CONTRATTO DI FACTORING
Tra la Soc. ________, con sede in __________, via________, n.____, iscritta presso la Camera di Commercio di ___________ al n. _________ del Registro delle imprese, codice fiscale n. ______ , partita IVA n. ________, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore __________ (oppure nella persona di _____________, in qualità di_______, domiciliato per la carica in _________, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data_____), di seguito indicata come "Factor", da una parte
e
la Soc. ________, con sede in __________, via________, n.____, iscritta presso la Camera di Commercio di ___________ al n. _________ del Registro delle imprese, codice fiscale n. ______ , partita IVA n. ________, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore __________ (oppure nella persona di _____________, in qualità di_______, domiciliato per la carica in _________, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data_____), di seguito indicata come "Fornitore", dall'altra parte
premesso:
- che il termine "Factor" indica, oltre alla __________, anche il factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- che il termine "Fornitore" indica l'impresa cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
- che il termine "Debitore" indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti;
- che il termine "Credito" indica:
a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e/o servizi;
b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso;
- che il termine "Cessione" indica il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/1991 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., c.c. nel caso dei crediti sub b);
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto –
1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del factor delle seguenti prestazioni:
a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal fornitore nei confronti di suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori;
d) il factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.
2. Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il fornitore dovrà corrispondere al factor i compensi meglio specificati in separato accordo.
Sezione I
Disciplina della cessione
Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito –
1. Il fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni debitore; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazione di servizi. Di ogni cessione accettata sarà data comunicazione al debitore a cura e spese del fornitore nelle forme indicate dal factor. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti.
2. Il fornitore dovrà consegnare al factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.
3. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il fornitore consegnerà al factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.
3. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al factor, debitamente girati dal fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.
Art. 3 - Garanzie prestate dal fornitore in merito ai crediti ceduti –
1. Il fornitore garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:
a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l'importo dei crediti ceduti è o - in caso di cessione di crediti futuri - sarà incontestabilmente dovuto dal debitore al fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
d) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il fornitore ed il debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
f) la solvenza del debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 del presente contratto.
Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito –
1. Il factor corrisponderà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
2. Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del debitore.
3. Le parti possono convenire che il factor ne anticipi la corresponsione.
Sezione II
Obblighi del fornitore
Art. 5 - Informazione –
1. Il fornitore dovrà preventivamente sottoporre al factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi.
2. In corso di rapporto il fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.
3. Il fornitore autorizza sin d'ora il factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza ed a banche dati che non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di factoring.
Art. 6 - Rapporti con i debitori –
1. Il fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga delle parti, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del factor.
2. Il fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai debitori esclusivamente al factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi.
3. Al verificarsi di pagamenti dei debitori erroneamente effettuati al fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il factor, presso i debitori, per consentirne l'incasso.
4. Il fornitore non potrà modificare, con i debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i debitori, senza il consenso scritto del factor.
5. Il fornitore dovrà tempestivamente informare il factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei debitori, trasmettendole al factor per la contabilizzazione.
Art. 7 - Collaborazione –
1. Il fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il factor fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.
2. A semplice richiesta del factor il fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Sezione III
Prestazioni del factor
Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti –
1. Il factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti con le procedure d'uso che il fornitore dichiara di conoscere ed accettare.
2. Il factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al fornitore delle successive attività di gestione.
Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo –
1. Su richiesta del fornitore, il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita dalle parti.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il fornitore garantisce la solvenza del debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del factor, il fornitore dovrà restituire al factor quanto eventualmente ricevuto a fronte degli stessi a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionalmente maturati sino alla data della restituzione oltre alle spese.
3. Il fornitore è inoltre obbligato alla restituzione di cui al punto precedente, su richiesta del factor, anche quando vengano meno le garanzie prestate dal fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni.
4. Il factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza di quanto disposto dall'art. 1267 c.c., in quanto applicabile.
5. Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, il credito verrà ritrasferito al fornitore, salvo che il fornitore chieda al factor di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.
6. In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del fornitore sia del debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna.
Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del factor –
1. Il factor, esclusivamente previa espressa richiesta del fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del debitore, previa determinazione di un limite quantitativo (plafond) alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella Sezione IV.
Sezione IV
Disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento
del debitore da parte del factor
Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del factor –
1. Il fornitore che intenda richiedere al factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal factor. Il factor comunicherà al fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del plafond accordato e le ulteriori condizioni.
2. Nei limiti dell'importo del plafond accordato il factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 14, restandone pertanto espressamente esclusi:
- quant'altro dovuto dal debitore a titolo di risarcimento penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12. Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali o particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
3. L'assunzione di rischio in relazione a ciascun debitore comporterà l'obbligo inderogabile del fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del plafond concesso.
4. I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del factor, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del plafond.
Art. 12 - Caratteristiche del plafond di credito –
1. La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:
- le forniture o le prestazioni di servizio e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del factor di assunzione del rischio;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.
2. Il plafond di credito sul debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data di emissione e numero di fattura a partire da quella con data più risalente.
Art. 13 - Revoca e riduzione del plafond di credito –
1. È facoltà del factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo.
2. La revoca di un plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del plafond. La revoca di un plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considerano definitivamente non garantiti dal factor.
3. In caso di revoca di un plafond di credito, il fornitore sarà obbligato a cedere al factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come non garantiti.
4. In caso di revoca di un plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal fornitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere, ai soli fini dei rapporti interni tra fornitore e factor.
5. In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.
Art. 14 - Riassunzione del rischio in capo al fornitore –
1. Il rischio assunto dal factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal fornitore potrà ritornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi:
a) il plafond di credito concesso su un determinato debitore si intenderà come mai concesso qualora il fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del debitore medesimo, o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella Sezione II intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al fornitore la garanzia della solvenza del debitore relativamente a tutti i crediti in essere;
b) l'assunzione del rischio del mancato pagamento di ciascun singolo credito si considererà invece cessata qualora vengano meno le garanzie prestate dal fornitore ed indicate all'art. 3 (Sezione I), nonché in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto od al verificarsi di ogni altro fatto cui il presente contratto connetta espressamente tale conseguenza.
2. Qualora il debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
- inadempienze contrattuali del fornitore;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del fornitore;
la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il debitore entro 60 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore; in assenza di tale amichevole composizione il fornitore riacquisterà il credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti.
Art. 15 - Corrispettivo delle cessioni di credito –
1. Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal factor dovuto al fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito o - limitatamente all'ammontare dei crediti per i quali il factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal fornitore, cioè i crediti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, nei limiti del plafond concesso al debitore - decorsi _____ giorni dalla loro scadenza, fatta salva la facoltà del factor di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente Sezione III.
Sezione V
Disposizioni generali
Art. 16 - Contabilizzazione –
1. Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.
2. Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del factor, entro il termine indicato nell'art. 15. Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal fornitore ed accordati dal factor, verranno registrati a debito del fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni concordate in separate contrattazioni.
3. Il factor invierà periodicamente al fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati.
4. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il factor ritenga di inviare al fornitore. Le scritture contabili del factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del fornitore.
Art. 17 - Compensazione volontaria –
1. Il factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorchè non ancora liquidi ed esigibili.
2. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti all'art. 1, nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal factor a favore di terzi.
Art. 18 - Norme in materia di trasparenza del rapporto –
1. Nel rispetto delle norme di cui alla L. 17 febbraio 1992, n. 154, il factor avrà facoltà di modificare la misura dei compensi indicati all'art. 1, anche in senso sfavorevole al fornitore, dandogliene comunicazione nei modi previsti dalla legge medesima. In caso di disaccordo, il fornitore avrà a sua volta facoltà di recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni periodiche previste dall'art. 8 della L. 17 febbraio 1992, n. 154 verranno effettuate al domicilio del fornitore _________.
Art. 19 - Durata. Recesso –
1. Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
Art. 20 - Risoluzione –
1. Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal factor che dal fornitore ai sensi dell'art. 1453 c.c.
2. Il factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 del presente contratto.
Art. 21 - Effetti dello scioglimento –
1. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal fornitore.
2. In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso perverrà all'altra parte o dal verificarsi dell'effetto risolutivo.
3. Entro il medesimo termine previsto al punto precedente, il fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionalmente maturati sino alla data di restituzione oltre alle spese.
4. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura resa pubblica dal factor nelle forme prescritte dalla legge ed il factor potrà comunque agire nei confronti sia del fornitore sia dei debitori per il recupero di quanto dovutogli, con facoltà di stipulare transazioni con il debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile ed opportuna.
5. Ad avvenuta restituzione il fornitore avrà diritto di ottenere dal factor il trasferimento di tutti o parte dei crediti non ancora incassati.
Art. 22 - Controversie –
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, Foro competente è, in via esclusiva, quello di __________ presso il quale le parti eleggono domicilio ad ogni effetto, essendo esclusa, e quindi derogata, ogni eventuale diversa concorrente competenza.
Oppure
1. Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d'accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di _____________.
2. L'arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, fermo restando l'obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
3. La determinazione dell'arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto alle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
Oppure
1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di __________ che nominerà, altresì, anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non abbia provveduto nei termini.
2. Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali previste negli artt. 806 ss. c.p.c.
Oppure
1. Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo, ovvero dal Presidente della Camera di Commercio di ____________ che provvederà anche alla nomina del secondo arbitro se la parte intimata rimarrà inerte nei quindici giorni successivi all'intimazione.
2. Il Presidente della Camera di Commercio si pronunzierà nei quindici giorni dall'istanza della parte più diligente.
3. Gli arbitri saranno liberi di adottare le regole di procedura che riterranno maggiormente idonee, fermo restando l'obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni.
4. La determinazione degli arbitri dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.
Art. 23 - Oneri e spese –
1. Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente atto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del fornitore.
Art. 24 - Clausole finali –
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.
2. Ogni integrazione al presente accordo dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e a firma dei legali rappresentanti delle parti.
3. Il fatto che una delle parti si astenga, anche più volte, dal pretendere il puntuale adempimento del presente contratto dalla controparte non comporta rinuncia alcuna, da parte della prima, al pieno esercizio dei diritti nascenti dal contratto stesso.
Art. 25 - Rinvio alle norme di legge –
1. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.
_________, lì ______
Il Factor
_____________
Il Fornitore
_____________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c. il fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3. lett. f) (Assunzione della garanzia della solvenza del debitore), art. 5 (Informazione), art. 6 (Rapporti con i debitori), art. 7 (Collaborazione), art. 9 (Pagamento anticipato del corrispettivo e deroga art. 1267, Codice civile), art. 17 (Compensazione volontaria), art. 18 (Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del factor di modificare la misura dei compensi pattuiti) art. 19 (Recesso), art. 20 (Risoluzione), art. 22 (Controversie).
Il Fornitore
_____________