CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE
CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE
COS’È?
Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un lavoratore dove quest’ultimo si impegna a prestare la propria attività lavorativa, manuale o intellettuale, in cambio di una retribuzione.
Il contratto di lavoro in linea generale deve essere redatto in forma scritta e deve contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo: mansione, inquadramento, data di inizio, retribuzione, luogo di lavoro, orario di lavoro, ferie, permessi, termini di preavviso in caso di recesso);
I contratti di lavoro si possono suddividere in tre macrocategorie:
➢ Lavoro autonomo: è lavoratore autonomo colui che non ha alcun vincolo di subordinazione con un altro soggetto. Il lavoratore ha totale libertà di scelta nell'organizzare il proprio lavoro e lo fa nel proprio esclusivo interesse. I lavoratori autonomi sono in genere gli imprenditori e i liberi professionisti.
➢ Lavoro subordinato (dipendente): è lavoratore subordinato colui che offre la propria attività lavorativa ad un terzo in cambio di una retribuzione.
➢ Lavoro parasubordinato: è una tipologia di categoria contrattuale che si trova a metà strada tra il lavoro autonomo e quello subordinato infatti presenta caratteristiche sia dell’una che dell’altra forma contrattuale. In questo caso non si crea un rapporto di dipendenza tra lavoratore e il committente.
Esistono diverse tipologie di contratti, qui di seguito puoi trovare le forme contrattuali più diffuse:
➢ Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
➢ Contratto di lavoro a tempo determinato;
➢ Contratto di lavoro a tempo parziale;
➢ Contratto di lavoro a progetto;
➢ Contratto di apprendistato;
➢ Rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio
➢ Contratto di lavoro intermittente;
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
➢ Non ha vincolo di durata;
➢ Il recesso deve avere forma scritta e può essere concordato tra le parti, provenire dal solo lavoratore (dimissioni) o può essere voluto dal datore di lavoro (licenziamento). In quest’ultimo caso la legge prevede alcuni limiti al suo esercizio, deve infatti esserci giusta causa (gravi azioni commesse dal lavoratore) o giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva). In entrambi i casi, fatte salvo il caso di gravi inadempienze, le parti devono rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto, in mancanza è prevista la corresponsione di un’indennità di preavviso da parte di colui che non rispetta tale termine.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
➢ Ha un vincolo di durata: il primo contratto a tempo determinato non può superare i 12 mesi ed in ogni caso la durata massima non può superare i 36 mesi;
➢ Il contratto può essere prorogato una sola volta e sempre nel rispetto del limite massimo di 36 mesi;
➢ Tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo deve intercorrere un determinato periodo di tempo, si passa da 10 a 60 giorni (per i contratti di durata inferiore a 6 mesi) e da 20 a 90 giorni (per i contratti di durata superiore a 6 mesi).
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
➢ E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che prevede un orario inferiore rispetto al tempo pieno;
➢ Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva, compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternità, è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate;
➢ La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
.CONTRATTO DI LAVORO PROGETTO
➢ E’ un rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione che presenta però molti elementi in comune con i contratti di lavoro subordinato. Infatti ove il progetto non sia ben definito o il lavoro sia analogo a quello effettuato dal lavoratore dipendente il contratto a progetto è convertito in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
➢ Caratteristica fondamentale è che l’attività del collaboratore sia riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore per il raggiungimento di a un determinato risultato finale.
➢ Sono escluse dalla tipologia del lavoro a progetto le professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione a specifici albi professionali;
➢ La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Di regola, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
➢ E’ un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda;
➢ Età minima: 15 anni;
➢ Durata minima: 6 mesi (con l’eccezione dei lavori stagionali);
➢ Durata massima: 3 anni;
➢ Deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto;
➢ L’apprendista non può essere inquadrato in una categoria lavorativa inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai dipendenti adibiti alle medesime mansioni.
➢ Esistono tre tipologie di apprendistato:
• Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma: riservato a giovani dai 15 anni compiuti fino ai 25 anni; durata massima non superiore ai 3 anni e determinata in base alla qualifica e al titolo di studio da conseguire.
• Apprendistato professionalizzante: riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; prevede un limite massimo di durata di 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
• Apprendistato di alta formazione e ricerca: riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di un titolo di studio universitario e di alta formazione, per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche per esperienze professionali. La durata massima è stabilita dalle Regioni, tuttavia in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
➢ Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. In particolare spetta:
• l'assistenza per motivi di infortunio,
• il congedo matrimoniale,
• l'assistenza sanitaria per le malattie,
• l'indennità di maternità;
RAPPORTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
➢ Attività lavorativa puramente occasionale;
➢ Limite economico: compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare 5.000 € nette nel corso di un anno solare;
➢ Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
➢ il pagamento avviene attraverso “voucher” (buoni lavoro) che garantiscono la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL infatti sono riscossi al loro valore netto. Nello specifico il rapporto di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (detto anche “job on call”)
➢ E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.
➢ Può essere stipulato in tre ipotesi:
• per lo svolgimento di attività carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
• per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali;
• per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con giovani di età inferiore ai 24 anni (in tal caso la prestazione deve essere svolta entro il venticinquesimo anno di età).
➢ Limiti temporali: non può superare le quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
➢ Esistono due forme di contratto di lavoro intermittente:
• con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è obbligato a restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane in attesa della chiamata. In tale periodo entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
• senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.
➢ Il trattamento economico non può essere inferiore rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.
Informagiovani
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Aggiornato a Ottobre 2013