Contract
La scheda sintetica contiene le più importanti informazioni contrattuali, richieste da XXXXX, per garantire il massimo della trasparenza.
All’interno sono presenti:
Le informazioni riguardanti le caratteristiche del contratto, come ad esempio la durata, eventuali bonus,
Le tabelle comparative rendono semplice la comprensione del prezzo di fornitura
e sulla spesa
- Informazioni inerenti ai dettagli della fornitura
- modalità di risoluzione
- numeri utili
- ecc
costi, ecc. totale.
Termini del contratto Indicatori di spesa Info sulla fornitura
030205ESFFP03XX_PL DFIX_EE_0323 – Valida dal 13/03/2023
Ajò Energia, xxx.xxxxxxxxxx.xx - Indirizzo di posta: Xxx Xxxxx 000, Xxxxxxxx, XX Contattaci da telefono fisso al 000.000.000 – da cellulare al 0000000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - Whatsapp: 0000000000
Durata del contratto
Le presenti condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Condizioni dell’offerta Of | ferta dedicata ai Clienti domestici. |
Metodi e canali di pagamento | Domiciliazione bancaria. |
Frequenza di fatturazione | Mensile. |
Garanzie richieste al cliente
Deposito cauzionale per modalità di pagamento diverse dalla domiciliazione bancaria.
Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Consumo annuo (kWh) | Consumo annuo (kWh) - Spesa annua stimata dell’offerta |
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza | |
1.500 | 1252,7 |
2.200 | 1723,5 |
2.700 | 2059,77 |
3.200 | 2396,05 |
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza | |
900 | 849,17 |
4.000 | 2934,09 |
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza | |
3.500 | 2628,61 |
Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza | |
6.000 | 4340,78 |
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas”.
2
Ajò Placet Fix - Casa è l'offerta PLACET che prevede un prezzo fisso ed è dedicata ai clienti finali titolari di punti di prelievo per Energia Elettrica alimentati in bassa tensione per usi domestici, ai sensi della delibera 555/2017/R/com dell’ARERA.
Componente Energia | ||
F1 | ||
PREZZO BLOCCATO 12 MESI | F2 | 0,65€/kWh |
F3 |
Componente Energia: L’offerta prevede i prezzi sopradescritti, fissi e invariabili per 12 mesi, che saranno applicati all’energia elettrica prelevata. Tali prezzi sono comprensivi delle perdite di rete (definite dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni e pari ad oggi, per un Cliente residenziale, al 10% dell’energia prelevata).
Costi di Commercializzazione vendita: verrà applicato un corrispettivo per la Commercializzazione e Vendita pari a 180
€/POD/anno, equivalente al prezzo ”PFIX”.
Oneri di Dispacciamento: sono disciplinati dall’ARERA Delibera n. 111/06 e s.m.i. e si intendono soggetti a variazione e/o integrazione e/o modifica da parte di TERNA, dell’ARERA o di altro soggetto regolatore competente;
Tutti gli importi sopra descritti si intendono al netto delle imposte e dell'IVA.
CONDIZIONI ECONOMICHE | ||
Prezzo materia energia | Prezzo Fisso per 12 mesi | |
Costo fisso anno | Costo per consumi | Costo per potenza impegnata |
180€/POD* | 0,65 €/kWh* | 0,00 €/kW* |
Altre voci di costo | Oltre ai corrispettivi per la Spesa per la materia energia, è prevista l'applicazione dei corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore che comprende gli importi che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia da loro consumata e la Spesa per oneri di sistema che comprende i corrispettivi destinati alla copertura di costi riguardanti le attività di interesse generale per il sistema elettrico, tra cui la componente tariffaria ASOS, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. I corrispettivi di cui sopra sono definiti e aggiornati periodicamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sono consultabili nell’Allegato “altre voci di costo”, a pagina 4. | |
Imposte | Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx- importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari | |
Sconti e/o Bonus | In caso di addebito diretto in conto corrente e trasmissione elettronica delle bollette (xxxxxxx@xxxx) è previsto uno sconto in bolletta di - 6,00 €/anno. | |
Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Per scoprire il mondo dei prodotti offerti da Ajò Energia visita il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx | |
Durata condizioni e rinnovo | Le presenti condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Qualora l'attivazione della fornitura non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto sarà estesa fino al termine del mese solare in cui è prevista la scadenza. Almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, verrà inviata una comunicazione in forma scritta in cui sarà illustrata la nuova proposta commerciale nonché il relativo periodo di validità. In mancanza di tale comunicazione, le presenti condizioni economiche s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di Ajò Energia, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. |
*escluse imposte e tasse
Altri oneri o servizi accessori | |
Connessione | 35€ / opzionale |
Comunicazioni morosità | 20€ / opzionale |
Sospensione morosità | 55€ / opzionale |
Xxxxx recupero stragiudiziale | 60€ /opzionale |
Commissione insoluti SEPA | 1,80€ /insoluto |
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Indirizzi utili per l’invio di reclami scritti: • via e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx • via posta all’indirizzo “Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 000, 00000, Xxxxxxxx (XX) • presso gli sportelli sul territorio Servizio di conciliazione ARERA: • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx • Numero Verde 800 166 654 • xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulta il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente xxx.xxxxx.xx o chiama il numero verde 800 166 654 |
Diritto di ripensamento | il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. |
Modalità di recesso | • Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite raccomandata A/R con preavviso di un mese. • Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione. il passaggio al nuovo fornitore avverrà nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente. |
Attivazione della fornitura | L'attivazione della fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dalla normativa vigente applicabile ed è in ogni caso subordinata al buon esito delle attività del Distributore Locale. |
Dati lettura | Ajò Energia fatturerà sulla base dei quantitativi di energia rilevati dal Distributore locale. Al fine della misurazione dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, Ajò Energia utilizzerà i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: 1) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; 2) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione di Ajò Energia; 3) autoletture comunicate dal cliente finale. |
Ritardo nei pagamenti | In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati, Ajò Energia potrà richiedere al cliente la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento, oltre alle eventuali ulteriori spese postali di sollecito di pagamento. In caso di morosità prolungata oltre 10 giorni, Ajò Energia ha la facoltà di attivare la procedura di morosità ai sensi della delibera 258/2015/R/com. |
Garanzie | A garanzia degli obblighi assunti, il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale che verrà addebitato nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto, così come indicato all’art. 13 delle CGF. |
Letture, fatture e pagamenti | La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avviene sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, stimati da Ajò Energia. Per maggiori dettagli si veda l’art. 11 delle CGF; La frequenza di fatturazione è indicata nell’art. 11 delle CGF. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di 0scadenza indicata in fattura, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, secondo la modalità scelta dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di Fornitura. nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture saranno applicati interessi di mora, (ART. 14 CGF) . Nel caso di mancato pagamento delle fatture, il Fornitore potrà altresì costituire in mora il Cliente, attivando, se del caso, la procedura di sospensione della fornitura. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dall’art. 14 delle CGF. |
Allegato: “Altre voci di costo”
Corrispettivi per il I trimestre del 2023 – Fonte di riferimento: ARERA (i valori variano ad ogni trimestre)
Tipologia residenza | Trasporto e gestione del contatore | Oneri di sistema | Di cui Asos | ||||||
Quota fissa (€/anno) | Quota energia (€/kWh) | Quota potenza (€/kW/anno) | Quota fissa (€/anno) | Quota energia (€/kWh) | Quota potenza (€/kW/anno) | Quota fissa (€/anno) | Quota energia (€/kWh) | Quota potenza (€/kW/anno) | |
Abitazioni di residenza anagrafica | 20,6400 | 0,00943 | 20,5200 | - | 0,000000 | - | - | 0,000000 | - |
Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica | 20,6400 | 0,00943 | 20,5200 | - | 0,000000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000000 | - |
Codice identificativo o nominativo | Firma e Data | |
OPERATORE COMMERCIALE | Ajò Energia |
- Condizioni Generali di fornitura (Pag. 5-8)
- Modulo per l’esercizio del ripensamento (Pag. 9)
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Condizioni Generali di Fornitura
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura; Cliente o Cliente finale: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali; Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico; Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all’articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG; Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com , come successivamente modificato e integrato; Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato; Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET; b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; c) nota informativa per il Cliente finale; d) modulistica recante le condizioni economiche; e) scheda di confrontabilità; f) informazioni sul mix energetico; g) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; h) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici; i) modulo per la presentazione dei reclami; j) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; k) informativa sul trattamento per i dati personali; l) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto. Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto; Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione; Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica; Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i; Parti: sono il Cliente e il Fornitore; Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza; Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente; Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica; Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U.
n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale
di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni; Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale; TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico; TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica; TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali; Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET. 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto. 2.3 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 7. 2.4 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto. 2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto 3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto (in forma cartacea o elettronica) su supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l’offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore.
Articolo 4. Procura a recedere 4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Ajò Energia S.R.L. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. 4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Articolo 5. Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto al seguente recapito del Fornitore: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, comprensiva, almeno, delle seguenti informazioni: nome, cognome, codice fiscale, POD o PDR, luogo e data e firma; b) telefonando al seguente numero 800.036.800 In tale caso, la sua volontà di recedere dal presente Contratto, verrà registrata e, successivamente, confermata attraverso l’invio di un messaggio SMS o di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica reso disponibile dal Cliente; c) mediante invio dell’apposito Modulo Tipo per l’Esercizio del Ripensamento (allegato al presente Contratto subg), attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
Articolo 6. Revoca della richiesta di switching 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizio di maggior tutela; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; 6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l’ultima data utile. 6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. 6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Condizioni Generali di Fornitura
Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna 7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. 7.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di ì inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell’ambito del Servizio di maggior tutela. 7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. 7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Articolo 8. Attivazione della fornitura 8.1 L’attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella comunicazione di accettazione della proposta contrattuale. 8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
Articolo 9. Condizioni Economiche 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.
Articolo 10. Durata del contratto, rinnovo e recesso 10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. 10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura. 10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine da primogiorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. 10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. 10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta
2.0. 10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro. 10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte. 10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. 10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. 10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – Raccomandata all’indirizzo: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 000, 00000, Xxxxxxxx (XX). 10.11 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
Articolo 11. Fatturazione Disposizioni generali 11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.17. 11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore. 11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: telefono 000.000.000 – Via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. 11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
11.5 [OPZIONE A – PER TUTTI I CASI AD ECCEZIONE DI QUELLI DI CUI AL COMMA 10.4 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 555/2017] 11.6 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico con invio a mezzo mail e nell’Area Clienti del Sito web del Fornitore xxx.xxxxxxxxxx.xx , salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. 11.7 Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura. 11.8 Il livello dello sconto di cui al comma 11.7 è pari a -6,00 euro/Punto di fornitura/anno. 11.9 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.7 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0. 11.10 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. 11.11 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. 11.12 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
11.13 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. 11.14 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 11.15 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra. Fatturazione di periodo 11.16 La fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza Bimestrale. 11.17 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. 11.18 In caso di Cliente finale trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati. Fatturazione di chiusura 11.19 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. 11.20 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.19, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19. 11.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Articolo 12. Rateizzazione 12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11; iv. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’Articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere 12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. 12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
− nei casi di cui ai punti i. e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
− nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
− nei casi di cui al punto iv. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
− le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
Condizioni Generali di Fornitura
− è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
− le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. 12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
Articolo 13. Garanzie a carico del cliente finale 13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. 13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle:
Clienti titolari di bonus sociale |
Ammontare deposito (€) 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata |
Clienti domestici |
Ammontare deposito (€) 11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata |
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. 13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente. 13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. 13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile. 13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. 13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. 13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Articolo 14. Interessi di mora [ARTICOLO DA INSERIRE NEL CONTRATTO QUALORA IL FORNITORE SCELGA DI APPLICARE NEI PROPRI CONTRATTI GLI INTERESSI DI MORA] 14.1 Qualora il
Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali. 14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 15. Inadempimento del Cliente 15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 15.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 15.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 15.2. 15.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 15.2. 15.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 15.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. 15.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 15.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 24 relativo alle comunicazioni. 15.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione. 15.10 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. 15.11 Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela. 15.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela attivato dal SII. 15.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo
entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. 15.14 Nei casi di cui al comma 15.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. 15.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo − identificato in fattura come Corrispettivo CMOR − nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore 16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE. 16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa. 16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche 17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell’energia elettrica. 17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. 17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Articolo 18. Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Articolo 19. Responsabilità 19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. 19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. 19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Condizioni Generali di Fornitura
Articolo 20. Clausola risolutiva espressa 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) omesso, parziale o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; e) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente; f) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente articolo 12; g) mancato utilizzo del gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento dello stesso; h) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; i) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di gas con altri fornitori; l) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico al Fornitore non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione gas naturale con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del Fornitore. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.
Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni 21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto. 21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx. 21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV). 21.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 22. Integrazione del contratto 22.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura. 22.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
Articolo 23. Cessione del contratto 23.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell’esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.
23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
Articolo 24. Comunicazioni 24.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate via posta, posta elettronica o tramite telefono ai seguenti recapiti: Raccomandata: Indirizzo Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 000, 00000, Xxxxxxxx (XX); posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; telefono: 000.000.000. 24.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. 24.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 25. Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Articolo 26. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie 26.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx).
26.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Articolo 27. Dati personali 27.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Esercizio del diritto ripensamento a seguito di adesione alla proposta di contratto
Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome/Ragione sociale): , residente in:
Via: , N° civico: , Città: , Prov: , Cap: , dichiara di voler esercitare il diritto di ripensamento ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 206 del 2005 come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 21 del 2014, relativamente all’adesione alla proposta di contratto avvenuta
in data / / .
Di seguito gli estremi necessari all’identificazione dell’utenza:
Cognome e Nome/Ragione Sociale intestatario: , Cod. Fiscale/P. Iva ,
Indirizzo ubicazione utenze e relativi POD e/o PDR (in caso di un’unica utenza, lasciare vuoti i campi inerenti a potenziali altre utenze):
1 Via: , N°: , Città: , Prov: , CAP: , Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): , Codice/i PDR² (per il gas naturale) : , 2 Via: , N°: , Città: , Prov: , CAP: , Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): , Codice/i PDR² (per il gas naturale) : , 3 Via: , N°: , Città: , Prov: , CAP: , Codice/i POD¹ (per l’energia elettrica): , Codice/i PDR² (per il gas naturale) : ,
1,2: I codici POD e PDR sono indicati nella prima pagina della fattura, nel riquadro in alto a destra, dove sono presenti anche tutti gli altri dati tecnici della fornitura.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation, Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità connesse alla gestione del presente modulo.
Luogo Data / /
Firma
Se ha dubbi o domande sulla compilazione del modulo e se desidera informazioni sull’argomento, il numero verde 800.036.800 (per chiamate da telefono fisso) e il numero 0707968763 (per chiamate da cellulare) sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (escluso festivi).