio.
L’Impresa dovrà ripristinare tempestivamente le parti di prato deteriorate o mal riuscite, stagione climatica permettendo, rispettando il medesimo miscuglio originario.
All’ inizio della primavera o nel periodo autunnale, quindi almeno per una volta in un anno, l’Impresa per garantire l’effetto decorativo dei prati eseguirà una risemina nei punti indicati dalla Azienda, ovvero la distribuzione dei miscugli di seme miscelati con sabbia fine previa idonea lavorazione del terreno - vangatura o energica erpicatura perfettamente verticale a seconda delle necessità - compreso l’eventuale apporto di ottima terra di coltura, accorpando dei concimi di fondo di titolo specifico.
Comunque sia, le parti di prato che, per qualsiasi evenienza, dovessero risultare, durante il corso dell’appalto, disformi o rade dovranno essere prontamente rigenerate dall’Impresa senza necessaria indicazione della Azienda.
L’Impresa sarà inoltre obbligata all’inizio della stagione autunnale all’arieggiamento dei prativi con specifiche macchine bucatrici oppure con erpice a mano, salvo indicazioni contrarie della Azienda.
ART. 92 CONCIMAZIONI
I concimi saranno forniti dall’Impresa nei titoli e nelle quantità necessarie tali da coprire le esigenze nutritive periodiche del patrimonio floristico presente nelle aree la cui manutenzione ordinaria e assegnata a corpo.
L’Impresa, in funzione della stagione e della fase vegetativa delle piante, distribuirà tale materiale nei vari modi possibili: in copertura a spaglio, con palo iniettore, ecc.
L’Impresa dovrà comunque rispettare le quantità ed i formulati sono di seguito indicati, salvo particolari indicazioni della Direzione dei Lavori a seconda della situazione pedotrofica e vegetazionale del patrimonio comunale.
a) Prati:
Durante i periodi stagionali favorevoli (dal primo marzo al 30 novembre tranne dal 15 giugno al 1 settembre) ogni 4-5 settimane l’Impresa e obbligata ad effettuare concimazioni in copertura a base di nitrati sodici o ammonici in ragione di 2-5 grammi per metroquadrato, e all’inizio del periodo autunnale con un fosfato biammonico in ragione di lO g/m2 e con un ammendante organico (letame lO litri/m2 o equivalente).
b) Arbusti:
All’inizio del periodo primaverile si distribuirà N a lenta cessione (urea) in ragione di 2O g/m2 e letame maturo in ragione di 2O Kg/m2 (al posto del letame se irreperibile in commercio si potrà utilizzare un ammendante organico accettato dalla D.L.).
c) Alberi:
In genere, per i soggetti allevati nel riquadri di terra inseriti in aree pavimentate (es-marciapiedi) o comunque impermeabili, i necessari apporti di macro e microelementi verrà svolto con la fertirrigazione o altrimenti, con applicazioni foliari. L’obiettivo sarà la distribuzione di non più di 1 Kg di ternario lO-8-18-4(Mg)per pianta (1OO g/m2) all’inizio della primavera.
Sia per i prati che per gli arbusti e le alberature l’Impresa dovrà fornire e distribuire all’inizio della stagione primaverile un composto che riduca il fenomeno della clorosi ferrica nelle quantità indicate dalla Direzione dei Lavori.
ART. 93 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
L’Impresa ha l’obbligo di segnalare prontamente alla Direzione dei Lavori tutti gli attacchi parassitari che riscontrasse sulle piante di qualsiasi genere tipo presenti nelle aree verdi assegnate a corpo.
Quando risultasse necessario l’Impresa applicherà i fitofarmaci, anche chimici (ma non oltre la terza classe tossicologica), per le quantità, i principi attivi, i modi ed i tempi decisi dalla Azienda. I materiali necessari ed i mezzi per la loro distribuzione sono a carico dell’ Impresa, manodopera compresa.
ART. 94 MANTENIMENTO DEGLI ARBUSTI
L’Impresa dovrà effettuare le sagomature in forma semiobbligata o obbligata, secondo come è stata allevata la pianta, quando i getti raggiungono i 15-2O cm.
Per queste siepi, oltre i cm 25 sviluppo dei nuovi getti, l’Impresa risulterà inadempiente e sarà applicata la penale prevista senza bisogno di preavviso.
Altresì, a seconda della specie arbustiva, l’Impresa dovrà effettuare quelle operazioni di potatura secondo i dettati della buona tecnica agraria; es. rose, agavi americane sfiorite (da espiantare ed allontanare), cespugli rifiorenti, ecc.
L’operazione di norma interesserà l’allontanamento delle parti secche, il contenimento degli arbusti a forma libera,
ecc.
ART. 95
AIUOLE A FIORE E FIORIERE
Il terreno delle aiuole a fiore e delle fioriere si dovrà mantenere sgombro dalle erbe infestanti, zappettato ogni qual volta si constati la formazione della crosta superficiale e colmato del terriccio eventualmente mancante.
Le piante non vegete o danneggiate, dovranno essere immediatamente allontanate e sostituite con esemplari analoghi.
L’Impresa curerà inoltre il ripristino delle piantine eventualmente asportate. In particolare, le piante si dovranno mondare delle foglie secche e dei fiori appassiti onde permettere una più ricca ed abbondante fioritura ed mantenere l’effetto estetico.
L’innaffiatura si dovrà eseguire con cautela, con leggera pioggia o con deflusso localizzato per le specie sensibili al contatto dell’acqua.
Quando necessario si dovrà procedere alle spuntature ed alle sbottonature, nonché alla somministrazione di concimi in forma liquida, completi di microelementi.
ART. 96 PIANTE TUTORATE
L’Impresa sarà tenuta, almeno una volta all’anno, al rinnovo delle legature alle modalità prescritte, utilizzando fettuccia di colore diverso da quello originale, per un facile riconoscimento.
Quando è necessario, oltre a ripristinare la verticalità delle piante e dei tutori, l’Impresa sarà obbligata alla sostituzione dei tutori spezzati, marcescenti, o comunque non più idonei alle loro funzioni di sostegno. Altresì l’Impresa, previa autorizzazione della Azienda, dovrà allontanare a proprie spese i sistemi di tutorazione che risultassero ormai non più necessari per uno sviluppo corretto delle piante.
Per il materiale così recuperato, qualora fosse ancora in buono stato, la Azienda indicherà il loro riutilizzo o la destinazione.
L’Impresa sarà obbligata, dopo giornate particolarmente ventose, al rapido controllo di tutti i sostegni presenti nelle aree la cui manutenzione ordinaria è affidata a corpo.
ART. 97
IRRIGAZIONE DEI PRATI E DEGLI ARBUSTI
L’Impresa dovrà garantire in qualunque periodo dell’anno il giusto livello idrico del terreno.
Le operazioni di irrigazione, effettuate a manichetta, manovrando gli impianti di irrigazione o con autobotte, dovranno essere eseguite nei modi dovuti.
A titolo indicativo i prati andranno irrigati ogni 2-3 giorni nel periodo estivo, ogni 4-5 giorni nel periodo primaverile ed autunnale, ogni 7-10 giorni nel periodo invernale, salvo minori o maggiori esigenze idriche delle cotiche erbose in funzione degli andamenti pluvioclimatici.
L’Impresa sarà obbligata all’uso di autobotti quando leggi, regolamenti o ordinanze sindacali vietino temporaneamente o permanentemente il prelevamento dell’acqua dalla rete pubblica, senza indennità alcuna.
Non è consentita l’operazione di irrigazione dei prati su cui sono presenti rifiuti di qualsiasi tipo: l’Impresa sarà obbligata, senza indennità alcuna, ad effettuare la pulizia preliminare.
L’Impresa sarà obbligata al perfetto mantenimento, a proprie spese, degli impianti di irrigazione dalla Azienda realizzati nelle aree assegnate.
ART. 98 MANUTENZIONE DELLE ALBERATE
Si precisa preliminarmente che gli interventi di potatura delle alberate adulte rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria e saranno contabilizzate a misura, nei modi prescritti dal presente Capitolato.
Per quanto attiene invece la manutenzione di tutti gli alberi giovani (intendendo piante tutorate o comunque di altezza non superiore a mt.6 di altezza) presenti nelle aree assegnate a corpo, l’Impresa si dovrà attenere a quanto di seguito specificato:
a) Potature d’allevamento e formazione, rimonde, alberature giovani:
Dovranno essere eseguite dall’Impresa nei periodi stagionali idonei per l’operazione ed in funzione della specie arborea e dal tipo di forma adulta che la Direzione Lavori desidera ottenere, ovvero nei modi e nei tempi indicati dalla Azienda.
b) Irrigazioni:
L’Impresa dovrà prestare attenzione all’esigenze idriche degli alberi in consegna, quale che sia l’età, la localizzazione, il portamento e la stagione climatica. In particolare, per i soggetti di recente impianto l’ Impresa tenuta al lavaggio delle chiome quando risulti necessario, dietro indicazione della Direzione dei Lavori. Inoltre, per le specie esotiche, nel periodo estivo, ogni 15 giorni l’Impresa dovrà bagnare le chiome distribuendo l’acqua a pioggia (es. Phoenix).
Eccezionalmente, nei riguardi dei soggetti adulti a dimora su marciapiedi o comunque su riquadri limitati di terreno in pien’aria, l’Impresa, dietro ordine della Azienda, per mezzo di barre di iniezione dovrà distribuire nel suolo sufficienti volumi d’acqua e, quando fosse necessario, con concimi disciolti, effettuando tali iniezioni xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
d) Trattamenti:
L’Impresa, per tutta la durata dell’appalto, sarà tenuta a vigilare, a prevenire e a debellare le fitopatie. In particolare, l’Impresa dovrà avvisare immediatamente la Azienda quando rilevasse l’insorgere di attacchi parassitari di qualsiasi tipo che, per sviluppo e caratteristiche possono recare danno, anche semplicemente decorativo, alle diverse specie vegetali.
e) Mantenimento delle formelle:
Per i soggetti in fase di sviluppo l’Impresa curerà la formazione ed il mantenimento delle formelle che, a seconda della stagione, possono essere eliminate o riformate, secondo le prescrizioni della Azienda; le formelle comunque dovranno risultare sempre diserbate e ben formate eseguendo quando fosse necessario delle vangature.
f) Altri interventi:
I riquadri di dimora inseriti in aree pavimentate, in particolare i marciapiedi, che sono ricoperti superficialmente di materiale inerte (es.ghiaino, argilla espansa, pietra pomice, ecc.) o pacciamante tale da non lasciare dislivelli con il piano di calpestio, dovranno essere mantenuti netti ed a livello reintegrando il materiale inerte eventualmente disperso.
g) Espianto e sostituzione alberi di recente impianto:
Sono a carico dell’Impresa gli oneri di abbattimento ed espianto degli alberi giovani (trapiantati da meno di quattro anni) morti per qualsiasi causa. L’espianto è comprensivo della eliminazione dei ceppi.
La reintegrazione dei soggetti espiantati verrà disposta dalla Azienda, in genere nelle immediate vicinanze del luogo originario di dimora.
ART. 99
MANTENIMENTO DEGLI STRATI SUPERFICIALI
L’Impresa sarà obbligata senza particolare invito da parte della Azienda al ripristino dei livelli degli strati di materiale inerte, con materiali identici agli originali, che sono utilizzati su alcune aiuole (sterrate) ed alberate stradali (buche di dimora) o che, in corso d’opera, venissero realizzate a parte, dietro ordine della Azienda.
Gli stessi obblighi valgono per il mantenimento dei livelli dello strato di coltivazione delle aiuole in genere, fioriere e ciotole comprese, soggetto ad erosione e compattazione.
Dopo ogni applicazione del materiale, terra o inerte che sia, l’Impresa eseguirà la necessaria compattazione e rastrellatura di rifinitura.
ART. 100
FORMAZIONE E MANTENIMENTO DEI PRATI NATURALI
Dietro ordine della Azienda, all’inizio della stagione autunnale l’Impresa dovrà favorire la formazione della cotica naturale delle aiuole prescelte, apportando dei concimi ternari da interrarsi. Il prato naturale sarà poi mantenuto con tagli bassi e frequenti, favorito da una ricarico iniziale con un miscuglio a base di loietto, distribuendo una miscela di sabbia e semente superficialmente.
Occasionalmente, nel caso di periodi siccitosi durante il periodo autunno-vernino l’Impresa sarà obbligata ad eseguire le necessarie irrigazioni di soccorso con i mezzi più opportuni.
Al termine della stagione piovosa, durante la stagione primaverile, l’Impresa provvederà al sovescio del prato naturale con una leggera fresatura.
ART. 101
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
L’Impresa dovrà garantire la piena efficienza degli impianti di irrigazione in consegna, in tutte le sue parti sia di adduzione che di distribuzione per tutta la durata dell’appalto.
L’Impresa può richiedere all’Azienda copie delle planimetrie esecutive dei vari impianti di irrigazione, fatto salvo:
• le copie degli elaborati tecnici sono a carico dell’Impresa;
• l’Impresa ha l’obbligo di riconsegnare quanto prima gli originali o le copie degli elaborati fornite dall’Azienda, in buono stato e complete;
• l’Impresa non potrà addurre eccezione alcuna se l’Azienda non dispone delle planimetrie degli impianti di irrigazione, o quest’ultime risultassero incomplete o poco chiare.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio l’Impresa, è obbligata al controllo ed all’eventuale ripristino di tutti gli impianti, senza eccezione alcuna, non più o poco funzionali rispetto allo stato originario, qualunque sia la natura dei guasti e la consistenza delle parti mancanti o difettose.
Il compenso per tale impegno iniziale obbligatorio è compreso nel prezzo d’appalto a corpo.
Fin dall’inizio dei lavori, tuttavia, l’impresa provvederà alla gestione degli impianti in consegna funzionanti anche parzialmente, sostituendo le parti mancanti o difettose, eseguendo le varie regolazioni, nonchè tutte quelle riparazioni che
consentano una loro piena e perfetta funzionalità.
L’Impresa sarà, inoltre, obbligata a potenziare la squadra di manutenzione degli impianti di irrigazione con quelle figure professionali e con quei mezzi, in qualità e numero sufficiente, per risolvere le varie evenienze particolari ed eccezionali che potranno colpire i vari impianti durante tutta la durata dei lavori, intendendosi compensata con il prezzo a corpo indicato. Il servizio comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle semplici prese d’adduzione che servono le le aree, le aiuole, le fioriere con le quali di norma si possono eseguire solo irrigazioni a manichetta. Il materiale impiantistico dovrà essere di ottima qualità e rispondente ai requisiti funzionali richiesti.
Rientra negli obblighi dell’Impresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centraline elettroniche di programmazione dei turni irrigui, sostituzione periodica delle batterie, regolazione dei turni irrigui, riparazione e/o sostituzione delle centraline difettose.
Tenuto conto che gli impianti di irrigazione automatici non necessitano della presenza continua di un addetto, rientra negli obblighi dell’Impresa la garanzia della regolarità, in termini periodici e quantitativi, delle adacquate.
L’Azienda potrà richiedere all’Impresa di modificare gli orari di bagnatura.
Nel caso di mancato turno irriguo, per fatti dipendenti dall’Impresa, saranno applicate le penali previste per i volumi di irrigazione, oltre gli eventuali danni accessori.
E’ fatto quindi obbligo all’Impresa in caso di guasti ed in attesa delle dovute riparazioni, di provvedere a proprie spese all’irrigazione o attivando manualmente l’impianto o tramite autobotte.
Quando gli impianti di irrigazione dovessero risultare inefficienti anche parzialmente per cause dipendenti dal ritardato o mancato intervento da parte dell’Impresa (salvo ovviamente le sospensioni delle erogazioni causate dal servizio acquedotto) e la medesima, tramite gli altri servizi in affidamento, non fosse in grado di soddisfare le esigenze idriche ordinate dall’Azienda e dal presente Capitolato d’Appalto, verrà applicata la penale prevista.
L’Impresa sarà inoltre obbligata a garantire l’intervento di irrigazione con autobotte, a proprie spese e nel qual caso non sarà riconosciuto nessun compenso.
Saranno infine a carico dell’Impresa ogni altro danno che il mancato o ritardato intervento dovesse causare al patrimonio comunale.
ART. 102 DANNEGGIAMENTI E FURTI
servizio.
L’Impresa è obbligata a segnalare all’Azienda ogni atto vandalico o furto che rilevasse durante l’esecuzione del
L’Impresa dovrà quindi indicare i luoghi ed i beni colpiti.
Ai sensi dei precedenti articoli saranno a carico dell’Impresa gli oneri relativi alla fornitura e alla messa in opera dei
materiali necessari per ripristinare tutti i beni Aziendali, il materiale impiantistico in consegna, danneggiati e trafugati, piante erbacee, arbustive ed arboree comprese, salvo il caso in cui si tratta di alberi ed arbusti trapiantati da più di quattro anni.
Per quest’ultimo caso dietro indicazione della Direzione dei Lavori, l’Impresa sostituirà l’esemplare arboreo o arbustivo con analoga pianta (in specie, varietà e dimensioni) con una circonferenza fusto ad un metro dal colletto massima di cm 18-20 per le specie caducifolie e 30-35 per le sempreverdi, ovvero con cm 60 di altezza e/o diametro chioma per gli arbusti ben accestiti.
Nei casi estremi in cui operativamente risulterà difficoltosa l’operazione di reimpianto a causa delle dimensioni del pane di terra, del nuovo materiale vegetale, previa autorizzazione della Azienda, l’Impresa potrà ridurre le dimensioni richieste.
Si potrà inoltre ordinare all’ Impresa di reimpiantare una diversa specie arborea ma sempre di taglia commerciale non superiore alla citata circonferenza.